DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta, suddivisa in 10 lotti, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta alla stipulazione, per ciascun Lotto di gara, di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 54/2016, avente ad oggetto l’appalto della fornitura e del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché di alcune misure di accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del Programma Frutta e verdura nelle scuole. CUP J59D17000550007
Sommario
2 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E DOCUMENTI ALLLEGATI 3
2.2 Il Responsabile unico del procedimento 4
2.3 I Codici identificativi del bando di gara e contribuzione A.N.A.C. 4
3 ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ACCORDO QUADRO 4
3.2 Durata dell’Accordo Quadro 5
3.3 Valore dell’Accordo Quadro 5
3.4 Limiti e condizioni per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e modalità del confronto competitivo tra le parti dell’Accordo Quadro 7
3.5 Costi per la sicurezza (DUVRI) 8
4.1 Requisiti generali e forme di partecipazione 9
4.2 Partecipazione a più lotti 11
4.3 Selezione aggiudicatari per la sottoscrizione dell’appalto specifico del singolo Lotto dell’Accordo Quadro 12
4.4 Criteri di selezione degli operatori economici 12
5 “BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 16
5.1 Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE) 16
5.2 Documento attestante l’ottenimento del PASSOE. 18
6. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI E CONSORZI 24
“Busta A – Documentazione Amministrativa” 24
7 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 25
8 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 26
9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 28
9.1 Modalità di confezionamento dei plichi di offerta 28
9.2 Termini di partecipazione alla gara 28
10 CRITERIO E METODI DI AGGIUDICAZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO 29
10.1 Criterio di aggiudicazione e numero di aggiudicatari 29
10.2 Ponderazione dei punteggi 30
11 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 30
11.1 Prima seduta pubblica del seggio di gara e modalità di convocazione 30
11.2 Seggio di gara e Commissione giudicatrice 30
11.3 Apertura “Busta A - Documentazione amministrativa” 31
11.4 Apertura “Busta B - Offerta tecnica” 31
11.5 Apertura “Busta C – Offerta Economica” 32
11.6 Esclusioni e ammissioni 32
11.7 Sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte 33
11.8 Proposta di aggiudicazione e riserve 33
11.9 Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara 33
12 ACCESSO AGLI ATTI ALL’ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA 35
13 VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 35
14 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO SPECIFICO 36
16 ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DELL’ACCORDO QUADRO 38
17 APPALTI SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO 38
18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO 39
19 DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO 39
20 FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO 41
21 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA 41
22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY 41
23 LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI 42
24 RICHIESTE DI CHIARIMENTI INERENTI ALLA PROCEDURA DI GARA 43
25 COMUNICAZIONI AGLI OFFERENTI 43
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 44
1 INFORMAZIONI GENERALI
Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della qualità agroalimentare e dell’ippica- Ufficio PQAI V (di seguito per brevità anche Ministero o Stazione appaltante), in esecuzione del decreto direttoriale prot. n. 56406 del 21 luglio 2017, pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ alla sezione Gare, intende addivenire, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche solo Codice) alla stipula di un Accordo Quadro, per ciascuno dei 10 Lotti previsti, con uno o più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del Codice, per l’affidamento dell’esecuzione del Programma comunitario “Frutta e verdura nelle scuole”, per gli anni scolastici 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021;
2021-2022 e 2022-2023.
Il predetto Programma consiste nella fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché nella realizzazione di alcune misure di accompagnamento in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani.
Ai sensi dell’art. 51 del Codice, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, l’appalto è stato suddiviso in 10 Lotti funzionali, su base geografica nazionale, come appresso specificato.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, le spese sostenute per la pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e su due dei principali quotidiani a tiratura nazionale saranno rimborsate al Ministero dagli aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La spesa sarà ripartita tra gli aggiudicatari dei vari Lotti in parti uguali. L’importo stimato è pari a € 11.000,00; il Ministero renderà noto agli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, nella comunicazione di aggiudicazione, l'ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, il termine di validità delle offerte è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle stesse.
L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro costituisce il presupposto per la stipula di contratti specifici, per ciascun singolo Lotto.
Le modalità di fornitura e di distribuzione dei prodotti nonché di realizzazione delle misure di accompagnamento sono specificati nel Capitolato tecnico (Allegato 1).
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, GU/S141 S numero [ 2017/S 141-2902028] Data [26/07/2017 ] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie speciale – Contratti Pubblici n.87 del 31/07/2017 e sul “profilo della Stazione appaltante” xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ Sezione Gare (di seguito, per brevità anche solo “Sito”).
2 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E DOCUMENTI ALLLEGATI
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione “Gare”. La Stazione appaltante, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art.71 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara, come pubblicata sulla GUUE;
• Disciplinare di gara;
• Allegato n. 1 - Capitolato tecnico;
• Allegato n. 2 - Formulario Documento di gara Unico Europeo (DGUE);
• Allegato n. 3 - Dichiarazione di offerta tecnica e “offerta tecnica”;
• Allegato n. 4 - Dichiarazione di offerta economica;
• Allegato n. 5 – Criteri di valutazione;
• Allegato n. 6 – Schema di Accordo Quadro;
• Allegato n. 7 - Schema di contratto specifico;
• Allegato n. 8 – Convenzione tipo con le scuole;
• Allegato n. 9 – Manuale dei controlli e delle sanzioni;
2.2 Il Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento, nominato dalla Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Codice, è il Dr. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2.3 I Codici identificativi del bando di gara e contribuzione A.N.A.C.
Il Codice Unico di Progetto (CUP) della procedura in oggetto è il n. J59D17000550007.
I valori posti a base di gara dei singoli Lotti per l’intero periodo di durata dell’Accordo Quadro e i relativi codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute all’A.N.A.C., sono i seguenti:
Lotto 1: Piemonte – Liguria- Valle d’Aosta € 10.493.100,30 + IVA CIG [7135339C01]
Lotto 2: Lombardia € 14.741.909,10+ IVA CIG [7135353790]
Lotto 3: Veneto – PP.AA. Trento e Bolzano € 11.457.209,94+ IVA CIG [7135394965]
Lotto 4: Xxxxxx Xxxxxxx - Marche- Friuli V.G. € 9.641.096,46 + IVA CIG [71368624D5]
Lotto 5: Lazio € 14.013.221,58 + IVA CIG [7136870B6D]
Lotto 6: Campania – Molise € 13.744.167,72 + IVA CIG [7136877137]
Lotto 7: Puglia - Basilicata € 10.818.207,06 + IVA CIG [71368803B0]
Lotto 8: Calabria - Sicilia € 10.593.995,52 + IVA CIG [7136883629]
Lotto 9: Toscana - Umbria - Abruzzo
€ 9.847.371,06 + IVA CIG [71368846FC]
]
€ 2.354.221,26 + IVA CIG [7136889B1B
Lotto 10: Sardegna
3 ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ACCORDO QUADRO
3.1 Oggetto
La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, per ciascun Lotto, con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del Codice, in base al quale verranno
stipulati Appalti Specifici con gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro (d’ora in poi, anche solo Parti), per il periodo di efficacia dell’Accordo stesso, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro (Allegato 6) e in ogni altro documento ivi menzionato e/o richiamato.
L'Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli nonché la realizzazione di alcune misure di accompagnamento in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani nell’ambito del “Programma Frutta e verdura nelle scuole”, promosso dall’Unione Europea, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Regolamento (UE) 1308/2013. In particolare, oggetto dell’Accordo Quadro, con riferimento a ciascun Lotto, sono le seguenti attività:
• Fornitura dei prodotti ortofrutticoli, nei modi e dettagli specificati nella Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole e nel Capitolato tecnico;
• Distribuzioni dei suddetti prodotti agli allievi delle scuole che hanno aderito al Programma, con i criteri e le regole indicate nel Capitolato tecnico;
• Realizzazione delle misure di accompagnamento con i criteri e le regole indicate nel Capitolato tecnico del presente bando oppure con quelle previste dalla Strategia nazionale.
Il Capitolato tecnico, in sede di definizione dell’appalto specifico, potrà subire modifiche non sostanziali a seguito di modifiche normative e/o di adeguamenti della Strategia nazionale o di scelte dell’amministrazione conseguenti alle attività di monitoraggio, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti (UE) attuativi del Programma 2017/39 e 2017/40.
3.2 Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro che verrà stipulato con gli aggiudicatari ha una durata, per ogni Lotto in cui esso è suddiviso, di 6 (sei) annualità scolastiche, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, fino al 31 luglio 2023. Ogni annualità scolastica decorre dal 1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende l’arco temporale durante il quale il Ministero potrà affidare i contratti specifici per ciascuna annualità scolastica agli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, all’esito del rinnovo del confronto competitivo e con le modalità di cui al presente disciplinare.
La durata dell’Accordo Quadro è stata stabilita dalla Stazione appaltante in misura superiore ai 4 anni previsti dall’art. 54, comma 1, del Codice al fine di allineare la durata dello stesso alla Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole, la cui durata va dal 1 luglio 2017 al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2017/40.
3.3 Valore dell’Accordo Quadro
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro è stimato pari a € 107.704.500,00 (centosettemilionisettecentoquattromilaecinquecento/00): esso è definito sulla base dell’ammontare complessivo delle risorse assegnate annualmente dalla Commissione Europea per l’esecuzione del Programma Frutta e verdura nelle scuole. Il predetto importo è stato ripartito in singoli Lotti, come esposto nella tabella 1 di cui al presente paragrafo.
Le risorse destinate alla realizzazione del Programma per l’anno 2017-2018, sulla base dell’assegnazione della Commissione europea con Decisione di esecuzione del 23 marzo 2017 C
(2017)/1792 final, detratte le risorse necessarie alla realizzazione di parte delle misure di accompagnamento e delle altre voci di spesa correlate, ai sensi del Regolamento (UE) 765/2016, sono indicate nella tabella 2.
Pertanto, il valore di ciascun Lotto per le annualità successive alla prima potrà subire modifiche sulla base delle risorse assegnate dalla Commissione europea e dei criteri di riparto tra le voci correlate previste dai Regolamenti europei.
L’importo complessivo posto a base di gara deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna l’Amministrazione a stipulare contratti fino alla concorrenza dell’intero ammontare, atteso che i Contratti specifici saranno stipulati in base alla programmazione su base annuale. L'Amministrazione determinerà quindi gli importi annuali nei singoli Contratti specifici.
Di converso, se anteriormente alla scadenza del periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, il valore dei contratti specifici di ciascun Lotto affidati dall’Amministrazione dovesse eccedere il valore totale base di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro, il Ministero considererà l’Accordo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno più essere affidati ulteriori contratti specifici.
Inoltre, durante il periodo di efficacia, l’Accordo Quadro potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del Codice degli appalti, nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
Nella tabella 1 sono esposti gli importi e le specifiche di ciascun singolo Lotto che caratterizzeranno l’Accordo Quadro.
Tabella 1 - Lotti di riferimento, Gruppo bersaglio e parametri tecnico-economici. Accordo quadro 2017-2023 - Bando di gara Frutta e verdura nelle scuole
Numero di lotto | Regioni e P.A. | N. alunni del Gruppo bersaglio A.S. 2017-2023 | Distribuzioni regolari (numero minimo di porzioni ) | Distribuzioni speciali (numero minimo di porzioni ) | Risorse per fornitura e distribuzione dei prodotti (euro) | Risorse per realizzazione misure di accompagnamento (euro) | Valore totale a basa d'asta (IVA ESCLUSA) | |||
1 | Piemonte – Liguria- Valle d’Aosta | 561.600 | 15.724.800 | 2.246.400 | € | 9.967.005,85 | € | 526.094,47 | € | 10.493.100,32 |
2 | Lombardia | 789.000 | 22.092.000 | 3.156.000 | € | 14.002.791,34 | € | 739.117,76 | € | 14.741.909,10 |
3 | Veneto – P.A. Trento e Bolzano | 613.200 | 17.169.600 | 2.452.800 | € | 10.882.777,75 | € | 574.432,21 | € | 11.457.209,96 |
4 | Xxxxxx Xxxxxxx - Marche- Friuli V.G. | 516.000 | 14.448.000 | 2.064.000 | € | 9.157.719,05 | € | 483.377,40 | € | 9.641.096,45 |
5 | Lazio | 750.000 | 21.000.000 | 3.000.000 | € | 13.310.638,15 | € | 702.583,43 | € | 14.013.221,58 |
6 | Campania – Molise | 735.600 | 20.596.800 | 2.942.400 | € | 13.055.073,90 | € | 689.093,82 | € | 13.744.167,72 |
7 | Puglia - Basilicata | 579.000 | 16.212.000 | 2.316.000 | € | 10.275.812,65 | € | 542.394,40 | € | 10.818.207,06 |
8 | Calabria - Sicilia | 567.000 | 15.876.000 | 2.268.000 | € | 10.062.842,44 | € | 531.153,07 | € | 10.593.995,51 |
0 | Xxxxxxx - Xxxxxx - Xxxxxxx | 527.040 | 14.757.120 | 2.108.160 | € | 9.353.651,64 | € | 493.719,42 | € | 9.847.371,07 |
10 | Sardegna | 126.000 | 3.528.000 | 504.000 | € | 2.236.187,21 | € | 118.034,02 | € | 2.354.221,23 |
Valori totali | 5.764.440 | 161.404.320 | 23.057.760 | € | 102.304.500,00 | € | 5.400.000,00 | € | 107.704.500,00 |
I principali riferimenti quantitativi su base annuale posti a base dell’Accordo Quadro sono i seguenti (valori determinati dalla somma dei quantitativi dei singoli Lotti, come indicati nella Strategia nazionale):
• Numero di allievi del gruppo bersaglio su base annuale: valore iniziale 960.000, con l’obiettivo medio annuale di 1.000.000 di alunni;
• Numero minimo annuali di porzioni pro-capite per le distribuzioni regolari: 28;
• Numero minimo di porzioni pro-capite per le distribuzioni speciali: 4;
• Numero medio, su base nazionale, di istituti scolastici comprensivi coinvolti nelle misure di accompagnamento: 2.400, con la possibilità di una percentuale di tolleranza decisa dal RUP a seguito dell’analisi oggettiva delle adesioni degli istituti scolastici, attribuendo il numero minimo degli istituti da coinvolgere in sede contrattuale.
Si precisa, inoltre, che:
• I predetti valori quantitativi potranno essere variati – in modo proporzionale – con il variare delle risorse disponibili per le attività di fornitura e distribuzione e per le attività legate alle misure di accompagnamento assegnate agli aggiudicatari;
• I valori per ogni Lotto dipendono dal livello delle adesioni degli istituti scolastici; essi possono variare con l’applicazione di criteri compensativi da un anno all’altro, stante la necessità di coinvolgere un numero proporzionale di allievi su base regionale direttamente proporzionale alla popolazione scolastica di ogni singola Regione o Provincia autonoma.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione dell’appalto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo di ciascun Lotto, il Ministero potrà imporre all’aggiudicatario l’esecuzione del Programma alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso gli aggiudicatari non potranno far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3.4 Limiti e condizioni per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e modalità del confronto competitivo tra le parti dell’Accordo Quadro.
In relazione all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario al massimo di tre Lotti.
In relazione all’appalto specifico per ciascuna annualità scolastica riferita a ciascun Lotto, ciascun aggiudicatario potrà sottoscrivere un solo contratto attuativo dell’Accordo.
Con riferimento all’esecuzione della prima annualità scolastica 2017-2018, attesa la necessità di procedere con la massima tempestività all’avvio dell’esecuzione del programma, in linea con le previsioni e gli obiettivi indicati nella Strategia nazionale e la specifica richiesta della Conferenza Stato-Regioni, gli operatori economici che, al termine della presente procedura, si saranno posizionati al primo posto nella graduatoria di merito di ciascun Lotto in cui è suddiviso l’Accordo Quadro saranno chiamati a sottoscrivere anche il Contratto specifico per l’annualità scolastica 2017-2018.
Con riferimento alle annualità scolastiche successive alla prima (2018-2019; 2019-2020; 2020- 2021; 2021-2022; 2022-2023), verrà svolto un confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’Accordo Quadro volto all’aggiudicazione dell’appalto specifico di ciascun singolo Lotto. L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente parte dell’Accordo Quadro che avrà totalizzato il migliore punteggio, sulla base dei criteri descritti nell’allegato 5 e secondo la procedura e le modalità descritte nello Schema di Accordo Quadro, al quale si rinvia per tutto ciò non descritto e precisato nel presente disciplinare.
I Lotti di riferimento per l’anno 2017-2018 e i relativi parametri tecnico-economici sono indicati nella tabella 2.
Tabella 2 - Lotti di riferimento, Gruppo bersaglio e parametri tecnico-economici. Appalto specifico del bando di gara Frutta e verdura nelle scuole A.S. 2017
Numero di lotto | Regioni e P.A. | N. alunni del Gruppo bersaglio A.S. 17-18 | Distribuzioni regolari (numero minimo di porzioni ) | Distribuzioni speciali (numero minimo di porzioni ) | Risorse per fornitura e distribuzione dei prodotti (euro) | Risorse per realizzazione misure di accompagnamento (euro) | Valore totale a basa d'asta (IVA ESCLUSA) | |||
1 | Piemonte – Liguria- Valle d’Aosta | 93.600 | 2.620.800 | 374.400 | € | 1.661.167,64 | € | 87.682,41 | € | 1.748.850,05 |
2 | Lombardia | 131.500 | 3.682.000 | 526.000 | € | 2.333.798,56 | € | 123.186,29 | € | 2.456.984,85 |
3 | Veneto – P.A. Trento e Bolzano | 102.200 | 2.861.600 | 408.800 | € | 1.813.796,29 | € | 95.738,70 | € | 1.909.534,99 |
4 | Xxxxxx Xxxxxxx - Marche- Friuli V.G. | 86.000 | 2.408.000 | 344.000 | € | 1.526.286,51 | € | 80.562,90 | € | 1.606.849,41 |
5 | Lazio | 125.000 | 3.500.000 | 500.000 | € | 2.218.439,69 | € | 117.097,24 | € | 2.335.536,93 |
6 | Campania – Molise | 122.600 | 3.432.800 | 490.400 | € | 2.175.845,65 | € | 114.848,97 | € | 2.290.694,62 |
7 | Puglia - Basilicata | 96.500 | 2.702.000 | 386.000 | € | 1.712.635,44 | € | 90.399,07 | € | 1.803.034,51 |
8 | Calabria - Sicilia | 94.500 | 2.646.000 | 378.000 | € | 1.677.140,41 | € | 88.525,51 | € | 1.765.665,92 |
9 | Toscana - Umbria - Abruzzo | 87.840 | 2.459.520 | 351.360 | € | 1.558.941,94 | € | 82.286,57 | € | 1.641.228,51 |
10 | Sardegna | 21.000 | 588.000 | 84.000 | € | 372.697,87 | € | 19.672,34 | € | 392.370,20 |
Valori totali | 960.740 | 26.900.720 | 3.842.960 | € | 17.050.750,00 | € | 900.000,00 | € | 17.950.750,00 |
L’ elaborazione dell’offerta tecnica, con l’applicazione dei criteri di cui all’allegato 5 e dei relativi parametri di cui all’allegato 1 dovrà essere effettuata sia sui valori della tabella 1 che sui valori della tabella 2.
Si richiama tuttavia l’attenzione sui criteri di aggiudicazione dell’appalto specifico per gli anni scolastici successivi all’anno 2017/2018, tra i quali c’è un Punteggio Tecnico Ereditato il quale sarà attribuito in ragione del Punteggio Tecnico ottenuto in fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, opportunamente riparametrato se necessario.
3.5 Costi per la sicurezza (DUVRI)
Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 00,00 (euro zero/00), trattandosi di prestazioni che non prevedono l’esecuzione di attività presso le sedi dell’Amministrazione appaltante.
E’ comunque onere dell’Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
Il Concorrente è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare la stima dei propri costi interni di sicurezza da specificare nella tabella 4.1 di analisi dei costi allegata all’offerta economica.
4 OPERATORI ECONOMICI
4.1 Requisiti generali e forme di partecipazione
1. È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’art. 45, comma 1 del Codice, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:
• di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
• di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
• di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del Decreto- legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010 (black list).
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori Economici che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1°,2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione appaltante potrà escludere dalla procedura gli Operatori Economici in qualunque momento.
4. Si precisa che:
⮚ relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
⮚ l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
⮚ relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4°, del Codice, l’esclusione non opera quando l’Operatore Economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
⮚ le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12°, del Codice.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’X.X.XX., come previsto dall’art. 110, commi 3°, 4° e 5°, del Codice.
5. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla Procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori Economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ vietata la presentazione di offerte da parte di soggetti associati in partecipazione. Ai sensi dell’articolo 2549 e seguenti del codice civile.
Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
E’ ammesso il recesso di uno o più Operatori Economici raggruppati, anche quando il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori Economici rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle attività ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Tali previsioni trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) e quando le modifiche soggettive si verifichino in fase di gara (commi 19 bis e ter dell’art. 48).
Gli Operatori Economici di cui all’art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell’art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) che per esso concorrono.
4.2 Partecipazione a più lotti
Il soggetto che intenda partecipare a più Xxxxx è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma ed in caso di R.T. I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara per l’accesso allo stesso Xxxxx in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di inoltrare richiesta di partecipazione allo stesso Xxxxx anche in forma individuale qualora partecipino al medesimo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario.
Inoltre, il concorrente che intenda partecipare a più Xxxxx dovrà inoltre dimostrare di possedere i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionali, come specificati al paragrafo seguente, adeguati all’espletamento del servizio dei tre Lotti di maggior valore cui partecipa. Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti non risulti in possesso di adeguati requisiti verrà ammesso a partecipare unicamente al/i Lotto /i per i quali possiede i requisiti richiesti. Saranno inoltre esclusi dal singolo Lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
In relazione all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario al massimo di tre Lotti.
Per i concorrenti aggiudicatari provvisori di più di un lotto, si procederà all’aggiudicazione per i tre Lotti di maggior valore. Una volta assegnati i Xxxxx come sopra indicato si procederà all’assegnazione dei Lotti scorrendo le graduatorie, tenendo conto per ciascun concorrente dell’importo più elevato, nel limite massimo di tre Lotti.
4.3 Selezione aggiudicatari per la sottoscrizione dell’appalto specifico del singolo Lotto dell’Accordo Quadro.
In relazione all’appalto specifico di ciascun Lotto, ciascun aggiudicatario potrà sottoscrivere un solo contratto specifico.
In relazione al confronto competitivo tra le parti di ciascun Lotto dell’Accordo Quadro finalizzato all’affidamento all’appalto specifico per le annualità scolastiche successive alla prima (cfr. anche paragrafo 3.4 del presente disciplinare e lo Schema di Accordo Quadro), ciascun concorrente ha la possibilità di aggiudicarsi un solo appalto specifico.
I concorrenti aggiudicatari provvisori di più appalti specifici conseguiranno l’aggiudicazione dell’appalto specifico di maggior valore.
4.4 Criteri di selezione degli operatori economici
Ai fini dell’affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell’art. 83 del Codice:
a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
b) adeguata capacità economica e finanziaria;
c) adeguate capacità tecniche e professionali.
• Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, dal cui oggetto sociale risulti che il concorrente può svolgere attività coerenti con l’oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da
apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, precisando il registro presso cui è iscritto, la denominazione o la ragione sociale, l’oggetto sociale e le generalità complete del titolare, di amministratori/direttori tecnici all’interno del soggetto concorrente.
Nel caso di Operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., allegando copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l’operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara.
Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice.
• Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, gli Operatori Economici dovranno possedere il seguente requisito economico-finanziario, per ciascun singolo Lotto:
i. fatturato globale di impresa, di cui al punto III.1.2) del Bando di gara, di almeno pari ad 1/3 del valore del Lotto cui si partecipa, o, in caso di partecipazione a più Lotti, pari ad 1/3 della somma dei tre Lotti di maggior valore cui si partecipa. Il fatturato globale d’impresa è computabile come la media degli ultimi 5 esercizi finanziari,
I.V.A. esclusa, i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, è prevista la partecipazione di R.T.I. o Consorzi le cui imprese mandanti, per la partecipazione alla gara in forma di R.T.I., non devono dimostrare il possesso di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione.
In caso di R.T.I., di Associazioni delle Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, di Xxxxxxxx e GEIE il fatturato da dimostrare è espressione della sommatoria del fatturato dei singoli soci. Si precisa che, in caso di raggruppamento, detti requisiti devono essere posseduti in misura relativamente maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio da una delle imprese consorziate che partecipano alla procedura di gara.
• Ai fini della sussistenza dei requisiti di alla lettera c) del presente paragrafo, gli Operatori Economici dovranno possedere il seguente requisito di capacità tecnico- professionale, per ciascun singolo Lotto:
ii. fatturato specifico, di cui al punto III.1.3) del Bando di gara, ovvero fatturato derivante dalla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli oggetto del bando di gara, per un importo complessivo pari o superiore ad 1/4 del valore del Lotto cui si partecipa, o, in caso di partecipazione a più Lotti, pari ad 1/4 della somma dei tre Lotti di maggior valore cui si partecipa. Il fatturato specifico d’impresa è computabile come la media degli ultimi 5 esercizi finanziari, I.V.A. esclusa, i cui bilanci siano stati
approvati e depositati alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di ATI, ATS, R.T.I. (oppure genericamente “Raggruppamenti”), di Associazioni delle Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, di Consorzi e GEIE il fatturato da dimostrare è espressione della sommatoria del fatturato dei singoli soci.
Si precisa che, in caso di Raggruppamento, detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio da una delle imprese consorziate che partecipano alla procedura di gara.
4.5 Altre informazioni
A. Per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato di cui alla lettera c) del precedente punto III.1.3) del Bando di gara deve essere rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/5) x anni di attività effettiva]. Parimenti, con riferimento al requisito di cui al punto III.1.2) del Bando di gara il concorrente che non sia in grado di presentare le referenze richieste, per aver iniziato l’attività da meno di cinque anni, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante uno dei mezzi indicati nella Parte prima dell’allegato XVII del Codice; in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
B. Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale. In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre i documenti di cui all’art. 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
C. Atti relativi al RTI o Consorzio. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula. In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
4.6 Avvalimento
L’Operatore Economico, singolo o associato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al presente disciplinare, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice.
Si precisa che, in caso di ricorso all’avvalimento:
• non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
• non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
• è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
• è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido verso l’Amministrazione delle obbligazioni assunte con la stipulazione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici. A tal fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà produrre la documentazione indicata nell’art. 89 del Codice e dettagliata nel paragrafo 5.6 del presente disciplinare, allegandola in sede di offerta nell’ambito della “Busta A – Documentazione amministrativa”.
4.7 Subappalto
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice.
Il legale rappresentante del concorrente o dell’impresa capogruppo nel caso di RTI dichiara nel DGUE le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell’importo contrattuale del Lotto cui si partecipa.
In caso di mancata dichiarazione nel DGUE, la Stazione appaltante o il RUP non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.
Detta dichiarazione - contenuta anche nel Documento di Gara Unico Europeo - dovrà essere prodotta e allegata in sede di offerta nell’ambito della “Busta A – Documentazione amministrativa”.
Si precisa che :
• il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate in modo specifico dal concorrente all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto);
• l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Si richiamano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 105 del Codice, secondo il quale l'aggiudicatario dovrà osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il contraente è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Tranne nei casi previsti al comma 13 dell’art. 105 del Codice, sarà fatto obbligo all’aggiudicatario dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5 “BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire nella “Busta A” la documentazione nel seguito specificata, in relazione a ciascun punto dell’elenco che sotto riportato:
1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), o i Documenti di gara unici europei, completi/i in ogni sua/loro parte;
2) Il documento attestante l’ottenimento del PASSOE, (di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera b. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al sistema AVCPASS (in xxx.X.X.X.X.xx – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG del Lotto cui si intende partecipare;
3) Ricevuta del versamento del contributo all’A.N.A.C.;
4) La garanzia provvisoria, come prevista dall’art. 93 del Codice degli appalti, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia provvisoria di cui all’art. 103 del codice per l’esecuzione dell’Accordo Quadro qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario;
5) Nel solo caso di avvalimento: la documentazione richiesta dall’art. 89 del Codice;
6) Nel solo caso di subappalto: la documentazione richiesta dall’art. 105 del Codice;
5.1 Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)
A pena di esclusione, il concorrente dovrà compilare in ogni sua parte, in relazione a tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, e ai requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice, il “Documento di gara unico europeo”, (d’ora in poi anche solo: DGUE) conforme al modello allegato al presente disciplinare (Allegato 2).
Per la corretta compilazione del DGUE, oltre le istruzioni in esso contenute vedasi anche le “Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ai fini della corretta compilazione del DGUE, si precisa:
a. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
b. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’X.X.XX.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione., in base al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, in tutti i casi in cui più persone siano membri del Consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna deve sottoscrivere lo stesso DGUE, ovvero presentare DGUE propri in relazione all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
c. Ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l), dell’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
• titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In tal caso, il legale rappresentante dovrà chiaramente esplicitare nel DGUE recante la propria sottoscrizione che “le dichiarazioni ivi contenute sono riferite a tutti i soggetti indicati per quanto a propria conoscenza”. In difetto, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante nel DGUE presentato si intenderanno riferite a se stesso ed all’operatore economico che rappresenta.
d. la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1° dell’art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva esplicitando nel DGUE la formula “le dichiarazioni ivi contenute sono riferite a tutti i soggetti indicati per quanto a propria conoscenza”.
e. In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, il DGUE dovrà essere reso anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa. Sarà comunque onere dell’Operatore Economico, qualora il Legale rappresentante dichiari per quanto a propria conoscenza l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5 lett. elle), dell’art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.
f. L’Operatore economico dovrà fornire:
i. le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
ii. le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89;
iii. l’indicazione dell’autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari.
g. Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore Economico. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante o in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta nella “Busta A” anche copia del titolo abilitativo (vedi infra: Procura). In caso di RTI o in Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:
i. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi stabili.
h. Ai sensi dell’art. 85, comma 4, del Codice, i Concorrenti potranno riutilizzare un Documento di Gara Unico Europeo già utilizzato in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.
Fermo quanto previsto dagli artt. 85 e 88 del Codice, il Ministero procederà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, all’acquisizione e alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
Ai fini della validità del DGUE e delle altre dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
5.2 Documento attestante l’ottenimento del PASSOE.
L’operatore economico è tenuto ad acquisire un codice PASSOE per ogni Lotto cui partecipa, indicando a sistema il CIG relativo, ottenendo quindi tanti codici PASSOE quanti sono i Lotti cui intende partecipare.
Gli operatori sono tenuti, quindi, ad inserire nella “Busta A” relativa al Lotto di appartenenza la documentazione del PASSOE rilasciato dal sistema AVCpass.
Ciascun operatore economico sarà tenuto, quindi, a registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul Portale AVCP xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxxxx/XxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxx,
seguendo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PASSOE per la presente procedura. Si precisa che:
a) in caso di avvalimento, secondo quanto previsto dalla legge in materia, l’impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del Concorrente;
b) nel caso in cui un operatore concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCpass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione appaltante provvederà con apposita comunicazione ad assegnare un termine per la registrazione e/o l’acquisizione del PASSOE.
5.3 Prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’operatore economico all’A.N.A.C.
Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Operatore Economico all’X.X.XX. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell’art. 1, commi 65° e 67°, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016.
La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Operatore Economico.
Il contributo è dovuto per ciascun singolo Lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo complessivo (Cfr. Tabella 1).
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015”:
- versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all’Offerta;
- per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione presso l’Istituto di credito: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Via del Corso n.232 00186 Roma - IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - CODICE BIC/SWIFT:
XXXXXXXXXXX. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
a. il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
b. il/i CIG che identifica/no i Lotti in gara cui si intende partecipare;
c. copia della ricevuta di ciascun Lotto del bonifico effettuato dovrà essere allegata all’Offerta nella “Busta A”.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
La Stazione appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell’X.X.XX. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n.
157 del 17 febbraio 2016, la Stazione appaltante procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione.
5.4 Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del Codice, per partecipare alla procedura sono richieste, a pena di esclusione:
a. una garanzia provvisoria, costituita ai sensi e secondo le modalità dell’art. 93 del Codice, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017; Il valore della garanzia provvisoria è pari al 2% (duepercento) dell’importo base di ciascun Lotto dell’Accordo Quadro cui si intende partecipare, salvo le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo 93 citato e appresso specificate.
b. dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La dichiarazione specifica dell’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva non deve essere presentata qualora l’impegno a rilasciare la stessa sia indicato e previsto esplicitamente all’interno della polizza fideiussoria provvisoria. La dichiarazione in questione deve essere fornita in originale da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di partecipazione a più Lotti nell’ambito dell’Accordo Quadro, gli operatori economici dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
La dichiarazione di impegno del fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La documentazione attestante la costituzione della garanzia deve essere inserita nella “Busta A”.
In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 93 del Codice, così come integrato e modificato dal D. lgs. n. 56/2017, la garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante:
a. Cauzione in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, in favore del Ministero;
b. Fideiussione bancaria o assicurativa, oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’Albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Ai sensi dell’art. 93, comma 8-bis, del Codice, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del Codice, ovverossia, conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La fideiussione o la polizza deve essere intestata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e riferita alla presente procedura.
La cauzione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
a) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
b) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
c) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio,
d) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio,
e) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.
Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano in possesso della predetta certificazione di qualità.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
La garanzia provvisoria potrà essere altresì escussa in caso di:
• mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero il caso in cui non venga fornita prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;
• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipulazione dell’Accordo Quadro, nel termine stabilito;
• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura di gara.
Verso i concorrenti non aggiudicatari dell’Accordo Quadro, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Accordo Quadro tempestivamente e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9, del Codice.
Verso gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 93 del Codice.
Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
5.5 In caso di avvalimento, (cfr. paragrafo 4.6 del presente disciplinare) l’Operatore economico dovrà inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa” anche la seguente
documentazione a corredo della relativa dichiarazione, già contenuta nel form del DGUE allegato:
a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, con relativa copia di un documento di identità del soggetto sottoscrivente in corso di validità;
b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il Operatore Economico e verso il Ministero a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il Operatore Economico, con relativa copia di un documento di identità del soggetto sottoscrivente in corso di validità;
c. originale o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere rese mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il form allegato al presente Disciplinare. Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore e dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri (Procura speciale).
Attraverso il Documento di Gara Unico Europeo l’Operatore Economico dovrà fornire le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale, ai sensi dell’articolo 89 del Codice.
La Stazione appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice, se i soggetti della cui capacità l’Operatore intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all’Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12°, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude l’Operatore Economico ed escute la garanzia.
5.6 In caso di subappalto, dovrà essere inserita nella “Busta A - Documentazione amministrativa” anche la seguente documentazione:
a. dichiarazione di subappalto (già contenuta nel form di Documento di Gara Unico Europeo, allegato al presente Disciplinare), resa dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Operatore Economico deve:
- indicare le prestazioni che intende eventualmente subappaltare, ai sensi dell’art. 105, comma 4°, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx riferito a ciascun Lotto dell’Accordo Quadro;
- indicare una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6°, del Codice, sempreché ricorrano le condizioni di cui al primo periodo del medesimo comma;
- dichiarare, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.
b. Documenti di Gara Unici Europei compilati dai subappaltatori esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III). I Documenti di Gara Unici Europei dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il sub- aggiudicatario. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella “Busta A” anche copia del titolo abilitativo.
c. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori, in corso di validità.
5.7 Procura (in caso di sottoscrizione da persone diversa dal Legale Rappresentante)
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non sia attestata nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre copia della procura generale o speciale, oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
6. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI E CONSORZI
“Busta A – Documentazione Amministrativa”:
Nel caso di Offerta per ciascun singolo Lotto dell’Accordo Quadro presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
▪ il Documento di Gara Unico Europeo di cui al precedente paragrafo 5.1 del presente disciplinare dovrà essere presentato e sottoscritto da ogni componente del raggruppamento o del consorzio anche con specifico riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, compresi i cessati;
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio, di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice;
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), ai sensi dell’art. 48, comma 4°, del Codice, sulle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva allegato 1/A al presente Disciplinare.
Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
▪ in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato sub 4 del presente Disciplinare.
Nel caso di Offerta presentata dai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili, di cui all’art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
• il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
• il Documento di Gara Unico Europeo di cui precedente paragrafo 5.1 del presente disciplinare dovrà essere presentato dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Operatore Economico medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della “Busta A” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 5.1, con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.
7 BUSTA B - OFFERTA TECNICA
La “Busta B - Offerta tecnica” dovrà contenere al suo interno:
1. L’indice completo di quanto in essa contenuto;
2. Progetto tecnico di realizzazione delle attività in gara, redatta secondo quanto previsto dall’allegato 3;
3. Dichiarazione di consenso/non consenso dell’accesso agli atti, contenuta in separata busta titolata “Segreti tecnici e commerciali”, ai sensi dell’art. 53 del Codice, come appresso specificato.
L’offerta tecnica - resa in originale + 1 copia cartacea + supporto informatico- deve essere siglata in ogni sua pagina e, a pena di esclusione, firmata in calce con firma leggibile dal legale
rappresentante/procuratore – indicando la qualifica del sottoscrittore - dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice; ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito; ovvero ancora, nel caso di GEIE, RTI o Consorzio da costituire o aggregazioni di imprese di rete, da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o aggregazione di imprese.
In ipotesi di sottoscrizione da parte del procuratore, deve essere allegata in originale o in copia conforme la relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzi o di aggregazioni di imprese di rete devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti delle forniture e dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 48, comma 4 del Codice. In ogni caso, la mandataria – a pena di esclusione - deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
A pena di esclusione dalla gara, il progetto tecnico di offerta dovrà essere redatto dal concorrente tenendo conto delle indicazioni, dei parametri di valutazione, separando e titolando i singoli elementi di valutazione, articolata coerentemente con quanto previsto dall’Allegato 3, in modo da consentire alla Commissione giudicatrice di ricavare le informazioni necessarie per la ponderazione e l’assegnazione e dei punteggi.
L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione diretta e/o indiretta all’Offerta Economica.
8 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
La “Busta C – Offerta economica” dovrà contenere al suo interno la dichiarazione di offerta economica fornita in una copia cartacea oltre all’originale, redatta in bollo, sulla base del facsimile di cui all’Allegato 4. La dichiarazione di offerta economica dovrà contenere le indicazioni e le seguenti informazioni:
- Indicazione della percentuale di ribasso – espresso con due sole cifre decimali - offerta sull’intero valore del Lotto posto a base dell’Accordo Quadro a cui il concorrente partecipa. Eventuali cifre decimali oltre la seconda non verranno considerate. I valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere.
- Indicazione del conseguente prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e in lettere (IVA esclusa), rapportato all’intero valore dell’Accordo Quadro del Lotto di riferimento.
L’offerta economica non potrà essere indeterminata, condizionata, parziale o in aumento.
Con riferimento ai dati indicati nella tabella 2, relativi alla sola annualità 2017/2018, il concorrente è tenuto alla indicazione dell’analisi dei costi utilizzando il modulo di cui alla Tabella 4.1 di cui all’allegato 4; in detta tabella è obbligatorio inserire la stima dei costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.
In caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, l’offerta economica presentata resta sempre vincolante nella sua percentuale di ribasso.
La percentuale di ribasso espressa sul valore totale dell’Accordo Quadro, in caso di aggiudicazione dell’appalto specifico per la prima annualità scolastica 2017-2018, dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per l’intero periodo di durata dell’anno scolastico 2017-2018 stesso.
L’offerta economica degli aggiudicatari per le annualità successive alla prima, potranno subire variazioni solo ed esclusivamente nel rispetto delle vigenti norme del codice degli appalti e dei relativi atti conseguenti all’Accordo Quadro. Nel confronto competitivo che la Stazione appaltante promuoverà saranno indicati gli opportuni criteri di riparametrazione della stessa in caso di variazioni delle risorse assegnate e/o delle possibili variazioni tecniche.
La Dichiarazione d’offerta deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, in calce all’ultima pagina e corredata da un documento di identità in corso di validità:
- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura oppure dal procuratore speciale dell’impresa, munito di idonei poteri come da procura da allegare in originale o in copia conforme;
- nel caso di R.T.I o raggruppamento costituito o di consorzio costituito (di qualsiasi natura) dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura oppure dal procuratore speciale dell’impresa mandataria o del Consorzio munito di idonei poteri come da procura da allegare in originale o in copia conforme;
- nel caso di R.T.I. o raggruppamento oppure di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura oppure dal procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande munito di idonei poteri come da procura da allegare in originale o in copia conforme.
In ipotesi di sottoscrizione da parte del procuratore munito di idonei poteri, deve essere allegata in originale o in copia conforme la procura.
Si precisa quanto segue:
- l’apposizione della firma esclusivamente sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento non accompagnata dalla sottoscrizione in calce, determinerà l’esclusione dalla gara;
- ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro del concorrente e con la sigla del soggetto firmatario;
- ai fini dell’espletamento della gara, si terrà applicabile il disposto di cui all’art. 95, commi 2 ss. del D. Lgs. n. 50/2016;
- saranno ammesse esclusivamente offerte economiche a ribasso.
L’Offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Operatore economico, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97 del Codice.
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto esistente al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta nei termini di legge.
Gli offerenti rimarranno giuridicamente vincolati sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la Stazione appaltante non assumerà alcun obbligo, se non quando sarà sottoscritto l’Accordo Quadro. L’Aggiudicatario del Lotto resterà vincolato anche in pendenza della stipulazione dell’Accordo e, qualora si rifiutasse di sottoscriverlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32, comma 8 del Codice.
La Stazione appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenuti dagli offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipulazione del relativo Accordo.
9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
9.1 Modalità di confezionamento dei plichi di offerta
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti dovranno far pervenire, per ciascuno dei Lotti in cui è suddiviso l’Accordo Quadro cui intendono partecipare, la documentazione completa come specificato nel presente disciplinare (paragrafi da 5 a 8) racchiusa in un plico confezionato nel rispetto delle seguenti condizioni:
• a pena di esclusione, la documentazione di offerta deve essere contenuta in un solo unico plico per ciascun Lotto dell’Accordo Quadro cui si intende partecipare, chiuso e sigillato con ogni mezzo idoneo ad assicurare la segretezza del contenuto e nello stesso tempo a confermare l’autenticità della chiusura originaria, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la seguente dicitura:
NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER IL LOTTO N. ….. REGIONE……. CIG
nell’ambito della procedura aperta in ambito comunitario volta alla stipula di un Accordo Quadro, diviso in 10 Lotti di gara, per l’affidamento della realizzazione del Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, per le prossime sei annualità. CUP J59D17000550007
• Il plico deve riportare all’esterno, oltre alla dicitura sopradetta, anche la denominazione, la ragione sociale dell’operatore economico, l’indirizzo e il recapito di posta elettronica certificata.
• Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i dati per le comunicazioni dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
• Qualora un operatore economico partecipi a più Lotti, i plichi di offerta dovranno pervenire separatamente per ciascun Lotto, ovvero non potranno essere in nessun caso confezionati in un unico contenitore.
• Saranno considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
9.2 Termini di partecipazione alla gara
Il suddetto plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno
29 agosto 2017, al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Xxx XX Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
▪ La consegna dei plichi dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio predetto, direttamente o a mezzo di corrieri a ciò specializzati, presso la stanza 19, del terzo Piano della sede del Ministero sopra indicata, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
▪ Il personale addetto alla ricezione dei plichi di offerta provvederà a rilasciare apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna del plico nonché a timbrare e siglare ogni singolo plico apponendo in corrispondenza del timbro anche l’ora e la data di ricezione.
▪ Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati farà fede esclusivamente il timbro con la data e l’ora apposti dall’Amministrazione.
▪ La mancata presentazione dei plichi nel luogo indicato e secondo le modalità indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
▪ Sarà ammessa l’integrale sostituzione del plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.
▪ L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per qualsiasi motivo il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Saranno quindi considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente, anche se affidati a corrieri prima del termine indicato.
▪ I plichi giunti in ritardo non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi e potranno essere riconsegnati al concorrente previa richiesta scritta.
10 CRITERIO E METODI DI AGGIUDICAZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO
10.1 Criterio di aggiudicazione e numero di aggiudicatari.
L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro avverrà ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Codice.
L’Accordo Quadro sarà aggiudicato ai concorrenti che avranno reso l’Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo i criteri e i parametri di valutazione indicati nell’allegato 5.
Per ciascun Lotto, l’aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con i quali verrà stipulato un Accordo Quadro.
Per ogni Lotto, il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute sulla base del seguente criteri:
numero di offerte ricevute ≥ 6 : 3 aggiudicatari; numero di offerte ricevute ≥ 4 : 2 aggiudicatari; numero di offerte ricevute < 4 : 1 aggiudicatario.
10.2 Ponderazione dei punteggi
La graduatoria per ciascun Lotto verrà formata in ragione dei seguenti criteri di ponderazione :
Punteggio Tecnico (PT) | Fino a 80 |
Punteggio Economico (PE) | Fino a 20 |
Punteggio Totale (Ptotale) | Fino a 100 |
I criteri del “Punteggio tecnico” consentono l’assegnazione di un punteggio massimo di 80 punti.
Il criterio del “Punteggio economico” consente l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti.
Per la determinazione dei coefficienti relativi al criterio di merito tecnico ed economico dell’offerta e ai suoi sub criteri si rinvia a quanto descritto ed esplicitato nell’allegato 5 del presente disciplinare.
11 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
11.1 Prima seduta pubblica del seggio di gara e modalità di convocazione
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. La prima seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di Offerta e delle “Buste A - Documentazione Amministrativa” si terrà in data 31 agosto 2017, a partire dalle ore 10:00.
La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica. Eventuali variazioni saranno comunicate con PEC a tutti i concorrenti almeno un giorno prima della data sopra fissata o anche attraverso la pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito, alla sezione “Gare”.
Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Operatore Economico, ovvero un solo rappresentante dell’Operatore Economico munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
Tutte le informazioni riguardanti le convocazioni per le sedute pubbliche saranno tempestivamente comunicate tramite PEC o anche mediante pubblicazione dell’avviso sul sito alla sezione “Gare”.
La pubblicazione delle predette informazioni avrà valore di notifica agli effetti di legge.
11.2 Seggio di gara e Commissione giudicatrice
L’esame della documentazione amministrativa di offerta sarà svolto dalla Stazione appaltante attraverso un apposito Seggio di gara presieduto dal RUP.
La valutazione delle Offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una apposita Commissione giudicatrice nominata secondo le regole e le condizioni stabilite dall’art. 77 del Codice.
La Commissione suddetta, in armonia con le disposizioni contenute con la vigente normativa in materia di appalti e nei documenti di gara, valuterà tutta la documentazione tecnica ed economica inviata dai concorrenti. In caso di anomalie delle offerte, darà inoltre ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione.
Di tutte le operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima.
11.3 Apertura “Busta A - Documentazione amministrativa”
Il Seggio di gara, in seduta pubblica, esaminerà la documentazione amministrativa provvedendo all’apertura dei plichi di Offerta pervenuti in tempo utile, secondo l’ordine cronologico di arrivo risultante dalla data e orario apposti sul plico di offerta e alla verifica formale della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A - Documentazione Amministrativa”.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice così come modificato dal D. Lgs. 56/2017.
In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del Seggio di gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo, se del caso, temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare.
11.4 Apertura “Busta B - Offerta tecnica”
Successivamente alle operazioni di esame della documentazione amministrativa delle offerte, verrà convocata, tramite Posta Elettronica Certificata o fax almeno un giorno prima, la seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ritenuti ammissibili.
In tale prima seduta pubblica si insedierà anche la Commissione giudicatrice, dedicata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nominata dall’Amministrazione nel rispetto delle vigenti norme.
Nel corso della prima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà corso all’apertura della “Busta B - Offerta Tecnica” presentata da ciascun Operatore in relazione a ciascun Lotto, verificando la documentazione ivi contenuta e dando lettura dei titoli dei documenti rinvenuti.
Resta esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto delle offerte. Successivamente, la Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, alla verifica della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta tecnica” e, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato 5, alla valutazione dell’offerta tecnica, verificando la conformità della proposta tecnica al progetto posto a base di gara, valutando le proposte progettuali e procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 (Capitolato tecnico).
11.5 Apertura “Busta C – Offerta Economica”
Terminato l’esame delle offerte tecniche, il Presidente della Commissione giudicatrice convoca, con almeno un giorno di anticipo e con le medesime modalità di cui al precedente paragrafo, tutti i Concorrenti ammessi alla fase della comparazione delle offerte economiche.
La Commissione, in tale seduta:
• dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
• procede all’apertura delle “Buste C – Offerta economica” e ad accertare la conformità dell’offerta presentata alle disposizioni di cui all’allegato 4;
• dà lettura dei prezzi e dei ribassi offerti;
• attribuisce i punteggi relativi all’offerta economica;
• redige la graduatoria provvisoria dei concorrenti e verifica l’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’art. 97 del Codice. Qualora la Commissione giudicatrice accerti la presenza di offerte anormalmente basse, procederà con le modalità di cui al successivo paragrafo 11.7 del presente disciplinare.
Laddove nessuna offerta risulti anormalmente bassa, la Commissione procederà al calcolo complessivo dei punteggi dati all’offerta tecnica e all’offerta economica provvedendo alla redazione della graduatoria provvisoria.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più vantaggiose, sarà proposto come aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, R.D. 827/1924).
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in apposito verbale tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni.
Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione e, una volta trasmesso all’organo competente, viene conservato agli atti dell’Amministrazione a cura del Responsabile Unico del Procedimento.
Il verbale di gara della Commissione di gara ha solo carattere propositivo; esso non avrà valore di contratto e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà successivamente alle verifiche dei requisiti e agli altri adempimenti della Stazione appaltante.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
11.6 Esclusioni e ammissioni
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
a. offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Accordo Quadro e/o nel Capitolato tecnico;
b. offerte che siano sottoposte a condizione;
c. offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni;
d. offerte incomplete e/o parziali;
e. offerte di prodotti che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro.
Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, il Ministero si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice e dell’articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara aventi il medesimo oggetto della presente gara. Il Ministero si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
11.7 Sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte
Formulata la graduatoria provvisoria, la Stazione appaltante darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice.
In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica oppure per PEC.
11.8 Proposta di aggiudicazione e riserve
All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il Presidente della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore Offerta risultata congrua.
Ciascun Lotto della gara verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte del Ministero, ai sensi dell’art. 97 del Codice.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non idonee in relazione all’oggetto, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
Le informazioni relative alla procedura, xxx comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione appaltante con le modalità previste dall’art. 76 del Codice.
Anche al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, esse sono altresì pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, - sezione Gare - gli atti di cui all’art. 29 del Codice.
11.9 Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara
Prima dell’aggiudicazione di ogni Lotto, la stazione appaltante procederà alle verifiche di cui all’art. 32, comma 7, e art. 85, comma 5 del Codice.
Sempreché la Stazione appaltante non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico- finanziario e tecnico-professionale avverrà, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3°, della Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all’Operatore.
La Stazione appaltante potrà comunque acquisire d’ufficio, ai sensi del D.P.R 445/00, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, economico e finanziario e tecnico-professionale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
Saranno in ogni caso richiesti all’Operatore, anche attraverso il sistema AVCpass, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:
I. per il requisito di cui al punto III.1.2 del Bando di gara (fatturato globale):
a. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente
ovvero
b. copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.1.2, del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione, in formato pdf.;
ovvero
c. copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.
Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'X.X.XX., ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice.
In virtù di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 13 della L. 11 novembre 2011 n.180, la Stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il Concorrente primo non aggiudicatario in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all’intera compagine, alle verifiche di cui sopra. Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del Codice.
La Stazione appaltante potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
L’Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dalla Stazione appaltante, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.
La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori Economici dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice.
Come già precisato al paragrafo 3.4 del presente disciplinare, per il solo anno scolastico 2017- 2018, attesa l’urgenza di avviare con tempestività le forniture e le distribuzioni dei prodotti ortofrutticoli previsti nella Strategia nazionale, anche in considerazione delle criticità illustrate nella stessa e legate ai tardivi avvii del Programma negli anni precedenti, nonché dell’impegno richiesto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 6 luglio 2017 di avviare con la necessaria urgenza il Programma al fine di rispettare la distribuzione dei prodotti di stagione, i Lotti relativi alla predetta annualità saranno assegnati direttamente e senza alcun ulteriore confronto competitivo al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più elevato.
Per gli anni scolastici successivi al primo, l’Amministrazione avvierà il confronto competitivo tra i singoli sottoscrittori dell’Accordo Quadro di ogni Lotto, nei termini utili per consentire l’inizio della distribuzione nei primi mesi dell’anno scolastico, secondo le procedure illustrate nello Schema di Accordo Quadro.
12 ACCESSO AGLI ATTI ALL’ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA
Fermo restando quanto previsto dall’art. 53 del Codice, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990.
Si rappresenta che il concorrente è tenuto a dichiarare e indicare analiticamente, in un separato allegato da inserire in busta chiusa titolata “Segreti tecnici e commerciali”, a sua volta da inserire nella “Busta B” dell’Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala), le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.
Per i dettagli della dichiarazione a cura del concorrente, cfr. paragrafo 7.3 del presente disciplinare.
13 VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria e gli eventuali subappaltatori, dovranno comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute.
Al fine di consentire al Ministero di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8, del Codice, unitamente alla comunicazione delle variazioni, dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.
La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata anche da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, che abbiano subito le dette variazioni.
14 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO SPECIFICO
Successivamente all’aggiudicazione, con gli aggiudicatari di ciascun Lotto verrà stipulato un Accordo Quadro conforme ai contenuti del Capitolato, dello Schema di Accordo Quadro e di ogni altro documento ivi menzionato e/o richiamato.
In sede di stipulazione dell’Accordo Quadro, gli aggiudicatari dell’appalto specifico di ciascun singolo Lotto della prima annualità scolastica 2017-2018 dovranno far pervenire:
a. nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
• dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai sopra richiamati dati;
• dichiarazione, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.
Nelle more della stipula del contratto specifico, in caso di anticipata esecuzione, l’aggiudicatario è tenuto a svolgere l’attività secondo le indicazioni della Stazione appaltante e/o del RUP e in modo conforme all’offerta tecnica resa.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato con le modalità di cui all’articolo 32 del Codice.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice.
Laddove non espressamente indicato nel presente disciplinare, valgono le vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che il Ministero si riserva, anche con riferimento all’appalto specifico del singolo Lotto della prima annualità di vigenza dell’Accordo Quadro, il diritto di:
• non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice;
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
• procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto.
Il Ministero comunicherà l’avvenuta stipulazione dell’Accordo Quadro di ciascun singolo Lotto con gli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 76 del Codice.
15 GARANZIA DEFINITIVA
Per ciascun Lotto, gli aggiudicatari parti dell’Accordo Quadro che saranno anche aggiudicatari dell’appalto specifico relativo all’esecuzione della prima annualità del Programma “Frutta nelle scuole”, a.s. 2017-2018, dovranno prestare, ai sensi dell’art. 103 del Codice, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo offerto risultante dal ribasso offerto in sede di gara, in favore del Ministero, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con la stipula dell’Accordo Quadro limitatamente al valore del singolo Appalto specifico.
L’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.
La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro relativo a ciascun appalto specifico riferito a ciascun singolo Lotto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7 del Codice.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli Appalti Specifici e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.
Garanzia definitiva in caso di RTI e di Consorzi.
In caso di RTI e di Consorzi, la garanzia dovrà essere presentata:
• in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio medesimo.
Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel “DGUE”, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell’atto originario sotto forma di addendum all’atto stesso.
16 ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DELL’ACCORDO QUADRO
Per ciascun Lotto, gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro dovranno tenere costantemente aggiornata la Stazione appaltante in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti richiesti, producendo all’uopo idonea documentazione amministrativa.
In particolare, ciascun aggiudicatario- parte dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di:
A) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti generali del Bando di gara;
B) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 106 del Codice.
17 APPALTI SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
A partire dall’anno scolastico 2018-2019, l’affidamento di ciascun Appalto specifico avverrà a seguito del confronto competitivo tra gli aggiudicatari di ciascun Lotto dell’Accordo Quadro, come meglio descritto e specificato nello Schema di Accordo Quadro.
In sede di indizione della procedura per l’affidamento degli appalti specifici, ciascuno per ogni Lotto dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione invierà alle parti dell’Accordo Quadro una richiesta di offerta, redatta nel rispetto delle prescrizioni normative e quelle previste nel presente disciplinare e nello Schema di Accordo Quadro.
Ciascun Appalto Specifico sarà basato sulle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro (ivi incluso il Capitolato Tecnico ivi richiamato), se del caso precisandole, e sulla base delle altre condizioni di seguito indicate.
L’Amministrazione, per ciascun Appalto Specifico, procederà alla definizione:
• dei servizi oggetto del Contratto, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e delle relative quantità e tipologie di prodotti e servizi richiesti, nel rispetto dei vincoli di seguito specificati;
• dell’importo massimo contrattuale, determinato secondo l’ammontare delle risorse assegnate allo Stato italiano dalla Commissione europea per il Programma dell’anno di riferimento di “Frutta e verdura nelle scuole”;
• della durata contrattuale, rapportata alla tipologia dei prodotti e servizi richiesti, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto medesimo.
Ciascun Appalto Specifico avrà ad oggetto:
• numero e tipologia delle distribuzioni regolari, minime e aggiuntive indicate in sede di offerta tecnica;
• numero e tipologia delle distribuzioni speciali indicate in sede di offerta tecnica;
• numero delle distribuzioni speciali aggiuntive;
• numero e qualità degli eventi formativi e informativi ( Frutta Day) aggiuntivi;
• eventuali misure di accompagnamento aggiuntive.
Vincolo nell’appalto specifico
Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, l’aggiudicatario dovrà, a pena di esclusione:
• formulare una offerta tecnica dei servizi che mantenga, necessariamente, tutte le caratteristiche minime e le caratteristiche migliorative offerte dallo stesso concorrente nella suddetta fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
• formulare una offerta economica con un ribasso che non potrà essere inferiore al ribasso offerto dallo stesso concorrente nella fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO
Ogni singolo Appalto Specifico verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’applicazione dei criteri e dei parametri indicati nell’allegato 5.
19 DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto agli Aggiudicatari di cedere l’Accordo Quadro stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
Come già specificato nel presente disciplinare ai paragrafi 4.7 e 5.6, per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro, gli Aggiudicatari potranno avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione della Stazione appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
In caso di subappalto, gli Aggiudicatari saranno responsabili in via esclusiva delle proprie prestazioni nei confronti della Stazione appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il sub-aggiudicatario in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Aggiudicatario previste dall’art. 105, comma 8°.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
▪ all’atto dell’Offerta l’Operatore Economico abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
▪ l’Operatore Economico dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta l’Operatore Economico deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6°, del Codice a condizione che ricorrano i presupposti di cui al citato comma 6.
Ciascun Aggiudicatario che intende avvalersi del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del sub-aggiudicatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del sub-aggiudicatario attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della relativa documentazione, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Ciascun Aggiudicatario che intende avvalersi del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2 % (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al sub-aggiudicatario l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
▪ quando il sub-aggiudicatario è una micro-impresa o piccola impresa;
▪ in caso inadempimento da parte dell’Aggiudicatario;
▪ su richiesta del sub-aggiudicatario e se la natura del contratto lo consente.
Ciascun Aggiudicatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo Quadro di Appalto.
Ciascun Aggiudicatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Aggiudicatario sarà solidalmente responsabile con il
sub-aggiudicatario degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
20 FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Ministero interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
21 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Aggiudicatario:
1. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
2. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione al Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
3. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
I. titolare del trattamento è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
II. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
III. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a
garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
IV. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
V. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
VI. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
VII. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Con le dichiarazioni di cui all’allegato 3 – Dichiarazione di offerta tecnica, il concorrente potrà indicare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti quelle parti relative all’offerta tecnica per le quali ritengono di avere giusta motivazione ad essere segretate; tali informazioni dovranno essere indicate in via specifica con la presentazione dell’offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi consentiti dal Codice dei contratti. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni dei prezzi solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
23 LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla legge italiana.
L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato tecnico e di tutti gli atti ivi richiamati, ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.
Si dà atto che per tutta la durata di efficacia dell’Accordo Quadro, la stipulazione dei successivi contratti in attuazione del medesimo sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo agli Aggiudicatari, quali previsti dall’art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Ciascun Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Aggiudicatario, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
24 RICHIESTE DI CHIARIMENTI INERENTI ALLA PROCEDURA DI GARA
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti inerenti alla partecipazione alla procedura e ad ogni altro aspetto riguardante la documentazione di gara potranno essere richiesti al Responsabile unico del procedimento, Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 1) xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; 2) xxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti entro le ore 12:00 del 21 agosto 2017. La Stazione appaltante pubblicherà i chiarimenti, le rettifiche e/o eventuali ulteriori informazioni in forma anonima sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione Gare, fino a 6 giorni antecedenti il termine indicato nel bando per la presentazione delle offerte. Le risposte ai chiarimenti andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
25 COMUNICAZIONI AGLI OFFERENTI
Anche al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, vengono pubblicati tempestivamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, alla sezione Gare, gli atti di cui all’art. 29 del Codice.
Ai sensi dell’art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione “trasparenza-gare”, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all’art. 29, comma 2°, del Codice. Contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.