TRA
Contratto
per la subconcessione del servizio di Pubblicità nelle aree interne ed esterne dell’Aeroporto Internazionale di PAlermo – Falcone Borsellino
TRA
GES.A.P. S.P.A., con sede legale in Cinisi (Palermo), Aeroporto “Falcone e Borsellino” – loc. Punta Raisi – Cod.Fisc./Part.IVA n. 03244190827, rappresentata dal suo Amministratore Delegato pro- tempore, Dr. Xxxxx Xxxxxxx, in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, di seguito denominata GESAP e/o Concessionaria
da una parte
(#
con sede legale in,
Cod.Fisc./Partita IVA , rappresentato dal Legale Rappresentante , munito dei necessari poteri per sottoscrivere il presente atto, di seguito denominata “SUBCONCESSIONARIA”
dall’altra parte
PREMESSO:
- che Ges.A.P., titolare della Concessione di Gestione totale di durata quarantennale dell’Aeroporto di Palermo gestisce direttamente o tramite terzi, in forza della Convenzione sottoscritta con ENAC il 17 novembre 2006, le attività ed i servizi diretti alla assistenza e al conforto dei passeggeri, degli utenti e dei visitatori;
- che la Soc. . è risultata aggiudicataria della gara pubblica celebrata da GESAP il , per l’affidamento in sub- concessione del servizio di pubblicità nelle aree interne ed esterne dell’Aeroporto Internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”;
- che la Soc.
bando e dal disciplinare di gara;
possiede tutti i requisiti prescritti da
- che ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Convenzione ENAC – GES.A.P. del 17 novembre 2006, la Ges.A.P., con nota n. ha comunicato ad ENAC-D.A. l’affidamento della presente sub-concessione.
CONSIDERATO:
- che l’Aeroporto Internazionale di Palermo, sta vivendo una importante fase di ammodernamento e di trasformazione delle proprie strutture per adeguarle alle crescenti esigenze della propria Utenza, ciò sia sul piano quantitativo che qualitativo;
- che GESAP intende governare questo processo di trasformazione con l’obbiettivo di realizzare un’Aerostazione che si collochi al livello dei migliori standard qualitativi Europei: nell’ambito di tale processo, la riqualificazione dell’immagine complessiva dell’Aerostazione assume un ruolo centrale;
- che la gestione del Servizio di pubblicità, oggetto del Capitolato d’oneri , deve rappresentare un elemento qualificante per il raggiungimento di tale obbiettivo;
- che la SUBCONCESSIONARIA dovrà pertanto operare nello spirito di supportare con la propria attività il perseguimento di questo obbiettivo, ciò sia nella realizzazione degli impianti sia nella spinta commerciale per migliorare la qualificazione dell’utenza pubblicitaria finale;
- che in tal senso la SUBCONCESSIONARIA condivide con GESAP la volontà di elevare gradualmente il livello di immagine complessivo, considerando che operare in questa direzione massimizzerà, tra l’altro, la potenzialità di ricavo dei servizi pubblicitari e promozionali relativi al contenitore costituito dall’Aeroporto Internazionale di Palermo;
- che la SUBCONCESSIONARIA da atto a GESAP che le condizioni di subconcessione del servizio di pubblicità, definite negli articoli del presente capitolato d’oneri, favoriscono il raggiungimento degli obbiettivi illustrati in questa premessa consentendo alla SUBCONCESSIONARIA stesso, di operare con investimenti adeguati agli obbiettivi e giustificati da prospettive contrattuali di medio-lungo periodo;
- che la SUBCONCESSIONARIA è perfettamente a conoscenza che il sito costituito dal complesso dell’Aerostazione di Palermo è soggetto, e lo sarà anche in futuro, di continue trasformazioni per l’adeguamento alle esigenze crescenti dell’utenza e per l’ammodernamento delle proprie strutture; ciò comporta che, per l’organizzazione della propria attività, la SUBCONCESSIONARIA, dovrà tenere conto di questa caratteristica che determina una configurazione del sito variabile nel tempo.
Tanto premesso, si conviene e si stipula
Art.1 - PREMESSE E FONTI
Le premesse e gli allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.
La sub-concessione è regolata, oltre che dalle previsioni contenute nel presente contratto, dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché dalle convenzioni in corso e da quelle che interverranno tra GESAP e l’Amministrazione dello Stato, in quanto incidenti nel presente rapporto.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna all’osservanza delle disposizioni ed indirizzi che verranno impartiti da GESAP ed eventualmente dalle Amministrazioni dello Stato, anche attraverso atti e convenzioni che dovessero intervenire tra GESAP ed il Ministero dei Trasporti o altre Amministrazioni dello Stato, successivamente alla stipula del presente contratto.
La SUBCONCESSIONARIA è tenuta, altresì, al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente, imposte, tasse e contributi, abbattimento delle barriere architettoniche, nonché di ogni altra prescrizione normativa o regolamentare incidente sull’esercizio dell’attività di cui al presente contratto.
Art.2 - OGGETTO
GESAP affida a titolo di sub-concessione alla . che a tale titolo
accetta, il servizio di pubblicità e delle attività promozionali negli spazi interni ed esterni del sedime aeroportuale, secondo le indicazioni e limitazioni e nelle forme individuate negli articoli successivi.
Art.3 – NATURA DELLA SUBCONCESSIONE, ESCLUSIVA E LIMITI DELLA STESSA
E’ vietata la cessione e/o il trasferimento a qualunque titolo, della sub-concessione.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a dare immediata comunicazione a GESAP di ogni modifica nella platea sociale e nelle cariche sociali e di procuratori o institori, che comporti il rinnovo degli accertamenti antimafia, ed inoltre a fornire la necessaria documentazione in accordo alla normativa vigente.
GES.A.P. concede in esclusiva lo svolgimento della pubblicità in genere, con impianti statici, a messaggio variabile, o di tipo multimediale, già installati o da installare su fabbricati e pertinenze entro il sedime aeroportuale, secondo quanto meglio precisato nei successivi Art. 4 / 5 / 11 / 12 / 13.
GES.A.P. concede in esclusiva altresì il servizio di pubblicità da svolgere mediante esposizione di prodotti e/o servizi anche con l'ausilio di hostess, vetrine, moduli espositivi, etc; l’esclusiva è comunque limitata alle esposizioni aventi solo scopo promozionale con esclusione esplicita di ogni attività di vendita diretta o indiretta; nel caso in cui tali attività di vendita accompagnino l’attività promozionale (vedi sottoscrizione di contratti commerciali carte di credito e/o telefonia mobile) la SUBCONCESSIONARIA dovrà richiedere autorizzazione specifica da GES.A.P. che, a suo insindacabile giudizio, potrà o meno concederla anche valutando eventuali sovrapposizioni ad altre attività commerciali presenti in Aeroporto oggetto di separata sub-concessione.
La sub-concessione riveste carattere di esclusività nei limiti di quanto esplicitamente derogato ai successivi capoversi.
Non rientrano nella sub-concessione e rimangono nella piena disponibilità di GES.A.P:
a) la pubblicità sui carrelli portabagagli, veicoli speciali e bus-interpista, pubblicazioni e depliants sull'attività aeroportuale, etichette bagagli, carte d'imbarco e sistemi informatici e multimediali che forniscono anche informazioni agli utenti;
b) le indicazioni, aventi carattere non pubblicitario, ma di pubblica utilità per convegni, meeting, fiere, mostre anche con uso di courtesy desk o avvisi di servizio che la GES.A.P. e/o la D.C.A. ritenessero di esporre, in via provvisoria o definitiva, ad uso proprio o di altro ente pubblico socio GES.A.P.;
c) le esposizioni pubblicitarie riferite a campagne per la promozione delle aree commerciali aeroportuali, con la possibilità di esporre all’interno dei messaggi pubblicitari anche i marchi dei sub-concessionari operanti in Aeroporto;
d) gli eventi speciali quali convention, presentazioni stampa, meeting la cui gestione rimane esclusivamente di GES.A.P.; nell’ambito di tali eventi speciali potranno essere esposti Marchi e Comunicazioni dei titolari dell’evento (ad esempio Case Automobilistiche per presentazione nuovi modelli) su supporti autonomi rispetto agli impianti pubblicitari aeroportuali; ove tali soggetti intendano esporre anche messaggi pubblicitari sul circuito degli impianti pubblicitari della SUBCONCESSIONARIA, dovranno acquistarli direttamente da quest’ultima.
Per le necessità di cui GES.A.P. si riserva l'uso fino ad un massimo del 5% della superficie complessiva degli spazi pubblicitari subconcessi, nei quali potrà anche esporre la propria pubblicità istituzionale, rimborsando alla SUBCONCESSIONARIA le relative spese del supporto pubblicitario, se da essa realizzato;
GES.A.P. potrà inoltre :
- affiggere orari relativi ai vari servizi, pubblicazioni riguardanti i servizi di trasporto in genere, anche se di interesse di altre amministrazioni nazionali ed estere, ferroviarie e di navigazione, senza che per queste affissioni sia dovuto alcun corrispettivo alla SUBCONCESSIONARIA.
- distribuire all'utenza aeroportuale, opuscoli o informazioni visive di pubblica utilità, anche tramite apparecchiature informatiche installate nell' aerostazione canche ontenenti inserzioni pubblicitarie.
La SUBCONCESSIONARIA prende atto che gli Enti e le altre ditte subconcessionarie operanti in aeroporto hanno comunque titolo esclusivo di esporre all'interno dell'area da essi avuta in subconcessione, comprese eventuali vetrine e propri mezzi mobili, la pubblicità dei prodotti da loro commercializzati, e/o sul prospetto insegne con la propria denominazione o ragione sociale e con la propria attività commerciale, senza obbligo di alcun compenso a favore della SUBCONCESSIONARIA del servizio di pubblicità.
Art.4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI STESSI
Le aree per l’installazione degli impianti pubblicitari e per l’esercizio delle attività promozionali oggetto della sub-concessione sono quelle individuate nell’allegato “A” al presente contratto(“Relazione tecnica”); GES.A.P., inoltre, concede in comodato gratuito per l’intera durata della sub-concessione l’attuale dotazione di impianti pubblicitari di sua proprietà, descritti anch’essi nella Relazione Tecnica.
Gli impianti pubblicitari esistenti e le superfici utilizzabili per il posizionamento di ulteriori nuovi impianti pubblicitari, con relative normative tipologiche e dimensionali per la realizzazione, a cura della SUBCONCESSIONARIA, degli impianti stessi sono indicate nella relazione tecnica e nelle tavole grafiche ad essa allegate; gli elaborati suddetti fanno parte integrante del presente contratto.
Tutte le esposizioni pubblicitarie saranno di norma effettuate nelle posizioni indicate nella relazione tecnica, e secondo le relative superfici, fatte sempre salve tutte le disposizioni limitative di legge, in esse comprese anche quelle relative alla sicurezza degli impianti ed all'esercizio del traffico passeggeri, del traffico aereo e di quello stradale.
La SUBCONCESSIONARIA prende comunque atto che le previsioni di superfici disponibili per il posizionamento degli impianti pubblicitari riportate nella relazione tecnica sono indicative e, comunque, suscettibili di variazioni, in aumento o diminuzione, in funzione delle esigenze di gestione aeroportuale.
Art.5 – MODALITÀ DI ESPOSIZIONE E PROGRAMMA TRIMESTRALE DI COORDINAMENTO TECNICO
La SUBCONCESSIONARIA prima di procedere ad ogni forma di pubblicità, secondo quanto previsto all'art. 2, dovrà trasmettere a GES.A.P. il bozzetto, l'elaborato grafico esecutivo, comunicando la tipologia espositiva, indicando la posizione di planimetria da impegnare, la durata del periodo di esposizione con data di inizio e data di cessazione.
GES.A.P., entro 5 giorni lavorativi dal suddetto adempimento, comunicherà alla SUBCONCESSIONARIA l'approvazione; in mancanza il bozzetto o l'elaborato grafico si intenderanno approvati; in caso di xxxxxxx questo dovrà essere motivato.
Al termine dell’utilizzo della posizione pubblicitaria la SUBCONCESSIONARIA dovrà trasmettere a GES.A.P. apposito verbale di cessazione dell’utilizzo della posizione pubblicitaria.
Ai fini del calcolo dei corrispettivi, di cui al successivo Art.9 “Modalità di calcolo del corrispettivo annuale a consuntivo” lo spazio pubblicitario si considererà utilizzato fino alla completa rimozione dell’esposizione pubblicitaria. GES.A.P. si riserva di effettuare, a sua completa discrezione ed autonomia, ogni controllo sulla veridicità delle comunicazioni della SUBCONCESSIONARIA.
Nel caso in cui GES.A.P. rilevasse la presenza di esposizioni pubblicitarie non preventivamente comunicate o comunque in periodi diversi da quelli dichiarati dalla SUBCONCESSIONARIA, verrà applicato quanto previsto al successivo Art. 16 “Penali”, in caso di recidività della trasgressione GES.A.P. si riserva di applicare quanto specificatamente previsto Art. 15 “ Risoluzione e recesso”.
E' facoltà della GES.A.P. sospendere o revocare in qualsiasi momento, l'assegnazione di determinati spazi, come pure di ordinare la immediata rimozione di quella pubblicità che, a insindacabile giudizio proprio e/o della Direzione dell' Aviazione Civile, risultasse in contrasto con la sicurezza dei voli o per motivo di pubblico interesse, senza che la SUBCONCESSIONARIA abbia diritto ad alcun tipo di risarcimento.
Per quanto riguarda la responsabilità sul contenuto della pubblicità, questa ricadrà, in ogni caso, unicamente sulla SUBCONCESSIONARIA.
Al fine di ottimizzare le attività di installazione e gestione degli impianti pubblicitari la SUBCONCESSIONARIA dovrà predisporre, con cadenza trimestrale, un programma di lavoro da sottoporre a GES..A.P. per il necessario coordinamento tecnico organizzativo.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a vestire tutti gli impianti pubblicitari installati, nei periodi di loro mancata utilizzazione commerciale, con soggetti grafici appositamente studiati da GES.A.P., concordati con la SUBCONCESSIONARIA, finalizzati al miglioramento del visual design dell’aerostazione ed alla conseguente autopromozione commerciale degli spazi stessi.
La composizione grafica prevederà la presenza contemporanea dei marchi della SUBCONCESSIONARIA e dell’Aeroporto di Palermo , accompagnati da uno slogan di cortesia e benvenuto appositamente studiato.
Art.6 – DURATA DEL CONTRATTO E RILASCIO DELLE AREE
II presente contratto avrà durata di anni xxxx, a decorrere dal , con facoltà di recesso per la SUBCONCESSIONARIA dopo il quarto anno e con preavviso di un anno , fatti salvi i casi di decadenza, revoca o altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto.
Per esercitare il diritto di recesso della Subconcessione, la SUBCONCESSIONARIA dovrà far pervenire apposita comunicazione a GESAP a mezzo lettera raccomandata postale entro il termine ultimativo del .
Alla scadenza della subconcessione tutti i contratti in essere saranno considerati risolti, salvo il diritto della Subconcedente di chiedere di proseguire i rapporti in corso e in ogni caso per il trasferimento del contratto di pubblicità la SUBCONCESSIONARIA non potrà nulla pretendere da parte della ditta subentrante né da GES.A.P, tranne la quota del canone corrisposto dalle ditte espositrici per il periodo antecedente il trasferimento, a tal fine i contratti stipulati con la clientela dalla SUBCONCESSIONARIA dovranno prevedere apposita clausola.
Analoga clausola deve essere prevista, nei contratti con gli Utenti finali, per gli eventuali spostamenti che potranno essere richiesti da GES.A.P per motivi operativi e di servizio aeroportuale
in genere.
Art.7 – CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI PAGAMENTO E MOROSITA’
Per tutta la durata del rapporto la SUBCONCESSIONARIA si impegna a versare a GES.A.P. il seguente corrispettivo:
a) un canone annuo minimo garantito di Euro . Il pagamento avverrà in rate trimestrali anticipate; il canone annuo minimo garantito corrisponde ad una superficie complessiva di spazi pubblicitari, calcolati con i criteri di cui al succ. Art.8 – “Calcolo delle superfici pubblicitarie, valore del mq nominale e relativi coefficienti correttivi” , pari a mq nominali 871 per un corrispettivo annuo a mq nominale di euro ;
b) l’eventuale maggior importo dato dalla differenza tra importo a consuntivo calcolato secondo le modalità indicate al successivo Art. 9 “Modalità di calcolo del corrispettivo annuale a consuntivo” , e importo del canone annuo minimo garantito indicato alla precedente lettera (a); il pagamento avverrà dopo l’effettuazione del conteggio di consuntivo entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’anno a cui si riferisce il consuntivo; nel caso in cui la prima annualità sia di durata parziale, inferiore cioè a 12 mesi, il calcolo verrà effettuato in proporzione alla durata stessa;
c) un rimborso dei costi di energia elettrica sostenuti da GES.A.P. per l’alimentazione elettrica degli impianti pubblicitari, secondo quanto rilevato semestralmente dalla lettura degli appositi contatori a diffalco di cui dovranno essere dotati tutti gli impianti singolarmente o attraverso reti specifiche di alimentazione di più impianti; il pagamento avverrà semestralmente con riferimento alle letture effettuate ogni anno nella prima decade di gennaio e nella prima decade di luglio.
Per tutta la durata della subconcessione, annualmente si procederà alla rivalutazione del canone annuo minimo garantito e del relativo corrispettivo annuo a mq., sulla base dei seguenti parametri:
- indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT relativamente all'anno precedente;
- variazione percentuale del traffico passeggeri in arrivo e partenza dall’aeroporto eccedente una variazione del 10% rispetto al valore base riferito al traffico dell’anno 2013 pari a
passeggeri; il canone annuo minimo garantito ed il relativo corrispettivo annuo a mq verranno, pertanto, aggiornati in ragione di un quinto (0,2) della variazione percentuale del traffico passeggeri, rispetto al valore base dell’anno 2013 e per la parte eccedente il 10%, intervenuta nell’anno precedente a quello per il quale si applica la variazione..
Il saldo delle fatture emesse da GES.A.P. dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse; ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, emanato in attuazione alla direttiva CE 35/2000, si conviene che in caso di inosservanza dei termini di pagamento convenuti, decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, sulla somma dovuta, decorreranno automaticamente interessi in misura pari al saggio di interesse pubblicato sulla g.u.r.i. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, maggiorato di 7 punti percentuali da aggiornare semestralmente, fermo restando che, trascorsi novanta giorni da tale scadenza, la GES.A.P. avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della Subconcessione.
Lo stesso xxxxx di interessi si applicherà su tutte le somme dovute dal subconcessionario alla GES.A.P. a qualsiasi titolo.
I corrispettivi sono soggetti all'IVA secondo l'aliquota vigente.
Art. 8 – CALCOLO DELLE SUPERFICI PUBBLICITARIE - VALORE DEL MQ NOMINALE E RELATIVI COEFFICIENTI CORRETTIVI
La subconcessione prevede la possibilità, per la SUBCONCESSIONARIA, di utilizzare gli impianti esistenti e/o di installare, a propria cura e spese, diverse tipologie di impianti pubblicitari sulle superfici e nelle aree attualmente previste dalla relazione tecnica allegata, o che si rendessero disponibili nel corso del periodo di subconcessione.
Scopo di GES.A.P. è favorire l’utilizzo delle superfici disponibili con un alto livello qualitativo, privilegiando l’uso dei grandi formati e bilanciando il costo degli interventi in maniera tale da renderli commercialmente competitivi.
Pertanto, ai fini del conteggio dei mq. nominali di impianti pubblicitari installati, da porre a base del calcolo del corrispettivo di cui all’ART 7 lettera b, viene di seguito definito il valore del mq nominale: un qualsiasi impianto o esposizione pubblicitaria avrà una superficie in mq nominali pari alla sua superficie reale , espressa in mq, moltiplicata per i coefficienti correttivi dipendenti dalla posizione dell’impianto, dalla dimensione e dalla tipologia secondo la seguente formula:
Sn = Sr x CE x CP x CS x CD x CT dove :
Sn = superficie nominale in mq nominali
Sr = superficie reale in mq (valore minimo 1 Mq)
CE , CP, CS - coefficienti correttivi di posizione , sono defiiniti in funzione della posizione dell’impianto:
CE = 0.5 impianti collocati in aree esterne e parcheggi; per tutte le altre posizioni di norma è CE=1 ;
CP da 0,4 a 1,6 Il coefficiente CP è valutato da GESAP a proprio insindacabile giudizio ed è indicato per ogni posizione prevista dalla relazione tecnica; la valutazione tiene conto del flusso passeggeri, della visibilità specifica e del maggiore o minore affollamento di impianti pubblicitari nella zona di riferimento. Per nuove eventuali posizioni, su richiesta della SUBCONCESSIONARIA, prima della commercializzazione della nuova posizione pubblicitaria, verrà comunicato da GESAP il relativo valore del coefficiente CP ;
CS = 1,5 Impianti collocati in posizioni speciali e dominanti (tali posizioni verranno individuate, su richiesta della SUBCONCESSIONARIA, ad insindacabile giudizio di GES.A.P.) per tutte le altre posizioni di norma è CS = 1
CD - coefficiente correttivo per dimensione impianto: Per impianti collocati nelle aree interne degli edifici:
CD = 1 impianti collocati all’interno degli edifici dell’aerostazione con dimensione fino a 3 mq; CD = 1,7 / RADq Sr impianti collocati all’interno degli edifici dell’aerostazione con dimensione superiore a 3 mq fino a 32 mq (la formula indicata 1,7/RADqSr letteralmente è: 1,7 diviso radice
quadrata della superficie reale (Sr) con arrotondamento alla seconda cifra decimale); CD = 0,3 impianti collocati all’interno degli edifici dell’aerostazione e con dimensione superiori a
32 mq;
CD - coefficiente correttivo per dimensione impianto: Per impianti collocati nelle aree esterne e nei parcheggi:
CD = 1 impianti collocati nelle aree esterne e nei parcheggi dell’aerostazione di dimensione fino a 12 mq;
CD = 3,4/RADqSr impianti collocati nelle aree esterne e nei parcheggi dell’aerostazione di dimensione superiore a 12 mq fino a 32 mq (la formula indicata 3,4/RADqSr letteralmente è: 3,4 diviso radice quadrata della superficie reale (Sr) con arrotondamento alla seconda cifra decimale);
CD = 0,6 impianti collocati nelle aree esterne e nei parcheggi dell’aerostazione di dimensione superiori a 32 mq;
CT - coefficiente correttivo per tipologia impianto:
CT = 1 Impianti standard;
CT= 0,5 impianti speciali relativi ad interventi su superfici complesse e pilastri (le posizioni a cui si applicherà tale coefficiente di riduzione saranno definite ad insindacabile giudizio di GES.A.P.);
CT = 5 impianti di tipo multimediale/video;
CT = 3 aree espositive e desk promozionali senza fondale;
CT = 4 aree espositive e desk promozionali con fondale.
Art. 9 – MODALITÀ DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO ANNUALE A CONSUNTIVO
Entro il 30 gennaio di ogni anno, a partire dal 30 gennaio 2015, verrà effettuato il conteggio di consuntivo di cui all’Art. 7 lettera b).
Tale consuntivo verrà calcolato sulla base degli spazi pubblicitari effettivamente utilizzati secondo quanto definito nelle comunicazioni della SUBCONCESSIONARIA di cui al precedente Art. 5 “Modalità di esposizione” Il calcolo del corrispettivo dovuto sarà dato dalla somma dei corrispettivi dovuti per ogni singola esposizione pubblicitaria avvenuta nel corso dell’anno.
Il corrispettivo per la singola esposizione pubblicitaria è dato dalla moltiplicazione tra il numero dei mq. nominali dell’esposizione pubblicitaria, calcolati con i criteri di cui al precedente Art. 7a “Calcolo delle superfici pubblicitarie”, per il canone annuo a mq nominale e per il numero dei giorni di esposizione diviso 365, secondo la seguente formula:
V = N x C x G / 365
dove :
V = Valore corrispettivo singola esposizione pubblicitaria N = numero mq nominali esposizione pubblicitaria
C = canone annuo a mq nominale
G = giorni di durata dell’esposizione pubblicitaria
Art. 10 - DATI E SCRITTURE CONTABILI
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a mantenere una contabilità IVA settoriale separata, relativa esclusivamente all’attività commerciale svolta presso l’Aeroporto di Palermo.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a trasmettere a GES.A.P., trimestralmente (o altro periodo da concordare), la documentazione attestante il fatturato realizzato presso l’Aeroporto di Palermo; tale trasmissione dovrà avvenire su supporto informatico compatibile con il sistema tempo per tempo in uso presso GES.A.P..
Art.11– OBBLIGHI E DIVIETI
Ai sensi dell’art.1176 co. 2 c.c., la SUBCONCESSIONARIA dovrà osservare una diligenza qualificata, confacente alla propria attività.
In particolare è’ fatto divieto alla SUBCONCESSIONARIA:
▪ di impegnare le superfici esterne prospicienti il piazzale di volo che a giudizio dei competenti Organi possano disturbare o pregiudicare la sicurezza dei voli;
▪ di impegnare con qualsivoglia pannello e/o richiamo pubblicitario le superfici interne dei box, dei locali commerciali e/o degli uffici di pertinenza delle altre ditte subconcessionarie, delle compagnie aeree, e/o degli altri Enti operanti all'interno dell'aeroporto;
▪ di impegnare le superfici vetrate di finestre e/o porte attinenti ai locali delle predette ditte e/o Enti;
▪ di usare nella pubblicità forme, colori e/o luci che possono confondersi o disturbare la segnaletica del traffico aereo e stradale (interno ed esterno);
▪ di installare impianti che costituiscano intralcio o pericolo per il traffico aereo e terrestre, che possano provocare danno alle persone o alle cose o siano comunque in contrasto con le convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea e del Codice della Strada;
▪ di installare impianti non rispondenti alle linee guida di cui alla relazione tecnica allegata o che siano comunque contrari alla decenza, al buon costume o all'ordine pubblico;
▪ di effettuare allacciamenti elettrici aerei e/o precari e/o non a norma di legge; di assumere con la propria clientela impegni che siano incompatibili con la subconcessione.
▪ E' vietata tassativamente la cessione totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente concessione, a qualunque titolo, anche gratuito.. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto della subconcessione.
La SUBCONCESSIONARIA dovrà dotarsi di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Copia di tali licenze, autorizzazioni e certificazioni, dovrà essere consegnata a GESAP contestualmente alla consegna delle aree.
La SUBCONCESSIONARIA garantisce espressamente GESAP circa la costante conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti utilizzati e solleva, comunque, GESAP da ogni eventuale pregiudizio connesso alla loro utilizzazione. Tale garanzia deve essere fornita anche per gli impianti ed arredi che essa dovesse prendere in carico da Gesap, la SUBCONCESSIONARIA a propria cura e spese, dovrà pertanto verificarne la conformità o, in carenza della stessa, adeguarne le caratteristiche alle norme di legge vigenti.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare e a far rispettare il dettato del D.lgs.81/08 in tema di obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori. La stessa si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto avranno facoltà di accesso al sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. In particolare, essa è tenuta a trasferire a tutti coloro che lavorano per suo conto le informazioni di sicurezza relative ai rischi specifici dell'aeroporto ricevute da GESAP.
Al riguardo, la SUBCONCESSIONARIA dà atto di aver ricevuto e di accettare da GESAP tutte le informazioni necessarie ai fini dell'osservanza della normativa antinfortunistica ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i relative alle aree in cui svolgerà l'attività oggetto del presente contratto e relativamente all'aeroporto.
Qualora la SUBCONCESSIONARIA usufruisca, anche temporaneamente, dei beni in uso comune o di infrastrutture centralizzate, ha l'obbligo di cooperare con GESAP e con gli altri co-utilizzatori, per il coordinamento di tutte le attività, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i..
La SUBCONCESSIONARIA prende atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla medesima (anche all'interno di aree o infrastrutture di pertinenza GESAP) gravano esclusivamente sulla stessa SUBCONCESSIONARIA, la quale terrà indenne GESAP da ogni relativa responsabilità o addebito.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare tutte le disposizioni vigenti o successivamente emanate dalla Direzione aeroportuale di ENAC o da altre Autorità e dalla stessa GESAP, nonché le norme di legge, i regolamenti e le direttive delle Autorità competenti che abbiano ad oggetto l’attività oggetto del presente contratto o rilevino ai fini del suo esercizio. Allo stesso modo s’impegna a tenere GESAP indenne da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento, connessi in via diretta o indiretta con quell’attività.
I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell'attività quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, di dogana, sanitarie, di circolazione, di inquinamento acustico, ecc., non rileveranno come fondamento per pretese risarcitorie o indennitarie da parte della SUBCONCESSIONARIA verso GESAP o l'Amministrazione concedente. Qualora gli effetti di tali provvedimenti dovessero arrecare un grave pregiudizio alla SUBCONCESSIONARIA, le Parti si dichiarano sin da ora disponibili ad incontrarsi per valutare di comune accordo la migliore soluzione al problema.
Art.12 – ONERI ACCESSORI
Sono di esclusiva cura e spese della SUBCONCESSIONARIA:
a) ottenimento di tutte le licenze e delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento di quanto oggetto della subconcessione;
b) tutte le tasse, imposte e tributi relativi alla pubblicità, locali e statali, restando esonerata la GES.A.P. da qualsiasi responsabilità al riguardo;
c) tutto il materiale occorrente per la esposizione della pubblicità, ad eccezione soltanto dei cassonetti ed impianti che la GES.A.P., proprietaria dei medesimi, darà in uso alla SUBCONCESSIONARIA;
d) le spese per il materiale pubblicitario in genere, anche gli oneri per la costruzione, l'installazione, la messa in opera o la rimozione, i dispositivi di illuminazione, sia per gli impianti di proprietà GES.A.P. che per gli eventuali nuovi;
e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati che dovranno essere sempre in ottimo stato manutentivo e così riconsegnati a GES.A.P. al termine della sub concessione.
f) l'installazione o la rimozione della pubblicità;
g) Io sgombero dei materiali di risulta e della rimessa in pristino del terreno, pareti e/o superfici interessate dalla pubblicità;
h) la rimozione, nel caso di lavori sulle aree impegnate dagli impianti o esposizioni, nel termine prefissato dalla GES.A.P. dei materiali installati;
i) gli allacciamenti elettrici alle reti aeroportuali, da effettuarsi a norma di legge e nel rispetto delle esigenze architettoniche, alle reti aeroportuali;
j) l'installazione di dispositivi automatici per la regolazione dell'accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione;
k) la pulizia e gli interventi necessari per il decoro degli impianti;
l) la sostituzione del materiale pubblicitario deteriorato o comunque in cattive condizioni; qualora la SUBCONCESSIONARIA non vi provveda, GES.A.P. avrà la facoltà di procedere alla sua rimozione addebitando alla SUBCONCESSIONARIA la relativa spesa a mezzo fattura che dovrà essere interamente pagata entro 10 giorni dall1 emissione;
m) le operazioni di installazione o rimozione dovranno essere effettuate nei giorni e nelle ore meno interessate dal traffico con l'immediata rimessa in pristino di cose e luoghi; qualora le operazioni procurassero danni a persone e/o cose, la Subconcessionaria sarà tenuta oltre che al ripristino immediato delle cose e dei luoghi, a rimborsare integralmente agli aventi diritto e/o alla GES.A.P. entro il termine di 10 giorni dal relativo addebito, i relativi oneri, restando la GES.A.P. comunque esonerata da qualsiasi responsabilità civile, direttamente connessa con l'attività della Subconcessionaria;
n) la revisione e la messa a norma degli impianti (sia per l’uso di eventuali impianti di proprietà GESAP che per i nuovi impianti di proprietà della SUBCONCESSIONARIA), con rilascio delle certificazioni di legge (46/1990, Gei etc.), nonché gli eventuali, ulteriori adeguamenti alle norme di legge degli impianti esterni installati e/o da installare e di quelli interni disponibili e/o autorizzati, ma non installati, qualora essi dovessero risultare in qualche misura non rispondenti alle suddette norme;
o) la costruzione e posa in opera dei nuovi impianti pubblicitari, pedane, vetrine e qualsiasi altra struttura o supporto, fisso o mobile, necessario per effettuare l'esposizione che dovranno essere preventivamente approvate dalla GES.A.P.;
p) la fornitura e l’installazione di contatori di monitoraggio dei consumi elettrici a corredo del singolo impianto o di più impianti.
q) tutto il materiale pubblicitario (impianti, lastre, comici, supporti, etc.) deve essere mantenuto in buono stato di conservazione, restando convenuto che qualora la SUBCONCESSIONARIA non provveda alla tempestiva sostituzione di quello deteriorato, pericoloso o indecoroso la GES.A.P., previo semplice preavviso di gg. 10, provvedere a rimuoverlo a spese della SUBCONCESSIONARIA che pagherà la relativa fattura entro 10 gg. dalla data di xxxxxxxxx.Xx SUBCONCESSIONARIA deve porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.
Art.13 – REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI, VALORIZZAZIONE E CESSIONE A GES.A.P. A TITOLO GRATUITO DEGLI STESSI AL TERMINE DELLA SUB-CONCESSIONE
La SUBCONCESSIONARIA, oltre ad utilizzare gli impianti esistenti, potrà realizzarne di nuovi secondo le linee guida indicate nella relazione tecnica; sono a totale carico della SUBCONCESSIONARIA tutti gli oneri per la realizzazione dei nuovi impianti pubblicitari.
I nuovi impianti dovranno essere realizzati secondo un progetto esecutivo preventivamente approvato dalla GES.A.P. corredato di valutazione del costo .
Al termine del periodo di durata della subconcessione, la SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere a proprie cure e spese alla rimozione degli impianti. Nel caso di recesso al quarto anno, resta in facoltà della GES.A.P. di richiederne il noleggio, per un periodo minimo di un anno con un compenso a favore della SUBCONCESSIONARIA uscente, pari al 15% del valore esposto in sede di progettazione esecutiva ed a suo tempo approvato da GESAP senza oneri di rivalutazione e/o interessi. Alla scadenza naturale del contratto (otto anni) è in facoltà di GES.A.P. di procedere all’acquisizione gratutita degli impianti oggetto della subconcessione; nel caso contrario rimane fermo l’obbligo da parte della SUBCONCESSIONARIA di rimozione degli impianti a proprie cure e spese.
Art.14 – Attività di controllo
La GES.A.P. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità del servizio espletato verificando che esposizioni ed attività avvengano sempre nel rispetto delle presenti prescrizioni. Constatazioni periodiche saranno effettuate dalla GES.A.P., occorrendo anche in contraddittorio con il "responsabile aeroportuale" della Subconcessionaria o, nei casi reputati necessari, con il rappresentante legale della stessa.
Ogniqualvolta uno dei contraenti richiederà, anche verbalmente, di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell' attività della subconcessione, l'altro contraente sarà tenuto ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione, facendo inserire in calce a detto verbale le eventuali proprie osservazioni.
I contraenti non potranno avanzare alcuna protesta o riserva in ordine a fatti o situazioni, per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata da essi tempestivamente richiesta.
Art.15 – Risoluzione E recesso
GESAP potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1454 e 1456 c.c., previa intimazione ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni con l’avvertimento che nella persistenza dell’inadempimento il contratto dovrà intendersi risolto nei seguenti casi :
1. ritardato pagamento dei corrispettivi fatturati a qualunque titolo, superiore a 30 giorni dalla diffida ad adempiere;
2. violazione dell’obbligo di conduzione diretta dell’attività oggetto del contratto salvo la
facoltà prevista all’art 3 co.2 ;
3. mutamento di destinazione o svolgimento di attività diverse o ulteriori rispetto a quella oggetto del contratto;
4. mancata copertura assicurativa relativa ai rischi e ai massimali previsti dal contratto;
5. mancata ricostituzione della fideiussione bancaria di cui all’art. 16 del presente contratto;
6. esecuzione nelle aree affidate in sub-concessione di opere o interventi nonostante il diniego motivato di autorizzazione da parte di GESAP salvo che gli stessi si rendano necessari e indifferibili ;
7. violazione dei divieti di cui all’articolo 5 del presente contratto in materia di attività promozionale, pubblicitaria e di propaganda;
8. violazione degli obblighi retributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
9. adozione da parte dei dipendenti, della SUBCONCESSIONARIA di comportamenti contrari all’ordine pubblico o al buon costume o comunque gravemente pregiudizievoli per GESAP dinnanzi all’Amministrazione concedente (ENAC) e alla Direzione di Aeroporto nel caso in cui la SUBCONCESSIONARIA non abbia provveduto, o dimostrato di aver fatto tutto il possibile per provvedere, entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere
10. applicazione delle misure o delle condanne di cui all’art.135 del D.Lgs.163/2006;
11. violazione degli obblighi in tema di attività di controllo di cui all’art.12 del presente contratto, nel caso in cui la SUBCONCESSIONARIA non abbia provveduto entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere
12. violazione degli obblighi di conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti utilizzati nel caso in cui la SUBCONCESSIONARIA non abbia provveduto entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere.
A seguito della risoluzione del contratto, la SUBCONCESSIONARIA avrà l’obbligo del rilascio e della riconsegna delle aree a GESAP, nei termini e secondo le modalità da questa indicate.
In caso di mancato o ritardato rilascio dell’area, si applicheranno le penali di cui al successivo art.15 ferma la facoltà di GESAP di interrompere l’erogazione dei servizi, delle utenze e delle forniture.
GESAP potrà recedere dal contratto con preavviso scritto di 90 giorni, senza penali, né oneri risarcitori o indennitari di sorta, nelle seguenti ipotesi:
1. revoca o estinzione, per qualsiasi causa, delle licenze, autorizzazioni e certificazioni, necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto;
2. revoca da parte dell’Autorità concedente, della concessione di gestione aeroportuale, di cui GESAP è titolare;
Nelle ipotesi indicate al capoverso precedente, il recesso sarà comunicato da GESAP alla SUBCONCESSIONARIA mediante lettera raccomandata che ne illustri i motivi. La restituzione dell’area concessa, con le modalità di cui al presente contratto, dovrà essere effettuata non oltre 30 giorni dallo scadere del preavviso ovvero dal ricevimento della predetta raccomandata.
In caso di mancato o ritardato rilascio dell’area, si applicano le penali di cui al successivo art.15.
Ai sensi dell’art.1373, co.2 c.c., il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, né dà diritto ad alcun indennizzo in favore della SUBCONCESSIONARIA.
Ricorrendone la necessità ovvero l’opportunità, non sindacabile nel merito, connessa all’organizzazione dei servizi aeroportuali o alla realizzazione delle opere previste, o che dovessero in futuro esser previste nel piano di sviluppo aeroportuale, nonché per cause di forza maggiore, anche temporanea, che dovessero impedire o rendere incompatibile la prosecuzione della subconcessione degli spazi assegnati, la SUBCONCESSIONARIA sarà tenuta allo sgombero ed alla riconsegna delle aree dietro richiesta di GESAP, senza diritto a conseguire penali, né risarcimenti, né
indennità.
GESAP avrà l’obbligo di comunicare alla SUBCONCESSIONARIA, a mezzo raccomandata a/r, il verificarsi delle cause che legittimano la richiesta di sgombero definitivo o temporaneo, totale o parziale, con preavviso di novanta giorni. Conseguirà a tale comunicazione l’obbligo della SUBCONCESSIONARIA di rilasciare l’area o la porzione di area indicata, per la data e con le modalità indicate da GESAP, senza che ciò determini alcun diritto in capo alla SUBCONCESSIONARIA a titolo di risarcimento o indennità di sorta.
Nessun preavviso dovrà essere dato da GESAP in caso di urgente ed imprevisto bisogno alla restituzione delle aree.
Avvenuto il rilascio, si provvederà, ove possibile in base alla situazione contingente, ad individuare differenti spazi nel sedime aeroportuale da proporre in subconcessione, anche temporaneamente, per lo svolgimento della medesima attività.
ART.16 - PENALI
Le eventuali penalità, subordinate all'esito delle ispezioni in contraddittorio da effettuare come all'art. 14 e, in caso di assenza di un rappresentante della SUBCONCESSIONARIA, con l'addetto più anziano in servizio, saranno applicate nella misura giornaliera del 10% del canone minimo garantito giornaliero della subconcessionaria moltiplicato per ogni giorno del permanere dell'irregolarità rilevata. Saranno oggetto di penalità le seguenti anomalie:
a) utilizzo di un numero di impianti superiore a quello previsto nel piano della pubblicità o comunque non autorizzato dalla GES.A.P.;
b) occupazione di aree con impianti pubblicitari e/o con altri servizi di pubblicità diverse da quelle assegnate in planimetria;
c) abbandono, anche temporaneo, di materiale nelle sale e/o all'interno del sedime aeroportuale;
d) mancata rimozione dagli impianti, degli elementi deteriorati o inefficienti;
e) scarso decoro degli impianti e/o della pubblicità;
f) mancata o inadeguata esecuzione della manutenzione degli impianti.
In ogni caso di ritardo nel rilascio delle aree da parte della SUBCONCESSIONARIA, per scadenza, recesso o risoluzione del contratto, si applicherà dietim una penale pari al rateo giornaliero del Minimo Garantito Annuo, oltre all’importo di € 200,00 per ogni giorno di ritardo e salvo risarcimento del maggior danno.
In caso di ritardo nel rilascio delle aree richiesto in tutti i casi di necessità o opportunità di cui all’articolo 13 si applicherà una penale di € 500,00 (cinquecento/00), dietim e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno.
Ogniqualvolta uno dei contraenti richiederà, anche verbalmente, di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell' attività della subconcessione, l'altro contraente sarà tenuto ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione, facendo inserire in calce a detto verbale le eventuali proprie osservazioni. I contraenti non potranno avanzare alcuna protesta o riserva in ordine a fatti o situazioni, per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata da essi tempestivamente richiesta.
Le inadempienze e le relative sanzioni, come sopra applicate, saranno notificate alla SUBCONCESSIONARIA con lettera raccomandata anticipata via mail.
Art.17 – Responsabilita’ e Assicurazioni
La SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere alla copertura, per tutta la durata della sub-concessione,
dei rischi derivanti da: danneggiamento, incendio, calamità naturali, sommosse, nonché alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, della sua attività per danni che possano derivare a terzi (danni a cose o persone) e ai propri dipendenti o incaricati.
Le polizze Rct e incendio dovranno avere un massimale unico per sinistro, non inferiore, per ciascuna, ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro).
La SUBCONCESSIONARIA si impegna, comunque, a tenere sollevata e indenne GESAP da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi e a cose, dall’uso delle aree e/o delle attrezzature utilizzate e, in genere, per tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto.
L'ente assicurativo dovrà possedere i requisiti di cui ai D.Lgs.nn.174/1995 e 175/1995, avere sede nel territorio della Repubblica Italiana o di uno stato comunitario, operare almeno a livello nazionale ed avere già concluso contratti assicurativi del tipo in questione.
La copertura assicurativa dovrà indicare GESAP quale beneficiaria unica della polizza fino alla concorrenza del danno previsto dalle clausole della polizza incendio, pur restando fermo l'obbligo della SUBCONCESSIONARIA di pagare i relativi premi alle scadenze.
La polizza dovrà prevedere che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto senza il consenso di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA esonera espressamente GESAP da ogni forma di responsabilità per danni che possano derivare ad essa SUBCONCESSIONARIA da fatto di terzi e per la interruzione dei servizi, fatta salva l’ipotesi di dolo e/o colpa grave dei dipendenti di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP e garantisce che la compagnia assicuratrice rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a GESAP di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o beni e/o infrastrutture.
GESAP si riserva la facoltà di richiedere periodicamente alla SUBCONCESSIONARIA, che dovrà provvedere tempestivamente, l’adeguamento dei massimali e delle garanzie in relazione a comprovati motivi connessi all’attività svolta ed ai rischi conseguenti.
Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono limitazione alla responsabilità della SUBCONCESSIONARIA.
Art.18 - Garanzia fideiussoria
A garanzia del pagamento del corrispettivo e dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, la SUBCONCESSIONARIA consegna a GESAP, contratto di fideiussione bancaria
a prima richiesta stipulato in data di durata corrispondente a quella
del presente contratto e cioè per anni 8 (otto) e il cui testo è corrispondente a quello richiesto da GESAP, per l’importo di euro pari al MAG iniziale aumentato del 20% con l’impegno a mantenere la fidejussione per la durata contrattuale più ulteriori 180 (centottanta) giorni .
La validità ed efficacia della fideiussione dovrà essere estesa per anni 8 decorrenti dalla data di validità del presente atto - fatta salva l’opzione del recesso per il secondo quadriennio (dal 5° al 8°
anno) di cui all’art. 6.- con ulteriore periodo addizionale di 180 (centottanta) giorni. La fideiussione, in tal senso, contiene la clausola di espressa rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt.1944, 1945, 1955 e 1957 c.c..
La SUBCONCESSIONARIA si impegna, in caso di escussione parziale o totale, a provvedere alla immediata ricostituzione integrale della garanzia secondo i termini e modalità di cui al presente articolo, pena l’immediata interruzione dei rapporti in essere.
Art.19 – Personale della subconcessionaria
I dipendenti e gli incaricati della SUBCONCESSIONARIA, durante la permanenza nei locali dell'aeroporto, dovranno mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti dell'utenza aeroportuale, che nei confronti del personale e degli incaricati di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare nei confronti dei propri dipendenti la disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di retribuzione, assicurazioni e previdenza, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
La SUBCONCESSIONARIA vigilerà affinché le ditte da essa incaricate dell’esecuzione di lavori e/o servizi osservino le medesime disposizioni in relazione al proprio personale dipendente.
La SUBCONCESSIONARIA dovrà, in ogni caso, mantenere indenne GESAP da ogni responsabilità, richiesta o addebiti relativamente al personale proprio o delle ditte da essa incaricate.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutte le disposizioni che la Direzione d’Aeroporto, le Autorità Doganali e/o di Polizia hanno emanato ed emaneranno relativamente al personale addetto.
La SUBCONCESSIONARIA è tenuta a comunicare a GESAP le generalità ed il periodo di permanenza del proprio personale, anche ai fini del tesseramento aeroportuale, e del personale dipendente dalle ditte da essa incaricate, operante in ambito aeroportuale e si impegna a comunicare ogni variazione e/o aggiornamento che dovesse intervenire nel periodo di durata del presente contratto.
Art.20 - Registrazione
Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto ed ogni altra spesa connessa o graveranno in parti uguali in caso d’uso
ART.21 –CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Palermo
Art.22 – Adeguamento della convenzione
Le parti si impegnano a cooperare al fine di introdurre ogni modifica convenzionale eventualmente resa necessaria dall’intervento di nuove fonti normative e/o regolamentari.
Art.23 – Notifiche e Comunicazioni
A tutti gli effetti di legge, per il presente contratto, le parti convengono che le notifiche e le comunicazioni avverranno presso la sede legale della SUBCONCESSIONARIA.
In tal senso, la SUBCONCESSIONARIA è tenuta a comunicare tempestivamente a GESAP ogni variazione della stessa.
Art.24 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, GESAP comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti dalla SUBCONCESSIONARIA. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla gestione del contratto.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge.
II nominativo del Responsabile del trattamento sarà successivamente comunicato da GESAP, titolare del trattamento.
Art.25 – Normativa antimafia
Il contenuto del presente Contratto è sottoposto alla vigente normativa antimafia, a tal fine:
1. La SUBCONCESSIONARIA dichiara di conoscere ed accettare il “Patto Etico” approvato dal Consiglio di Amministrazione della società il 25 maggio 2007, allegato alla presente convenzione , sub “B”.
2. La SUBCONCESSIONARIA dichiara di conoscere ed accettare il “Protocollo unico di legalità in materia di appalti” trasmesso dalla Prefettura di Palermo il 27.08.07 (prot.n.06/63435) cui Gesap S.p.A. ha aderito, mediante la sottoscrizione delle clausole in esso contenute, allegato alla presente convenzione , sub “C”.
3. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);pena la revoca della presente sub-concessione.
4. Si obbliga espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di forniture, servizi e/o di affidamento a terzi o a ditte esterne per eventuali richieste di manutenzione dei locali ecc., pena la revoca della presente sub-concessione
Art.26– Regime fiscale
Il presente Contratto rientra nell’ambito di applicazione del regime fiscale dell’imposta sul valore aggiunto.
Art.27 – difesa ambientale
La SUBCONCESSIONARIA è a conoscenza che GES.A.P. ha adottato un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001:2004 e si impegna, per tutta la durata della sub- concessione, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme vigenti in materia ambientale, adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere e, comunque, a contribuire al mantenimento della citata certificazione.
In particolare, la stessa si impegna a:
- a presentare, al momento della sottoscrizione del contratto e ogni qual volta GES.A.P. lo richieda, ogni autorizzazione e/o altra documentazione prevista dalla normativa ambientale applicabile all’attività della SUBCONCESSIONARIA;
- ad allinearsi, qualora richiesto, ad eventuali iniziative adottate da GES.A.P. nell’ambito del sistema di gestione ambientale a norma ISO14001 a condizione che le stesse non comportino costi aggiuntivi per la sub-concessionaria;
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali, fornendone a GES.A.P., qualora richiesto, la documentazione comprovante;
- effettuare la raccolta differenziata nelle modalità definite dall'Ufficio Tutela Ambiente di GES.A.P
- effettuare lo scarico dei materiali di scarto derivanti dalla propria attività solo nelle discariche autorizzate, seguendo le modalità previste da regolamenti/disposizioni adottati da GES.A.P.;
- informare e coordinare tutte le attività di smaltimento rifiuti nell’ambito aeroportuale con il responsabile dell’ Ufficio Tutela Ambiente” di GES.A.P.
In caso di perduranti violazioni di quanto sopra, debitamente contestate dal competente ufficio, si applicheranno le penali di cui all’art.14
ART. 28 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applica, in quanto compatibile, la vigente disciplina generale sulle subconcessioni di beni demaniali aeroportuali.
Letto, confermato e sottoscritto
GES.A.P. S.P.A. LA SUB CONCESSIONARIA
L’Amministratore Delegato Il Legale Rappresentante
Cinisi – Punta Raisi (PA) / Marcon (VE), 21 Dicembre 2012
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., la SUBCONCESSIONARIA dichiara di conoscere ed approvare quanto contenuto agli artt. 3 – 5 – 7 – 8 - 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15—00-00-00-00
La Subconcessionaria
Il Legale Rappresentante