Contract
Allegato Modello Schema TIPO DI CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
PER LE IMPRESE CULTURALI, CREATIVE E TURISTICHE
GIÀ REGOLARMENTE COSTITUITE
Allegato “--” al Decreto del Direttore del Servizio Attività Culturali n. ----, dd. gg/mm/aaaa, avente ad oggetto “POR FESR FVG 2014 – 2020. Linea d’Intervento 2.1.b.1 bis Pre-incubazione e incubazione di imprese culturali, creative e turistiche. Approvazione dello schema di Convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 20 del Bando adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2173, dd. 23/11/2018 e ss.mm.ii.”.
S C H E M A D I C O N V E N Z I O N E D I S O V V E N Z I O N E
recante le condizioni per il sostegno del Programma personalizzato di pre-incubazione e incubazione d’impresa, finalizzato allo sviluppo imprenditoriale del Progetto denominato “-------
-------------”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 125, paragrafo 3, lettera c).
Anagrafica dell’Operazione
Prat. n (MIC)
Codice (CUP) ;
Codice (RNA-COR) ;
Anagrafica della Convenzione di sovvenzione N° Repertorio regionale: prot. --/CONV dd. gg/mm/aaaa
LE PARTI DI SEGUITO INDIVIDUATE:
1. Struttura Regionale Attuatrice ex articolo 2, comma 1, lettera i), del Bando (di seguito, in breve, “SRA”), responsabile dell’implementazione dell’Attività 2.1.b:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Cultura e Sport, Servizio Attività Culturali – Posizione Organizzativa “Coordinamento attuazione programmazione europea POR FESR – attività culturali”, ai fini della stipulazione della presente Convenzione di sovvenzione rappresentata da:
(Dati anagrafici del Responsabile della SRA)
Dati anagrafici del Responsabile della SRA)
- Nome ;
- Cognome ;
- Codice Fiscale ;
- Luogo e data di nascita ;
- Residenza o Domicilio legale ;
giusta delega
(Estremi identificativi dell’atto di delega)
Decreto del Direttore centrale Cultura e Sport n. 2227, dd. 05/09/2019;
2. Beneficiario della sovvenzione (di seguito, in breve “Beneficiario”) ex articolo 4 del Bando:
2.1. Impresa Culturale e Creativa come dettagliatamente definita all’articolo 2, comma 1, lettera b) del Bando, regolarmente iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA da meno di n. 36 (trentasei) mesi alla data del 23 marzo 2018;
(Dati anagrafici dell’Impresa beneficiaria della sovvenzione)
- Ragione sociale ;
- Codice Fiscale ;
- P.IVA ;
- Sede Legale ;
- Sede operativa ;
- Numero di iscrizione al Registro delle Imprese ;
- Numero REA ;
ai fini della stipulazione della presente Convenzione di sovvenzione rappresentata da: (Dati anagrafici del Legale Rappresentante dell’Impresa beneficiaria della sovvenzione)
- Nome ;
- Cognome ;
- Codice Fiscale ;
- Luogo e data di nascita ;
- Residenza o Domicilio legale ;
giusto titolo
(Estremi identificativi del titolo)
- es. Atto Costitutivo/Statuto/Visura camerale;
(ovvero)
2.2. Impresa Turistica ex articolo 2, comma 1, lettera c) del Bando, regolarmente costituita e iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA da meno di n. 36 (trentasei) mesi alla data del 23 marzo 2018;
(Dati anagrafici dell’Impresa Turistica beneficiaria della sovvenzione)
- Ragione sociale ;
- Codice Fiscale ;
- P.IVA ;
- Sede Legale ;
- Sede operativa ;
- Numero di iscrizione al Registro delle Imprese ;
- Numero REA ;
- Codice ISTAT ATECO 2007 ;
ai fini della stipulazione della presente Convenzione di sovvenzione rappresentata da:
(Dati anagrafici del Legale Rappresentante dell’Impresa Turistica beneficiaria della sovvenzione)
- Nome ;
- Cognome ;
- Codice Fiscale ;
- Luogo e data di nascita ;
- Residenza o Domicilio legale ;
giusto titolo
(Estremi identificativi del titolo)
- es. Atto Costitutivo/Statuto/Visura camerale;
3. Responsabile del coordinamento tecnico operativo delle Linee di intervento 2.1.b.1 e
2.1.b.2 ex articolo 2, comma 1, lettera j) del Bando (di seguito, in breve “Coordinatore”): Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park, ai fini della stipulazione della presente Convenzione di sovvenzione rappresentata da:
(Dati anagrafici del Legale rappresentante del Coordinatore)
- Nome ;
- Cognome ;
- Codice Fiscale ;
- Luogo e data di nascita ;
- Residenza o Domicilio legale ;
giusta delega
(Estremi identificativi dell’atto di delega)
- es. Determinazione/Deliberazione del D.G. n , dd. gg/mm/aaaa;
4. Incubatore certificato regionale preposto all’esecuzione dell’Operazione sovvenzionata, individuato fra quelli elencati all’articolo 2, comma 1, lettera k) del Bando in applicazione di quanto disposto all’articolo 19, comma 1, lettera a), punto 3) del Bando medesimo (di seguito, in breve, “Incubatore certificato preposto”):
4.1. BIC Incubatori F.V.G S.p.A. – xxx Xxxxxx 00/0, 00000, Xxxxxxx (XX);
(ovvero)
4.2. Friuli Innovazione S.c.a.r.l. – xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxxx (XX);
(ovvero)
4.3. Innovation Factory S.r.l. – Padriciano 99, 34149, Trieste (TS);
(ovvero)
4.4. Polo tecnologico di Pordenone Xxxxxx Xxxxxxx S.c.p.a. – xxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxxxx (XX);
(Dati anagrafici dell’Incubatore certificato preposto)
- Ragione Sociale ;
- Codice Fiscale ;
- P.IVA ;
- Sede Legale ;
- Sede operativa ;
- Numero di iscrizione Registro delle Imprese ;
- Numero REA ;
ai fini della stipulazione della presente Convenzione di sovvenzione rappresentata da: (Dati anagrafici del Legale Rappresentante dell’Incubatore certificato preposto)
- Nome ;
- Cognome ;
- Codice Fiscale ;
- Luogo e data di nascita ;
- Residenza o Domicilio legale ;
giusta delega/titolo
(Estremi identificativi dell’atto di delega/del titolo)
- es. Determinazione/Deliberazione del D.G. n , dd. gg/mm/aaaa;
PREMESSO:
- che il Parlamento Europeo e il Consiglio, in data 17/12/2013, hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, nonché disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- che il Parlamento Europeo e il Consiglio, in data 17/12/2013, hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- che la Giunta regionale con propria Deliberazione n. 708, dd. 17/04/2015, ha approvato il documento programmatico denominato “Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito, in breve, “S3”), da ultimo revisionato ed integrato con Deliberazione n. 590, dd. 08/04/2016, recante al x.xx 3.3.5 una Sezione di approfondimento specificatamente dedicata all’Area di specializzazione “Cultura, Creatività e Turismo”;
- che la Commissione Europea, in data 14/07/2015, ha adottato la Decisione di esecuzione C(2015)4814 final, con la quale è stata disposta l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo denominato “POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Friuli Venezia Giulia (di seguito, in breve, “Programma”);
- che la Commissione Europea, in data 16/10/2018, ha adottato la Decisione di esecuzione C(2018) 6851, con la quale ha provveduto a modificare da ultimo il Programma;
- che la Giunta regionale con proprie Deliberazioni, rispettivamente n. 1575, dd. 06/08/2015 e n. 2169, dd. 23/11/2018, ha formalmente provveduto a prendere atto delle predette Decisioni esecutive;
- che il Consiglio regionale ha adottato la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), di seguito, in breve, “L.R. n.
7/2000”, la quale annovera al Titolo I, Capo III, l’articolo 17 recante la disciplina degli “Accordi procedimentali e accordi sostitutivi del provvedimento”, quale Istituto giuridico finalizzato a garantire il più elevato livello di partecipazione dei soggetti interessati alla definizione del procedimento amministrativo;
- che il Consiglio regionale ha adottato la Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), di seguito, in breve, “X.X. x. 00/0000”, xxxxxxx xxx Xxxx XX, dedicato alla disciplina della “Gestione delle spese”, specifiche disposizioni relative all’impegno di spesa conseguente all’assunzione di obbligazioni contrattuali, e ss.mm.ii.;
- che il Consiglio regionale ha adottato la Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), e ss.mm.ii. (di seguito, in breve, “L.R. n. 14/2015”), con la quale è stato istituito il “Fondo POR FESR 2014 – 2020”, gestito fuori bilancio regionale dal Soggetto Pagatore del Programma (di seguito, in breve, “Fondo”);
- che il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con proprio Decreto dd. 01/07/2015, n. 0136/Pres., ha emanato il “Regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020, Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, recante, fra le altre, disposizioni attuative relative alle modalità di gestione del Fondo (di seguito, in breve, “Regolamento Attuativo”), da ultimo modificato con D.P.Reg. n. 227 dd. 03/10/2017;
- che le Giunta regionale, con propria Deliberazione n. 1297, dd. 26/07/2019, in applicazione di quanto disposto all’articolo 7, comma 2, del succitato Regolamento Attuativo, ha provveduto, da ultimo, ad approvare l’odierna struttura del Programma, la rimodulazione del Piano Finanziario Analitico del POR, nonché la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR) prevedendo, fra le altre, che:
a) l’Asse Prioritario II – OT3 – Priorità d’Investimento 3a – Obiettivo Specifico 3.5. – Azione 2.1, ricomprenda l’Attività 2.1.b denominata “Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell’Area di specializzazione cultura, creatività e turismo”, ulteriormente dettagliata nella Linea d’intervento 2.1.b.1 denominata “Pre-incubazione e incubazione di I.C.C.” (di seguito, in breve “Linea d’intervento 2.1.b.1”) e nella Linea d’Intervento n. 2.1.b.2. denominata “Accelerazione e consolidamento di I.C.C.” (di seguito, in breve “Linea d’intervento 2.1.b.2”);
b) la SRA deputata all’implementazione dell’Attività 2.1.b, è individuata nella Direzione centrale Cultura e Sport, Servizio attività culturali;
- che il sostegno finanziario ascritto al Bando è | pari a complessivi euro | 2.026.450,80 |
(duemilioniventiseimilaquattrocentocinquanta/80) | di cui euro | 280.035,80 |
(duecentoottantamilatrentacinque/80) di fondi POR ed euro 1.746.415,00 (unmilionesettecentoquarantaseimilaquattrocentoquindici/00) di risorse PAR;
- che l’Autorità di Gestione del Programma, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettere a) e h) del Regolamento Attuativo, con proprio Decreto n. 2578/PROTUR dd. 21/11/2016, ha provveduto ad adottare il “Manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma”, quale strumento amministrativo costituente parte integrante del quadro normativo di riferimento, recante disposizioni attuative di dettaglio aventi efficacia vincolante nei confronti dei Soggetti attuatori con specifico riferimento all’implementazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma (di seguito, in breve, “Xx.Xx.Xx.”), da ultimo modificato con Decreto n. 1689/PROTUR dd. 01/07/2019;
- che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 4, della DIR. (UE) n. 24/2014, nonché in conformità allo schema convenzionale approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2472, dd. 16/12/2016, hanno stipulato l’“Accordo di Partenariato Pubblico – Pubblico non istituzionale orizzontale”, finalizzato all’implementazione congiunta, in regime di cooperazione fra Pubbliche Amministrazioni, fra gli altri, degli strumenti d’incentivazione d’impresa previsti dal Programma (di seguito, in breve, “Accordo di partenariato”);
- che nel quadro previsionale definito da anzidetto Accordo di partenariato, i Partner pubblici hanno convenuto di integrare:
a) il ruolo strategico ascritto all’Amministrazione Regionale nella pianificazione, nella gestione e nell’attuazione degli strumenti di incentivazione previsti dal Programma;
b) il ruolo di coordinatore del network dei Centri di Ricerca regionali rivestito dall’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park, nell’ambito del Sistema (SiS FVG);
c) il vantaggio competitivo derivante dalla presenza sul territorio regionale di Incubatori certificati ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
al fine di istituire un impianto operativo funzionale all’ottimale perseguimento del comune obiettivo di rilevante interesse pubblico, consistente nel rinnovamento e nel rafforzamento del tessuto produttivo regionale attraverso l’offerta di servizi di fertilizzazione d’impresa;
- che il Direttore centrale Cultura e Sport, in qualità di Direttore sostituto del Servizio attività culturali, in applicazione del combinato disposto degli articoli 2 e 5 del summenzionato Accordo di partenariato, per quanto di competenza, ha provveduto con proprio Decreto n. 1889/CULT, dd. 25/05/2017, all’adozione dello schema tipo di Accordo Attuativo finalizzato a definire le modalità di gestione, attuazione ed esecuzione degli strumenti di incentivazione delle I.C.C e Turistiche, previsti dall’Attività 2.1.b del POR FESR FVG 2014 – 2020 (di seguito, in breve, “Accordo attuativo”), e che le controparti sono progressivamente addivenute alla formale stipulazione del medesimo in data 06/06/2017;
- che il Direttore centrale Cultura e Sport, in qualità di Direttore sostituto del Servizio attività culturali, ha provveduto con proprio Decreto n. 3652/CULT, dd. 19/09/2017, a constatare la conformità dell’Accordo esecutivo stipulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1 del summenzionato Accordo attuativo fra l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park e gli Incubatori certificati regionali di seguito elencati:
a) BIC Incubatori FVG S.p.A.;
b) Friuli Innovazione S.c.ar.l.;
c) Innovation Factory S.r.l.;
d) Polo Tecnologico di Pordenone Xxxxxx Xxxxxxx S.c.ar.l.;
rispetto alle prescrizioni operative definite dall’Accordo di partenariato e dall’Accordo attuativo medesimo (di seguito, in breve, “Accordo esecutivo”);
- che il summenzionato Accordo esecutivo annovera all’articolo 4, comma 1, una clausola di adesione che prevede l’integrazione dell’impianto operativo più sopra descritto con la partecipazione di Incubatori certificati che dovessero eventualmente costituirsi nella regione Friuli Venezia Giulia nel periodo di efficacia dell’Accordo medesimo;
- che la Giunta regionale, in applicazione del principio di semplificazione della gestione degli interventi comunitari finanziati dai fondi SIE, con specifico riferimento ai costi correlati al coordinamento tecnico operativo ed all’esecuzione delle Operazioni ascritte all’Attività 2.1.b, con propria Deliberazione n. 1757, dd. 22/09/2017, ha contestualmente:
a) adottato il documento denominato “Metodologia e condizioni per l’applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi riferiti alla Attività 2.1.b”;
b) autorizzato la SRA a dare applicazione alle tabelle standard di costi unitari ed ai finanziamenti a tasso forfettario ivi contestualmente definiti secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- che la Giunta regionale con propria Deliberazione n. 2173, dd. 23/11/2018, ha disposto l’approvazione del Bando 2.1.b.1 bis, avente ad oggetto la “Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo”;
- che il Beneficiario, in attuazione di quanto disposto all’articolo 15, comma 1, del Bando, ha presentato domanda di sovvenzione tramite il sistema di compilazione ed inoltro telematico denominato FEG, ed alla medesima sono state assegnate le seguenti segnature protocollari: prot. n , dd. gg/mm/2019;
- che ad esito del regolare espletamento del procedimento di selezione disciplinato agli articoli da 16 a 19 del Bando, il Direttore centrale Cultura e Sport, con proprio Decreto n. 2115, dd. 12/08/2019, ha approvato, fra gli altri, la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e dei candidati beneficiari ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione ai sensi dell’articolo 20 del Bando, fra i quali rientra il Progetto
denominato “ ”;
- che la SRA, il Beneficiario, il Coordinatore e l’Incubatore certificato preposto, per quanto di rispettiva competenza, hanno regolarmente espletato gli adempimenti prescritti dall’articolo 20 del Bando al fine di addivenire alla definizione concordata degli elementi discrezionali della presente Convenzione di sovvenzione, di seguito elencati:
a) “Diario dell’Operazione”, Allegato sub n. 1;
b) “Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione”, Allegato sub n. 2;
c) “Quadro economico dell’Operazione”, Allegato sub n. 3;
- che in considerazione delle risultanze emerse nel corso della fase di negoziazione degli elementi discrezionali sopra elencati la SRA, il Coordinatore e l’Incubatore certificato preposto hanno predisposto la proposta di Convenzione di sovvenzione e che la SRA, con nota prot. n. ----
dd. gg/mm/2019 trasmessa a mezzo PEC, ha conseguentemente provveduto a comunicarla al candidato Beneficiario, assegnando contestualmente al medesimo un termine perentorio della durata di 10 (dieci) giorni per provvedere alla formale accettazione della medesima;
- che il candidato Beneficiario, ha provveduto ad accettare formalmente la suddetta proposta di Convenzione di sovvenzione con nota prot. n dd. gg/mm/2019, trasmessa a mezzo PEC, nei
termini, in atti;
- che la SRA ha provveduto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera k), del Bando, a verificare, qualora pertinente, il corretto adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed
assistenziali da parte del candidato Beneficiario, acquisendo il pertinente DURC/documento equipollente regolare;
- che la SRA ha provveduto ad acquisire:
a) il codice CUP di seguito precisato ;
b) il codice RNA-COR di seguito precisato ;
- che al fine di garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, il Direttore del Servizio Attività Culturali, in applicazione di quanto previsto all’articolo 20, comma 8 del Bando, con proprio decreto n /CULT dd. gg/mm/2019, ha provveduto ad approvare lo
schema tipo della presente Convenzione di sovvenzione;
- che in ragione delle risultanze istruttorie emerse ad esito dei procedimenti di selezione progettuale e formazione della Convenzione di sovvenzione disciplinati al Capo V del Bando, la SRA ritiene che nulla osti a disporre a favore del Beneficiario la concessione della sovvenzione come dettagliatamente definita negli Allegati sub nn. 1, 2 e 3 alla presente;
- che in attuazione dell’articolo 10, comma 5, del Regolamento attuativo, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione da parte di ciascuno dei contraenti, la SRA provvederà:
a) ad adottare il decreto di impegno di spesa a valere sul Fondo per un importo corrispondente al valore della sovvenzione medesima;
b) a comunicare anzidetto provvedimento al Beneficiario al fine di avviare la fase realizzativa dell’Operazione sovvenzionata;
- che al fine di garantire l’uniforme attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) e j) dell’Accordo attuativo, il Coordinatore provvederà a supportare il Beneficiario nella predisposizione di moduli e formulari funzionali, rispettivamente:
a) all’analisi dei fabbisogni propedeutica all’acquisizione dei servizi di cui all’articolo 8, comma 1 lettera b) del Bando;
b) alla corretta predisposizione dei contenuti della domanda di rimborso della sovvenzione di cui all’articolo 25 del Bando;
PER I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE ESPOSTI NELLE PREMESSE, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Capo I
- Disposizioni generali -
Art. 1
- Valore delle premesse -
1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione di sovvenzione.
Art. 2
- Valore degli Allegati della Convenzione di sovvenzione -
1. Gli Allegati sotto elencati costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione di sovvenzione:
a) Allegato n. 1: “Diario dell’Operazione”;
b) Allegato n. 2: “Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione”;
c) Allegato n. 3: “Quadro economico dell’Operazione”;
Art. 3
- Valore della Convenzione di sovvenzione -
1. La presente Convezione di sovvenzione rileva quale:
a) “Accordo procedimentale e accordo sostitutivo del provvedimento” di concessione della sovvenzione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 17 della L.R. n. 7/2000 e dell’articolo 11 della Legge n. 241/1990;
b) “Contratto” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 44, comma 2 della
L.R. n. 21/2007, nonché dell’articolo 10, comma 5 del Regolamento Attuativo;
c) “Documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna Operazione” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013.
Art. 4
- Definizioni -
1. Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione di sovvenzione si applicano le definizioni dettate all’articolo 2 del Bando, che si intendono qui integralmente richiamate.
Art. 5
- Finalità della Convenzione di sovvenzione -
1. La presente Convenzione di sovvenzione:
a) in accordo al modello di sviluppo prescelto dall’Amministrazione regionale per offrire sostegno alle Imprese Culturali e Creative nell’Area di specializzazione Cultura Creatività e Turismo della S3;
b) nonché in attuazione dello strumento di incentivazione previsto dal Programma in relazione all’implementazione dell’Attività 2.1.b;
è finalizzata a garantire la partecipazione del Beneficiario al processo di rinnovamento, rafforzamento e consolidamento della competitività del sistema economico produttivo della regione Friuli Venezia Giulia attraverso l’assegnazione al medesimo di una sovvenzione concessa a titolo di rimborso dei costi correlati alla realizzazione del programma personalizzato di pre- incubazione e incubazione d’impresa, finalizzato allo sviluppo imprenditoriale del Progetto
denominato “ ”.
2. Per i suddetti fini l’aiuto è reso a favore del Beneficiario in regime di cooperazione orizzontale fra la SRA ed il Coordinatore, avvalendosi del supporto operativo dell’Incubatore certificato preposto.
Art. 6
- Obbligo generale di adeguata attuazione della Convenzione di sovvenzione -
1. Le parti si impegnano reciprocamente a dare attuazione alla presente Convenzione di sovvenzione nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede contrattuale, tanto in sede di formazione, quanto in sede di interpretazione ed esecuzione delle prescrizioni disposte dalla medesima.
Capo II
- Ambito di applicazione della Convenzione di sovvenzione -
Art. 7
- Oggetto della Convenzione di sovvenzione -
1. La presente Convenzione di sovvenzione stabilisce diritti ed obblighi, termini e condizioni applicabili alla Sovvenzione concessa dalla SRA al Beneficiario per la realizzazione dell’Operazione di cui all’articolo successivo.
Art. 8
- Operazione ed elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione -
1. L’Operazione consiste nel programma personalizzato di pre-incubazione e incubazione d’impresa finalizzato allo sviluppo imprenditoriale del Progetto denominato “ ”
(di seguito, in breve, “Progetto”), definito congiuntamente dalle parti nel corso del procedimento di formazione della presente Convenzione di sovvenzione.
2. In applicazione di quanto disposto all’articolo 20, comma 4, lettera a) del Bando i contenuti operativi dell’Operazione sono determinati dalle parti, in accordo agli obiettivi ed alle finalità del Progetto, nell’Allegato n. 1 alla presente Convenzione di sovvenzione, denominato “Diario dell’Operazione”.
3. Il “Diario dell’Operazione” è suddiviso nelle Sezioni di seguito elencate:
a) Sezione n. 1, recante la descrizione sintetica del programma personalizzato di pre- incubazione e incubazione d’impresa, con particolare riferimento:
- alle motivazioni progettuali;
- alle opportunità di business;
- agli obiettivi ed alle finalità;
b) Sezione n. 2, recante il cronoprogramma dell’Operazione, articolato in moduli operativi consecutivi, in relazione a ciascuno dei quali è contestualmente dettagliato:
- il termine iniziale e finale;
- il piano delle attività progettuali ascritte al Team di progetto;
- il piano dei servizi di supporto ed il piano dei servizi accessori allo sviluppo imprenditoriale di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del Bando, ascritti rispettivamente all’Incubatore certificato preposto ed al Coordinatore (di seguito, in breve, “Realizzatori”);
- il corrispondente risultato operativo.
4. In applicazione di quanto disposto all’articolo 20, comma 4, lettera b) del Bando:
- le unità di personale ed i profili professionali preposti alla gestione, al coordinamento tecnico operativo, all’esecuzione e all’attuazione dell’Operazione;
- le corrispondenti mansioni; nonché, limitatamente ai Realizzatori:
- il monte ore complessivamente riferito alla realizzazione dell’Operazione;
sono determinati dalle parti nell’Allegato n. 2 alla presente Convenzione di sovvenzione, denominato “Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione”.
5. In applicazione di quanto disposto all’articolo 20, comma 4, lettera c) del Bando, i costi ammessi a rimborso in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e
b) del Bando, complessivamente riferiti all’Operazione, sono determinati dalle parti nell’Allegato
n. 3 alla presente Convenzione di sovvenzione, denominato “Quadro economico dell’Operazione”.
6. I costi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Bando sono definiti in applicazione delle opzioni di semplificazione approvate con Deliberazione n. 1757, dd. 22/09/2017.
Art. 9
- Variazioni dell’Operazione -
1. Le parti si impegnano ad attuare l’Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal Bando e definiti dalla presente Convenzione di sovvenzione.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, è ammissibile la variazione dell’Operazione che insiste sui soli elementi discrezionali della presente Convenzione di sovvenzione purché intervenga nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 21 del Bando.
3. La variazione dell’Operazione non determina l’aumento della sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione.
Art. 10
- Localizzazione dell’Operazione -
1. L’Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx.
Art. 11
- Durata complessiva, termini e proroga del termine finale dell’Operazione -
1. La durata complessiva dell’Operazione è definita dalle parti in n.-- ( ) mesi, decorrenti dal
giorno successivo alla comunicazione al Beneficiario del decreto di impegno di spesa a valere sul Fondo per un importo corrispondente al valore della sovvenzione concessa.
2. La durata di ciascuno dei moduli operativi consecutivi nei quali si articola l’Operazione ed il corrispondente termine iniziale e finale è definita dalle parti nell’Allegato n. 1 alla presente Convenzione di sovvenzione.
3. La proroga del termine finale dell’Operazione è autorizzata dalla SRA nel rispetto delle condizioni prescritte all’articolo 22 del Bando e non comporta la maggiorazione della sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione.
Art. 12
- Recesso unilaterale del Beneficiario dalla Convenzione di sovvenzione -
1. Il Beneficiario ha la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione di sovvenzione nel rispetto delle condizioni prescritte all’articolo 23 del Bando.
2. Il recesso unilaterale esercitato dal Beneficiario in violazione delle condizioni richiamate al comma 1 rileva quale rinuncia del medesimo alla sovvenzione concessa e comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30 del Bando in materia di revoca della sovvenzione e risoluzione di diritto della Convenzione di sovvenzione.
Art. 13
- Stabilità dell’Operazione -
1. La Sovvenzione è concessa al Beneficiario nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27 del Bando in materia di stabilità dell’Operazione.
Art. 14
- Importo della sovvenzione, intensità e regime d’aiuto -
1. L’importo della sovvenzione ammonta ad euro --.---,-- ( /00).
2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del Bando la sovvenzione:
a) è concessa al Beneficiario a titolo di rimborso del 100% dei costi ammissibili stimati in relazione alla realizzazione dell’Operazione, quali dettagliatamente definiti nell’Allegato n. 3 alla presente Convenzione di sovvenzione;
b) è corrisposta al Beneficiario secondo le modalità previste dall’articolo 1269 del codice civile (delegazione di pagamento).
3. In attuazione della previsione di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, il Beneficiario (Delegante) delega la SRA (Delegato) a corrispondere il rimborso delle risorse concesse ai fini della realizzazione dell’Operazione sovvenzionata al Coordinatore (Delegatario/Percettore).
4. In attuazione di quanto previsto all’articolo 25, comma 18 del Bando, al fine di documentare il perfezionamento del circuito finanziario delle risorse concesse per la realizzazione dell’Operazione, la SRA, successivamente all’adozione dei provvedimenti di liquidazione della sovvenzione, acquisisce dai Realizzatori la documentazione comprovante la regolazione dei rapporti finanziari intercorrenti fra i medesimi in forza delle disposizioni dettate dall’Accordo esecutivo.
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Bando la sovvenzione è concessa al Beneficiario in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013, relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».
Art. 15
- Divieto generale di pluricontribuzione e sostegno congiunto dei fondi -
1. La Sovvenzione è concessa al Beneficiario nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 65, paragrafo 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Art. 16
- Divieto generale di contribuzione -
1. La Sovvenzione è concessa al Beneficiario nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 31 della Legge regionale n. 7/2000.
Art. 17
- Informazione e comunicazione sui finanziamenti -
1. La Sovvenzione è concessa al Beneficiario nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 115, 116 e 117, nonché dell’Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in materia di misure di informazione e comunicazione rivolte al pubblico in ordine al sostegno finanziario riconosciuto all’Operazione dal Fondo FESR.
2. La Sovvenzione è concessa al Beneficiario nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 125, 126 e 127 della Legge n. 124/2017.
Capo III
- Obblighi delle parti -
Art. 18
- Obbligo generale di adeguata implementazione dell’Operazione -
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a gestire, realizzare, nonché attuare l’Operazione nel rispetto delle disposizioni che definiscono il quadro normativo di riferimento:
a) delle disposizioni dettate dalla preminente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di programmazione dei Fondi SIE;
b) delle disposizioni dettate dall’Accordo Attuativo e dall’Accordo Esecutivo;
c) delle disposizioni dettate dal Bando;
d) delle disposizioni operative prescritte dall’Autorità di Gestione del Programma nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, con particolare riferimento al Xx.Xx.Xx.;
e) delle disposizioni dettagliate nella presente Convenzione di sovvenzione e nei suoi Allegati.
Art. 19
- Obbligo generale d’informazione -
1. Le parti si impegnano per l’intera durata dell’Operazione, nonché per i 5 (cinque) anni successivi alla conclusione dell’Operazione medesima, a fornire alla SRA qualsiasi informazione richiesta al fine di monitorare, verificare e valutare la corretta implementazione dell’Operazione ed il rispetto della presente Convenzione di sovvenzione.
Art. 20
- Obbligo generale di conservazione della documentazione giustificativa di spesa -
1. Le Parti si impegnano per l’intera durata dell’Operazione, nonché per i 6 (sei) anni successivi alla conclusione dell’Operazione medesima, a conservare, per quanto di competenza, la documentazione giustificativa di spesa, fatta salva la possibilità riconosciuta alla SRA di prorogare detto termine qualora si manifestassero criticità specifiche che determinano l’impossibilità che la spesa sia certificata e inserita nei primi conti annuali utili.
Art. 21
- Obblighi in capo alla SRA -
1. La SRA provvede all’espletamento degli adempimenti amministrativi correlati alla gestione dell’Operazione secondo le disposizioni prescritte nei Capi da 6 a 9 del Bando.
Art. 22
- Obblighi in capo al Beneficiario -
1. Il Beneficiario attua l’Operazione in conformità ai contenuti definiti negli Allegati da n. 1 a n. 3 alla presente Convenzione di sovvenzione e nel rispetto delle disposizioni prescritte nei Capi da 6 a 9 del Bando.
2. In applicazione del combinato disposto dell’articolo 25, commi 1, 2 e 3 del Bando, il Beneficiario si impegna a predisporre e presentare la domanda di rimborso della sovvenzione entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi, rispettivamente:
a) alla scadenza del termine finale di ciascuno dei moduli operativi consecutivi di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b), x.xx n. 1, della presente Convenzione di sovvenzione, per quanto attiene alla domanda di rimborso intermedio;
b) alla scadenza del termine finale dell’Operazione di cui all’articolo 11, comma 1 della presente Convenzione di sovvenzione, per quanto attiene la domanda di rimborso finale;
nonché in conformità ai moduli e formulari predisposti dal Coordinatore in attuazione di quanto previsto all’articolo 23, comma 2 della presente Convenzione di sovvenzione.
3. Fatte salve le ipotesi di recupero della sovvenzione disciplinate all’articolo 30 del Bando, il Beneficiario si impegna versare al Coordinatore il corrispettivo dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell’Operazione laddove la non ammissibilità a rimborso dei medesimi dipenda da irregolarità a lui imputabili.
4. E’ escluso il diritto di regresso nei confronti del Beneficiario laddove la non ammissibilità a rimborso dei costi correlati alla realizzazione dell’Operazione dipenda da irregolarità imputabili ai Realizzatori.
Art. 23
- Obblighi in capo al Coordinatore -
1. Il Coordinatore provvede al coordinamento tecnico operativo dell’Operazione in conformità ai contenuti definiti negli Allegati da n. 1 a n. 3 alla presente Convenzione di sovvenzione, in esecuzione delle funzioni ad esso attribuite dall’Accordo Attuativo e dall’Accordo esecutivo nel rispetto delle disposizioni previste nei Capi da 6 a 9 del Bando.
2. Al fine di garantire l’uniforme attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere
e) e j) dell’Accordo attuativo, il Coordinatore provvede a predisporre a favore del Beneficiario moduli e formulari funzionali, rispettivamente:
a) all’analisi dei fabbisogni propedeutica all’acquisizione dei servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Bando;
b) alla corretta predisposizione dei contenuti della domanda di rimborso della sovvenzione di cui all’articolo 25 del Bando.
3. Il Coordinatore provvede a predisporre unilateralmente appositi Accordi integrativi della presente Convenzione di sovvenzione, da sottoporre all’accettazione del Beneficiario al fine di disciplinare termini, condizioni e modalità di utilizzo dei beni acquisiti in applicazione di quanto previsto all’articolo 8, comma 2, lettera a) del Bando.
Art. 24
- Obblighi in capo all’Incubatore certificato preposto -
1. L’Incubatore certificato preposto provvede ad eseguire l’Operazione in conformità ai contenuti definiti negli Allegati da n. 1 a n. 3 alla presente Convenzione di sovvenzione, in esecuzione delle funzioni ad esso attribuite dall’Accordo esecutivo nel rispetto delle disposizioni previste nei Capi da 6 a 9 del Bando.
Capo IV
- Disposizioni finali -
Art. 25
- Esecutività della Convenzione di sovvenzione -
1. La presente Convenzione di sovvenzione è esecutiva a decorrere dal giorno successivo alla data della comunicazione al Beneficiario dell’adozione del provvedimento di impegno di spesa relativo all’importo della sovvenzione di cui all’articolo 10, comma 5, del Regolamento Attuativo.
Art. 26
- Comunicazioni -
1. Le comunicazioni rilevanti ai fini della corretta, adeguata e tempestiva attuazione della presente Convenzione di sovvenzione devono:
a) essere formulate per iscritto;
b) essere digitalmente sottoscritte dal dichiarante;
c) riportare il codice CUP, il codice RNA-COR e il N° Repertorio ascritto alla presente Convenzione di sovvenzione;
d) essere trasmesse esclusivamente utilizzando il sistema di scambio elettronico integrato al Sistema Informativo del Programma ovvero tramite PEC in occorrenza a comprovate esigenze di natura organizzativa.
Art. 27
- Interpretazione della Convenzione di sovvenzione -
1. La SRA è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito all’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione di sovvenzione, nonché in ordine alle disposizioni del Bando dalla medesima richiamate.
Art. 28
- Composizione delle controversie -
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, del D. Lgs. n. 104/2010, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione di sovvenzione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Qualora sorgano delle controversie tra le parti in dipendenza della presente Convenzione di sovvenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione, le parti concordano come foro competente quello di Trieste.
Art. 29
- Rinvio -
1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione di sovvenzione si rinvia alle disposizioni del Bando.
Art. 30
- Registrazione -
1. La presente Convenzione di sovvenzione è soggetta all’imposta di bollo e sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1996.
2. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Trieste, lì
1. per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Cultura e Sport Servizio Attività Culturali
dott. l
2. per il Beneficiario
dott.
3. per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
AREA Science Park
dott.
4. per l’Incubatore Certificato
dott.