CITTA’ DI TERNI
CITTA’ DI TERNI
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TARI, LUCE VOTIVA E CANONI DEI MERCATI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI IMU, TASI, RETTE, MENSE SCOLASTICHE E FITTI.
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II presente capitolato d’oneri disciplina l’affidamento in concessione dei seguenti servizi:
1. servizio di accertamento e riscossione coattiva delle seguenti entrate:
- Xxxxx Xxxxxxx (TARI) per le annualità pregresse dal 2015 e per tutta la durata del contratto;
- Luce votiva;
- Canoni dei mercati;
2. servizio di riscossione coattiva delle seguenti entrate:
– imu e tasi per gli avvisi di accertamento emessi e notificati a far data dal 1.1.2019 e per tutta la durata del contratto;
– Rette scolastiche;
– Mense scolastiche;
- Fitti terreni e fabbricati
ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
1) La concessione ha durata di anni 8 (otto), con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto di servizio. La concessione potrà essere avviata ad avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza di stipulazione del contratto, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni o opposizioni.
2) Alla data di scadenza del periodo di cui al comma 1:
a) il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza alcun obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune;
b) vi è l’obbligo per il concessionario di provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto di aggiudicazione;
c) il concessionario è tenuto, altresì, ad aggiornare l’archivio informatico in dotazione e messo a disposizione dallo stesso ente, dei contribuenti e di ogni atto, dato o notizia utile che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa disposizione di legge.
È escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto
ART. 3
LE MODALITA’ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE
1. L’ attività di accertamento delle entrate, tributarie e patrimoniali, consiste nella creazione di una banca dati unificata per tipologia di entrata, analisi approfondita delle posizioni anomale, creazione stampa, postalizzazione e notifica degli atti ( avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento rispettivamente per le entrate tributarie e patrimoniali di cui all’ articolo 1) rendicontazione esiti di notifica e rendicontazione degli incassi per anno di competenza, per anagrafica e per modalità di pagamento. Nello specifico delle entrate tributarie, l’attività di accertamento deve, altresì, ricomprendere l’importazione di denunce, versamenti, dati catastali e DOCFA.
2. La riscossione coattiva delle entrate comunali, come definite all’articolo 1, dovrà essere effettuata
mediante ingiunzione, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910.
3. Il Dirigente competente per ciascuna entrata, tributaria o patrimoniale, dovrà tempestivamente e autonomamente caricare sulla piattaforma del gestionale per la riscossione del Comune, ai fini del formale invio al concessionario, l’elenco dei debitori morosi, sulla base degli insoluti di volta in volta rilevati dalla medesima Direzione competente, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi del sollecito per l’ attività di accertamento o gli estremi della fattura o documento equipollente per le entrate patrimoniali, o gli estremi dell’atto di accertamento o liquidazione per le entrate tributarie, importo quota capitale, importo fattura, interessi, eventuali sanzioni e spese da recuperare per l’ attività di riscossione coattiva e completo delle seguenti indicazioni:
a) qualora trattasi di persona fisica: cognome, nome, data (giorno, mese e anno) e luogo (comune e
provincia) di nascita, ultima residenza nota e codice fiscale;
b) qualora si tratti di impresa commerciale: nome della ditta o ragione sociale, sede legale della ditta o della società, codice fiscale o partita Iva.
4. Le entrate affidate dovranno essere poste in accertamento o riscossione entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle liste di carico, con notifica dell’avviso di accertamento o dell’ingiunzione fiscale, nel
rispetto delle vigenti norme in materia.
5. Per ogni tipologia di entrata affidata per gli adempimenti di accertamento e/o riscossione coattiva, nonché per anno di competenza, il concessionario ogni mese dovrà presentare la rendicontazione al Comune di Terni - alle direzioni competenti per entrata o direttamente all’ organismo di Liquidazione a seconda dell’anno di competenza - al fine del calcolo degli aggi dovuti, unitamente alla relativa fattura elettronica. Tutte le riscossioni effettuate dal concessionario per conto del Comune di Terni, anche a titolo di recupero coattivo delle somme non pagate dai contribuenti alle scadenze stabilite, devono essere incassate su conti correnti postali e/o bancari intestati al Comune di Terni o all’ OSL
(Organismo Straordinario di Liquidazione) a seconda dell’anno di competenza, già esistenti e dal medesimo ente indicati o attraverso i sistemi di pagamento PAGOPA attivati dal Comune.
Il pagamento dell’aggio al concessionario sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del servizio effettuato nonché della regolarità previdenziale della ditta concessionaria che sarà a cura della singola direzione competente per entrata o dell’OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione).
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Poste Italiane S.p.A.
6. L’atto di accertamento o riscossione dovrà contenere una nota informativa che indichi i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili dell’iscrizione a riscossione, le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del contribuente, i mezzi di tutela a disposizione con indicazione precisa dell’autorità presso la quale è possibile un riesame dell’atto ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l’atto, nonché contenere in allegato il bollettino per il versamento con tutte le indicazione necessarie per poter eseguire l’accredito.
7. Per quanto riguarda l’attività di accertamento, decorsi i termini di legge per l’impugnazione o il pagamento, il concessionario dovrà tempestivamente procedere con la successiva attività di riscossione coattiva dell’entrata mediante notifica dell’ingiunzione ai sensi del RD n. 639 del 1910 previa comunicazione al Comune.
8. Decorsi i termini di legge (30/60 giorni) dalla notifica dell’ingiunzione fiscale, senza che sia avvenuto il pagamento della somma iscritta negli elenchi dei contribuenti morosi ed in mancanza di sospensione accordata, il concessionario è obbligato ad attivare le procedere di espropriazione forzata nel rispetto delle disposizioni dettate dalle vigenti norme ordinarie e speciali e a titolo esemplificativo a svolgere ogni attività idonea al recupero del credito tramite procedure cautelative e/o esecutive di fermo amministrativo di veicoli a motore (art. 86 D.P.R. 602/73), di pignoramento presso terzi (art. 73 D.P.R. 602/73), di pignoramento di fitti e pigioni ( art. 72 D.P.R. 602/73), e fatte salve le limitazioni di legge, di iscrizione di ipoteca e pignoramento immobiliare (artt. 76 e 77 D.P.R. 602/73). Qualora richiesto dal contribuente, e in ogni caso utile all’efficienza della riscossione, il concessionario potrà procedere alla rateizzazione ovvero alla sospensione delle somme dovute, con le modalità concordate con il Comune in base al regolamento vigente.
9. Il concessionario è tenuto allo scarico, totale o parziale, delle quote per le quali non è riuscito ad
effettuare la riscossione, indicando le attività poste in essere entro 1 (un) anno dalla consegna delle stesse, nonché allegando tutta la documentazione comprovante la loro inesigibilità ai fini della presentazione delle domande di discarico.
10. Il Comune procede al controllo delle quote poste in discarico, totale o parziale, dal Concessionario
entro 6 (sei) mesi dalla loro presentazione, previo esame delle attività poste in essere ai sensi del presente articolo e di tutta la documentazione presentata.
11. Per le quote di entrata affidate per le quali sono in corso procedure esecutive alla scadenza del
termine di cui al comma 3, non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso;
12. Nell’ipotesi di inesigibilità totale o parziale del tributo, per cause non imputabili all’aggiudicatario, allo stesso spetta il rimborso delle spese esecutive e di quelle di notifica nella misura stabilita dagli artt. 1 e 2 del DM Ministero Economia e Finanze del 12 settembre 2012, pubblicato in G.U. n.254 del 30 ottobre 2012;
13. Costituisce causa di perdita del diritto al discarico ogni comportamento tenuto dal concessionario nell’attività di riscossione, che si configuri come non corretta esecuzione del servizio di riscossione aggiudicato, dalla quale discende l’inesigibilità totale e/o parziale del tributo e a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il mancato e/o la non corretta notifica, imputabile al concessionario, dell’ingiunzione fiscale entro i termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle vigenti norme civilistiche e speciali;
b) il mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente, la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a riscossione, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dal competente Servizio del Comune;
14. Nel caso in cui la mancata riscossione, totale o parziale, delle entrate affidate derivi dalla condotta
colpevole tenuta dal concessionario, questo è tenuto a versare al Comune, entro 10 giorni dalla notifica della richiesta risarcitoria dell’Ente, l’intero importo iscritto negli elenchi dei contribuenti morosi maggiorato degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica al contribuente dell’atto della riscossione, oltre alla totalità delle spese eventualmente già rimborsate dal Comune al concessionario;
15. Il concessionario, è tenuto, nelle liti promosse contro di lui non riguardanti esclusivamente la
regolarità o la validità degli atti esecutivi, a chiamare in causa il Comune interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite;
16. Il concessionario deve provvedere a versare direttamente all’Amministrazione Provinciale
l’addizionale provinciale trattenuta nei versamenti a titolo di Tari;
17. Il concessionario è tenuto, altresì, al versamento del contributo IFEL secondo le modalità stabilite dalla legge rispetto agli incassi realizzati a titolo di IMU.
18. Per quanto qui non espressamente disciplinato si rimanda alle vigenti norme ordinarie e speciali che qui si intendono integralmente riportate;
19. Il concessionario è obbligato alla redazione e trasmissione a ciascun Dirigente competente per entrata, nonché all’ Organismo Straordinario di Liquidazione, al termine di ogni semestre, di una relazione concernente i risultati conseguiti, i dati sullo stato della riscossione, in formato Data Base relazionale, evidenziando le partite inesigibili con relativa motivazione e le eventuali iniziative ritenute idonee per migliorare la riscossione nonché il relativo servizio a favore dei cittadini.
ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo del servizio, per quanto riguarda l’attività di accertamento, è determinato dall'aggio sull’ammontare lordo complessivamente riscosso dal concessionario sulle somme accertate e in riferimento alle entrate di cui all’ articolo 1, determinato a seguito del procedimento di gara. L’aggio non potrà comunque essere superiore al 6% oltre Iva.
L'aggio si intende compensativo di ogni spesa occorrente per l'espletamento dei servizi di accertamento affidati in concessione.
Il concessionario garantisce in ogni caso al Comune di Terni l'introito, sulla base delle tariffe vigenti, di un minimo annuo garantito, al netto dell'aggio di riscossione, stabilito nella percentuale del 20% per ciascuna entrata.
Detto aggio, si ribadisce che sia per l’attività di accertamento che di riscossione coattiva, sarà rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso per le entrate pure affidate, oltre le sanzioni e gli interessi se dovuti, nei limiti previsti dai regolamenti comunali e dalle disposizioni di legge in vigore.
1. Il compenso, come sopra determinato, nello specifico della riscossione coattiva è a carico del debitore nella misura massima del 3% del compenso medesimo, a condizione che il pagamento sia eseguito entro il termine fissato dal Legislatore (30/60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione). In tal caso, la restante parte del compenso è a carico dell’ente creditore. Nell’ipotesi di mancato pagamento oltre il predetto termine, il compenso a favore del concessionario è interamente a carico del debitore.
2. Rimangono, in via esclusiva e per intero, di competenza del concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, nonché i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate e addebitate ai contribuenti, nelle misure previste dalla normativa vigente, salvo quanto specificato nei commi successivi.
3. Sulle somme affidate e riconosciute indebite non spetta l’aggio.
4. Al concessionario spetta il rimborso delle spese sostenute per le attività esecutive, la cui misura e le cui modalità di erogazione sono attualmente stabilite dal Dm dell’Economia e Finanze di cui all’articolo 17, comma 6, del D.lgs n. 112 del 1999. In particolare, tale rimborso è addebitabile al Comune nel caso
in cui il carico delle entrate affidate venga annullato per effetto di provvedimento di sgravio ovvero nel caso in cui il concessionario abbia trasmesso la comunicazione di inesigibilità, debitamente provata, mentre negli altri casi resta imputato al contribuente.
5. Le spese di notifica dell’ingiunzione sono addebitate al Comune nell’ipotesi in cui il tributo venga annullato per effetto del provvedimento di sgravio o accertata inesigibilità. È fatta salva la facoltà del Comune di richiedere che il versamento di tali spese spetti al contribuente nel caso in cui lo sgravio sia imputabile a ritardi ovvero ad omissioni di quest’ultimo che in mancanza avrebbero evitato l’emissione dell’atto di riscossione. In tal caso, il Comune dovrà dare tempestiva comunicazione al Concessionario.
6. Resta a carico del concessionario il costo della gestione del contenzioso per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile.
Il valore stimato annuo della concessione è quanto risultante dal piano economico finanziario allegato al presente capitolato per un totale di € 88.639,19.
ART. 5
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
Qualora nel corso della durata del contratto dovessero intervenire modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti, che comportino una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 10% del gettito annuo, l’aggio contrattuale ed i minimi garantiti dovranno essere adeguati in relazione al maggiore o minore importo riscosso.
Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento in altre tipologie di entrata, anche a seguito dell’introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili, di modificazioni inerenti l’attività di accertamento e/o del sistema di riscossione o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichi una variazione normativa che annulli o modifichi l’attuale sistema di tassazione.
ART. 6
DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONCESSIONARIO
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal concessionario, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione concedente.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
ART. 7
VERSAMENTI E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO
Tutte le riscossioni effettuate dal concessionario per conto del Comune di Terni, anche a titolo di recupero coattivo delle somme non pagate dai contribuenti alle scadenze stabilite, devono essere incassate su conti correnti postali e/o bancari intestati al Comune di Terni- alle direzioni competenti per entrata o direttamente all’ organismo di Liquidazione a seconda dell’ anno di competenza - già esistenti e dal medesimo ente indicati o attraverso i sistemi di pagamento PAGOPA attivati dal Comune.
Il concessionario avrà accesso ai conti e ogni mese presenterà la rendicontazione al Comune di Terni - alle direzioni competenti per entrata o direttamente all’ organismo di Liquidazione a seconda dell’anno di competenza - al fine del calcolo degli aggi dovuti, unitamente alla relativa fattura elettronica.
Il pagamento sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del servizio effettuato nonché della regolarità previdenziale della ditta concessionaria che sarà a cura della singola direzione competente per entrata o dell’OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione).
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Poste Italiane S.p.A.
Il Comune di Terni dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra mentre il concessionario, nello stesso termine, comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad accedere sullo stesso.
Il concessionario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alla presente concessione, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Il concessionario deve, altresì, impegnarsi al rispetto delle direttive impartite dall’ Amministrazione in relazione all’ integrazione con i sistemi comunali nonché per la gestione della fatturazione elettronica
attiva come previsto dalla normativa vigente.
Eventuali somme corrisposte dopo la scadenza del contratto, ma relative ad atti emessi durante il periodo della concessione, sono integralmente di spettanza del Comune. Il concessionario uscente dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune e/o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando gli stessi, ove del caso, al recupero di crediti afferenti al contratto scaduto.
ART. 8 RIMBORSI
1. Nell’ipotesi di versamento da parte del contribuente di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste, ovvero di quote riconosciute successivamente indebite dal Comune, L’ Ente provvederà alla restituzione delle somme, previa istruttoria che dovrà essere resa dal concessionario entro 30 giorni dalla presentazione dell’ istanza e sulla base degli atti amministrativi predisposti dalle Direzioni competenti.
2. Restano comunque salve le disposizioni previste all’art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate Extratributarie di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 29.5.2019.
ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione, fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.
Detta cauzione/fideiussione resterà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché delle spese che il Comune di Terni dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti da parte del concessionario.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.
ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA
Il concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi dipendenti, sollevando il Comune di Terni da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall’esercizio della concessione.
L’impresa concessionaria terrà completamente sollevato ed indenne il Comune di Terni da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto. Si impegna altresì a contrarre per tutta la durata della concessione una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con un massimale di almeno € 1.000.000,00 per danni a persone e di almeno € 500.000,00 per danni a cose, escludendo il Comune di Terni da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa.
È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
ART. 11 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
L’Ente concedente potrà, nel corso del rapporto contrattuale, richiedere al concessionario la prestazione di servizi aggiuntivi o complementari attinenti l’attività oggetto della concessione, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere. In particolare, connessa all’ attività di accertamento e riscossione, dovrà essere effettuata l’analisi finalizzata alla verifica delle possibilità di allargamento della base imponibile e recupero dei fenomeni evasivi attraverso il confronto tra l’ Anagrafe comunale e/o altri strumenti informativi e le liste di carico.
In caso di istituzione di nuovi tributi, similari o analoghi a quelli di cui alla concessione in essere, la relativa riscossione potrà essere affidata al concessionario, sempre con le stesse modalità contrattuali in essere.
ART. 12
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE
Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.
ART. 13
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione concedente, prima dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
Art. 14
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione come definito all’articolo 1 del presente capitolato, assumendone l’intera responsabilità e subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
2. È tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto della legge n. 675 del 1996 (trattamento dei dati personali), della legge n. 241 del 1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuenti), del Dpr n. 445 del 2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni. Il concessionario, in particolare, è tenuto a designare e a comunicare al Comune il responsabile del trattamento dei dati personali, il responsabile della gestione delle entrate affidate nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 81 del 2008.
3. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall’articolo 7 e dall’articolo 10 del Dm n. 289 del 2000.
4. Il concessionario elegge in , per tutta la durata della concessione, il
proprio domicilio, presso il quale l’Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. È, in ogni caso, facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario.
5. Il concessionario, come disciplinato all’articolo 2, comma 2, del presente capitolato d’oneri, si
obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
6. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati
completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la
gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, nonché consentire l’estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno, quindi, essere idonei a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa. Inoltre, la banca dati risultante dovrà essere realizzata con l’utilizzo di software idoneo a consentire il controllo incrociato delle posizioni contributive ai fini delle operazioni di liquidazione e di accertamento. A tale scopo, il concessionario dovrà avvalersi del sistema operativo gestionale per le riscossioni messo a disposizione dal Comune stesso, al fine di garantire all’ ente il collegamento telematico per visualizzare, utilizzare e stampare i dati delle posizioni dei contribuenti nonché lo stato delle procedure cautelari intraprese, in relazione al servizio oggetto di concessione.
7. Il concessionario, inoltre, si obbliga al termine della concessione a restituire le banche dati utilizzate
messe a disposizione del Comune, aggiornate e bonificate alla data della scadenza del contatto e senza al riguardo pretendere alcun rimborso.
8. Il concessionario deve garantire la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4
e 5 del presente capitolato d’oneri, senza ritardi, nonché curare l’ istruttoria di eventuali richieste di rimborso di somme versate in eccedenza dai contribuenti entro 30 giorni dalla presentazione dell’ istanza.
9. Il concessionario deve:
a) rendere al Comune la contabilità delle riscossioni coattive e conservare le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici, in conformità dei tracciati record indicati dal Comune ai quali il concessionario è tenuto ad adeguare le proprie procedure;
b) conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei contribuenti morosi e gli atti della gestione per i dieci anni successivi all’avvenuta riscossione ed è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, detti atti al Comune medesimo al fine di consentire il controllo di merito sull’attività di riscossione;
10. su richiesta dei diversi servizi del Comune competenti fornire, per ogni singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle somme riscosse, delle somme discaricate e/o sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni e delle dilazioni, degli interessi e
competenze maturate in relazione allo stato della riscossione.
11. gestire il contenzioso tributario, civile/amministrativo, a proprie spese, per tutti gli atti di accertamento e/o ingiuntivi emessi e contestati qualunque sia il grado di giudizio, mantenendo indenne l’Ente da ogni spesa diretta o conseguente;
12. portare a termine le procedure già iniziate, per le quali siano già stati corrisposti diritti alla precedente gestione;
13. sostenere tutte le spese inerenti la gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.
Il concessionario, ad ogni modo, si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio
oggetto del presente capitolato d’oneri, con le caratteristiche e con le modalità e i tempi indicati nell’offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune
ART. 15
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
1. Il concessionario è obbligato a garantire l’assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
2. Il concessionario è obbligato a che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 675 del 1996 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all’esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d’ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
4. Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 16
RAPPORTI CON L’UTENZA
1. Il concessionario predispone e mantiene nell’ambito del territorio comunale, per tutta la durata della concessione, un apposito Ufficio, collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell’utenza, o perché collocato in zona centrale (e quindi vicino ad altri servizi pubblici) o perché collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di zone di parcheggio. L’accesso all’ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria e ad altre categorie di utenti, nel rispetto delle prescrizioni di legge a tal fine vigenti.
2. L’ubicazione dell’ufficio deve essere di gradimento dell’Amministrazione e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche di cui sopra deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data prevista per l’affidamento del servizio.
3. In attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario ha comunque l’obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell’utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.
4. All’esterno dell’ufficio dovrà essere apposta una targa ben visibile con la seguente dicitura: “Comune di Terni - Servizio di accertamento e riscossione coattiva” nonché con l’indicazione dei giorni
e degli orari di apertura al pubblico.
5. Gli Uffici del concessionario dovranno essere aperti al pubblico almeno nelle ore in cui sono aperti al pubblico gli uffici comunali nell’ottica di armonizzazione degli orari dei servizi. L’orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con l’Amministrazione ed eventuali modifiche dovranno acquisire il preventivo nulla osta dell’Amministrazione.
6. L’Ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione della comunicazione (telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica). Le postazioni di lavoro e di ricevimento pubblico dovranno essere allestite con personale idoneo a rispondere a tutti gli aspetti della riscossione e ad essi collegati, salvaguardando il diritto alla riservatezza dei contribuenti.
7. Il rapporto con l’utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato in sede di gara. In ogni caso, il concessionario dovrà garantire via web l’accesso delle informazioni e delle posizioni relative ai contribuenti utilizzando a tal fine idonei supporti informatici, nonché mettere a disposizione dei contribuenti ogni utile informazione per la completa comprensione delle fattispecie oggetto di accertamento e riscossione, nonché dei diritti ad essi spettanti in ordine agli atti notificati. È richiesto, infine, che venga messa a disposizione del contribuente la modulistica, nonché gli atti normativi e regolamentari relativi alle entrate oggetto della presente concessione.
8. il concessionario, entro due mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità e dandone adeguata pubblicità, nonché prevedendone la pubblicazione sul sito della Società appositamente istituito per le finalità del presente articolo e di quelle stabilite all’articolo 7.
Art. 17 PERSONALE
Il Concessionario dovrà segnalare, all’inizio della gestione, il personale incaricato per l’espletamento del servizio e indicare gli eventuali cambiamenti. Su richiesta del Comune potrà essere sostituito una parte o tutto il personale, per gravi e comprovati motivi. Il personale dovrà essere provvisto di apposito tesserino di riconoscimento.
Il Concessionario dovrà garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, ritenendo l’Ente del tutto indenne e sollevato. La Ditta Aggiudicataria, nella gestione del servizio,
dovrà adottare, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.lgs. 81/2008.
Tutte le figure coinvolte nel processo dovranno garantire un adeguato livello di conoscenza in materia di fiscalità locale di riscossione di entrate pubbliche. Il Concessionario è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale incaricato dei servizi non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario ed i lavoratori (art. 52 c. 61 L. 488/2001 smi), per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Ente.
Il concessionario comunica il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi di cui al D.lgs. 81/2008, art. 17, c. 1, lett. b), designa, altresì, il Responsabile del trattamento dei dati personali, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. Le designazioni dei Responsabili debbono essere comunicate al Comune alla data di assunzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 16.4.2014 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria della concessione.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L’amministrazione comunicherà all’impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l’indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “amministrazione trasparente”.
Art.18 DIVIETI
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente abbia indicato in offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 40% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 174 del D.lgs. 50/2016.
ART. 19 VIGILANZA E CONTROLLO
II servizio di ispezione e controllo circa l’ operato del concessionario nonché il rispetto degli adempimenti contrattuali è affidato al Comune di Terni.
Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione; in particolare dovrà conservarne copia nel proprio ufficio ed esibirli ogni qualvolta gli venga richiesto. L'Amministrazione Comunale, sotto il controllo diretto del Dirigente competente, si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, a tal fine potrà disporre, tramite i competenti uffici, sopralluoghi, ispezioni, verifiche, accertamenti. Il concessionario è tenuto:
a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà opportuno di eseguire o far eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
b) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dagli Organi competenti.
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante allo stesso dal presente Capitolato, nonché violazioni di leggi e regolamenti che possono arrecare disservizi, l'Amministrazione Comunale contesterà gli addebiti assegnando un termine congruo e comunque non inferiore a 7 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni. Se il concessionario non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero valide, l'Amministrazione irrogherà con atto motivato, le penalità di cui al successivo art. 25, fatte salve le ipotesi di decadenza previste al successivo articolo 26. Al fine di cui sopra il Concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune, ai quali dovranno essere fomiti tutti i chiarimenti e le notizie utili per il controllo del servizio.
ART. 20
VERIFICA DI CONFORMITA’
La concessione è soggetta a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
ART. 21 INADEMPIMENTI E PENALITA’
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione concedente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al concessionario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (rif. art. 113-bis, comma 2, del Codice dei contratti). L’eventuale applicazione delle penali non esime il concessionario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone.
Il Responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale il concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione concedente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta concessionaria e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione concedente si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
ART. 22 RISOLUZIONE
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di
risolvere il contratto nei seguenti casi:
• frode nell’esecuzione del contratto
• mancato allestimento della sede provvisoria o definitiva
• mancato inizio dell’esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato in concessione
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso della concessione
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e di quanto offerto in sede di offerta tecnica, mancata reintegrazione della cauzione definiva in caso di parziale escussione, inosservanza delle norme tributarie e relativi regolamenti, tardivo reiterato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze, mancata presentazione delle rendicontazioni contabili
• cessione del contratto a terzi
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità della concessione
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
• cancellazione del concessionario dall’Albo di cui all’articolo 53 del D.lgs 446/97 istituito con DM del Ministero delle Finanze 289/2000;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che
l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
ART. 23 RECESSO
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico o emanazione di norme legislative di abolizione dei tributi da riscuotere oggetto della concessione, senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
ART. 24
SPESE CONTRATTUALI
Le spese relative alla stipula del contratto di concessione, in forma pubblica amministrativa, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a totale ed esclusivo carico della ditta concessionaria.
ART. 25
FORO COMPETENTE
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del Codice, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione di servizio, le quali saranno devolute al giudice ordinario. Foro competente è esclusivamente quello di Terni.
ART. 26
DISPOSIZIONI AI SENSI DEL PATTO DI INTEGRITA’
Il concessionario sarà tenuto al rispetto delle norme pattizie di cui al “Patto di Integrità” adottato dal Comune di Terni con Del. G.C. n. 336 del 24/11/2017, che qui si intendono integralmente richiamate, e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, pena la risoluzione del contratto.
ART. 27 NORMATIVA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.
ART. 28 PRIVACY
Con riferimento all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Terni ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx mail xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.xx;
b) L’RPD del Comune di Terni è la dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx - dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: MAIL: xxx@xxxxxx.xxxxx.xx; PEC: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx; Indirizzo: X. X. Xxxxxxx x. 0, 00000, Xxxxx; Tel.: 0744/5491.
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Terni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, xxx. 00000, Xxxx – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento UE 2016/679.
Art. 29
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Entrate – Riscossione Tributi – Contenzioso Tributario Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx.
ALLEGATO A
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO | ||||||||||
TRIBUTO/ENTRATA | ATTIVITÀ DA ESPLETARE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO | SOMME DA RECUPERARE AL MOMENTO | DETTAGLIO | STIMA SOMME A RECUPERO PER L'INTERO PERIODO DEL CONTRATTO | TOTALE COMPLESSIVO | AGGIO A BASE D'ASTA | estremi comunicazione direzione competente | |||
TARI | ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA | € | 24.231.634,25 | l'importo rappresenta le morosità sollecitate degli anni 2015 2016 2017 e 2018 | € | 43.616.941,65 | € | 67.848.575,90 | 6% | |
LUCE VOTIVA | ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA | € | 144.190,57 | l'importo rappresenta le cifre non riscosse, alla data odierna, negli anni 2016 2017 2018, che dovranno essere sollecitate a cura della direzione competente | € | 384.508,18 | € | 528.698,75 | 6% | prot. 149130 del 15.10.2019 |
MERCATI | ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA | € | 232.242,50 | l'importo rappresenta l'ammontare dei canoni inevasi, alla datat odierna, riferiti agli anni 0000 0000 0000 0000 e 2019, che dovranno essere sollecitate a cura della direzione competente | € | 320.000,00 | € | 552.242,50 | 6% | prot. 165696 del 18.11.2019 |
IMU | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA | € | 798.455,00 | Avvisi di accertamento divenuti definitivi e non pagati, il dato è dinamico l'importo rappresenta la situazione al momento | € | 16.650.924,30 | € | 16.650.924,30 | 6% | |
TASI | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA | € | 167.825,00 | Avvisi di accertamento divenuti definitivi e non pagati, il dato è dinamico l'importo rappresenta la situazione al momento | € | 1.293.791,76 | € | 1.293.791,76 | 6% | |
RETTE | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA | € | 170.478,90 | importi già oggetto di sollecito e successiva ingiunzione di pagamento per gli anni scolastici dal 2012/13 al 2016/17 | € | 416.000,00 | € | 586.478,90 | 6% | prot. 149942 del 16.10.2019 |
MENSE | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA | € | 681.912,00 | importi sollecitati e pretesi tramite ingiunzione di pagamento anni scolastici dal 2012/13 al 2016/17 | € | - | € | 681.912,00 | 6% | prot. 149942 del 16.10.2019 |
FITTI | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA | € | 144.593,19 | € | 352.000,00 | € | 496.593,19 | 6% | prot. 158248 del 31.10.2019 | |
IMPORTO TOTALE BASE D'ASTA | € | 88.639.217,29 |