PREMESSO CHE
F041 - Leasing di bene mobile
TRA
«X» con sede in <……>, via <……>, n. <……>, di seguito anche denominato «Concedente» E
«Y» con sede/con residenza in <……>, via <……>, n. <……>, di seguito anche denominato «Utilizzatore»
PREMESSO CHE
a) «X» è una società di leasing;
b) «Y» si è rivolto a «X» per ottenere la locazione finanziaria del bene mobile di seguito indicato e descritto, il cui prezzo, termini di consegna ed ogni altra condizione di cessione sono stati già concordati direttamente dal predetto utilizzatore con «K», con sede/con residenza in <……>, di seguito anche denominato «Fornitore». Descrizione del bene: <……>;
c) il bene è/sarà corredato dei seguenti certificati/documenti identificativi allegati al presente contratto (all. A).
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Efficacia delle premesse e degli allegati
1.1 Le premesse e gli allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante ed essenziale del presente Contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
2.1 Con il presente contratto il Concedente si obbliga a cedere in locazione finanziaria all’Utilizzatore, che si obbliga ad accettano, il bene <……> descritto nelle premesse/nell’allegato A [qualora per la compiuta descrizione del bene sia necessario un separato documento], pertanto il Concedente si impegna ad acquistare il bene al prezzo di euro <……>.
ovvero:
2.1 Con il presente contratto il Concedente si obbliga a far godere all’Utilizzatore il bene <……> descritto nelle premesse [nell’allegato A al presente contratto]; pertanto il Concedente si impegna ad acquistare il bene al prezzo di euro <……>.
Art. 3 - Durata della locazione finanziaria
3.1 La locazione finanziaria del bene avrà la durata di anni <……> e decorrerà dalla data della presa in consegna definitiva del bene.
Art. 4 - Modalità di consegna del bene
4.1 Il bene sarà consegnato entro la data del <……>, direttamente all’Utilizzatore nel suo domicilio di <……> da parte del Fornitore, su richiesta del Concedente.
ovvero:
4.1 Il bene sarà consegnato entro la data del <……> su richiesta del Concedente, direttamente dal Fornitore, il quale potrà mettere a disposizione il bene per il ritiro da parte dell’Utilizzatore sia presso la propria sede sia presso una sede secondaria. Il Concedente, senza assumere alcuna responsabilità per eventuali ritardi o inadempienze del Fornitore, informerà l’Utilizzatore della località di giacenza del bene e del termine entro il quale dovrà inderogabilmente effettuarne il ritiro. Le spese ed i rischi relativi alla consegna e al trasporto del bene locato sono a carico esclusivo dell’Utilizzatore.
4.2 All’atto della consegna sarà redatto relativo verbale, sottoscritto dal Concedente, dall’Utilizzatore e dal Fornitore, con il quale l’Utilizzatore dovrà constatare lo stato, il funzionamento e la conformità del bene a quello
richiesto in leasing, nonché la rispondenza dello stesso alle caratteristiche e requisiti imposti dalla legge e, in particolare, che il bene stesso rechi la marcatura CE e sia corredato di tutti i documenti richiesti, della dichiarazione di conformità e del manuale di istruzioni redatti in italiano, facendo constare il tutto in apposito
«verbale di consegna e collaudo» sottoscritto in contraddittorio con il Fornitore.
4.3 Il Concedente non assume responsabilità di nessun genere in caso di ritardo o mancata consegna del bene da parte del Fornitore.
Art. 5 - Utilizzo del bene
5.1 L’Utilizzatore, per l’intera durata del rapporto e sino all’eventuale riconsegna del bene, si impegna ad usare il medesimo con la diligenza del buon padre di famiglia, conformemente alla normale destinazione ed in osservanza alle istruzioni d’uso ed indicazioni del Fornitore e di quelle eventualmente ricevute dal Concedente, esonerando comunque il Concedente da ogni rischio od onere connessi all’utilizzo del bene.
ovvero (in caso di leasing di autoveicoli):
5.1 L’Utilizzatore, per l’intera durata del rapporto e sino all’eventuale riconsegna dei beni, si impegna ad usare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, conformemente alla normale destinazione ed in osservanza alle istruzioni d’uso ed indicazioni del Fornitore e di quelle eventualmente ricevute dal Concedente, esonerando comunque il Concedente da ogni rischio od onere connessi all’utilizzo del bene.
In particolare, l’Utilizzatore si impegna a:
• osservare tutte le norme sulla circolazione e segnatamente quelle sulla abilitazione alla guida e/o impiego, nonché validità ed aggiornamento della patente;
• non affidare il bene concesso in locazione finanziaria a terzi, fatta eccezione dei familiari e dei propri dipendenti regolarmente abilitati alla guida e all’utilizzazione e purché muniti di adeguata esperienza di conduzione e manovra del mezzo;
• usare il bene concesso in locazione finanziaria in conformità alla sua normale destinazione, adibendolo ai soli usi consentiti dalle licenze ed autorizzazioni di cui sia eventualmente in possesso esclusa qualsiasi partecipazione del bene a competizioni o gare;
• fornire, sotto la propria responsabilità, la necessaria documentazione richiesta ai fini dell’immatricolazione dei requisiti di licenza o concessione richiesti dalla legge.
5.2 L’utilizzatore si impegna a non alienare, sublocare, dare in pegno od altrimenti distrarre il bene concesso in locazione. Si impegna altresì ad impedire la costituzione sullo stesso di diritti di ritenzione, privilegi, vincoli, diritti, reali in genere o di godimento a qualsiasi titolo.
5.3 L’Utilizzatore si impegna a informare immediatamente il Concedente, mediante lettera raccomandata di ogni atto o fatto di terzi che possa pregiudicare i diritti di proprietà dello stesso.
5.4 L’Utilizzatore, su richiesta del Concedente, si obbliga ad apporre e mantenere sul bene in posizione ben visibile e leggibile, per tutta la durata della locazione finanziaria, una targhetta fornita dal Concedente attestante che il bene è di proprietà del Concedente ed è detenuto dall’utilizzatore in locazione finanziaria.
5.5 L’Utilizzatore si impegna a informare il Concedente delle eventuali variazioni del luogo abituale di custodia del bene concesso in locazione finanziaria, permettendo, previo avviso da parte del Concedente, l’accesso agli incaricati del Concedente per le verifiche sullo stato d’uso e di conservazione dello stesso e per gli eventuali accertamenti e rilievi.
5.6 L’inosservanza da parte dell’Utilizzatore delle disposizioni contenute nei precedenti paragrafi del presente articolo può costituire motivo di risoluzione del contratto da parte del Concedente. L’Utilizzatore si impegna, in qualsiasi caso, a rifondere a prima richiesta al Concedente tutte le somme che questi fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento del danno a terzi soggetti, a causa dell’utilizzo dei beni (o per la loro mancata rispondenza ai requisiti di sicurezza in materia di circolazione, antinfortunistica e tutela della salute ed antinquinamento prescritti dalla legislazione vigente, al cui obbligo di verifica è contrattualmente tenuto).
Art. 6 - Custodia e manutenzione del bene
6.1 L’Utilizzatore si impegna a custodire il bene e a conservarlo nello stato in cui gli è stato consegnato, al fine di restituirlo alla scadenza, salvo esercizio dell’opzione di acquisto o di proroga del rapporto di cui all’art. 10. A tal fine, l’Utilizzatore si impegna a sottoporre il bene alle eventuali revisioni e controlli previste per legge alle rispettive scadenze.
6.2 L’Utilizzatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si rendessero necessari secondo l’ordinaria diligenza per la conservazione ed il corretto utilizzo dei beni, rivolgendosi a tecnici/ad officine [nel caso di leasing di automobili] autorizzati dal Concedente o convenzionati con lo stesso, fermo restando che i miglioramenti e le eventuali addizioni apportate al bene stesso, che dovranno essere previamente autorizzate dal Concedente, resteranno acquisiti allo stesso senza il riconoscimento di alcun indennizzo.
6.3 In ogni caso è espressamente convenuto che nessuna riduzione dei canoni od indennità può essere richiesta o concessa nel corso della locazione finanziaria qualora il bene, per caso fortuito o forza maggiore, non potesse essere utilizzato, in tutto o in parte, anche per un lungo periodo. Peraltro, nel caso in cui i guasti siano conseguenza di un uso anormale del bene e tale uso venga riscontrato a seguito di una perizia sul bene stesso ad opera del Fornitore [ovvero: costruttore] o della sua organizzazione, il Concedente potrà risolvere anticipatamente il contratto con una semplice comunicazione. In questo caso, le spese della perizia saranno a carico dell’Utilizzatore.
Art. 7 - Servizi di manutenzione e riparazione
7.1 Qualora siano espressamente convenuti Servizi di Manutenzione e Riparazione del bene (meglio specificati nelle «Condizioni Generali di prestazione dei servizi di manutenzione e riparazione» allegate al presente contratto sub E), il Concedente, su incarico dell’Utilizzatore, si impegna a compiere per conto di quest’ultimo tutte le formalità necessarie affinché il Fornitore [ovvero: costruttore] del bene concesso in locazione finanziaria provveda alla prestazione dei servizi di manutenzione e riparazione del bene.
7.2 Le spese relative a tali servizi sono convenute fra le parti con le seguenti modalità: il Concedente sostiene per conto dell’utilizzatore le spese di riparazione e manutenzione fino ad un ammontare pari a euro <……> oltre IVA. Tale ammontare viene rimborsato dall’Utilizzatore mediante la suddivisione in <……> canoni, di cui il primo, pari ad euro <……> dovrà essere corrisposto dall’Utilizzatore al Concedente immediatamente, all’atto della consegna del bene concesso in locazione e gli altri <……> canoni, di importo pari ad euro <……> + IVA ciascuno, dovranno essere corrisposti dall’Utilizzatore unitamente ai canoni di locazione di cui al presente Contratto.
7.3 Le parti danno atto che la prestazione dei servizi di manutenzione e riparazione verrà in ogni caso effettuata direttamente dal Fornitore [ovvero: costruttore] o dalla sua organizzazione assistenziale, secondo le modalità e le condizioni da questa praticate, senza assunzione di alcuna responsabilità da parte del Concedente.
7.4 Resta inteso che nel caso di inadempimento da parte dell’Utilizzatore di obblighi posti a suo carico dalle Condizioni Generali di prestazione dei servizi di manutenzione e riparazione del Fornitore [ovvero: costruttore]di cui all’art. 8, il Concedente potrà decidere di risolvere anticipatamente il contratto di locazione finanziaria.
Art. 8 - Responsabilità - Furto - Assicurazione - Contravvenzioni
8.1 Dal momento della consegna fino a quella dell’acquisto o della restituzione al Concedente del bene concesso in locazione, l’Utilizzatore assumerà a suo carico esclusivo tutti i rischi di deterioramento, perdita totale o parziale del bene, ancorché dovuta a caso fortuito o forza maggiore comunque connessi alla detenzione, alla circolazione e all’impiego del bene.
8.2 L’Utilizzatore sarà altresì responsabile, anche in via di rivalsa da parte del Concedente, di tutti i danni derivanti a persone o cose, dall’uso, dalla detenzione [dalla circolazione] e dall’impiego del bene locato.
8.3 L’Utilizzatore è tenuto a comunicare ogni danno subito dal bene e ogni malfunzionamento del medesimo, [nonché ogni sinistro occorso] provvedendo altresì a sporgere, entro i termini previsti dai relativi contratti, denuncia alla Compagnia di assicurazione e, ove occorra, anche alle Autorità competenti [da inserire in caso di Ieasing di autoveicoli].
8.4 Nel caso di perdita totale del bene per furto, sottrazione, distruzione, incendio [o sinistro] che rendano comunque inutilizzabile il bene, il contratto potrà essere risolto e l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente un’indennità determinata come segue: <……>. Negli altri casi l’Utilizzatore è tenuto a far riparare il bene a regola d’arte e presso tecnici/officine autorizzate dal Fornitore [ovvero: costruttore]. In tutti questi casi l’eventuale indennizzo assicurativo incassato dal Concedente verrà retrocesso all’Utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.
ovvero:
8.4 Nel caso di perdita totale del bene per furto, sottrazione, distruzione, incendio [o sinistro] che rendano comunque Inutilizzabile il bene, anche per caso fortuito, forza maggiore o per atto del Fornitore o di terzi,
l’Utilizzatore è liberato dall’obbligo di pagare tutti gli importi contrattualmente previsti fino al termine della locazione finanziaria, oltre al prezzo di opzione finale d’acquisto, a condizione che effettui al Concedente il pagamento in unica soluzione di una somma che rappresenti l’importo dei canoni e/o rimborsi eventualmente già scaduti e non pagati nonché il valore attualizzato al tasso iniziale/altro tasso ufficiale in vigore alla data di stipula del contratto di locazione, di tutti gli importi a scadere, oltre al prezzo di opzione d’acquisto finale, il tutto al netto degli eventuali indennizzi assicurativi eventualmente già percepiti dal Concedente, fatti salvi eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo dovuti dall’Utilizzatore al Concedente.
8.5 L’utilizzatore si obbliga per tutta la durata del contratto ad assicurare il bene oggetto della locazione finanziaria con apposita polizza assicurativa contro i rischi di Incendio e Furto e [Responsabilità Civile (da inserire necessariamente in caso di Ieasing di autoveicoli)] presso primaria Compagnia di assicurazione [di gradimento del Concedente]. Si dà atto che il bene dovrà essere assicurato per l’intero valore e la polizza dovrà essere vincolata a favore del Concedente, cui spetteranno tutti i diritti derivanti dalla polizza medesima.
8.6 Resta peraltro inteso che l’Utilizzatore sarà comunque obbligato nei confronti del Concedente per quella parte dei rischi che risulterà non coperta e non indennizzata da idonea polizza assicurativa, anche per effetto di rivalsa della Compagnia Assicuratrice.
8.7 Gli oneri del contratto ed i premi di assicurazione saranno a carico esclusivo dell’Utilizzatore.
8.8 È in facoltà del Concedente anticipare in nome e per conto dell’Utilizzatore il pagamento dei premi assicurativi alla Compagnia di Assicurazione: in tale ipotesi l’Utilizzatore provvederà a rimborsare al Concedente il premio assicurativo secondo le modalità specificatamente pattuite.
8.9 Il Concedente potrà provvedere direttamente alla copertura dei premi assicurativi o stipulare le coperture assicurative ritenute più idonee presso Compagnia di propria scelta per conto e a spese dell’Utilizzatore, con diritto di immediata e totale rivalsa su quest’ultimo, nell’eventualità di mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore del premio di assicurazione, come in ogni caso di decadenza della polizza nel corso della locazione finanziaria, salvo ogni diritto del Concedente di avvalersi della clausola risolutiva ai sensi del successivo art. 14.
8.10 Qualsiasi modificazione delle polizze di assicurazione dovrà essere portata a conoscenza del Concedente e approvata per iscritto da quest’ultimo.
In caso di leasing di autoveicoli
8.11 Nel caso in cui sia prevista dalla legge l’esibizione del tagliando assicurativo sul bene, necessaria alla circolazione del bene stesso, espressamente si conviene tra le parti che il consenso del Concedente alla messa in circolazione del bene è condizionato alla presenza ed esposizione di regolare contrassegno assicurativo ai sensi della legge su richiamata.
8.12 L’Utilizzatore risponderà in proprio per le eventuali infrazioni alle norme di legge sostenendo direttamente gli oneri per le contravvenzioni, salvo l’immediato rimborso al Concedente nei casi in cui questi abbia anticipato il pagamento.
Art. 9 - Corrispettivo della locazione finanziaria, modalità e termini di pagamento
9.1 Il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria viene convenuto dalle parti in complessivi euro <……> oltre IVA, ed è suddiviso in <……> canoni mensili/trimestrali.
Le parti convengono che il primo canone (c.d. maxicanone) sarà pari ad euro <……> + IVA e dovrà essere corrisposto dall’Utilizzatore immediatamente all’atto della conclusione del contratto e/o alla consegna del bene. Gli altri canoni dell’importo pari ad euro <……> + IVA, ciascuno, dovranno essere corrisposti entro il <……> di ogni mese La rata così determinata è/non è comprensiva dell’interesse applicato nella misura del <……> per ogni singola rata.
In caso di indicizzazione
9.2 I canoni (e conseguentemente il compenso complessivo per la locazione finanziaria) sono indicizzati al [tasso indicizzato]. Le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso l’emissione di nota di credito o nota di debito con cadenza periodica. Per ogni adeguamento si adotterà la seguente procedura: si rileveranno giornalmente le quotazioni, con riferimento alla data, pubblicate da «Il Sole 24 Ore» del [tasso] nel periodo anteriore alla scadenza del canone considerato e si calcolerà lo «scostamento» inteso come differenza fra la media delle quotazioni anzidette e l’indice di riferimento iniziale; l’importo delle note di credito o note di debito verrà determinato secondo le seguenti modalità: la quota capitale residua calcolata dopo il pagamento del canone verrà moltiplicata per lo «scostamento» come sopra determinato e diviso per 36500. Il risultato così
ottenuto verrà moltiplicato per i giorni effettivi del canone periodico. In caso di mancata pubblicazione su «Il Sole
24 Ore» del suddetto indice, verrà comunque utilizzata la quotazione rilevabile dal circuito Reuters o, in mancanza, dal circuito Telerate. Il mancato pagamento delle note di debito produrrà interessi come indicato al successivo punto 9.8, a partire dalla data di presentazione della nota di debito stessa.
9.3 L’Utilizzatore si obbliga a pagare puntualmente alle scadenze e nell’esatto ammontare fissato in contratto i canoni di locazione, i rimborsi delle anticipazioni e le quote delle spese sostenute dal Concedente in nome e/o per conto dell’Utilizzatore.
9.4 Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: [bonifico, addebito permanente in c/c, ecc.].
9.5 In ogni caso l’Utilizzatore autorizza il Concedente ad imputare ogni pagamento in primo luogo alle spese sostenute dal Concedente stesso e ripetibili all’Utilizzatore in ragione del presente contratto, quindi agli interessi ed infine alle somme dovute a titolo di corrispettivo, iniziando da quelle scadute da maggior tempo.
9.6 L’Utilizzatore non potrà sospendere o ritardare il pagamento dei canoni pattuiti o di ridurne l’entità in seguito ad eventuali contestazioni sollevate dallo stesso o comunque sorte fra le parti contraenti. L’Utilizzatore inoltre non potrà chiedere differimenti, rateizzazioni, riduzioni di canoni, o di pretendere indennità o riconoscimenti di alcun genere in dipendenza della mancata o dell’irregolare utilizzazione dei beni a qualunque causa riconducibile, ancorché di forza maggiore.
9.7 Se si dovessero verificare delle variazioni tra il costo di acquisto del bene come determinato al precedente art. 2 e gli esborsi effettivamente sostenuti dal Concedente per l’acquisto e la messa a disposizione del bene medesimo – quali oscillazioni di cambio, tasse o depositi doganali, oneri fiscali, disposizioni dell’Autorità – il Concedente potrà ricalcolare il corrispettivo totale dovutogli in virtù del presente Contratto ed il prezzo di opzione finale per l’acquisto, con gli stessi criteri matematici di cui al precedente art. 8.4, mantenendo la perfetta proporzionalità tra la variazione intervenuta nel costo di acquisto dei beni e la variazione apportata al corrispettivo totale e al prezzo di opzione finale d’acquisto, o potrà richiedere la corresponsione della differenza in un’unica soluzione. Di tale modifica il Concedente darà immediata comunicazione all’Utilizzatore che avrà diritto di recedere dal contratto qualora il prezzo finale sia eccessivamente oneroso.
9.8 Il ritardo nei pagamenti a qualsiasi causa comporterà il pagamento per l’Utilizzatore di interessi di mora che si convengono pattiziamente in ragione di <……> punti percentuali in più rispetto al [tasso di riferimento] in vigore al momento della scadenza dell’obbligazione, applicato su base giornaliera per ogni giorno di ritardato pagamento a decorrere dalla data di ogni singola scadenza fino al momento del relativo pagamento. In ogni caso, qualora il ritardo superi i 10 giorni il Concedente fa salva la facoltà di risolvere il contratto di locazione finanziaria ai sensi del seguente art. 14.
9.9 Resta inteso che i versamenti effettuati in ritardo dall’Utilizzatore saranno imputati in primo luogo agli interessi qualora dovuti, ai rimborsi delle anticipazioni e alle quote delle spese sostenute dal Concedente in nome e/o per conto dell’Utilizzatore e successivamente all’importo dovuto per canoni insoluti iniziando da quelli più remoti.
Art. 10 - Scadenza del contratto
10.1 Alla scadenza del contratto, l’Utilizzatore potrà scegliere se restituire o acquistare il bene, secondo le seguenti modalità:
Restituzione del bene
10.2 Alla scadenza del presente Contratto l’Utilizzatore si obbliga a restituire il bene al Concedente o ad altro soggetto dal Concedente stesso espressamente incaricato, nel luogo, nei modi e nel termine indicati dal Concedente.
10.3 L’Utilizzatore si impegna a riconsegnare il bene in condizione di regolare funzionamento ed in buono stato di conservazione e completo degli accessori, pertinenze e documentazione ad esso originariamente correlati, con particolare riguardo alla dichiarazione di conformità e al manuale di istruzioni. L’eventuale deterioramento eccedente quello normale d’uso è da quantificare avendo riguardo al prezzo d’opzione finale d’acquisto.
10.4 L’Utilizzatore si impegna a firmare al momento della restituzione un verbale di restituzione e di attestazione dello stato del bene e a pagare al Concedente gli eventuali canoni ancora dovuti e/o altra somma pregressa dovuta al Concedente in ragione del contratto.
10.5 I miglioramenti e le addizioni apportate al bene saranno acquisiti dal Concedente senza riconoscimento di alcuna indennità all’Utilizzatore.
ovvero:
10.5 I miglioramenti e le addizioni apportate al bene saranno acquisiti dal Concedente il quale riconoscerà all’Utilizzatore una somma pari al <……> % della valorizzazione dei miglioramenti apportati effettuata mediante perizia tecnica.
10.6 Se in mora nella restituzione dei beni, l’Utilizzatore, fermo restando il diritto del Concedente di effettuarne il ritiro forzoso, dovrà corrispondere un indennizzo pari al [es. 4 per mille] del prezzo di opzione finale di acquisto del bene per ogni giorno di ritardo, oltre alle spese sostenute per il recupero forzoso.
Acquisto del bene
10.7 In alternativa alla restituzione, l’Utilizzatore, purché abbia assolto tutti gli obblighi contrattuali, avrà la facoltà, previa comunicazione da inviarsi al Concedente mediante lettera raccomandata A/R entro 60 giorni antecedenti la scadenza, di acquistare il bene, nello stato di fatto e di diritto nel quale si troverà e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Concedente, per un prezzo finale di euro <……> («prezzo di opzione finale di acquisto»).
10.8 L’Utilizzatore si impegna a corrispondere tale prezzo in un’unica soluzione entro il giorno di scadenza della locazione finanziaria, con l’aggiunta di quanto dovuto per il passaggio della proprietà [ammesso che, per la natura del bene, si renda necessario l’espletamento di formalità]. Qualora l’Utilizzatore ritardasse la corresponsione del prezzo di opzione finale di acquisto del bene, decorreranno di pieno diritto a favore del Concedente interessi moratori e spese secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente contratto.
10.9 L’Utilizzatore si impegna a manlevare il Concedente da qualsiasi pretesa di terzi inerenti ai beni o alla loro circolazione relativa al periodo antecedente il passaggio di proprietà (da intendersi verificato, in caso di leasing di automobili, con la relativa trascrizione al P.R.A.).
Rinnovamento del contratto
10.10 Il Concedente, su richiesta scritta dell’Utilizzatore, inviata a mezzo raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di locazione finanziaria previsto nel presente contratto, potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, la proroga e/o il rinnovamento del contratto, alle condizioni che saranno espressamente pattuite fra le parti, con esclusione di qualsiasi proroga tacita.
10.11 La proroga dovrà essere stipulata per iscritto entro il termine della scadenza del presente contratto, in difetto, l’Utilizzatore sarà obbligato a restituire il bene.
10.12 Al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate nel precedente paragrafo, l’Utilizzatore prende atto per sé e per i suoi aventi causa che in caso di mancata restituzione del bene oggetto del presente Contratto alla scadenza del periodo di locazione finanziaria, la ritenzione, la detenzione e l’utilizzazione dello stesso sono contrarie alla volontà del Concedente il quale denuncerà la illegittima detenzione davanti alle competenti sedi penali e civili, restando impregiudicato il diritto del Concedente ad agire per il risarcimento del danno per la mancata o ritardata restituzione.
Riscatto anticipato del bene
10.12 Il Concedente, a suo insindacabile giudizio, può consentire all’Utilizzatore che ne faccia richiesta mediante lettera raccomandata A/R di riscattare il bene prima della scadenza naturale del contratto. In questo caso affinché il contratto di locazione finanziaria possa estinguersi anticipatamente l’Utilizzatore si impegna a pagare euro <……>.
Art. 11 - Esonero da responsabilità e azioni verso il fornitore
11.1 In quanto intermediario finanziario il Concedente è esonerato da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall’Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore.
Art. 12 - Cessione del contratto
12.1 Il Concedente può in qualsiasi tempo cedere il presente contratto ovvero in tutto o in parte i diritti che gli derivano dal medesimo. Tale cessione, con le relative modalità di esecuzione, dovrà essere previamente notificata a mezzo lettera raccomandata all’Utilizzatore, il quale sin d’ora si obbliga ad accettarla.
12.2 L’Utilizzatore non può cedere il presente contratto.
ovvero:
12.2 L’Utilizzatore non può cedere il presente contratto se non dopo aver ottenuto il preventivo consenso del Cedente. La cessione potrà essere solo integrale, con esclusione, quindi, delle cessioni parziali e potrà avvenire solo se ricorrano le seguenti condizioni:
• la cessione potrà avvenire non prima del <……> mese e non oltre il <……> mese dall’inizio della locazione finanziaria;
• l’Utilizzatore dovrà avere adempiuto completamente tutte le obbligazioni contrattuali fino al momento della cessione;
• l’Utilizzatore non sarà comunque liberato con la cessione dalle obbligazioni contrattuali derivanti dalla locazione finanziaria e per tutta la durata del contratto;
• il Cessionario dovrà garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che dovessero risultare non adempiute anche se anteriori alla cessione.
12.3 Resta inteso che fanno carico esclusivamente all’Utilizzatore e al Cessionario la cura e la responsabilità di tutti gli adempimenti relativi ad eventuali variazioni che si rendesse necessario apportare ai documenti del bene [ad esempio, in caso di leasing di automobili, ai documenti di circolazione].
Art. 13 - Inadempimento
13.1 L’Utilizzatore sarà considerato inadempiente in caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni, ovvero in caso di mancato adempimento delle altre obbligazioni inerenti l’uso, la custodia del bene e la sua eventuale restituzione.
13.2 In caso di inadempienza dell’Utilizzatore il Concedente tratterrà i canoni pagati e avrà diritto a percepire i canoni scaduti e non pagati così come gli interessi di mora, salvo il diritto a chiedere il risarcimento dei danni.
13.3 In caso di sostanziale reiterata inadempienza dell’Utilizzatore, essendo rimasta priva di conseguenze l’offerta allo stesso fatta di porre totale rimedio al proprio inadempimento, il Concedente può anche esigere il pagamento anticipato del valore dei canoni non ancora scaduti o risolvere il contratto secondo le modalità e gli effetti di cui al successivo articolo.
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa
14.1 Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto ex art. 1456 c.c. in caso di:
• mancato pagamento alla scadenza anche di un solo canone, rimborso o quota od altro corrispettivo dovuto nei termini e secondo le modalità previste contrattualmente;
• inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore agli obblighi imposti dalle leggi per l’utilizzo del bene, nonché o ad uno o più degli obblighi previsti dai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (utilizzazione); art. 6 (custodia e manutenzione); art. 8 (obblighi in tema di responsabilità, furto, sinistri, assicurazione e contravvenzioni); art. 9 (corrispettivo e modalità di pagamento); art. 15 (imposte e tasse), le cui clausole sono da considerarsi ciascuna essenziale per espresso volere delle parti;
• apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Utilizzatore, od anche diminuzione delle garanzie nonché dei requisiti economici e di fido sulla base dei quali è stata assunta la presente operazione, anche per effetto di mutamento della situazione o veste giuridica dell’Utilizzatore, così come risultano evidenziate nella domanda di locazione;
• mancato ritiro del bene da parte dell’Utilizzatore nel termine previsto dal precedente art. 4;
• cessione del contratto da parte dell’Utilizzatore senza l’osservanza delle modalità e dei termini di cui all’art. 12.
14.2 In tutti i casi la risoluzione è senz’altro operante a seguito di semplice comunicazione scritta del Concedente contenente l’invito a riconsegnare il bene.
14.3 In qualsiasi caso di anticipata risoluzione del contratto, l’Utilizzatore dovrà immediatamente restituire i beni al Concedente nei luoghi, modi e termini da questi indicati e a corrispondere in un’unica soluzione qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni, rimborsi spese, interessi di mora, ecc.
14.4 In caso di mancata restituzione del bene concesso in locazione può configurarsi la fattispecie di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita) od altro reato.
14.5 Resta impregiudicata la facoltà del Concedente di richiedere altresì all’Utilizzatore, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento in unica soluzione del valore attuale – al [tasso di riferimento iniziale o tasso ufficiale] alla data della stipulazione del contratto di locazione finanziaria – di tutti gli altri importi contrattualmente previsti a carico dell’Utilizzatore fino al termine della locazione e del prezzo di opzione finale d’acquisto del bene, al netto della eventuale somma realizzata dal Concedente dalla vendita o dal reimpiego in leasing del bene, il tutto fatto salvo l’eventuale conguaglio a favore dell’Utilizzatore. Tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo dall’Utilizzatore restano definitivamente acquisiti al Concedente.
14.6 È salvo in ogni caso il diritto del Concedente al rimborso di tutte le somme anticipate per conto dell’Utilizzatore e conosciute anche dopo il termine della locazione finanziaria quali ammende, pene pecuniarie, spese legali, dovute dalle date di scadenza delle singole obbligazioni fino al momento dell’effettivo soddisfo.
14.7 È comunque sempre riservata al Concedente la facoltà di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l’adempimento del presente contratto procedendo alla esecuzione coattiva dello stesso.
Art. 15 - Imposte e tasse
15.1 Il pagamento della tassa di proprietà del bene e di ogni altra imposta diretta o indiretta, presente o futura, gravante sullo stesso, così come l’adempimento di ogni altra relativa incombenza [es.: revisione del bene, licenza di trasporto in caso di automobili, ecc.] saranno ad esclusivo carico dell’Utilizzatore.
15.2 Resta inteso che saranno a carico dell’Utilizzatore anche eventuali tasse, imposte ed oneri fiscali di qualsiasi genere, presenti e futuri, relative alla conclusione, esecuzione, cessione e risoluzione del presente contratto, anche se tali somme siano state anticipate dal Concedente, il quale avrà diritto alla restituzione da parte dell’utilizzatore.
Art. 16 - Comunicazioni
16.1 Qualunque comunicazione da una parte all’altra dovrà essere fatta per iscritto ed inviata o a mezzo lettera raccomandata (farà fede la data di ricevimento indicata nella cartolina di ritorno), oppure a mezzo fax confermato da lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:
per il Concedente: per l’Utilizzatore:
<……> <……>
all’attenzione del Sig. <……> all’attenzione del Sig. <……>
Fax n. <……> Fax n. <……>
16.2 Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all’altra la eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.
Art. 17 - Completezza del contratto
17.1 Questo accordo (con i relativi allegati) annulla ogni precedente accordo o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le parti su questa materia.
17.2 Nessuna aggiunta o modifica alle statuizioni contenute nel presente contratto sarà considerata dalle parti valida ed efficace se non effettuata per atto scritto.
Art. 18 - Efficacia del contratto - Variazioni
18.1 Questo accordo sarà vincolante per le parti.
18.2 Qualora alcune disposizioni del presente contratto risultino essere nulle o invalide tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci, eccetto il caso che la nullità non sia relativa a parti essenziali del presente contratto.
18.3 Il Concedente si riserva il diritto di variare le condizioni del presente Contratto dandone preventiva comunicazione all’Utilizzatore, il quale in tal caso avrà il diritto di recedere dal Contratto senza penalità e secondo le condizioni precedentemente applicate, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della variazione.
Art. 19 - Legge applicabile
19.1 Il presente contratto, così come qualunque altro accordo ad esso connesso, sarà disciplinato dalla legge italiana.
Art. 20 - Foro competente
20.1 Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di <……>.
<……>, lì <……> Il Concedente
<……>
Timbro e firma del legale rappresentante
L’Utilizzatore
<……> Firma
Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. oltre alle premesse, le seguenti clausole: Art. 3 (Durata della locazione finanziaria)
Art. 4 (Modalità di consegna del bene) Art. 5 (Utilizzo del bene)
Art. 8 (Responsabilità - Furto - Assicurazione - Contravvenzioni)
Art. 9 (Corrispettivo della locazione finanziaria e modalità e termini di pagamento) Art. 10 (Scadenza del contratto)
Art. 11 (Esonero da responsabilità e azioni verso il fornitore) Art. 12 (Cessione del contratto)
Art. 13 (Inadempimento)
Art. 14 (Clausola risolutiva espressa) Art. 15 (Imposte e tasse)
Art. 20 (Foro competente)
L’Utilizzatore
<……> Firma
Allegati <……>