AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242
CONVENZIONE
tra l’ AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e
l’Ente CITTA’ SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
(di seguito denominato Ente)
legalmente rappresentato dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’
PREMESSO
che la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” agli artt. 1 e 5 definisce ruoli, corresponsabilità ed impegni finalizzati all’esercizio di funzioni pubbliche;
che il Piano di Zona rappresenta lo strumento di sostegno alla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari nei diversi ambiti regionali, identificati nei territori coincidenti con quelli delle Aziende ULSS e delle loro articolazioni distrettuali (LL.RR. 56/1994, 5/1996, 11/2001);
che la presente convenzione si configura, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria dell’Azienda ULSS, come un fondamentale strumento operativo per l’integrazione con i servizi erogabili dalle strutture socio-sanitarie per le persone con disabilità, in attuazione della Legge 328/2000 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
che la L.R. 22/2002 recepisce e integra i requisiti minimi strutturali ed organizzativi fissati dallo Stato per l’autorizzazione all’esercizio e definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e socio-sanitari della Regione Veneto;
che la definizione e la stipula di una convenzione/accordo contrattuale tra Azienda ULSS e soggetto accreditato sono espressamente previste dalla normativa in vigore per regolamentare l’affidamento dei servizi sanitari e socio-sanitari: la L.R. 22/2002 (art. 17) stabilisce a tal riguardo che “la Giunta Regionale disciplina, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs.vo 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale, con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”.
che l’Ente dichiara di:
a) aderire alla programmazione stabilita dal Piano di Zona e di impegnarsi ad erogare i servizi concordati e definiti dallo stesso;
b) essere disponibile, fatta salva la propria configurazione ed autonomia giuridica ed amministrativa, a collaborare per l’erogazione di interventi a carattere educativo- riabilitativo-assistenziale previsti dagli standard regionali vigenti;
c) aver avviato e concluso l’iter autorizzativo per la struttura residenziale denominata COMUNITA’ ALLOGGIO CERATO sita in VICENZA xxx XXXXXX 0, per la quale è stata effettuata visita di verifica da parte dei servizi competenti dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza in data 28/7/2010, e che a seguito della quale è stato rilasciato da parte dei servizi medesimi, e inviato a DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI – REGIONE VENETO in data 30/7/2010, il rapporto di visita di verifica CON ESITO POSITIVO prot. n. 55921 del 30/7/2010 ovvero con la verifica della dotazione da parte della struttura residenziale sopraindicata di tutti i requisiti autorizzativi richiesti dalla L.R. 22/2002 per un numero complessivo di n. 7 posti;
c1) avviare le procedure di richiesta di accreditamento per la struttura residenziale per persone con disabilità denominata COMUNITA’ ALLOGGIO CERATO sita in VICENZA xxx XXXXXX 0 non appena in possesso del relativo decreto autorizzativo;
d) aver avviato e concluso l’iter autorizzativo per la struttura residenziale denominata COMUNITA’ ALLOGGIO SANDRIGO sita in XXXXXXXX (XX) xxx XXX XXXXXXX 00, per la quale è stata effettuata visita di verifica da parte dei servizi competenti dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza in data 5/10/2010, e che a seguito della quale è stato rilasciato da parte dei servizi medesimi, e inviato a DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI – REGIONE VENETO in data 18/11/2010, il rapporto di visita di verifica CON ESITO POSITIVO prot. n. 82598 del 18/11/2010 ovvero con la verifica della dotazione da parte della struttura residenziale sopraindicata di tutti i requisiti autorizzativi richiesti dalla L.R. 22/2002 per un numero complessivo di n. 10 posti;
d1) avviare le procedure di richiesta di accreditamento per la struttura residenziale per persone con disabilità denominata COMUNITA’ ALLOGGIO SANDRIGO sita in XXXXXXXX (XX) xxx XXX XXXXXXX 00 non appena in possesso del relativo decreto autorizzativo;
e) aver avviato e concluso l’iter autorizzativo per la struttura residenziale denominata COMUNITA’ ALLOGGIO XXXXX E XXXXXX xxxx in VICENZA corso XXXXX XXXXXX E FORTUNATO 229, per la quale è stata effettuata visita di verifica da parte dei servizi competenti dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza in data 28/7/2010, e che a seguito della quale è stato rilasciato da parte dei servizi medesimi, e inviato a DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI – REGIONE VENETO in data 23/5/2012, il rapporto di visita di verifica CON ESITO POSITIVO prot. n. 36809 del 23/5/2012 ovvero con la verifica della dotazione da parte della struttura residenziale sopraindicata di tutti i requisiti autorizzativi richiesti dalla L.R. 22/2002 per un numero complessivo di n. 10 posti;
e1) avviare le procedure di richiesta di accreditamento per la struttura residenziale per persone con disabilità denominata COMUNITA’ ALLOGGIO XXXXX E XXXXXX xxxx in VICENZA corso XXXXX XXXXXX E FORTUNATO 229 non appena in possesso del relativo decreto autorizzativo;
f) aver avviato e concluso l’iter autorizzativo per la struttura residenziale denominata COMUNITA’ ALLOGGIO BOLZANO VICENTINO sita in XXXXXXX XXXXXXXXX (XX) xxx XXXXXXXXX 0/0, per la quale è stata effettuata visita di verifica da parte dei servizi competenti dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, e che a seguito della quale è stato rilasciato da parte dei servizi medesimi, e inviato a DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI – REGIONE VENETO, il rapporto di visita di verifica ovvero con la verifica della dotazione da parte della struttura residenziale sopraindicata di tutti i requisiti autorizzativi richiesti dalla L.R. 22/2002 per un numero complessivo di n. 6 posti;
f1) avviare le procedure di richiesta di accreditamento per la struttura residenziale per persone con disabilità denominata COMUNITA’ ALLOGGIO BOLZANO VICENTINO sita in XXXXXXX XXXXXXXXX (XX) xxx XXXXXXXXX 0/0 non appena in possesso del relativo decreto autorizzativo;
g) aver avviato e concluso l’iter autorizzativo per la struttura residenziale denominata COMUNITA’ ALLOGGIO CITTA’ SOLIDALE sita in XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX (XX) xxx XXXXX 00/00, per la quale è stata effettuata visita di verifica da parte dei servizi competenti dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza in data 15/12/2010, e che a seguito della quale è stato rilasciato da parte dei servizi medesimi, e inviato a DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI – REGIONE VENETO in data 23/5/2012, il rapporto di visita di verifica CON ESITO POSITIVO prot. n. 36809 del 23/5/2012 ovvero con la verifica della dotazione da parte della struttura residenziale sopraindicata di tutti i requisiti autorizzativi richiesti dalla L.R. 22/2002 per un numero complessivo di n. 8 posti;
g1) avviare le procedure di richiesta di accreditamento per la struttura residenziale per persone con disabilità denominata COMUNITA’ ALLOGGIO CITTA’ SOLIDALE sita in XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX (XX) xxx XXXXX 00/00 non appena in possesso del relativo decreto autorizzativo;
h) essere in possesso della carta dei servizi (Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e direttive
P.C.M. 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”);
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti allegati:
Allegato n. 1: Linee guida per la realizzazione del servizio di trasporto ai Centri Diurni; Allegato n. 2: Regolamento della presa in carico;
Allegato n. 3: Protocollo per il monitoraggio e controllo del funzionamento e della qualità delle strutture residenziali;
Allegato n. 3bis: Indicatori per il monitoraggio e controllo del funzionamento e della qualità delle strutture residenziali.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto
Oggetto della presente convenzione è la gestione del Servizio Residenziale in favore di persone con disabilità, nei limiti dei posti accreditati o per i quali sia stata fatta richiesta di
accreditamento. L’Ente si impegna a garantire il Servizio nel rispetto della normativa vigente e con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.
La presente convenzione non impegna l’Azienda ULSS alla copertura economica di tutti i posti accreditati se non occupati da persone con disabilità, il cui inserimento è stato autorizzato secondo le modalità previste dalla presente convenzione.
Art. 3 – Destinatari del Servizio Residenziale
Possono accedere alla struttura residenziale le persone con disabilità con età dai 16 anni ai 65 anni (salvo diverse determinazioni straordinarie in sede di UVMD) ed in possesso della certificazione di Handicap ai sensi della Legge 104/92.
L’Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale il Distretto Socio Sanitario ha autorizzato l’inserimento in sede di UVMD, convocata secondo quanto previsto dal regolamento sulla presa in carico (Allegato n. 2).
Art. 4 – Definizione del Servizio Residenziale definitivo
Per Servizio Residenziale definitivo si intende il servizio di accoglienza in una struttura residenziale di una persona con disabilità, quando si ritiene che la famiglia non sia più in grado di provvedere ai bisogni del familiare con disabilità e che gli interventi attivati non siano in grado di garantire la permanenza nell’abitazione di residenza della persona con disabilità.
La struttura residenziale è caratterizzata da un ambiente valido dal punto di vista affettivo, professionale e strutturale, che si prende cura della persona con disabilità in tutti i suoi aspetti e rappresenta la nuova dimensione relazionale e di vita sociale della persona stessa, continuando a favorire l’integrazione e mantenendo il più possibile il collegamento con tutte le realtà di partecipazione alla vita relazionale e sociale (centri diurni, associazioni, tempo libero, ecc.).
Le strutture residenziali per persone con disabilità normate dalla Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 sono: la Comunità Alloggio per persone con disabilità, la Comunità Residenziale e la R.S.A. per persone con disabilità (quest’ultima non ancora presente nel territorio dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza).
La Comunità Alloggio per persone con disabilità è un servizio che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente.
La Comunità Residenziale per persone con disabilità è un servizio residenziale per gravi e gravissimi con limitazioni sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l’impossibilità dell’assistenza domiciliare o dell’inserimento in altra struttura per disabili, con soglie più basse di protezione. Il servizio è caratterizzato da elevati livelli d’integrazione socio-sanitaria e riabilitativa.
La R.S.A. per persone con disabilità è un servizio residenziale per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l’impossibilità dell’assistenza domiciliare o dell’inserimento in altra struttura per disabili. La tabella seguente include:
a) denominazione dell’Ente;
b) denominazione, tipologia ed indirizzo della struttura residenziale, con il numero dei posti letto autorizzati ed il numero dei posti letto riservati alle accoglienze temporanee.
Il numero dei posti letto autorizzati per ciascuna struttura residenziale è lo stesso indicato nelle Premesse alla presente convenzione. Il numero dei posti letto riservati alle accoglienze
programmate temporanee e d’urgenza per ciascuna struttura residenziale è definito secondo le modalità descritte nella presente convenzione.
Denominazione Ente | Tipo e denominazione della struttura residenziale | Indirizzo della struttura residenziale | N. dei posti letto autorizzati | N. dei posti letto riservati alle accoglienze temporanee |
CITTA’ SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | COMUNITA’ ALLOGGIO CERATO | VICENZA – VIA CERATO 5 | 10 | 0 |
CITTA’ SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | COMUNITA’ ALLOGGIO SANDRIGO | SANDRIGO (VI) – XXX XXX XXXXXXX 00 | 7 | 1 |
CITTA’ SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | COMUNITA’ ALLOGGIO XXXXX E XXXXXX | XXXXXXX – CORSO SS. XXXXXX E FORTUNATO 229 | 10 | 0 |
CITTA’ SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | COMUNITA’ ALLOGGIO BOLZANO VICENTINO | BOLZANO VICENTINO (VI) – XXX XXXXXXXXX 0/0 | 6 | 0 |
CITTA’ SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | COMUNITA’ ALLOGGIO CITTA’ SOLIDALE | LISIERA DI BOLZANO VICENTINO (VI) – XXX XXXXX 00/00 | 8 | 1 |
Art. 5 – Il regolamento dell’Ente
L’Ente è tenuto a stilare un regolamento interno al fine di definire e gestire i rapporti tra la persona con disabilità, la famiglia, l’amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità, l’eventuale gestore del centro diurno e l’Ente stesso.
Il regolamento è consegnato alla persona con disabilità ove possibile, all’amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità e alla famiglia della persona con disabilità.
Tale documento regolamenta, in forma standardizzata o personalizzata a seconda delle diverse situazioni, i seguenti punti:
a) gli accessi dei familiari nella struttura;
b) l’organizzazione della struttura;
c) tempi e modalità di discussione del Progetto Personalizzato (PP);
d) il rientro della persona con disabilità in famiglia o presso terzi;
e) modalità di incontri con le famiglie;
f) l’autorizzazione ai trattamenti sanitari (somministrazione di farmaci e trattamenti d’urgenza);
g) eventuali oneri a carico dell’ospite, non compresi nella percentuale del contributo di partecipazione previsto dalla Conferenza dei Sindaci.
Il regolamento e le eventuali modifiche sono trasmessi al Servizio Disabili, che provvede ad inoltrarli ai Distretti Socio Sanitari.
Il regolamento è sottoscritto dalla persona con disabilità ove possibile, dall’amministratore di sostegno/tutore/curatore ed eventualmente dalla famiglia.
Art. 6 – Procedimento di ammissione al Servizio Residenziale
L’ammissione al Servizio Residenziale di una nuova persona con disabilità avviene in seguito al percorso di presa in carico condiviso tra Azienda ULSS, Ente e persona con disabilità ove possibile, amministratore di sostegno/tutore/curatore e famiglia della persona con disabilità, volto alla definizione del Progetto Individuale per la persona con disabilità e sulla base del quale vengono individuati gli obiettivi generali di un Progetto Personalizzato (PP).
Il percorso di presa in carico è descritto nel regolamento sulla presa in carico allegato alla presente convenzione (Allegato n. 2).
L’Ente si rende disponibile a collaborare con l’Azienda ULSS per favorire le famiglie nel percorso di conoscenza e orientamento per la scelta della struttura residenziale.
Il Distretto Socio-Sanitario si impegna contemporaneamente a informare il soggetto stesso, se ritenuto in grado, o i familiari della necessità di presentare ricorso per l’Amministratore di sostegno.
Come indicato all’art. 11 della presente convenzione, nel caso in cui non vi provvedano le persone sopra indicate, questo sarà compito dei responsabili del servizio socio sanitario ai sensi degli artt. 404 e 406 del Codice Civile.
L’UVMD viene convocata dopo che il Distretto Socio Sanitario ha acquisito gli elementi relativi alla valutazione complessiva effettuata tramite S.Va.M.Di. ed eventuali altri strumenti, al Progetto Individuale, al livello assistenziale rispetto al quale si intende rilasciare l’Impegnativa di Residenzialità (1° - 2° - 3° livello) e agli obiettivi generali del progetto di inserimento, dopo aver individuato l’Ente di inserimento sulla base dell’analisi contestuale.
6.1 La relazione del Distretto Socio Sanitario
In sede di UVMD il Distretto Socio Sanitario, su autorizzazione scritta della persona con disabilità ove possibile o del suo tutore/amministratore di sostegno/curatore e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 76, 85 e 86), fornisce all’Ente una relazione scritta che comprende:
1. I dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, codice fiscale, il numero di tessera sanitaria ed il nominativo del medico di medicina generale;
2. Il nominativo ed il recapito di un referente per gli aspetti giuridici ed economici (utente, tutore/amministratore di sostegno/curatore);
3. Il referente del caso definito in sede di UVMD;
4. I dati relativi all’anamnesi e agli aspetti assistenziali, sanitari, comportamentali e socio- familiari, nonché ogni elemento utile ad una maggiore comprensione della situazione della persona con disabilità, comprese le eventuali terapie farmacologiche.
Tale relazione è corredata da una relazione dello specialista nel caso la persona sia in carico ad un servizio specialistico e da una relazione sul percorso educativo/assistenziale, qualora la persona provenga da un altro servizio diurno.
6.2 Il verbale di UVMD
In sede di UVMD il Distretto Socio Sanitario rilascia ai componenti dell’UVMD il verbale, che include i seguenti elementi:
1. La sintesi del Progetto Individuale, con gli obiettivi generali dell’inserimento eventualmente allegato al verbale;
2. La fascia di inserimento residenziale, individuata secondo la valutazione complessiva effettuata dal Distretto Socio Sanitario tramite S.Va.M.Di. ed eventuali altri strumenti, il conseguente contributo giornaliero e la relativa Impegnativa di Residenzialità (1° - 2° - 3° livello) assegnata alla persona con disabilità;
3. Le modalità di verifica del Progetto Individuale;
4. Le modalità di eventuale frequenza e trasporto al centro diurno.
6.3 La nota del Distretto Socio Sanitario
L’ammissione al servizio residenziale è formalmente disposta, prima dell’inizio dell’inserimento residenziale, tramite nota scritta firmata dal Direttore del Distretto Socio Sanitario di competenza e spedita all’Ente, alla famiglia della persona con disabilità, all’amministratore di sostegno, tutore o curatore della persona con disabilità, al Comune di residenza della persona con disabilità, ai servizi specialistici se coinvolti e, per conoscenza, al Servizio Disabili.
La nota scritta contiene i seguenti elementi:
1. I dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale;
2. Il nominativo e recapito di un referente per gli aspetti giuridici ed economici (amministratore di sostegno o tutore o curatore o familiare);
3. La data della UVMD;
4. La data di inizio dell’inserimento residenziale, sulla base degli accordi intervenuti tra Distretto Socio Sanitario ed Ente;
5. La fascia di contribuzione stabilita dalla UVMD per l’inserimento residenziale, individuata secondo valutazione complessiva effettuata anche tramite S.Va.M.Di. ed eventuali altri strumenti, e relativo contributo economico giornaliero suddiviso tra Impegnativa di Residenzialità (quota sanitaria), quota sociale, compartecipazione dovuta dalla persona con disabilità ed eventuale compartecipazione del Comune di residenza nel caso in cui la persona con disabilità abbia più di 65 anni di età;
6. Il referente del caso definito in sede di UVMD;
7. Le modalità di eventuale frequenza e trasporto al centro diurno.
Ogni variazione degli elementi sopradescritti e contenuti nella nota scritta è tempestivamente comunicata in maniera formale dal Distretto Socio Sanitario agli stessi destinatari.
Contestualmente all’inserimento, l’Ente rilascia al Distretto Socio Sanitario un’attestazione scritta sulla data di effettivo inizio.
Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a farsi rilasciare l’autorizzazione, da parte della persona con disabilità ove possibile, dal suo amministratore di sostegno o tutore o curatore oppure – se questo non fosse stato ancora individuato – dai suoi familiari, alla trasmissione all’Ente dei dati sensibili e degli elementi citati nel presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Contemporaneamente all’invio della nota, i dati saranno inseriti dagli Uffici Disabilità distrettuali nella banca dati disabili o negli idonei strumenti utilizzati per il monitoraggio e la conservazione dei dati.
L’Ente è tenuto ad informare l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza di qualsiasi inserimento di persona con disabilità in struttura residenziale a tempo indeterminato, diverso da quelli autorizzati secondo la procedura sopradescritta e che vada ad occupare un posto accreditato nella medesima struttura residenziale.
Qualora sussistano i presupposti per un inserimento residenziale da parte dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza ed il posto letto per tale inserimento risulti occupato da una persona con disabilità inserita privatamente in struttura residenziale, l’Ente è tenuto a rendere disponibile il posto letto all’Azienda ULSS n. 6 Vicenza entro dieci giorni di calendario, affinché essa possa realizzare l’inserimento residenziale.
Art. 7 – Requisiti strutturali e organizzativi della struttura residenziale
Per i requisiti strutturali ed organizzativi della struttura residenziale si fa riferimento alla normativa relativa all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (L.R. 22/2002) e provvedimenti seguenti.
Art. 8 – Le fasce contributive del Servizio Residenziale
L’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, nelle more di ulteriori specificazioni regionali, eroga all’Ente un contributo giornaliero per ciascuna persona con disabilità utente del Servizio Residenziale, sulla base della fascia contributiva definita in sede di UVMD secondo le procedure descritte nella presente convenzione.
I contributi inclusi nelle tabelle seguenti sono validi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino alla scadenza della stessa o all’emanazione di diverse indicazioni regionali o nazionali, salvo diversi accordi pattizi secondo quanto previsto dal Codice Civile, che potranno riguardare i contributi inclusi nelle tabelle seguenti, nonché i contributi relativi ad R.S.A. per persone con disabilità (struttura non ancora presente nel territorio dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza) non ancora disciplinati nella presente convenzione.
I contributi giornalieri inclusi nelle tabelle seguenti sono da intendersi IVA compresa se dovuta.
Inserimento residenziale definitivo – contributi giornalieri
Fascia Fabbisogno Lieve | Fascia Fabbisogno Medio | Fascia Fabbisogno Grave | |
Presenza giornaliera con attività diurna interna | Contributo L € 87,19 | Contributo M € 126,95 | Contributo G € 163,90 |
Presenza giornaliera con attività diurna esterna | Contributo Ll € 47,67 | Contributo Mm € 87,43 | Contributo Gg € 124,38 |
Presenza giornaliera solo in orario diurno – contributi giornalieri
Fascia Fabbisogno Lieve | Fascia Fabbisogno Medio | Fascia Fabbisogno Grave | |
Presenza giornaliera in fascia diurna | Contributo € 39,52 | Contributo € 39,52 | Contributo € 39,52 |
Per ciascuna persona con disabilità inserita in struttura residenziale con attività diurna interna è riconosciuto all’Ente un contributo giornaliero.
Il contributo giornaliero è conteggiato dalla data di ingresso della persona con disabilità sino alla cessazione, sulla base del numero delle notti di presenza.
Dopo la terza notte consecutiva di assenza dalla struttura residenziale, è riconosciuta all’Ente la quota alberghiera, mentre non è riconosciuta l’impegnativa di residenzialità.
Nel caso di frequenza di un centro diurno esterno da parte della persona con disabilità, il contributo resta invariato per tutto il periodo di inserimento, anche nei giorni in cui la persona con disabilità rimane nella struttura residenziale per l’intera giornata per motivi legati ad eventuali malattie o per chiusura del centro diurno.
Nell’eventualità di una malattia o di ospedalizzazione prolungate della persona con disabilità, che richiedano un’assistenza di maggiore intensità, l’Ente entro 24 ore segnala la situazione all’Ufficio Disabilità del Distretto Socio Sanitario di competenza, per la valutazione delle misure necessarie per affrontare la situazione dal punto di vista organizzativo e/o economico sulla base di adeguata documentazione, garantendo nel frattempo il supporto assistenziale adeguato alla persona con disabilità.
Art. 9 – Clausola di revisione periodica del corrispettivo
I contributi di cui all’art. 8 sono soggetti a revisione annuale, con adeguamento al tasso di inflazione programmata, con la seguente precisazione: la revisione annuale della quota sanitaria è eventualmente definita dalla Regione Veneto, la revisione della quota sociale a carico dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza è avvallata dalla Conferenza dei Sindaci.
Art. 10 – Variazione del Progetto Individuale
Nell’eventualità di variazioni della situazione fisico-psichica della persona con disabilità inserita in struttura residenziale, l’Ente ospitante, l’amministratore di sostegno o tutore o curatore della persona con disabilità, la sua famiglia o il Distretto Socio Sanitario di competenza possono chiedere la convocazione di una nuova UVMD per un confronto sulla situazione esistente e l’eventuale variazione del Progetto Individuale (es. attività diurna interna o esterna; aggravamento). L’eventuale proposta di variazione del percorso educativo/assistenziale e/o del monte ore di frequenza (attività diurna esterna/interna) dovrà essere valutata, in collaborazione con tutti gli interlocutori, in sede di UVMD.
Qualora l’UVMD accertasse la necessità di variare per motivi di aggravamento il percorso educativo/assistenziale in atto, la proposta approvata andrà inserita in una graduatoria di aumento di fascia contributiva, elaborata secondo dei criteri di priorità definiti dal Servizio Disabili, in collaborazione con gli Uffici Disabilità distrettuali, per individuare gli interventi più urgenti. Compatibilmente con le risorse disponibili ovvero in presenza di un’Impegnativa di Residenzialità di livello analogo a quello richiesto e del relativo importo da bilancio sociale per la copertura della quota di competenza, il Direttore di Distretto Socio Sanitario disporrà la variazione del percorso educativo/assistenziale con comunicazione formale agli interessati.
La data ai fini della decorrenza delle modifiche coinciderà con il primo giorno del mese successivo al momento in cui si sono rese disponibili le risorse.
Tale data non potrà essere antecedente alla data di approvazione in UVMD.
I Direttori di Distretto Socio Sanitario, per mezzo degli Uffici Disabilità distrettuali, sono comunque tenuti a dare una risposta entro 60 giorni dalla data della richiesta.
Art. 11 – L’amministratore di sostegno o tutore o curatore della persona con disabilità Ogni qual volta vi sia un inserimento residenziale definitivo, i soggetti previsti dalla normativa vigente (ai sensi del Codice Civile artt. 404 e 406, il soggetto beneficiario dell’amministratore di sostegno, anche se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, i parenti entro il 4° grado, l’amministratore di sostegno o il tutore o il curatore della persona con disabilità o il pubblico ministero) sono tenuti obbligatoriamente ad avviare la procedura per la nomina (o la modifica) di un amministratore di sostegno o tutore o curatore per la persona con disabilità.
Tale procedura è osservata anche per le persone con disabilità inserite in strutture residenziali in modo permanente e attualmente prive di amministratore di sostegno o tutore o curatore.
Il quadro completo delle funzioni attribuite all’amministratore di sostegno o tutore o curatore sarà comunicato al Distretto Socio Sanitario, in virtù del ruolo dell’amministratore di sostegno o tutore o curatore quale costante punto di riferimento per il Distretto Socio Sanitario, la famiglia della persona con disabilità e la struttura residenziale ospitante.
Art. 12 – Dimissioni
Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni:
a. Per trasferimento presso altra struttura
Sia che esso sia proposto dal Distretto Socio Sanitario, dall’Ente o dalla persona con disabilità, dal suo amministratore di sostegno o tutore o curatore o dalla sua famiglia, la decisione di un trasferimento in altra struttura è concordata in sede di UVMD, che definisce nel contempo anche la data del trasferimento. Tale data determina il termine dell’erogazione del contributo previsto.
b. Per volontà della persona con disabilità o della sua famiglia o del suo amministratore di sostegno o tutore o curatore
Quando la persona con disabilità o la sua famiglia o il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore manifesta la volontà di dimissione, l’Ente è tenuto immediatamente a comunicare tale volontà al Distretto Socio Sanitario di competenza, che propone la convocazione della UVMD al fine di concordare l’eventuale dimissione o proporre soluzioni diverse.
c. Su richiesta dell’Ente
Nell’eventualità che l’Ente proponga di sospendere la permanenza di un ospite, esso è tenuto a chiedere tempestivamente al Distretto Socio Sanitario la convocazione di una UVMD, che si esprimerà circa il futuro del Progetto Personalizzato (PP) e le ragioni della proposta. In tale sede saranno concordate le condizioni di corresponsione del contributo economico, ferme restando le norme di carattere generale sulla materia. In attesa della convocazione della UVMD, l’Ente si confronta con il Distretto Socio Sanitario per promuovere le azioni necessarie.
d. Per decesso
Si intendono le dimissioni dalla struttura residenziale per morte della persona con disabilità. L’Ente è tenuto a dare immediata comunicazione al Distretto Socio Sanitario, e per conoscenza al Servizio Disabili, del decesso della persona con disabilità.
L’erogazione del contributo per il Servizio Residenziale cessa in corrispondenza della data di dimissione dalla struttura residenziale della persona con disabilità.
Si precisa che nel caso di convocazione della UVMD per la definizione della data di dimissione, questa non può essere antecedente alla data della UVMD stessa.
In ogni caso l’Azienda ULSS non è obbligata alla copertura dei posti lasciati liberi da eventuali dimissioni.
Art. 13 – Il Progetto Personalizzato (PP)
Entro il 31/12 di ciascun anno l’Ente, in accordo con la persona con disabilità ove possibile o con il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore, formula – o aggiorna – e inoltra il Progetto Personalizzato (PP) al Distretto Socio Sanitario di competenza.
Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a dare un riscontro scritto in merito al Progetto ricevuto.
Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a partecipare agli incontri per il PP con le seguenti modalità:
1. Nel caso di nuovo inserimento, il Distretto Socio Sanitario di competenza è presente: il PP è presentato al Distretto Socio Sanitario, all’amministratore di sostegno o tutore o curatore e alla famiglia della persona con disabilità entro tre mesi successivi alla data di inserimento, salvo diversa valutazione della UVMD;
2. Nella ridefinizione del PP richiesta dal Distretto Socio Sanitario, dall’Ente ospitante, dall’amministratore di sostegno o tutore o curatore o dalla famiglia della persona con disabilità, il Distretto Socio Sanitario è presente qualora intervengano sostanziali modifiche nel PP riguardanti la fascia contributiva o gli obiettivi del Progetto di inserimento;
3. Nel caso lo ritenga opportuno, il Distretto Socio Sanitario provvede ad una verifica periodica dei Progetti Personalizzati per singolo Ente, nell’espletamento dei propri compiti ispettivi e di controllo.
Art. 14 – Rapporti tra Ente, Azienda ULSS, famiglia e amministratore di sostegno o tutore o curatore della persona con disabilità
L’Ente è chiamato a garantire la qualità e la trasparenza nel rapporto con la persona con disabilità, la sua famiglia e il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore.
L’Ente si impegna al trattamento dei dati personali, anche sensibili, della persona con disabilità, raccolti nell’espletamento del servizio, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del servizio medesimo e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
In linea con quanto previsto dalla L.R. 22/02, l’Ente mette in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia della persona con disabilità sia della sua famiglia.
In particolare tale compito si espleta attraverso un’adeguata comunicazione ed informazione. L’Ente facilita la comprensione alla famiglia e all’amministratore di sostegno o tutore o curatore della persona con disabilità dell’attività svolta nei confronti della persona con disabilità stessa, illustrandone obiettivi, passaggi e traguardi significativi.
Allo stesso tempo l’Ente aggiorna le famiglie in merito alle proprie attività nel complesso e/o ai momenti più significativi della vita dell’Ente stesso e della struttura residenziale.
A tal fine l’Ente è tenuto ad informare almeno una volta all’anno la persona con disabilità, la sua famiglia ed il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore.
L’Ente è tenuto, ove possibile, a promuovere la continuità dei rapporti tra la persona con disabilità e la sua famiglia, favorendo il rientro della persona con disabilità a casa nei week-end o durante le festività e/o le visite della famiglia nella struttura residenziale.
Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie, l’Ente invita le stesse ad esprimere le loro considerazioni, iniziative, problematiche direttamente all’Ente o al Distretto Socio Sanitario o, laddove presente, attraverso l’adesione all’associazione dei familiari.
L’Ente è tenuto a trasmettere eventuali comunicazioni inviate dall’Azienda ULSS e destinate anche alle famiglie, agli amministratori di sostegno o tutori o curatori delle persone con disabilità o alle Associazioni dei familiari ove presenti.
Art. 15 – Attività di programmazione, formazione e aggiornamento del personale dell’Ente
L’Ente riconosce nella valorizzazione, nella qualificazione e nella formazione del proprio personale elementi prioritari per la qualità del servizio erogato e pertanto cura in modo particolare la motivazione e formazione permanente del personale stesso.
Ai sensi della L.R. 22/02 l’Ente è tenuto a garantire la formazione degli operatori, pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio.
L’Ente produce annualmente all’Azienda ULSS la copia del calendario e la documentazione attestante gli incontri di programmazione, formazione e aggiornamento.
Art. 16 – La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità per l’inserimento a tempo indeterminato secondo il Regolamento per la compartecipazione
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità per inserimenti a tempo indeterminato è definita secondo il Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali a tempo indeterminato, attualmente in vigore.
La comunicazione riportante l’importo giornaliero a carico della persona con disabilità è inviata dal Distretto Socio Sanitario all’amministratore di sostegno o tutore o curatore della persona con disabilità e per conoscenza all’Ente ospitante.
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è versata all’Ente secondo le modalità da esso concordate con l’amministratore di sostegno o il tutore o il curatore della persona con disabilità.
Nella fattura mensile a carico dell’Azienda ULSS, l’Ente provvede a detrarre tale contributo dall’importo di competenza sociale.
Le eventuali variazioni alla compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità sono regolate con le modalità definite nel Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali a tempo indeterminato, attualmente in vigore.
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è comunque dovuta anche nei casi di rientro della persona con disabilità in famiglia nei week-end, durante le festività e nei casi di soggiorni o ricoveri ospedalieri.
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è finalizzata a contribuire ai costi della gestione corrente per il suo inserimento nella struttura residenziale.
Competono all’Ente, nell’ambito del contributo complessivo e secondo il regolamento interno di ciascuno, le spese relative a:
1. vitto e alloggio;
2. servizi e prodotti per l’igiene personale secondo standard dignitosi (lavanderia, pedicure semplice e non sanitaria-podologica, manicure, parrucchiere, barbiere, come da regolamento interno);
3. vestiario e calzature secondo standard dignitosi, quando la persona con disabilità non sia in grado di provvedervi economicamente in modo autonomo.
A carico della persona con disabilità, al di fuori della compartecipazione economica dovuta e sopra descritta, competono le seguenti spese:
1. eventuali soggiorni estivi, invernali e gite;
2. vestiario e calzature, quando l’interessato è in grado di provvedervi economicamente in modo autonomo;
3. protesi;
4. farmaci e parafarmaci per quanto non possa essere compreso nelle forniture gratuite definite dal Protocollo Farmaci stabilito dall’Azienda ULSS;
5. trasporti per eventuali rientri in famiglie e/o viaggi;
6. spese minute;
7. tutto quanto non previsto a carico dell’Ente.
La persona con disabilità inserita in una struttura residenziale non è tenuta alla corresponsione di alcun costo per la mensa interna, e, se frequentante un centro diurno esterno, è inoltre esentata dal pagamento della partecipazione alle spese di mensa e trasporto.
Art. 17 – Farmaci
La persona con disabilità può usufruire, se residente nel territorio dell’Azienda ULSS, della fornitura gratuita dei farmaci di fascia A e C, nei termini di quanto previsto dalla delibera n. 626 del 22/9/2011 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza.
Ferma restando la normativa nazionale e regionale, le parti concordano la necessità di definire un protocollo per la fornitura e la somministrazione dei farmaci, che costituirà parte integrante della presente convenzione. La fornitura gratuita dei farmaci di fascia A e C sarà subordinata all’applicazione di tale protocollo, nel rispetto della normativa vigente in ambito sanitario.
Art. 18 – Attività diurna interna e centro diurno esterno
Così come avviene normalmente nella vita di una persona adulta, anche la persona con disabilità durante la giornata partecipa ad attività diurne in un contesto diverso dall’ambito residenziale.
Quando però in sede di UVMD viene rilevata l’opportunità e/o la necessità di favorire la permanenza della persona con disabilità, anche durante la giornata, nell’ambito residenziale per un maggiore benessere della persona stessa, l’Ente è tenuto a organizzare attività diurne interne sulla base degli obiettivi del Progetto Individuale.
Così come previsto dalla L.R. 22/02, per ciascuna persona con disabilità che svolge attività diurna interna deve essere definito un Progetto Personalizzato (PP) che tenga conto della valutazione multidimensionale della persona e degli obiettivi del Progetto Individuale definiti in sede di UVMD.
Per la persona con disabilità inserita in struttura residenziale con attività diurna interna che inizia a frequentare un centro diurno esterno a tempo parziale o un progetto di integrazione sociale o un percorso formativo, è riconosciuto all’Ente del servizio residenziale un contributo annuo per l’attività diurna interna, proporzionalmente ridotto sulla base del parametro corrispondente alla frequenza settimanale (così come per i centri diurni) pari a 35 ore.
Nell’eventualità che la persona con disabilità, per cause legate a sopraggiunti stati di malessere, non possa rimanere presso il centro diurno esterno, l’Ente del servizio residenziale è tenuto a garantire un servizio di reperibilità per rendere possibile il suo rientro nella struttura residenziale. Il centro diurno esterno è tenuto ad informare l’operatore reperibile del servizio residenziale e concordare con esso le modalità di trasporto in struttura residenziale.
Salvo diversi accordi compete al centro diurno esterno l’organizzazione del trasporto per il rientro nella struttura residenziale della persona con disabilità.
Art. 19 – Inserimento residenziale da parte dell’Ente di una persona con disabilità proveniente da altra Azienda ULSS
Nel caso l’Ente riceva una richiesta di inserimento a tempo indeterminato o temporaneo di una persona con disabilità proveniente da un’Azienda ULSS diversa dall’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, tale diversa Azienda ULSS (o il Comune di riferimento della persona con disabilità) che intende usufruire dell’Impegnativa di Residenzialità è tenuta ad informare il Servizio Disabili dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza.
L’Ente è pertanto tenuto a dare l’opportuna comunicazione a tale diversa Azienda ULSS (o il Comune di riferimento della persona con disabilità), che intende procedere con l’inserimento a tempo indeterminato o temporaneo, della procedura da seguire per ottenere l’autorizzazione all’inserimento ed il riconoscimento della quota di rilievo sanitario.
Entro tre giorni di calendario dalla data di inserimento residenziale, l’Ente è tenuto ad inviare al Servizio Disabili il nominativo della persona con disabilità, la data di nascita, l’indirizzo di residenza, l’Azienda ULSS (o il Comune di riferimento della persona con disabilità), la data di inizio inserimento residenziale, specificando se si tratta di inserimento a tempo indeterminato o di inserimento temporaneo, ed in questo caso indicando la data di cessazione dell’inserimento.
Art. 20 – Automezzi e trasporto
Al fine di garantire l’integrazione sociale della persona con disabilità ospitata e quindi la sua partecipazione ad iniziative di socializzazione, l’Ente è tenuto ad organizzare sistemi di trasporto adeguati per la finalità di cui sopra.
Per quanto riguarda il trasporto ai centri diurni esterni o in altri contesti esterni per attività svolte da uno o più utenti, l’Ente è tenuto, in quanto nucleo di riferimento significativo, ad assicurare il trasporto della persona con disabilità direttamente alla sede dell’attività svolta, qualora per il centro diurno esterno frequentato non sia possibile garantire il trasporto della persona per esigenze organizzative (ad esempio per frequenze part-time e attività di tirocinio).
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato dalla struttura residenziale, l’Azienda ULSS riconosce un contributo per il servizio reso, calcolato secondo le linee guida per la realizzazione del servizio di trasporto ai centri diurni allegato alla presente convenzione (Allegato n. 1)
Art. 21 – Impegnative di Residenzialità
Per impegnativa di residenzialità si intende il titolo che viene rilasciato al cittadino per l’accesso alle prestazioni rese presso servizi residenziali autorizzati all’esercizio e accreditati ai sensi della
L.R. n. 22/02 e relativo provvedimento attuativo DGR n. 84 del 16/01/07.
Alla data della firma della presente convenzione, i contributi assegnati per i tre livelli di impegnativa di residenzialità sono i seguenti:
Impegnativa di residenzialità di 1° livello: € 56,00 giornalieri; Impegnativa di residenzialità di 2° livello: € 49,00 giornalieri; Impegnativa di residenzialità di 3° livello: € 34,98 giornalieri.
A seguito dell’individuazione del Progetto Individuale elaborato dal Distretto Socio Sanitario con l’utilizzo della Scheda S.Va.M.Di. e condiviso in sede di UVMD, si delineano i livelli assistenziali rispetto ai quali si intende riconoscere il contributo di rilievo sanitario per le prestazioni erogate nei servizi accreditati.
L’Azienda ULSS ove risiede la persona con disabilità rilascia alla persona stessa l’Impegnativa di Residenzialità (1° - 2° - 3° livello) per l’accesso all’unità di offerta di servizi residenziali accreditati ai sensi della L.R. 22/2002 su tutto il territorio regionale, in relazione alle indicazioni date in sede di UVMD.
A conclusione del suo utilizzo, come richiamato all’art. 12 della presente convenzione, l’Azienda ULSS rientra in possesso dell’Impegnativa di Residenzialità emessa.
L’eventuale aumento delle Impegnative di Residenzialità da parte della Regione Veneto non determina un aumento del contributo complessivo, se l’aumento Istat riconosciuto all’Ente ad inizio anno è stato uguale o superiore all’aumento regionale della Impegnativa di Residenzialità. In linea con la normativa vigente, l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza riconosce all’Ente il corrispettivo economico relativo all’Impegnativa di Residenzialità per le persone con disabilità provenienti da altre Aziende ULSS.
Art. 22 – Aspetti amministrativi e modalità di rimborso
La documentazione fiscalmente idonea relativa al servizio reso deve essere inviata mensilmente, anche tramite posta elettronica, al Servizio Finanziario entro il 10° giorno di calendario del mese successivo al mese di competenza.
Il Servizio Disabili fornisce indicazioni, cui l’Ente deve attenersi, relativamente ai dati che le fatture e gli allegati devono contenere, anche in relazione alle ripartizioni per centro di costo su base distrettuale.
In particolare l’Ente presenta in due distinte fatture:
1. le spese di rilievo sanitario secondo l’importo regionale stabilito e moltiplicato per il numero dei giorni di presenza e per il numero di ospiti (anche provenienti da altre Aziende ULSS)
a carico dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, fino ad eventuali nuove definizioni regionali in merito alle Impegnative di Residenzialità;
2. le spese di competenza sociale di ciascun utente, calcolata moltiplicando i giorni di presenza per la differenza tra il contributo complessivo, la quota di rilievo sanitario (Impegnativa di Residenzialità), la partecipazione economica della persona con disabilità e, nel caso di utenti ultrasessantacinquenni, la quota direttamente imputabile al Comune di appartenenza della persona con disabilità.
Le fatture verranno pagate entro 90 giorni dalla data di arrivo delle stesse al Protocollo Generale dell’Azienda ULSS. Decorso tale termine l’Ente avrà diritto a chiedere la corresponsione degli interessi nella misura del T.U.R. maggiorato di punti 2.
Art. 23 – Il Servizio di accoglienza temporanea: accoglienze programmate e accoglienze d’urgenza
Il Servizio di accoglienza temporanea in struttura residenziale si contraddistingue per il carattere di provvisorietà: la UVMD ha il compito di individuare sempre per la persona con disabilità una data di rientro in famiglia, concordandola con quest’ultima.
Il Servizio di accoglienza temporanea è collegato ad una particolare situazione della famiglia della persona con disabilità (sollievo alla famiglia, malattia di un genitore, ricovero ospedaliero, ecc.).
Per queste caratteristiche l’accoglienza temporanea non può superare un periodo superiore ai sei mesi senza proroga.
Il Servizio di accoglienza temporanea è gestito attraverso un sistema di criteri trasparenti di accesso condiviso a livello interdistrettuale.
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità per il Servizio di accoglienza temporanea è definita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci e comunicata per iscritto dal Distretto Socio Sanitario all’Ente e all’amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità utente del Servizio.
L’accoglienza temporanea può essere programmata oppure d’urgenza, a tempo pieno o solo in orario diurno, e può includere l’attività diurna esterna o interna.
23.1 Il Servizio di Accoglienza temporanea programmata
L’accoglienza temporanea si intende programmata quando l’inserimento è stato valutato e concordato in sede di UVMD. Esso può essere caratterizzato da un unico accesso oppure da più accessi nella struttura residenziale durante l’anno.
L’Ente, che si è reso disponibile a mettere a disposizione per tutti i giorni dell’anno n. 2 posti letto dedicati all’accoglienza programmata, è tenuto a garantire in qualsiasi momento l’inserimento in accoglienza programmata di tutti gli utenti valutati e proposti dagli operatori distrettuali, fatta salva l’adeguata presentazione all’Ente della persona con disabilità da parte degli operatori distrettuali, effettuata prima di concordare la programmazione trimestrale delle accoglienze programmata in ciascuna struttura. Tale presentazione deve evidenziare in particolar modo la situazione sanitaria della persona con disabilità, le eventuali terapie farmacologiche compresi eventuali problemi legati a difficoltà psicologiche e/o comportamentali, il nominativo del medico di medicina generale della persona con disabilità e il numero della tessera sanitaria. Pur assicurando all’Ente il percorso di conoscenza e l’accompagnamento delle persone con disabilità utenti del Servizio di accoglienza temporanea, in particolare delle persone con disabilità con problematiche comportamentali, in caso di mancata disponibilità all’accoglienza
programmata da parte di tutti gli Enti firmatari per cause motivate e oggettive, l’Azienda ULSS procederà ad effettuare l’accoglienza programmata nel posto letto dedicato all’accoglienza d’urgenza, regolato dall’art. 23.2 della presente convenzione.
Per la realizzazione del servizio di accoglienza temporanea programmata sono erogati i seguenti contributi:
Accoglienza temporanea programmata – contributo per notte
Fascia Fabbisogno Lieve | Fascia Fabbisogno Medio | Fascia Fabbisogno Grave | |
Accoglienza temporanea programmata | Contributo € 52,44 | Contributo € 78,88 | Contributo € 133,83 |
Gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA compresa se dovuta.
Accoglienza temporanea programmata in fascia diurna – contributo per giornata
Fascia Fabbisogno Lieve | Fascia Fabbisogno Medio | Fascia Fabbisogno Grave | |
Accoglienza temporanea programmata in fascia diurna | Contributo € 39,52 | Contributo € 39,52 | Contributo € 39,52 |
Gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA compresa se dovuta.
23.2 Il Servizio di Accoglienza temporanea d’urgenza
Un’accoglienza temporanea si definisce d’urgenza quando si presenta una necessità imprevista: il Distretto Socio Sanitario concorda con l’Ente l’inserimento residenziale entro 12 ore.
Nel caso in cui l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a 15 giorni viene convocata la UVMD che individuerà la struttura più adatta per il programma di inserimento della persona. L’Ente, che si è reso disponibile a mettere a disposizione per tutti i giorni dell’anno n. 0 posti letto dedicati all’accoglienza d’urgenza, è tenuto a garantire in qualsiasi momento l’inserimento di tutti gli utenti valutati e proposti dagli operatori distrettuali.
L’Ente è tenuto a garantire la disponibilità di tale posto letto entro 12 ore dalla segnalazione, alla quale seguirà un’adeguata presentazione all’Ente della persona con disabilità da parte degli operatori distrettuali, che evidenzi in particolar modo la situazione sanitaria della persona con disabilità, le eventuali terapie farmacologiche compresi eventuali problemi legati a difficoltà psicologiche e/o comportamentali, il nominativo del medico di medicina generale della persona con disabilità e il numero della tessera sanitaria.
Nel caso in cui gli operatori distrettuali abbiano già concordato con l’Ente un’accoglienza programmata per quel posto letto e si presenti un’accoglienza d’urgenza, i Direttori di Distretto, anche per tramite degli Uffici Disabilità distrettuali e di concerto con il Responsabile del Servizio Disabili, si impegnano a riorganizzare gli inserimenti programmati previsti in modo da permettere di effettuare l’accoglienza d’urgenza.
Nel caso in cui l’amministratore di sostegno/tutore/curatore o i familiari della persona con disabilità richiedano all’Ente per motivi di comprovata emergenza un’accoglienza temporanea d’urgenza tra il venerdì sera e la domenica sera, o in giornate festive in cui il Distretto Socio Sanitario non possa garantire la gestione dell’accoglienza temporanea d’urgenza descritta nel presente articolo, l’Ente contattato può effettuare l’accoglienza temporanea d’urgenza. In questo caso, entro il primo giorno lavorativo seguente, l’Ente è tenuto a comunicare via fax al Distretto Socio Sanitario di avere effettuato tale/i accoglienza/e temporanea/e d’urgenza riportando i motivi di comprovata emergenza. Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a verificare i motivi di comprovata emergenza che hanno portato alla richiesta dell’accoglienza temporanea d’urgenza e, sulla base di tale verifica, informare l’Ente dell’eventuale riconoscimento del contributo dovuto per l’accoglienza e l’amministratore di sostegno o tutore o curatore ed i familiari della persona con disabilità dell’eventuale compartecipazione alla spesa.
Per la realizzazione del servizio di accoglienza temporanea d’urgenza sono erogati i seguenti contributi:
Accoglienza temporanea d’urgenza – contributo per notte
Fascia Fabbisogno Lieve | Fascia Fabbisogno Medio | Fascia Fabbisogno Grave | |
Accoglienza temporanea d’urgenza | Contributo € 57,20 | Contributo € 86,05 | Contributo € 145,99 |
Gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA compresa se dovuta.
Accoglienza temporanea d’urgenza in fascia diurna – contributo per giornata
Fascia Fabbisogno Lieve | Fascia Fabbisogno Medio | Fascia Fabbisogno Grave | |
Accoglienza temporanea d’urgenza in fascia diurna | Contributo € 39,52 | Contributo € 39,52 | Contributo € 39,52 |
Gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA compresa se dovuta.
Per tutti gli altri aspetti sono valide le norme incluse nella presente convenzione e relative al Servizio Residenziale definitivo.
Art. 24 – Procedimento di ammissione per le accoglienze temporanee programmate e d’urgenza
L’inserimento temporaneo viene disposto formalmente dal Direttore di Distretto Socio Sanitario di competenza, d’intesa con il Servizio Disabili, tramite una nota scritta inviata prima dell’inizio dell’accoglienza temporanea all’Ente, all’amministratore di sostegno o tutore o curatore e alla famiglia della persona con disabilità.
Il percorso di presa in carico è descritto nel Regolamento per la presa in carico allegato alla presente convenzione (Allegato n. 2).
E’ cura del Distretto Socio Sanitario favorire, prima di autorizzare l’accoglienza programmata, la conoscenza graduale da parte dell’Ente delle persone con disabilità con problematiche specifiche sul piano assistenziale e comportamentale e non conosciute in precedenza, relative alla persona con disabilità.
La UVMD viene convocata dal Distretto Socio Sanitario dopo aver acquisito gli elementi relativi alla valutazione complessiva, effettuata tramite S.Va.M.Di. ed eventuali altri strumenti, al Progetto Individuale, al livello assistenziale rispetto al quale si intende rilasciare l’Impegnativa di Residenzialità (1° - 2° - 3° livello), e gli obiettivi generali del Progetto di accoglienza temporanea, dopo aver individuato l’Ente sulla base dell’analisi contestuale.
La nota scritta del Distretto Socio Sanitario contiene:
a. I dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico; il numero di tessera sanitaria ed il nominativo del medico di medicina generale;
b. La data della UVMD;
c. La/e data/e di inizio inserimento e data/e di dimissione;
d. Il referente del caso individuato in sede di UVMD;
e. Gli obiettivi del Progetto Individuale;
f. Il contributo giornaliero relativo alla fascia stabilita, individuata secondo valutazione complessiva effettuata tramite S.Va.M.Di. ed eventuali altri strumenti;
g. La compartecipazione economica giornaliera dovuta dalla persona con disabilità;
h. L’eventuale nominativo dell’amministratore di sostegno/tutore/curatore, o il riferimento di un familiare se questo non fosse stato ancora nominato;
i. Un documento in allegato, da inviare solo all’Ente, che presenti la situazione sanitaria della persona con disabilità, le eventuali terapie farmacologiche ed eventuali problemi legati a difficoltà psicologiche e/o comportamentali.
Nell’eventualità che l’inserimento avvenga con carattere di urgenza, tale nota scritta è inviata entro 2 giorni lavorativi, ad eccezione del documento in allegato (punto i. dell’elenco di cui sopra), il cui contenuto dovrà essere inoltrato all’Ente tempestivamente via fax entro il giorno stesso dell’inserimento.
A seguito dell’invio della nota scritta all’Ente, i dati contenuti nella nota scritta sono inseriti nella Banca Dati Disabili dell’Azienda ULSS dagli Uffici Disabilità del Distretto Socio Sanitario. Nel caso in cui i dati fossero già stati inseriti in Banca Dati Disabili come dati provvisori, essi vengono modificati in definitivi.
Nell’eventualità che la persona con disabilità non abbia usufruito dell’accoglienza nei giorni già programmati e indicati nella nota scritta, il Distretto Socio Sanitario provvede tempestivamente a modificare i dati nella Banca Dati Disabili.
Art. 25 – Accoglienza temporanea con frequenza al centro diurno
In quanto sostitutivo della famiglia, l’Ente è tenuto ad assicurare la permanenza della persona con disabilità presso la propria struttura, nell’eventualità che la persona con disabilità sia ammalata e non possa frequentare il centro diurno.
L’Ente è tenuto a garantire un servizio di reperibilità per rendere possibile il rientro nella struttura residenziale della persona con disabilità dal centro diurno esterno, nel caso in cui per cause legate a sopraggiunti stati di malessere non ne sia possibile la permanenza. In questo caso il centro diurno esterno è tenuto ad informare l’operatore reperibile dell’Ente e concordare con esso le modalità di trasporto per il rientro in struttura residenziale della persona con disabilità. Salvo diversi accordi compete comunque al centro diurno esterno l’organizzazione del trasporto per il rientro nella struttura residenziale della persona con disabilità.
Nei giorni di accoglienza programmata o d’urgenza e nel caso in cui la persona con disabilità frequenti un centro diurno esterno, l’Ente è tenuto ad assicurare il trasporto della persona con disabilità dalla struttura residenziale alla sede dell’attività esterna svolta, qualora il centro diurno esterno frequentato non possa garantire il trasporto della persona con disabilità.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato dall’Ente, l’Azienda ULSS riconosce un contributo per il servizio reso, secondo il Regolamento per la realizzazione del servizio di trasporto ai centri diurni.
Prima dell’inizio dell’inserimento temporaneo della persona con disabilità in struttura, vengono concordate le modalità di trasporto tra l’Ente, il Distretto Socio Sanitario di competenza, la famiglia ed il centro diurno esterno.
Attualmente per il servizio di trasporto la persona con disabilità non è tenuta ad alcuna partecipazione economica.
Art. 26 – La fascia contributiva per le accoglienze temporanee
Nell’eventualità di una accoglienza urgente la fascia contributiva viene decisa dal Direttore di Distretto Socio Sanitario, che si avvale degli Uffici Disabilità distrettuali.
Se l’accoglienza di urgenza si protrae per più di 15 giorni di calendario, l’UVMD conferma o eventualmente modifica il contributo stesso.
Rispetto al tempo di permanenza in struttura durante l’orario diurno della persona con disabilità temporaneamente accolta, si possono verificare le seguenti ipotesi:
1. la persona con disabilità frequenta un centro diurno esterno/progetto di integrazione sociale/percorso formativo in un luogo esterno alla struttura: alla persona con disabilità viene assegnata una fascia con frequenza esterna. La fascia contributiva assegnata rimane comunque invariata anche se l’accoglienza temporanea avviene nei giorni di chiusura del centro diurno esterno;
2. la persona con disabilità non frequenta alcuna attività diurna esterna: l’Ente è tenuto ad organizzare delle attività diurne parimenti alla residenzialità a tempo indeterminato e all’Ente viene riconosciuta la fascia contributiva comprensiva di attività diurna;
3. la persona con disabilità frequenta la struttura residenziale esclusivamente durante la fascia diurna: viene riconosciuto il solo contributo giornaliero per la presenza giornaliera in fascia diurna.
Il contributo giornaliero è conteggiato sulla base del numero delle notti trascorse in struttura, ad eccezione delle presenze giornaliere solo in fascia diurna, per la quale vengono conteggiati i giorni di presenza.
Art. 27 – La partecipazione economica da parte della persona con disabilità in accoglienza temporanea programmata o d’urgenza
La persona con disabilità è tenuta a partecipare alla spesa residenziale per le accoglienze temporanee con un contributo giornaliero fissato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza. Eventuali modifiche alla partecipazione economica sono disposte dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza.
Nell’eventualità di una presenza della persona con disabilità nella struttura residenziale nella sola fascia diurna, è prevista una partecipazione economica dell’utente pari a 1/2 della partecipazione economica di un’accoglienza temporanea con permanenza notturna.
Art. 28 – Il coordinamento delle accoglienze temporanee
La programmazione delle accoglienze temporanee programmate viene eseguita in modo preciso e coordinato tra i diversi Direttori di Distretto Socio Sanitario, che si avvalgono degli Uffici Disabilità distrettuali, confermando l’inserimento con almeno 15 giorni di preavviso.
Il Distretto Socio Sanitario di competenza, valutata la situazione di difficoltà della famiglia, tenuto conto del benessere della persona con disabilità e secondo l’art. 24 della presente convenzione, si impegna a condividere gli obiettivi e le modalità dell’accoglienza temporanea con l’Ente attraverso l’azione degli operatori distrettuali, che garantiscono il corretto passaggio di tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’accoglienza temporanea.
Art. 29 – Accoglienze temporanee e soggiorni estivi
Entro il 31/3 di ciascun anno l’Ente è tenuto a comunicare agli operatori distrettuali di riferimento il calendario dei soggiorni estivi ed invernali pianificati nel corso dell’anno solare, al fine di consentire un’adeguata programmazione delle accoglienze temporanee.
Art. 30 – Disdetta del servizio di accoglienza temporanea o rientro anticipato in famiglia Le giornate di accoglienza temporanea disdette all’Ente via fax dal Distretto Socio Sanitario, con un preavviso di almeno tre giorni di calendario rispetto alla data programmata di accesso in struttura, non comportano alcun onere da parte dell’Azienda ULSS e della famiglia.
Se le giornate di accoglienza programmata vengono disdette all’Ente via fax dal Distretto Socio Sanitario, con un preavviso inferiore a tre giorni di calendario rispetto alla data programmata di accesso in struttura ma per situazioni di provata emergenza (es. in caso di ricovero e/o malattia), nessun onere è posto a carico della famiglia e l’Azienda ULSS è tenuta al pagamento della sola integrazione sociale (differenza tra il contributo giornaliero, l’Impegnativa di Residenzialità e la partecipazione economica dell’utente) per un massimo di sette notti, salvo proposta di una nuova accoglienza programmata per il medesimo posto letto.
Se le giornate di accoglienza programmata vengono disdette per volontà della famiglia con un preavviso inferiore a tre giorni di calendario rispetto alla data programmata di accesso in struttura, l’utente è tenuto al pagamento della quota alberghiera (compartecipazione e quota sociale) relativa all’intero periodo previsto di accoglienza.
Se la famiglia decide il rientro anticipato dalla struttura della persona con disabilità, essa è tenuta al pagamento, per l’intero periodo di accoglienza programmata, della quota alberghiera (compartecipazione e quota sociale) relativa all’intero periodo previsto di accoglienza.
Art. 31 – Attività di monitoraggio e controllo
L’Azienda ULSS verifica la validità dei documenti di autorizzazione all’esercizio e accreditamento ai sensi della L.R. 22/02.
L’Azienda ULSS monitora il funzionamento e la qualità delle strutture in convenzione attraverso sopralluoghi annuali per verificare il rispetto degli indicatori di qualità ritenuti esigibili nell’erogazione dei servizi in oggetto, come da Protocollo allegato alla presente convenzione (Allegato n. 3 e Allegato n. 3bis).
L’Azienda ULSS effettua un’azione di controllo, anche senza preavviso in caso di segnalazione, attraverso la costituente commissione ispettiva di vigilanza.
L’Ente è tenuto ad inviare semestralmente all’Azienda ULSS un elenco aggiornato degli operatori in servizio e relativo titolo.
Art. 32 – Assicurazioni e infortuni
L’Ente, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e prima dell’inizio delle attività, stipula le assicurazioni di legge a favore di operatori, persone con disabilità ospitate anche temporaneamente, personale volontario e tutte le persone frequentanti la struttura anche saltuariamente.
Inoltre l’Ente è tenuto a stipulare adeguate coperture assicurative per i propri mezzi di trasporto. L’Ente si rende disponibile alla visione e alla duplicazione delle polizze e delle denunce di infortunio riguardanti gli utenti, qualora i documenti relativi al proprio tutelato o congiunto siano richiesti dall’amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità o eventualmente dalla sua famiglia.
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione, l’Ente è tenuto a fornire all’Azienda ULSS copia delle assicurazioni stipulate e relative ai propri operatori in servizio ed alle persone con disabilità ospitate alla data della stipulazione della presente convenzione.
Art. 33 – Fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
Qualora l’Ente, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione, o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile, o proceda a cessione di ramo d’azienda, deve garantire comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.
Art. 34 – Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto
In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali oggetto della presente convenzione o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda ULSS contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate ed assegna all’Ente un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.
Trascorso tale termine di dieci giorni e nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Ente, che devono comunque pervenire all’Azienda ULSS entro il termine stabilito, non siano ritenute soddisfacenti, l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza procede a detrarre una penalità da € 500,00 (cinquecento) a € 5.000,00 (cinquemila) dopo due richiami scritti per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dall’Ente.
In particolare l’Azienda ULSS pone in carico all’Ente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti all’inadempienza riscontrata.
Art. 35 – Eventuale risoluzione del rapporto
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e relativi allegati ne determina la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile su iniziativa di ciascuna delle parti.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di recesso per ciascuna delle parti in qualsiasi momento e con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R.
L’Azienda ULSS, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all’Ente con lettera raccomandata A.R. o telefax, nei seguenti casi:
1. grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
2. xxxxxxx, da parte dell’ente gestore, dei requisiti espressi in premessa;
3. cessazione dell’attività, fallimento;
4. mancata stipula delle assicurazioni di legge;
5. inadempienze di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro;
6. qualora l’Ente non provveda ad avviare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 22/02 entro le scadenze previste;
7. non assolva agli obblighi derivanti dal piano di adeguamento previsto nei sopralluoghi di autorizzazione ai sensi della L.R. 22/02.
Art. 36 – Foro competente
In caso di controversia tra Ente e Azienda ULSS circa l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, le parti si attivano secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si raggiunga un accordo, per le controversie non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il foro competente è il Foro di Vicenza. In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto può giustificare la sospensione o il rifiuto dell’esecuzione del contratto.
Art. 37 – Trattamento dei dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, facendo presente che i dati personali forniti dall’Ente saranno raccolti presso l’Azienda ULSS per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale.
Il titolare del trattamento è l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza ed il responsabile del trattamento è il dr. Xxxxx Xxxxxxx – Responsabile Servizio Disabili.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la rescissione del contratto.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo i soggetti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. I dati potranno essere comunicati dall’Azienda ULSS a soggetti terzi aventi diritto, secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. 38 – Segreto d’ufficio
Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, il personale impiegato dall’Ente è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
L’Ente assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni previste dalla presente convenzione mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
Art. 39 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta della presente convenzione.
Art. 40 – Clausola risolutiva
La presente convenzione è soggetta ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Art. 41 – Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente contratto, valgono le norme del Codice Civile.
Art. 42 – Durata e decorrenza
La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni.
Vicenza,
PER ACCETTAZIONE:
Direttore Generale Azienda ULSS n. 6 Vicenza Legale Rappresentante Ente (dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) (Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)