TRA
ACCORDO ESECUTIVO PER ATTIVITA’ DI ASSESSMENT SUI PROCESSI E SUL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SNA
TRA
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (di seguito SNA) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00, C.F. n. 80006130613, per la quale interviene il cons. Xxxxxx Xxxxxxxx, coordinatore dell’Xxxxxxx Xxxxxx generali e concorsi, in qualità di delegato alla stipula e sottoscrizione,
E
la SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Xxxxx Xxxxxxx n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene il dottor. Xxxxxx Xxxxxxx, Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 7 agosto 2018 e del 22 maggio 2019;
CONCORDATO CHE
Salva diversa esplicita indicazione, i seguenti termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola assumeranno nel presente Atto il significato attribuito nella Convenzione Quadro:
- Amministrazione/i
- Piano Operativo,
- Rapporto Periodico,
- Società.
Salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini del presente Atto, il significato di seguito indicato:
- Convenzione Quadro: indica la Convenzione Quadro protocollo n. 12243 del 29 aprile 2020, per la progettazione, lo sviluppo, l’evoluzione e l’esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei suoi dipartimenti, uffici e strutture;
- Atto, indica il presente Accordo Esecutivo stipulato fra le Parti;
- Parte: indica, a seconda dei casi, la SNA o la Società;
- Parti: congiuntamente la SNA e la Società.
- Servizi: si intendono i servizi erogati da Sogei come definito nell’Allegato 1 della Convenzione Quadro, comprensivi dell’indicazione dei relativi corrispettivi e dei livelli di servizio, già oggetto di parere AGID 12/2020 richiamato nei visti;
- Sistema Informativo: indica il Sistema informativo della
SNA.
PREMESSO CHE
a) Visto l’art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale “al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”;
b) Visto l’art. 51, comma 2, lett. a), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico può avvalersi della Società di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) Vista la nota USG 2692 in data 12 marzo 2020, con la quale il Segretario generale della Presidenza del Consiglio, anche in considerazione delle recenti disposizioni normative emanate dalle istituzioni preposte in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ha evidenziato che “si rende necessario e urgente procedere alla definizione di una Convenzione Quadro al fine di procedere successivamente alla sottoscrizione con SOGEI di specifici accordi esecutivi con i singoli Dipartimenti, Uffici e strutture della Presidenza del Consiglio”, nella stessa comunicazione è stato richiesto a SOGEI “proprio tenuto conto delle suddette ragioni di emergenza” di iniziare a collaborare con le strutture della Presidenza del Consiglio nelle more della definizione della citata Convenzione Quadro;
d) per effetto dell’art. 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, la Società si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
e) Visto che in data 29 aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Società hanno sottoscritto la
Convenzione Quadro prot. n. 12243 per la progettazione, lo sviluppo, l’evoluzione e l’esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei suoi Dipartimenti, Uffici e Strutture;
f) Visto che in data 13 luglio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Società hanno sottoscritto un Addendum parte integrante della Convenzione Quadro di cui al precedente comma;
g) Visto il parere AGID numero 12/2020 reso ai sensi dell’Articolo 14 bis, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, rilasciato in relazione al Disciplinare fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei;
CONSIDERATO CHE
a) la Convenzione Quadro prevede che i Servizi che la Società dovrà erogare per le singole Amministrazioni siano individuate negli Accordi Esecutivi, di cui la Convenzione Quadro costituisce a tutti gli effetti presupposto essenziale;
b) gli Accordi Esecutivi devono prevedere il Piano Operativo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché indicare la loro durata, l’importo massimo, i relativi importi complessivi annuali e
riportare la tabella, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) della Convenzione Quadro, contenente il riepilogo degli importi predetti limitatamente al primo anno;
c) si rende necessario procedere alla stipula del presente Atto per i Servizi che la Società dovrà erogare alla SNA;
d) ai sensi dell’articolo 26 dello statuto della Società, l’esercizio del Controllo Analogo è affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
e) ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, la Società in data 27 ottobre 2020 con nota prot. n. 0035382 ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla Società ed alla struttura del Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'Azionista sulla Società al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui al presente Atto;
f) Xxxxx è in attesa di riscontro alla richiesta di cui alla precedente lettera e) della presente premessa;
Articolo 1
Oggetto, Durata, Massimale
1. Il presente Atto regola il rapporto tra SNA e la Società per
l’erogazione dei servizi di cui al successivo articolo 2, che la Società si obbliga a effettuare secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Piano Operativo, di cui al successivo articolo 3, a decorrere dalla data di stipula e a completare comunque non oltre il 31 marzo 2021 termine di scadenza del presente Atto.
2. L’importo massimo del presente Atto, comprensivo dei Servizi di cui all’articolo 2, è determinato nella cifra complessiva massima di € 61.830,00,00 (sessantunmilaottocentotrenta/00) oltre IVA per un importo complessivo di € 75.432,60 (settantacinquemilaquattrocentotrentadue/60) comprensivi di IVA.
3. La tabella riportante la ripartizione annuale dell’importo complessivo, di cui al precedente comma 2, è riportata nell’Allegato 1 al presente Atto e potrà essere modificata, di comune accordo, mediante il solo scambio di corrispondenza fermo restando l’importo massimale dell’intera durata contrattuale.
4. Qualora le variazioni di cui al precedente comma 3, rendano necessaria la modifica dell’importo massimale di cui al precedente comma 2, le Parti provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi.
Articolo 2 Servizi erogati
1. Nell’esecuzione del presente Atto la Società erogherà i Servizi
descritti nell’Allegato 1 della Convenzione Quadro, il cui dettaglio è riportato nell’Allegato 1 al presente Atto denominato “Piano Operativo”, ed in particolare:
a) Servizio di Coordinamento;
b) Servizio Specialistico;
c) Servizio Operativo.
2. I Servizi di cui al precedente comma 1, saranno remunerati sulla base dei corrispettivi congruiti con il citato parere AGID numero 12/2020, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, paragrafo 3, del presente Atto.
Articolo 3 Piano operativo
1. Il Piano Operativo, Allegato 1 al presente Atto riporta quanto previsto nell’Allegato 4 paragrafo 3 della Convenzione Quadro; il Piano Operativo viene mantenuto aggiornato e approvato secondo quanto previsto nell’Allegato 4 paragrafo 2 della Convenzione Quadro.
2. Le eventuali varianti al Piano Operativo indotte da mutate esigenze verranno formalizzate dalla Società e approvate da SNA.
Articolo 4 Rapporti Periodici
1. La Società darà conto alla SNA dei Servizi erogati nell’ambito del presente Atto mediante appositi Rapporti Periodici, secondo i contenuti e quanto regolamentato nell’articolo 10
della Convenzione Quadro.
2. Ad integrazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente comma 1, la Società, invierà alla SNA almeno quadrimestralmente il prospetto di avanzamento funzionale, di cui all’articolo 10, comma 2 della Convenzione Quadro.
Articolo 5 Fatturazione e Pagamenti
1. La Società e la SNA procederanno, rispettivamente, alla fatturazione e ai pagamenti in conformità a quanto previsto agli articoli 12 e 13 della Convenzione Quadro.
Articolo 6
Tutela dei dati personali e riservatezza
1. La Società e la SNA si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla Società e dalla SNA in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici
idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. La SNA tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del presente Atto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla SNA potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente Atto, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La Società prende atto ed acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della SNA, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. La SNA, in considerazione della tipologia dei Servizi erogati, dichiara che non è previsto trattamento di dati personali.
Articolo 7
Rinvio alla Convenzione Quadro
7. L’incarico di cui al presente Atto è disciplinato, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle clausole e condizioni di cui alla Convenzione Quadro.
8. In caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola del presente Xxxx, quest’ultima dovrà essere interpretata in conformità alla lettera e alla “ratio” della Convenzione
Quadro.
Articolo 8 Obbligatorietà ed efficacia
1. Il presente Xxxx è impegnativo per la Società sino dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per la SNA soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.
2. Resta inteso che la SNA comunicherà tempestivamente per iscritto alla Società la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.
ARTICOLO 9
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società le spese relative al presente Atto, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico alla SNA.
2. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare, con diritto di rivalsa. Conseguentemente, al presente Xxxx dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 10 Condizione sospensiva
1. Le Parti espressamente convengono che l’efficacia del presente Atto è sottoposta alla condizione sospensiva che la
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni - e il Dipartimento delle finanze - Direzione sistema informativo della fiscalità - rilascino per quanto di competenza alla Società il rispettivo nulla osta alla sottoscrizione dell’Atto.
2. In caso di mancato avveramento della condizione di cui sopra, l’Atto sarà inefficace e la Società avrà diritto al rimborso delle sole spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile della SNA dell’esecuzione del presente Atto procedimento, previa idonea documentazione al riguardo prodotta.
Articolo 11 Valore degli allegati
1. Il presente Atto si compone di n. 11 articoli e di n. 1 allegato che, sottoscritto dalle Parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Al presente Xxxx viene allegato il presente documento:
- Allegato 1 “Piano operativo”.
SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A. | SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione |
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P.C.M. - SCUOLA NAZIONALE AMMINISTRAZIONE DIRETTORE GENERALE 03.11.2020 09:34:33 UTC