Gentile Cliente,
Gentile Cliente,
Modalità di attivazione del contratto con Innofin SIM S.p.A.
la ringraziamo per l’interesse manifestato per i servizi offerti dalla nostra società e per aver avviato sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx le attività preliminari per concludere il contratto di collocamento e di custodia con Xxxxxxx SIM S.p.A. Facendo seguito alla Sua richiesta, Le trasmettiamo la documentazione contrattuale di riferimento che è composta dalle “Norme che regolano la prestazione dei servizi di collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari” e da otto allegati.
COMPILA LE SEGUENTI PAGINE
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Detta documentazione deve essere compilata in ogni sua parte, quindi datata, sottoscritta e restituita alla Società seguendo le istruzioni di seguito riportate. Ai fini della conclusione del contratto è necessario inviare alla Società il presente documento completo di ogni sua pagina.
Condizioni Contrattuali ‐ pagina 5: compilare con luogo e data, firma del Cliente di Riferimento, firma degli eventuali Altri Cointestatari.
Allegato 4 ‐ Questionario di Appropriatezza ‐ pagina 12: compilare con luogo e data, firma del Cliente di Riferimento.
Allegato 5 ‐ Dichiarazione ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ‐ pagina 14: compilare con luogo e data, firma del Cliente di Riferimento, firma degli eventuali Altri Cointestatari.
Allegato 6 ‐ Procura ad operare su quote ed azioni di OICVM e FPA ‐ pagina 15: compilare con luogo e data, firma del Cliente di Riferimento.
Allegato 7 ‐ Commissioni e Spese ‐ pagina 15: compilare con luogo e data, firma del Cliente di Riferimento.
Allegato 8 ‐ Dichiarazione FATCA E CRS ‐ pagina 16: compilare con luogo e data, firma del Cliente di Riferimento, firma degli eventuali Altri Cointestatari
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI
2
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Fotocopia fronte‐retro del documento di identità del Cliente di Riferimento, e degli eventuali Altri Cointestatari , indicato/indicati in sede di registrazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx (con validità residua non inferiore a sei mesi);
Fotocopia fronte‐retro del tesserino codice fiscale/tessera sanitaria del Cliente di Riferimento e degli eventuali Altri Cointestatari;
Se nel Questionario Antiriciclaggio è stato indicato un Titolare Effettivo diverso dai Clienti, allegare fotocopia fronte‐retro di un documento di identità e del tesserino codice fiscale/tessera sanitaria del Titolare Effettivo.
INVIA LA DOCUMENTAZIONE
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Indirizzo al quale inviare la documentazione contrattuale
EFFETTUA IL PRIMO BONIFICO
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Innofin SIM S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx, 0 ‐ 00000 Xxxxxx Xxx.xx Servizio Clienti
La normativa in materia di antiriciclaggio richiede, tra l'altro, la verifica dell'identità del Cliente anche tramite il versamento di una Provvista iniziale, purché tale versamento sia effettuato da un conto intestato al/i Cliente/i presso un intermediario bancario.
Innofin SIM Iban: XX00X0000000000000000000000 Banca: INTESA SANPAOLO ‐ Filiale 00000 ‐ XXXXXX Causale: codice rapporto
Il versamento di tale Provvista iniziale dovrà essere effettuato da parte del Cliente di Riferimento e dagli eventuali Altri Cointestatari alle seguenti coordinate bancarie:
La Provvista iniziale deve essere almeno pari a 20 Euro per ciascun rapporto.
RICEVI LE CREDENZIALI D’ACCESSO
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Una volta verificata la corretta compilazione della documentazione contrattuale e di tutti i documenti richiesti, Le invieremo, unitamente all’accettazione della Sua proposta, una e‐mail contenente le Xxx Xxxxxxxxxxx (User‐id e password), che Le permetteranno di accedere all’Area Riservata ai clienti del servizio. Al primo accesso dovrà essere effettuato un cambio di password obbligatorio.
Per qualsiasi richiesta di informazioni potrà inviarci una mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx oppure contattare il servizio clienti al numero: 000.00.00.00
Distinti saluti Innofin SIM S.p.A.
Cliente di Riferimento:
Codice Rapporto:
CLIENTE DI RIFERIMENTO
DATI ANAGRAFICI | |||
Nome | Cognome | ||
Cittadinanza (nazione) | Codice fiscale | ||
Professione | Indirizzo e‐mail | ||
Telefono cellulare | Secondo telefono | ||
Telefono ufficio | Sesso | ||
Data di nascita | Città di nascita | ||
Provincia di nascita | Stato di nascita | ||
RESIDENZA | |||
Residenza fiscale italiana | Indirizzo e numero civico | ||
CAP | Città | ||
Provincia | Nazione | ||
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da quello della residenza) | |||
Presso | Indirizzo e numero civico | ||
CAP | Città | ||
Provincia | Nazione | ||
DOCUMENTO DI IDENTITÀ | |||
Documento emesso in Italia | Tipo documento | ||
Ente emittente | Numero documento | ||
Comune di rilascio | Provincia di rilascio | ||
Data di rilascio | Data di scadenza |
CONDIZIONI CONTRATTUALI “NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI COLLOCAMENTO SENZA ASSUNZIONE A FERMO NÉ IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE E DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI”
PREMESSO CHE
A. INNOVAZIONE FINANZIARIA – Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A., (di seguito “INNOFIN SIM” o la “SIM”) con sede legale in Xxx Xxxxxx 0/X, Xxxxxx ‐ 00000, e sede operativa in Xxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx ‐ 00000, è una società di intermediazione mobiliare autorizzata, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il “Testo Unico” o “TUF”) all’esercizio di servizi di investimento e, in particolare, al collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente ed è abilitata alla prestazione del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (i "SERVIZI");
B. INNOFIN SIM si avvale, per l'offerta e l'esecuzione dei SERVIZI esclusivamente di tecniche di comunicazione a distanza, ed in particolare del canale Internet;
C. il CLIENTE intende utilizzare le medesime tecniche di comunicazione a distanza per avvalersi dei SERVIZI;
D. INNOFIN SIM, ha preventivamente fornito al CLIENTE mediante messa a disposizione sul proprio sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx ( i l “SITO”) le informazioni relative a: (i) INNOFIN SIM e ai servizi ed alle attività prestati dalla medesima; (ii) CONTRATTO; (iii) strumenti finanziari collocati ‐ con una descrizione della loro natura e dei loro rischi, e con l’avvertenza se gli stessi siano destinati ai 'Clienti al dettaglio' o ai 'Clienti professionali' tenuto conto del 'Target Market' (ossia il mercato di riferimento), individuato all’interno della pertinente categoria di clienti ‐ e sui loro 'Manufacturer' (ossia i Produttori, come da elenco contenuto accedendo a xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx‐di‐gestione.html);
(iv) ai termini di presentazione dei costi e degli oneri connessi alla prestazione dei SERVIZI, dei costi relativi agli strumenti finanziari collocati e sulle relative modalità di pagamento; (v) salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela; (vi) classificazione della clientela; (vii) politica di gestione dei conflitti di interessi; (viii) politica adottata in materia di incentivi;
(ix) politica di distribuzione dei prodotti finanziari complessi alla clientela al dettaglio; (x) politica di distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi;
E. il CLIENTE dichiara di aver acquisito, anche mediante supporto duraturo, esaminato e compreso le informazioni fornite da INNOFIN SIM sul SITO, e di considerarle idonee ed esaurienti ai fini di una piena comprensione sulla natura, rischi ed implicazioni delle operazioni su strumenti finanziari collocati da INNOFIN SIM e su qualsiasi atto, fatto o circostanza la cui conoscenza sia necessaria per effettuare appropriate e consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento e di essere cosciente dei particolari rischi che si ricollegano alle modalità di esecuzione dei SERVIZI, con particolare riferimento ai costi complessivi in termini di commissioni derivanti dalla possibile moltiplicazione delle transazioni disposte dal CLIENTE che intenda operare in una prospettiva giornaliera;
F. INNOFIN SIM, tenuto conto delle modalità di prestazione dei SERVIZI, e per quanto ragionevolmente possibile, ha adottato soluzioni organizzative idonee a consentire che il CLIENTE, prima della conclusione del CONTRATTO, abbia la possibilità di esaminare e comprendere i termini e il contenuto del CONTRATTO e dei relativi ALLEGATI;
G. il CLIENTE dichiara di aver esaminato e compreso, in fase precontrattuale, i termini e il contenuto del CONTRATTO e degli ALLEGATI, ed in particolare che il CONTRATTO può essere sottoscritto esclusivamente da persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
H. il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO e degli ALLEGATI, dichiara di accettarne per intero i contenuti;
I. il CLIENTE acconsente che tutta la documentazione e le comunicazioni ad esso dovute ai sensi della vigente normativa siano consegnate e/o messe a disposizione mediante supporto duraturo cartaceo o non cartaceo.
Il CLIENTE chiede di ricevere e scambiare (barrare la casella di interesse):
la documentazione/le comunicazioni dovute per legge mediante supporto duraturo non cartaceo (es. file elettronici) al seguente indirizzo e–mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
la documentazione/le comunicazioni dovute per legge su supporto duraturo cartaceo all'indirizzo indicato per il recapito della corrispondenza.
TUTTO CIÒ PREMESSO
il CLIENTE conferisce a INNOFIN SIM l’incarico di svolgere in suo nome e per suo conto i seguenti servizi, come disciplinati dalle seguenti condizioni contrattuali.
A. CONCLUSIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO
1. PREMESSE ED ALLEGATI
Le Premesse e gli ALLEGATI formano parte integrante del CONTRATTO e delle pattuizioni nello stesso contenute.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del CONTRATTO si attribuisce il seguente significato ai termini di seguito riportati:
“ALLEGATI” si intendono i documenti che costituiscono parte integrante del CONTRATTO elencati all’art. 26.
“CLIENTE” si intende il cliente al dettaglio che sottoscrive il CONTRATTO, indipendentemente dal fatto che sia il CLIENTE DI RIFERIMENTO o uno dei COINTESTATARI;
“CLIENTI” si intendono congiuntamente il CLIENTE DI RIFERIMENTO e gli altri COINTESTATARI.
“CONSULENZA” ai sensi dell’art. 1, comma 5‐septies TUF, si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.
“CONSUMATORE” ai sensi dell’art. 18, comma 1, let. a) del Codice del
Consumo, s’intende qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali regolate dal Titolo III del Codice del Consumo, agisce per fini che non rientrano nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
“CONTRATTO” si intendono le presenti condizioni contrattuali e gli ALLEGATI. “Codice del Consumo” si intende il D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, così come successivamente modificato ed integrato;
“NORMATIVA DI RIFERIMENTO”, si intende, la normativa di rango primario e secondario relativa ai servizi d’investimento, all’offerta al pubblico e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a t itolo esemplificativo, il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 (il “Regolamento Delegato”), che integra la direttiva 2014/65/UE (c.d. “MIFID II”), il Testo Unico, il Regolamento Consob n. 16190/2007 del 29 ottobre 2007 (il “Regolamento Intermediari”), così come successivamente modificato ed integrato, e le Disposizioni di Vigilanza adottate dalla Banca d’Italia;
“OICVM” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m‐bis, si intendono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio comunitari rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
“PARTE” si intende s ingolarmente INNOFIN SIM o il CLIENTE, o se congiuntamente, le “PARTI”;
3. CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
1. Il CLIENTE prende atto ed accetta che la sottoscrizione del CONTRATTO ed il suo successivo invio tramite posta ordinaria, raccomandata A/R o altro mezzo analogo ad INNOFIN SIM, equivale ad una proposta contrattuale, e che il CONTRATTO s’intenderà concluso, fermo restando il disposto dell’art. 1335 c.c., nel momento in cui l’accettazione da parte di INNOFIN SIM sarà portata a conoscenza del CLIENTE. La SIM comunicherà la propria accettazione al CLIENTE DI RIFERIMENTO mediante una comunicazione in tal senso all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso e mediante la messa a disposizione nell’AREA RISERVATA di una copia del CONTRATTO controfirmata dalla SIM. INNOFIN XXX non accetta proposte di sottoscrizione del CONTRATTO da parte di soggetti destinatari della normativa FATCA (US Person o equivalenti)
2. Ai fini del CONTRATTO, tutti i CLIENTI sono considerati CONSUMATORI, pertanto, ai sensi del Codice del Consumo, l’efficacia del CONTRATTO è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione dello stesso. Entro detto termine il CLIENTE può comunicare a INNOFIN SIM, mediante lettera raccomandata A/R, il proprio recesso senza sostenere spese né pagare corrispettivi.
3. La conclusione e l’efficacia del CONTRATTO sono in ogni caso subordinate alla: i) ricezione di tutta la documentazione contrattuale richiesta dalla SIM debitamente compilata e firmata dal CLIENTE; ii) identificazione e adeguata verifica del CLIENTE in conformità alla normativa di volta in volta vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; iii) ricezione della provvista iniziale a valere sul conto deposito sottoscritto dal CLIENTE; iv) Copia fronte/retro del documento identificativo con validità residua non inferiore ai 6 (sei) mesi indicato dal CLIENTE, nonché copia del tesserino del codice fiscale/tessera sanitaria.
4. In seguito all’accettazione della proposta contrattuale, ed allo scopo di consentire al CLIENTE DI RIFERIMENTO di iniziare ad operare, INNOFIN SIM invierà a quest’ultimo, insieme alla conferma di accettazione della proposta, la User Id unitamente alla Password (“Credenziali”). È onere del CLIENTE DI RIFERIMENTO, in occasione del primo accesso al SITO, modificare la Password.
4. OGGETTO DEL CONTRATTO
1. In forza del CONTRATTO, il CLIENTE conferisce incarico ad INNOFIN SIM di svolgere in suo nome e per suo conto i SERVIZI. In corso di efficacia del CONTRATTO, il CLIENTE può indicare ad INNOFIN SIM i riferimenti del Consulente Finanziario Autonomo di fiducia, che previa verifica della SIM, potrà accedere alle informazioni del medesimo CLIENTE.
2. Il CLIENTE autorizza altresì INNOFIN SIM ad agire anche in nome proprio e per conto del CLIENTE, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del TUF.
3. È esclusa dall’oggetto del CONTRATTO qualsiasi attività di CONSULENZA a favore del CLIENTE. Pertanto, il CLIENTE effettuerà tutte le scelte di investimento e impartirà gli ordini per il tramite del SITO in completa autonomia, senza alcun intervento da parte della SIM.
5. TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI ED OPERAZIONI
1. I SERVIZI prestati da INNOFIN SIM possono avere ad oggetto esclusivamente quote ed azioni di OICVM e di Fondi Pensione Aperti (gli “FPA”).
2. INNOFIN SIM non promuove o distribuisce presso la propria clientela Strumenti Finanziari definiti complessi ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO (in particolare ex Comunicazione Consob n. 97996 del 22 dicembre 2014).
3. Il CLIENTE, alla data di sottoscrizione del Contratto, può compiere le seguenti tipologie di azioni a valere sugli OICVM e gli FPA oggetto dei SERVIZI:
A. sottoscrizioni, rimborsi e stwitch;
B. tasferimento da e verso altro conto titoli.
4. Il CLIENTE prende atto ed accetta che alla data di sottoscrizione della presente richiesta di attivazione del servizio di collocamento di quote e azioni di OICVM e FPA, non è possibile effettuare sottoscrivere Piani di Accumulo (cd. “PAC”). La SIM si obbliga a dare comunicazione al Cliente, mediante avviso nell’AREA RISERVATA, dell’attivazione di detta funzionalità operativa non appena attivata.
5. Il CLIENTE impartisce i propri ordini ad INNOFIN SIM in via telematica tramite rete Internet utilizzando le funzionalità del Sito.
6. INNOFIN SIM provvede all’esecuzione degli ordini in conformità alle istruzioni impartite dal CLIENTE. INNOFIN SIM potrà, in presenza di un giustificato motivo, non eseguire l’ordine, comunicando immediatamente al CLIENTE via e‐ mail o all’interno dell’area riservata del SITO (“AREA RISERVATA”), le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.
7. Il CLIENTE prende atto che INNOFIN SIM può, anche per finalità di tutela della propria clientela, limitare e/o escludere, anche temporaneamente, la possibilità di operare su determinati OICVM e FPA, secondo quanto tempestivamente comunicato da INNOFIN SIM stessa sul SITO.
8. All’atto del ricevimento dell’ordine, INNOFIN SIM mette a disposizione del CLIENTE, nella relativa AREA RISERVATA, apposita attestazione contenente il numero identificativo del rapporto, l’ora e la data di ricevimento e gli elementi essenziali dell’ordine, le eventuali istruzioni accessorie e le informazioni sull’eseguito una volta disponibile. La conferma dell’ordine sarà resa nota con le medesime modalità o tramite comunicazione all’indirizzo e‐mail del CLIENTE.
9. INNOFIN SIM, per assolvere ad obblighi regolamentari, manterrà evidenza degli ordini ricevuti ed inoltrati elettronicamente. In particolare, il CLIENTE prende atto che INNOFIN SIM conserva per un periodo di 5 (cinque) anni le registrazioni delle comunicazioni finalizzate alla conclusione delle operazioni relative ai SERVIZI, indipendentemente dall’effettiva conclusione
‐o meno‐ delle stesse. Tali registrazioni sono fornite ‐su richiesta‐ al Cliente, previa comunicazione da parte della SIM dei costi da sostenere.
10. Il CLIENTE si impegna a conferire gli ordini in modo chiaro ed inequivoco. INNOFIN SIM non sarà responsabile degli effetti derivanti dalla inesatta compilazione degli ordini.
11. La trasmissione di ciascun ordine tramite il SITO dovrà essere preceduta dall’accesso al sistema mediante l’inserimento delle Credenziali, con le modalità che verranno comunicate al CLIENTE DI RIFERIMENTO da INNOFIN SIM successivamente alla conclusione del CONTRATTO. La Password potrà essere modificata dal CLIENTE DI RIFERIMENTO secondo le modalità che INNOFIN SIM renderà note allo stesso.
12. Il CLIENTE DI RIFERIMENTO si impegna a custodire con ogni cura la Password, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’abuso, dall’utilizzo illecito o indebito della medesima da parte di altri soggetti, nonché del suo smarrimento o della sua sottrazione.
13. INNOFIN SIM non assume alcun tipo di responsabilità per qualunque ipotesi di mancata cautela nella conservazione della Password.
14. In caso di smarrimento o sottrazione della Password, il CLIENTE DI RIFERIMENTO deve darne immediata notizia ad INNOFIN SIM tramite comunicazione indirizzata alla sede operativa oppure all’indirizzo e‐mail della stessa. In seguito al ricevimento della comunicazione, INNOFIN SIM procederà a bloccare qualsiasi funzione dispositiva sulla posizione del CLIENTE.
15. Per ragioni di tutela della sicurezza informatica, INNOFIN SIM potrà periodicamente richiedere la sostituzione della Password.
16. Una volta impartito l’ordine o le specifiche istruzioni del CLIENTE DI RIFERIMENTO, l’ordine, ovvero le istruzioni medesime, sono inoltrati alle Società Prodotto ovvero al soggetto incaricato dei pagamenti alle ore 17.00 di ciascun giorno lavorativo. Gli ordini impartiti dopo le ore 17.00 sono inoltrati alle Società Prodotto ovvero al Soggetto Incaricato dei Pagamenti alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo. Fino a tale momento, l’ordine o le specifiche istruzioni, possono essere revocati dal CLIENTE DI RIFERIMENTO con le stesse modalità con le quali sono stati impartiti.
17. INNOFIN XXX non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del CLIENTE DI RIFERIMENTO inadempiente rispetto agli obblighi allo stesso ascrivibili ai sensi del CONTRATTO.
18. INNOFIN SIM non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta all’impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi, salvo che nel frattempo detti ordini non siano stati revocati, INNOFIN SIM procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
6. RISCHI DELLE OPERAZIONI
1. Il CLIENTE, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in OICVM e FPA rese note al CLIENTE in sede precontrattuale così come contenute nel Documento Informativo e a quelle relative allo specifico OICVM/FPA così come desumibili dalla rispettiva documentazione di offerta, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato del fatto che nei mercati finanziari il rischio non è eliminabile. I SERVIZI di cui al CONTRATTO non comportano e non possono comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti. In ogni caso maturano a carico del CLIENTE gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute relative agli OICVM e FPA.
2. Le informazioni di cui al comma che precede, assieme a quelle sui costi e gli oneri propri dell’OICVM e FPA, ivi incluse le commissioni di sottoscrizione e rimborso, sono contenute nella documentazione di offerta di ciascun OICVM e FPA resa disponibile dalla Società Prodotto così come di seguito definita. Il CLIENTE è invitato a leggere tale documentazione ed esaminare con attenzione i rischi connessi al prodotto prima di qualsiasi investimento, avendo presente che a diverse tipologie di OICVM e FPA corrisponde un diverso grado di rischiosità.
B. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO SENZA ASSUNZIONE A FERMO NÉ IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE
1. SERVIZIO DI COLLOCAMENTO ED ADEMPIMENTI CONNESSI
1. INNOFIN SIM presta il servizio di collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente. Il servizio consiste nella presentazione e proposizione attraverso una vetrina sul SITO di materiale informativo di una vasta gamma di OICVM e FPA. I documenti contrattuali e d’offerta sono predisposti sotto l’esclusiva responsabilità dalle società emittenti o proponenti gli OICVM e FPA medesimi (le “Società Prodotto”). Il servizio prevede anche un’attività di assistenza operativa alla clientela nel periodo successivo al collocamento (c.d. assistenza post vendita), intesa quale attività di mantenimento del rapporto con le Società Prodotto,
comprendente la ricezione di ordini, anche ricorrenti, di sottoscrizione aggiuntiva e riscatto di quote di OICVM e FPA, la tenuta delle evidenze contabili relative alle posizioni del CLIENTE, l’aggiornamento delle informazioni inerenti agli investimenti effettuati dal CLIENTE e le attività amministrative connesse. INNOFIN SIM potrà prestare l’assistenza al CLIENTE anche post vendita per il tramite del SITO o, se previsto e attivato, tramite un call center.
2. INNOFIN SIM non presterà in nessun caso attività di CONSULENZA al CLIENTE sugli OICVM e FPA oggetto del servizio di collocamento.
3. Con la sottoscrizione dell’Allegato 6 (Procura ad operare su quote o azioni di OICVM e FPA) al CONTRATTO, il CLIENTE conferisce ad INNOFIN SIM procura speciale affinché, in suo nome e per suo conto, effettui, in una o più soluzioni, sottoscrizioni e rimborsi di quote o azioni di OICVM e FPA, secondo le disposizioni che il CLIENTE medesimo impartirà ad INNOFIN SIM.
4. Il CLIENTE è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta predisposta dalle Società Prodotto prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo. Il CLIENTE prende atto ed accetta che la documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che INNOFIN SIM avrà ricevuto dalle singole Società Prodotto. Il CLIENTE riconosce ed accetta che spetta alle Società Prodotto assicurare la correttezza, l’aggiornamento e la completezza di tale documentazione, e che nessuna responsabilità in tal senso potrà essere opposta ad INNOFIN SIM.
5. Per ogni disposizione impartita, il CLIENTE DI RIFERIMENTO deve dichiarare espressamente la volontà di eseguire l’operazione, confermando di aver preso visione della relativa documentazione d’offerta.
6. INNOFIN SIM presta il servizio di collocamento in conformità anche alle disposizioni impartite e agli specifici accordi di volta in volta assunti con le Società Prodotto al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta ed il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.
7. INNOFIN SIM, nello svolgimento del servizio di collocamento, si atterrà alla valutazione di appropriatezza e all’assegnazione del profilo di rischio in conformità a quanto previsto dall’art. 8.
8. Il collocamento di OICVM e FPA sarà effettuato, ove applicabile, nel rispetto delle condizioni, talora valide per periodi di tempo limitati, applicabili al singolo OICVM e FPA in base alle norme ed alle clausole stabilite nei documenti di offerta. INNOFIN SIM assicurerà la messa a disposizione della documentazione d’offerta prescritta dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza che consentano al CLIENTE medesimo di acquisirne la disponibilità su supporto informatico duraturo. L’esecuzione degli ordini inerenti alle quote o azioni di OICVM e FPA avviene:
(i) nei termini e secondo le modalità previste dai relativi documenti di offerta;
(ii) al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell’OICVM e del FPA stesso.
9. INNOFIN SIM rifiuterà le richieste di sottoscrizione dei CLIENTI che in base alle previsioni del prospetto dell’OICVM e del FPA non rientrano fra i destinatari dell’offerta e quelle che difettino di elementi essenziali per l’esecuzione.
10. Il CLIENTE può indicare alla SIM il Consulente Finanziario Autonomo di fiducia, che previo esperimento dei relativi controlli da parte di INNOFIN SIM stessa, può accedere ai dati e alle informazioni rilevanti del CLIENTE in sola lettura.
2. APPROPRIATEZZA E GESTIONE DEGLI ORDINI
1. Prima della conclusione del CONTRATTO, ed in ogni caso in occasione della prima operazione, INNOFIN SIM richiede al CLIENTE DI RIFERIMENTO di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo specifico di OICVM e FPA. Le predette informazioni sono raccolte tramite compilazione di un questionario di profilatura e valutazione di appropriatezza (Allegato 4). I CLIENTI prendono atto che INNOFIN SIM fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal CLIENTE DI RIFERIMENTO nel predetto questionario, a meno che non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete, e che è onere del CLIENTE DI RIFERIMENTO informare immediatamente INNOFIN SIM di ogni variazione relativa alle stesse. Il CLIENTE DI RIFERIMENTO è consapevole di poter, in qualsiasi momento e con tecniche di comunicazione a distanza, modificare le informazioni in precedenza rese; fermo restando che la modifica periodica e ripetuta del questionario, da parte del CLIENTE, al solo fine di sottoscrivere determinati OICVM o FPA non è consentita.
2. INNOFIN SIM, sulla base delle informazioni ottenute secondo quanto precede, avverte il CLIENTE DI RIFERIMENTO se l’OICVM e il FPA è ritenuto “non appropriato” per quest’ultimo. L’avvertenza è fornita utilizzando un formato standardizzato.
3. Se il CLIENTE DI RIFERIMENTO sceglie di non fornire le informazioni di cui al presente articolo, ovvero non fornisce informazioni sufficienti, INNOFIN SIM lo avverte ‐ sia in sede di compilazione del questionario, sia in sede di sottoscrizione dell’OICVM o FPA ‐ che tale decisione impedisce di determinare se lo specifico OICVM e FPA sia “appropriato” per il CLIENTE DI RIFERIMENTO. L’avvertenza è fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Il CLIENTE è consapevole ed accetta che qualora l’OICVM e il FPA non siano ritenuti appropriati, INNOFIN SIM, salvo per i profili di rischio alti, non darà corso all'esecuzione dell’ordine ricevuto dal CLIENTE DI RIFERIMENTO.
5. Quando il rapporto è intestato a più persone, ciascun CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, acconsente che INNOFIN SIM assuma a riferimento per la valutazione di appropriatezza le informazioni rese dal CLIENTE DI RIFERIMENTO indicato dai medesimi CLIENTI in sede di apertura del rapporto. Il CLIENTE DI RIFERIMENTO è l’unico ad avere poteri dispositivi nei rapporti con INNOFIN SIM e, di conseguenza, non possono essere accettate da INNOFIN SIM disposizioni provenienti da soggetti diversi. Eventuali variazioni nella scelta del CLIENTE DI RIFERIMENTO devono essere comunicate ad INNOFIN SIM nelle forme previste dal CONTRATTO. INNOFIN SIM si riserva la facoltà di rifiutare il cambio (reintestazione) del CLIENTE DI RIFERIMENTO, fatta eccezione per il caso di decesso o sopravvenuta incapacità di agire del CLIENTE DI RIFERIMENTO.
6. Ferma restando l’informativa acquisita dal CLIENTE DI RIFERIMENTO nell’ambito del questionario di appropriatezza, INNOFIN SIM terrà altresì conto delle ulteriori eventuali informazioni fornite dal CLIENTE contestualmente alla trasmissione dell’ordine.
3. CONFLITTO DI INTERESSI
1. XXXXXXX XXX ha elaborato ed attua una politica di gestione dei conflitti di interesse la cui sintesi è stata resa nota al CLIENTE ed è riportata nella relativa sezione del Documento Informativo precontrattuale messo a disposizione del CLIENTE di cui all'Allegato 1. Conformemente a quanto ivi previsto, INNOFIN SIM ha adottato ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, anche in relazione a soggetti aventi con INNOFIN SIM un legame di controllo, diretto o indiretto, nonché alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il CLIENTE o tra il CLIENTE e altri clienti di INNOFIN SIM nella prestazione dei servizi di investimento o accessori, al fine di prevenire o gestire i conflitti individuati, per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi del CLIENTE.
2. INNOFIN SIM, ove le misure adottate ai sensi del comma che precede non siano sufficienti ad evitare con ragionevole certezza il rischio di pregiudicare gli interessi del CLIENTE in relazione ai SERVIZI, fornisce –su supporto durevole‐ al CLIENTE, prima di agire per suo conto, informazioni chiare e sufficientemente dettagliate sulla natura generale e sulle fonti dei potenziali conflitti di interesse, nonché sulle misure adottate per mitigarne i rischi connessi, affinché il CLIENTE –considerate le caratteristiche del medesimo‐ possa assumere una decisione consapevole ed informata.
3. INNOFIN SIM informerà prontamente ed in extrema ratio il CLIENTE di ogni variazione in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse.
4. VERSAMENTO DELLA PROVVISTA‐ LIQUIDITÀ
1. Il CLIENTE prende atto che l’esecuzione degli ordini di sottoscrizione è subordinata alla disponibilità di somme di denaro necessarie al regolamento di tale operazione (la “PROVVISTA”).
2. La PROVVISTA dovrà essere disponibile sul conto terzi intestato ad INNOFIN SIM come di seguito indicato nel momento in cui il CLIENTE DI RIFERIMENTO impartisce l’ordine.
3. La PROVVISTA iniziale, anche per consentire la verifica dell'identità dei CLIENTI ai fini della normativa antiriciclaggio, dovrà pervenire da un conto corrente bancario acceso presso un Istituto di Credito con sede nell’Unione Europea intestato o congiuntamente ai CLIENTI oppure, ove ciò non sia possibile, a ciascuno di essi individualmente. La PROVVISTA iniziale deve essere almeno pari a 20 Euro per ciascun rapporto.
4. I versamenti successivi alla PROVVISTA iniziale potranno provenire esclusivamente da un conto corrente acceso presso un Istituto di Credito con sede nell’Unione Europea intestato ad uno o più dei CLIENTI.
5. Salve le garanzie costituite in favore di INNOFIN SIM ai sensi del presente CONTRATTO o ai sensi di un diverso contratto ad esso collegato, nonché le garanzie standard applicate a favore delle banche sui conti intestati ai clienti, il CLIENTE si impegna a non vincolare in alcun modo, a qualsiasi titolo e a favore di chiunque, le somme di denaro o gli strumenti finanziari di propria pertinenza tenuti presso INNOFIN SIM a seconda dei casi.
6. La provvista del CLIENTE viene versata da INNOFIN SIM su un conto corrente infruttifero, acceso presso la banca INTESA SANPAOLO, a sé intestato e sottorubricato come “conto terzi” (il “Conto Terzi”) con l’indicazione che si tratta di beni di terzi. L’operatività tramite Conto Terzi comporta il rischio di commistione di disponibilità appartenenti a diversi clienti, per la gestione del quale INNOFIN SIM adotta apposite procedure volte a limitare tale rischio nell’interesse del CLIENTE. In particolare, INNOFIN SIM tiene evidenza dei versamenti e dei rimborsi riferiti a ciascun CLIENTE in conti sottorubricati al singolo CLIENTE e provvede, di volta in volta, alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi dei singoli conti e le risultanze degli estratti conto emessi dall’azienda di credito presso cui è acceso il Conto Terzi.
7. Il CLIENTE autorizza sin d’ora espressamente INNOFIN SIM a prelevare la PROVVISTA dal Conto Terzi per l’esecuzione degli ordini impartiti.
8. Sono di spettanza del CLIENTE le disponibilità generate dagli investimenti e disinvestimenti. Su tali somme e su quelle temporaneamente non investite non maturano interessi a favore del CLIENTE, che invece ove presenti sono trattenuti dalla SIM.
5. DISINVESTIMENTI E RIMBORSI
1. Il CLIENTE DI RIFERIMENTO che intenda procedere al disinvestimento delle quote o azioni di OICVM e FPA dovrà inviare apposita istruzione ad INNOFIN SIM.
2. Il CLIENTE DI RIFERIMENTO potrà disporre il bonifico delle somme rivenienti dal disinvestimento esclusivamente a favore di un conto corrente intestato a se stesso o ad uno o più degli altri COINTESTATARI.
3. I CLIENTI riconoscono e accettano che il disinvestimento e rimborso effettuato dal CLIENTE DI RIFERIMENTO ha efficacia liberatoria nei confronti di INNOFIN SIM e di ciascuno dei COINTESTATARI, i quali a riguardo rinunciano sin d’ora a qualsiasi azione ed eccezione nei confronti di INNOFIN SIM.
6. D O C U M E N T A Z I O N E DE LL E O P E R A Z I O N I E S E G U I T E E RENDICONTAZIONE
1. INNOFIN SIM, salvo diversa richiesta da parte del CLIENTE DI RIFERIMENTO, mette prontamente a disposizione sul SITO, gli eseguiti degli ordini impartiti dal medesimo CLIENTE DI RIFERIMENTO in forza del CONTRATTO, fornendo al medesimo tutte le informazioni essenziali previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
2. Nel caso in cui INNOFIN SIM debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, la comunicazione di cui al precedente comma viene inviata entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, INNOFIN SIM è esonerata dall’obbligo di trasmettere l’avviso di conferma.
3. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICVM e FPA che vengano eseguiti periodicamente, INNOFIN SIM, in alternativa a quanto previsto dal comma che precede, potrà effettuare ‐ su espressa richiesta del Cliente ‐ la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale, al posto dell’avviso di conferma per ogni singola operazione.
4. Su richiesta, INNOFIN SIM fornirà al CLIENTE informazioni circa lo stato degli ordini non ancora eseguiti.
INNOFIN SIM mette a disposizione del CLIENTE ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO, una rendicontazione sugli Strumenti Finanziari e sulle disponibilità liquide, nonché almeno annualmente un’informativa sui costi e oneri, in forma aggregata e analitica, se richiesto dal CLIENTE, connessi ai SERVIZI e alle quote e/o azioni di OICVM e FPA collocate, che mostri ove del caso gli eventuali effetti cumulativi dei costi sulla redditività.
5. Gli obblighi di rendicontazione sono assolti tramite messa a disposizione sul SITO, con modalità che consentano al CLIENTE anche di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo non cartaceo, fermi restando i requisiti di contenuto stabiliti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
6. Le eventuali contestazioni relative alla rendicontazione devono essere proposte, attraverso un reclamo scritto proposto con le modalità prescritte dal CONTRATTO, non oltre 30 (trenta) giorni dal momento in cui la rendicontazione è messa a disposizione del CLIENTE sul SITO. Decorso tale termine, il rendiconto s'intenderà accettato.
C. CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DEGLI OICVM e FPA
1. EVIDENZE CONTABILI DELLE QUOTE E DELLE AZIONI DEGLI OICVM E FPA
1. Le quote o azioni di OICVM e FPA acquistati o sottoscritti dal CLIENTE risultano da evidenze contabili riferite a ciascun CLIENTE presso INNOFIN SIM. Il CLIENTE prende atto ed accetta che dette quote o azioni di OICVM e FPA non sono depositate presso INNOFIN SIM, ma presso i depositari terzi di volta in volta indicati nella documentazione di offerta della singola Società Prodotto (ad es. banca depositaria dell’OICVM e FPA). In nessun caso è prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di quote o azioni.
2. MODALITÀ DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI
1. Gli OICVM e FPA acquistati dal CLIENTE sono depositati presso terzi, INNOFIN SIM esige i dividendi ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti alle quote o azioni di OICVM e FPA stessi.
2. INNOFIN SIM, anche per il tramite di soggetti terzi, comunicherà al CLIENTE tutte le operazioni straordinarie afferenti all’OICVM sottoscritto dal CLIENTE (in via meramente esemplificativa, operazioni di fusioni, scissione e liquidazioni).
3. Nel caso di esercizio dei diritti connessi alle azioni di OICVM e FPA, INNOFIN SIM chiede istruzioni al CLIENTE e sulla base di esse provvede all’esecuzione dell’operazione, previo versamento dei fondi occorrenti da parte del CLIENTE. In mancanza di istruzioni in tempo utile, il CLIENTE acconsente alla circostanza per la quale INNOFIN SIM, pur non essendo tenuta a compiere alcuna operazione, può eventualmente provvedere a quanto necessario nell’interesse del CLIENTE medesimo.
4. Qualora il CLIENTE intenda esercitare il diritto di voto in assemblea relativamente alle azioni di OICVM aventi forma societaria (es. SICAV o SICAF) o FPA affidati in custodia e amministrazione dovrà comunicarlo a INNOFIN SIM almeno 30 (trenta) giorni prima dell’assemblea stessa, in modo da consentire a INNOFIN SIM l’espletamento delle necessarie attività. Il CLIENTE s’impegna in ogni caso a fornire prontamente ad INNOFIN SIM tutta la necessaria documentazione eventualmente richiesta dalla stessa. In ogni caso INNOFIN SIM non è responsabile nei confronti del CLIENTE nel caso in cui quest’ultimo non abbia potuto esercitare il diritto di voto. È fatto obbligo al CLIENTE di monitorare il calendario assemblee non essendo INNOFIN SIM tenuta alla loro comunicazione.
5. INNOFIN SIM non agirà in nessun caso come procuratore del CLIENTE per l’esercizio del diritto di voto. Il CLIENTE può comunque rilasciare deleghe a terzi per la partecipazione alle assemblee, ai sensi dell’art. 2372 c.c.
6. La SIM mette a disposizione del CLIENTE la possibilità di apportare al conto deposito strumenti finanziari da conti terzi o di trasferire gli strumenti finanziari in esso presenti a favore di altri conti deposito intestati al CLIENTE medesimo. Le modalità operative di trasferimento sono precisate nell’AREA RISERVATA.
D. ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI
1. COMMISSIONI E SPESE
1. L’eventuale compenso dovuto dal CLIENTE ad INNOFIN SIM per la prestazione dei SERVIZI è specificato nell’Allegato 7 del CONTRATTO, ed in ogni caso sarà messo a disposizione nell’AREA RISERVATA nella specifica sezione del SITO.
2. Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento o rimborso ad INNOFIN SIM di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei SERVIZI di cui al CONTRATTO e dall’esecuzione di ordini del CLIENTE, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, imposte sostitutive, spese postali, spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo anche relative al CONTRATTO e alla rendicontazione, nonché, se applicabili, le spese sostenute per la custodia delle somme di denaro del CLIENTE.
3. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui presente articolo, il CLIENTE autorizza espressamente INNOFIN SIM ad addebitare detti costi sul Conto Terzi. Qualora la PROVVISTA presente sul predetto conto non sia sufficiente al pagamento delle commissioni, delle spese maturate, delle imposte ed oneri fiscali, il CLIENTE conferisce sin d’ora a INNOFIN SIM il mandato irrevocabile a vendere le proprie eventuali disponibilità ulteriori di OICVM e FPA, non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del CLIENTE di cui al presente articolo.
4. INNOFIN SIM è autorizzata a compensare qualsiasi somma dovuta dalla SIM al CLIENTE in base al CONTRATTO con altre somme dovute dal CLIENTE alla SIM, in relazione ai SERVIZI.
5. Il CLIENTE, in occasione della sottoscrizione, conversione e/o rimborso delle quote e/o delle azioni degli OICVM e FPA oggetto dei SERVIZI, dovrà prendere conoscenza della documentazione di offerta di ciascun prodotto ed in particolare delle informative sui costi ed oneri normalmente contenute nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, nel documento di sottoscrizione e nel prospetto informativo.
2. TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI
1. Salvo quanto diversamente indicato dal CLIENTE, in relazione a quanto previsto per la tassazione dei redditi diversi, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 – Art. 6, il CLIENTE opta per il regime del risparmio amministrato.
3. INCENTIVI E CONFLITTI DI INTERESSE
1. INNOFIN SIM per il tramite del Servizio di Investimento oggetto del CONTRATTO consente ai CLIENTI di accedere ad un’ampia gamma di OICVM e FPA, e fornisce funzionalità e strumenti di assistenza pre e post vendita fruibili dal CLIENTE all’interno della propria AREA RISERVATA.
2. INNOFIN SIM percepisce, direttamente o indirettamente dalle Società Prodotto degli OICVM e FPA collocati, una quota parte delle commissioni definite nel Regolamento/Prospetto informativo dell’OICVM. Queste commissioni sono tipicamente le commissioni di sottoscrizione, di riscatto e una quota parte delle commissioni di gestione e distribuzione (“INCENTIVI”). Il CLIENTE prende atto che la percezione da parte della SIM degli INCENTIVI non pregiudica l’adempimento dell’obbligo gravante su INNOFIN SIM di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del CLIENTE.
3. Nella sezione relativa agli INCENTIVI del Documento Informativo messo a disposizione del CLIENTE di cui all'Allegato 1, è riportata una sintesi in merito alla politica in materia di INCENTIVI secondo quanto previsto dall’art. 52 del Regolamento Intermediari, oggi vigente.
4. È facoltà dei CLIENTI richiedere maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse ed INCENTIVI.
4. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO – MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 3, il CONTRATTO è a tempo indeterminato e ciascuna PARTE può recedere dandone comunicazione scritta all’altra mediante raccomandata A/R ai rispettivi indirizzi di corrispondenza, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. INNOFIN SIM, nei casi previsti dall’art. 1727 del codice civile, può recedere con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la PARTE non recedente ne riceve comunicazione, decorso l’eventuale termine di preavviso. Resta impregiudicata la validità degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile prima della loro esecuzione.
2. In caso di recesso, INNOFIN SIM provvederà a mettere a disposizione del CLIENTE – secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento di tutti i diritti vantati da INNOFIN SIM per commissioni maturate, spese sostenute e eventuali altri oneri – entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, le quote e le azioni di OICVM e FPA e le somme liquide di spettanza del CLIENTE con le modalità indicata dal CLIENTE.
3. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico di INNOFIN SIM o del CLIENTE, il quale è però tenuto a rimborsare ad INNOFIN SIM le eventuali spese ad essa addebitate da terzi derivanti dall’esecuzione delle operazioni di chiusura.
4. Fatto salvo quanto disciplinato nell’art. 3.2, il CLIENTE, in qualità di CONSUMATORE, prende atto che, ai sensi dell’art. 67–duodecies, comma 5, del Codice del Consumo, il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari che riguardano quote o azioni di OICVM e FPA, e pertanto il diritto di recesso di cui all’art. 3 è riferibile esclusivamente al CONTRATTO.
5. INNOFIN SIM a partire dal momento in cui riceve la comunicazione di recesso, non può più compiere atti di amministrazione sugli OICVM e FPA, salvo che detti atti si rendano necessari per assicurarne la conservazione. INNOFIN SIM può eseguire le operazioni già disposte dal CLIENTE DI RIFERIMENTO al momento del recesso, a meno che le stesse non siano già state espressamente revocate.
6. INNOFIN SIM, qualora sussista un giustificato motivo (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: modificazioni del tasso ufficiale di sconto, variazioni del tasso di inflazione, fluttuazioni degli indici delle borse Europee, novità normative, indicazioni delle autorità di vigilanza, r iassetti organizzativi interni di INNOFIN SIM), si riserva di modificare in qualsiasi momento le condizioni del CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE. Le modifiche comunicate al CLIENTE, salvo diversa indicazione, entreranno in vigore il 30° ( trentesimo) giorno successivo a quello di invio della comunicazione. Qualora il CLIENTE non intenda accettare le modifiche, potrà recedere dal CONTRATTO nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, ed in ogni caso senza penali. La previsione di cui al presente comma non si applica nei casi di ampliamento delle funzionalità operative dei Servizi richiamate nel Contratto.
7. Le modifiche al CONTRATTO derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. In tal caso INNOFIN SIM provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE delle modifiche apportate. Qualora il CLIENTE non intenda accettare le modifiche, potrà recedere dal CONTRATTO nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.
5. COINTESTAZIONE DEL RAPPORTO – MORTE O PERDITA DI CAPACITÀ DI AGIRE
1. Quando il rapporto sia intestato a più persone, salvo diversa indicazione, la titolarità delle quote o azioni di OICVM e FPA si intende spettante ai CLIENTI in parti eguali, tuttavia, come precisato all'art. 8, solo il CLIENTE DI RIFERIMENTO può impartire ordini con efficacia liberatoria di INNOFIN SIM anche nei confronti degli altri COINTESTATARI.
2. Tutte le comunicazioni e notifiche sono fatte da INNOFIN SIM al CLIENTE DI RIFERIMENTO con pieno effetto ed efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri COINTESTATARI.
3. Gli obblighi dei CLIENTI sono assunti in via solidale ed indivisibile.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità di agire del CLIENTE DI RIFERIMENTO, l’operatività del CONTRATTO sarà sospesa sino alla nomina di un nuovo CLIENTE DI RIFERIMENTO. In tal caso, gli eredi e i COINTESTATARI dovranno far pervenire ad INNOFIN SIM una comunicazione a firma congiunta di tutti gli aventi diritto con indicazione del nominativo del nuovo CLIENTE DI
RIFERIMENTO. INNOFIN SIM, solo all’ atto del r icevimento di detta comunicazione, provvederà ad indentificare e attribuire un profilo di appropriatezza al nuovo CLIENTE DI RIFERIMENTO.
5. In caso di decesso di un CLIENTE diverso da CLIENTE DI RIFERIMENTO, il rapporto prosegue secondo le norme della successione ereditaria.
6. PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – DECRETI DI SEQUESTRO
1. In seguito alla ricezione ed alla notifica di un provvedimento di un’Autorità Giudiziaria avente ad oggetto la PROVVISTA oppure le quote o azioni di OICVM oggetto del CONTRATTO, INNOFIN SIM porrà in essere ogni azione necessaria ed utile per dare tempestiva esecuzione al provvedimento ricevuto, apponendo eventuali vincoli o restrizioni all’operatività al CONTRATTO. In tal caso INNOFIN SIM potrà rifiutare di dare esecuzione a qualsiasi istruzione impartita.
2. INNOFIN SIM provvederà al ripristino della normale operatività solo al momento in cui dovesse ricevere direttamente la notifica di adeguato provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.
7. TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Nello svolgimento dell’attività oggetto del CONTRATTO, INNOFIN SIM s’impegna a trattare i dati personali del CLIENTE nel rispetto delle vigenti disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come successivamente adeguato in ragione del menzionato regolamento (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e con l’adozione delle misure di sicurezza previste dal citato Decreto e dai regolamenti ad esso collegati. INNOFIN SIM s’impegna a trattare i dati nei limiti e per le finalità proprie dei SERVIZI. Le tipologie dei dati raccolti, le finalità del trattamento, i soggetti a cui possono essere comunicati i dati ed i diritti del CLIENTE sono analiticamente descritti nell’Allegato 2 (Informativa sul trattamento dei dati personali) del CONTRATTO.
2. In occasione della sottoscrizione delle quote e/o azioni degli OICVM e FPA la Società Prodotto, in qualità di autonomo titolare, potrà chiedere la compilazione di propria documentazione necessaria per informare il CLIENTE circa il trattamento di dati personali che lo riguardano e a richiedere l’eventuale consenso al trattamento.
3. Il CLIENTE dichiara di essere a conoscenza che i dati personali, nel significato loro dato dal suddetto Decreto, comunicati ad INNOFIN SIM e/o alle Società Prodotto nel corso della prestazione del SERVIZIO, potranno essere utilizzati al solo scopo di dare esecuzione al CONTRATTO o al fine di rispettare disposizioni normative ad esso relative.
4. INNOFIN SIM non è in alcun modo responsabile del trattamento dei dati personali effettuato dalle Società Prodotto a cui il CLIENTE abbia conferito i propri dati personali.
8. ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO – FATCA – CRS
1. INNOFIN SIM ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231), è tenuta ad effettuare l’identificazione e l’adeguata verifica del CLIENTE con cui instaura un rapporto continuativo e che compie singole operazioni. A tal fine INNOFIN SIM chiede al CLIENTE, in sede di apertura del CONTRATTO, di compilare la Dichiarazione di cui all’Allegato 5 al CONTRATTO.
2. Il CLIENTE prende atto della normativa statunitense sul Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), la quale prevede taluni obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi, che sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni. Inoltre INNOFIN SIM allo scopo di dare attuazione a quanto disposto dalla Direttiva 2014/107/UE (c.d. «DAC2»), come successivamente integrata e modificata, finalizzata all’implementazione del Common Reporting Standard (“CRS”) anche in Italia, ha l’obbligo di acquisire una dichiarazione da parte del CLIENTE con cui lo stesso attesta il proprio Stato di residenza fiscale. INNOFIN SIM, allo scopo di assolvere le proprie verifiche secondo la normativa richiamata, chiede al CLIENTE, in sede di apertura del CONTRATTO di compilare la specifica dichiarazione FATCA e CRS allegata al CONTRATTO (Allegato 8). I contenuti della dichiarazione saranno poi oggetto di comunicazione all’autorità fiscale italiana.
3. Il CLIENTE prende atto che la mancata firma e restituzione del Questionario antiriciclaggio (Allegato 5) e della dichiarazione FACTA e CRS (Allegato 8) è impeditiva dell’accettazione della proposta di adesione ai SERVIZI.
9. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
1. Il CONTRATTO è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che possa sorgere tra il CLIENTE ed INNOFIN SIM, in relazione ai rapporti previsti nel Contratto e/o in ogni altro rapporto di qualsiasi natura ad esso collegato, è competente il foro in cui ha la residenza o il domicilio il CLIENTE, se ubicato in Italia.
3. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in relazione al presente Contratto tra INNOFIN SIM e il CLIENTE, qualora il CLIENTE, in seguito alla presentazione di un reclamo, non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta dalla SIM, deve attivare, prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie,
c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution, quali ‐ a titolo esemplificativo ‐ gli organismi di mediazione dell'Associazione Conciliatore BancarioFinanziario ‐ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ‐ xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/. In particolare, il CLIENTE può fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro; tale diritto non può formare oggetto di rinuncia ed è sempre esercitabile. I l preventivo esperimento da parte del CLIENTE di una misura di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’istanza volta all’attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dal CLIENTE quando per la medesima controversia: (i) non siano state avviate, anche su iniziativa della SIM a cui il CLIENTE abbia aderito, altre procedure di conciliazione; (ii) sia stato presentato reclamo alla SIM cui sia stata fornita espressa risposta, o sia decorso il termine di 60 (sessanta) giorni senza che il CLIENTE abbia ottenuto risposta.
10. RECLAMI
1. Per qualunque reclamo relativo al CONTRATTO ed alla sua esecuzione, il CLIENTE può rivolgersi ad INNOFIN SIM, inviando una comunicazione scritta al Direttore Operativo C/O INNOFIN SIM S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx, 0 ‐ 00000 Xxxxxx, con le modalità previste dal CONTRATTO. INNOFIN SIM s’impegna a fornire un riscontro al CLIENTE in un termine non superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
11. COMUNICAZIONI
1. I CLIENTI riconoscono e accettano che tutte le comunicazioni ricevute ed inviate dal CLIENTE DI RIFERIMENTO si intendono per conosciute anche dagli altri COINTESTATARI, con efficacia pienamente liberatoria nei confronti della SIM.
2. I CLIENTI hanno l’obbligo di comunicare ad INNOFIN SIM la modifica dei propri recapiti ed ogni altra variazione delle informazioni rese in sede di sottoscrizione del CONTRATTO.
3. Tutte le comunicazioni dovute dal CLIENTE, tenuto conto delle prescrizioni del CONTRATTO, dovranno essere effettuate via e‐ mail all’ indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, o in alternativa tramite raccomandata A/R inviata al seguente indirizzo INNOFIN SIM S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx, 0 ‐ 00000 Xxxxxx o tramite accesso all’AREA RISERVATA.
4. Qualora il CLIENTE DI RIFERIMENTO abbia scelto di ricevere le comunicazioni dovute per legge della SIM all’indirizzo di posta elettronica indicato, il CLIENTE DI RIFERIMENTO sarà responsabile della validità ed operatività di detto indirizzo di posta elettronica, e si obbliga ad avere regolare accesso al medesimo.
12. ALLEGATI
1. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti ALLEGATI: Allegato 1 – Documento Informativo;
Allegato 2 – Informativa sul Trattamento dei Dati Personali;
Allegato 3 – Classificazione della clientela; Allegato 4 – Questionario di appropriatezza;
Allegato 5 – Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231; Allegato 6 – Procura ad operare su quote ed azioni di OICVM e FPA; Allegato 7 – Commissioni e spese;
Allegato 8 – Dichiarazione FATCA e CRS.
Luogo Firma del Cliente di riferimento (Per esteso e leggibile)
Data Firma del Primo Cointestatario (Per esteso e leggibile)
Firma del Secondo Cointestatario (Per esteso e leggibile)
I CLIENTI dichiarano di approvare espressamente: ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 cod. civ., le seguenti clausole: art. 3.3 (Conclusione ed efficacia del contratto);
5.4 (limitazioni all’operatività); 5.6 (Facoltà di rifiutare l’esecuzione di ordini); 5.7 (Facoltà di limitare la possibilità di operare su determinati OICVM e FPA); 5.12 e 5.13 (Limitazione di responsabilità per perdita della password); 5.14 (Facoltà di sospendere l’operatività e sostituzione della password); 5.18 (Limitazioni di responsabilità di INNOFIN SIM per mancata esecuzione di ordini); 6 (Rischi delle operazioni); 7.3 (Conferimento di procura speciale); 8 (Appropriatezza e gestione degli ordini); 10 (Versamento della provvista ‐ Liquidità); 11.3 (rimborsi – rinuncia all’azione); 12.7 (Tacita approvazione del rendiconto); 14 (Modalità di custodia e amministrazione titoli); 15.3 (Autorizzazione di addebito in capo al CLIENTE); 15.4 (Compensazione volontaria); 18.6 e 18.7 (Modifiche unilaterali del CONTRATTO); 19 (Cointestazione del rapporto – morte o perdita capacità di agire); 23 (Legge applicabile
– Foro competente e Risoluzione stragiudiziale delle controversie); 25.1 (Comunicazioni).
Luogo Firma del Cliente di riferimento (Per esteso e leggibile)
Data Firma del Primo Cointestatario (Per esteso e leggibile)
Firma del Secondo Cointestatario (Per esteso e leggibile)
ALLEGATO 1 ‐ DOCUMENTO INFORMATIVO
Innofin Sim S.p.A (“Innofin”, la “SIM”, la “Società”) è tenuta a fornire ai propri Clienti ed ai potenziali Clienti certune informazioni di natura precontrattuale in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di investimento prestato. In particolare il Documento Informativo riporta le informazioni di cui al “Regolamento Intermediari” adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (“Regolamento Intermediari”).
Scopo del Documento Informativo è di fornire informazioni su Innofin, sulla natura del Servizio di Investimento e del Servizio Accessorio prestato, sugli Strumenti Finanziari e Fondi Pensione Aperti offerti nell’ambito del Servizio di Investimento, nonché sui rischi sottostanti detti prodotti, al fine di consentire al Cliente e/o potenziale Cliente di assumere consapevoli decisioni in materia di investimento.
Altre informazioni relative a Innofin ed al Gruppo di appartenenza di Innofin (il “Gruppo”) sono reperibili sul sito Internet della SIM xxx.xxxxxxxxxxx.xx (il “Sito”) e del Gruppo xxx.xxxxxxxxx.xx.
GLOSSARIO
Si ritiene utile riportare un breve glossario dei termini più frequenti impiegati nel Documento Informativo ed in generale nella documentazione contrattuale relativa a l Servizio di Investimento offerto.
Area Riservata indica la sezione del Sito Internet della SIM a cui il Cliente di Riferimento, mediante codici personali, può accedere in qualsiasi momento per visionare ed acquisire anche su supporto duraturo, tutte le informazioni relative ai Servizi nonché tutta la documentazione riferita all’esecuzione del Contratto.
Cliente indica qualsiasi soggetto, persona fisica fiscalmente residente in Italia, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Xxxxxxx. In caso di Cointestazione, Cliente indica congiuntamente tutti i cointestatari del Contratto.
Cliente di Riferimento indica, in caso di Cointestazione, il Cliente (i) nei cui confronti verrà condotta la valutazione di appropriatezza, (ii) destinatario delle comunicazioni della SIM con effetto anche nei confronti degli altri cointestatari (iii) autorizzato ad impartire istruzioni alla SIM nei modi e nelle forme di cui al Contratto.
Cliente al Dettaglio (Cliente retail) indica un Cliente che non sia Cliente Professionale (come di seguito definito). Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l’ampiezza delle informazioni che Xxxxxxx deve raccogliere e fornire in relazione al Servizio di Investimento prestato. Al fine di garantire la tutela prevista, Xxxxxxx è fra l’altro tenuta a richiedere al Cliente o potenziale Cliente specifiche informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari (“Valutazione di Appropriatezza”). È invece facoltativo, in relazione al servizio di investimento prestato dalla SIM, chiedere al Cliente informazioni sulla sua situazione finanziaria e/o i suoi obiettivi di investimento. L’ottenimento delle informazioni necessarie per la Valutazione di Appropriatezza è condizione necessaria ma non vincolante per la prestazione del Servizio di Investimento.
Cliente Professionale indica il Cliente che ai sensi dell’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
1. I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
A. banche;
B. imprese di investimento;
C. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
D. imprese di assicurazione;
E. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
F. fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
G. negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
H. soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di Strumenti Finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); ‐ altri investitori istituzionali;
I. agenti di cambio;
2. imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
A. totale di bilancio: 20.000.000 EUR;
B. fatturato netto: 40.000.000 EUR;
C. fondi propri: 2.000.000 EUR;
3. investitori istituzionali la cui attività principale è investire in Strumenti Finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. Tali clienti sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono.
La classificazione nell’ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID (ieri) e della MiFID II (oggi) (come di seguito definite), ha come conseguenza, quindi, la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al Dettaglio.
Codice del Consumo indica il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modificazioni.
Codice della Privacy indica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni.
Cointestazione indica la situazione per cui un Contratto è intestato a più di un soggetto.
Consulenza in Materia di Investimenti indica, ai sensi dell’art. 1, commi 5, lett. f) e 5‐ septies, TUF, il servizio di investimento che consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a Strumenti Finanziari (come di seguito definito).
Consumatore indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto indica il contratto per la prestazione del Servizio di Investimento e del Servizio Accessorio (come di seguito definito) da parte di Xxxxxxx. Il Contratto è composto dalle (i) Condizioni Generali di Contratto e dagli (ii) Allegati che sono messi nella disponibilità del Cliente in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto e che devono essere letti p ed interpretati unitariamente.
CRS (Common Reporting Standard) indica gli adempimenti di natura fiscale in capo ad Innofin intermediario conseguenti all’adozione in Italia della Direttiva 2014/107/UE (c.d. «DAC2»), come successivamente modificata e integrata. In particolare indica la raccolta di informazioni di natura fiscale in capo ai Clienti allo scopo di effettuare le periodiche segnalazioni all’Agenzia delle Entrate che, nell’ambito dei propri obblighi di cooperazione internazionale, potrà trasmettere dette informazioni alle autorità fiscali dello Stato di residenza fiscale del Cliente.
Documentazione di Offerta indica la documentazione richiesta dalla normativa di riferimento che ciascuna Società Prodotto, OICVM e Fondo Pensione devono mettere a disposizione dei propri potenziali clienti e clienti prima della sottoscrizione delle quote e azioni di Fondi comuni di investimento, Sicav e Fondi Pensione. Innofin pubblica e rende disponibile per essere acquisita su Supporto Duraturo, tutta la Documentazione di Offerta ricevuta dalle Società Prodotto relativa agli OICVM e FPA collocati per il tramite del Servizio di Collocamento offerto da Innofin.
Documento Informativo indica il presente documento, che riporta le informazioni precontrattuali ai sensi della Normativa di Riferimento (come di seguito definita).
Fondo comune di investimento indica “L’OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore" (art. 1, co. 1, lett. j), TUF). Il patrimonio di un fondo comune è costituito dal complesso dei beni (strumenti finanziari, crediti, liquidità o altri beni) conferiti dai partecipanti, e rappresenta un'entità giuridicamente distinta ed autonoma sia rispetto ai patrimoni dei singoli partecipanti, sia rispetto al patrimonio del gestore. La partecipazione ad un fondo comune di investimento è possibile mediante la sottoscrizione di quote rappresentate da appositi certificati emessi dal fondo stesso. Tali quote incorporano uguali diritti e sono tutte di uguale valore. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una parte del patrimonio proporzionale al proprio conferimento. In tal modo il partecipante assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.
FATCA indica il Foreign Account Tax Compliance Act. Si tratta di una legge statunitense il cui obiettivo è la comunicazione annuale all’autorità fiscale statunitense (IRS – Internal Revenue Service) dei rapporti che siano di proprietà di contribuenti statunitensi (US Persons) al di fuori degli Stati Uniti d’America. La normativa FATCA riguarda le US Persons e ha come obiettivo la segnalazione da parte delle istituzioni finanziarie delle seguenti informazioni relative a tale clientela: i dati identificativi dei titolari dei rapporti, i saldi dei rapporti stessi, le relative rendite finanziarie e, in futuro, gli interessi lordi di titoli ed i corrispettivi lordi derivanti dalla vendita di titoli.
FPA indica i Fondi Pensione Aperti che si propongono di impiegare le somme di denaro raccolte presso i lavoratori per investire in strumenti finanziari allo scopo di erogare una prestazione pensionistica complementare (rendita vitalizia o capitale) al termine della vita lavorativa del lavoratore. I Fondi pensione aperti possono essere costituiti da enti gestori di previdenza obbligatoria, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio, Sim, banche o imprese di investimento comunitarie, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza per i Fondi Pensione (COVIP). Ai fondi aperti possono aderire tutti coloro che, indipendentemente dalla posizione contributiva, intendano aderire a programmi di risparmio previdenziale di tipo individuale attraverso la creazione di appositi conti.
XxXXX XX indica la Direttiva 2014/65/UE, come relativa ai mercati degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti), che abroga la Direttiva 2004/39/CE (MiFID).
Normativa di Riferimento si intende, la normativa di carattere primario e secondario che concerne il settore dei servizi d’investimento, dell’offerta al pubblico e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo, il TUF, il Regolamento Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari”), la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), e la relativa disciplina di attuazione, e le Disposizioni di Vigilanza adottate dalla Banca d’Italia;
OICR indica Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, ossia l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.
OICVM per quanto di interesse in relazione ai Servizi offerti da Innofin, per OICVM devono intendersi gli OICR (fondi comuni d'investimento e le Società d'investimento a capitale variabile italiani ed esteri) rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS IV).
Profilatura indica l’attività con la quale Xxxxxxx acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie alla Classificazione del Cliente ai fini della prestazione del Servizio di Investimento e per la Valutazione di Appropriatezza.
Reclamo indica ogni contestazione formulata per iscritto dal Cliente ad Innofin con riferimento ai Servizi prestati da Innofin.
Sicav indica le Società di investimento a capitale variabile che hanno per oggetto esclusivo l’investimento del proprio patrimonio raccolto attraverso il collocamento presso il pubblico delle proprie azioni. La peculiarità delle Sicav rispetto ai Fondi comuni è che l’investitore diventa azionista della società e, di conseguenza, acquisisce una serie di diritti patrimoniali (diritto agli utili e al rimborso del capitale a seguito della richiesta di riscatto) e amministrativi. Analogamente ai Fondi comuni, il capitale di una Sicav non è fisso, ma varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e delle richieste di rimborso. Le Sicav sono organismi di tipo “aperto”, un investitore può sempre sottoscrivere nuove azioni e chiedere il rimborso delle stesse.
Servizio di Investimento il Servizio di Collocamento di cui al Contratto.
Servizio di Collocamento consiste nella distribuzione di OICR e FPA, nell’ambito di un’offerta standardizzata, sulla base di un accordo tra la SIM con la Società Prodotto od un soggetto collocatore terzo.
Servizio Accessorio il Servizio di Custodia, Amministrazione e sub‐deposito di somme di denaro e Strumenti Finanziari di cui al Contratto perfezionato tra il Cliente ed Xxxxxxx.
Servizi indica congiuntamente il Servizio di Collocamento e il Servizio di Custodia, Amministrazione e sub‐deposito di somme di denaro e Strumenti Finanziari regolato nel Contratto. Servizio indica singolarmente ciascun servizio regolato dal Contratto.
Società Prodotto indica alternativamente le società di gestione del risparmio e/o le Sicav di cui sono offerti i prodotti.
Strumento Finanziario indica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, TUF (come di seguito definito) e successive modifiche uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; h) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione; k) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).
Strumento Finanziario Illiquido, indica uno strumento finanziario che determina per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.
Strumento Finanziario Liquido, indica uno strumento finanziario per il quale sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi.
Supporto Xxxxxxxx, indica qualsiasi strumento duraturo che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Il Supporto Duraturo può essere cartaceo o di tipo informatico.
Tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. Nel caso dei Servizi offerti da Innofin la Tecnica di comunicazione a distanza è il solo canale Internet attraverso il Sito e l’uso della posta elettronica.
TUB indica il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ‐ Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia‐ e le sue successive modifiche e integrazioni.
TUF indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ‐ e le sue successive modifiche e integrazioni.
Valutazione di Adeguatezza Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al Cliente o potenziale Cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal Cliente o potenziale Cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite;
c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. Innofin non è tenuta ad effettuare la Valutazione di Adeguatezza posto che il Servizio prestato non ha per oggetto l’attività di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, ma di mero Collocamento.
Valutazione di Appropriatezza nella prestazione del Servizio di Collocamento, Xxxxxxx chiede al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento oggetto del Servizio di Investimento. Innofin sulla base delle informazioni fornite dal Cliente o potenziale Cliente verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento offerto comporta. Qualora il Cliente o potenziale Cliente scelga di non fornire le informazioni sulla propria conoscenza ed esperienza in strumenti finanziarti, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, Xxxxxxx avverte il Cliente o potenziale Cliente, che tale decisione impedirà di determinare se il Servizio o lo Strumento sia per lui appropriato.
A. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO ED I SUOI SERVIZI
1. Dati societari
Denominazione Sociale: Innofin Sim S.p.A.
Sede Legale: Xxx X. Xxxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx
Sede Operativa: Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
Cap sociale: euro 2.000.000 i.v.
di trasmettere l’avviso di conferma. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICVM e FPA che vengano eseguiti periodicamente. Innofin in tal caso potrà effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale, al posto dell’avviso di conferma per ogni singola operazione.
Gli obblighi di rendicontazione di cui sopra sono effettuati con modalità che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo, fermi restando i requisiti di contenuto stabiliti dalla Normativa di Riferimento.
Soggetto sottoposto a direzione
e coordinamento del socio unico:
Gruppo MutuiOnline S.p.A. 5. Lingua utilizzata
P.I. e C.F.: 09150670967
CCIAA di Milano: 09150670967
REA: 0000000
Tel.: +39.02.83.44.1
Fax: x00.00.00.000.000
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Innofin con provvedimento della Consob delibera n.19510 del 04/02/2016 è iscritta con il n 291 all’Albo delle Sim tenuto della Consob ai sensi dell’art. 20 TUF. Innofin è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
2. Il Servizio di Investimento ed il Servizio Accessorio prestati da Innofin
Innofin è autorizzata allo svolgimento del Servizio di Collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente ed al Servizio Accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari. Tutto ciò con detenzione, anche temporanea, di disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela.
Il Collocamento è un servizio di investimento svolto da intermediari autorizzati che consiste nella distribuzione di strumenti finanziari, nell'ambito di un'offerta standardizzata, sulla base di un accordo con la Società Prodotto o con un altro distributore. In tale contesto Innofin, sulla base di accordi di distribuzione o di sub‐ distribuzione, offre al Cliente al Dettaglio quote e azioni di OICVM italiani e esteri, nonché di FPA in ogni caso ammessi alla commercializzazione in Italia.
Il Servizio di Collocamento è prestato da Innofin senza alcuna forma di Consulenza in materia di investimenti. Il Servizio di Collocamento non potrà essere prestato nei confronti dei soggetti destinatari della normativa FATCA (US Person o equivalenti).
Innofin presta inoltre in via strumentale al Servizio di Collocamento il Servizio Accessorio di Custodia ed Amministrazione titoli.
La SIM a tal fine, pur non essendo il “custode” materiale e formale di quote e azioni di OICVM e di FPA ha perfezionato con INTESA SANPAOLO (il “Depositario”) un contratto di conto corrente presso il quale è depositata la liquidità dei Clienti. Tali disponibilità liquide costituiscono a tutti gli effetti un patrimonio distinto rispetto a quello della Società. A tal proposito, Xxxxxxx appronta opportuni presidi per evitare che dette somme siano utilizzate nell’interesse proprio o di terzi. Innofin assicura inoltre che, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dalla clientela saranno depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SIM con l’indicazione che si tratta di patrimonio di terzi. Il conto in cui confluisce la liquidità dei clienti ha le caratteristiche di “conto omnibus”, ovvero si tratta di un conto singolo in cui confluiscono le sostanze di molteplici soggetti. Innofin assicura, tramite opportuni accorgimenti, di tener traccia della distinta partecipazione della clientela alla formazione di detto conto, ciò per evitare confusione patrimoniale od errata imputazione dei versamenti. La detenzione e la gestione della liquidità della clientela è regolata esclusivamente dalle norme dell’ordinamento italiano.
Gli Strumenti Finanziari acquistati tramite il Servizio di Collocamento sono depositati presso i soggetti indicati nella Documentazione di Offerta dalle singole Società Prodotto. I Servizi offerti da Innofin sono prestati esclusivamente con Tecniche di Comunicazione a Distanza, esclusivamente attraverso il Sito (xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Innofin nell'offerta dei propri servizi non si avvarrà di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.
3. Modalità di comunicazione
In considerazione delle modalità di prestazione dei Servizi, il canale di comunicazione privilegiato è la posta elettronica o l’accesso all’Area Riservata del Sito. È in ogni caso accettata anche la corrispondenza tramite raccomandata A/R.
Elenco contatti di Innofin:
Sede Legale: Xxx X. Xxxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx
Sede Operativa: Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
Tel.: +39.02.83.44.1
Fax: x00.00.00.000.000
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Qualora il Cliente di Xxxxxxxxxxx abbia scelto di ricevere le comunicazioni dovute per legge della SIM all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Contratto, il Cliente di Riferimento sarà responsabile della validità ed operatività di detto indirizzo di posta elettronica, e si obbliga ad avere regolare accesso al medesimo.
In caso di Cointestazione del Contratto, tutte le comunicazioni ricevute ed inviate dal Cliente di Riferimento si intendono per conosciute anche dagli altri Clienti, con efficacia pienamente liberatoria nei confronti della SIM.
4. Documentazione fornita alla clientela a rendiconto dell’attività
svolta
Innofin, nell’ambito della prestazione dei Servizi mette a disposizione del Cliente, sul Sito, il rendiconto dell’attività svolta con l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati. Nel caso in cui Xxxxxxx debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, la comunicazione di cui al precedente comma viene inviata entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, Xxxxxxx è esonerata dall’obbligo
Il Contratto è redatto in italiano; la medesima lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il Cliente e la SIM.
6. Sistemi di indennizzo
Innofin aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia.
Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall’art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del Servizio Accessorio di Custodia e Amministrazione degli Strumenti Finanziari nei confronti degli intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari medesimi.
Nei termini e con le modalità meglio specificate nel Regolamento operativo approvato con i decreti del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 1998 e del 29 marzo 2001 e del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2007, l’investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo Fondo Nazionale di Garanzia. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo Nazionale di Garanzia è a carico degli intermediari aderenti.
Oltre a quanto sopra riportato, si informa che ai sensi dell’art. 32‐ter.1 TUF, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (di seguito “Fondo”).
Al riguardo, si precisa che:
‐ Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai Clienti Professionali, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità' dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 32‐ter TUF, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.
‐ Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del presente decreto, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al D.P.R. 641/1972, per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del TUF. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del TUF, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dal c. 3 dell'art. 32‐ter TUF, La Consob adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della Consob, per essere destinate al Fondo.
B. INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Innofin presta il Servizio attraverso il proprio Sito e per assicurare il maggior livello di protezione ai propri potenziali Clienti e Clienti classifica ognuno di essi come Cliente al Dettaglio e non ammette che un Cliente al Dettaglio possa chiedere di essere classificato come Cliente Professionale.
C. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI
Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di informare il potenziale Cliente ed il Cliente in merito alla natura ed ai rischi legati alle categorie di strumenti finanziari collocati da Xxxxxxx. Tali informazioni non descrivono tutti i rischi ed altri aspetti significativi dei singoli strumenti e prodotti finanziari offerti tramite il Sito di Innofin. Per una descrizione completa di tali elementi informativi si rimanda alla Documentazione di Offerta di ciascun OICVM e/o FPA collocato.
Tutti gli OICVM e FPA offerti da Innofin possono essere sottoscritti dai Clienti, tuttavia, sulla base dell’esito della Valutazione di Appropriatezza, alcuni di essi potrebbero non risultare appropriati sulla base della dichiarazione di conoscenza ed esperienza rese dal potenziale Cliente e Cliente.
È onere del Cliente che voglia sottoscrivere quote o azioni di OICVM o Fondi Pensioni offerti da Innofin leggere preventivamente tutta la Documentazione di Offerta di ciascun prodotto o Strumento Finanziario disponibile sul Sito di Innofin così come fornito da ciascuna Società Prodotto.
1. Attenuazione del rischio
Il rischio specifico di un particolare Strumento Finanziario può essere attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più Strumenti Finanziari. La sottoscrizione di quote o azioni di OICVM consente in linea generale di perseguire un adeguato livello di diversificazione. Gli OICVM infatti investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati da ciascun OICVM (cd. “Politiche di investimento”).
Occorre sottolineare tuttavia che gli investimenti in OICVM e Fondi Pensione possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari in cui gli OICVM e FPA prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
Si riportano di seguito alcune informazioni utili per meglio apprezzare il r ischio derivante dall’investimento in OICVM e Fondi Pensione tenuto conto del portafoglio titoli (il cd. “Sottostante”) in cui detti prodotti possono investire sulla base delle Politiche di Investimento. In particolare è necessario tenere in considerazione i seguenti elementi del Sottostante:
1. la variabilità del prezzo dello Strumento Finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.
La variabilità del prezzo Il prezzo di ciascun Strumento Finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
Particolare attenzione deve essere prestata agli Strumenti Finanziari derivati (così come definiti dal TUF) e alle obbligazioni strutturate che constano di una parte derivata.
2. Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
A. acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire.
B. acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione ‐ che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi ‐ dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
3. Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il punto successivo) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il punto successivo) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
4. Il rischio emittente
Per gli investimenti in Strumenti Finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
5. Il rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon – titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo – con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
6. La liquidità
La liquidità di uno Strumento Finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.
In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli Strumenti Finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
7. La divisa
Qualora uno Strumento Finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l’Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
8. Gli altri fattori fonte di rischi generali
1. Denaro e valori depositati
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
2. Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel Contratto. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
3. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.
D. INFORMATIVA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
1. Informativa generale
Il Regolamento Intermediari prevede che al Cliente che abbia sottoscritto Servizio Custodia, Amministrazione e sub‐deposito di somme di denaro e Strumenti Finanziari siano fornite alcune informazioni sulle modalità di prestazione di detto servizio.
Nella prestazione dei Servizi per i singoli Clienti, le somme di denaro a qualunque titolo detenute dalla SIM nonché gli strumenti finanziari dei singoli Clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla SIM anche tramite soggetti terzi, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub‐ depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.
Salvo consenso scritto dei clienti la SIM non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La SIM non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.
Presso la SIM sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli Strumenti Finanziari e del denaro detenuti dalla SIM per conto della clientela anche tramite soggetti terzi. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza l a posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari). Nelle evidenze, la SIM indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei Clienti, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento.
Le somme di denaro sono depositate da Innofin in un “conto corrente omnibus” acceso presso il Depositario, intestato a Innofin con specifica menzione che si tratta di beni di terzi. Il Depositario presso la quale sono sub‐depositate le somme di denaro di pertinenza del Cliente è INTESA SANPAOLO.
Gli Strumenti Finanziari sono d epos i tati presso i soggetti indicati nell a Documentazione di Offerta delle singole Società Prodotto. Innofin ha contezza degli Strumenti Finanziari acquistati dai Clienti.
“Conti omnibus”
Si definisce “omnibus” il conto in cui vengono immesse somme di denaro di pertinenza di una pluralità di Clienti. In questo caso, il Cliente corre il rischio che i suoi beni siano utilizzati impropriamente, anche a favore di altri Clienti. Tuttavia, tale rischio è gestito attraverso la tenuta, da parte di Xxxxxxx, di apposite evidenze degli Strumenti Finanziari e del denaro dei Clienti. Tali evidenze: sono tenute da Innofin conformemente alle disposizioni della Banca d’Italia; consentono di ricostruire gli Strumenti Finanziari e le somme di denaro di pertinenza di ciascun Cliente. Al riguardo si evidenzia che la normativa di riferimento impone agli intermediari la separatezza tra i beni di proprietà di ciascun Cliente e le evidenze tenute da Innofin sono finalizzate a garantire il rispetto di tale principio; sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da consentire, in ogni momento, di ricostruire con certezza la posizione di ciascun Cliente; sono oggetto di controllo da parte delle funzioni preposte all’interno di Innofin.
Si sottolinea, inoltre, che le posizioni dei diversi Clienti risultanti dalle evidenze tenute da Innofin sono riconciliate regolarmente con gli estratti conto prodotti dai depositari ed, eventualmente, dai sub‐depositari.
Rischi connessi al Depositario ove sono depositate le somme di denaro dei Clienti
Ai sensi della Normativa di Riferimento, nel caso di assoggettamento della banca presso la quale sono tenute le somme di denaro dei Clienti alla liquidazione coatta amministrativa o ad altra misura di risoluzione della crisi (ivi incluso il c.d. bail‐in) ¹ ed ove la medesima banca non abbia rispettato l’obbligo di mantenere separati gli Strumenti Finanziari di pertinenza di ciascun Cliente, i Clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere la restituzione della liquidità di loro spettanza.
Sub‐deposito degli Strumenti Finanziari dei Clienti presso terzi
1. Con la sottoscrizione dell’apposita autorizzazione, il Cliente può esprimere il proprio consenso al sub‐deposito degli Strumenti Finanziari di sua pertinenza presso organismi di deposito accentrato ed altri depositari abilitati.
2. In caso di sub‐deposito, l’intermediario è responsabile nei confronti dei Clienti per gli Strumenti Finanziari sub‐depositati.
3. Innofin non si serve di sub‐depositari insediati anche in Paesi non appartenenti
all’Unione europea.
Il Cliente o potenziale Cliente che voglia presentare un reclamo deve indirizzarlo per iscritto alla Sede Operativa della Società (Via Desenzano, 2 – 00000 Xxxxxx), all’attenzione del Direttore Operativo.
Il reclamo in relazione ai Servizi offerti da Xxxxxxx deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: dati identificativi e recapiti del soggetto che presenta il reclamo, breve descrizione dei fatti per i quali viene presentato il reclamo.
Innofin assicurerà la tempestiva gestione del reclamo del cui esito comunicherà per iscritto al Cliente le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla di ricezione del reclamo.
G. POLICY SUI CONFLITTI DI INTERESSI
Innofin si è impegnata per identificare le tipologie di possibili conflitti di interesse che nella prestazione di Servizi potrebbero sorgere tra Innofin stessa ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi. Ai sensi della vigente normativa, Xxxxxxx ha elaborato una politica di prevenzione o gestione dei conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo MutuiOline S.p.A.
Allo scopo di identificare il conflitto di interessi la SIM ha considerato se a seguito
della prestazione dei Servizi essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto che abbia
¹ Il 16 novembre 2015 è stata recepita in Italia (mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 Novembre 2015) la normativa comunitaria (direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) che ha introdotto, quale misura di risoluzione di banche e imprese di investimento, tra l'altro, l’obbligo del cd. “bail‐in” (letteralmente il “salvataggio interno” da parte di azionisti, obbligazionisti, depositanti).
La nuova normativa introduce limitazioni all’intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi e assicura che le perdite siano sostenute in primo luogo dagli azionisti e dai detentori di capitale, in secondo luogo dai sottoscrittori delle obbligazioni subordinate, quindi dai sottoscrittori delle altre obbligazioni ed infine dai possessori di depositi per la quota eccedente i
100.000 euro, secondo una predeterminata gerarchia e comunque a condizione che nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l’impresa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Pertanto, in via generale, in applicazione della nuova normativa, gli eventuali sostegni finanziari pubblici a favore di una banca o impresa di investimento in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano state applicate le misure di risoluzione, tra cui appunto il bail‐in.
2. Diritti di garanzia o Privilegi
A. Privilegi
In caso di inadempimento del Cliente, la SIM può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., vendendo un quantitativo di Strumenti Finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla SIM.
B. Diritto di compensazione
Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la SIM ed il Cliente in relazione al Servizio, ha luogo la compensazione di legge.
Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla SIM, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la SIM darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
C. Depositi dormienti
Qualora la posizione del Cliente non venga movimentata per un periodo pari a dieci anni, la SIM è tenuta, ai sensi del Decreto 116 del 22 giugno 2007, a conferire la liquidità e gli strumenti finanziari sullo fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La SIM procederà ad avvisare il Cliente, se reperibile, preventivamente, al fine di permettere allo stesso di movimentare il conto prima di procedere al conferimento dei beni e all’estinzione del rapporto.
E. COSTI ED ONERI PER IL CLIENTE ‐ INCENTIVI
I Servizi prestati da Innofin comportano costi e oneri per il Cliente meglio precisati all'Allegato 7; inoltre, questi sarà tenuto al pagamento o rimborso ad Innofin di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi di cui al Contratto e dall’esecuzione di ordini del Cliente, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, imposte sostitutive, spese postali, spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo e, se applicabili, le spese sostenute per la custodia delle somme di denaro del Cliente.
Nella prestazione del Servizio di Investimento, Xxxxxxx può ricevere pagamenti di somme di denaro o servizi da parte delle società delle quali colloca o promuove gli Strumenti Finanziari, e/o FPA (“Incentivi”). Detto compenso percepito da Xxxxxxx remunera l’attività di assistenza che la stessa presta nei confronti del Cliente e/o potenziale Cliente attraverso la messa a disposizione, ad un prezzo competitivo, (i) di un ampio numero di OICVM e FPA sul proprio portale ad accesso libero, (ii) di strumenti informativi a valore aggiunto che assistono il Cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di OICR e FPA in cui ha investito, (iii) di rendiconti periodici, nonché (iv) non offrono vantaggi diretti alla SIM, agli azionisti o ai dipendenti della stessa, senza apportare beneficio tangibile per il Cliente e (v) se sono percepiti su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il Cliente. La ricezione di un compenso non impedisce a Innofin di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
Per Incentivi si intendono le prestazioni di carattere monetario (provvigioni, commissioni, compensi) e le prestazioni non monetarie (servizi, beni) ceh gli intermediari corrispondono a terzi e/o ricevono da terzi in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento . Coerentemnete con quanto richiesto dalla normativa, la Società ha adottato una proceduta in materia di corretta percezione e gestione degli incentivi. Il Cliente è invitato a prendere visione della Policy sugli Incentivi sul Sito (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), fermo restando che il Cliente accetta che in tale sede sarà riportata la versione così come di tempo in tempo aggiornata, con indicazione del relativo periodo di efficacia.
F. TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA
Innofin si è dotata di una procedura idonea ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti al dettaglio o dai potenziali Clienti al dettaglio.
con questi ultimi un legame di controllo diretto o indiretto:
A. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente
B. siano portatori di un interesse nel risultato del Servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
C. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il Servizio è prestato;
D. svolgano la medesima attività del Cliente;
E. ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il Servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
La SIM ha adottato una procedura per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o con i clienti al momento della prestazione del Servizio di Investimento. Qualora le misure adottare non risultino sufficienti per assicurare con una ragionevole certezza che il rischio di nuocere all’interesse dei clienti sia evitato, la Società informa come extrema ratio per iscritto il Cliente della natura e delle fonti dei conflitti affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sul servizio prestato.
Il Cliente è invitato a prendere visione della Policy sui Conflitti di Interessi sul Sito (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), fermo restando che il Cliente accetta che in tale sede sarà riportata la versione così come di tempo in tempo aggiornata, con indicazione del relativo periodo di efficacia.
Di seguito sono riportate le principali situazioni di conflitto individuate, con indicazione delle relative misure di prevenzione o gestione applicate dalla Società.
La SIM potrebbe compiere operazioni con terzi (fornitori, negoziatori, prestatori di servizi di sub‐custodia e amministrazione, banche depositarie, ecc.) e in tali casi Innofin si attiene ai seguenti principi: (i) non sigla accordi quadro che prevedano il ristorno a favore della Società di parte dei costi addebitati ai clienti; (ii) non accetta da terzi la fornitura, a favore della Società, di servizi accessori (ad esempio, la consulenza) a prezzi inferiori a quelli di norma praticati sul mercato.
Conflitti dovuti a interessi personali di soggetti rilevanti.
Ferma restando l’osservanza delle regole di condotta previste dalla disciplina dei servizi di investimento a diretta tutela della clientela, nonché del Codice Etico del Gruppo di appartenenza della SIM, i soggetti rilevanti (i.e. soci, amministratori, dipendenti), nel partecipare ai processi decisionali e operativi relativi alla prestazione di servizi di investimento, sono tenuti ad astenersi dal compiere, suggerire, consigliare qualsivoglia operazione nella quale abbiano un interesse, proprio o per conto di terzi, che possa pregiudicare l’interesse della clientela.
ALLEGATO 2 ‐ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Seguendo una politica di trasparenza e correttezza, nel rispetto della disciplina vigente e con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (nel seguito il “Regolamento Privacy”), la società Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. (nel seguito la “Società” o “Innofin”), appartenente al gruppo societario facente capo alla controllante Gruppo MutuiOnline S.p.A. (nel seguito il “Gruppo MutuiOnline”), in qualità di autonomo titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali da Lei comunicati in fase precontrattuale, contrattuale ed in generale in occasione nell’ambito della fruizione dei servizi riferibili al sito xxxxxxxxxxx.xx, ancorché eventualmente integrato in altri siti in modalità “co‐branded” e/o adattato per dispositivi mobili, anche in forma di “app” (nel seguito il “Sito FondiOnline” o anche il “Sito”).
1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
1. I dati raccolti saranno trattati dalla Società, senza necessità di esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento Privacy, per le seguenti finalità:
A. consentire a Innofin di perfezionare e dare esecuzione al servizio di collocamento ed al servizio accessorio di custodia ed amministrazione concluso con l’interessato per il tramite del Sito;
B. consentire ad Innofin di effettuare i trattamenti previsti per l’attività di intermediazione assicurativa;
C. fornire ad Allfunds Bank S.A., nei confronti del quale Xxxxxxx agisce quale sub‐collocatore di Fondi Comuni di Investimento e Sicav, le informazioni necessarie all’erogazione dei servizi da Lei richiesti o con Lei concordati, relativamente ai prodotti finanziari oggetto di tale accordo di sub‐ collocamento;
D. fornire a quei soggetti (in primo luogo gestori di Fondi Comuni di I n ves t imen to, S icav e Fondi Pens ione Aperti au tor i z z at i alla commercializzazione in Italia, compagnie e intermediari assicurativi) con cui Innofin ha stipulato/stipulerà accordi commerciali o di collaborazione, ovvero a soggetti che svolgono attività professionali nell'ambito dei servizi di investimento di cui Lei si avvale (es. Consulenti Finanziari Autonomi), le informazioni necessarie all’erogazione dei servizi da Lei richiesti o con Lei concordati;
E. facilitare l’utilizzo del Sito FondiOnline nelle sue diverse sezioni e versioni, ad esempio mediante il riconoscimento degli utenti che ritornano sul sito, la semplificazione e personalizzazione dell’esperienza utente, il salvataggio di ricerche e preventivi per ogni tipologia di prodotto;
F. l’attività di assistenza telefonica alla clientela necessaria e conseguente alla prestazione dei servizi contrattualmente r ichiesti e/o dovuti all’interessato;
G. raccogliere e gestire il feedback della clientela sul servizio erogato da Innofin, nonché dai relativi partner commerciali nell’ambito dell’erogazione del servizio;
H. la gestione amministrativa dei rapporti, anche commerciali, tra Innofin ed i soggetti terzi indicati ai punti precedenti;
I. rispondere ai commenti e alle segnalazioni inviate dalla clientela;
J. il monitoraggio e la prevenzione di frodi e di utilizzi non autorizzati del servizio;
K. per consentire agli utenti del Sito di partecipare a concorsi e operazioni a premi promossi da Innofin.
I dati raccolti saranno trattati da Xxxxxxx, senza necessità di esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento Privacy, per adempiere in generale agli obblighi di legge e regolamentari (ad esempio adempimenti antiriciclaggio, adempimenti di natura fiscale, ecc.).
Innofin non procederà alla raccolta o al trattamento delle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy (relativi, ad esempio, allo stato di salute).
2. I dati raccolti saranno altresì trattati da Innofin senza necessità di esplicito consenso, al fine di perseguire il proprio legittimo interesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Privacy a promuovere i propri servizi agli utenti che ne hanno già usufruito, mediante l’invio di comunicazioni informative e commerciali tramite posta elettronica, ferma restando la facoltà da parte degli utenti di opporsi in ogni momento al trattamento.
3. I dati raccolti potranno essere trattati da Xxxxxxx, previo esplicito e libero consenso dell'interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento Privacy, per le seguenti finalità:
A. l’invio di comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario, l’offerta di prodotti e/o servizi propri o di terzi, il compimento di sondaggi e ricerche di mercato, mediante ogni mezzo tra cui in particolare l’uso di telefono con operatore e/o sistemi automatizzati (es. SMS, MMS, fax, autorisponditori, notifiche push, social media); resta inteso che il mancato consenso al presente trattamento non pregiudica il trattamento di cui al precedente punto 1.2;
B. la profilazione degli utenti per finalità commerciali e di marketing sulla base delle modalità di utilizzo del Sito FondiOnline, l’interesse dimostrato per i diversi prodotti/ servizi e l’ esposizione alla comunicazione pubblicitaria;
C. la cessione dei dati personali ad altre società appartenenti al Gruppo MutuiOnline per l’invio di comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario, l’offerta di prodotti e/o servizi propri o di terzi, il compimento di sondaggi e ricerche di mercato, mediante ogni mezzo tra cui in particolare l’uso di telefono con operatore e/o sistemi automatizzati (es. SMS, MMS, fax, autorisponditori, notifiche push, social media).
4. I dati forniti dagli interessati potranno inoltre essere utilizzati da Allfunds Bank S.A., dalle società di gestione italiane ed estere nonché dalle compagnie assicurative e intermediari assicurativi con cui Xxxxxxx ha stipulato/stipulerà accordi commerciali o convenzioni di collocamento senza necessità di esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento Privacy, al fine di perfezionare e dare esecuzione al servizio di collocamento ed al servizio di custodia ed amministrazione concluso con gli utenti.
I dati raccolti saranno trattati da Allfunds Bank S.A., dalle società di gestione italiane ed estere nonché dalle compagnie assicurative e intermediari assicurativi con cui Xxxxxxx ha stipulato/stipulerà accordi commerciali o di collaborazione, senza necessità di esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento Privacy, per adempiere in generale agli obblighi di legge e regolamentari.
2. CONFERIMENTO DEI DATI
1. La informiamo che la comunicazione dei dati personali necessari per il raggiungimento delle finalità indicate ai punti 1.1 ed 1.4 è obbligatoria e l’eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di instaurare e/o proseguire il rapporto contrattuale con Xxxxxxx.
3. TITOLARI DEL TRATTAMENTO
1. Autonomo titolare del trattamento è Innofin.
4. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxx.xx
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
1. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati in forza delle finalità descritte al punto 1 ai seguenti soggetti, in qualità di autonomi titolari del trattamento:
A. Allfunds Bank S.A., con la quale Xxxxxxx ha in essere una convenzione di sub‐ collocamento finalizzata alla prestazione dei servizi offerti da Innofin;
B. società di gestione italiane ed estere con cui Innofin ha stipulato o stipulerà accordi commerciali o convenzioni di collocamento (principalmente gestori di Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti autorizzati alla commercializzazione in Italia, il cui elenco aggiornato è pubblicato alla s egu en te pag in a I nter n et: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx‐di‐ gestione.html) per l’esecuzione delle disposizioni da Lei ricevute, ovvero, per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti;
C. la banca presso la quale sono depositate le disponibilità liquide dei clienti di Innofin (Banca Intesa Sanpaolo, sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx);
D. compagnie assicurative e intermediari assicurativi partner con i quali Xxxxxxx ha stipulato accordi di intermediazione di prodotti assicurativi;
E. altre società con cui Xxxxxxx ha s t ipulato o s t ipulerà accordi o collaborazioni finalizzati alla gestione e all’erogazione dei servizi prestati da Innofin;
F. autorità e organi di vigilanza al cui controllo e supervisione è sottoposta Xxxxxxx (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Consob, Banca d’Italia, Agenzia delle Entrate);
G. professionisti di cui Lei si avvale che svolgono la propria attività nell'ambito dei servizi d'investimento (es. Consulenti Finanziari Autonomi);
H. altre società del Gruppo MutuiOnline, previo consenso, per attività commerciali e di marketing.
2. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati in forza delle finalità descritte al punto 1 ai seguenti soggetti, all’uopo nominati responsabili del trattamento:
A. altre società del Gruppo MutuiOnline, per attività attinenti alle seguenti aree: servizio clienti, marketing operativo, amministrazione, organizzazione, back‐office, tecnologia;
B. società di rilevazione circa: qualità dei servizi forniti, soddisfazione della clientela, etc.;
C. società che svolgono servizi legati all’erogazione, al monitoraggio, all’analisi della navigazione, alla misurazione e all’ottimizzazione di siti internet;
D. società specializzate in attività di marketing, re‐marketing, social media di gestione operativa di campagne di comunicazione tramite Internet, email e/o sistemi telefonici;
E. società specializzate nella fornitura di servizi di elaborazione, archiviazione e/o analisi di dati e piattaforme informatiche utilizzate dai professionisti di cui Lei si avvale nell'ambito dei servizi d'investimento;
F. società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela.
3. I Suoi dati non saranno diffusi, messi a disposizione o dati in consultazione in alcuna forma a soggetti diversi da quelli indicati ai precedenti punti o a soggetti indeterminati.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
1. I dati da Lei forniti potranno essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale nell’ambito del perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a società appartenenti alle categorie elencate al punto 5 aventi la propria sede in Paesi appartenenti all'Unione Europea.
2. Ove previsto dalla normativa fiscale (es. normativa FATCA e CRS) i dati personali comunicati all’Agenzia delle Entrate, potrebbero essere da quest’ultima trasmessi all’autorità della residenza fiscale dell’interessato anche al di fuori dell’Unione Europea (es. USA, Paesi dell’OCSE).
7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, automatizzati, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
2. L’interessato non viene sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativamente analogo sulla sua persona.
3. Il Sito Fondionline fa utilizzo di cookies. Per maggiori informazioni, si rimanda all’informativa dedicata, prevista dalla normativa vigente, accessibile alla pagina Internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx‐cookie.html.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
1. I dati personali trattati per le finalità indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, sono conservati fino al 31 dicembre del 10° anno dalla data di cessazione di un rapporto continuativo o, in assenza di un rapporto continuativo, fino al 31 dicembre del 5° anno dalla data del conferimento delle informazioni o del successivo ultimo utilizzo delle stesse in risposta alla richiesta di un servizio da parte dell'utente.
2. Per i dati anagrafici e di contatto degli utenti trattati sulla base di espresso consenso per le finalità indicate al punto 1.3, il periodo di conservazione è da intendersi esteso fino alla revoca del consenso, anche se successiva al termine di cui al punto 8.1.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. Innofin nel pieno rispetto delle previsioni degli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21, del Regolamento Privacy, La informa che Lei ha il diritto:
A. di chiedere l’accesso ai dati personali (art. 15) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17), o la limitazione del trattamento (art. 18) che La riguardano, o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
B. di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
C. il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
La informiamo che, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Privacy, Xxx può opporsi in ogni momento al trattamento dei dati personali che la riguardano per finalità di marketing diretto.
2. Per esercitare i diritti testé riassunti, i riferimenti della società sono:
Innofin Sim S.p.A.
Sede Legale: Xxx.xx “Privacy Trattamento Dati” ‐ Xxx Xxxxxx, 0/X ‐ 00000 Xxxxxx Sede Operativa: Xxx.xx “Privacy Trattamento Dati” ‐ Xxx Xxxxxxxxx, 0 ‐ 00000 Xxxxxx
Numero verde: 800 92 92 95 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
3. Per opporsi, anche selettivamente per la singola finalità, ad uno dei trattamenti previsti ai punti 1.2 e 1.3, è altresì possibile, in qualsiasi momento, compilare l’apposito modulo online e completare la semplice procedura indicata.
Informativa aggiornata al 19 Gennaio 2022
ALLEGATO 3 ‐ CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Gentile cliente,
nel ringraziarLa per avere scelto INNOFIN SIM per la prestazione del servizio di Collocamento e del servizio ad esso accessorio di Custodia ed Amministrazione Titoli La informiamo di averLa classificata come:
CLIENTE AL DETTAGLIO
In base al Regolamento Intermediari la SIM è tenuta a fornirLe in tempo utile prima del perfezionamento del CONTRATTO alcune informazioni su: la SIM ed i servizi prestati; la salvaguardia delle somme di denaro e strumenti finanziari della clientela; gli strumenti finanziari oggetto del servizio; i costi e gli oneri del servizio offerto. Si tratta delle informazioni contenute nel Documento Informativo acquisibile in via autonoma sul Sito internet della società (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) ed in ogni caso nuovamente allegato al CONTRATTO.
Inoltre la SIM è tenuta a fornirle per tutta la durata del CONTRATTO alcune informazioni periodiche riferite agli ordini da Lei impartiti.
Preme precisare che il Regolamento Intermediari identifica le seguenti categorie di clienti:
A. Clienti Professionali
Sono quei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per assumere consapevoli scelte di investimento e per valutarne i rischi intrinseci. Tali clienti sono individuati secondo i criteri precisati all’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari.
B. Controparti Qualificate
Sono alcuni dei Clienti Professionali quando ad essi vengono prestati dei servizi
d’investimento diversi da quello di collocamento.
C. Clienti al Dettaglio ,
Si tratta di quei clienti che non appartengono né alla categoria dei Clienti Professionali (di diritto o su richiesta) né a quella delle Controparti Qualificate. A questi clienti è garantito il maggior livello di tutela pre contrattuale e contrattuale previsto dalla normativa di riferimento.
INNOFIN SIM allo scopo di assicurare la maggior tutela ai clienti, anche in relazione al tipo di servizio di investimento offerto, ha deciso di classificarLi tutti come Clienti al Dettaglio e di non ammettere che un Cliente al Dettaglio chieda di essere classificato come Cliente Professionale.
Qualora Lei non accetti la classificazione di Cliente al Dettaglio assegnata, il CONTRATTO per la prestazione del servizio di collocamento e quello accessorio di custodia ed amministrazione non potranno essere perfezionati.
ALLEGATO 4 ‐ QUESTIONARIO DI APPROPRIATEZZA
Il presente Allegato è finalizzato alla raccolta delle informazioni per la valutazione del livello di conoscenza ed esperienza, anche dei rischi ad essi sottostanti, che il CLIENTE DI RIFERIMENTO ha con riguardo a:
Servizio di investimento;
OICVM (Fondi comuni di investimento aperti, non riservati) e Fondi Pensione Aperti (il “Prodotto”).
Le informazioni utilizzate da INNOFIN SIM per effettuare tale valutazione sono le seguenti:
Esperienza in materia di OICVM e Fondi Pensione Aperti;
Conoscenza dei rischi sottostanti agli OICVM e Fondi Pensione Aperti; Conoscenza generale in materia di investimenti;
Informazioni sul livello di istruzione e sulla professione.
L’ Esperienza in materia di OICVM e Fondi Pensione Aperti, nonché la Conoscenza dei rischi sottostanti agli OICVM e Fondi Pensione Aperti, è valutata da INNOFIN SIM sulla base della precedente operatività su prodotti analoghi dichiarata dal CLIENTE DI RIFERIMENTO. La Conoscenza generale in materia di investimenti è valutata anche sulla base delle Informazioni sul livello di istruzione e sulla professione del CLIENTE DI RIFERIMENTO.
In base alle risposte fornite, la SIM attribuirà un punteggio di appropriatezza che consentirà al CLIENTE DI RIFERIMENTO di conoscere quali tipologie di Prodotto sono ritenute appropriate al proprio profilo, secondo la classificazione data dalla SIM. Qualora INNOFIN SIM ritenga che il Prodotto scelto dal CLIENTE DI RIFERIMENTO non sia appropriato, lo avvertirà di tale situazione.
Il CLIENTE DI RIFERIMENTO e gli altri COINTESTATARI prendono atto che ai fini della valutazione di appropriatezza, la SIM farà pieno affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese del CLIENTE DI RIFERIMENTO nella compilazione del presente Questionario.
A. ESPERIENZA IN MATERIA DI OICR E FONDI PENSIONI APERTI | ||
1. Negli ultimi 5 anni hai investito in OICR (Fondi comuni e Sicav) e con quale frequenza? | No | |
Si, fino a 10 operazioni | ||
Si, oltre 10 operazioni | ||
2. Hai mai sottoscritto un Fondo Pensione Aperto? | No | |
Si | ||
3. Pur avvertito dell'importanza delle informazioni richieste dichiaro di non volere fornire tali informazioni, prendendo atto del fatto che tale decisione impedisce a l l ' in termed i ar io di determinare se il servizio o lo strumento finanziario sia per me appropriato |
B. CONOSCENZA DEI RISCHI SOTTOSTANTI AI FONDI‐SICAV E AI FONDI PENSIONE | ||
1. Come definiresti il tuo livello di conoscenza dei mercati azionari? | Bassa/nulla | |
Buona | ||
2. Hai padronanza del concetto di settore industriale? | No | |
Si | ||
3 Hai dimestichezza con il concetto di rischio valuta? | No | |
Si | ||
4. Conosci il concetto di duration? | No | |
Si | ||
5. Conosci la differenza fra Paesi cosiddetti "Sviluppati" e Paesi "Emergenti"? | No | |
Si | ||
6. Relativamente all'emittente di un'obbligazione c on os c i la d i f f e r e n z a f ra un e m i t t e n t e sovrano/governativo ed uno impresa/corporate? | No | |
Si | ||
7. Conosci la differenza fra un'obbligazione "investment grade" ed una "high yeld"? | No | |
Si | ||
8. Sai che un fondo di investimento/OICR o FPA può investire in diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, etc.) e in differenti aree geografiche del mondo (Europa, Asia, Nord America, etc.)? | No | |
Si | ||
9. Pur avvertito dell'importanza delle informazioni richieste dichiaro di non volere fornire tali informazioni, prendendo atto del fatto che tale decisione impedisce all'intermediario di determinare se il servizio o lo strumento finanziario sia per me appropriato | ||
C. CONOSCENZA GENERALE IN MATERIA DI INVESTIMENTI | ||
1. Al rendimento di un prodotto finanziario è associato un diverso grado di rischio. A tuo avviso quale delle seguenti affermazioni è più corretta? | S e i l r e n d i m e n t o è potenzialmente alto, di solito è alto anche il corrispondente rischio | |
Il rendimento potenziale di un investimento è indipendente dal suo grado di rischio | ||
Non so | ||
2. Secondo te quale delle seguenti proposte è più efficace per ridurre il rischio del tuo portafoglio? | Investire in 10 società di settori diversi | |
Investire in 10 società dello stesso settore | ||
Non so | ||
3. Cos'è un indice azionario? | Un indicatore di prezzo di una singola azione | |
Un indicatore che sintetizza il valore di un paniere di azioni e le sue variazioni nel tempo | ||
Non so | ||
4. L ' investimento in un Fondo Comune di Investimento azionario Large Cap area Euro è più rischioso dell'acquisto di azioni di una singola Società Large Cap area Euro? | Si | |
No | ||
Non so | ||
5. Quale dei seguenti investimenti è meno rischioso per un fondo obbligazionario? | Investire in obbligazioni emesse da Paesi con situazioni politico economiche molto instabili | |
Investire in obbligazioni emesse da Paesi con situazioni politico economiche stabili ed elevata crescita economica | ||
Non so | ||
6. Il rendimento storico di un fondo di investimento è garanzia di un medesimo rendimento futuro? | Si | |
No | ||
Non so | ||
7. Pur avvertito dell'importanza delle informazioni richieste dichiaro di non volere fornire tali informazioni, prendendo atto del fatto che tale decisione impedisce all'intermediario di determinare se il servizio o lo strumento finanziario sia per me appropriato |
D. INFORMAZIONI SUL LIVELLO DI ISTRUZIONE E SULLA PROFESSIONE | ||
1. Quale titolo di studi hai conseguito? | L a u r e a o m a s t e r c o n orientamento finanza e mercati | |
Laurea o master in discipline economiche e giuridiche senza orientamento finanza e mercati | ||
Altre lauree: | ||
Altro: | ||
2. Quale tipo di attività svolgi (o hai svolto in passato)? | Attività con focus direttamente attinente ai mercati finanziari | |
Attività nel settore assicurativo‐ finanziario ma non direttamente attinente ai mercati finanziari | ||
Altro: | ||
3. Ti tieni aggiornato sull' andamento dei mercati finanziari e dei tuoi investimenti? | No | |
Si, almeno una volta al mese | ||
Si, almeno una volta alla settimana | ||
4. Pur avver t i to d e l l ' im p or t a n z a delle informazioni richieste dichiaro di non volere fornire tali informazioni, prendendo atto del f a t t o c h e t a l e d e c i s i o n e i m p e d i s c e all'intermediario di determinare se il servizio o lo strumento finanziario sia per me appropriato |
1. TITOLARE EFFETTIVO
I CLIENTI dichiarano che:
Non esiste un titolare effettivo del rapporto (il rapporto continuativo è instaurato nell'interesse dei clienti)
Esiste un titolare effettivo del rapporto, diverso dai clienti Esistono più titolari effettivi, diversi dai clienti
Cognomee nome , nato a il , nazionalità ,
Codice Fiscale ,
residente in , Area geografica . Tipo documento di identità:
Carta d’Identità; Passaporto; Patente;
numero , data di rilascio data di scadenza .
Numero di telefono .
Luogo
Data
Firma del Cliente di riferimento
(per esteso e leggibile)
2. FINALITÀ DEL RAPPORTO
I CLIENTI dichiarano che il rapporto è aperto per una delle seguenti finalità: investimento per esigenze personali o familiari a breve termine
investimento per esigenze personali o familiari a medio/lungo termine altro, specificare
ALLEGATO 5 ‐ DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.lgs. 21 NOVEMBRE 2007 n. 231
(Raccolta informazioni per l’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio)
INNOFIN SIM è un intermediario obbligato a condurre una adeguata identificazione e verifica della clientela in relazione a tutti i rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività istituzionale (D.lgs. n. 231/2007 e disciplina di attuazione). A tal fine, INNOFIN SIM deve: i) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; ii) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; iii) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; iv) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
INNOFIN SIM richiede quindi al CLIENTE di compilare un Questionario Antiriciclaggio (il “Questionario”). I CLIENTI forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla SIM di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
I CLIENTI prendono atto che in caso di pluralità di intestatari deve essere fornita una sola risposta presa di comune accordo tra tutti gli intestatari, resa dal CLIENTE DI RIFERIMENTO.
INNOFIN SIM potrà fare affidamento sui dati raccolti nel Questionario, ritenendoli corretti e veritieri sino al loro aggiornamento da parte del CLIENTE DI RIFERIMENTO.
La compilazione e la sottoscrizione del Questionario è obbligatoria ai sensi del Capo IV del D.lgs. n. 231/2007. Il mancato rilascio delle informazioni previste, in tutto o in parte, comporta l’obbligo per la SIM di astenersi dall’apertura del rapporto o, nel caso di rapporto già in essere, di procedere alla chiusura del rapporto.
Per il significato che ai sensi della citata normativa deve attribuirsi alle nozioni di, “Area Geografica”, “Titolare Effettivo”, “Persona Politicamente Esposta ‐ PEP”, “Importante Carica Pubblica”, “Familiare Diretto”, “Stretti Legami” e “Paesi a Rischio”, si fa rinvio al Glossario riportato al termine del presente Allegato.
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO
Si rammenta che il CLIENTE deve inviare alla SIM copia fronte/retro del documento identificativo in xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx codice fiscale anche per conto dell’eventuale Titolare Effettivo diverso dal CLIENTE.
3. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE A RISCHIO DI RICICLAGGIO O IN SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALL’EROGAZIONE DI FONDI PUBBLICI
I CLIENTI dichiarano di:
3.1 svolgere una o più delle seguenti attività economiche: commercio di oro, fabbricazione e/o commercio di oggetti preziosi, commercio di oggetti d’arte ed antiquariato, esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, costruzioni e ristrutturazioni edilizie.
CLIENTE DI RIFERIMENTO: PRIMO COINTESTATARIO:
SECONDO COINTESTATARIO:
Nessuno dei CLIENTI svolge una delle attività economiche sopra indicate
3.2 operare in uno o più dei seguenti settori economici: appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili.
CLIENTE DI RIFERIMENTO: PRIMO COINTESTATARIO:
SECONDO COINTESTATARIO:
Nessuno dei CLIENTI opera in uno dei settori economici sopra indicati
4. AREA GEOGRAFICA
I CLIENTI dichiarano di svolgere la propria attività professionale/commerciale nella seguente Area Geografica:
CLIENTE DI RIFERIMENTO:
Regioni italiane. Specificare quali:
Unione Europea. Specificare quali Paesi: Paesi extracomunitari
PRIMO COINTESTATARIO:
Regioni italiane. Specificare quali:
Unione Europea. Specificare quali Paesi: Paesi extracomunitari
SECONDO COINTESTATARIO:
Regioni italiane. Specificare quali:
Unione Europea. Specificare quali Paesi: Paesi extracomunitari
5. ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA
I CLIENTI dichiarano di svolgere, in prevalenza, la seguente attività economica o di trovarsi, in prevalenza, nella seguente condizione:
(Cliente Rif.) (1° Coint.) (2° Coint.)
lavoratore dipendente (operaio/impiegato/quadro/dirigente)
lavoratore autonomo (es. artigiano, commerciante, agente di commercio)
libero professionista iscritto in albi o elenchi
imprenditore/amministratore società di capitali
pensionato condizione non professionale
(studente/xxxxxxxxx/disoccupato)
altro
6. ORIGINE DEI FONDI
I CLIENTI dichiarano che i fondi utilizzati nel rapporto o per il compimento
dell’operazione hanno la seguente origine:
(Cliente Rif.) (1° Coint.) (2° Coint.) reddito da attività economica svolta reddito da trattamento pensionistico
risparmio
eredità o dismissione di beni ereditari donazioni
rendite immobiliari altre rendite
altro
I CLIENTI dichiarano che il patrimonio stimato di liquidità e valori mobiliari rientra nella seguente fascia:
(Cliente Rif.) (1° Coint.) (2° Coint.)
fino a 100.000 €
da 100.000 a 250.000 €
da 250.000 a 500.000 €
da 500.000 a 1.000.000 €
oltre 1.000.000 €
I CLIENTI dichiarano che il reddito annuale lordo di riferimento rientra nella seguente fascia:
(Cliente Rif.) (1° Coint.) (2° Coint.)
fino a 40.000 €
da 40.000 a 100.000 €
da 100.000 a 200.000 €
da 200.000 a 400.000 €
oltre 400.000 €
7. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (cfr. Glossario)
I CLIENTI dichiarano che:
Nessuno di loro è una Persona Politicamente Esposta
Il seguente soggetto è una Persona Politicamente Esposta o lo è stata
nell’ultimo anno
il CLIENTE DI RIFERIMENTO
Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice‐Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali
il PRIMO COINTESTATARIO
Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice‐Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali
il SECONDO COINTESTATARIO
Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice‐Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali
Nessuno di loro è una persona collegata a una Persona Politicamente Esposta
Il seguente soggetto è persona collegata ad una Persona Politicamente Esposta
il CLIENTE DI RIFERIMENTO
I genitori
Il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta
I figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
Le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari
Le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
il PRIMO COINTESTATARIO
I genitori
Il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta
I figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
Le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari
Le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
il SECONDO COINTESTATARIO
I genitori
Il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta
I figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
Le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari
Le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
GLOSSARIO
Area Geografica | Il luogo in cui si svolge in via p revalen te l ’ attività professionale/commerciale del CLIENTE/Titolare Effettivo. |
Titolare Effettivo | La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita. |
Persone Politicamente Esposte ‐ PEP | Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come individuate dall’art. 1, comma 2, lett. dd) del D.lgs. n. 231/2007. |
Importanti cariche pubbliche | Si intendono coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: A. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice‐Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri; B. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri; C. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; D. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri; E. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti; F. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; G. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' m e t r o p o l i t a n e e da c o m u n i con p o p o l a z i o n e complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; H. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; I. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; |
Familiari di PEP | Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili. |
Stretti legami | Per l’individuazione dei soggetti con i quali le persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: A. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarita' effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; B. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entita' notoriamente costituita, di fatto, nell' interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta; |
Paesi a rischio specific | Si intendono i Paesi o territori non annoverati tra quelli che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE e, in ogni caso, quelli indicati dal GAFI o altro organismo internazionale competente come esposti al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale. In particolare, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015, si intendono per Paesi a rischio: A. gli Stati extracomunitari diversi dai seguenti: Australia; Brasile; Canada; Hong Kong; India; Giappone; Repubblica di Xxxxx; Messico; Singapore; Stati Uniti d’America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera; Repubblica di San Marino; B. i Territori diversi dai seguenti: Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia francese; Saint‐Xxxxxx e Miquelon; Wallis e Futuna; Aruba; Curacao; Saint Maarten; Bonaire; Saint Eustatius; Saba. |
I CLIENTI dichiarano, sotto la propria responsabilità, che tutte le informazioni fornite nel Questionario sono corrette e veritiere, e che in caso di variazioni si assumono l’obbligo di darne immediata comunicazione alla SIM.
I CLIENTI prendono atto che la mancata trasmissione dei documenti di identificazione e del tesserino codice fiscale, non consentirà la conclusione del CONTRATTO.
Luogo Firma del Cliente di riferimento (Per esteso e leggibile)
Data Firma del Primo Cointestatario (Per esteso e leggibile)
Firma del Secondo Cointestatario (Per esteso e leggibile)
ALLEGATO 6 ‐ PROCURA AD OPERARE SU QUOTE ED AZIONI DI OICVM E FPA
Il CLIENTE DI RIFERIMENTO, nell’ambito dei servizi così come definiti dal CONTRATTO, avendo di volta in volta preso conoscenza della documentazione di offerta degli OICVM e FPA disponibili sul sito (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), conferisce la presente procura ad INNOFIN SIM, affinché la stessa, in persona del legale rappresentante o di un suo delegato, in nome e per conto dei CLIENTI, effettui una o più sottoscrizioni (anche attraverso piani di accumulo se attivati), rimborsi e disposizioni di contestuale disinvestimento e investimento (c.d. switch), di parti di OICVM nonché sottoscrizioni e rimborsi di FPA, secondo le disposizioni che il CLIENTE medesimo riterrà di impartire alla INNOFIN SIM secondo le modalità previste dal CONTRATTO.
Il nominato procuratore viene quindi autorizzato a fare quanto necessario o utile per la migliore esecuzione della presente.
Il CLIENTE prende atto fin da ora che, nell’esecuzione del presente mandato, INNOFIN
XXX potrebbe trovarsi in situazione di conflitto di interesse, in quanto soggetto legato
Al fine del pagamento e/o del rimborso delle commissioni, spese, imposte e bolli di cui presente Allegato, il CLIENTE autorizza espressamente INNOFIN SIM ad addebitare al Conto Terzi ogni eventuale importo dovuto dal CLIENTE. Qualora la liquidità presente sul predetto conto non sia sufficiente al pagamento delle commissioni, delle spese maturate, delle imposte ed oneri fiscali, il CLIENTE conferisce sin da ora a INNOFIN SIM il mandato irrevocabile a vendere le proprie quote e azioni di OICVM e/o FPA sino alla concorrenza di quanto dovuto.
INNOFIN SIM è autorizzata a compensare qualsiasi somma dovuta dalla SIM al CLIENTE in base al CONTRATTO con altre somme dovute dal CLIENTE alla SIM, in relazione ai SERVIZI. I costi e gli oneri riferiti a ciascun prodotto (OICVM o FPA) oggetto di investimento da parte del CLIENTE sono indicati nella corrispondente documentazione di offerta, nel prospetto spese, nel documento di sottoscrizione e nel prospetto informativo presentati al Cliente prima di procedere alla sottoscrizione, correlati, ove del caso, da un’illustrazione che mostri gli eventuali effetti cumulativi dei costi sulla redditività.
da rapporti d’affari con le singole società prodotto (OICVM e FPA). A riguardo, il CLIENTE dichiara di aver ricevuto e preso conoscenza della politica di gestione dei conflitti di interesse la cui sintesi è contenuta nel Documento Informativo consegnato in tempo utile prima della sottoscrizione del CONTRATTO. Copia della politica di gestione dei conflitti di interesse è scaricabile sul Sito internet della società (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
Luogo
Data
Firma del Cliente di riferimento
(per esteso e leggibile)
La presente procura è valida sino alla data della sua revoca o comunque in caso di scioglimento del CONTRATTO. Il CLIENTE, in ogni caso, prende atto che in assenza di procura le operazioni di compravendita e/o switch di cui sopra, non potranno essere eseguite.
La presente procura è valida anche per l’eventuale vendita di quote di OICVM e/o FPA necessaria per generare la debita provvista per il pagamento delle commissioni, spese maturate, imposte ed oneri fiscali di cui all’Allegato 7 Commissioni e Spese.
ALLEGATO 8 ‐ DICHIARAZIONE FATCA E CRS
Il presente allegato comprende il modulo di Autocertificazione ai fini FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard), che contiene i dati riferiti ai CLIENTI (il “Modulo”), e la tabella di supplemento (il “Supplemento”), compilata soltanto nell’eventualità ci sia un Titolare Effettivo del rapporto distinto dei CLIENTI. I CLIENTI prendono atto che in caso di pluralità di intestatari deve essere fornita dal CLIENTE DI RIFERIMENTO una sola risposta presa di comune accordo tra tutti gli intestatari.
Luogo
Data
Firma del Cliente di riferimento
(per esteso e leggibile)
ALLEGATO 7 ‐ COMMISSIONI E SPESE
I CLIENTI sono responsabili per la veridicità e la completezza dei dati forniti.
Il CLIENTE DI RIFERIMENTO è responsabile dei dati forniti, e s'impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati in precedenza comunicati.
Si precisa che il servizio di collocamento senza assunzione a fermo prestato da Innofin SIM è rivolto esclusivamente alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica Italiana. Il servizio non è rivolto a soggetti destinatari della normativa FATCA (US Person o equivalenti).
Per la prestazione del servizio di collocamento prestato da INNOFIN SIM e per quello accessorio di custodia e amministrazione titoli il CLIENTE è tenuto al pagamento dei corrispettivi indicati nel presente Allegato.
Prospetto spese, commissioni e bolli:
Voce di costo servizio | % costo | Controvalore costo | |
Spese una tantum per prestazione di un servizio di investimento | Spese di chiusura rapporto | n/a | € 0,00 |
Costi di trasferimento | 0,00% | € 0,00 | |
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento* | Spese custodia e amministrazione | n/a | € 0,00 |
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento* | % Commissioni di sottoscrizione | 0,00% | € 0,00 |
% Commissioni di rimborso | 0,00% | € 0,00 | |
Spese transazione sottoscrizione/rimborso | n/a | ** | |
Spese per servizi accessori | Spese bonifico | n/a | € 0,00 |
Totale | 0% | € 0,00 |
* Non sono state incluse nella categoria, ma sono comunque a carico del Cliente, le seguenti voci di costo riconducibili a imposte e bolli:
i) Imposte su reddito da capitale ‐ art. 6 del Dlgs 461/97 ‐ (26%);
ii) Imposta di bollo su contratto (una tantum) ‐Art. 2‐bis, Tabella A, Parte I del DPR 642/1972 ‐(€ 16,00); iii) Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, ai sensi dell’art. 13 comma 2 – ter della Tariffa, Parte Prima, allegato al DPR n. 642/1972 – calcolato su controvalore di OICVM alla data di rendicontazione (0,20%)
**Riguardo le “spese di transazione sottoscrizione/rimborso” del prodotto si rinvia all’informativa ex ante che verrà presentata in sede di sottoscrizione del medesimo; in quanto il costo è variabile a seconda degli accordi tra il soggetto incaricato dei pagamenti e le case prodotto degli OICVM/FPA
Nel caso un soggetto risulti essere fiscalmente residente in più Stati, dovranno essere tutti indicati nella sezione corrispondente.
CLIENTE DI RIFERIMENTO | |
Stato di residenza fiscale | |
Numero di identificazione fiscale (NIF¹) rilasciato dallo Stato di residenza | |
Sei possessore di un permesso di soggiorno negli Stati Uniti (ad es. Green Card)? | |
Hai soggiornato negli USA per un periodo minimo di 31 giorni nell'anno corrente e/o 183 giorni nell'arco temporale di un triennio? | |
PRIMO COINTESTATARIO | |
Stato di residenza fiscale | |
Numero di identificazione fiscale (NIF¹) rilasciato dallo Stato di residenza | |
Indicare la ragione per cui non è disponibile un NIF² | |
Sei possessore di un permesso di soggiorno negli Stati Uniti (ad es. Green Card)? | |
Hai soggiornato negli USA per un periodo minimo di 31 giorni nell'anno corrente e/o 183 giorni nell'arco temporale di un triennio? | |
SECONDO COINTESTATARIO | |
Stato di residenza fiscale | |
Numero di identificazione fiscale (NIF¹) rilasciato dallo Stato di residenza | |
Indicare la ragione per cui non è disponibile un NIF² | |
Sei possessore di un permesso di soggiorno negli Stati Uniti (ad es. Green Card)? | |
Hai soggiornato negli USA per un periodo minimo di 31 giorni nell'anno corrente e/o 183 giorni nell'arco temporale di un triennio? |
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE FATCA E CRS
Supplemento ‐ SCHEDA TITOLARE EFFETTIVO
In caso di Xxxxxxxx Effettivo diverso dal CLIENTE DI RIFERIMENTO, PRIMO COINTESTATARIO o SECONDO COINTESTATARIO, indicare di seguito i dati ad esso riferiti.
TITOLARE EFFETTIVO (diverso da CLIENTI) | |
Stato di residenza fiscale | |
Numero di identificazione fiscale (NIF¹) rilasciato dallo Stato di residenza | |
Indicare la ragione per cui non è disponibile un NIF² | |
Sei possessore di un permesso di soggiorno negli Stati Uniti (ad es. Green Card)? | |
Hai soggiornato negli USA per un periodo minimo di 31 giorni nell'anno corrente e/o 183 giorni nell'arco temporale di un triennio? |
I CLIENTI dichiarano, sotto la propria responsabilità, che tutte le informazioni fornite sono corrette e veritiere.
Il CLIENTE DI RIFERIMENTO assume l’obbligo di dare immediata comunicazione alla SIM in caso di variazione dei dati forniti.
¹ Indica un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale rilasciato dallo Stato in cui il soggetto è residente ai fini fiscali. Per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, il NIF corrisponde al Codice Fiscale.
² Indicare una delle seguenti ragioni: 1) lo Stato di residenza non rilascia un codice fiscale;
2) lo Stato non include il numero di identificazione fiscale tra i dati da scambiare.
Luogo Firma del Cliente di riferimento (Per esteso e leggibile)
Data Firma del Primo Cointestatario (Per esteso e leggibile)
Firma del Secondo Cointestatario (Per esteso e leggibile)