Comune di San Biagio di Callalta
Comune di San Xxxxxx di Callalta
Proposta di
Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Contenuti della sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione Art. 3 – Definizioni
Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione e scelta dello sponsor Art . 5 – Sponsorizzazioni plurime
Art. 6. – Iniziativa da parte di un “promotore” per la stipula di un contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione
Art. 7 - Atto di Mecenatismo Art. 8 - Donazioni
Art. 9 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione Art. 10 - Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
Art. 11 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni Art. 12 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Art. 13 - Trattamento dei dati personali Art. 14 - Aspetti fiscali
Art. 15 - Verifiche e controlli Art. 16 – Spese contrattuali Art. 17 – Entrata in vigore
Art. 1 – Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e/o gli accordi di collaborazione che il Comune di San Xxxxxx di Callalta norma in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della Legge 449/97 e dell’art.119 del D.Lgs. 267/2000.
2. Le iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione devono tendere a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie e migliorare la qualità dei servizi prestati, perseguire interessi pubblici, così escludendo forme di conflitto di interessi tra attività pubblica e privata, comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti.
3. L’ambito di applicazione riguarda pertanto tutti i servizi dell’Amministrazione Comunale compresa la realizzazione di opere pubbliche di minore consistenza economica.
Art. 2 – Contenuti della sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione
1. I contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con tutti coloro che, in ragione della propria attività si occupano di problematiche non in conflitto con l’interesse pubblico, per realizzare o acquisire a titolo gratuito a favore dell’Amministrazione Comunale servizi, prestazioni, beni, lavori pubblici, attività o l’equivalente corrispettivo e comunque interventi ordinariamente inseriti nei programmi di bilancio con finanziamento a carico dello stesso.
Il risultato della sponsorizzazione e/o collaborazione si concretizza, quindi, nella realizzazione di un’economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Art. 3 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
1.1. per "contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di San Xxxxxx di Callalta (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, ovvero si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, fornitura od opera, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo e/o il marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
1.2. per "sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione": ogni contributo in beni, servizi, lavori, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, il logo e/o il marchio;
1.3. per "sponsor": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) e/o pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione con il Comune di San Xxxxxx di Callalta;
1.4. per “promotore”: un soggetto pubblico o privato che presenta spontaneamente all’Amministrazione Comunale una proposta di contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione, corredata dalla documentazione necessaria prevista;
1.5. per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di San Xxxxxx di Callalta per la pubblicità dello sponsor.
Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione e scelta dello sponsor
1. Il Responsabile del Settore di competenza, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell’entità delle esigenze e delle finalità da perseguire, pubblica un bando o avviso pubblico.
2. Al bando di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, con l’inserimento nel sito internet del Comune e in altre forme ritenute di volta in volta più idonee per favorire la massima conoscenza e partecipazione.
3. L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
- l’oggetto della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione con i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione e/o collaborazione;
- l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
- le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione e/o collaborazione.
4. L'offerta deve, in ogni caso, essere presentata in forma scritta ed indicare l’accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione e deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
per le persone fisiche:
- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
5. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
6. Le offerte sono valutate dall’Ufficio comunale competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando od avviso pubblico.
7. Ove pervengano più offerte è approvata, con determinazione del Responsabile del Servizio, apposita graduatoria. La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per il Comune.
8. Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, l’Amministrazione comunale può, senza alcuna formalità, attivare direttamente dei contatti con soggetti potenzialmente interessati al medesimo progetto di sponsorizzazione.
9. Per sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione di importo non superiore ad € 2.000,00 (Iva esclusa) è ammessa la scelta diretta del contraente.
10. Il contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell’Area competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel bando o avviso pubblico.
Art . 5 – Sponsorizzazioni plurime
1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
Art. 6. – Iniziativa da parte di un “promotore” per la stipula di un contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione
1. L’Amministrazione Comunale può pervenire alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati chiamati “promotori” che manifestino spontaneamente la loro intenzione di assumere il ruolo di sponsor di interventi o di attività che risultino rispondenti all’interesse pubblico.
2. Le proposte di sponsorizzazione presentate ai sensi del precedente comma 1 devono specificare il l’intervento o l’attività proposta, il valore di tali interventi, corrispondente al valore della promozione dell’immagine dello sponsor e le forme con le quali il medesimo corrispettivo viene ad essere reso, nonché dovranno essere corredate delle autocertificazioni di cui al precedente art. 4, comma 4.
3. Il competente Responsabile del Servizio, verificata la completezza dei documenti, eventualmente integrabili, sottopone la proposta alla Giunta Comunale per l’approvazione o il diniego giustificato. In sede di esame della proposta si dovrà considerare la fattibilità della stessa con riferimento all’interesse pubblico ed in particolare l’inesistenza di conflitti tra l’interesse pubblico e l’attività privata.
4. In caso di approvazione della proposta da parte della Giunta Comunale, il competente Responsabile del Servizio dovrà dare pubblicità alla stessa mediante pubblicazione, per la durata di giorni 15, all’Albo Pretorio, sul sito internet del comune e in ogni altra forma ritenuta di volta in volta più conveniente, al fine di consentire l’eventuale presentazione da parte di altri soggetti di ulteriori proposte in merito.
5. Nell’eventualità che nei successivi 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo pervengano altre proposte, il Responsabile del Servizio procederà alla comparazione delle stesse e della proposta iniziale. Nel caso in cui non vengano presentate altre proposte, il contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione verrà stipulato con il promotore dell’iniziativa.
6. In caso di presentazione di più proposte, la pronuncia definitiva, sulla base delle risultanze della comparazione delle offerte verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo e comunicazione agli interessati degli esiti della comparazione.
7. A seguito delle procedure di cui sopra, il promotore, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’Amministrazione economicamente più vantaggiosa. In questo caso il promotore risulterà aggiudicatario del contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione da lui stesso promosso. In caso contrario risulterà aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore proposta.
Art. 7 - Atto di Mecenatismo
1. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l’aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di “mecenatismo” da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta.
Art. 8 - Donazioni
1. L’Amministrazione Comunale è autorizzata ad accettare, con deliberazione della Giunta Comunale, donazioni di beni o denaro di modico valore.
2. Si definiscono ai sensi del presente regolamento di modico valore le donazioni di importo, singolarmente, non superiore ad € 5.000,00.
3. Fuori dei casi di modico valore, come sopra definiti, la donazione deve essere fatta con la forma del atto pubblico notarile sotto pena di nullità ai sensi dell’art. 782 del codice civile, previa formale accettazione da parte dell’Amministrazione attraverso deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 9 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del POG assegnati al Responsabile dell’Area. Nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può altresì formulare indirizzi specifici al Responsabile dell’Area per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente.
Art. 10 - Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
1. La gestione della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
- il diritto del contraente alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- la durata del contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione;
- gli obblighi assunti a carico dei contraenti del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Art. 11 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
▪ Nella misura del 15 % sono destinate alla implementazione e incremento delle risorse finalizzate alla incentivazione della produttività del personale.
▪ Nella misura del 85 % sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio.
3. Qualora la sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione avvenga con la cessione di beni, prestazione servizi o la realizzazione di opere di interesse pubblico, l’incentivo si applica sul valore dei beni, servizi o opere sulla base di una stima redatta dall’ufficio competente.
4. La ripartizione agli interessati dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata.
Art. 12 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:
▪ ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
▪ ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
▪ la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
▪ propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
▪ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
▪ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n. 665 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Xxxxxx di Callalta in persona del suo Sindaco che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 14 - Aspetti fiscali
1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma precedente.
Art. 15 - Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.
Art. 16 – Spese contrattuali
1. Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione sono a carico dello sponsor.
Art. 17 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di adozione e non si applica ai procedimenti di sponsorizzazione già in corso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme e leggi vigenti.