CONVENZIONE
tra
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della Sardegna, c.f. 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, giusta delega del Presidente quale legale rappresentante;
e
la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione sicurezza sociale, C.F. 80002870923, rappresentata dal Direttore generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxx;
Per la corresponsione da parte dell’INPS, a far data dal 1 gennaio 2013, a valere su risorse della Regione Autonoma della Sardegna, di una somma in unica soluzione a titolo di sostegno al reddito in favore di disoccupati che pur avendo inoltrato regolare istanza di concessione dell’indennità di mobilità in deroga 2013, attraverso il SIL – Sardegna (Sistema informativo lavoro- Sardegna), e per i quali sia stato accertato il potenziale diritto non possano beneficiarne per l’attuale carenza di risorse finanziarie a valere sulle assegnazioni ministeriali.
L’anno , il giorno del mese di
Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” che, all’art. 2, commi 64,65 e 66, prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione degli ammortizzatori sociali per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di crisi, nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo destinate nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. 185/2008;
Vista la L.R. n. 4 del 21 febbraio 2013, all’art. 1, commi 1 e 2, che prevede la costituzione di una provvista finanziaria pari a 30 milioni di Euro da trasferire all’INPS, anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo pattizio, atto a consentire l’erogazione in favore dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali in deroga di un sostegno al reddito, eventualmente da compensare una volta che il competente Ministero del lavoro, sulla base degli appositi riparti, da
effettuarsi in sede nazionale fra le Regioni e P.A., provveda ad assegnare le nuove ed aggiuntive disponibilità finanziarie;
Vista la L.R. n. 27 del 16 settembre 2013, all’art.1, comma 1, come modificata dalla L.R. n. 31 del 5 novembre 2013, in ragione delle quali è stanziata la ulteriore somma di Euro 22 milioni, al fine di incrementare la provvista finanziaria di cui al punto precedente, costituendo complessivamente una provvista di Euro 52 milioni, da trasferire all’Istituto previdenziale, per sostenere l’erogazione degli interventi di sostegno al reddito in favore dei soggetti che hanno inoltrato e che risultano potenzialmente beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, in particolare dell’indennità di mobilità;
Visti i Decreti Interministeriali n. 73648 per il finanziamento dei primi 520 milioni, n. 73649 per la seconda tranche di 260 milioni e n. 76772 per ulteriori € 500.000.000 a valere sul Fondo sociale per l’occupazione, con i quali sono state assegnate, a titolo di ammortizzatori sociali in deroga, le risorse 2013 alla Regione Sardegna, per un ammontare complessivo di € 90.807.331;
Valutato che lo stanziamento di cui al punto precedente è risultato insufficiente ad assicurare per l’anno 2013 un sostegno al reddito ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dall’accordo quadro del 09.01.2013 e del successivo addendum del 28.06.2013;
Valutata l’attuale carenza di risorse finanziarie a valere sulle assegnazioni ministeriali a titolo di ammortizzatori sociali in deroga;
ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna con nota del 29 luglio 2013, prot. 1444 ha richiesto al Ministero del Lavoro e all’INPS di poter erogare in favore dei lavoratori che hanno richiesto l’intervento degli ammortizzatori sociali un sostegno al reddito, anche sotto eventuale forma anticipatoria, delle indennità di mobilità potenzialmente maturate dai soggetti interessati a valere sulle risorse regionali di cui alla normativa richiamata ai sensi della quale è costituita la necessaria provvista finanziaria;
RILEVATO che con la medesima nota sono state richieste le coordinate attraverso le quali rendere disponibili, mediante specifico accredito, le risorse finalizzate alla costituzione della provvista finanziaria sulla quale far gravare i sostegni al reddito da corrispondere ai lavoratori risultati potenzialmente beneficiari dell’assegno di mobilità in deroga;
VISTA la determinazione del Presidente dell’INPS n. del 2013;
VALUTATO QUANTO SOPRA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, LE PARTI CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ART. 1
La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, eroga un beneficio sotto forma di sostegno al reddito in unica soluzione ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, e dell’art.1, comma 1, della L.R. del 16 settembre 2013 n. 27, ai lavoratori interessati da situazioni di crisi occupazionale e per i quali è stato accertato il potenziale diritto all’indennità di mobilità in deroga 2013, sulla base dei requisiti previsti dall’art. 16, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 223 e dall’accordo quadro del 9.1.2013 e dell’addendum 28.6.2013.
ART. 2
L’erogazione del beneficio sotto forma di sostegno al reddito in unica soluzione avverrà per il tramite dell’INPS e non darà titolo all’accredito di contribuzione figurativa e alla corresponsione di altri oneri accessori.
Tale somma, corrisposta ai soggetti individuati dall’art. 1, potrà essere compensata con l’eventuale attribuzione alla Regione Sardegna di ulteriori risorse statali a titolo di ammortizzatori sociali in deroga 2013. Tale compensazione potrà, infatti, avere luogo solo nel caso in cui la Regione dovesse concedere la mobilità in deroga ai soggetti individuati dall’art. 1.
ART. 3
Al fine di consentire all’INPS di provvedere ai suddetti pagamenti la Regione Autonoma della Sardegna invierà alla Direzione Regionale INPS un file esportato dal SIL - Sardegna (Sistema Informativo Lavoro della Sardegna), contenente l’elenco dei beneficiari, il periodo di riferimento all’interno dell’anno 2013, e le somme al lordo delle trattenute erariali individualmente spettanti, in considerazione anche degli abbattimenti che devono essere applicati dopo i primi dodici mesi di concessione alle proroghe della mobilità in deroga.
Per l’univoca individuazione dei beneficiari dovrà essere fornito: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice IBAN su cui effettuare l’accredito.
La stessa Direzione Regionale dell’INPS provvederà ad inoltrare il file alle strutture INPS territorialmente competenti per l’effettiva erogazione del sostegno al reddito indicato.
ART. 4
La Regione Autonoma della Sardegna, per l’erogazione del beneficio di cui all’art. 1, precostituisce la provvista necessaria, comprensiva del compenso a favore dello stesso Istituto per il servizio erogato di cui al successivo art. 13, sui conti correnti vincolati come appresso individuati:
• intestato a INPS di Cagliari XX00X0000000000000000000000, per i residenti nelle province di Cagliari e Villacidro-Sanluri;
• XX00X0000000000000000000000 intestato a INPS di Sassari, per i residenti nelle province di Sassari e Olbia Tempio;
• IT 81O0100543910000000100010, intestato all’INPS di IGLESIAS per i residenti nella provincia di Carbonia-Iglesias;
• IT1V0101517300000000019710, intestato all’INPS di NUORO per i residenti nelle province di Nuoro e Ogliastra;
• XX00X0000000000000000000000 per i residenti nella provincia di Oristano.
ART. 5
L’INPS potrà procedere all’erogazione del suddetto beneficio ai lavoratori individuati dalla Regione a valere sulle risorse finanziarie stanziate e appositamente trasferite all’INPS ai sensi dell’art. 4. É comunque esclusa ogni anticipazione a carico dell’INPS, il quale qui si dichiara unicamente soggetto pagatore, senza oneri aggiuntivi verso i soggetti di cui ai precedenti artt. 1 e 3.
ART. 6
La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a far sottoscrivere, preventivamente al
pagamento delle provvidenze di cui all’art. 3 l’allegata dichiarazione d’impegno con la quale ogni singolo lavoratore autorizza l’INPS a compensare, dal complesso delle somme che verranno eventualmente assegnate dallo Stato a titolo di mobilità in deroga per periodi di competenza 2013, le somme lorde erogate in dipendenza della presente convenzione.
La Regione Autonoma della Sardegna, inoltre, si impegna a trasmettere alla Direzione Regionale INPS le suddette dichiarazioni congiuntamente al file di cui all’art. 3.
ART. 7
I dispositivi di pagamento delle somme da corrispondere ai lavoratori, al netto delle ritenute erariali di legge, verranno emessi dalle strutture INPS sul territorio entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’elenco di cui all’art. 3.
Per le somme erogate l’INPS rilascerà secondo la vigente normativa le certificazioni fiscali individuali ai lavoratori e il mod. 770 al Fisco.
ART. 8
A consuntivo l’INPS comunicherà alla Regione Autonoma Sardegna l’importo esatto complessivamente erogato e i nominativi per i quali non si è provveduto all’erogazione delle somme.
ART. 9
La Regione Autonoma della Sardegna è unica responsabile, nei confronti dell’INPS delle erogazioni effettuate ai lavoratori in questione e nell’ipotesi in cui la concessione della mobilità in deroga per periodi di competenza 2013 non venisse perfezionata, provvederà al recupero degli importi erogati.
La Regione Autonoma della Sardegna manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità e si impegna a rifondere all’INPS eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile alla presente convenzione durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo art. 14.
Inoltre, l’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi della Regione Autonoma Sardegna nell’accredito all’INPS della somma occorrente per il pagamento anticipato degli interventi di sostegno al reddito di cui al presente protocollo.
ART. 10
L’INPS, all’atto della ricezione dei Decreti Interministeriali relativi all’assegnazione di ulteriori risorse statali a titolo di ammortizzatori sociali in deroga 2013, successivamente alla trasmissione delle determinazioni RAS di concessione dell’indennità di mobilità in deroga per il 2013 tramite la Banca Dati Percettori ed alla presentazione di domanda telematica all’INPS da parte dei beneficiari, provvederà all’atto del pagamento dell’indennità di mobilità in deroga per i periodi di competenza 2013, ad erogare ai lavoratori destinatari del beneficio di cui al presente accordo, l’eventuale differenza che dovesse risultare dovuta tra quanto erogato a carico della provvista regionale e quanto effettivamente spettante in ragione della concessione della mobilità in deroga per periodi di competenza 2013.
ART. 11
L’INPS, effettuate le operazioni di conguaglio ai sensi dell’art. 10, avuto riguardo alla differenza tra la somma dovuta a titolo di indennità di mobilità in deroga 2013 e la somma erogata ai sensi dell’articolo 1, provvederà a darne comunicazione alla Regione che provvederà autonomamente all’eventuale recupero degli importi eccedenti.
ART. 12
L’INPS, inoltre, provvederà a rendere nuovamente disponibili, mediante riaccredito, in favore della Regione Autonoma Sardegna, le somme erogate in favore dei lavoratori e per le quali si sia proceduto ad effettuare la compensazione con le erogazioni statali, ovvero quelle somme il cui pagamento non sia andato a buon fine, (al netto dei compensi di cui al successivo art. 13). Il tutto alla conclusione delle operazioni contabili di determinazione delle somme dovute ai singoli lavoratori entro i tempi tecnici strettamente necessari.
ART. 13
A fronte del servizio fornito, la Regione Autonoma della Sardegna riconoscerà all’INPS, Direzione Regionale della Sardegna, il corrispettivo di € 30,84 - (diconsi Euro trenta/84-) per ogni pagamento effettuato al singolo lavoratore.
ART. 14
Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina sulla riservatezza e in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
In conformità a quanto sopra ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise istruzioni per tutti gli incaricati che avranno accesso ai relativi dati personali.
Art. 15
Il presente protocollo d’intesa ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione. Cagliari, 2013
Per la Regione FIRMATO DIGITALMENTE
dal Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Dr. Xxxxxxx Xxxxxx
Per l’INPS FIRMATO DIGITALMENTE
dal Direttore Regionale INPS Sardegna
Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx