PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027
Cofinanziato dall’Unione europea
PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027
Priorità: 1. SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ E DELL’ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA LIGURE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Obiettivo specifico: 1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)
Azione 1.3.7 - Supporto alla modernizzazione del sistema della logistica merci
Bando
Sostegno agli investimenti in innovazione per l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree integrate logistiche – SECONDO BANDO
Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 23 maggio 2024
1. Obiettivi
1. In attuazione dell’Obiettivo specifico: 1.3. “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.7 – “Sostegno agli investimenti in innovazione per l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree integrate logistiche,” del PR FESR Liguria 2021-2027, il presente bando intende sostenere le micro, le piccole e le medie imprese che, all’interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino interventi di innovazione, automatizzazione, digitalizzazione del processo logistico e delle attività collegate, per uno sviluppo dell’intermodalità e della competitività del settore.
2. Il presente bando intende incentivare investimenti finalizzati a:
a. Modernizzazione del processo logistico;
b. Cruscotti gestionali;
c. Studi di analisi del livello di digitalizzazione aziendale;
d. Interoperabilità di implementazione delle piattaforme di interscambio (connettori, OCR, software dialoganti coi varchi, sistemi federati) e gate automation per le imprese;
e. Digitalizzazione di strumenti predittivi, gestionali, manutentivi, a condizione di interoperabilità / connettibilità e loro customizzazione;
f. Innovazione e automazione (con ridistribuzione e revisione delle competenze tecniche del personale) delle manovre e della trazione ferroviarie (digital equipment for the rolling stock);
g. Digitalizzazione della lettera di vettura stradale (e-CMR);
h. Prodotti di marketing finalizzati all’ampliamento del mercato, non destinati esclusivamente all’internazionalizzazione dell’impresa, realizzati almeno in lingua italiana ed inglese;
i. Applicazioni della tecnologia blockchain alla catena logistica con ritorni sulla catena del prezzo;
j. Azioni integrative di sostenibilità logistica e portuale comportanti riduzione delle esternalità negative con evidenza nella catena del prezzo (internalizzazione dei costi);
k. Servizi di gestione del rischio da cybersecurity;
l. Acquisto di mezzi di trasporto esclusi dal traffico su strada di nuova immatricolazione;
m. Acquisto di veicoli per autotrasporto alimentati in via esclusiva o ibrida da carburanti alternativi alla benzina/gasolio (es. LNG, metanolo, idrogeno…);
n. Interventi di ammodernamento degli stabilimenti, inclusi interventi edilizi ed acquisto di macchinari funzionali all’erogazione di servizi e processi.
3. Nella domanda possono essere contemplati più interventi, ciascuno dei quali deve prevedere un investimento di almeno 5.000,00 euro.
4. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento. Qualora pervengano più domande da parte di uno stesso soggetto, verrà ritenuta ammissibile solo quella pervenuta per prima secondo l’ordine cronologico di inoltro. In caso di più domande spedite nella stessa data, si procederà ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 11, comma 1.
2. Definizioni
1. Ai fini del presente bando si intendono:
a) per unità operativa: sede/unità locale nella disponibilità dell’impresa a destinazione di uso non abitativa dove il beneficiario svolge abitualmente la propria attività e realizza l'intervento;
b) per microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
c) per piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
d) per media impresa: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
e) per avvio dell’intervento: la data del primo titolo di spesa emessa per la realizzazione dell’intervento.
f) per gestore dell’azione: FILSE S.p.A..
3. Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda per ottenere l’aiuto, le micro, le piccole e le medie imprese del settore privato, aventi sede operativa in Liguria, in possesso, alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, dei seguenti ulteriori requisiti:
a) essere regolarmente costituite e risultare iscritte nel registro delle imprese come attive;
b) esercitare un’attività economica classificata con uno dei seguenti codici ISTAT ATECO 2007: GRUPPO 45.2
CODICE 49.41
GRUPPO 52.1
CLASSE 52.21, 52.22, 52.24, 52.29
Al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007, si fa riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa in cui si realizza l’intervento;
c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. Le imprese titolari di concessioni demaniali possono presentare domanda di agevolazione solo se la durata residua della concessione corrisponda almeno a 10 mesi.
3. Inoltre la domanda è dichiarata inammissibile qualora:
a) nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 1, del d.lgs. 21 marzo 2023, n. 36, sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti alle lettere da a) a h), del d.lgs. n. 36/2023. In ogni caso l’inammissibilità viene
disposta anche nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L’inammissibilità non viene disposta quando il reato è stato depenalizzato o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx;
b) nei confronti di uno dei soggetti di cui alla lettera precedente, siano sussistenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del decreto medesimo;
c) l’impresa abbia commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
d) l’impresa non abbia rispettato le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
e) l’impresa non abbia rispettato le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
f) nei confronti dell’impresa sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di ricevere agevolazioni pubbliche;
g) l’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2 c. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
h) l’impresa abbia conferito incarichi professionali o concluso un contratto di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti della Regione Liguria o di FI.L.S.E. S.p.a., i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime nei confronti dell’impresa stessa, e che abbiano cessato il rapporto di lavoro con tali enti da meno di tre anni (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001);
i) l’impresa non sia in regola con la normativa antimafia in caso di richiesta di agevolazione superiore ad euro 150.000,00 (art. 83, comma 3, lettera e), d.lgs. 159/2011);
j) l’impresa non abbia la disponibilità dell’unità operativa.
4. Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d’impresa e le reti d’impresa.
4. Intensità e forma dell’agevolazione.
1. L’agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% della spesa ammessa di cui al paragrafo 6.
2. In ogni caso il contributo concesso per ciascuna domanda presentata non può superare l’importo massimo di euro 300.000,00.
3. Il contributo è concesso in regime de minimis di cui Regolamento n. 2023/2831. Sono pertanto escluse le
imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023.
4. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l’intero contributo spettante al beneficiario, FI.L.S.E. S.p.a. provvederà, fermo restando l’intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo la propria accettazione a ricevere il contributo parziale. In caso di mancata accettazione, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla successiva domanda ammissibile secondo l’ordinamento delle domande.
5. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di domande ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente bando.
5. Divieto di cumulo
1. I contributi concessi a valere sul presente bando non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili per il medesimo intervento con quelli di altro fondo o strumento dell’Unione o dello stesso fondo FESR, nell’ambito di un altro programma e del PNRR.
6. Iniziative ammissibili
1. Sono ammissibili i seguenti interventi ancora da avviare e quelli avviati a far data dai termini di cui al paragrafo 2 c. 1 lettera e) e non conclusi alla data di concessione dell’agevolazione:
a. Assessment del progetto (spesa ammissibile solo a fronte di realizzazione dell’intervento)
b. Studi di analisi del livello di digitalizzazione aziendale (spesa ammissibile solo a fronte di realizzazione dell’intervento);
c. Analisi di risk managament e diagnosi digitale
d. Consulenze specialistiche
e. Piattaforme IoT (physical internet) interoperabili e/o connettori; con particolare attenzione alle piattaforme transfrontaliere è utilizzabile anche il modello di architettura economica ed ingegneristica delineata dai progetti CIRCUMVECTIO, CIRCUMVECTIO PLUS e EASYLOG (IT/FR Marittimo 2014-2020);
f. Geolocalizzatori (real time visibility)
g. Digitalizzazione di strumenti predittivi, gestionali, manutentivi, a condizione di interoperabilità / connettibilità e customizzazione (con particolare riferimento alle PMI che potrebbero adeguarsi ai sistemi dei grandi operatori)
h. Interfacce avanzate uomo-macchina
i. Sistemi di autenticazione / security / antifrode, sensoristica
j. Analisi dei big data, data&tech, BPM-BPR
k. Profilazione multilivello della clientela
l. Realtà aumentata
m. Cloud computing
n. Cobotica
o. Simulatori
p. Digital-Twin
q. Strumenti mobili
r. Applicazioni
s. Innovazione e automazione (con ridistribuzione e revisione delle competenze tecniche del personale) delle manovre e della trazione ferroviarie (digital equipment for the rolling stock)
t. Digitalizzazione della lettera di vettura stradale (e-CMR)
u. Applicazioni della tecnologia blockchain alla catena logistica con ritorni sulla catena del prezzo;
v. Cruscotti gestionali
w. Acquisto di mezzi di trasporto esclusi dal traffico su strada o mezzi ausiliari di nuova immatricolazione;
x. Acquisto di veicoli per autotrasporto alimentati in via esclusiva o ibrida da carburanti alternativi alla benzina/gasolio (es. LNG, metanolo, idrogeno…);
y. Interventi di ammodernamento degli stabilimenti, inclusi interventi edilizi autorizzati dalle autorità competenti ed acquisto di macchinari funzionali all’erogazione di servizi e processi, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di fabbricati.
z. Prodotti di comunicazione redatti almeno in IT/EN;
2. Il progetto non deve prevedere interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e necessari a conformarsi a norme dell’Unione già in vigore. Possono essere agevolati interventi finalizzati a conformarsi a norme dell’Unione Europea adottate ma non ancora in vigore a condizione che l’intervento sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima che le norme entrino in vigore.
3. Gli investimenti devono essere conclusi e rendicontati entro il 30 novembre 2024.
4. Nella domanda possono essere contemplati uno o più interventi, per un investimento ammissibile di almeno 5.000 euro per ogni intervento e non superiore a 600.000 euro, IVA esclusa. Ogni intervento può comprendere più spese ammissibili di cui al punto 1 del presente paragrafo, purché coerenti tra loro.
5. Qualora, a seguito dell’istruttoria, l’intervento ritenuto ammissibile risulti inferiore al livello minimo di spesa, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
6. Qualora in sede di rendicontazione il livello minimo di spesa risulti inferiore di oltre il 10% rispetto al livello di cui al comma 4, viene disposta la revoca del contributo concesso.
7. Dotazione finanziaria
1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.000.000 di euro.
2. La Regione Liguria si riserva la facoltà di valutare l’assegnazione di eventuali risorse aggiuntive.
8. Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, strettamente correlate all’operazione per la sua preparazione ed esecuzione riguardanti le seguenti voci:
a) acquisto di attrezzature, macchinari, impianti, componenti, sistemi, programmi informatici e relativa messa in opera;
b) acquisto di software dedicato alla gestione, controllo e programmazione del processo logistico;
c) acquisizione di studi di analisi del livello di digitalizzazione aziendale;
d) acquisto di mezzi di trasporto esclusi dal traffico su strada o mezzi ausiliari di nuova immatricolazione e acquisto di veicoli per autotrasporto alimentati in via esclusiva o ibrida da carburanti alternativi alla benzina/gasolio (es. LNG, metanolo, idrogeno…);
e) spese per interventi di ammodernamento degli stabilimenti, inclusi interventi edilizi autorizzati dalle autorità competenti;
f) spese tecniche in misura non superiore al 10% delle spese ammissibili relative alle voci di cui alle precedenti lettere a), b), e);
g) ideazione e realizzazione di prodotti di comunicazione e marketing finalizzati all’ampliamento del mercato, realizzati almeno in lingua italiana ed inglese;
h) su richiesta espressa del proponente, costi indiretti dell’operazione fino al 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell’art. 54 c. 1 lettera a) del Reg. (UE) 1060/2021; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti per spese generali.
2. Xxxxxxx riconoscibili le spese sostenute anche per interventi avviati a far data dal 1° luglio 2023.
3. Ogni giustificativo di spesa in originale successivo alla presentazione della domanda dovrà contenere gli estremi del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) tra i dati inerenti il soggetto beneficiario.
4. Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra elencate ed in particolare:
a) spese sostenute per prestazioni effettuate in economia con personale dell’impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, o spese oggetto di autofatturazione;
b) spese fatturate all’impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
c) spese relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
d) spese sostenute per acquisto di beni a fini dimostrativi;
e) spese relative agli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte di beni oggetto di contributo;
f) spese relative ad investimenti non direttamente funzionali al raggiungimento delle finalità del bando;
g) spese riferite ad investimenti che non consentano di conseguire gli obiettivi del presente bando;
h) spese relative a costi di esercizio (combustibile e manutenzione ordinaria);
i) spese relative all’acquisto di beni, materiali, macchinari, impianti o componenti, usati o rigenerati;
l) spese inerenti la presentazione della domanda o della rendicontazione.
6. Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’IVA.
7. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti e quelli tramite permuta o compensazione, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
9. Presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione all’agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet xxx.xxxxx.xx, oppure dal sito xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o CNS in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa. La domanda è corredata dall’ Informativa sulla privacy ex art. 13 del Reg. UE 679/2016.
1. La finestra temporale per la presentazione delle domande va dalle ore 8:30 del 20 giugno 2024 alle 17:30 del 12 luglio 2024. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 00.00 alle ore 23.59 (salvo festività). Nel primo giorno di apertura delle domande potranno essere presentate a partire dalle ore
8.30. Nell’ultimo giorno di apertura le domande potranno essere presentate entro le ore 17.30.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
3. Il sistema non consentirà l’invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch’essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
4. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
5. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra il richiedente e FI.L.S.E. S.p.a., avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
6. L’impresa all’atto della presentazione della domanda deve tra l’altro:
a. dichiarare di non essere impresa in difficoltà ai sensi del art. 2 paragrafo 18) Reg. (CE) n. 651/2014;
b. dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea di cui all’art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (Deggendorf), a meno che l’impresa destinataria dell’ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, ovvero abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;
c. impegnarsi ad aggiornare l’autodichiarazione relativa alla clausola Deggendorf in occasione di ogni successiva erogazione della sovvenzione.
7. Fi.L.S.E S.p.a. accerta la veridicità delle informazioni relative alla clausola Deggendorf mediante specifica visura presso il Registro nazionale degli aiuti che contiene la black list delle imprese soggette a recupero.
10. Documentazione obbligatoria
1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema “bandi on line” nelle schermate relative ai dati generali dell’impresa e corredata dai seguenti documenti, allegati anch’essi in formato elettronico:
a) relazione illustrativa dell’intervento proposto (che dovrà riportare, tra l’altro, le informazioni e le motivazioni atte a consentire la valutazione dei criteri per l’attribuzione del punteggio);
b) documentazione tecnica dell’intervento idonea ad illustrarne le caratteristiche;
c) cronoprogramma dettagliato;
d) quadro economico indicante i costi riconducibili all’iniziativa.
11. Istruttoria e criteri di valutazione
1. L’istruttoria delle domande viene effettuata da Fi.L.S.E. S.p.a. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Non ci sono graduatorie e le domande vengono esaminate in base al giorno di presentazione. L’ordine delle domande presentate nella medesima giornata, ammissibili a seguito delle fasi istruttorie di cui al successivo c. 7, è stabilito applicando i criteri premiali di cui al medesimo comma.
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di aiuto. Qualora pervengano più domande da parte di uno stesso soggetto, verrà ritenuta ammissibile solo quella pervenuta per prima, secondo l’ordine cronologico di spedizione. In caso di più domande spedite nella stessa data, si procederà per l’inserimento nell’elenco cronologico applicando quanto specificato al c. 1.
3. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, e dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria. Saranno tuttavia ammessi, su richiesta del gestore, documenti giustificativi, esplicativi e probanti degli stati dichiarati e della documentazione prodotta.
5. In caso di esito negativo, Fi.L.S.E. S.p.a., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 56/2009, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l’invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell’invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
6. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. Le domande saranno selezionate in due fasi al fine di valutare:
a) L’ammissibilità formale della domanda;
b) Il merito del progetto proposto a finanziamento.
Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale
1. In questa prima fase l’istruttoria sarà tesa a verificare:
a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
b) la completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);
c) la capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente;
d) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo ai potenziali beneficiari (forma giuridica, dimensione d’impresa, settore di attività, ecc.);
e) il cronoprogramma di realizzazione dell’intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
f) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
g) la presentazione del piano economico finanziario e della relativa documentazione a supporto della copertura della quota a carico dei diversi soggetti attuatori o beneficiari coinvolti;
h) la garanzia che gli interventi selezionati rientrino nell’ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuiti a una tipologia di intervento selezionato nel rispetto di quanto previsto dall'art 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
i) la coerenza con la strategia, i contenuti e l’obiettivo specifico del PR FESR 2021-2027;
j) la coerenza con le condizioni abilitanti del PR FESR 2021-2027;
k) la coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto di VAS del PR FESR, con riferimento al DNSH, riportati nell’allegato 1 al presente bando;
l) il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile, quantificato a seguito della verifica da parte di Fi.L.S.E.
S.p.A. rispetto all’ammissibilità delle spese;
Solo le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti.
Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto
Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo “qualitativo” e comporta l’attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.
N. | Criterio | Elementi di valutazione | Punteggio |
1 | Qualità tecnica dell'intervento proposto in termini di: - definizione degli obiettivi; - qualità delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento; | Alta Media Bassa Nulla | 4 3 2 0 |
2 | |||
Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto (A) | Alta (tempo di ritorno < 2 anni) Media (tempo di ritorno > 2 anni < 3 anni) Bassa (tempo di ritorno > 3 anni) | 3 2 1 | |
Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale superiore al minimo previsto rispetto al costo totale ammesso | |||
Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto (B) | Si (> 70%) Si (> 50% < 70%) No | 2 1 0 | |
3 | Introduzione dell’innovazione digitale nei processi aziendali con | Si | 3 |
passaggio da strumenti standard a strumenti evoluti | No | 0 | |
4 | Capacità dell’operazione di innalzare la competitività dell’impresa in | Risparmio | |
termini di minori costi sostenuti rispetto allo stato ex ante | superiore al 40% | 4 | |
tra il 20% e il 40% | 3 | ||
almeno del 20% | 1 |
Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande che a seguito della valutazione effettuata in base ai criteri di cui alla seguente tabella, avranno conseguito un punteggio minimo pari a 8 su un massimo di 16.
Criteri premiali
Ai fini dell’ordinamento sono applicati i seguenti criteri premiali:
1 | Localizzazione dell’intervento nel perimetro delle | Si | 4 |
Zone Logistiche Semplificate di cui alla L. 205/20171 | |||
No | 0 | ||
2 | Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell’intervento dalla concessione del contributo | Alta (avvio entro un mese dalla concessione) Media (avvio oltre un mese ed entro tre mesi dalla concessione) Bassa (avvio oltre tre mesi dalla concessione) | 2 1 0 |
3 | Impatto occupazionale | SI | 2 |
Mantenimento degli | 0 | ||
esistenti / Obbligatorio | |||
4 | Sinergie con il programma Horizon Europe o con progetti di CTE approvati al fine di accelerare la trasformazione industriale e stimolare le attività di R&I nelle PMI e la creazione e l’espansione di imprese innovative | SI NO / Obbligatorio | 1 0 |
6 | Rilevanza della componente femminile e giovanile in | Oltre il 50% | 2 |
termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al | Tra il 50% e il 30% | 1 | |
capitale sociale | Sotto il 30% | 0 | |
7 | Conseguimento del rating di legalità ex D.M. | SI | 1 |
57/2014 | NO | 0 | |
8 | Interoperabilità con la Piattaforma Logistica | SI | 5 |
Nazionale o col Port Community System | NO | 0 | |
9 | Interventi che promuovano e favoriscano | SI | 3 |
l’aggregazione di imprese | NO | 0 |
1 Le mappe delle ZLS sono riportate in allegato 3 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. . La mappatura di dettaglio delle aree urbane nel comune di Genova è disponibile sul Geoportale del Comune alla pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.
I Succitati criteri si applicheranno in particolare nella giornata in cui risulteranno al gestore dell’azione esaurite le risorse.
In caso di ulteriore parità a seguito dell’assegnazione dei criteri premiali si procederà a sorteggio.
12. Erogazione dell’agevolazione
1. Erogazione acconto
Il beneficiario può richiedere un acconto, nella misura del 40% del contributo a fondo perduto al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% dell’investimento ammesso. La richiesta di erogazione dell’acconto dell’agevolazione, da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema “bandi online” e allegando la documentazione ivi richiesta, anch’essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell’impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e contenente l’elenco dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e l’attestazione che gli stessi:
i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l’importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa agevolata;
ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all’impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e xxxxxxx, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al paragrafo 5 del bando; corredata dai seguenti documenti, allegati anch’essi in formato elettronico:
- copia dei titoli di spesa relativi alle spese rendicontate;
- relazione tecnico-economica sullo stato di avanzamento del programma d’investimento;
2. Erogazione del saldo
L’erogazione del saldo dell’agevolazione concessa avviene ad ultimazione dell’intervento. La richiesta di erogazione del saldo dell’agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema “bandi on line” e
allegando la documentazione ivi richiesta, anch’essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell’impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del
D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all’investimento effettuato e contenente l’elenco dei titoli di spesa relativi all’investimento e l’attestazione che gli stessi:
i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l’importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa agevolata;
ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all’impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e xxxxxxx, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al paragrafo 5 del bando; corredata dai seguenti documenti, allegati anch’essi in formato elettronico:
- copia dei titoli di spesa relativi alle spese rendicontate;
- copia delle quietanze recanti il C.U.P. per le spese sostenute antecedentemente all’assegnazione dello stesso;
- relazione tecnico-economica sull’investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti;
3. Il sistema non consentirà l’invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch’essi in formato elettronico).
4. Fi.L.S.E. S.p.a. provvederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto entro il 75° giorno successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazione giustificativa di spesa, previa verifica della rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione finale del progetto.
5. L’agevolazione sarà erogata previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC). Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva, non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l’impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l’impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, Fi.L.S.E. S.p.a. può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell’importo corrisposto direttamente all’INPS o all’INAIL per sanare l’irregolarità.
6. L’erogazione è condizionata alla verifica positiva delle informazioni relative alla xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
00. Obblighi dei beneficiari.
1. Il Beneficiario è l’unico responsabile della corretta attuazione dell’intervento cofinanziato.
2. E’ fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di istituire un fascicolo in formato digitale contenente tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento.
3. Il beneficiario deve:
a) assicurare l’avvio e la completa attuazione dell’intervento come approvato, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni tecnico economiche stabilite dal presente bando e in coerenza con eventuali prescrizioni tecniche, contenute anche in concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti comunque denominati;
b) garantire il mantenimento occupazionale documentato alla data dell’avvio dell’intervento;
c) assicurare il rispetto, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’intervento finanziato, delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti (dove applicabili) e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie sulle pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile;
d) assicurare il principio di “immunizzazione dagli effetti del clima” inteso come un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
e) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’intervento, in riferimento all’articolo 74 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
f) produrre la rendicontazione finale della spesa effettivamente sostenuta entro il medesimo termine dell’intervento ammesso ad agevolazione;
g) garantire la stabilità dell’intervento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 65 del Reg. (UE) 1060/2021:
- mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
- localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall’intervento nel territorio regionale;
- non cessazione dell’attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l’obbligo non è stato rispettato;
h) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti
dall’iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione, in presenza di cause di forza maggiore, con beni di qualità e funzionalità analoghe, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l’inottemperanza dell’obbligo comporta la revoca dell’agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
i) mantenere per la durata del progetto e fino all’istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni, fatta eccezione per la dimensione dell’impresa;
j) garantire l’indicazione su tutti i documenti di progetto, prodotti a far data dalla concessione e riferiti all’intervento del PR FESR Liguria 2021-2027, dell’obiettivo specifico, dell’Azione, del titolo dell’intervento;
k) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all’operazione, previsti dall’art. 47 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dal relativo Allegato IX e dal Regolamento n. 821/2014 e relativo Allegato II.;
l) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
m) accettare sia durante l’istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell’iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all’agevolazione concessa e/o erogata.
4. Il Beneficiario, al fine di garantire un adeguato e costante livello informativo alla Fi.L.S.E. S.p.a., deve:
a) comunicare tempestivamente qualsiasi evento o modifica che possa influire sulla realizzazione dell’intervento o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dal Bando;
b) comunicare l’eventuale rinuncia all’esecuzione dell’intervento;
5. Tutta la corrispondenza verso Fi.L.S.E. S.p.a. deve avvenire in formato digitale (pec).
14.Monitoraggio
1. Gli interventi finanziati dal PR FESR vengono sorvegliati e certificati sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2021-2027 della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE.
2. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma PR FESR le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.
3. I competenti Organi comunitari e statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate nonché la loro conformità al progetto finanziato.
15.Revoche
1. La revoca dell’agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. nei casi in cui:
a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
b) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
c) il beneficiario non abbia eseguito l’iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
d) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per l’ammissibilità dell’iniziativa;
e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell’impresa beneficiaria;
f) il beneficiario non abbia rispettato uno o più degli obblighi previsti al paragrafo 13, accertato a seguito dell’esame della documentazione prodotta o di verifiche, controlli, o segnalazioni pervenute;
g) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a Fi.L.S.E. S.p.A. le spese dell’iniziativa.
2. Nel caso in cui l’intervento sia completato entro il termine previsto nel provvedimento di concessione dell’agevolazione o in quello di eventuale proroga (data dell’ultimo titolo di spesa ammesso), ma rendicontato dopo tali termini, la Fi.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell’agevolazione concessa relativa ai titoli di spesa pagati successivamente ai termini stessi, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull’effettivo completamento dell’intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l’altro, l’ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l’erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
5. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
16.Pubblicità e informazione rivolta al pubblico
1. In ordine al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, finalizzati ad assicurare nello specifico l’adeguata informazione nei confronti dell’opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui vengono realizzate le operazioni finanziate, il Beneficiario si impegna:
a) al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico, secondo quanto disposto dall’art 50 - Responsabilità dei beneficiari del Reg. (UE) 1060/2021 e dall’Allegato IX del medesimo regolamento;
b) a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell’ambito delle operazioni finanziate dal PR FESR e rivolti al pubblico contengano l’emblema dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, il logo Coesione Italia e l’indicazione descrittiva del Fondo FESR, del Programma e dell’Asse;
c) a fornire all’Autorità di gestione e a Fi.L.S.E S.p.a. le opportune prove documentali dell’osservanza alle suddette norme e disposizioni;
d) a garantire la totale disponibilità dei materiali di comunicazione a favore delle istituzioni e degli organismi dell’Unione Europea.
17.Controlli
1. I competenti Organi Comunitari e Statali e la Regione potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.
18. Misure di salvaguardia
1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.
19) Tutela della privacy
1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all’informativa allegata al presente bando, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato 2)
2. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet xxx.xxxxx.xx alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.
ALLEGATO 1
Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significat harms, DNSH)
Il principio del "non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell’articolo 9 del Regolamento):
1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei x xxxxxx) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
Regione Liguria nell’ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
Nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
Dall’analisi svolta, l’Azione 1.3.7 è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH, tuttavia relativamente all’obiettivo ambientale n. 4 - “Transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti”, di cui al citato art. 9 del reg. (UE) 2020/852, si potrebbe avere un impatto sul medesimo, dovuto al consumo di materie prime necessarie per gli interventi edilizi e alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione. Tali effetti sono da mitigare attraverso l'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) Edilizia, che prevedono misure per il recupero, il riutilizzo e la differenziazione per minimizzare i rifiuti destinati a smaltimento.
Il presente bando promuovendo interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, aventi gli obiettivi di risparmio energetico e uso razionale dell’energia, contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra.
Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/ l’apposita sezione riferita agli “OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO “Do not significant harm” (DNSH)”
ALLEGATO 2
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 19 del bando) Art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in Xxx Xxxxxxx 00 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx; tel: 000 00000.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in xxx Xxxxxxxxx 00 – 16122, Genova, tel. centralino x00 000 0000000 - fax x00 000 000000, posta elettronica certificata: xxxxx.xxxxx@xxx.xx, sito web xxx.xxxxx.xx.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO - Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato. La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando “Sostegno agli investimenti in innovazione per l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree integrate logistiche” nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi. La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all’articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando “Sostegno
agli investimenti in innovazione per l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree integrate logistiche”. Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
1. Dati Personali - Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:
• ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all’erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di ammissione all’intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. S.p.A secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell’Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE fornito all’Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall’art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060. Regione e FI.L.S.E. S.p.A, inoltre, si impegnano a informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.
2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati - In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l’acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato. In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.
3. Natura del Trattamento - Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l’esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità dell’accesso al bando sopra descritto. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.
4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati - Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamenti UE 2016/679 e 2021/1060. Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento. Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento. I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, 18 anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.
5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati - I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti: • Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 0000000 Mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; posta certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo; • FI.L.S.E. SpA , sede legale Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx, telefono 010 – 0000000 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: xxxxx.xxxxx@xxx.xx, • Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili. Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.
6.Trasferimento dei Dati all’Estero La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI:
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:
a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni: • Finalità del trattamento, • Categorie di dati personali trattati, • Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; • Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; • L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; • L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 19
b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di: • ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi; • Revocare il proprio consenso, qualora previsto; • Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo. A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx. Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione
provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.
Modifiche alla presente informativa - La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
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