CITTÀ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO APPALTI E CONTRATTI PATTO DI INTEGRITÀ
Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 30.12.2019
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CITTÀ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
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Il presente documento, denominato “Patto di integrità”, costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di seguito indicata e di qualsiasi contratto stipulato a seguito della stessa e deve essere obbligatoriamente e incondizionatamente accettato dall’Operatore Economico, mediante sua dichiarazione, ai fini della partecipazione alla procedura.
La mancata presentazione del presente documento debitamente sottoscritto o il mancato rispetto delle clausole in esso contenute possono costituire causa di esclusione dalla procedura di affidamento del contratto, di sua risoluzione, ovvero di non inserimento o di cancellazione dall’elenco/albo dei prestatori e fornitori della Città di Palazzolo sull’Oglio.
PATTO DI INTEGRITÀ
tra la Stazione Appaltante, rappresentata dall’Ing. Xxxxxx Xxxxxx nella sua qualità di Responsabile Settore Lavori Pubblici e Progettazione
e l’Operatore economico nell’ambito dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA PONTOGLIO IN SOVRAPPASSO ALLA S.P. 573”
PREMESSA
RICHIAMATI:
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Città di Palazzolo sull’Oglio, che prevede l’adozione dei Patti di Integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie;
Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (…)”;
Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città di Palazzolo sull’Oglio, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente;
l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd. Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli articoli 42 “Conflitto di interesse”, 80 “Motivi di esclusione” e 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (…)”;
l’articolo 317 “Concussione” del codice penale;
CONSIDERATO:
che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell’inserimento negli elenchi/albi dei prestatori e fornitori e della relativa gestione;
che con l’inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
RILEVATO che il citato Codice di Comportamento dei dipendenti della Città di Palazzolo sull’Oglio è stato diffuso in modo capillare all’interno delle strutture dell’Ente, assicurandone la conoscibilità a tutti i dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, per cui gli stessi sono consapevoli del dovere di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle sue disposizioni;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1
FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Patto di integrità regola i comportamenti della Stazione Appaltante in persona dei suoi funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo e dell’operatore economico, nell’ambito della procedura in oggetto.
Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Stazione Appaltante e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l’affidamento dell’appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell’elenco/albo degli operatori economici e della sua corretta gestione.
Come esplicitato nei documenti inerenti la procedura in oggetto, l’espressa accettazione del Patto di integrità da parte dell’operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione costituiscono condizioni essenziali per l’ammissione alla procedura stessa.
Il Patto di integrità deve essere sottoscritto in calce per accettazione dall’operatore economico, secondo le modalità di cui all’articolo 6, e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena la possibile esclusione dalla procedura stessa.
Il Patto d’integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l’obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l’inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.
Articolo 2
OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il personale della Stazione appaltante, impiegato ad ogni livello nell’espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Città di Palazzolo sull’Oglio.
Il personale della Stazione appaltante si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell’articolo 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente, ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o della fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase stesse.
La Stazione appaltante si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, ovvero di inserimento nell’elenco/albo e sua gestione.
Durante la procedura in oggetto la Stazione appaltante si impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l’esecuzione del contratto.
Si richiama ad ogni effetto il sistema di tutele per dipendenti e collaboratori che segnalano condotte illecite, previsto dall'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come integralmente riscritto ad opera della legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” e le relative disposizioni interne alla Stazione Appaltante.
La Stazione appaltante è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Articolo 3
OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’operatore economico, in considerazione del fatto che i requisiti di partecipazione necessari per l’aggiudicazione dell’appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione del servizio/fornitura, si impegna a mantenere in vigore il possesso dei requisiti che ha dato origine all’affidamento durante la fase di esecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto.
L’operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto.
L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante.
L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto, ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e la sua gestione.
L’operatore economico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, in persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo.
L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.
L’operatore economico dichiara:
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.
7. L’operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Stazione appaltante. L’operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, la Stazione appaltante ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del DP.R. 62/2013, garantendone l’accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale rendendone, così, edotti anche i propri collaboratori.
8. L’operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell’offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione:
rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;
eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell’esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
9. L’operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati.
10. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.
11. L’operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della medesima, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in premessa citato.
12. L’operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui alle procedure in oggetto.
13. L’operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 4
DISPOSIZIONE INTEGRATIVE IN MATERIA DI LAVORI EDILI
L’operatore economico eventualmente affidatario dei lavori, in considerazione del fatto che i requisiti di qualificazione necessari per l’aggiudicazione dell’appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, si impegna a mantenere in vigore la qualificazione che ha dato origine all’affidamento durante la fase di esecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto.
In fase esecutiva le imprese affidatarie sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Casssa edile territorialmente competente secondo la normativa vigente.
in fase esecutiva, ogniqualvolta sia necessario il DURC dell’affidatario, la Stazione appaltante verificherà che lo stesso sia stato rilasciato anche dalla Cassa Edile competente.
In caso di mancato rispetto degli impegni a carico dell’operatore economico, si richiamano le sanzioni di cui all’articolo 5.
Nel contratto d’appalto sottoscritto dall’affidatario, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.105, commi 9 e 16 del D.Lgs. 50/2016, sarà previsto che eventuali imprese subappaltatrici, qualora il subappalto abbia oggetto prevalente l'esecuzione delle lavorazioni edili, siano iscritte alla Cassa Edile competente con il relativo codice. La Stazione appaltante verificherà tale obbligo nelle forme di legge.
La Stazione appaltante, con riferimento al Decreto Legislativo n. 50/2016, si riserva di verificare nei modi di legge, in sinergia con la Cape e con gli altri Enti competenti, l’attuazione degli artt. 23, comma 16, 30, commi 3 e 4, 95, comma 10, 97, comma 5 lett. d), 105, commi 9 e 16, e 216, comma 4 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’accertamento circa l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni lavorative, sia per l’appaltatore sia per gli eventuali subappaltatori e subcontraenti.
La Stazione appaltante, in considerazione del fatto che i requisiti di qualificazione necessari per l’aggiudicazione dell’appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, durante la fase di esecuzione del contratto provvederà a monitorare la permanenza della qualificazione Soa in relazione alla scadenza triennale e/o quinquennale della stessa.
Articolo 5
VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ
L’operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
esclusione del concorrente dalla procedura;
perdita o risoluzione del contratto;
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
inadempimento dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto;
misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016);
escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016);
responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di tre anni
cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltante
Articolo 6
EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ
Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell’eventuale contratto conseguente alla procedura di affidamento. Il presente Patto è sottoscritto digitalmente (ovvero con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina) dall’operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato del contratto al quale accede automaticamente, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 7
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ
La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’operatore economico partecipante, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti delle imprese ausiliata ed ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara.
Articolo 8
PATTO IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’operatore economico sottoscriverà il presente Patto di Integrità, in fase di partecipazione al procedimento di gara, senza necessità di sottoscriverlo nuovamente anche in fase di esecuzione del contratto, salvo il caso di cui al comma 2.
2. L’operatore economico sottoscriverà un ulteriore patto, in fase di stipula del contratto, soltanto qualora l’Amministrazione aggiudicatrice, diversa dalla Città di Palazzolo sull’Oglio, abbia approvato un proprio Patto di Integrità. In tale caso le clausole del presente documento riferite alla fase esecutiva del contratto sono da intendersi inefficaci in quanto sostituite da quelle previste dal nuovo Patto.
Articolo 9
PUBBLICITÀ DEL PATTO DI INTEGRITÀ
Il Patto di integrità è pubblicato sul sito della Stazione appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Articolo 10
AUTORITÀ COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Brescia.
Palazzolo sull’Oglio, lì 2020
Per la Stazione appaltante
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Per l'operatore economico Il titolare/legale rappresentante
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