Contract
Convenzione tra il Ministero del Turismo e
l’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
(ai sensi dell’art. 16, comma 7, del Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con
modificazioni dalla legge n.106 del 29 luglio 2014)
Triennio 2022 - 2024
Il Ministero del Turismo (di seguito per brevità anche solo Ministero), istituito tramite il Decreto- legge n. 22 del 1 marzo 2021, convertito con modificazioni in legge n. 55/2021, codice fiscale 96480590585, con sede a Roma, Via di Villa Ada, nella persona del Ministro pro tempore Massimo Garavaglia,
e
L’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo (di seguito per brevità anche solo l’ENIT o l’Agenzia), ente pubblico economico, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, e s.m.i., con sede a Roma, Via Marghera 2, codice fiscale 01591590581, rappresentato dal Presidente pro tempore Giorgio Palmucci, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 04 febbraio 2019,
congiuntamente definite “le Parti”,
PREMESSO CHE
• l’art. 54-bis, comma 1, del Decreto-legge n. 22 del 1 marzo 2021, istituisce il Ministero del turismo, a cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate quelle attribuite, dallo stesso decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
• l’art. 54-bis, comma 2, del Decreto-legge n. 22 del 1 marzo 2021, stabilisce che al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.
• l’art. 54-ter, comma 1, del Decreto-legge n. 22 del 1 marzo 2021, stabilisce che il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione
europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
• con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102 viene adottato il Regolamento organizzativo del Ministero del Turismo.
• l’art. 16, comma 1, del citato Regolamento organizzativo del Ministero del Turismo dispone che la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero cura, in collaborazione con l’ENIT e con le regioni, la creazione e promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano; inoltre, promuove iniziative, raccordandosi con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo del Ministero e con l’ENIT, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità e lo sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e recettivi, ivi inclusi quelli dell'agriturismo e del sistema fieristico; infine, promuove azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, anche promuovendo un turismo di percezione e di appartenenza, volto a generare nuove aree di attrazione e a valorizzare nuovi territori, in chiave di sostenibilità, anche mediante l'offerta di cammini, percorsi ciclabili e percorsi ferroviari, in raccordo con le altre amministrazioni competenti.
• l’art. 16 del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, lett. h del citato Regolamento organizzativo del Ministero del Turismo dispone che l’ENIT è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Turismo.
• l’art. 16, comma 2, del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, dispone che l’ENIT, “nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento
agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura”.
• l’art. 16, comma 3, del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, stabilisce che l’ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è' disciplinata dalle norme di diritto privato.
• l’art. 16, comma 7, del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, dispone che tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale, da stipularsi tra il Ministro del Turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di competenza, e il Presidente dell’ENIT sono definiti: a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del citato articolo 16; b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa; d) le strategie per il miglioramento dei servizi; e) le modalità di verifica dei risultati di gestione; f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del Turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale.
• con Decisione del Consiglio dei Ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel quale ai progetti d’investimento in materia di turismo – Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” – sono stati assegnati
complessivamente 2 miliardi e 400 milioni di euro. I principali interventi finanziati sono il Digital Tourism Hub, il Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche, il progetto Caput Mundi – New generation EU per i grandi eventi turistici e la riforma dell’Ordinamento delle professioni delle guide turistiche.
• con Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 sono state trasmesse alle Amministrazioni centrali dello Stato titolari di Intervento PNRR le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti.
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2019, registrato alla Corte
dei Conti al n. 870 del 02 maggio 2019, è stato approvato il vigente Statuto dell’ENIT.
• con Deliberazioni n. 16 del 21 luglio 2021 e n. 19 dell’8 settembre 2021 del Consiglio di Amministrazione dell’ENIT, è stato adeguato lo Statuto dell’ENIT così come previsto dall’art. 7, comma 17, del Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge del 22 aprile 2021, n. 55.
• con nota prot. n. 1712 del 22 settembre 2021 del Capo di Gabinetto del Ministero del Turismo
–è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo Statuto dell’ENIT da ultimo modificato ai sensi dell’art. 7, comma 17, del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge del 22 aprile 2021, n. 55, ai fini dell’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
• l’art. 2, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia, in corso di approvazione, prevede che l’ENIT svolga tutte le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalla legge nel perseguimento della missione di promozione del turismo, e provvede, tra l'altro, a:
a) curare la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, per il loro tramite, degli enti locali, assicurando al contempo un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle
autonomie territoriali attraverso la partecipazione agli Organismi previsti nel presente Statuto;
b) realizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei servizi turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dall’Amministrazione vigilante;
c) promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali italiani;
d) promuovere il marchio Italia nel settore del turismo;
e) favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;
f) svolgere le attività previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare utilizzazione di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete internet attraverso la gestione del portale "Italia.it", nonché di ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;
g) svolgere e organizzare attività e servizi di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;
h) attuare intese e forme di collaborazione con Enti pubblici e con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti Italiani di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli di intesa e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 marzo 2005 n. 56;
i) supportare il Ministero del turismo nelle funzioni e compiti esercitati in materia di turismo, in particolare nella promozione delle politiche turistiche nazionali.
• l’art. 10, comma 4, dello Statuto dell’ENIT, in corso di approvazione, prevede che il budget economico annuale è redatto riconducendo le entrate alle tipologie di cui al comma 1 del medesimo articolo e le spese a specifici programmi operativi, ed è trasmesso - entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce - al Ministero del turismo per la sua approvazione, previo parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
• l’art. 13 dello Statuto dell’ENIT, in corso di approvazione, prevede che sia istituito il Consiglio federale, rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in. ambito regionale, chiamato a svolgere funzioni progettuali e consultive in merito alle implicazioni strategiche della Convenzione triennale favorendo il coordinamento e l'armonizzazione in materia turistica.
• con nota prot. n. 77/2021 del 20 ottobre 2021 del Ministero del Turismo – Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica sono state formulate specifiche indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano di marketing dell’ENIT per l’annualità 2022.
• in data 02/12/2021, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, è stata sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di competenza.
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
1.1. Le premesse della presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
ART. 2 – OBIETTIVI ATTRIBUITI ALL’ENIT
2.1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 7, lett. a), del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, le Parti convengono che l’ENIT, nel perseguimento dei compiti e delle finalità alla medesima attribuiti dalla legge e dallo Statuto in corso di approvazione, e sotto la vigilanza del Ministero del Turismo, provvederà nell’arco del triennio 2022-2024 al raggiungimento degli obiettivi descritti al presente articolo.
2.2. In virtù delle finalità e degli obiettivi, riferiti in particolare agli investimenti nei mezzi digitali, attribuiti all’Agenzia dalla legge istitutiva e dallo Statuto in corso di approvazione, l’ENIT si impegna a ridefinire e ad attuare - in piena collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, anche ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Agenzia in corso di approvazione, nei tempi e nelle modalità definiti dal Ministero del turismo - una nuova strategia di promozione, fortemente focalizzata sul digitale e che contribuisca efficacemente alla definizione dei contenuti del Tourism Digital Hub previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
2.3. In merito ai progetti d’investimento in materia di turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in coerenza con la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021 n. 21, nonché nel rispetto delle previsioni dell’art. 13 dello Statuto dell’Agenzia in corso di approvazione, l’ENIT potrà svolgere le funzioni di soggetto attuatore, ovvero compiti su delega, delle iniziative progettuali del PNRR affidate dal Ministero del Turismo, con particolare riferimento all’utilizzo di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete internet, finalizzati alla gestione del portale "Italia.it".
2.4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, l’ENIT si impegna ad attuare una idonea revisione dell’assetto organizzativo e un efficace dimensionamento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, sia della sede centrale che degli uffici esteri, onde assicurare la messa a disposizione di adeguate risorse e competenze nella gestione dei processi e nella erogazione servizi.
ART. 3 – PIANO ANNUALE E PIANO TRIENNALE DELL’ENIT
3.1. Ai fini della concreta individuazione e definizione degli obiettivi specifici, di cui al precedente articolo 2, l’ENIT trasmette al Ministero del Turismo entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione il Piano Annuale 2022 e il Piano Triennale 2022 – 2024 (d’ora in poi anche solo i Piani ENIT), che tengano conto degli obiettivi attribuiti dalla legge istitutiva all’Agenzia, nonché degli indirizzi e degli obiettivi connessi all’attuazione degli interventi di cui al Piano Strategico del Turismo (PST) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
3.2. Ai fini dell’adeguamento annuale della presente Convenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, e della verifica dello stato di avanzamento del Piano Triennale, entro il 31 ottobre di ciascuna delle successive annualità, l’ENIT trasmetterà al Ministero del Turismo i Piani Annuali 2023 e 2024, con contestuale allegazione del Budget Economico Annuale.
3.3. I Piani Annuali prevedono l’elenco delle iniziative di promozione pianificate dall’Agenzia nell’ambito di ciascuna annualità, anche in coerenza con quanto previsto dall’art. 13, comma 2 dello Statuto dell’Agenzia in corso di approvazione, con il dettaglio dei seguenti elementi:
• la descrizione delle attività di dettaglio da realizzarsi a cura dell’ENIT;
• le tempistiche inerenti all’avvio e alla conclusione delle fasi e delle attività previste;
• i costi necessari per la realizzazione, articolati nelle annualità entro cui saranno svolte le attività e gli eventuali ricavi previsti;
• i risultati attesi, misurabili sulla base di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto, con indicazione dei relativi target di riferimento. Tali indicatori dovranno essere concordati preventivamente con il Ministero, per le opportune analisi di coerenza con gli obiettivi strategici del Ministero.
3.4. L’approvazione dei Piani ENIT è subordinata ad una preventiva valutazione, da parte del Ministero, dei risultati intermedi conseguiti nel corso dell’annualità, in termini di analisi costi-benefici e di verifica della coerenza con gli obiettivi strategici previsti nel PST e nel PNRR.
3.5 Il sistema di valutazione sarà basato sul set di indicatori di cui al comma precedente, che consentano di rappresentare ex ante i risultati attesi dalle azioni promozionali pianificate dall’ENIT, in termini di benefici diretti sul settore turistico in Italia e rispetto alle destinazioni/segmenti di riferimento su cui insistono le medesime azioni di promozione. Tale sistema consentirà di verificare ex post il conseguimento dei risultati attesi e la rispondenza tra questi e gli obiettivi annualmente stabiliti, oltre che la coerenza con gli obiettivi strategici fissati dal Ministero, anche in coerenza con quanto previsto dall’art. 13, comma 2, dello Statuto dell’ENIT in corso di approvazione.
3.6. L’approvazione dei Piani ENIT è propedeutica all’approvazione da parte del Ministero del budget economico annuale / triennale dell’Agenzia, di cui i predetti Piani rappresentano il principale contenuto di riferimento.
3.7. Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti dalla legge e dallo Statuto in corso di approvazione, avranno sempre la facoltà di proporre lo svolgimento di ulteriori attività e la realizzazione di progetti anche se inizialmente non pianificati. L’autorizzazione al contributo per nuove attività/progetti sarà oggetto di approvazione da parte del Ministero, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili. In ogni caso, le proposte relative all’introduzione di attività e progetti nuovi e/o ulteriori dovranno contenere tutti gli elementi di cui al comma 3 del presente articolo.
ART. 4 – TRASFERIMENTI FINANZIARI
4.1. Nei tre esercizi di validità della presente Convenzione, i contributi destinati all’attuazione dei Piani Annuali 2022, 2023 e 2024 ed assegnati all’ENIT per perseguire le finalità istituzionali e gli obiettivi succitati sono da rinvenire – sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente– sul capitolo di bilancio 4150, al netto di eventuali variazioni poste nell’ambito delle leggi di bilancio delle singole annualità.
4.2. Il Ministero del Turismo, ai sensi della legge 196/2009 di contabilità e finanza pubblica, si impegna a trasferire all’ENIT le somme di cui al precedente comma, con le modalità descritte nei punti seguenti.
4.3. Una quota fissa, pari all’85% dei contributi annuali, viene trasferita all’ENIT in quattro tranche trimestrali anticipate (con cadenza a gennaio, ad aprile, a luglio ed a ottobre), di pari importo, salvaguardando la copertura dei costi di struttura e del personale dell’Agenzia.
4.4. Una quota variabile, pari al 15% dei contributi annuali, viene riconosciuta all’ENIT solo a fronte del raggiungimento da parte dell’Agenzia degli obiettivi predefiniti ad inizio di ogni annualità e assegnati dal Ministero del Turismo, sentita l’ENIT. Tali obiettivi saranno riferiti ai seguenti ambiti di performance:
• percentuale di raggiungimento dei risultati sulle singole iniziative di promozione/progetti realizzati dall’ENIT rispetto ai target previsti dai relativi indicatori, nella misura massima del 10% del contributo annuale;
• percentuale di autofinanziamento misurata considerando il rapporto tra i ricavi derivanti dalla erogazione dei servizi offerti dall’Agenzia e i contributi statali trasferiti (al netto dei progetti speciali di cui all’art. 5 della presente Convenzione), nella misura massima del 2% del contributo annuale;
• tasso di efficienza ed efficacia organizzativa dell’Agenzia, misurato attraverso specifici indicatori di realizzazione e di risultato delle iniziative di promozione digitale veicolate attraverso il portale Italia.it (in termini di capacità produttiva di contenuti e capacità di aggiornamento dei contenuti), nella misura massima del 3% del contributo annuale.
4.5. Il trasferimento delle tranche di contributo da parte del Ministero all’ENIT è subordinato alla completezza della pianificazione delle iniziative di promozione programmate e al costante aggiornamento della medesima da parte dell’ENIT, salvaguardando la copertura dei costi di struttura e del personale dell’Agenzia. Il contributo potrà essere variato in funzione delle effettive esigenze di fabbisogno finanziario documentate da ENIT.
4.6. In aggiunta ai contributi Statali previsti a legislazione vigente, l’ENIT potrà impiegare altresì le risorse patrimoniali utilizzabili, date dagli avanzi economici di gestione cumulati nei sei esercizi precedenti, così come risultanti dal Bilancio di Esercizio dell’ENIT al 31/12/2021 e dai bilanci consuntivi che saranno prodotti nelle successive annualità 2022 e 2023, in subordine alla salvaguardia dell’equilibrio economico – patrimoniale dell’Agenzia.
ART. 5 – PROGETTI SPECIALI
5.1. È facoltà del Ministero del Turismo di richiedere all’ENIT la realizzazione di progetti speciali, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dai Piani Annuali/Triennali di cui all’articolo 3, che dovranno essere comunque coerenti con gli obiettivi strategici e le linee di indirizzo del Ministero, nonché con quanto previsto dall’art. 13, comma 2, dello Statuto dell’ENIT in corso di approvazione.
5.2. Il contributo di ciascun progetto speciale, di cui al precedente comma, sarà oggetto di apposita approvazione da parte del Ministero in coerenza con le risorse finanziarie disponibili.
5.3. I contributi previsti per la realizzazione dei progetti speciali sono aggiuntivi rispetto ai contributi previsti dal precedente articolo 4.
5.4. La richiesta di progetti speciali dovrà contenere i seguenti elementi:
a) la descrizione delle attività da realizzarsi a cura dell’ENIT;
b) la tempistica inerenti l’avvio e la conclusione delle attività da realizzarsi a cura dell’ENIT;
c) le risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’articolo 4 della presente Convenzione;
d) i risultati attesi, misurabili sulla base di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto, con indicazione dei relativi target di riferimento;
e) le specifiche modalità di rendicontazione delle attività a cura dell’ENIT;
f) ove applicabile e compatibile, gli eventuali ambiti di interesse delle Regioni e Province Autonome.
5.5. A seguito di formale approvazione da parte del Ministero del progetto speciale, da rendersi mediante adozione di Decreto di Approvazione che viene inviato agli organi competenti per il controllo, l’ENIT presenterà un progetto esecutivo di dettaglio recante i seguenti elementi essenziali:
a) numero e tipologia di risorse umane da allocare;
b) quantificazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività;
c) dettaglio degli indicatori di cui al precedente comma 5.4, lett. d).
5.6. Ciascun progetto esecutivo, il cui contenuto definito secondo quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 deve essere preventivamente concordato con il Ministero, sarà oggetto di autorizzazione da parte del Ministero medesimo prima dell’inizio delle attività, sentite le Regioni e le Province Autonome ove applicabile/compatibile. Il decreto di autorizzazione sarà inviato agli organi competenti per il controllo.
5.7. Le eventuali modifiche a ciascun progetto esecutivo che non comportino aumenti di spesa dovranno essere comunque preventivamente comunicate al Ministero. Le modifiche che comportino aumenti di spesa superiori al 20% del valore complessivo del progetto saranno oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Ministero.
5.8. Il Ministero corrisponderà il contributo relativo a ciascun progetto esecutivo secondo le seguenti modalità:
a) il 25% all’approvazione di ciascun progetto esecutivo, a titolo di acconto;
b) il 60% da corrispondersi in ratei previsti dal progetto esecutivo in relazione a tipologia, durata e importo complessivo;
c) il restante 15% solo a fronte del raggiungimento dei risultati definiti nel progetto esecutivo, espressi mediante gli indicatori di cui al comma 5, lett. c) del presente articolo.
5.9. Ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla lett. b) del comma precedente, l’ENIT dovrà presentare opportuna relazione delle attività svolte e rendicontazione amministrativo-contabile per il periodo di riferimento.
5.10. Ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla lett. c) del comma 8 del presente articolo, l’ENIT dovrà presentare opportuna relazione finale, contenente la descrizione analitica delle attività svolte, la rappresentazione dei risultati raggiunti e l’indicazione dei costi sostenuti, supportata da idonei giustificativi di spesa.
5.11. Il Ministero potrà disporre la sospensione delle attività connesse alla realizzazione dei progetti speciali sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione qualora sopravvengano fatti o provvedimenti che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione delle stesse attività o condizioni, indipendenti dalla volontà delle Parti, che non consentano il conseguimento degli obiettivi previsti dai singoli progetti speciali. In tal caso, il Ministero accerterà la validità e congruità delle spese effettivamente sostenute dall’ENIT per la realizzazione delle attività effettivamente fornite e realizzate nell’ambito del progetto speciale fino al momento della sospensione per l’erogazione del relativo rateo di contributo.
ART. 6 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E DEI RISULTATI
6.1. Il Ministero del Turismo e l’ENIT per le attività di pianificazione e monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale, così come dei progetti speciali autorizzati, utilizzeranno una piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione dal Ministero del Turismo, e a cui avranno accesso diretto entrambe le Parti. Tale piattaforma dovrà essere alimentata attraverso meccanismi di interoperabilità ed integrata con i sistemi gestionali dell’ENIT, al fine di garantire un costante aggiornamento dei dati. In ogni caso l’ENIT dovrà comunque assicurare l’inserimento nella piattaforma dei dati e delle informazioni richieste ai fini del monitoraggio.
6.2. L’ENIT provvederà, per ciascuna annualità, ad inviare al Ministero del Turismo, in corrispondenza delle scadenze trimestrali di cui al precedente articolo 4, una Relazione Trimestrale finalizzata ad illustrare lo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano Annuale. Nello specifico, tale Relazione descriverà per ciascuna iniziativa di promozione anche i valori di consuntivo e i risultati raggiunti attraverso l’analisi degli indicatori di cui all’articolo 3, comma 3.
6.3. In riferimento ai progetti speciali, l’ENIT provvederà ad inviare al Ministero del Turismo le
reportistiche di monitoraggio che saranno concordate in fase di approvazione.
6.4. Per verificare lo stato di avanzamento delle attività ed esaminare congiuntamente eventuali nuove esigenze di spesa ovvero criticità per cui risulti necessario definire specifiche azioni correttive, potranno essere convocati incontri ad hoc da entrambe le Parti.
6.5. Le eventuali modifiche alle attività di promozione che comportino o meno variazioni di spesa dovranno essere preventivamente comunicate al Ministero. In caso di variazioni di spesa in aumento superiori al 30% del valore pianificato autorizzato o comunque superiori a euro 50.000 le stesse devono essere soggette a preventiva autorizzazione da parte del Ministero del Turismo.
6.6. Qualora sopravvengano fatti o provvedimenti che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione delle attività o compromettano le condizioni sottese al raggiungimento dei risultati
attesi, il Ministero potrà disporre la sospensione delle attività e definire concordare con ENIT azioni di rimodulazione del budget assegnato/residuo verso altre attività.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’ENIT
7.1. L’ENIT si impegna ad espletare tutte le attività da realizzarsi ai sensi della presente Convenzione con alto grado di accuratezza e professionalità, mantenendo un contatto diretto e continuo con gli uffici del Ministero.
7.2. L’ENIT, nell’esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegna ad osservare tutti gli obblighi in materia di trasparenza, completezza, coerenza, ammissibilità e correttezza delle spese sostenute, nonché alla conservazione della relativa documentazione contabile, consentendo al Ministero l’effettuazione dei controlli e delle verifiche amministrativo-contabili all’uopo necessarie.
7.3. L’ENIT si impegna ad utilizzare la piattaforma informatica di cui all’articolo 6, comma 1, al fine di condividere tempestivamente con il Ministero del Turismo le iniziative di promozione autorizzate e pianificate nell’anno, dando adeguata rappresentazione, per ciascuna di esse, degli avanzamenti fisici e finanziari, nonché a valorizzare gli indicatori di realizzazione, risultato e impatto definiti in fase di pianificazione.
ART. 8 – RISERVATEZZA
8.1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui l’ENIT verrà a conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, l’ENIT si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti vigenti, ad adottare con propri dipendenti, o terzi impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione delle attività
disciplinate nella presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutte le fasi.
ART. 9 – UTILIZZO DEI MATERIALI E SERVIZI PRODOTTI
9.1. Fatto salvo il diritto di uso gratuito da parte del Ministero e per i soli fini istituzionali, sono riservati ad ENIT, i diritti di utilizzazione economica di tutti i prodotti o opere intellettuali realizzate nell’ambito della presente Convenzione, ivi compresi eventuali diritti di riproduzione, di trasposizione, di modificazione, di adattamento.
ART. 10 – DURATA ED EFFICACIA
10.1. La presente Convenzione ha validità triennale ed è relativa agli esercizi 2022, 2023 e 2024.
10.2. Ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia di contabilità di Stato, la presente Convenzione diventa efficace a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
ART. 11 – CESSIONE
11.1. Le Parti, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi espressi agli articoli precedenti, danno atto che la presente Convenzione non è cedibile a terzi.
ART. 12 – COMUNICAZIONI
12.1. Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuati per iscritto, agli indirizzi e destinatari seguenti:
Per il Ministero del Turismo:
Il Direttore Generale della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica - Dott. Francesco Paolo Schiavo
PEC: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it
Per l’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo:
Il Presidente – Dott. Giorgio Palmucci PEC: presidenza@cert.enit.it
ART. 13 – FORO COMPETENTE
13.1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Ministero del Turismo e l’ENIT nel corso dell’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 14 – RINVIO E NORME
14.1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice civile, ove compatibili.
Il Presidente dell’ENIT Dott. Giorgio Palmucci | Il Ministro del Turismo On. Massimo Garavaglia |
Firmato digitalmente da: PALMUCCI GIORGIO Data: 12/01/2022 08:50:17
MASSIMO GARAVAGLIA 13.01.2022 12:44:45 GMT+01:00