PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l’Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le- gale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28 febbraio 1972, autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2021
E
il DISTRETTO 2032 del ROTARY INTERNATIONAL con
sede legale in IMPERIA, Xxx X. Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000, pec: se- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000@xxx.xxxxxx0000.xx, codice fiscale: 95151430105, rappresentato dal Governatore pro tempore Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Imperia il 5 luglio 1958 (qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)
PREMESSO CHE
A) L’Università è da sempre il luogo per eccellenza dell’azione formativa più mirata ad un qualificato inserimento nel mondo del la- voro e ad un radicamento dei valori di convivenza civile e democrati- ca per la crescita dei giovani della futura classe dirigente.
B) Il Rotary International pone al centro di molti suoi “service” (ini- ziative dal contenuto sociale) la formazione dei giovani, nell’intento prioritario di favorire e sostenere la crescita di una società civile por- tatrice di convivenza equilibrata e di pace fra i popoli.
C) In tale direzione si muove anche il Distretto 2032 del Rotary In- ternational (che comprende la Regione Liguria e il Basso Piemonte), realizzando iniziative rispondenti alle esigenze sia del proprio territo- rio sia dei paesi in via di sviluppo, nello spirito di partenariato con al- tri club e distretti rotariani italiani ed esteri, nonché con tutte le istitu- zioni che, in questi contesti, perseguono le stesse finalità. In tal senso è utile ricordare che la struttura organizzativa del Distretto 2032, co- me quella di tutti gli altri distretti rotariani del mondo, è articolata in Club Rotariani e in Club Rotaractiani (club questi ultimi di cui fanno parte i giovani d’età compresa tra i 19 e i 35 anni) operativamente au- tonomi, ma animati dal continuo dialogo e comune spirito organizza- tivo e di attuazione di “service” sotto la guida del Governatore Di- strettuale. I contenuti dei “service” si riferiscono a programmi attenti alla tutela della salute pubblica, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico e dell’ambiente, al sostegno della ricerca e del- la formazione come anche all’individuazione dei vari disagi in molte fasce di popolazione, sostenendo anche una sempre maggior qualità delle varie discipline universitarie per meglio esprimersi nei vari ambi- ti del mondo del lavoro verso cui sono rivolte. Di conseguenza il Di- stretto 2032 R.I., per veicolare meglio e rendere ottimale e più profi- cua la comunicazione di tali contenuti, sia internamente sia esterna-
mente verso la società tutta e nel costante dialogo con le istituzioni di cui si è detto, si è dotato oltre che di una articolata organizzazione in- terna di commissioni dedicate alle varie iniziative, anche di una effi- ciente rete informatica che veicola il dialogo su tali progetti fra il pro- prio territorio e quello di altri paesi.
D) L’Università degli Studi di Genova ha fra i suoi fini istituzionali il supporto allo sviluppo culturale e scientifico del sistema socio- economico nelle discipline caratterizzanti la cultura umanistica e tec- nica, attraverso la formazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico ed i servizi al territorio. Di conseguenza l’Università di Genova è for- temente impegnata a generare, disseminare e preservare la conoscen- za e ad operare in sinergia con soggetti pubblici e privati che condivi- dano gli stessi obiettivi, sviluppando così un modello educativo che si basi sull’ibridazione dei saperi, dei modelli di comportamento, delle culture. In particolare l’Università di Genova sostiene l’inserimento dei propri studenti e laureati nel mondo del lavoro, offrendo loro un servizio di consulenza ed organizzando tirocini formativi, stage, in- contri con aziende, percorsi formativi di specializzazione e di alta professionalizzazione, favorendo così l’incontro tra domanda e offer- ta di lavoro.
E) Le Parti, condividendo i medesimi obiettivi di sostegno alla cre- scita culturale e civile, intendono, con il presente atto, definire gli ambiti della reciproca collaborazione e promuovere, condurre e po- tenziare in unità di intenti, progetti e iniziative volte a favorire lo svolgimento di attività congiunte.
F) Con il presente atto le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive, ma esclusivamente ad un’attività di col- laborazione di interesse istituzionale.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse e finalità del protocollo
1. Le premesse al presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Le Parti convengono sull’opportunità di realizzare iniziative co- muni mirate all’individuazione, promozione e attuazione di progetti, nell’ambito del territorio di riferimento delle due Parti stesse, volti a contribuire alla valorizzazione dell’innovazione, della ricerca e del ca- pitale umano nei vari ambiti del sapere.
Art. 2 - Oggetto
1. Le Parti, con il presente protocollo, intendono instaurare un rap- porto di collaborazione attraverso:
a) La realizzazione di percorsi formativi (ad es. l’elaborazione di tesi di laurea e di dottorato) e di iniziative a supporto della conclusio- ne del periodo di studi e di inserimento nel mondo del lavoro.
b) La promozione continua dei rapporti di scambio e collabora- zione fra i patrimoni di conoscenza dell’Università di Genova e del mondo rotariano sottoscriventi, che, pur rimanendo liberi e autono- mi nelle rispettive funzioni, mettono a reciproca disposizione le ri- spettive professionalità e risorse generate.
c) La definizione dei rispettivi impegni operativi propedeutici al-
la progettazione dei percorsi formativi individuati e alla realizzazione di eventi e manifestazioni culturali formative con e per il mondo dell’università e del lavoro.
d) La programmazione di un calendario di incontri che defini- scano iniziative progettuali comuni da realizzarsi entro un anno dalla loro elaborazione.
Art. 3 - Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano ciascuna tre referenti con il compito di definire congiuntamente le li- nee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per il Distretto 2032 del Rotary International sono l’Xxx. Xxxx Xxxxx- le Gancia, l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx e il Xxxx. Xxxxxx Spineto.
Per l’Università sono l’Xxx. Xxxxx Xxxxxx, il Prof. Xxxxxxxxx Xxxxx e il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
2. I tre referenti potranno essere modificati da ciascuna delle parti, dandone comunicazione scritta.
Art. 4 - Obblighi delle Parti
1. In relazione alle finalità indicate nel precitato art. 1 il Distretto 2032 del Rotary International e l’Università degli Studi di Genova si impegnano a svolgere le seguenti attività:
Impegni del Distretto Rotariano 2032:
a) Nominare, all’interno della propria struttura e in funzione dei progetti specifici che saranno previsti (ad es. del sistema di borse di studio della Rotary Foundation), i referenti per la gestione dei rappor- ti con la struttura organizzativa dell’Università di Genova.
b) Invitare e coinvolgere i docenti, gli studenti universitari ed i giovani laureati a prendere parte alle manifestazioni culturali e agli eventi programmati sul proprio territorio.
c) Definire uno spazio web, nel sito informatico del Distretto 2032, interamente dedicato alla collaborazione con il mondo formati- vo dell’Ateneo.
d) Favorire il coinvolgimento dei propri eventuali partner, quali ONLUS, istituzioni nazionali e internazionali, per la condivisione di progetti di formazione e lavoro.
e) Proporre annualmente all’Università di Genova uno o più service specifici da realizzare di volta in volta in accordo con le strut- ture dell’Università direttamente preposte.
f) Programmare e attuare semestralmente linee comuni a soste- gno delle seguenti tematiche: lavoro, ricerca, innovazione.
Impegni dell’Università di Genova:
a) Nominare i propri referenti per confrontare i propri pro- grammi formativi e di ricerca nei settori scientifici e culturali di mag- giore interesse e di inserimento nel mondo lavorativo con le proget- tualità del Distretto 2032 R.I., al fine di individuare progetti e percor- si condivisibili, mettendo a disposizione dei referenti del Distretto 2032 R.I. la propria esperienza professionale per l’elaborazione di tali programmi.
b) Invitare e coinvolgere i club rotariani e rotaractiani alle mani- festazioni culturali e agli interventi programmati dalle strutture uni- versitarie di riferimento.
c) Promuovere sul proprio sito web, mediante pubblicazione con presenza di entrambi i loghi dell’Università degli Studi di Genova e del Rotary International, le iniziative oggetto degli accordi attuativi.
Art. 5 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e il Distretto 2032 R.I., finalizza- ta al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attua- ta tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del pre- sente Protocollo d’Intesa e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Con riferimento agli accordi attuativi, questi scadranno il 30 giugno di ogni anno e dovranno essere espressamente rinnovati. L’eventuale disdetta anticipata di una delle Parti da un accordo attuativo dovrà essere comunicata a mezzo PEC con preavviso di almeno un mese.
4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 6 - Oneri
1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, sa- ranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 5 che in-
dividueranno le strutture organizzative di ciascuna Parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e dispo- nibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo
1. Il presente Protocollo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad ac- cordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Al termine del presente Protocollo, le Parti redigono congiunta- mente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un pro- gramma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resocon- to degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 8 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve es- sere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con rac- comandata A.R.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concorda- no fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Proto- collo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e del Distretto 2032 del Rotary International coinvolti nei progetti scientifici colla- borativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particola- re attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali atti- vità.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 10 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Proto- collo.
Art. 11 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato da ultimo con il D.Lgs. 19.2.2019, n. 17, si stabilisce che le Parti assu- mono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospi- tati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo, per tut- te le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 12 - Coperture assicurative
1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività og- getto del Protocollo d’intesa sono in regola con le coperture assicura- tive previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competen- za, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in re- lazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che ver- ranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finan- ziaria.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all’art. 5, in conformità alle misure e agli obbli- ghi imposti dal regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in ma- teria di protezione dei dati personali) come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art 14 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 15 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 16 - Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 13 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Uf- ficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà al Distretto 2032 del Rotary International il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto. Genova, 17 giugno 2021
Per l’Università degli Studi di Genova Firmato Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per il Distretto 2032 del Rotary International
Firmato Il Governatore A.R. 2020-2021 Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx