PREMESSO CHE
Rep. n. 7266 del 03/01/2017
ACCORDO TRA IL COMUNE DI GRANAROLO DELL’XXXXXX E L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRANAROLO DELL’XXXXXX PER IL PROCEDIMENTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI.
PREMESSO CHE
• sul territorio comunale sono presenti due scuole dell’infanzia comunali paritarie, “L’Aquilone” e “La Farfalla” di competenza del Comune di Granarolo dell’Xxxxxx e due scuole dell’infanzia statali, “La Mela” e “A. Xxxxx” di competenza dell’Istituito Comprensivo di Granarolo dell’Xxxxxx;
• con decorrenza dall’anno scolastico 2001-2002 è stata avviata una sperimentazione sull’unificazione del procedimento di iscrizione alle scuole dell’infanzia statali e comunali del territorio comunale;
• detta sperimentazione si è posta l’obiettivo di semplificare le procedure di iscrizione da parte dei cittadini, attraverso la presentazione di un’unica domanda di iscrizione in cui la famiglia ha la possibilità di indicare la scuola o le scuole in cui intende iscrivere il proprio figlio secondo un ordine di preferenza;
• attraverso la procedura unificata di iscrizione è stato possibile eliminare il problema delle doppie iscrizioni, ovvero di utenti che risultavano contemporaneamente iscritti a scuole dell’infanzia statali e comunali, determinando incertezza sulla destinazione prescelta e liste d’attesa non attendibili,
• la valutazione sulla esperienza pregressa è risultata ampiamente positiva, avendo conseguito i risultati previsti e pertanto si ritiene opportuno proseguire tale modalità di iscrizione alle scuole dell’infanzia rinnovando l’accordo formale tra il Comune di Granarolo dell’Xxxxxx ed il locale Istituto Comprensivo che abbia la funzione di disciplinare in modo preciso detto procedimento;
VISTI
• Il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado”;
• il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 contenente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
• la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
• la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
• il D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
ATTESO CHE
• Il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Granarolo dell’Xxxxxx con deliberazione n. 41 del 29 novembre 2016 ha approvato la stipula del presente Accordo, autorizzando la Dirigente Scolastica alla relativa sottoscrizione;
• Il Consiglio Comunale del Comune di Granarolo dell’Xxxxxx con deliberazione n. 92 del 29 dicembre 2016 ha approvato la stipula del presente Accordo, autorizzando il Responsabile dell’Area Servizi alla relativa sottoscrizione;
TRA
Il Comune di Granarolo dell’Xxxxxx - di seguito denominato Comune- rappresentato dal Responsabile dell’Area Servizi, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 22 febbraio 1968 e domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la residenza municipale, sita in Granarolo dell’Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxx x. 000;
E
L’istituto Comprensivo di Granarolo dell’Xxxxxx - di seguito denominato Istituto Comprensivo - rappresentato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Castello D’argile (Bologna) il 7/04/1956 e domiciliata, ai fini del presente Accordo, presso la sede dell’Istituto Comprensivo, sito in Granarolo dell’Xxxxxx, Xxx Xxxx x. 00;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente atto.
Art. 2 - Oggetto
1. Con il presente accordo il Comune e l’istituto Comprensivo stabiliscono che le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali e statali di rispettiva competenza avvengano con un unico procedimento, la cui disciplina regolamentare è contenuta nel presente accordo.
2. Per quanto disciplinato dal presente atto il termine “bambini” va inteso sempre nel senso di “bambini e bambine” e il termine “fratelli” nel senso di “fratelli e sorelle”.
Art. 3 - Bando di iscrizione
1. In apposito bando sottoscritto congiuntamente dal Responsabile dell’Area Servizi del Comune e dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo viene indicata la regolamentazione di dettaglio relativa alla procedura di iscrizione e, in particolare, nel rispetto della normativa al tempo vigente e delle istruzioni impartite dal Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca, sono disciplinati:
• i requisiti per l’accesso e gli eventuali criteri di priorità che vanno ad integrare quelli previsti nel presente accordo;
• lo schema di domanda;
• i termini per la presentazione della domanda.
2. Le domande di iscrizione vengono presentate al competente ufficio del Comune e vengono protocollate al protocollo generale dello stesso Comune.
Art. 4 - Residenza o dimora temporanea dei bambini
1. Fatta salva la precedenza per i bambini residenti o con dimora temporanea nel comune, si accolgono anche le domande di iscrizione dei bambini residenti o con dimora temporanea in altri comuni.
2. Sono considerati come residenti i bambini il cui genitore dichiari, contestualmente all’iscrizione, che il nucleo familiare acquisirà la residenza nel Comune di Granarolo dell’Xxxxxx entro il primo settembre successivo.
3. Qualora da successivo accertamento, il nucleo familiare del bambino non risultasse effettivamente residente, si disporrà la dimissione dal posto assegnato e l’esclusione dalla graduatoria dei residenti.
4. L’accertamento di cui al punto precedente potrà essere posticipato, su istanza del genitore interessato, qualora si sia verificato un ritardo documentabile nella consegna dell’immobile da adibire ad abitazione, per fatto indipendente dalla volontà della parte interessata.
Art. 5 - Documentazione occorrente
1. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa le circostanze rilevanti per la collocazione in graduatoria possono essere autocertificate, eccettuate le circostanze relative alla salute.
2. All’atto della domanda di iscrizione i genitori devono presentare la relativa certificazione, ovvero dichiarazione sostituiva ai sensi del D. P. R. n. 445 del 28/12/2000, relativamente alla situazione del bambino rispetto alle vaccinazioni obbligatorie e facoltative.
Art. 6 - Formazione e utilizzo della graduatoria
1. Le domande di iscrizione ricevute entro il termine stabilito dal bando vengono collocate in una graduatoria unica redatta in conformità alle regole contenute nel presente atto. I posti disponibili vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria.
2. Fatta salva la precedenza per i bambini residenti o con dimora temporanea nel comune, si accolgono anche le domande dei bambini non residenti o con dimora temporanea in altri comuni.
Articolo 7 - Pubblicazione graduatorie
La graduatoria provvisoria viene pubblicata per un periodo di dieci giorni all’Albo Pretorio del Comune, all’Albo Pretorio dell’Istituto Comprensivo e presso le sedi scolastiche.
Al fine di tutelare i diritti di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) non devono essere pubblicati sul web i dati personali dei minori.
Articolo 8 - Controlli sulle autocertificazioni e relative sanzioni
1. Sulle autocertificazioni ricevute nell’ambito del procedimento di iscrizione vengono effettuati controlli a campione, dopo la definitività delle graduatorie, sulla base di quanto previsto nelle linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13/04/2006. La scelta del campione avverrà secondo quanto previsto all’art. 5.1.3 lett a) delle stesse linee guida.
2. Nel caso i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà, non riconducibili ad errori materiali ininfluenti sull’esito del procedimento, si determinerà la decadenza dai benefici acquisiti.
Articolo 9 - Graduatorie provvisorie, ricorsi, graduatorie definitive, ammissioni
1. Nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria i genitori possono richiedere di integrare la domanda di iscrizione con la dichiarazione di situazioni nuove, intervenute dopo la presentazione della domanda, segnalare errori nell’attribuzione del punteggio, rettificare o integrare quanto indicato nella domanda.
2. Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con determinazione del Responsabile del Servizio Comunale competente viene approvata la graduatoria definitiva, con le eventuali rettifiche apportate, e vengono disposte le singole ammissioni dei bambini. La graduatoria provvisoria non attribuisce alle famiglie alcun diritto alla assegnazione del posto fino ad esecutività della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva.
3. Le eventuali successive rettifiche della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli di cui all’art. 8 in regime di autotutela o a seguito di rinunce, sono disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Comunale competente.
4. La determinazione di approvazione della graduatoria definitiva è prontamente trasmessa all’Istituto Comprensivo così come ogni altra eventuale rettifica.
Articolo 10 - Domande fuori termine
1. Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando (domande fuori termine), vengono collocate in due distinte graduatorie per i residenti e per i non residenti, redatte sulla base degli ordinari criteri di cui al successivo articolo 12. Dette graduatorie sono aggiornate alle domande presentate entro il giorno precedente l’assegnazione con atto di data certa.
2. Per i casi di particolare complessità si applica quanto previsto al successivo art. 13.
Articolo 11 - Assegnazione del posto alla scuola d’infanzia
1. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate, in ordine di preferenza, le scuole d’infanzia comunali e statali alla cui iscrizione la famiglia è interessata. La assegnazione di un posto in una delle sedi indicate, anche se non è la prima preferenza espressa dalla famiglia, comporta l’accettazione del posto da parte della famiglia. Qualora la famiglia rinunci alla sede assegnata verrà interpellata solo dopo aver esaurito tutte le domande in lista d’attesa.
2. Qualora più fratelli siano stati ammessi in due diverse scuole, il trasferimento interno di uno dei due fratelli, finalizzato alla riunione in un’unica scuola, potrà essere disposto anche in presenza di eventuale lista d’attesa.
3. Ciascun posto che si renda disponibile successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, e comunque non oltre il quindici giugno dell’anno corrente, sarà assegnato al primo candidato in posizione utile secondo le preferenze sulla sede espresse nella domanda, il posto reso libero da quest’ultimo sarà assegnato al candidato che segue nella graduatoria e così xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dell’intera graduatoria.
4. Ciascun posto che si renda disponibile successivamente alla data del quindici giugno dell’anno corrente sarà assegnato al primo candidato collocato in graduatoria secondo il seguente ordine di precedenza:
1. graduatoria ordinaria residenti;
2. graduatoria fuori termine residenti;
3. graduatoria ordinaria non residenti;
4. graduatoria fuori termine non residenti.
5. A coloro che non indicano tutte le preferenze possibili di plessi scolastici nell’ambito della domanda di iscrizione, non si procede ad alcuna assegnazione di eventuali posti che si siano resi disponibili successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva.
Articolo 12 - Struttura della graduatoria
1. La graduatoria è strutturata secondo le fasce di precedenza di cui all’allegata tabella, parte integrante del presente atto, all’interno delle quali le domande sono ordinate in base al punteggio. Il punteggio viene attribuito in riferimento ai seguenti fattori: composizione del nucleo familiare, situazione occupazionale della madre e del padre, situazione dei nonni paterni e materni, presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col bambino) di uno o più componenti con handicap certificato o invalidità del settantacinque per cento o superiore.
2. Ad ogni domanda di iscrizione viene associata una sola fascia di precedenza, se risulta possibile l’associazione a più fasce si considera la più favorevole.
3. A parità di fascia e di punteggio rileva l’età più alta.
Articolo 13 - Situazioni di particolare complessità
1. Viene garantito l’accesso, a prescindere dalla posizione in graduatoria, ai bambini residenti o nelle condizioni di cui all’articolo 4., che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare complessità:
a) Situazione di handicap fisico o psichico certificato secondo quanto previsto dalla L. 104/92, oppure invalido civile equiparato ai portatori di handicap, oppure affetto da malattia cronica, certificata dai Servizi Specialistici dell’Ausl o da patologia con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino, certificata dal Servizio di NPIA;
b) Situazione di disagio familiare con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino, certificato dai competenti servizi sociali, oppure bambino che si trova in condizione di affido preadottivo o di affido familiare temporaneo, certificato dai competenti servizi sociali o da strutture pubbliche o private di tutela e di sostegno;
c) Presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col bambino) di un fratello con handicap certificato o di un genitore con invalidità del settantacinque per cento o superiore;
d) Bambino orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore.
2. Per i casi di cui al comma precedente, la sede assegnata è stabilita dall’Amministrazione, anche in deroga a quanto risultante dalla graduatoria, contemperando le preferenze del nucleo familiare con le prioritarie esigenze di un buon andamento dei servizi.
Articolo 14 - Durata
Il presente Accordo si applica per le iscrizioni relative agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e può essere rinnovato previo accordo tra le parti e sostituisce integralmente il precedente Accordo Rep. N. 7094 del 12/01/2015.
FASCE DI PRECEDENZA
1 | Xxxxxx che compie 5 anni nell’anno dell’iscrizione e che nell’anno scolastico precedente non ha frequentato alcuna scuola dell’infanzia. Il requisito di non aver frequentato alcuna scuola dell’Infanzia non si applica a coloro il cui nucleo familiare ha preso la residenza nel Comune di Granarolo dell’Xxxxxx a decorrere dal primo settembre dell’anno precedente rispetto all’a.s. di iscrizione o che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 4.2.; |
2 | Xxxxxx che compie 4 anni nell’anno dell’iscrizione e che nell’anno scolastico precedente non ha frequentato alcuna scuola dell’infanzia. . Il requisito di non aver frequentato alcuna scuola dell’Infanzia non si applica a coloro il cui nucleo familiare ha preso la residenza nel Comune di Granarolo dell’Xxxxxx a decorrere dal primo settembre dell’anno precedente rispetto all’a.s. di iscrizione o che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 4.2.; |
3 | Alunno proveniente da asilo nido, o da altri servizi per l’infanzia 0-3 anni con affido, con fratello/sorella nella stessa scuola dell’Infanzia richiesta e nell’anno per cui si chiede l’iscrizione frequenteranno contemporaneamente la scuola d’infanzia; |
4 | Xxxxxx che raggiunge il fratello alla scuola d’infanzia, o per il quale è stata presentata domanda di iscrizione contestualmente al fratello più grande di uno o due anni, e nell’anno per cui si chiede l’iscrizione frequenteranno contemporaneamente la scuola d’infanzia; |
5 | Bambini provenienti da asilo nido o altri servizi per l’infanzia 0-3 anni con affido |
6 | Xxxxxx che ha almeno un fratello di età fino ai 14 anni; |
7 | Alunno che non si trova in nessuna delle situazioni sopra elencate; |
Punteggi relativi alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda d’iscrizione: | ||
Madre del bambino, per cui si chiede l’iscrizione, in stato di gravidanza | Punti 5 | |
Per ogni fratello/sorella da 0 fino a 3 anni non inserito al nido d’infanzia | Punti 5 | |
Per ogni fratello/sorella da 0 fino a 3 anni già inserito al nido d’infanzia | Punti 4 | |
Per ogni fratello/sorella da 3 fino a 6 anni | Punti 3 | |
Per ogni fratello/sorella da 6 fino a 10 anni | Punti 2 | |
Per ogni fratello/sorella da 10 fino a 14 anni | Punti 1 | |
Punteggi relativi alla situazione occupazionale: | ||
Lavoro della madre | ||
dipendente a tempo pieno con orario spezzato e almeno 5 rientri pomeridiani o lavoratrice autonoma/parasubordinata con impegno professionale non inferiore a 45 ore/sett. | Punti 10 | |
oppure | dipendente a tempo pieno con orario continuato e meno di 5 rientri pomeridiani o lavoratrice autonoma/parasubordinata con impegno professionale non inferiore a 40 ore/sett. | Punti 8 |
oppure | dipendente con orario ridotto (part-time) non inferiore a 30 ore settimanali o lavoratrice autonoma/parasubordinata con impegno professionale non inferiore a 30 ore/sett. | Punti 7 |
oppure | dipendente con orario ridotto (part-time) inferiore a 30 ore settimanali o lavoratrice autonoma/parasubordinata con impegno professionale inferiore a 30 ore/sett. | Punti 6 |
oppure | disoccupata iscritta al Centro per l’Impiego da almeno 6 mesi, in cassa integrazione straordinaria a zero ore e senza possibilità di richiamo, o in mobilità | Punti 5 |
oppure | con lavoro saltuario (fino a 4 mesi nell’ultimo anno) | Punti 5 |
oppure | con lavoro a domicilio | Punti 4 |
oppure | lavoro di cura familiare certificato dalle competenti commissioni mediche Ausl UVG o UVH | Punti 4 |
oppure | studentessa | Punti 3 |
cumulabile: | turnista notturna (almeno 5 prestazioni notturne di non meno di 4 ore ciascuna tra le ore 22,00 e le ore 04,00 per ciascun mese) | Punti 4 |
cumulabile: | distanza tra sede di lavoro e abitazione superiore a 30 km o lavoratrice che effettua trasferte fuori dal territorio regionale per almeno 10 giornate al mese | Punti 3 |
Lavoro del padre | ||
dipendente a tempo pieno con orario spezzato e almeno 5 rientri pomeridiani o lavoratore autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 45 ore/sett. | Punti 10 | |
oppure | dipendente a tempo pieno con orario continuato e meno di 5 rientri pomeridiani o lavoratore autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 40 ore/sett. | Punti 8 |
oppure | dipendente con orario ridotto (part-time) non inferiore a 30 ore settimanali o lavoratore autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 30 ore/sett. | Punti 7 |
oppure | dipendente con orario ridotto (part-time) inferiore a 30 ore settimanali o lavoratore autonomo/parasubordinato con impegno professionale inferiore a 30 ore/sett. | Punti 6 |
oppure | disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego da almeno 6 mesi, in cassa integrazione straordinaria a zero ore e senza possibilità di richiamo, o in mobilità | Punti 5 |
oppure | con lavoro saltuario (fino a 4 mesi nell’ultimo anno) | Punti 5 |
oppure | con lavoro a domicilio | Punti 4 |
oppure | lavoro di cura familiare certificato dalle competenti commissioni mediche Ausl UVG o UVH | Punti 4 |
oppure | studente | Punti 3 |
cumulabile: | turnista notturno (almeno 5 prestazioni notturne di non meno di 4 ore ciascuna tra le ore 22,00 e le ore 04,00 per ciascun mese) | Punti 4 |
cumulabile: | distanza tra sede di lavoro e abitazione superiore a 30 km o lavoratore che effettua trasferte fuori dal territorio regionale per almeno 10 giornate al mese | Punti 3 |
Punteggio relativo alla situazione di famiglia monoparentale: | ||
• Si considera tale il nucleo anagrafico e di fatto in cui sia presente uno solo dei genitori ed in cui non figurino altri adulti conviventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono tali i nuclei familiari in cui i genitori sono separati o divorziati o le coppie di fatto in cui è conclusa la convivenza more uxorio). In questi casi non viene assegnato il punteggio relativo alla situazione occupazionale del genitore non presente nel nucleo familiare. | Punti 17 | |
Punteggio relativo alla situazione dei nonni paterni e materni: | ||
Tutti i nonni materni e paterni non sono di sostegno alle attività di cura al/i nipote/i in quanto: • impegnati per lavoro; • invalidi; • deceduti; • residenti ad una distanza superiore a 60 chilometri. | Punti 5 | |
Punteggio relativo alla presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col bambino) di componenti con handicap certificato o invalidità del settantacinque per cento o superiore: | ||
Per ogni componente con handicap certificato o invalidità del settantacinque per cento o superiore. | Punti 5 |
Granarolo dell’Xxxxxx, lì 3 gennaio 2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx