Contratto di compravendita di pacchetto turistico
Contratto di compravendita di pacchetto turistico
Agenzia di viaggio Nome società
Indirizzo
Cap. Città Autorizzazione regionale n.
Compagna assicurativa e n. Polizza
Riferimento pratica Operatore ADV
N. Pratica
Il contraente
Cognome Nome Indirizzo
Cap. Città Tel.
Data di nascita
in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle
persone appresso elencate:
Cognome Nome Indirizzo
Cap. Città Tel.
Data di nascita
Cognome Nome Indirizzo
Cap. Città Tel.
Data di nascita
stipula il presente contratto avente ad oggetto il seguente
Pacchetto Turistico Singolo servizio turistico
Catalogo edizione pag. Fuori catalogo come da programma richiesto e allegato Altri servizi
Destinazione dal al n. persone
Partenza da ritorno a
Durata giorni notti Tipo di Trasporto
Richieste particolari
In caso di non disponibilità immediata del servizio, la presente proposta vale come richiesta impegnativa ed è formulata dal cliente in modo irrevocabile ed impegnativo fino alla data del.........
Descrizione dei servizi richiesti | Importo persona | per | N° | Totale | |
Polizze obbligatorie previste | |||||
Polizze facoltative | Totale generale | ||||
Acconto | versato il |
Saldo da versare il
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto Carta identità Visto
Vaccinazioni e profilassi Altre
Il presente contratto, disciplinato dalle specifiche che precedono e dalle condizioni generali a tergo sono parte integrante dello
stesso contratto che s’intenderà concluso all’atto della sottoscrizione
Per accettazione lì..................Firma. Firma del genitore
(per i minorenni)
Si attesta inoltre di aver ricevuto ed esaminato il catalogo/programma e di accettare le condizioni, le informazioni, la scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo, depliant, o programma fuori catalogo
Per accettazione lì..................Firma. Firma del genitore
(per i minorenni)
Il contraente autorizza, per la svolgimento dell’Attività dell’Agenzia di viaggio, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei dati forniti, ivi compresa la formazione e l’utilizzo di banche dati, esclusivamente per fini connessi e funzionali al corretto svolgimento delle attività inerenti alle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
Il venditore dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa allegata al presente contratto, predisposta dall’Agenzia sopra menzionata.
Per accettazione lì..................Firma. Firma del genitore
(per i minorenni)
Si da atto che tutte le informazioni previste dalla normativa vigente sono state fornite, fatte salve quelle previste dagli artt. 7 e 8 Dlgs. 111/95 che, se non già precedentemente in possesso del contraente, verranno fornite in tempo utile prima della partenza oppure unitamente ai titoli di viaggio.
Nel caso di annullamento per motivi non imputabili all’organizzatore di un pacchetto turistico costruito conformemente alle specifiche e personali indicazioni del cliente (viaggio su misura) questo sarà tenuto a rimborsare le eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Condizioni generali di contratto di vendita i pacchetti turistici
Art. 1. Premessa
a) Il capo II del Titolo IV della Parte III del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo), di attuazione della Direttiva 90/314/CE, dispone a protezione del Consumatore che l’Organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento della loro attività.
b) Il consumatore ha diritto (ai sensi dell’art. 85 Cod. consumo) di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico, che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contatto.
Art. 2. Nozione di pacchetto turistico
Per pacchetto turistico (art. 84 Cod. consumo) si intende l’insieme di viaggi vacanze e i circuiti “tutto compreso”, venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due dei tre elementi qui di seguito indicati:
a.) trasporto; b.) alloggio;
c.) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio – quali itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresi la presenza di accompagnatori e guide turistiche, accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’Organizzatore o il Venditore e il Consumatore al momento della prenotazione – che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.
Art. 3. Definizioni
Si riportano, qui di seguito, le definizioni relative ai termini utilizzati nel presente contratto (art. 83 Cod. consumo):
a) Organizzatore di viaggio:
il soggetto che, in possesso delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge, realizza la
combinazione degli elementi di cui al punto precedente (2) o si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
l'associazione senza scopo di lucro che svolge l'attività di Organizzatore nel rispetto della normativa in vigore.
L’Organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un Venditore.
b) Venditore:
il soggetto che, in possesso delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del precedente punto (2) verso un corrispettivo forfettario;
l’associazione senza scopo di lucro che svolge l’attività di vendita di viaggi nel rispetto della normativa in vigore;
c) Consumatore di pacchetti turistici:
il soggetto che acquista un pacchetto turistico a scopi non professionali, nonché qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico;
d) Catalogo:
la pubblicazione che illustra le caratteristiche dei pacchetti turistici commercializzati, recante le informazioni previste come obbligatorie dalla legge.
e) Programma fuori Catalogo:
il documento allegato al Catalogo e integrativo dello stesso, contenente il programma di viaggio.
f) Prenotazione:
la manifestazione della volontà del Consumatore di acquistare un pacchetto turistico.
Nel Catalogo, la prenotazione può essere qualificata come irrevocabile per un certo periodo di tempo.
Art. 4. Fonti
Il presente contratto è regolato dalle previsioni che seguono: dal Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del consumo); dalla Direttiva 90/314/CEE; dalle Convenzioni Internazionali in materia e, in particolare: dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 xxxxx0000, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico e in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto; dalle norme del codice civile e delle altre norme di diritto interno.
Nel caso di contratto stipulato per via telematica, il presente contratto è anche regolato dalle previsioni del decreto legislativo 70/2003 in tema di commercio elettronico e del decreto legislativo 82/2005 in tema di firma digitale.
Art. 5. Informazione obbligatoria L’Organizzatore ha l’obbligo di realizzare in Catalogo o nel Programma fuori Catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’Organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa Responsabilità civile;
- periodo di validità del Catalogo o del Programma fuori Catalogo;
- cambio monetario di riferimento, ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
Art. 6. Prenotazioni
1. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale (se del caso, elettronico) recante specifica indicazione del pacchetto turistico e del programma di viaggio di riferimento. Tale modulo, reso disponibile insieme alla documentazione contrattuale, dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Consumatore, che ne riceverà copia. L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui il
Venditore darà relativa conferma dei servizi (se del caso, in via elettronica) e il Consumatore avrà versato un acconto (v. 8).
E’ fatto salvo il diritto del Consumatore di recedere secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla normativa in vigore.
2. Le indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia e coincidenze, non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, sono fornite per iscritto dall’Organizzatore e possono essere comunicate a mezzo posta prioritaria (o a mezzo posta elettronica), in tempo utile prima dell’inizio del viaggio (art. 87 Cod. consumo).
3. L’Organizzatore non può avvalersi della facoltà di cui all’art. 6, 1° co. qualora i cambiamenti siano tali da modificare l’oggetto della prestazione.
4. Il Consumatore potrà richiedere all’atto della prenotazione servizi particolari o aggiuntivi o alternativi, che saranno oggetto di accordi specifici, purché ne risulti possibile l’attuazione.
Art. 7. Prezzo
1. Il prezzo forfetario del pacchetto turistico è determinato nel Catalogo o nel Programma fuori Catalogo.
2. Tale prezzo potrà essere modificato (art. 90 Cod. consumo), fino a 20 giorni precedenti la partenza, solo in caso di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali ad es. quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. Per tali variazioni si farà riferimento al costo dei cambi e ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo.
3. Al Consumatore verrà fornita l’esatta indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.
Art. 8. Modalità di pagamento
1. Per accedere al pacchetto turistico oggetto di questo contratto,
il Consumatore deve versare un acconto. La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, è precisata nel Catalogo. Il versamento dell’acconto da parte del Consumatore deve avvenire alla conferma dell’accettazione della prenotazione da parte del Venditore. L’acconto ha valore di caparra confirmatoria, ma, qualora il recesso del Consumatore dipenda da fatto sopraggiunto a lui non imputabile ovvero sia giustificato da grave inadempimento dell’Organizzatore o del Venditore ovvero rientri nei casi disciplinati all’articolo 9, commi 1 e 2, il Venditore non avrà diritto alla ritenzione dell’acconto.
2. Il mancato pagamento dell’acconto e delle somme di cui al saldo alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa e determina la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 9. Recesso del consumatore
1. In conformità agli articoli 90 e 91 del Cod. consumo, il Consumatore, senza pagare penali, può recedere dal contratto entro due giorni dal momento in cui ha avuto comunicazione di:
- aumento del prezzo, di cui al precedente art. 7, in misura eccedente il 10% al suo originario ammontare;
- modifica significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Consumatore.
2. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali (art. 64 Cod. consumo), il consumatore, senza pagare penali può recedere dal contratto entro 10 giorni lavorativi dalla sua stipula, inviando: a) una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R oppure un telegramma o un fax o un messaggio di posta elettronica al Venditore. Se si avvale di uno degli strumenti di cui al punto b), il Consumatore deve inviare, nelle 48 ore successive, una raccomandata A/R di conferma. In questo caso il Consumatore avrà diritto al rimborso delle somme versate, ivi comprese quelle versate a titolo di acconto. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il Venditore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
Consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
3. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la modifica proposta dall’Organizzatore si intende accettata.
4. Nei casi di modifica, il Consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo;
- alla restituzione della somma versata a titolo di caparra e della parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
5. Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al comma 1 verrà addebitato – in aggiunta all’acconto versato, fatto salvo quanto espressamente previsto dall’art. 6 - l’importo della penale nella misura indicata alle condizioni generali di vendita, riportate nella scheda tecnica del Catalogo o del Programma fuori Catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica).
6. L’addebito è escluso nel caso di violazione o comunque di parziale o errato adempimento degli obblighi imposti all’Organizzatore o al Venditore.
Art. 10. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
1. Se l’Organizzatore comunica per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico e propone una soluzione alternativa, il Consumatore può esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata oppure di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3 delle Condizioni generali di contratto).
2. Il Consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori Catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
3. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del Consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 9), il Venditore restituirà al Consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’Organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 9, comma 5 qualora fosse egli ad annullare.
11. Modifiche dopo la partenza
1. L’Organizzatore che, dopo la partenza, venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, nell’impossibilità di fornire una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, deve predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Consumatore, oppure rimborsarlo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno (art. 91, 4° co., Cod. consumo).
2. Se non risulti possibile alcuna soluzione alternativa o il Consumatore non la accetti per un giustificato motivo, l’Organizzatore mette a disposizione del Consumatore un mezzo di trasporto equivalente, per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato (art. 91, 5° co., Cod. consumo).
12. Sostituzioni
1. Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
- l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari (art. 89 del Cod. consumo);
- il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese aggiuntive effettivamente e ragionevolmente sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
2. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo (art. 89 Cod. consumo) nonché degli importi di cui al comma 3 del presente articolo.
3. In relazione ad alcune tipologie di servizi, come ad esempio il trasporto aereo, può verificarsi che un terzo fornitore non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente comma 1. L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi, purché ragionevole e opportunamente documentata.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
13. Obblighi del consumatore
1. Durante l’effettuazione del viaggio i Consumatori partecipanti dovranno essere muniti di documenti d’identità validi per l’espatrio per tutti i paesi toccati dall’itinerario nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi dovranno altresì attenersi all’osservanza delle istruzioni di normale prudenza e diligenza fornite dall’Organizzatore e dai suoi preposti nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative relative al pacchetto turistico. I Consumatori partecipanti sono chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa delle loro inadempienze nel corso del viaggio.
2. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili dei danni ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
14. Classificazione alberghiera
1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in Catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti Autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in Catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Consumatore.
15. Regime di responsabilità
1. L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi.
2. Il Venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
3. L’Organizzatore e il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità, quando provino che la mancata od inesatta esecuzione del contratto sono derivati dal fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici), da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da un caso fortuito, da forza maggiore oppure da circostanze che i medesimi Organizzatore o Venditore non potevano, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
16. Limiti del risarcimento
1. Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’Organizzatore.
2. In ogni caso il limite di risarcimento non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV (pari a circa 6.150 euro) e di
5000 Franchi oro Germinal (pari a circa 15.400 euro) per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 del codice civile.
17. Obbligo di assistenza
1. L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
18. Reclami e denunce
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio (art. 98, 1° co. Cod. consumo).
2. Il Consumatore può altresì sporgere reclamo all’Organizzatore mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza art. 98, 2° co. Cod. consumo.
19. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
1. Se non espressamente comprese nel prezzo, il Consumatore ha il diritto di stipulare, al momento della prenotazione, presso gli uffici dell’Organizzazione speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, contro il rischio di infortuni e di smarrimento o distruzione dei bagagli.
2. Analogamente, il Consumatore deve avere la possibilità di stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.
20. Fondo di garanzia
1. E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 del Cod. consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del Venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
2. Il fondo fornisce un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore.
3. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349; pubblicato in G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 100 del decreto legislativo 206/2005).
Procedura di conciliazione
1. In caso di controversia tra l’Organizzatore e/o il Venditore ed il Consumatore, l’Organizzatore e il Venditore si impegnano a sottoporsi ad un tentativo di conciliazione.
2. Tale tentativo sarà espletato presso lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, secondo il luogo di residenza del Consumatore.
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
Addendum A:
Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di fornitura di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Addendum B:
Condizioni di contratto
A tali contratti sopra indicati (addendum A) sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6, 1° comma; art. 7; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12, 1° comma; art. 13; art. 17; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (Organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (Venditore, soggiorno ecc.).