Regolamento Procedura di Mediazione OMCI
Regolamento Procedura di Mediazione OMCI
Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia R.O.M. 251
Indice Rev. del 15/02/2018
1 Applicazione
2 Avvio della mediazione 3 Luogo della mediazione
4 Scelta e nomina del mediatore
5 Indipendenza, Incompatibilità, Riservatezza, Imparzialità, Sostituzione del mediatore o Avvocati, Conflitto di Interessi, introdotti e aggiornati al D.M. 139/14 e ordinanza consiglio di stato del 22/04/2015;
5-A Lo Svolgimento del 1° incontro (C.D. Di Programmazione) e Poteri del Mediatore 6 Svolgimento della mediazione - 6°) Ausilio Dispositivi Videoconferenza;
7 Proposta del mediatore
8 Presenza delle parti e loro rappresentanza 9 Conclusione della mediazione
10 Accordo
11 Mancato accordo
12 Riservatezza
13 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ INDENNITA’ di cui all’art. 16 del D.M. 180/10
come modificato dal D.M. 04/08/2014 n° 139 e ordinanza consiglio di stato del 22/04/2015; 14 La responsabilità delle Parti
15 Ruolo del mediatore in altri procedimenti
16 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali 17 Interpretazione e applicazione delle norme
18 Legge applicabile
1 APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, ovvero su invito di un giudice, in presenza di una clausola contrattuale o per autonoma iniziativa delle parti. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.M. 180/10 s.m.i. l’organismo iscritto e obbligato a comunicare tutte le vicende modificative dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione, ivi compresa la modifica del Regolamento, che dovrà essere trasmessa al Responsabile del Registro per l’Approvazione.
2. Il Regolamento di mediazione di OMCI si ispira al principio di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni amministrate da OMCI sul territorio italiano.
3. In caso di sospensione o cancellazione di OMCI dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell’art. 10 del D.M. 180/10 s.m.i, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 30 giorni dalla comunicazione della data di sospensione o cancellazione.
4. In caso di mancato accordo tra le parti, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso, su istanza di una o entrambe le parti.
2. AVVIO DELLA MEDIAZIONE
1. La domanda di avvio della mediazione è depositata in forma scritta presso, presso un mediatore, ecc dell’’Organismo,
da una delle parti o congiuntamente, attraverso:
• la compilazione del modulo per la richiesta di avvio della procedura predisposto da OMCI, disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx;
• l’esposizione, in carta libera, della richiesta di avvio della procedura in conformità al presente Regolamento.
2. Il deposito della richiesta può avvenire tramite raccomandata a/r oppure tramite strumenti telematici con garanzia dell’avvenuta ricezione (PEC, e-mail).
Tali strumenti sono predisposti in modo tale da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza (EX D.LGS. 196/2003 Regolamento UE 2016-679 e gli Artt. 103-200 C.P.P – Le informazioni pervenute sono strettamente riservate e qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione è vietato se non dietro consenso o richiesta delle parti o della parte che ha fornito l’informazione).
3. L’istanza, debitamente sottoscritta, deve contenere: l’oggetto della lite (Materia), le ragioni della pretesa, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, degli avvocati che le rappresentano,nonché i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni.
4. Il valore della lite deve essere indicato nella domanda di mediazione sotto totale responsabilità della parte che lo ha indicato, a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti, il valore non potrà superare i 250.000 €.
5. La segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione; In mancanza di uno dei presupposti. (La domanda risulta incompleta per mancanza di generalità delle parti, oggetto o valore della controversia, ragioni della pretesa, mancanti pagamenti ecc, la segreteria invita il richiedente anche attraverso il Mediatore di provvedere entro 5 giorni al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l’attivazione della procedura). Decorso inutilmente il termine fissato la Segreteria provvederà all’archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la domanda di Mediazione potrà intendersi Regolarmente depositata e la Segreteria potrà procedere all’attivazione della Procedura.
6. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Il termine decorre dalla data di deposito dell’istanza ovvero in caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata da quest’ultimo.
7. OMCI comunica l’avvenuta ricezione, dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura di mediazione anche attraverso il Mediatore Designato. L’istante insieme all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Ricevuto l’invito alla Mediazione, la Parte è invitata a dare riscontro alla segreteria comunicando la propria Risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l’apposito modulo di Partecipazione all’incontro preliminare predisposto da OMCI. In caso di adesione o non presenti istanza di rinvio la risposta all’invito dovrà essere inoltrata. Lo stesso puo’ chiedere una proroga nei tempi stabiliti dalla Xxxxx, che potrà essere accettata o Meno dal Mediatore sentito l’istante. Se Il convenuto non conferma la sua adesione o la richiesta di rinvio e non si presenta all’incontro di programmazione sarà considerato contumace a tutti gli effetti.
8. Le comunicazioni tra l’organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione nel rispetto della sicurezza e riservatezza (EX D.LGS. 196/2003, Regolamento UE 2016-679 e gli Artt. 103-200 C.P.P).
Omci N. R.O.M. del ministero della giustizia 251 Organismo di mediazione e Conciliazione Italia
P.iva - C.F. 10408000015
3. LUOGO DELLA MEDIAZIONE
1. La Mediazione si svolge nella sede indicata dal Mediatore sulla Notifica di comparizione, che può essere anche una sede secondaria non registrata (art. 8 C2, D.Lgs. 28/10 s.m.i. e art. 7 C1, D.M. 180/10 s.m.i.). per comodità delle parti o per motivi logistici e tecnici riguardanti la Materia della controversia) Purché l’organismo sia Abilitato a Svolgere Mediazioni in quel territorio (Abilitazione dimostrata se vi è almeno una sede registrata al
R.O.M. per il Tribunale Competente in quel territorio, riportata sul Verbale di Mediazione. Le sedi registrate sono indicate nel sito xxx.xxxx.xxx,
2. Omci, su richiesta e con il consenso di tutte le parti e del mediatore, può fissare un altro luogo ritenuto più idoneo per lo svolgimento della procedura, tranne per le materie di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo.(in questo caso la mediazione deve essere svolta comunque presso una sede del tribunale competente per territorio salvo la facoltà delle parti di decidere entrambe di effettuarla in luogo differente come indicato al punto 1).
4. SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE
1. Le parti possono indicare nell’istanza il mediatore scelto tra le persone inserite nella lista di OMCI, consultabile anche sul sito xxx.xxxx.xxx, ed il Presidente dell’Organismo, Verificherà se dare il consenso o meno.
2. Qualora le parti non presentino un’istanza congiunta con la scelta del mediatore tra quelli inseriti nella lista sarà OMCI a scegliere il mediatore ritenuto più idoneo allo svolgimento della mediazione per specifiche competenze professionali, tecniche e/o
linguistiche. (sarà cura del Responsabile dell’organismo comunque confermare il Mediatore o passarla ad un altro, anche per la rotazione dei Mediatori con parità di Capacità).
3. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. Al di là dei criteri indicati nei commi 2 e 3, se trattasi di controversia Ordinaria, il criterio non può che essere quello turnario, non essendovi ragione di preferire un Mediatore con particolare esperienza. Tuttavia se si tratta di controversia particolarmente complessa, occorre allora fare riferimento alla maggiore competenza Tecnica in Mediazione, privilegiando l’esperienza e la specializzazione formativa.
5. Il nostro Organismo consente a chiunque possieda l’attestato da mediatore civile accreditato dal Ministero della Giustizia, la possibilità di effettuare gratuitamente Il Tirocinio Assistito Previsto dalla Legge, (OMCI non è responsabile se non si dovessero raggiungere i tirocini nei termini previsti, per mancate partecipazioni o di mediazioni). Ad ogni mediazione si prevede la partecipazione di un numero di tirocinanti adeguato al locale in cui si svolge la mediazione (Gli stessi saranno sottoposti a Segretezza e riservatezza come per i Mediatori già effettivi). A fine mediazioni (20) il tirocinante firmerà la scheda di tirocinio effettuato, in cui sono riportati data e oggetto della mediazione, la stessa sarà firmata dal Responsabile Scientifico per garantire l’autenticità e l’imparzialità verso i tirocinanti o in alternativa, sarà effettuata Autocertificazione dal Responsabile scientifico a fine tirocinio assistito ai sensi dell’ex D.P.R. 445/2000 come previsto dalla legge.
5. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE E AVVOCATO.
1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di programmazione ed eventuale mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e di accettazione, conflitto di interessi dell’incarico e da qui dovrà attenersi alle Leggi Vigenti ed
eventuali disposizioni date dal Responsabile dell’Organismo perché tutto sia fatto nel modo più corretto possibile.
2. All’accettazione dell’incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi a Tutte le Leggi e Aggiornamenti Vigenti
3. I documenti sottoscritti dal mediatore devono essere rispediti alla sede legale dell’Organismo e tenere copia anche da se stesso per 3 anni .
4. Successivamente, il mediatore è tenuto a comunicare ad OMCI e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto, di cui è a conoscenza, che potrebbe pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza della mediazione stessa es: avere avuto rapporti di lavoro nel biennio antecedente alla mediazione con nessuna delle parti coinvolte e non assumere incarichi nel biennio post Mediazione.
3. OMCI, sentite le parti, provvederà a sostituire il mediatore con un altro candidato a seguito di tale comunicazione o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi l’impossibilità di prestare la propria opera.
4. In casi eccezionali, OMCI può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
5. Qualora la mediazione sia svolta da un responsabile dell’organismo, sull’istanza di sostituzione decide il Presidente e/o il Vice Presidente di OMCI, se è lo stesso presidente a non poterla prestare, deciderà L’Amministratore delegato responsabile della sede legale.
6. I soci, gli amministratori e i formatori di OMCI non possono essere nominati mediatori nei casi che coinvolgono parti in lite alle quali OMCI abbia fornito dei servizi di formazione,
tranne se espressamente autorizzati da tutte le parti. Anche gli Avvocati delle Parti, se anche Mediatori, dovranno sottoscrivere il Doc. Riservatezza;
5-A. SVOLLGIMENTO DEL 1° INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE
Ai sensi dell’art. 84 del D.L. 21 Giugno 2013 n° 69 Convertito in Legge il 09/08/2013 n° 98, il Mediatore inizia la Procedura di Mediazione con il 1° incontro (o incontro di programmazione) durante il quale si chiarisce alle Parti ed ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione e poi invita le Parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il Procedimento di Mediazione.
Se il 1° incontro si conclude senza che le Parti abbiano raggiunto un accordo il Mediatore redige il Verbale di Mancato accordo indicando i dati della Parte che non ha voluto aderire e del suo Avvocato a disposizione del Giudice.
Il comma 5, ter dell’art. 17 del D. Lgs. 28/10 s.m.i. ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del 1° incontro, nessun compenso (Salvo le spese di Avvio, le spese che non costituiscano Compensi di Mediazione le spese di Notifica, Spese Vive documentate), è dovuto per l’ Organismo di Mediazione”, vedere indennità. Se si prosegue l’indennità dovrà effettuarsi successivamente al 1° incontro quando si procede non oltre l’eventuale formulazione dell’accordo o il rilascio del Verbale (Salvo le spese di Xxxxx, le spese che non costituiscano Compensi di Mediazione le spese di Notifica, Spese Vive documentate).
Quando l’esperimento del Procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda Giudiziale, la condizione si considera avverata se il 1° incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
Se il 1° incontro si conclude con esito Positivo il Mediatore emette un Verbale di chiusura del 1° incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle Parti di procedere allo svolgimento della Mediazione vera e propria (come definita dall’art 1, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 28/10 s.m.i.).
6. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE
1. La mediazione si svolge in assenza di formalità e il mediatore è libero di condurla nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo in considerazione le richieste delle parti e loro Assistenti, delle Leggi Vigenti, del Regolamento, istanza e codice Etico dell’organismo; è consentita la Mediazione in parte anche in videoconferenza. (vedere cap. 6.A sotto riportato).
2. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole, ovvero, la soluzione più equa e/o soddisfacente tenendo conto del rispetto, delle esigenze e della volontà delle stesse.
3. La mediazione si svolge con incontri congiunti e/o separati delle parti; nell’ambito di tali incontri non avviene alcuna forma di verbalizzazione e/o registrazione visiva e/o sonora senza consenso delle parti.
4. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni e/o incontri separati.
5. Qualora le circostanze lo richiedano il mediatore col consenso delle parti, può condurre determinate fasi della mediazione con l’ausilio di strumenti Telematici (Vedere punto 6-A), se Voluto dalle parti, in alternativa solo con ausilio telefonico per eventuali chiarimenti non rilevanti per la privacy della parti che lo dovessero richiedere, è consentito quindi l’uso di strumenti di Video conferenza, ecc. Specialmente per (Mediazione Transfrontaliere), che assicurano la Riservatezza e la Privacy.
6. Qualora l’organismo con il consenso della Parte o delle Parti, si avvalga di esperti iscritti negli Albi dei Consulenti dei Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe Professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le Parti ed il Pagamento delle relative parcelle non Rientra negli importi previsti in Tabella.
7. Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte avanzate durante la mediazione se ritenute non congrue. In caso Contrario il Mediatore effettuerà Proposta se ha gli elementi per farlo.
8. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1BIS e 2, del decreto legislativo s.m.i., il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/10 s.m.i.» dal Mediatore.
Potrà usufruire del Gratuito Patrocinino, chiunque si trovi nelle condizioni previste dal art. 76 (L) T.U. D.P.R.115/2000.
6-A. MEDIAZIONE CONDOTTA ANCHE CON STRUMENTI IN VIDEOCONFERENZA
USO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE: La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche che di seguito si descrivono: a seguito accoglimento della richiesta di mediazione, la seduta potrà aver luogo anche per tramite di una piattaforma di collaborazione remota che consenta strumenti quali videoconferenza, condivisione dei documenti e più in generale di contenuti. I dati acquisiti durante la procedura sia essa in modalità classica o per tramite sistema di collaborazione remota, saranno registrati nella piattaforma informatica dell’Organismo al fine della successiva ricerca e consultazione. In ogni caso, l’accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche. Consenso: L’uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e
manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E’ sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’Organismo. Piattaforma telematica La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione. Il Sistema informatico adottato è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
Il Sistema si compone di una piattaforma per la gestione dei dati e di una piattaforma di collaborazione remota per la gestione della mediazione on line Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico La piattaforma per la gestione dei dati: è accessibile agli operatori accreditati attraverso postazioni collegate in internet, con opportune credenziali di autenticazione • permette agli operatori di registrare i dati • tutti i dati acquisiti durante la mediazione (es. dati dei richiedenti, dati delle sedute, etc.) sono registrati nella piattaforma informatica dell’Organismo al fine della successiva ricerca e consultazione. La mediazione telematica: • è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; • permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione; • consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza; • qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo; • all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo; • la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata). Piattaforma on-line L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. La stessa è dotata dei requisiti descritti di seguito. Accesso riservato La piattaforma per la gestione dei dati: L’accesso è riservato ai soli utenti con le opportune credenziali di autenticazione. L’Access Control List (ACL) permette di distinguere le credenziali di accesso al Sistema ed assegnare ad ogni utente un ruolo per la gestione delle pratiche. Ad ogni ruolo sono associati diversi permessi di visibilità e/o gestione delle pratiche. Ogni utente ha la possibilità di modificare la propria credenziale di autenticazione. La piattaforma di collaborazione remota: Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all’accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso. Preliminarmente alla procedura di mediazione sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali imitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante la procedura di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti e mediatore). Il processo di mediazione telematica attraverso la piattaforma di collaborazione remota, avviene in “stanze virtuali” create e abilitate ad hoc che consentono l’accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due.
Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l’assoluta
riservatezza delle informazioni. Il Deposito delle istanze Le istanze accolte vengono registrate e protocollate ai sensi della legge vigente; ad ogni istanza viene assegnato un numero di protocollo unico e progressivo. L’ istanza può pervenire per tramite: - PEC (Posta Elettronica Certificata): in tal caso, valutata l’autenticità della firma digitale, viene automaticamente registrata nella Piattaforma Informatica dell’Ente - Per raccomandata: il documento cartaceo viene digitalizzato ed inserito nella piattaforma informatica etc (vedere Sopra, ai sensi della Legge Vigente).
della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene on-line secondo una procedura controllata e riservata. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero processo di mediazione. Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma. Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
Conclusione positiva della mediazione: la sottoscrizione del Mediatore e delle Parti del verbale di conciliazione Se le parti, entrambe dotate di firma digitale o analogica con dichiarazione di autenticità, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro. In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza. Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell’accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono trasmessi al Mediatore sottoscritti con firma digitale, analogica certificata o cartacea spedita in originale. Inoltre, per il caso di cui all’ultimo inciso al comma 3 dell’art. 11, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all’art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia munita di dichiarazione di certificazione o autocertificazione e controfirmata dal Mediatore che ne dichiara l’autenticità. La piattaforma on-line utilizzata per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. Si provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale. Requisiti Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software: - Collegamento ADSL in internet - Webcam - Microfono e Cuffie Servizi aggiuntivi Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre: • casella di posta elettronica certificata (PEC). Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale: • kit e certificato di firma digitale o in assenza firma con autodichiarazione di autenticità e del mediatore che ne
sottoscriva l’autenticità. Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l’attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari. Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.
Elementi informativi: sulla piattaforma informativa utilizzata: Posta elettronica certificata La piattaforma supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68). Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute": • che il messaggio è stato spedito; • che il messaggio è stato consegnato; • che il messaggio non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Ulteriori dati informativi La piattaforma on-line è sempre soggetta ad implementazione per un continuo miglioramento del servizio offerto con l’obiettivo di garantirne la massima efficienza intermini operativi.
Firma digitale o analogica con dichiarazione di Autenticità.: Sono essenziali per il deposito telematico dell’istanza e quando le parti, si impegnano a sottoscrivere copia del verbale di conciliazione (indipendentemente dall’esito) affinché lo stesso possa essere trasmesso in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro sempre previa verifica dell’autenticità della firma. L’infrastruttura dell’Organismo A livello organizzativo, l’organismo si avvale della consulenza di esperti informatici a supporto del sistema informatico adottato al fine di garantirne la continua efficienza operativa e verificarne la correttezza ed il migliore funzionamento Connettività L’Organismo è dotato di linea ADSL e di diverse postazioni internet al fine di garantire l’accesso alla mediazione telematica direttamente dalla propria sede. Servizi e SLA L’Organismo assicura la fornitura dei propri servizi ed è responsabile di tutti i malfunzionamenti della piattaforma a lui direttamente imputabili. L’obiettivo è la massima efficienza nell’erogazione del sistema telematico. In tal senso, viene effettuato un monitoraggio in tempo reale degli sla prestazionali (service level agreement) la cui gestione implica il ricorso a sistemi di alerting in grado di segnalare il verificarsi di problemi durante l’erogazione del servizio, al fine di evitare disservizi nei confronti dell’utente finale.
7. PROPOSTA DEL MEDIATORE
1. Quando l’accordo non è raggiunto il mediatore formulerà proposta di conciliazione anche senza richiesta delle parti, se ha sufficienti elementi per farlo, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della D. Lgs. 28/10 s.m.i. informando le parti sulle conseguenze derivanti dall’art. 13, medesimo decreto s.m.i. 2. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento di mediazione, informandole prontamente delle possibili conseguenze di cui all’ art. 13 del D. Lgs 28/10 s.m.i..
3. La proposta viene comunicata, in tempi ragionevoli, per iscritto alle parti, ed entro sette giorni dal ricevimento della stessa le parti devono comunicare per iscritto al mediatore l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa. La mancata comunicazione nei termini
stabiliti dal mediatore ne indica il rifiuto.
4. Il Responsabile di OMCI, sentite le parti, può nominare prima della conclusione della mediazione, un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione stessa ai fini della redazione di una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
5. Nelle materie di cui all’art. 5 comma 1bis e 2 del D. Lgs 28/10 s.m.i., su richiesta di una parte, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione (In questo caso la parte richiedente la proposta, firmata anche dal suo avvocato), sarà tenuta a versare l’indennità ridotta + l’aumento previsto solo dopo il 1° incontro o se si intende proseguire dal 1°;
6. In caso di insuccesso, il mediatore compilerà comunque il Verbale di non conciliazione.
7. In caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore ogni caso verbalizzerà la proposta, anche se non espressamente richiesto. (Il mediatore, attraverso l’invio del Regolamento e Istanza, farà sapere alle parti che, dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, il Giudice può in base all’art. 8 comma 5 D.Lgs 28/10 s.m.i., applicare una sanzione pari all’importo unificato e desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile).
8. Il Mediatore ove veda ci siano circostanze logiche/favorevoli, può comunque fare una proposta, la verbalizzerà e la presenterà alle parti e loro avvocati che potranno liberamente non firmarla; questa comunque rimarrà verbalizzata e quindi a disposizione del Giudice dietro sua richiesta.
8. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione Personalmente. Alle persone Xxxxxxxxxx è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia (che non sia l’avvocato difensore), ma un’altra persona di fiducia, anche per il punto 1, ove Oggettivamente necessario e Verificabile.
2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3. Presenza dell’Avvocato:
a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/10 s.m.i.: Le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al 1° incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura, lo stesso dovrà firmare il documento Riservatezza, ecc, consegnato dal Mediatore.
b) Nella Mediazione c.d. Facoltativa le parti possono presentarsi senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della Mediazione Facoltativa, le Parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di Mediazione. Il questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della Mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificare la conformità alle norme imperative e dell’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 28/10 s.m.i.
9. CONCLUSIONE DELLMA EDIAZIONE
1. La Mediazione si considera conclusa quando:
• una parte non partecipa alla procedura ed è stato redatto verbale;
• è stato raggiunto un accordo per iscritto;
• il Mediatore ha verbalizzato una proposta secondo l’art. 11 D.Lgs 28/10 s.m.i. informando le parti delle possibili conseguenze dell’art. 13*, medesimo Decreto ;
• è stato redatto un verbale di conclusione della procedura a norma di legge.
2. Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo. La Mediazione può successivamente riprendere su accordo delle parti.
3. Al termine di ogni mediazione a ciascuna parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio da compilare.
4. A conclusione della mediazione il mediatore forma verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o l’impossibilità di sottoscrivere, da questo momento il Verbale è titolo esecutivo.
5. Il verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e verrà rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. (Tutti i documenti della Procedura di Mediazione saranno conservati da Omci e dal Mediatore per un periodo di tre anni dalla data di fine Mediazione).
6. Anche in caso di conclusione della procedura di conciliazione per mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione e/o per il ritiro di una delle parti dalla procedura stessa il mediatore redige il verbale con regolare proposta secondo l’art. 11 del D. Lgs. 28/10 s.m.i.
7. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1BIS e 2, del decreto legislativo 28/10 s.m.i., il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo ed il Mediatore potranno rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata
partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/10 s.m.i..
* art. 13- 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
10. ACCORDO
1. Qualsiasi accordo (di sola responsabilità delle parti), raggiunto al termine della procedura di mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dal mediatore, dagli avvocati e dalle parti, o in nome e per conto di esse.
2. Se raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore, quest’ultimo formulerà il verbale di mediazione riuscita (conciliato), contenente la proposta o gli estremi dell’accordo da allegare su documento separato al verbale, firmato dalle parti, avvocati e dal Mediatore; (l’accordo sarà stipulato tra le parti stesse e di sola
responsabilità di esse), successivamente anche questo sarà sottoscritto dalle parti, i loro avvocati e dal mediatore per confermare l’autenticità delle firme (il mediatore terrà copia dell’accordo allegata al verbale da questo momento l’accordo avrà titolo esecutivo).
3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Il verbale di Mediazione riuscita (conciliato) ed eventuale allegato, i cui contenuti non siano contrari all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale competente, (senza firma o presenza degli avvocati), (da subito) con firme delle parti, avvocati e mediatore.
11. MANCATO ACCORDO
A - Mancato accordo al 1° incontro (C.D INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE)
Se il 1° Incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il Mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5, ter, dell’art.17 del D.Lgs. 28/10 s.m.i. ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del 1° incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di Mediazione” Salvo le spese di Avvio, le Spese che non costituiscano Compensi di Mediazione le spese di Notifica, Spese Vive documentate. Le Spese indennità tabella A, saranno versate solo successivamente al 1° incontro per chi intende proseguire, non oltre il la Formulazione della proposta,
B- Mancato Accordo a seguito della Procedura di Mediazione (Come definita dall’art. 1, comma 1, lett. A) D.Lgs. 28/10 s.m.i.), Qualora non si pervenga ad un accodo il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della Mancata conclusione dell’accordo.
Ove sia stato richiesto dalle Parti o lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il Mediatore, nel redigere processo verbale, dà inoltre, atto, della Proposta di Mediazione dallo stesso sottoposta alle Parti. Il Verbale è sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. In questo caso avendo aderito, Le Parti dovranno comunque pagare l’intere indennità dovute prima della Redazione del Verbale.
12. RISERVATEZZA
1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.
3. Il mediatore e coloro che prestano il proprio servizio all’interno di OMCI non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al paragrafo precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
4. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza/segretezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
• opinioni espresse, suggerimenti e/o offerte fatte dalla controparte e/o dal mediatore, nel corso della Mediazione;
• ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;
• la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una
proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4-A. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione.
5. La previsione della riservatezza non si applica se e nella misura in cui:
• tutte le parti vi consentono;
• il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
• il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
• il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.
6. Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito della Mediazione.
13. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ INDENNITA’ di cui all’art. 16 del
D.M. 180/10 come modificato dal D.M. 04/08/2014 n° 139;
1. L’indennita’ comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione (ed eventuali spese che non siano compensi di mediazione, Indicati sull’istanza di Mediazione).
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennita’ complessiva, e’ dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + iva, 80 Euro + Iva per liti sino a 250.000,00 (da Versare con Bonifico); + le spese di notifica e Vive Documentate (queste ultime da dare al Mediatore dietro documentazione), che e’ versato dall’istante dal momento del deposito dell’istanza e dal convenuto al momento dell’adesione. (vedere bene Tabella Indennità).
3. Per le spese di mediazione e’ dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto, quando si prosegue. Per le Volontarie le indennità vanno versate tutte in unica Soluzione prima del 1° incontro.
4 . L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) puo’ essere aumentato in misura non superiore a un quinto (20%) tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto (25%) in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto (20%) nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all’articolo 0, xxxxx 0xxx, xxx xxxxxxx legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà
per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, da versare
successivamente al 1° incontro. Comunque prima del Rilascio del Verbale dall’istante o parte che intende proseguire.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione e’ liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite e’ indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le indennità dovute per l’attività di mediazione sono corrisposte dopo il primo incontro ove le parti abbiano deciso di proseguire nella mediazione non oltre il Rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo per l’intero importo, In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1bis e comma 2, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu’ mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennita’, quando piu’ soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1bis e comma 2, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennita’ per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
Il Credito d’imposta è stabilito con decreto del Ministero della Giustizia in relazione all’importo di ciascuna mediazione ed in misura proporzionale alle risorse stanziate. Entro il 30 Maggio di ogni anno, il Ministero della Giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi. Il Credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e non può essere chiesto a rimborso.
14 RESPONSABILITA’ DELLE PARTI E LORO ASSISTENTI
E’ di competenza e responsabilità esclusiva delle Parti ed Assistenti:
L’assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
Quando la Mediazione sia condizione di procedibilità della domanda Giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 Maggio 2002, n° 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di Mediazione (spese che non siano “Compensi di Mediazione”, spese di avvio e spese di mediazione ex art. 16 del D.M. 180/10 s.m.i.). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l’organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò
abilitato. Inoltre se l’’Organismo di Mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (Dichiarazione dei redditi o certificazione dell’agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).
Le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione; l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsosorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità, TUTTI i DATI RELATIVI ALLE PARTI BEN LEGGIBILI, se vi è luogo giorno e data di nascita cercare ed immettere anche il Codice fiscale del/dei Convenuti.;
l’indicazione dei recapiti degli Avvocati delle parti, se presenti:
l’indicazione dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; la determinazione del Valore della controversia;
la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante di fiducia;
le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornito all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Si precisa inoltre che l’Organismo è coperto da polizza assicurativa che ha per oggetto la copertura della responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività si Mediazione e copre il rischio costituito dalle conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di Mediazione, svolto dai Mediatori e da soggetti diversi dei quali l’assicurato è tenuto a rispondere, danni causati dall’assicurato, dai suoi ausiliari e preposti commessi nell’esercizio dell’attività connessa al servizio di conciliazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio di Mediazione, “nei casi in cui il Mediatore svolga funzioni non riconducibili ad OMCI non sarà imputabile ad Omci ogni atto fatto eseguito dal Mediatore che ha eseguito il tutto in totale autonomia”. Inoltre tra le attività del Mediatore rientra anche quella della redazione del Processo Xxxxxxx e l’invio dei documenti nei tempi stabiliti dalla Legge.
15. RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI
1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della Mediazione.
16. DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore.
2. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/03 “Codice in materia dei dati personali” successive modifiche ed integrazioni.
17. INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME
1. Il mediatore interpreta e applica le Leggi Vigenti, Le norme, il Regolamento dell’organismo, per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità, il Codice Etico Vigente. Invitando anche le Parti a Prenderne Visione sul sito xxx.xxxx.xxx o in xxx Xxxxxxxx.
0. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da OMCI.
18. LEGGE APPLICABILE
1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti della legge applicata in Italia.
Art. 5 comma 1, BIS Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari e Tutte quelle che saranno inserite da eventuali Xxxxx, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 5 Comma 2,D.Lgs 28/10 s.m.i.: Il Giudice può Demandare anche materie non previste come obbligatorie, con gli stessi importi dovuti per quelle obbligatorie o come condizione di procedibilità; ART. 2 D. Lgs 28/10 s.m.i Si può chiedere la Mediazione anche per tutte le altre materie che concernono diritti disponibili o se inserite in una clausola contrattuale (le indennità previste sono quelle previste dalla tabella 1, colonna centrale). (Queste dovranno essere Saldate Subito in tutte le indennità).
NB: E’ assolutamente proibito per i Mediatori svolgere una mediazione se non è stata pagata la Quota di Apertura Istanza da entrambe le Parti, o la totale indennità e Avvii se Volontarie, è Vietato effettuare e stilare un accordo se prima non è stato pagato tutto, compreso indennità ed eventuali MAGGIORAZIONI RIPORTATE COME:” SI DEVE” (QUNDI OBBLIGATORIE
PER LEGGE DELLO STATO), Sarà responsabilità del Mediatore fare una Mediazione senza autorizzazione della Presidenza o segreteria presidenza e /o Legale per il non l’avvenuto Pagamento delle indennità o qualunque altra causa.
Non saranno da addebitare ad OMCI eventuali pagamenti fatti senza alcun istanza se non perverranno entro 5 giorni, (vedere Responsabilità delle Parti), termine di Decadenza dei Termini, le parti con l’avvenuto pagamento dovranno indicare il n° Istanza, la causale, Apertura e/o Indennità di Mediazione Istanza n°….. Per Istante e/o Convenuto se il pagamento è effettuato da altri es: Avvocati.
ALLEGATI
Tabella delle indennità
Codice etico per i mediatori (disponibile sulla home del sito xxx.xxxx.xxx link a sinistra) Scheda di valutazione (disponibile sulla home del sito xxx.xxxx.xxx link a sinistra)
(A) SPESE DI AVVIO
Le spese di avvio, pari a 40 euro per parte + IVA, Fino al Valore Lite di 250.000 Euro, di 80 Euro + Iva, da 250.000,00 Euro in poi (Modifica introdotta dal D.M. 139/14); sono dovute Obbligatoriamente dalle parti prima del 1° incontro (da effettuare con Bonifico Bancario), spese di notifica e eventuali spese vive documentabili, per la/le Parte/i e dal/i Convenuto/i al momento dell’adesione da consegnare al Mediatore al 1° incontro (In caso di mancata adesione del convenuto, Le spese di Notifica e Vive Documentate saranno versate dall’istante). Per le Volontarie le indennità Totali dovranno essere versate Tutte prima del 1° incontro.
(B) SPESE DI MEDIAZIONE
Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l’onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di Mediazione. Le indennità dovute per l’attività di mediazione sono corrisposte all’esito del primo incontro ove le parti abbiano deciso di proseguire nella mediazione entro 5 giorni per l’intero importo, in ogni caso devono essere corrisposte per intero (comprese le Maggiorazioni OBBLIGATORIE ove vi sia l’Accordo), prima della formulazione dell’accordo e o Proposta di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1bis e comma 2, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, indicando a verbale le parti e loro assistenti che non hanno pagato a disposizione del Tribunale.
In caso di Non accordo Saranno dovute, solo le spese di Avvio, pari a 40 Euro + Iva fino a 250.000 Euro e di 80 Euro + Iva per Liti superiori a 250.000 Euro (e l’indennità sarà ridotta per la sola parte che intende proseguire a 40 Euro + iva per il 1° scaglione e a 50 Euro + Iva per successivi, fermo restando l’aumento previsto dall’art. 4 lettera e art. 16 sopra riportato (1/5 (20%) in caso di formulazione della Proposta, dall’istante o parte/i che intende proseguire).
Aumento per uno dei motivi sopra elencati la parte dovuta dovrà essere versata prima della stesura del Verbale di Mediazione.
Per Materie di cui previste dall’at. 5 comma 1bis e 2, D. Lgs 28/2010 s.m.i.
saranno ridotte, di un Terzo fino al xxxxx xxxxxxxxx e del 50% per i successivi scaglioni dalle indennità di Mediazioni OMCI redatta (riducendone i costi per parte), in conformità
alla Tabella A allegata al D.M. 180/2010 s.m.i. art. 16 (sotto Riportato per intero + IVA) .*
a* Materie di cui all’art. 16 comma 4 lettera d del D.M.180/2010 s.m.i. ovvero quelle previste dall’at. 5 comma 1bis e 2, D. Lgs 28/2010 s.m.i. Agg. al D.M. 139/14;
Alle indennità deve essere applicata l’iva Corrente ai sensi di Legge :
1) Tabella A, Art. 16 D.M. 180/10 s.m.i. aggiornato al D.M. 139/14 indennità OMCI
Con Riduzione di 1/3 per i primi 6 scaglioni e del 50% per gli altri; art. 5 comma 1 Bis e Comma 2 D.Lgs. 28/10 s.m.i. aggiornato al D.M. 139/14;
Di seguito si riassumono gli importi dovuti e il momento in cui corrisponderli. Tutti gli importi sono al netto di IVA.
(C) SPESE DI AVVIO
Le spese di avvio, pari a 40 euro per parte + IVA, Fino al Valore Lite di 250.000 Euro, di 80 Euro + Iva, da 250.000,00 Euro in poi (Modifica introdotta dal D.M. 139/14); sono dovute Obbligatoriamente dalle parti prima del 1° incontro con Causale Apertura Istanza n°…, per la/le Parte/i e dal/i Convenuto/i al momento dell’adesione. (Tutte le indennità in unica soluzione solo se si tratta di Mediazione Volontarie).
(D) SPESE DI MEDIAZIONE
Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l’onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di Mediazione. Le indennità dovute per l’attività di mediazione sono corrisposte all’esito del primo incontro ove le parti abbiano deciso di proseguire nella mediazione entro 5 giorni per l’intero importo, in ogni caso devono essere corrisposte per intero prima della
formulazione dell’accordo e non oltre il rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1bis e comma 2, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
In caso di Non accordo Xxxxxxx dovute, dopo il 1° incontro solo le spese di Avvio e Notifica e l’indennità sarà ridotta a 40 Euro + iva per il 1° scaglione e a 50 Euro + Iva per successivi, fermo restando l’aumento previsto dall’art. 4 lettera e art. 16 sopra riportato (1/5 (20%) in caso di formulazione della Proposta, dall’istante o parte/i che intende proseguire.
Aumento per uno dei motivi sopra elencati la parte dovuta dovrà essere versata prima della stesura del Verbale di Mediazione.
Per Materie di cui previste dall’at. 5 comma 1bis e 2, D. Lgs 28/2010 s.m.i.
saranno ridotte, di un Terzo fino al xxxxx xxxxxxxxx e del 50% per i successivi scaglioni dalle indennità di Mediazioni OMCI redatta (riducendone i costi per parte), in conformità
alla Tabella A allegata al D.M. 180/2010 s.m.i. art. 16 (sotto Riportato per intero + IVA) .*
a* Materie di cui all’art. 16 comma 4 lettera d del D.M.180/2010 s.m.i. ovvero quelle previste dall’at. 5 comma 1bis e 2, D. Lgs 28/2010 s.m.i. Agg. al D.M. 139/14;
Alle indennità deve essere applicata l’iva Corrente ai sensi di Legge :
1) Tabella A, Art. 16 D.M. 180/10 s.m.i. aggiornato al D.M. 139/14 indennità OMCI
Con Riduzione di 1/3 per i primi 6 scaglioni e del 50% per gli altri; art. 5 comma 1 Bis e Comma 2 D.Lgs. 28/10 s.m.i. aggiornato al D.M. 139/14;
Valore della lite | Spese Avvio | Indennità per mediazione Volontarie | indennità ridotte per Mediazioni obbligatorie | Maggiorazione di ¼ su indennità Obbligatorie per accordo raggiunto |
Oltre € 5.000. 000 | 80,00+ iva | € 9.200+ iva | € 4.600+ iva | 1150,00+ iva |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | 80,00+ iva | € 5.200+ iva | € 2.600+ iva | 650,00+ iva |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | 80,00+ iva | € 3.800+ iva | € 1.900+ iva | 475,00+ iva |
Da € 250.001 a € 500.000 | 80,00+ iva | € 2.000+ iva | € 1.000+ iva | 250,00+ iva |
Da € 50.001 a € 250.000 | 40,00+ iva | € 1.000+ iva | € 667+ iva | 166,75+ iva |
Da 25.001 a € 50.000 | 40,00+ iva | € 600+ iva | € 300+ iva | 75,00+ iva |
Da € 10.001 a € 25.000 | 40,00+ iva | € 360+ iva | € 240+ iva | 60,00+ iva |
Da € 5.001 a € 10.000 | 40,00+ iva | € 240+ iva | € 160+ iva | 40,00+ iva |
Da € 1.001 a € 5.000 | 40,00+ iva | € 130+ iva | € 85+ iva | 21,25+ iva |
Fino a € 1.000 | 40,00+ iva | € 65+ iva | € 45+ iva | 11,25+ iva |