Contratto di Assicurazione
Tutela Legale
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa, comprensiva di Glossario
• Condizioni di Assicurazione
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
TLEG
Gruppo Cattolica Assicurazioni
Tutela Legale
Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo Io schema predisposto daII'lVASS, ma iI suo con- tenuto non è soggetto aIIa preventiva approvazione deII'lVASS.
L'Assicurato deve prendere visione deIIe condizioni di assicurazione prima deIIa sottoscrizione della polizza.
Informiamo che nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è possibiIe accedere aII'Area CIienti seIezionando I'apposito Iink presente in home page: dopo Ia registrazione I'utente riceverà Ia password aI suo indirizzo di posta elettronica.
INFORMAZIONI SULL'lMPRESA Dl ASSlCURAZlONE
1. Informazioni Generali
Vera Assicurazioni S.p.A. è una Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni S.p.A. - Sede legale in Italia Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx – Recapito telefonico 045.8392777 - sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Indirizzi di posta elettronica:
- per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- per informazioni inerenti liquidazioni sinistri: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Vra Assicurazioni è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Vera Assicurazioni S.p.A. è pari a Euro 81.514.976,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 63.500.000,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 2.248.381,00. L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Impresa stessa è pari al 370%. L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 1282%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento “SFCR” (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito dell'Impresa di Assicurazione.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenze
La polizza Tutela Legale prevede la durata annuale. Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. ln mancanza di disdetta I'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia aII'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato alla copertura dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito delle seguenti opzioni di garanzia:
• Difesa al volante: in relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli a motore conducibili con patente di guida A e B;
• Difesa famiglia: in relazione alla vita privata e di relazione;
• Difesa professionista: in relazione all'attività di Impresa dichiarata in polizza.
L'assicurazione è prestata in base alle Coperture prescelte dal Contraente.
Il Contraente potrà decidere di attivare, anche singolarmente, le garanzie suindicate che saranno operanti solamente se espressamente evidenziate e richiamate in polizza.
Avvertenze
La garanzia è operativa per i sinistri che insorgono:
• dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di
procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
• trascorsi novanta giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.
Per le definizioni giuridiche si rinvia alla lettura del Glossario.
Si rinvia agli artt. 13, 17, 22, e 32 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenze
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Le principali limitazioni ed esclusioni sono riportate agli artt. 15, 18 Estensione territoriale – art. 14 Insorgenza del sinistro – artt. 16, 21, 31, 35 Esclusioni comuni a tutte le Sezioni ed Esclusioni specifiche per le singole Sezioni, delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenze
Il Normativo della garanzia prevede – in relazione ad alcuni eventi – l'applicazione di limiti minimi di valore in lite.
Si rinvia agli artt. 17, 23, 24, 25 e 27 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI VALORI MINIMI IN LITE
Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei valori minimi in lite.
Valore minimo in lite € 200,00:
• i sinistri di valore in lite fino a € 200,00 non verranno indennizzati/rimborsati;
• i sinistri di valore in lite superiore a € 200,00 verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).
Esempio di carenza:
Se è presente una carenza pari a 90 giorni:
• i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimborsati;
• i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).
Avvertenze
Il contratto di assicurazione prevede la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Aggiuntive che comportano aumenti di premio:
A) Seconde case date in locazione;
B) Lavoro Dipendente;
C) Medico Dipendente;
D) Vertenze contrattuali con i clienti.
Si rinvia alle Condizioni Aggiuntive con sovrappremio, per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenze
Le dichiarazioni del Contraente false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze
Gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Qualora l'Assicurato omettesse di dichiarare l'aumento del numero degli addetti, la Società rinuncia all'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile salvo che, il numero degli addetti, non sia superiore ad una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Si rinvia agli artt. 6 e 7 – delle Condizioni di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO
Costituisce aggravamento l'omissione della dichiarazione, da parte del Contraente, che, nel periodo precedente la stipula della polizza, abbia ricevuto da parte di terzi richieste di risarcimento per danni extracontrattuali indennizzabili a termini della presente polizza.
6. Premi
Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale mediante addebito sul conto corrente del Contraente aperto presso la filiale della Banca ove è stato sottoscritto il presente contratto.
Si rinvia agli 'artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze
È prevista, inoltre, l'applicazione di sconti di premio in presenza delle seguenti condizioni:
• vedi art.30 Sconto single delle Condizioni di Assicurazione.
7. Rivalsa – Rimborsi
Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti o da altri parenti o affini dell'Assicurato con lui stabilmente conviventi o da domestici.
Avvertenze
Il contratto prevede all'art. 39 delle Condizioni di Assicurazione che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi siano di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
8. Diritto di recesso
Avvertenze
Il Contraente e la Società possono recedere dal contratto di assicurazione dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, con preavviso di almeno trenta giorni mediante lettera raccomandata; in caso di recesso la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio imponibile pagato e non usufruito.
Si rinvia all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto – ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile – si prescrivono:
• il diritto al pagamento delle rate di premio, in UN ANNO dalle singole scadenze;
• gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione, in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Avvertenze
Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.
11. Regime fiscale
I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del:
• 21,25% per le opzioni di garanzia Difesa Famiglia, Difesa Professionista;
• 12,50% per l'opzione di garanzia Difesa al volante.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI SINISTRI
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
La denuncia del caso assicurativo o di sinistro deve essere effettuata tempestivamente, secondo le modalità indicate all'art. 36, con la narrazione (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti. Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell'Assicurato.
Si rinvia agli artt.36, 37 e 38 delle Condizioni di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – numero verde 000.00.00.00.
13. Reclami
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Via del Quirinale 21 – 00000 Xxxx – Fax 00.00000.000/745 - Numero Verde 800-486661.
I reclami indirizzati per iscritto all'lVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito della Società, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale:
• Mediazione obbligatoria, prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale;
• Negoziazione assistita, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del 10/11/2014. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda:
- esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; oppure
- proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della cosiddetta mediazione obbligatoria (ovvero esclusi i contratti assicurativi in generale).
14. Arbitrato
ln caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dall'art. 38 delle Norme in caso di sinistro.
Avvertenze
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.
15. Conflitto di interessi
Il presente contratto è un prodotto Vera Assicurazioni società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni; Vera Assicurazioni S.p.A. è partecipata al 65% da Cattolica Assicurazioni e al 35% da Banco BPM S.p.A. Il presente prodotto è intermediato dalle Banche del Gruppo Banco BPM. Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta. La Società si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva
variazione rilevante circa quanto sopra. La Società, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente/Aderente.
Il Rappresentante legale XXXXX XXXXXXXXXX
Vera Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
lI Rappresentante legale XXXXX XXXXXXXXXX
Addetto
GLOSSARIO
Per la Sezione Difesa del Professionista: tutte le persone che collaborano nell'attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.
Assicurato
Il soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Banca
Filiale del Banco Popolare Società Cooperativa presso la quale il Contraente è titolare di conto corrente e ove viene stipulata la presente polizza.
Carenza assicurativa
Il periodo dove non c'è copertura contrattuale.
Contraente
Il soggetto, cliente correntista della Banca, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone, avente residenza nel territorio della Repubblica Italiana.
Indennizzo/Indennità
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ivass
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Persone assicurate
Difesa al volante
Tutte le Persone del nucleo familiare: il Contraente come sopra definito e tutte le persone componenti il suo nucleo familiare, alla guida di veicoli di loro proprietà, i trasportati su detti veicoli e i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli del nucleo familiare;
Difesa famiglia
Il Contraente come sopra definito e tutte le persone riportate nel suo Stato di Famiglia e i Conviventi che risultino tali da riscontro anagrafico;
Difesa professionista
Il Contraente come sopra definito e tutte le persone che collaborano nell'attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.
Polizza o contratto
Il documento che prova l'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Single
Soggetto che nello stato di famiglia risulti unico iscritto.
Sinistro
II verificarsi deI fatto dannoso per iI quaIe è prestata I'assicurazione.
Società
Vera Assicurazioni S.p.A.
Valore in lite
Il valore del contendere.
GLOSSARIO GIURIDICO
Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne I'insorgenza.
Assistenza stragiudiziale
È I'attività che viene svoIta aI fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi iI ricorso al giudice.
Atti di volontaria giurisdizione
Si tratta di atti previsti daI codice di procedura civiIe mediante i quaIi I'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati daII'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
Contravvenzione
È un reato (vedi aIIa voce Reato). NeIIe contravvenzioni non si considera I'eIemento psicoIogico e cioè Ia volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con I'arresto e/o I'ammenda.
Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: queIIo deI derubato, deII'ospite che scivoIa suIIe scaIe sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha aIcun nesso con I'evento dannoso.
Delitto
È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
▪ delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
▪ delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
▪ xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svoIge neII'interesse deIIa coIIettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte Ie spese, neI processo penaIe I'imputato dovrà comunque pagare Ie spese
della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito
Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Insorgenza del sinistro
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie del presente contratto, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l'insorgenza è:
▪ nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
▪ nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
▪ nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una della Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Lesioni personali colpose (Art.590 Codice Penale)
Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
Omicidio Colposo (Art.589 Codice Penale)
Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
Oneri fiscali a carico dell'Assicurato
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)
Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva “PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI”.
Reato
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Sanzione amministrativa
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).
Spese di soccombenza
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).
Spese peritali
Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Vertenza contrattuale
Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA
Tutela Legale
Condizioni di Assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 del Codice Civile.
Art. 3 - Decorrenza dell’assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In caso di mancato pagamento del premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattualmente stabilite.
Art. 4 – Pagamento e frazionamento del premio
Il pagamento del premio previsto per la stipula o il rinnovo della presente assicurazione deve essere effettuato con procedura di addebito in conto corrente intestato al Contraente presso la Banca, a favore della Società; ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, farà fede la documentazione contabile della Banca stessa.
Nel caso in cui il Contraente proceda alla chiusura del rapporto di conto corrente presso la Banca durante la validità dell'Assicurazione il contratto si risolverà alla prima scadenza annuale.
Art. 5 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Qualora l’Assicurato omettesse di dichiarare l’aumento del numero degli addetti, la Società rinuncia all’applicazione del disposto di cui all’ultimo comma dell’art.1898 del Codice Civile salvo che, il numero degli addetti, non sia superiore ad una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Anticipata risoluzione o variazione del contratto
Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento o concordato preventivo o la Sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non usufruito. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l’obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute.
Art. 9 - Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non consumato.
Art. 10 - Durata e Proroga dell’Assicurazione
La copertura assicurativa scade alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza.
In mancanza di disdetta, l'assicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4 - Pagamento e frazionamento del
premio.
L'eventuale disdetta della polizza deve essere comunicata dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE - Valide per tutte le Sezioni
In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di seguito denominata D.A.S. con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – numero verde 800341143.
A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
▪ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
▪ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
▪ di giustizia;
▪ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
▪ conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
▪ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
▪ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
▪ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
▪ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
▪ per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
▪ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
▪ le spese per l'assistenza di un interprete;
▪ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
▪ l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro sessanta giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 14 – INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
▪ dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
▪ trascorsi novanta giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi, salvo che sia prevista una carenza maggiore riportata espressamente nelle singole garanzie.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di novanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
La garanzia opera anche prima della notifica alle Persone Assicurate dell'lnformazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale) di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
▪ vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse;
▪ procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Art. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nelle ipotesi di seguito indicate:
▪ DANNI EXTRACONTRATTUALI o di PROCEDIMENTO PENALE: in tutti gli Stati d'Europa;
▪ VERTENZE CONTRATTUALI: nei Paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera;
▪ OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
▪ DIFESA FISCALE, ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
▪ CONSULENZA LEGALE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 16 – ESCLUSIONI - COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Si intendono sempre escluse le garanzie e le Condizioni Aggiuntive non richiamate in polizza. Inoltre la garanzia è sempre esclusa per:
a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo se espressamente previsto nelle singole garanzie;
c) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore.
DIFESA AL VOLANTE
Art. 17 – AMBITO DELLE PRESTAZIONI
Con riferimento all'art. 13 OGGETTO DELL'ASSlCURAZlONE - la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, in relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli a motore conducibili con certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, qualora:
a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
b) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per cui il valore in lite sia pari o superiore a
€ 200,00. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l'acquisto e la vendita di veicoli a motore;
c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
d) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
e) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, erogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
f) debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
La garanzia opera:
– quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
– ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità, la garanzia di cui alla lettera f) sarà
operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'ammontare della sanzione sia superiore ad € 100,00. La Società provvederà, su richiesta delle Persone Assicurate, alla predisposizione dell'opposizione e/o del ricorso, restando a carico delle Persone Assicurate l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti.
Art. 18– ESTENSIONE TERRITORIALE
In estensione all'art. 15 ESTENSIONE TERRITORIALE, relativamente a:
a) DANNI EXTRACONTRATTUALI o di PROCEDIMENTO PENALE: la garanzia opera in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.
Art. 19 – CONSULENZA LEGALE
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, attivabile:
▪ contattando il numero verde 000.00.00.00;
▪ scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 20 – PERSONE ASSICURATE
La garanzia opera a favore del Contraente e delle persone componenti il suo nucleo familiare alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, dei proprietari e dei trasportati dei veicoli da loro condotti e dei conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare.
Art. 21 – ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE DIFESA AL VOLANTE
Ad integrazione dell'art. 16 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI, si precisa che la garanzia è esclusa se:
a) il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida del veicolo secondo la normativa vigente;
b) il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche o di inosservanza agli obblighi cui all'art. 189 del Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente sia successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborsa le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non via sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
c) il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente è munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i novanta giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
d) il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. 7 settembre 2005 n 209 e successive modifiche e/o aggiornamenti;
e) il veicolo non è utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.
DIFESA FAMIGLIA
Art. 22 – AMBITO DELLE PRESTAZIONI
Con riferimento all'art. 13 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nei seguenti ambiti:
Art. 23 - VITA PRIVATA E DI RELAZIONE qualora le persone Assicurate:
a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.
Le Persone Assicurate sono tenute a dichiarare alla Società, al momento della denuncia del caso assicurativo, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
e) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in
giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;
Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
f) debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Le garanzie di cui al presente art. 23 operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore € 200,00.
Art. 24 – DIFESA ABITAZIONE qualora le Persone Assicurate, con riferimento alla proprietà, godimento e conduzione dell'abitazione indicata in polizza, che costituisce la residenza del nucleo familiare, come risultante dal Certificato di Residenza:
a) debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, xxx comprese le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale limitatamente ai danni subiti dall'Assicurato;
b) debbano sostenere controversie con imprese edili e/o artigiani relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, anche con ampliamento interno di volumi;
c) debbano sostenere controversie di natura contrattuale con il Condominio e/o con altri Condomini;
d) debbano sostenere controversie relative alla vendita dell'abitazione;
e) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
f) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.
Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
g) debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natur a pecuniaria e/o non pecuniaria.
Le garanzie di cui al presente art. 25 operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a
€ 200,00.
Art. 25 – DIFESA FISCALE a tutela delle Persone Assicurate per controversie relative alle imposte sui redditi delle persone fisiche, limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi fondiari.
In particolare la garanzia opera per l'assistenza tecnica da parte di un Difensore abilitato, come definito dall'Art.12 del D.Lgs 546/92 e successive modifiche, necessaria in fase di contraddittorio con le Autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti.
La garanzia di cui al presente art. 26 opera per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 1.000,00.
Art. 26 – ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE a tutela dei diritti delle Persone Assicurate, in alcuni atti relativi a Volontaria Giurisdizione, ovvero:
a) in caso di ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto in comune accordo tra i coniugi e approvato dalla D.A.S.. L' eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla D.A.S., a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla D.A.S. ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti;
b) in caso di istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (artt. 417 e 429 Codice Civile) di un parente o di un congiunto;
c) in caso di ricorso per l'istituzione di un Amministratore di Sostegno oppure di revoca di tale provvedimento (artt. 407 e 413 Codice Civile) a favore di un parente o di un congiunto;
d) in caso di istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (art. 67 Codice Civile) di un parente o di un congiunto.
Le garanzie di cui al presente articolo valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dal giorno di stipula dell'assicurazione.
Art. 27 – DIFESA SECONDE CASE
Le garanzie precedentemente descritte all'art. 24 DIFESA ABITAZIONE vengono estese anche agli altri immobili di proprietà, goduti o condotti dalle Persone Assicurate, ivi comprese le controversie relative a operazioni di acquisto o vendita dei suddetti immobili e agli eventuali vizi occulti manifestatisi successivamente all'acquisto/vendita.
Le garanzie di cui al presente articolo valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dal giorno di stipula dell'assicurazione ed operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200,00.
Art. 28 – CONSULENZA LEGALE
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, attivabile:
▪ contattando il numero verde 000.00.00.00;
▪ scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 29 – PERSONE ASSICURATE
Il Contraente e le persone riportate nel suo stato famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.
Art. 30 – SCONTO SINGLE
Si applica lo sconto del 30% sulla garanzia “Difesa Famiglia” o sulla garanzia “Difesa Famiglia” più l'estensione “Difesa al Lavoro Dipendente” di cui alla Condizione Aggiuntiva B.
In tal caso si conviene che le garanzie operino esclusivamente a favore del Contraente.
Art 31 – ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE DIFESA FAMIGLIA
Ad integrazione dell'art. 16 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI si precisa che la garanzia non comprende:
a) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;
b) controversie e procedimenti penali che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi, salvo se espressamente previsto nelle Estensioni Aggiuntive;
c) diritto di famiglia (salvo quanto previsto dall' Art. 26 – ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE), delle successioni e delle donazioni;
d) controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o secondaria dell'Assicurato, purché direttamente utilizzate e non locate a terzi;
e) operazioni di acquisto e costruzione di beni immobili;
f) acquisto di beni mobili registrati;
g) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE CON SOVRAPPREMIO
(valide solo se espressamente richiamate)
A - SECONDE CASE DATE IN LOCAZIONE
Nel caso di immobili locati ad uso abitativo a terzi valgono le garanzie descritte all'art. 27 DIFESA SECONDE CASE ed inoltre la garanzia viene estesa alla tutela legale delle Persone Assicurate:
a) nel caso in cui l'immobile e/o il suo contenuto subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito dell'inquilino;
b) nel caso in cui debbano esercitare azione di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino, ivi compresa l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.
Le garanzie di cui alla presente Condizione Aggiuntiva valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dalla stipula dell'assicurazione.
B - LAVORO DIPENDENTE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, relativamente all'ambito del lavoro subordinato o parasubordinato svolto, qualora:
a) debbano sostenere controversie nascenti dal contratto di lavoro dipendente sia con Xxxxxxx che con Enti Pubblici;
b) debbano sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
c) debbano sostenere controversie relativi a danni extracontrattuali subiti, dovuti a fatto illecito a terzi;
d) siano sottoposte a procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione;
e) siano sottoposte a procedimenti penali per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
f) debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Le garanzie di cui alla presente Condizione Aggiuntiva operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari
o superiore a € 200,00.
C - MEDICO DIPENDENTE
Le garanzie descritte alla Condizione Aggiuntiva B LAVORO DIPENDENTE operano per le Persone Assicurate che svolgano una professione medico dipendente, compresa l'attività professionale svolta in regime intramoenia.
DIFESA PROFESSIONISTA
Art. 32 – AMBITO DELLE PRESTAZIONI
Con riferimento all'art. 13 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in polizza, qualora:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite di € 500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa;
e) debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, il cui importo sia superiore a € 1.000,00.
La garanzia viene inoltre prestata qualora le Persone Assicurate debbano sostenere vertenze per:
– controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
– controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
– controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti l'immobile identificato in polizza ove viene svolta l'attività.
Art. 33 – CONSULENZA LEGALE
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, attivabile:
– contattando il numero verde 000.00.00.00;
– scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 34 – PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore del Contraente e delle Persone che collaborano nell'attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.
Qualora l'Assicurato omettesse di dichiarare l'aumento del numero degli addetti, la Società rinuncia all'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile salvo che, il numero degli addetti, non sia superiore ad una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Art. 35 – ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE PROFESSIONISTA
Ad integrazione dell'art.16 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE si precisa che la garanzia è esclusa per:
a) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
b) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
c) controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l'attività indicato in polizza;
d) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
e) controversie contrattuali relative a beni o prestazioni di servizi effettuati a clienti, salvo se espressamente previsto nelle Condizioni Aggiuntive;
f) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
g) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
h) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE CON SOVRAPPREMIO
(valide solo se espressamente richiamate)
D - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - CINQUE CASI
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dalle Persone Assicurate, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.
Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 36 – Denuncia del sinistro e scelta del legale
Per denunciare un sinistro, I'Assicurato dovrà segnaIare tempestivamente I'accaduto a DAS attraverso una deIIe seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800.341143; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per I'attivazione deIIa garanzia in funzione deIIa tipoIogia, forniranno tutte Ie informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
• per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx.
• per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx;
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia deII'Avviso di Garanzia o ogni aItro Atto civiIe, penaIe o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale
- residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 37 – Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi deII'art. 164 comma 2 Iettera a) deI Codice deIIe Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 36 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.
L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Art. 38 - Disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 39 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Tutela Legale
Informativa in materia di protezione dei dati personali
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
La Società Vera Assicurazioni S.p.A., con sede in (Verona), Via Xxxxx Xxxxxx 45, quale Titolare dei tratta- menti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/
(1), anche agli eventuali interessati (2):
• cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rap- porti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
• i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,
fornisce le seguenti informazioni.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all’interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:
1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e stru- mentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell’attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività prelimi- nari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti
(7) alle predette; per l’esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all’estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l’elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;
(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitata- mente alle finalità assicurative/liquidative;
(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;
(6) quali ad esempio analisi tariffarie;
(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;
(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all’assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;
(9) di cui all’art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare
– tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall’interessato o eventualmen- te reperiti dai profili pubblici nei social network;
(10) cfr Capitolo “Diritti dell’Interessato”;
(11) vedi nota 9;
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per for- mulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall’interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell’attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con mo- dalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di marketing;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (15), che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubbli- citario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti de- signati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l’effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, broker, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere co- municati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell’eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Respon- sabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Can- grande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l’opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione. L’interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre
(12) vedi nota 9;
(13) vedi nota 9;
(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;
(15) vedi nota 14;
(16) vedi nota 9;
Tutela Legale - Informativa in materia di protezione dei dati personali - ed. aprile 2018 - Pagina 2 di 3
un reclamo all’autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l’eventuale esercizio dei diritti nei confron- ti delle altre società del Gruppo Cattolica.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell’eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irre- versibile.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:
• sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4 (17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
• per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo “Diritti dell’in- teressato”, cui si rinvia;
• il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (18), comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
• i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell’interes- xxxx.
Il Titolare r.l.p.t.
Aggiornata all’aprile 2018
(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;
(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.
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Mod. 02768 - Ed. 04/2018 - PDF