S T U D I O L E G A L E I N R O M A
S T U D I O L E G A L E I N R O M A
Avv Dora Vencia
VIA MACEDONIA, 37 – TEL 00 0000000 PEC - XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXX
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti
EX ART. 7 COMMA 1 LEGGE N. 3/2012
Per la Sig.ra MASCIA DI SALVO (di seguito denominata anche “Debitrice” o “Istante”), nata a Roma il 15.3.1970 e residente in Roma Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, x.0 (X.X. XXXXXX00X00X000X), elettivamente domiciliata per la presente procedura in Roma Via Macedonia n. 37, presso lo Studio dell’avv Dora Vencia (CF VNCDRO77B61D086G), che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al presente atto su foglio separato unito materialmente e digitalmente.
Il difensore - ai fini della vigenti disposizioni di legge- dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria anche per via telematica all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Firmato Da: VENCIA DORA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 46592ef74833613c
Con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del Gestore avv Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
PREMESSO CHE
1. l’Istante non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti
2. non ha beneficiato nei precedenti cinque anni dei procedimenti di cui alla Legge 3/2012
3. non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012
4. la sig.ra Xx Xxxxx non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura;
5. versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall’art. 6 della medesima Legge 3/2012, essendo in corso almeno dal 2009 un perdurante squilibrio tra i debiti contratti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da rendere impossibile l’adempimento delle obbligazioni secondo i termini e le condizioni dovute;
6. L’istante presenta infatti un’esposizione debitoria pari ad € 2.240.138,77 a fronte di un reddito annuale pari per l’anno 2020 ad € 22.997,00
7. ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire dettagliatamente la sua situazione economica e patrimoniale;
8. solo con le procedure ex Xxxxx 3/2012, una volta eseguito l’accordo di ristrutturazione, l’istante potrebbe beneficiare dell’istituto dell’esdebitazione;
9. in data 29 luglio 2021, la sig.ra Xx Xxxxx ha inviato l’istanza per la nomina di un Gestore della Crisi presso l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Roma, corredata da ampia documentazione (doc. 1 – istanza OCC);
10. in data 3 agosto 2021 il suddetto Organismo ha nominato Gestore della Crisi l’avv Xxxxxxxx Xxxxxxxx (doc. 2 – nomina Gestore);
11. a seguito di convocazione, in data 30 settembre 2021, è stata integrata la documentazione già inviata con consegna di ulteriori documenti alla Professionista nominata;
12. per quanto sopra, la debitrice intende avvalersi della procedura dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 7 ss. L. 3/2012.
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La sig.ra Xxxxxx Xx Xxxxx, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, espone e precisa quanto segue:
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ATTUALE SITUAZIONE DEBITORIA DELL’ISTANTE - PASSIVO
L’attuale esposizione debitoria in capo al ricorrente è costituita esclusivamente da quanto preteso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, in forza della qualifica di socio di
1. Rammendificio il Giglio di D’Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e C snc dal 14.1.1999 al 11.4.2003, data nella quale è stata nominata liquidatrice la sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx (all.te visure storiche doc. 15)
2. Controllo Tessile La Gardenia di Xxxxxxx Xxxxx e C. snc dal 21.9.1998 al 11.4.2003, data nella quale è stata nominata liquidatrice la sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx (all.te visure storiche doc.16)
3. Gruppo Tessile Flowers di Mascia di Salvo e C snc dal 3.10.1996 al 11.4.2003 (all.te visure storiche doc 17)
L’esposizione debitoria complessiva è pertanto oggi pari a € 2.237.816,48 nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione (Caserta, Pistoia e Roma).
A tale somma si deve aggiungere il compenso dell’OCC di € 3.308,29 di cui € 1.985,00 sono state già corrisposte dalla ricorrente, pertanto il residuo è pari a € 1.323,29 (doc. 4 -preventivo OCC),
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nonché il compenso del professionista che la assiste nella presente procedura (doc. 35), rispetto al quale sono già state corrisposte € 311 e pertanto il residuo dovuto è pari ad € 999.
Il totale del passivo, quindi, ammonta a € 2.240.138,77
L’elenco dei Creditori in prospetto sintetico è il seguente:
DATA | Creditore | Importo credito | |
20.1.2022 | OCC Ordine avvocati Roma | 1.323,29€ | |
20.1.2022 | Avv Xxxx Xxxxxx -assistenza e difensa | 999,00€ | |
Agenzia riscossione | Importo cartella | Importo oneri esattoriali | |
17.9.2021 | Direzione Provinciale del lavoro di Pistoia | 49.669,09 € | 47.348,54€ |
17.9.2021 | Amministrazione finanziaria dir. Prov RM | 4.143,90 € | 268,70€ |
17.9.2021 | Amministrazione finanziaria dir prov CA | 1.339.392,07 € | 305.713,05€ |
17.9.2021 | Multiente (CA) | 310.196,71 € | 181.084,42€ |
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ATTUALE SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA DELL’ISTANTE - ATTIVO
La sig.ra Xxxxxx Xx Xxxxx ha due contratti di lavoro part time a tempo indeterminato con l’avv Xxxxxxxx Xxxxxxx e la società a r.l. La Perla (doc. 10-11: buste paga), nonché un contratto di collaborazione a tempo determinato (per l’anno 2021 e fino ad aprile 2022) con Life Facility società cooperativa a r.l. (doc 12).
Anche solo tale circostanza dimostra come la sig.ra Xx Xxxxx si stia impegnando oltremodo per reperire un reddito adeguato, mettendo a frutto le proprie competenze e capacità. Si segnala come la ricorrente nell’anno 2020 abbia anche conseguito la laurea in scienze economiche presso l’Università Telematica Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Tutti e tre i contratti, come è evidente, sono tuttavia a stretto carattere fiduciario, con datori di lavoro che non presentano caratteristiche di certezza e stabilità nel tempo: trattasi di uno studio
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legale con unico titolare, una società che fornisce servizi di pulizia che vede la maggior parte dei suoi ricavi derivare da un’unica commessa e un contratto di collaborazione con una piccola società cooperativa. Deve precisarsi come per entrambi i lavori part time a tempo indeterminato, la dottoressa Xx Xxxxx presti la propria opera presso clienti dei datori di lavoro, dovendo dunque affrontare maggiori spese di mobilità rispetto a quelle ordinarie del semplice spostamento casa/ufficio.
Si rimettono le dichiarazioni degli ultimi cinque anni (doc. 9 – dichiarazioni dei redditi), dalle quali si evince come la stessa non abbia beni immobili (doc 18) o mobili registrati e i propri unici redditi siano quelli derivanti dalle attività lavorative svolte e variabili tra i 16 mila e i 23 mila € circa annui.
Non è proprietaria di alcun veicolo, utilizzando quello messo a disposizione dalla società La Perla srl e per il quale si fa carico dei costi di manutenzione ordinaria.
L’istante sostiene mensilmente spese pari ad € 1.450 così dettagliate:
- € 280 quale canone di locazione e spese condominiali;
- € 750 circa per le seguenti voci: utenze -acqua, luce, gas-, spese telefoniche, vitto, abbigliamento, benzina;
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- € 220 di spese mediche, come risultante anche dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2020
- € 100 per attività ricreative (cinema, musei, pranzi e/o cene conviviali, libri, ecc)
- € 100 accantonamento per imprevisti (manutenzione pc e strumenti di lavoro, manutenzione ordinaria autovettura, ecc)
Quanto sopra è attestato nella relazione particolareggiata del Gestore (doc. 3).
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Per quanto illustrato circa il passivo e l’attivo, la sig.ra Mascia Di Salvo è dunque oggettivamente in uno stato di sovraindebitamento.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. A) legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Dai dati di illustrati, si può agevolmente rilevare che l’istante non solo versa in una situazione di incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione
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economica di evidente, macroscopica sproporzione tra il complesso delle esposizioni debitorie e il suo patrimonio prontamente liquidabile.
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CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E VOLONTà DI ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI
La Sig.ra Di Salvo all’età di vent’anni ha intrapreso una relazione sentimentale con il Sig. Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxxx, un uomo molto più grande di lei, con il quale ha convissuto dal 1993 a Larciano (Provincia di Pistoia).
Nel 1996, il Sig. X’Xxxxxxxxx ha convinto la Sig.ra Di Salvo - all’epoca 26 anni – che sarebbe stato redditizio costituire una società in nome collettivo nel settore tessile denominata “GRUPPO TESSILE FLOWERS SNC”, con sede in Montemurlo, Provincia di Prato, vicina al luogo di residenza della coppia.
Non volendo però comparire personalmente nella società, il compagno della Sig.ra Xx Xxxxx ha convinto la ricorrente a costituire la società con il di lui figlio, Xxx. Xxxxxxxx D’Innocenzo.
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L’attività sembrava essersi ben avviata e quindi, tra il 1998 e 1999, il convivente della signora Xx Xxxxx ha proposto di costituire due ulteriori società in nome collettivo: RAMMENDIFICIO IL GIGLIO SNC costituita sempre insieme al figlio del sig. Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxxx, Sig. Xxxxxxxx D’Innocenzo, e la società denominata CONTROLLO TESSILE LA GARDENIA SNC, costituita insieme alla ex moglie di lui, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx nata a Calvi Risorta (Ce) il 30/10/1954 (BNCFRB54R70B445O).
Anche queste società avevano sede in Montemurlo, Provincia di Prato.
La Sig.ra Di Salvo per qualche anno è stata socia ed ha lavorato presso le tre Snc, svolgendo mansioni di commerciale e responsabile rapporti con i clienti, oltre a svolgere attività di controllo qualità del tessuto finito.
Diversamente, non si è mai occupata degli aspetti amministrativi e contabili della società, di cui si occupavano invece il Direttore amministrativo e l’ufficio contabilità. Per tutto il periodo in cui ha lavorato presso le società, la sig.ra Di Salvo non ha percepito né utili né stipendio.
A seguito di gravi episodi violenti e intimidatori di cui è stata vittima tra le mura domestiche, nei primi anni 2000 la Sig.ra Di Salvo è stata costretta ad interrompere la relazione sentimentale con
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il Sig. Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxxx e a lasciare rapidamente la comune abitazione, nonché le società per le quali lavorava.
Alla fine del 2001 si è quindi trasferita prima a Roma a casa dei genitori e poi, dal 2004, a Montecompatri (doc. 21 – notifica dicembre 2003 presso Morena, Roma).
A partire dal 2002, la Sig.ra di Salvo ha iniziato a svolgere prestazioni occasionali presso Firma
S.r.l. con sede in Roma e successivamente, nel 2004, a lavorare presso 3F Fashion Service S.r.l. e presso la Perla S.p.A. entrambe con sede in Roma (doc. 22 – da pag 4 estratto contributivo parasubordinati INPS)
Nonostante quindi non avesse formalizzato la cessione delle quote delle 3 società in nome collettivo, a partire dal 2002, la Sig.ra di Salvo non ha più vissuto né lavorato in Toscana e non ha più lavorato presso le società CONTROLLO TESSILE LA GARDENIA SNC, RAMMENDIFICIO IL GIGLIO SNC e GRUPPO TESSILE FLOWERS SNC, né ha partecipato ad assemblee, percepito compensi o dividendi.
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Da quanto risulta documentalmente, le società hanno continuato ad essere attive e nel 2003 tutte quante hanno trasferito la sede legale dalla Provincia di Prato a Maddaloni, in Provincia di Caserta, di cui erano originari i D’Innocenzo. Infine le società, poste in liquidazione già dal 2003, sono state definitivamente cancellate nel 2008 dalla Camera di Commercio.
La Sig.ra Xx Xxxxx, che nel frattempo si era ricostruita una vita a Roma interrompendo radicalmente i rapporti con gli ex soci e con l’ex compagno, ne ha avuto nuovamente notizia molti anni dopo: nel 2009 infatti la Sig.ra Xx Xxxxx ha iniziato a ricevere cartelle di pagamento da Equitalia per mancato versamento di tributi (in particolare mancati versamenti IVA) relative agli anni di contribuzione 2002-2005 da parte delle tre società di persone di cui era stata socia e che oggi costituiscono il nocciolo del suo esorbitante indebitamento, in solido con i due ex soci di cui ha perso le tracce, salvo le non lusinghiere notizie di cronaca, dalle quali ha appreso di gravi reati loro contestati (doc 23- articoli di stampa) e ai quali è rimasta ovviamente del tutto estranea (doc 6 e 24 – certificati del casellario e carichi pendenti; certificato ex art 335 cpp).
Prima di capitolare di fonte all’enormità del debito, ha cercato di fare chiarezza rispetto alle cartelle notificate (doc 25: ricevute di deposito di ricorsi presso la commissione tributaria), dovendo tuttavia rinunciare a far valere le proprie ragioni per l’impossibilità di far fronte ai costi legali necessari a seguire un così corposo contenzioso.
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A testimonianza di ciò, il debito portato dall’estratto Agenzia Riscossione sede di Roma è costituito dalle spese legali cui la sig.ra Xx Xxxxx è stata condannata proprio per i ricorsi alle commissioni tributarie che aveva tentato di intraprendere (doc. 28 – cartelle Agenzia Roma).
Con ulteriore superfetazione di debiti. Solo incidentalmente, si vuole rilevare come nel caso di ricorsi accolti, invece, le spese del giudizio siano state compensate (doc 27 – dispositivo Commissione Tributaria di Firenze del 5.12.2012).
La sig. Di Salvo è sempre rimasta estranea, invece, a tutte le condotte contestate al proprio ex compagno e al di lui figlio, tutte risalenti ad epoca successiva a quella in cui la sig.ra Xx Xxxxx era coinvolta nelle tre società.
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L’esigenza, anche etica, di voler contribuire in ragione delle proprie capacità ad un indebitamento che le può essere imputato solo in ragione del fatto che, in giovane età, hanno prevalso, sulla doverosa formalizzazione di una cessione di quote, la paura e il bisogno di sfuggire al contesto di violenze nel quale suo malgrado si è trovata coinvolta, ha portato la sig.ra Di Salvo, negli anni, anche a tentare di trovare soluzioni con l’Agenzia Entrate di Caserta (doc. 25 – incontro presso gli uffici) .
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PROPOSTA DI ACCORDO
Al fine di soddisfare i propri creditori la sig.ra Xxxxxx Xx Xxxxx ha ottenuto il beneficio del Fondo di prevenzione dell’usura, gestito dall’Ambulatorio Antiusura onlus di Roma, la cui Commissione ha deliberato in suo favore la garanzia del pagamento della somma di € 30 mila offerta ai creditori con l’accordo di seguito proposto (doc. 29 – dichiarazione Ambulatorio Antiusura).
L’Ambulatorio Antiusura onlus è un’associazione istituita nel 1996 che presta assistenza e consulenza alle vittime dell’usura e, in via preventiva e più generale, ai soggetti sovraindebitati. L’Ambulatorio gestisce i Fondi di Prevenzione dell’usura di cui all’art 15 L 108/96 grazie ai quali è consentito l’accesso al credito legale ai soggetti che, in ragione delle difficoltà economiche e dell’incapacità di dare prestare idonee garanzie, non possono ottenere prestiti dalle banche e sono quindi esposti al rischio di usura.
Per accedere al Fondo occorre che la Commissione Prestiti, ad hoc istituita, verifichi la sussistenza di precisi requisiti: a) l’effettivo stato di bisogno del richiedente, b) la serietà delle ragioni dell’indebitamento, c) la capacità di rimborso del finanziamento.
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Va chiarito, infatti, che attraverso il Fondo viene concesso ai soggetti che non possono accedere in altro modo al credito, di contrarre un finanziamento, che come tale dovrà comunque essere restituito.
La posizione dell’istante è stata valutata dalla Commissione Prestiti, la quale ha analizzato la situazione rappresentata, ha esaminato la documentazione fornita dal debitore, ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e - all’esito - ha deliberato parere favorevole all’accesso al Fondo di prevenzione dell’usura, statuendo che possa essere erogato un prestito di
€ 30 mila a condizione che il presente accordo di ristrutturazione dei debiti venga omologato. Diversamente, infatti, l’accesso al Fondo si trasformerebbe in un ulteriore aggravio per il debitore il quale si troverebbe onerato di un’ulteriore rata mensile di debito, senza aver definito le posizioni debitorie con soddisfazione dei creditori convenuti e, di conseguenza, senza ottenere il beneficio dell’esdebitazione.
L’Accordo di ristrutturazione, come in tal sede proposto, prevede il parziale pagamento dei debiti, la cui soddisfazione anche in termini di tempo è vantaggiosa sia rispetto al patrimonio del debitore, anche in prospettiva della sua capacità lavorativa dei prossimi 18/20 anni, sia nell’ipotesi liquidatoria.
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Ed infatti, la sig.ra Xx Xxxxx ha 52 anni, dunque, nella migliore delle ipotesi, una capacità lavorativa per altri 18/20 anni.
L’unico creditore, dal 2016 ad oggi, ha intrapreso n. 6 procedure esecutive (doc 30), comprendenti sia procedure di pignoramento mobiliare presso l’abitazione della debitrice che presso terzi, con relativo esborso, ottenendo un modesto ricavato (attualmente le somme mensili pignorate ammontano a circa 75 € mensili pari a meno di € 1.000 all’anno).
Rispetto ad una prospettiva di lavoro di altri 18/20 anni e ipotizzando che la situazione lavorativa non subisca peggioramenti, il creditore incasserebbe -nella migliore delle ipotesi- € 19.500.
Occorre, altresì, rilevare quanto già più sopra specificato sulla circostanza che entrambi i datori di lavoro non siano stabili aziende sul mercato da lungo tempo, ma uno studio legale di ridotte dimensioni con un rapporto di lavoro intuitu personae, a carattere strettamente fiduciario con il titolare e dunque legato alle sorti personali e professionali dello stesso, e una modesta società di pulizie, soggetta alle variabili del mercato, ancor più in fase storica come quella attuale, in cui le potenziali società appaltatrici di servizi di pulizia incrementano lo smart working e una riduzione dei costi sociali legati alle sedi societarie.
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Il credito non riceverebbe un trattamento migliore neppure in sede liquidatoria: circa il 30% delle attuali entrate della ricorrente proviene da un rapporto di lavoro di collaborazione annuale e, dunque, in una prospettiva liquidatoria non può farsi ad esso riferimento per un periodo più lungo della durata attuale dello stesso (scadenza aprile 2022).
Ma, quand’anche si volesse ritenere che possa avere una prospettiva di permanenza per i prossimi 5/6 anni, la somma mensile che la signora Xx Xxxxx potrebbe versare sarebbe comunque circoscritta ad un numero limitato di anni, durante i quali maturano le spese stesse della procedura di liquidazione (compensi del liquidatore, oneri bancari di gestione del conto corrente) e sarebbe comunque soggetta all’alea della perdita del lavoro (totale o parziale), nonché a sopravvenute esigenze indifferibili (come ad esempio le spese per la salute).
Del resto, deve valutarsi come l’accesso al Fondo di prevenzione sia stato consentito solo grazie alla garanzia prestata in tale sede alla sig.ra Mascia Xx Xxxxx, dalla sorella; garanzia che, invece, non vi sarebbe qualora venisse disposta la liquidazione e, dunque, non sarebbe in alcun modo garantito il versamento della somma mensile, soggetto alle variabili di cui si è detto.
Firmato Da: VENCIA DORA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 46592ef74833613c
Con il presente Accordo, di contro, l’Istante garantisce una somma certa, in tempi più celeri rispetto all’alternativa liquidatoria, non soggetta alle variabili delle diminuzioni di reddito e senza cost ulteriori in prededuzione.
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QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI RIFERIMENTO
Fra le “anticipazioni” del Codice della crisi introdotte dal Legislatore dell’emergenza (DL 137/2020 convertito in legge 176/2020 – art 4-ter) vi è la previsione che l’autorità giudiziaria possa operare la ristrutturazione forzosa dei crediti fiscali in sede di accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art 7 L 3/2012 (cd. Cram down).
In particolare, a seguito della citata riforma, l’art 12 co. 3-quater della L 3/2012 dispone che il Tribunale omologhi l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il riferimento all’amministrazione finanziaria è da interpretarsi in senso ampio, intendendo i crediti fiscali di titolarità anche di enti locali (in tal senso, la migliore dottrina. Tra gli altri, X. Xxxxxxxxxx “L’adesione forzosa del creditore tributario e contributivo all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e al concordato minore” – Il Xxxx.xx, 30 settembre 2021).
Tale previsione normativa arriva all’esito di un percorso giurisprudenziale sovranazionale (Corte
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di Giustizia Europea -sentenza 7 aprile 2016 C-546/14) e nazionale, sia di merito (Cfr, tra le altre, Trib di Pistoia 26.4.2017; Tribunale di Ancona – decreto del 6.10.2020 in sede di reclamo Pres e estensore dr.ssa Xxxxxxxxxx) che di legittimità e persino con l’intervento della Consulta (Sentenza 245/2019).
Del resto, anche la Corte di Cassazione (sez VI civ 4270/2021) si era pronunciata nel senso della falcidiabilità, qualora fosse più conveniente dell’ipotesi liquidatoria.
Nella giurisprudenza di merito, l’applicazione di tale norma non trova ostacoli: Tribunale di Pavia
– decreto di omologa del 21.7.2021 di Accordo Rg 4/2021 (Giudice dr.ssa Appiani), Tribunale diLa Spezia 14.1.2021, Tribunale di Napoli 21.6.2021, Tribunale di Parma 26.3.21 Xxxxxxx Xxxxxxxx (Rg 1/2020). Illuminante anche la sentenza del Tribunale di Milano (da pp.10-15) II sez Civile 22.7.21 che illustra -sebbene per la analoga fattispecie dell’accordo di ristrutturazione ex art 182bis LF – presupposti e ratio del cram down.
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Tutto ciò premesso la sig.ra Xxxxxx Xx Xxxxx, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,
DEPOSITA
ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Firmato Da: VENCIA DORA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 46592ef74833613c
L’istante intende presentare un Accordo di ristrutturazione dei debiti con l’obiettivo di soddisfare parzialmente i propri creditori mediante la miglior proposta possibile in base alle proprie sostanze per usufruire del beneficio dell’esdebitazione e poter riacquisire – all’età di 52 anni e dopo 13 anni dalla notifica delle prime cartelle- una serenità di vita (c.d. fresh start).
La ratio della Legge - detta anche “salva suicidi”- è quella di dare una seconda possibilità a soggetti sovraindebitati che abbiano, tuttavia, determinate caratteristiche per accedervi.
L'obiettivo primario è quello di permettere a chi non può accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti, anche attraverso proposte di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario.
La Dr.ssa Xx Xxxxx a tal fine mette a disposizione dei suoi creditori una somma di €30.000,00 derivante dall’accesso al Fondo di prevenzione vittime dell’usura.
L’accordo così come proposto è certamente più conveniente dell’ipotesi liquidatoria, per la misura offerta (percentuale di stralcio) vista in termini di tempo, ovvero in un’unica soluzione immediata.
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Il contenuto dell’Accordo che la debitrice ha delineato per raggiungere l’esdebitazione prevede il pagamento in unica soluzione di una somma che dal 2009 ad oggi (2022) Agenzia riscossione non è in alcun modo riuscita ad incamerare.
La proposta ai creditori ha dunque il seguente contenuto:
1) integrale pagamento delle spese di giustizia e delle spese in prededuzione ex art. 13 co 4
bis L.3/12 e successive modifiche;
2) pagamento parziale del debito oggi cristallizzato nei ruoli dell’Agenzia Riscossione per le province di Roma, Caserta e Pistoia
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secondo la seguente tabella, che contempla una percentuale di pagamento di circa l’1,23% dei debiti Agenzia Riscossione:
Debitore | Importo debito | Importo offerto con accordo | |
OCC – Ordine avv Roma | € 1.323,29 | Prededuzione - 100% | € 1.323,00 |
Assistenza tecnica in giudizio | € 999,00 | Prededuzione– 100% | € 999,00 |
Agenzia Riscossione Caserta | € 2.136.386,25 | 1,23% | € 26.385,00 |
Agenzia Riscossione Pistoia | € 97.017,63 | 1,23% | € 1.230,00 |
Agenzia Riscossione Roma | € 4.412,80 | 1,23% | € 63,00 |
Premesso che l’Istante:
1) Non è proprietaria di beni immobili
2) Non è proprietaria di veicoli
3) ha un reddito mensile derivante da due lavori a tempo indeterminato part time e alcune occasionali collaborazioni tali per cui, nel 2020 ha avuto un reddito di € 22.997
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Ai fini della sostenibilità del presente Accordo e della soddisfazione dei creditori nelle modalità e termini di seguito specificati, la sig.ra Di Salvo intende mettere a disposizione dei creditori la somma di € 30.000,00 importo derivante dall’accesso ai Fondi di prevenzione dell’usura in gestione all’Associazione Ambulatorio Antiusura onlus di Roma, a fronte dell’impegno a restituire la detta somma con rate mensili (per la durata di anni 5) dell’importo di € 575 circa
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Serie storica dati reddituali personali
Reddito Anno 2016 | Reddito Anno 2017 | Reddito Anno 2018 | Reddito Anno 2019 | Reddito Anno 2020 | |
Debitore: Xxxxxx Xx Xxxxx | LAVORATO RE DIPENDENT E- | LAVORATORE DIPENDENTE- | LAVORATORE DIPENDENTE- | LAVORATORE DIPENDENTE- | LAVORATORE DIPENDENTE- |
Reddito | 16.753€ | 16.862€ | 17.149€ | 23.628€ | 22.997€ |
Totale | 16.753 | 16.862 | 17.149 | 23.628 | 22.997 |
Il Passivo
I debiti della dr.ssa Xx Xxxxx, in virtù di quanto dettagliatamente spiegato in premessa, vengono esposti nella tabella che segue, che contiene inoltre l’individuazione delle spese di procedura prededucibili ai fini della presentazione del presente piano:
L’esposizione debitoria complessiva è pertanto oggi pari a € 2.237.816,48 nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione (Caserta, Pistoia e Roma). A tale somma si deve aggiungere il compenso dell’OCC di € 3.308,29 di cui € 1.985,00 sono state già corrisposte dalla ricorrente, pertanto il residuo è pari a € 1.323,29, nonché il compenso del professionista che la assiste nella presente procedura per € 999 (doc. progetto di fattura)
Il totale del passivo, quindi, ammonta a € 2.240.138,77
La sig.ra Xx Xxxxx percepisce ad oggi uno stipendio mensile pari a € 1.900 circa.
Come già dettagliatamente suindicato, le spese mensili sostenute dalla ricorrente sono pari a €
1.450 e concernono le seguenti voci di spesa:
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Spese medie mensili documentate
Voce di spesa | Descrizione | Importo mensile |
Canone di locazione e condominio | Doc. 13 | 280,00€ |
Spese mediche | Doc.20 | 220,00 € |
Xxxx, gas, telefono | Doc. 14 | 140,00€ |
Vitto/abbigliamento | Cibo, vestiario, biancheria casa, scarpe, detersivi, saponi, ecc | 500,00€ |
Benzina | 110,00€ | |
Attività ricreative | Cinema, libri, riviste, cene conviviali, ecc | 100,00€ |
Accantonamento imprevisti | Manutenzione ordinaria casa, macchina, pc, ecc | 100,00€ |
TOTALE USCITE SU BASE MENSILE | 1.450€ |
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Ne deriva che all’istante – solo ove venga confermato a partire da aprile 2022 anche il lavoro di collaborazione part time- rimangono a disposizione 466€ mensili, cifra irrisoria, con la quale non può evidentemente far fronte ai debiti in essere.
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La convenienza economica rispetto all’alternativa liquidatoria appare, nel caso di specie, evidente.
Il patrimonio della ricorrente è costituito dal reddito da lavoro dipendente - al quale va detratto il minimo necessario per le proprie esigenze di vita
L’unico creditore andrebbe quindi ad ottenere una somma più ridotta in un tempo molto più lungo, con l’aggravio dei costi della procedura esecutiva da intraprendere di volta in volta come accaduto negli ultimi anni.
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Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
Chiede
Che l’xx.xx Tribunale adito, Voglia
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- ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012, dichiarare l’apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti della sig.ra Mascia Di Salvo;
- fissare, ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l’udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l’idonea forma di pubblicità;
- ordinare, ex art. 10, comma 2, lett. c), L. n. 3/2012 che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
In particolare chiede che venga sospeso il pignoramento presso l’avv Xxxxxxxx Xxxxxxx e la Società la Perla a r.l. attualmente attivo e notificato ad entrambi i terzi da Equitalia sud quale Agente riscossione per la provincia di Caserta il 29.9.2015 (all.30 -pag 5 e ss)
In via istruttoria, si producono i seguenti: ALLEGATI
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1. Istanza OCC;
2. Nomina Gestore
3. Relazione Particolareggiata del Gestore della Crisi
4. Preventivo OCC
5. Certificato di residenza e stato di famiglia
6. Certificato del casellario Giudiziario e certificato dei carichi pendenti
7. Certificato Crif
8. Centrale Rischi Banca d’Italia
9. Dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
10. Buste paga Studio avv. Meliadò
11. Buste Paga società La Perla srl
12. Contratto e Buste paga Life Facility società coop. rl
13. Ricevute pagamento canoni locazione e condominio
14. Bollette utenze
15. Visure storiche Rammendificio il Giglio
16. Visure Storiche Controllo Tessile La Gardenia
17. Visure Storiche Gruppo Tessile Flowers
18. Visura ipotecaria nazionale
19. Visura protesti negativa
20. Documentazione spese mediche
21. Notifica dicembre 2003 presso Morena, Roma
22. Estratto contributivo INPS
23. Articoli di stampa sui D’Innocenzo
24. Certificato ex art 335 cpp
25. Ricevute di deposito di ricorsi presso la commissione tributaria
26. Scambio mail per appuntamento Agenzia Caserta
27. Dispositivo 2012 commissione Tributaria Firenze
28. Dettaglio Cartelle estratto di Ruolo Roma
29. Dichiarazione concessione Fondi di prevenzione
30. Documentazione concernente le procedure esecutive di Agenzia Riscossione
31. Estratto di Ruolo Agenzia Riscossione Pistoia
32. Estratto di Ruolo Agenzia Riscossione Caserta
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33. Estratto di Ruolo Agenzia Riscossione Roma
34. Estratto di c/c Banca 2016-2019
35. Preavviso di parcella
Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che lo stesso è pari ad € 98.
Roma, 11 febbraio 2022
Avv. Dora Vencia