Commercio elettronico
Commercio elettronico
di Xxxxxxxxxx Xxxxx
Aggiornata al 31/8/2018
Definizione
•Il commercio elettronico consiste:
• nello svolgimento di attività commerciali
• ed esecuzione delle transazioni per via telematica.
• D.Lgs. 70/2003, art. 1: Il decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.
• “servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea - on line - nonché qualsiasi servizio prestato normalmente (art. 1, co. 1, let. b), L. 21/6/1986, n. 317):
• dietro retribuzione,
• a distanza, per via elettronica
• a richiesta individuale di un destinatario di servizi
Definizion2 i
Definizione
•per «servizio a distanza» un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
•per «servizio per via elettronica» un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
• per «servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi» un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta
•Il “commercio elettronico” può essere:
•commercio elettronico “diretto”: l'acquisto e la spedizione on-line di beni e servizi immateriali,
• come software, brani musicali, informazioni su servizi;
•commercio elettronico “indiretto”: l'acquisto di beni materiali che sono recapitati fisicamente attraverso i mezzi tradizionali,
• cioè corrieri e poste.
• E-commerce: è cessione di beni o prestazione di servizi?
• Conferenza di Ottawa:
• Commercio elettronico diretto,
• sono prestazioni di servizi
• es.: software, banche dati on line, invio telematico di brani musicali e video, libri e giornali digitali, …;
• Commercio elettronico indiretto,
• sono cessioni di beni
• Distinzione necessaria
• sia a fini civilistici (garanzie, contratti, ecc.)
• che a fini fiscali (paese di imposizione)
Disciplina specifica per il commercio elettronico
• Non rientrano nell’ambito del commercio elettronico:
• le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;
• le attività dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
• la rappresentanza e la difesa processuali;
• i giochi d'azzardo, dove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, ai giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse, i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente;
• dei beni soggetti ad accisa;
• dei mezzi di trasporto “nuovi”;
• dei beni da installare, montare o assiemare dal fornitore o per suo conto.
• Il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
• le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
• il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di
accesso;
• i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
• gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedere per via telematica;
• le lingue a disposizione a disposizione per concludere il contratto oltre
all'italiano;
• l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
• Sono esclusi dall'obbligo di informativa i contratti conclusi esclusivamente mediante messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
• Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) - Art. 49
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi;
b) l'identità del professionista;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, o altro indirizzo idoneo a ricevere comunicazioni,
Segue
• per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;
8
Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) - Art. 49
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le
procedure per esercitare tale diritto;
i) se il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) - Art. 49
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli;
m) se non è previsto un diritto di recesso, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) - Art. 49
q) la durata del contratto o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a
norma del contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-
giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista soggetto e le
Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) - Art. 50
Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
• Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all’art. 49, co. 1 (slide precedenti),
• su supporto cartaceo
• o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole.
• Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.
Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) - Art. 59
• Il diritto di recesso è escluso relativamente a:
• i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se
• l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore
• e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
• la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
• la fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati;
• i beni forniti rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
• I beni forniti sono sigillati per motivi igienici e non si prestano ad essere restituiti dopo l’apertura;
Tipologie di commercio elettronico
• Business to Business (B2B): transazioni a titolo oneroso tra impresa e altra impresa:
• Assimilabile al commercio all'ingrosso.
• L’imprenditore dichiara, al momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese, il possesso dei requisiti morali e professionali (se vuole operare nel settore alimentare).
• Business to Consumer (B2C): transazioni a titolo oneroso tra impresa e consumatore finale:
• È assimilato al commercio al dettaglio, se rivolto al privato;
• si applicano le stesse disposizioni previste per la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
• Di conseguenza, va presentata la SCIA allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività.
• Consumer to consumer (C2C): sono coinvolti solo utenti finali
•Contemporaneo esercizio di commercio B2B e B2C:
• Per il commercio elettronico, non vale la regola generale che vieta l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
• Pertanto, nel caso in cui l'operatore voglia vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio, oltre ad effettuare gli adempimenti descritti per le due tipologie di attività,
• può utilizzare un solo sito Web
• ma deve strutturare lo stesso in modo tale da tenere distinte le aree del sito destinate al commercio all'ingrosso da quelle per il commercio al dettaglio.
Aste on line
• I soggetti che organizzano aste online devono presentare all'interno del sito tutte le informazioni necessarie per la loro identificazione;
• il banditore d'asta è obbligato a identificare i soggetti che intendono partecipare alle aste online;
• xxxxxxxxx ed acquirenti devono conoscere con esattezza le
modalità di partecipazione alle vendite online;
• il banditore d'asta deve dare tutte le informazioni sul bene come, per esempio, marca, modello numero di serie, nuovo, usato, ecc.;
• per garantire la regolarità delle gare il banditore deve evitare che i
partecipanti all'asta alterino in qualsiasi modo la competizione;
• il banditore deve applicare tutte le misure utili a rendere sicuro il sito;
• devono essere previste idonee misure per risolvere le eventuali controversie che dovessero verificarsi in sede di aggiudicazione dell'asta.
Requisiti di onorabilità
Requisiti per il titolare o il rappresentante legale o il preposto:
a) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che si sia ottenuto la riabilitazione;
b) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica;
e) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nei 5 anni precedenti l'inizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) non essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956, (misure di prevenzione per la sicurezza e per la pubblica moralità), o dalla L. 575/965, (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
Requisiti per il Commercio di prodotti alimentari
Requisiti per il commercio di prodotti alimentari :
1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
2. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
Iscrizione al Registro Imprese | L'iscrizione avviene entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. |
Richiesta di attribuzione di partita IVA | Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività va richiesta l'attribuzione della partita IVA, compilando il modello AA9/12 (per le persone fisiche) o AA7/10 (per gli altri soggetti). |
Iscrizione alla gestione INPS commercianti | Contestualmente all'iscrizione al Registro delle Imprese, avviene l'iscrizione anche alla gestione commercianti presso l'INPS. |
Comunicazio ne unica per l'avvio dell'attività | E' previsto un modello di “comunicazione unica” per la nascita dell'impresa, da presentarsi all'Ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico (art. 9, DL 31/1/2007, n. 7). La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e ove sussistano i presupposti di legge ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. |
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) | Le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio (co. 4-bis - 4-quater, art. 49, DL 31/5/2010, n. 78). |
SUAP | Con l'entrata in vigore dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti l'avvio della presente attività sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività. |
Imposte dirette
Residenza
•Per individuare il Paese nel quale rileva il reddito, si deve individuare la residenza fiscale:
•Persone fisiche: per la maggior parte del periodo, alternativamente:
• Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
• Domicilio, cioè la sede principale dei loro affari ed interessi, anche morali, sociali o familiari;
• Dimora abituale, cioè il luogo nel quale dimorano abitualmente.
• Persone giuridiche: va verificata, alternativamente:
• Sede legale;
• Sede amministrativa;
• Oggetto esclusivo o principale
Art. 162 – Tuir: per stabile organizzazione s’intende:
• Sede di direzione;
• Una succursale;
• Un ufficio;
• Un’officina;
• In laboratorio;
• Una miniera, un giacimento, ecc.
• Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello stato costituita in modo tale da non fare risultare una sua
Nel commercio elettronico si devono osservare le previsioni della residenza, tenendo in considerazione gli «strumenti» utilizzati:
• Server (inteso come il macchinario): in linea generale viene considerato come stabile organizzazione in quanto l’apparecchiatura automatica stabilmente localizzata in un dato luogo;
• Sito web: si tratta di un bene immateriale, quindi non può essere qualificato come ina sede fissa e quindi non può essere una stabile organizzazione
• Internet service provider (ISP): per OCSE non può essere stabile organizzazione in quanto
«ospita» vari siti web i quali forniscono solo
Tipologia di reddito
• Il reddito prodotto dagli esercenti l'attività di commercio elettronico, ai fini delle imposte dirette, è qualificato come reddito d'impresa.
• Pertanto, si applicano le norme previste
• per i soggetti IRPEF: dall'art. 55 e seguenti del DPR 917/1986,
• per i soggetti IRES: dall’art. 72 e seguenti del Tuir.
Determinazione del reddito
•La determinazione del reddito varia a seconda del regime contabile scelto:
• regime ordinario: differenza tra ricavi imponibili e costi deducibili;
• regime semplificato: differenza tra ricavi imponibili e costi deducibili, applicando alcune regole specifiche contenute nell'art. 66 del DPR 917/1986; va ricordato che,
• dal 1/1/2017, si applica il principio di cassa;
• regime forfetario per le imprese minime: si applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% al verificarsi di determinate condizioni) sul reddito determinato con il principio di cassa.
Regimi contabili
•I regimi contabili che possono essere adottati sono i seguenti:
• Regime ordinario;
• Regime semplificato;
• Regime forfetario per le imprese minime (solo per imprese individuali).
•L’opzione si manifesta:
• In sede di inizio di attività;
• Con opzione in sede dichiarativa.
Resta comunque applicabile il principio del
«comportamento concludente»
Imposta sul Valore Aggiunto
Momento impositivo
Momento di effettuazione dell’operazione:
• Essendo un pagamento on-line effettuato con carta di credito,
• l’inserimento dei dati della carta di credito genera il momento impositivo
Cessione in Italia: è una normale cessione di beni mobili, pertanto:
• Cedente:
• Emette DDT;
• Emette fattura solo se richiesta, altrimenti registra nei corrispettivi
• Liquida e versa l’imposta
• Acquirente:
• Se privato: nessun adempimento;
• Se soggetto passivo:
• Se ha richiesto fattura, l’annota sui registri IVA;
• Se non ha chiesto la fattura è una registrazione di contabilità generale
• Resi:
• Se l’operazione è stata fatturata, emette nota di variazione;
• Senza fattura: si deve dimostrare la restituzione nella
Cessioni nella UE
• Con acquirente soggetto IVA: (verifica VIES):
• Il cedente:
• Emissione fattura non imponibile art. 41, DL 331/1993, con
dicitura «inversione contabile»
• Annota nel registro IVA vendite;
• Presenta mod. INTRA 1/bis
• Acquirente: è un normale acquisto INTRA.
• Con acquirente privato:
• Regola generale: operazione imponibile nel paese dell’acquirente
• Deroga:
• Volume vendite fino a € 100.000 o ai limiti degli altri Paesi (anno precedente): operazione italiana
• Vendite superiori: identificazione diretta o nomina del
Commercio elettronico indiretto
Meccanismo di funzionamento
32
Commercio elettronico indiretto
“Soglie di protezione” vigenti nei Paesi membri
Stato membro | Soglia |
Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria | 35.000 € |
Germania, Lussemburgo, Olanda | 100.000 € |
Xxxxxxxxx | 000.000 XXX |
Xxxxxx | 320.000 SEK |
Polonia | 160.000 XXX |
Xxxxxxxx | 00.000 XXX |
Xxxx Xxxxxxxx | 70.000 GBP |
Romania | 118.000 XXX |
Repubblica Ceca | 1.140.000 CZK |
Croazia | 270.000 H3R3 K |
Commercio elettronico indiretto
Superamento della soglia in corso d’anno
• Il superamento, in corso d’anno, della “soglia di protezione” prevista ai fini dell’imponibilità delle “vendita a distanza” nel Paese membro di destinazione
• non ha effetto sulle operazioni effettuate precedentemente, nel corso dello stesso anno, tassate nel Paese membro del cedente (art. 14 del reg. UE 282/2011).
• A tal fine, è necessario che il cedente non abbia:
• optato per l’applicazione dell’IVA nel Paese membro di destinazione;
• superato la “soglia di protezione” nel corso dell’anno precedente.
• In caso di superamento della soglia in corso d’anno, la tassazione a destino:
• si applica, pertanto, a partire dalla cessione che ha determinato lo “sforamento”;
• ha effetto per tutte le cessioni effettuate, nello stesso Stato membro,
•Acquisti da Paesi UE
•Se acquirente è un soggetto passivo stabilito in Italia, iscritto VIES: è un normale acquisto INTRA, imponibile in Italia.
•Acquisti da Paesi Extra UE:
•È una importazione, sia che l’acquirente sia soggetto passivo, sia che sia un privato
Avviene tutto in rete:
• Sia la consegna del bene
• Che non può essere un bene tangibile
• Sia il pagamento
• Servizi rientranti nell’e-commerce:
• Forniture di immagini, testi (libri e riviste), informazioni di qualunque genere, accesso a data-base, creazione di siti, fornitura di banner pubblicitari, utilizzo di motori di ricerca
• Forniture di musica, film, giochi (anche d’azzardo o basati sulla sorte), suonerie per cellulari, accesso a giochi on line
• Accesso e download di programmi politici, culturali, artistici, sportivi scientifici o di intrattenimento
• Insegnamento on line (e-learning) che non abbiano bisogno dell’intervento dell’uomo, compresa la correzione automatica degli esercizi
• Elaborazione, fornitura ed invio on line di brani musicali, giochi, e-book, e simili
Servizi ESCLUSI da e-commerce:
• Fornitura di supporti magnetici (CD, DVD, videocassette, videogiochi su CD o DVD)
• Servizi professionali
• Servizi di riparazione
• Servizi pubblicitari
• Servizi helpdesk o di videotelefonia
• Accesso a internet
Caratteristiche IVA dell’e-commerce:
• L’operazione che ha le caratteristiche del commercio elettronico «diretto», è da qualificare
• sempre come prestazione di servizi;
• mai come cessione di beni.
• Se, si riferiscono a prestazioni di servizi «generici» occorre fare riferimento alla residenza del committente o alle deroghe (art. 7/quater-7/opties)
• Per le operazioni relative a servizi digitali nei confronti di privati UE, è possibile aderire al regime XXXX
• L’operazione soggetta a IVA: le aliquote IVA sono quelle del Paese del committente:
• La UE prevede, nell’e-commerce, l’applicazione dell’aliquote IVA ordinaria
• In Italia è prevista l’aliquota del 4% per i prodotti editoriali on line
• Fatturazione:
• Nel commercio elettronico «diretto» va sempre emessa fattura
• Eccezione: committente privato (non
partita IVA)
• Se la fattura viene inviata telematicamente, si tratta di «fattura elettronica»
• Fatturazione tra soggetti passivi
entrambi in Italia:
• Nel commercio elettronico «diretto» va sempre emessa fattura
• Eccezione: committente privato (non partita IVA)
• Se la fattura viene inviata telematicamente, si tratta di «fattura elettronica»
• Fatturazione verso Paesi UE:
• Committente soggetto Passivo:
• Regole art. 7/ter: territorialità del committente
• Il prestatore deve essere iscritto VIES
• Committente Privato:
• Regole art. 7/sexies, co. 1, lett. f): territorialità del committente
• Il prestatore dovrà identificarsi nel Paese del committente
• Salvo per i servizi XXXX
• Fatturazione verso Paesi extra UE:
• Committente soggetto Passivo:
• Regole art. 7/ter: territorialità del committente
• Il prestatore deve essere iscritto VIES
• Committente Privato:
• Regole art. 7/sexies, co. 1, lett. f): territorialità del committente
• Il prestatore emette fattura come
«operazione non soggetta»
• dovrà verificare se nel Paese di destinazione vi siano regole particolari di identificazione
• Fatturazione da Paesi UE:
• Committente soggetto Passivo italiano:
• Integra la fattura e la registra nei registri IVA (reverse)
• Committente Privato italiano:
• È operazione rilevante in Italia, quindi:
• Se il prestatore si è iscritto al XXXX estero non ha nulla da fare in Italia;
• Se non si è iscritto al XXXX nel suo Paese, dovrà identificarsi in Italia per gli adempimenti
• Fatturazione da Paesi extra UE:
• Committente soggetto Passivo italiano:
• Integra la fattura e la annota nei registri IVA (reverse)
• Committente Privato italiano:
• È operazione rilevante in Italia, quindi:
• Può identificarsi in altro Paese UE e iscriversi XXXX
• Diversamente deve identificarsi in Italia per gli adempimenti
Corrispettivi in valuta estera
• Dal 1/1/2013, ai fini della determinazione della base imponibile Iva i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati
• secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione
• o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura.
• In mancanza, il computo è effettuato sulla base della
quotazione del giorno antecedente più prossimo.
• La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla BCE.
Effettuazione delle operazioni
INTRA
Art. 21, co. 4, DPR 633/1972 Art. 39, D.L. 331/1993
Art. 39, DL 331/1993
Momento di rilevanza operazioni INTRA
«Effettuazione delle cessioni e degli acquisti INTRA»
(Art. 39)
• Momento di rilevanza:
– Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto
– Inoltre: le cessioni a titolo oneroso di beni, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi ed il trasferimento di beni da assoggettare a lavorazioni:
• Se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo
superiore ad 1 mese solare
• Si considerano effettuati alla fine di ciascun mese
Art. 46, co. 2, DL 331/1993
Momento fatturazione di operazioni INTRA
«Fatturazione delle operazioni INTRA»
(Art. 46, co. 2, 1° periodo)
• Per le cessioni intracomunitarie, la fattura va
e messa ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972,
• Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione
–Cioè, entro il giorno 15 del mese
successivo all’inizio del trasporto o della spedizione
Art. 46, co. 2, DL 331/1993
Momento fatturazione delle operazioni INTRA
«Regolarizzazione acquisti INTRA»
(Art. 46, co. 5.)
• T ermini per l’emissione di autofattura da
parte dell’acquirente italiano se non riceve la fattura o la riceve per un importo inferiore dal cedente comunitario
– L’acquirente che non ha ricevuto la relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
– deve emettere autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Art. 47, co. 1, DL 331/1993
Momento registrazione delle fatture INTRA
«Registrazione degli acquisti INTRA»
(Art. 47, co. 1)
• Le fatture relative agli acquisti INTRA sono annotate distintamente:
– entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
ricezione della fattura
– e con riferimento al mese precedente nel registro delle fatture emesse
Art. 47, co. 1,
DL 331/1993
Momento registrazione delle fatture INTRA
«Registrazione delle operazioni INTRA»
(Art. 47, co. 1)
• Le fatture di regolarizzazione degli acquisti intracomunitari con emissione di autofattura (perché non pervenuta la fattura dal cedente) sono annotate:
–entro il termine di emissione
– e con riferimento al mese precedente nel registro fatture emesse
Art. 47, co. 4, DL 331/1993
Momento registrazione delle fatture INTRA
«Registrazione delle cessioni INTRA»
(Art. 47, co. 4)
• Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate:
–entro il termine di emissione
– e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione
Mini one stop shop XXXX
• A partire dal 1/10/2014, l’Agenzia delle Entrate ha attivato sul proprio sito internet la procedura informatica che consente
• alle imprese che forniscono servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione
• a privati consumatori dell’area comunitaria (c.d. "servizi tipici"),
• di optare per il regime IVA c.d. del mini sportello unico, o "mini one stop shop" (XXXX).
• Il regime speciale permette alle imprese che lo utilizzano
• di dichiarare e versare l’IVA sui predetti servizi,
• ovunque dovuta nell’ambito dell’UE,
• esclusivamente presso un’autorità fiscale,
• senza doversi identificarsi nei vari Stati membri.
• Dal 1/1/2015 si recepisce la direttiva 2008/8/UE nella parte in cui si propone di semplificare gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi (D.Lgs. 31/3/2015, n. 42).
• A tale scopo sono istituiti due regimi speciali dell'IVA del «XXXX«:
• il «regime speciale NON UE», per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’UE che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell’UE;
• il «regime speciale UE», per i soggetti passivi stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'UE.
• Tali regimi semplificano notevolmente gli adempimenti da svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto i soggetti passivi che aderiscono in Italia ad uno di tali regimi possono intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana.
• In pratica, gli adempimenti si limitano all'obbligo di presentazione di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta.
• Le aziende interessate possono registrarsi, in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento 30/9/2014, n. 122854/2014):
• i soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, che non hanno stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla UE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia, forniscono online le informazioni richieste accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline)
• i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla UE, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che scelgono di identificarsi in Italia, compilano un modulo online disponibile sul sito delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.
• Una volta effettuate le necessarie verifiche, il Centro operativo di Venezia comunica al richiedente, via mail,
• il numero di identificazione IVA attribuito,
• il codice identificativo per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia,
• la password di primo accesso, le prime quattro cifre del PIN e le istruzioni per completare il processo di registrazione.
Comunicazioni e dichiarazioni
• Dal 1/1/2017, i commercianti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, con cadenza trimestrale:
• una comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 D.L. n. 78/2010);
• una comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21 D.L. n. 78/2010).
• La comunicazione delle fatture deve contenere:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
• L’altra comunicazione, invece, riguarda i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, anche se a credito. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
• Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione sulle liquidazioni periodiche i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
• Per quanto riguarda le sanzioni:
• per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di € 2 per ciascuna fattura entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica il concorso di violazioni e la continuazione; la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;
• per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, si applica una sanzione da € 500 a 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Aspetti contributivi
Soggetti obbligati alla gestione commercianti presso l'INPS
• Sono obbligati all'iscrizione alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) presso l'INPS e al versamento dei relativi contributi:
• i titolari e contitolari dell'impresa commerciale che lavorano professionalmente nell'azienda;
• i familiari collaboratori (o coadiuvanti) che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa commerciale, purché non siano già gli iscritti in quanto contitolari o dipendenti o apprendisti;
• i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori;
• i soci accomandatari di società in accomandita semplice e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice, che siano familiari coadiutori degli accomandatari;
• i soci di s.r.l. che svolgono l'attività con abitualità e
prevalenza.
Base imponibile contributi INPS
• I contributi sono dovuti in relazione allo svolgimento effettivo della attività commerciale, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi in cui c'è stato almeno un giorno di prestazione.
• La base imponibile su cui si calcolano i contributi è costituita dalla totalità dei redditi d'impresa (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, scomputate dal reddito dell'anno, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.
Prescrizione contributiva
•I contributi dovuti all'assicurazione IVS si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati.
Contratti commerciali
• Il contratto di compravendita, è quello mediante il quale
• una parte trasferisce ad un’altra parte,
• la proprietà di un bene o altro diritto,
• dietro corrispettivo;
• E’ un contratto
• Tipico: previsto dalla Legge;
• Consensuale: accordo fra le parti;
• ad effetti reali: vi è il trasferimento di un bene o un diritto;
• Sinallagmatico: nascono obbligazioni fra le parti;
• a titolo oneroso: vi è il pagamento di un corrispettivo;
• generalmente a forma libera (salvi i casi previsti dall’art. 1350 c.c.),
• Istantaneo: consegna immediata, salva l’ipotesi di frazionamento
della prestazione - i.e. a consegne ripartite;
• commutativo (fatta eccezione per la c.d. vendita di speranza/empio spei sub art. 1472 c.c.; la vendita a rischio e pericolo del compratore sub art. 1488 co. 2 c.c. ; la vendita di eredità; tutte caratterizzate da elementi di aleatorietà)
•La c.d. vendita obbligatoria si verifica ogniqualvolta l’effetto reale non è immediato, come nelle ipotesi di termine iniziale o condizione sospensiva, riserva di proprietà, vendita di cosa altrui (anche se l’acquirente ignaro dell’altruità è legittimato a chiedere la risoluzione del contratto), di bene futuro o di cosa generica;
• Nella vendita a rate con riserva di proprietà, l’acquirente acquista la proprietà del bene con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, assumendo però i rischi sin dal momento della consegna;
• Il mancato pagamento di una sola rata che non superi 1/8 del prezzo non dà luogo a risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive; è nullo ogni patto contrario;
• Vendita con riserva di gradimento: non si perfeziona fino a quando l’acquirente non comunica al venditore il proprio gradimento;
• Vendita a prova: è stipulata sotto condizione sospensiva che la cosa abbia la qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata;
…segue…Tipi di compravendita
• Xxxxxxx su campione: la compravendita avviene con espressa specificazione della qualità del bene che, anziché risultare da una diretta indicazione, avviene per relationem; di conseguenza, il campione funge da parametro di valutazione e l’eventuale difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto;
• Vendita su tipo di campione: in tale ipotesi il campione funge soltanto da indicazione approssimativa della qualità del bene; di conseguenza, la risoluzione del contratto può essere domandata solo per notevole difformità dal campione;
• Vendita su documenti: il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo all’acquirente il titolo rappresentativo della merce;
Xxxx, mancanza di qualità e aliud pro alio
• Il vizio può consistere
• sia in una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata,
• sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio che la cosa dovrebbe presentare.
• I vizi devono essere connotati da una gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato o, in ogni caso, tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
• I rimedi previsti sono:
• riduzione adeguata del prezzo
• o la risoluzione del contratto;
è in ogni caso salvo il risarcimento del danno a meno che il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa;
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse, ovvero essenziali per l’uso cui è destinata, il compratore ha invece diritto alla risoluzione del contratto, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi (cfr usi negoziali CCIAA).
Segue 71
Xxxx, mancanza di qualità e aliud pro alio
• In entrambi i casi, la denuncia del vizio o della mancanza di qualità
• deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta dello stesso (salvo riconosciuto o volontario occultamento)
• e l’azione deve essere esercitata entro un anno dalla consegna;
• L’ipotesi di aliud pro alio si verifica quando il bene
• sia completamente diverso da quello pattuito
• ovvero sia privo delle qualità minime per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale.
In tale circostanza il compratore non è tutelato con le azioni
x.x. xxxxxxxx (ex artt. 1490 -1497 di cui sopra), ma in forza dell’ordinaria azione di risoluzione o di esatto adempimento.
72
Compravendita Internazionale
• La vendita internazionale è certamente il contratto maggiormente utilizzato nel commercio internazionale, anche perché generalmente legata ad una serie di contratti ed operazioni ad essa strumentali (ad esempio agenzia, spedizione, trasporto, distribuzione, ecc);
• La Convenzione di Vienna del 1980, ratificata dall’Italia con
L. 765/1985, si applica esclusivamente ai contratti di vendita di beni mobili tra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi.
• Le parti hanno comunque la facoltà di escludere espressamente la Convenzione mediante apposita pattuizione nel contratto, oppure derogare a singole sue disposizioni o modificarne gli effetti.
• La Convenzione regola esclusivamente la formazione, la conclusione del contratto di vendita, i diritti ed obblighi del venditore e del compratore che sorgono da tale contratto: in particolare, essa non copre una serie di problematiche più generali, come ad esempio, la validità del contratto o di singole sue clausole o degli usi, degli effetti che dal contratto possono derivare sulla proprietà dei beni venduti, la disciplina della penale, ecc. per le quali, in assenza di legge prescelta, si deve fare ricorso alle norme di diritto internazionale privato.
Unidroit
•I Principi Unidroit (xxx.xxxxxxxx.xx) sono essenzialmente una raccolta di principi comuni tra i principali ordinamenti nazionali esistenti e conformi alle particolari esigenze dei contratti commerciali internazionali.
• Pubblicati per la prima volta nel 1994 (e revisionati nel 2004 e nel 2010),
• si applicano solo se espressamente richiamati, nei contratti commerciali internazionali tra imprenditori
• Non si applicano tra consumatori
Incoterms
• Emanati dalla International Chamber of Commerce – ICC - xxxxx://xxxxxx.xxx/;
• Costituiscono l’insieme delle prassi internazionali;
• Sono utili per individuare in maniera univoca e oggettiva le responsabilità delle parti in relazione al trasporto e alla consegna delle merci in una transazione commerciale;
• si applicano al contratto di vendita e non al contratto di trasporto;
• Per le modifiche apportate agli Incoterms, è importante fare sempre un espresso riferimento all'edizione in vigore degli Incoterms stessi (es. Incoterms® 2000; Incoterms® 2010).
Incoterms 2000
7
6
Gruppo E (da «ex » , partenza) - Gruppo F (da « free », trasporto non pagato)
grup po | sigla | descrizione (inglese/italiano) | spese trasp. | oneri dogan. | spese assic. |
E | EXW | EX-WORKS - FRANCO FABBRICA (località) | C | C | C |
Il venditore consegna le merci presso il proprio magazzino o fabbrica. Il compratore stipula il contratto di trasporto e provvede al ritiro e al caricamento delle merci sul mezzo | |||||
F | FCA | FREE CARRIER - FRANCO VETTORE (località) | C | C | C |
Il venditore consegna le merci al vettore nel luogo convenuto (spesso il proprio magazzino o quello del vettore stesso) provvedendo al caricamento sul mezzo. Il compratore stipula il contratto di trasporto | |||||
FAS | FREE ALONGSIDE SHIP - FRANCO LUNGOBORDO NAVE (porto imbarco) | C | C | C | |
Il venditore consegna le merci sulla banchina del porto di partenza della nave sostenendo le relative spese. Il compratore stipula il contratto di trasporto e provvede al caricamento delle merci sulla nave | |||||
FOB | FREE ON BOARD - FRANCO A BORDO (porto imbarco) | C | C | C | |
Il venditore consegna le merci al porto convenuto di partenza sostenendo le relative spese incluse quelle di caricamento delle merci sulla nave. Il compratore stipula il contratto di trasporto |
Incoterms 2010 - Gruppo C («cost» trasporto pagato)
CFR | COST AND FREIGHT - COSTO E NOLO (porto destino) | V | C | C |
Il venditore stipula il contratto di trasporto e consegna le merci al porto convenuto di destinazione provvedendo allo scaricamento. Le spese di assicurazione delle merci restano invece a carico del compratore | ||||
CIF | COST, INSURANCE AND FREIGHT - COSTO, ASSIC. E NOLO (porto destino) | V | C | V |
Il venditore stipula il contratto di trasporto e assicurazione delle merci, e consegna le stesse al porto convenuto di destinazione provvedendo allo scaricamento. Il compratore sostiene gli oneri doganali | ||||
CPT | CARRIAGE PAID TO - TRASPORTO PAGATO FINO A (località) | V/C | C | C |
Il venditore consegna la merce ad una località convenuta, stipulando quindi il contratto di trasporto per la relativa tratta e occupandosi dello scaricamento. Il compratore stipula il contratto di trasporto per la tratta successiva e sostiene per intero i costi assicurativi e gli oneri doganali | ||||
CIP | CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - TRASP. E ASSIC. PAGATI FINO A (località) | V/C | C | V |
Il venditore consegna la merce ad una località convenuta, stipulando quindi il contratto di trasporto per la relativa tratta, occupandosi dello scaricamento, sostenendo il costo di assicurazione delle merci. Il compratore stipula il contratto di trasporto per la tratta successiva e sostiene gli oneri doganali |
Incoterms 2010 - Gruppo D («delivered» trasporto pagato fino a ...)
DAF | DELIVERED AT FRONTIER - RESO A FRONTIERA (luogo convenuto) | V | C | V |
Il venditore consegna la merce ad una frontiera convenuta, stipulando il contratto di trasporto e di assicurazione delle merci. Il compratore si occupa dello scaricamento delle merci e sostiene gli oneri doganali | ||||
DES | DELIVERED EX SHIP - RESO BORDO NAVE (porto destino) | V | C | C |
Il venditore consegna la merce a bordo nave, al porto di destino, stipulando il contratto di trasporto. Il compratore si occupa dello scaricamento delle merci e sostiene gli oneri doganali le spese di assicurazione delle merci. | ||||
DEQ | DELIVERED EX QUAY - RESO BANCHINA (porto destino) | V | V | C |
Il venditore stipula il contratto di trasporto e consegna la merce sulla banchina del porto di destino, occupandosi dello scaricamento e sostenendo gli oneri doganali. Il compratore stipula il contratto di assicurazione delle merci. | ||||
DDU | DELIVERY DUTY UNPAID - RESO NON SDOGANATO (luogo convenuto) | V | C | V |
Il venditore stipula il contratto di trasporto e consegna la merce non ancora sdoganata al luogo convenuto di destino, solitamente la fabbrica o magazzino del compratore. Il venditore può optare per non assicurare le merci a suo totale rischio. Il compratore sostiene gli oneri doganali. | ||||
DDP | DELIVERY DUTY PAID RESO SDOGANATO (luogo convenuto) | V | V | V |
Il venditore stipula il contratto di trasporto e consegna la merce al luogo convenuto di destino - solitamente la fabbrica o magazzino del compratore - sostenendo gli oneri doganali. Il venditore può optare per non assicurare le merci , ma ciò a proprio esclusivo rischio. |
79
<.. image(Immagine che contiene screenshot Descrizione generata con affidabilità elevata) removed ..>