Incontro informativo
Incontro informativo
I contratti internazionali di compravendita di merci: convenzione di Vienna, scelta della legge, del foro e della lingua
Milano, 10 novembre 2010
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
Suggerimenti per la redazione di un contratto internazionale
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
Socia e Responsabile Affari Legali MIROL S.a.s.
Milano, 10 novembre 2010
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO INTERNAZIONALE
Esamineremo in sintesi i seguenti aspetti.
– Ridurre i rischi nelle trattative pre-contrattuali;
– la scelta della legge applicabile;
– il ricorso agli Unidroit;
– la scelta del foro competente;
– la scelta dell'arbitrato come alternativa al foro;
– la scelta dello standard contrattuale da adottare e le clausole ricorrenti;
– la lingua di redazione di un contratto internazionale;
– la lingua di contenzioso di un contratto internazionale;
– la scelta di redazione in due lingue.
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Ridurre i rischi nelle trattative pre- contrattuali
• In una fase pre-contrattuale, di solito le parti non hanno ancora definito la legge applicabile al contratto.
• È perciò opportuno che nella corrispondenza pre- contrattuale venga ben chiarito che non si vuole ancora stipulare un contratto, in quanto manca ancora l’accordo delle parti su molti punti importanti.
• Per la corrispondenza diretta a paesi di common law, può essere utile anche l’apposizione della scritta “without prejudice”.
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Ridurre i rischi nelle trattative pre- contrattuali.
• Attenzione inoltre a non interrompere senza motivo una trattativa, dopo aver indotto il partner a confidare nella quasi certa stipulazione del contratto.
• Come nella legge italiana, e sia pure con diversi gradi di responsabilità, molte legislazioni straniere prevedono una responsabilità per la rottura ingiustificata di avanzate trattative pre-contrattuali.
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Ridurre i rischi nelle trattative pre- contrattuali
• Particolare attenzione va posta nella predisposizione per contraenti esteri di “condizioni generali di contratto.”
• Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere una clausola del seguente tenore: “Le presenti condizioni generali di contratto sono valide solo ed esclusivamente nel caso in cui al futuro contratto di compravendita sia applicabile la legge italiana. Qualora ciò non avvenga, il proponente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare tali condizioni, effettuando una proposta alternativa.”
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LE "CONDIZIONI GENERALI” VIA INTERNET.
• Se presentate via Internet, le “condizioni generali” devono essere studiate con particolare attenzione, data l’internazionalità dei sistemi informatici.
• Infatti, Internet è sovranazionale,ma ogni Paese applicherà le proprie leggi e giurisdizioni nazionali, seguendo le regole di diritto internazionale per la determinazione della legge e foro competenti.
• Solo per i paesi della UE sono state dettate alcune regole uniformi, tramite la Direttiva e-commerce.
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LE "CONDIZIONI GENERALI” VIA INTERNET.
• La Direttiva e-commerce. (2000/31/CE, recepita in Italia con decreto legislativo 9/4/2003, n.70) prevede specifiche norme relative alla disciplina dei contratti per via elettronica, anche quando essi non si concludano mediante l'apposizione della firma digitale.
• L'art. 9 della direttiva afferma il principio generale che gli Stati membri sono obbligati a rendere possibili i contratti per via elettronica. In particolare, le regole sulla formazione del contratto non devono pregiudicare l'uso effettivo dei contratti per via elettronica né privarli di validità e di efficacia giuridica in quanto stipulati per via elettronica.
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LE "CONDIZIONI GENERALI” VIA INTERNET.
• L'art. 10 della direttiva prevede che il fornitore, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario, debba fornire informazioni riguardanti: le varie fasi tecniche di conclusione del contratto, se il contratto sarà archiviato o meno e la sua accessibilità, i mezzi tecnici che consentono di correggere gli errori di inserimento dei dati prima dell'inoltro dell'ordine, le lingue a disposizione per concludere il contratto.
• Le norme sopra indicate non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica (e- mail), o comunicazioni individuali equivalenti.
• Esse, inoltre, sono derogabili nel caso di contratti conclusi nell'ambito dei rapporti business to business, mentre sono inderogabili nel caso di contratti conclusi nell'ambito di rapporti business to consumer.
• Sempre l'art. 10 prevede inoltre che eventuali condizioni generali di contratto del fornitore debbano essere messe a disposizione del
destinatario in un modo che gli permetta di memorizzarle e di riprodurle.
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LE "CONDIZIONI GENERALI” VIA INTERNET.
Se il sito del fornitore non contiene gli elementi essenziali del contratto, esso costituisce un mero invito a proporre, con la conseguenza che l'ordine del destinatario costituisce una proposta e il contratto si considera concluso quando il fornitore farà pervenire al destinatario la propria accettazione.
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LA DIRETTIVA E-COMMERCE.
• Tuttavia, anche la Direttiva e-commerce non armonizza le norme di compravendita via internet né i requisiti legali richiesti dagli Stati membri per la vendita delle merci o la distribuzione dei prodotti.
• Non armonizza il settore del diritto penale: restano pertanto pienamente applicabili le leggi nazionali in caso di contenuti o comportamenti “illeciti”.
• Non introduce norme supplementari di diritto internazionale, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali
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LA DIRETTIVA E-COMMERCE.
(art.3: interpretazione)
La Corte di Giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, che indirizzi tutta la sua attività o la maggior parte di essa verso il territorio del primo Stato membro, nel caso in cui il luogo di stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata al prestatore, se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo Stato membro.
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ASPETTI INTERNAZIONALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO.
Ovviamente, la Direttiva e-commerce non si applica né all’offerta di merci via Internet effettuata nei Paesi terzi, né ai prestatori di servizi dei Paesi terzi.
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ASPETTI INTERNAZIONALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO.
• L’internazionalità di Internet rende realmente difficile al giurista trovare soluzioni internazionali.
• Si tratta di interpretazioni giurisprudenziali nuove, che si basano essenzialmente sulla pregressa esperienza U.S.A.
• L’incertezza è “quasi la regola”.
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ASPETTI INTERNAZIONALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO.
• Il titolare di un sito web potrebbe preferire attribuire al proprio sito la natura di invito a proporre, piuttosto che quella di proposta, che in molte legislazioni ha carattere vincolante.
• A tal fine, per chiarire la propria volontà, egli potrebbe dichiarare espressamente che il contenuto del sito ha la natura di invito a proporre, riservandosi la facoltà di accettare gli eventuali ordini dei destinatari.
• Naturalmente, la validità e l'efficacia di tali dichiarazioni dovrebbe essere verificata sulla base della legge applicabile.
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LA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE SOLUZIONI POSSIBILI.
• legge italiana
• legge dello Stato della controparte
• legge di un paese terzo (ad es.: Svizzera);
• sistemi di norme non statuali (Unidroit, usi, equità ecc.)
• rinuncia a qualsiasi scelta (non consigliabile).
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LEGGE APPLICABILE
• Se il contratto nulla dice in merito alla legge applicabile, in base all’art. 4 della Convenzione di Roma del 19/6/1980, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto: ma non è sempre agevole stabilire qual è tale paese.
• È perciò opportuno inserire nel contratto una clausola sulla legge applicabile. Infatti, in base all’art. 3 della Convenzione di Roma, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto.
• Ogni scelta è legalmente valida, purché – se la scelta è a favore della legge italiana - accettata dalle parti con doppia sottoscrizione.
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LEGGE APPLICABILE
• La legge applicabile va scelta dai contraenti prima di stendere il contratto, le cui clausole andranno redatte in conformità alla legge scelta.
• Se uno dei due contraenti è straniero, imporre l’applicabilità della legge italiana è più difficile, anche se non impossibile. Discutete subito tale importante aspetto.
• Se non riuscite ad imporre la legge italiana, cercate almeno di scegliere una legge di diritto romano, il più possibile affine alla nostra (svizzera; francese).
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LEGGE APPLICABILE
• Limiti alla libertà di scelta sono previsti per i contratti coi consumatori finali e per i contratti di lavoro.
• Un’avvertenza particolare per i contratti internazionali di compravendita di merci: ad essi si può applicare, ad integrazione della legge contrattualmente applicabile, anche la “Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci”, di cui parleremo in seguito.
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LEGGE APPLICABILE.
• Usare formule semplici per la scelta della legge applicabile al contratto.
• Ad esempio:
– “il presente contratto è soggetto alla legge...”
– oppure: “This agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of
......”
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IL RICORSO AGLI UNIDROIT.
• I principi Unidroit sono emanati dall’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato e dettano regole uniformi per i contratti commerciali internazionali (sono però esclusi i contratti con i consumatori).
• Unidroit è un’organizzazione intergovernativa indipendente con sede in Roma.
• Costituiscono un tentativo volontario di codificazione, a volte usato dai giudici o dagli arbitri a livello interpretativo.
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IL RICORSO AGLI UNIDROIT.
Le parti possono stabilire contrattualmente che il contratto venga regolato dai principi UNIDROIT, o da alcuni di essi espressamente indicati, preferibilmente pattuendo che essi sono “integrati ove necessario dal diritto dello Stato di….”.
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IL RICORSO AGLI UNIDROIT.
I principi Unidroit sono costituiti da dieci capitoli, che regolamentano i principali aspetti della contrattualistica internazionale, e cioè.
– formazione del contratto e rappresentanza,
– validità,
– interpretazione,
– contenuto del contratto e contratto a favore di xxxxx,
– adempimento,
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IL RICORSO AGLI UNIDROIT.
I principi Unidroit:
– inadempimento, risoluzione e risarcimento del danno,
– compensazione,
– cessione dei crediti, trasferimento delle obbligazioni, cessione dei contratti,
– prescrizione.
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IL RICORSO AGLI UNIDROIT.
• Vi hanno finora aderito 59 Stati.
• Il testo è redatto in tutte le lingue degli Stati aderenti ed è quindi utile per stabilire un “linguaggio giuridico comune” anche in fase di trattativa, soprattutto fra partner commerciali aventi lingue e diritti molto distanti fra loro.
• Ne vengono fatte varie edizioni aggiornate.
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MODO DI RISOLUZIONE CONTROVERSIE.
• Individuare l’Autorità giudiziaria competente;
oppure
• Clausola arbitrale.
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LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE
• La scelta del foro competente a decidere di una determinata controversia si rivela spesso decisiva non solo ai fini della durata del processo, ma anche per il suo esito.
• Come per la legge applicabile, è opportuno porsi tale domanda fin dall'instaurarsi dei rapporti commerciali, anche se all'inizio degli stessi l'ipotesi di una controversia giudiziaria appaia estremamente improbabile.
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LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE
• Le parti sono libere di scegliere il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal contratto.
• È sempre opportuno inserire una clausola di deroga al foro, sia per scegliere in tal modo il foro più conveniente (ad esempio quello della città più vicina), sia per evitare che in caso di contenzioso sorgano dubbi sull’individuazione del foro competente per legge, con conseguenti perdite di tempo e costi legali.
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LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE: ESEMPI DI CLAUSOLE.
“Ogni controversia derivante dal presente Contratto o comunque ad esso connessa sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di ”
oppure
“Tutte le controversie a cui il presente Contratto potrà dare luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di ”
oppure
“All disputes arising from or in connection with this agreement shall be brought before the competent courts of ”
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LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE
• Vi sono tuttavia dei casi, in cui prevedere una clausola di deroga al foro è vietato dalle norme (e, di conseguenza, la clausola sarà nulla).
• Ad esempio:
– sono vietate le deroghe alle norme specifiche del Codice di procedura civile per le cause di lavoro e per quelle con agenti e rappresentanti di commercio;
– costituisce clausola vessatoria stabilire come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore finale;
– la legge sulla subfornitura impone l’obbligo del tentativo di conciliazione e del successivo arbitrato.
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LA SCELTA DELL'ARBITRATO COME ALTERNATIVA AL FORO.
• In alternativa al foro, le parti possono decidere di ricorrere alla clausola arbitrale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 806 e 808 C.P.C.
• Solo in alcuni casi il ricorso all’arbitrato non è ammesso dalle norme (es. cause di lavoro; rapporti contrattuali con un ente pubblico italiano, che non può scegliere l’arbitrato, proibito in base alla legge 244/2007= Finanziaria 2008 ).
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LA SCELTA DELL'ARBITRATO COME ALTERNATIVA AL FORO.
L’arbitrato può essere
– nazionale od internazionale;
– ad uno o a tre arbitri;
– rituale (= secondo diritto) od irrituale (secondo equità).
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
LA SCELTA DELL'ARBITRATO COME ALTERNATIVA AL FORO.
• In ogni caso, è importante che la clausola arbitrale sia chiara, ben fatta e completa in ogni sua parte: altrimenti, i vantaggi di maggior celerità garantiti dall’arbitrato vengono annullati.
• Come arbitro può essere scelto chiunque, anche un privato che goda la fiducia delle due parti. È comunque uso ricorrere alle Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio.
• Per arbitrati su contratti internazionali sono ben note e generalmente apprezzate la Camera Arbitrale di Milano, sezione internazionale, la Camera Arbitrale Internazionale di Ginevra e la Camera Arbitrale Internazionale di Parigi.
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POSSIBILE CLAUSOLA ARBITRALE.
Arbitrato internazionale rituale – Milano – arbitro unico.
“Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale Internazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le PARTI dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
L'arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto, con liquidazione delle spese a carico della PARTE soccombente.
La lingua del contenzioso sarà ........
Sede del lodo arbitrale sarà Milano.”
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POSSIBILE CLAUSOLA ARBITRALE.
Arbitrato internazionale rituale – Ginevra - tre arbitri.
“The PARTIES will attempt to amicably settle any divergences or disputes, which may arise in connection with this Agreement.
If a divergence or a dispute between the PARTIES arising out of this Agreement cannot be settled by them through negotiations in good faith, such divergence or dispute shall be finally settled by a Panel of three (3) Arbitrators in Geneva (Switzerland), under the Rules of the International Chamber of Commerce. Each PARTY will appoint one (1) Arbitrator and the third Arbitrator, acting as a Chairman, shall be appointed by the two arbitrators so appointed or, in case of their disagreement, according to said Rules.
The language to be used shall be English.
The award to be rendered shall be final and conclusive and binding upon all the PARTIES.
The PARTIES hereby exercise the right granted to them by Article 192 of the Swiss International Private law and waive their rights to file an appeal against the arbitral award pursuant to Article 190 of the Swiss Private International Law.
The losing PARTY shall give proper execution of the award within ten (10) days of knowing the content of the award.”
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POSSIBILE CLAUSOLA ARBITRALE.
Xxxxxxxx consigliata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
1. This Agreement shall be construed, interpreted, enforced and governed by the laws of France.
2. Any dispute, controversy or claim arising out of the present Agreement, including those concerning its validity, interpretation, performance and termination, as well as post termination obligations, shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce of Paris by one arbitrator appointed in accordance with the said Rules.
Arbitration shall be conducted as follows:
a) Place of Arbitration. The place of arbitration shall be Paris;
b) English Proceedings. All proceedings in any such arbitration shall be conducted in English;
c) Costs. The costs of the arbitration proceedings, including attorneys' fees and expenses, shall be borne in the manner determined by the arbitrator;
d) Award Binding. The award of the arbitrator shall be definitive, binding and without appeal. Judgement upon the award may be entered in any court having jurisdiction.
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LA SCELTA DELLO STANDARD CONTRATTUALE DA ADOTTARE E LE CLAUSOLE RICORRENTI.
• Lo standard contrattuale da adottare va scelto in conformità alla legge applicabile al contratto.
• Occorre evitare l’adozione di standard predisposti in base ad una diversa legislazione o fare commistioni fra diversi standard.
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LA SCELTA DELLO STANDARD CONTRATTUALE DA ADOTTARE.
Impostazione di contratti complessi Particolare attenzione:
• alle definizioni (es.: difetto, forza maggiore,
giorno, informazione confidenziale, affiliata).
• alla descrizione dell’oggetto del contratto.
• alla disciplina relativa alla correzione dei difetti (es.: criteri quantitativi e non formule quali “best efforts” o “fare quanto ragionevolmente possibile”).
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LA SCELTA DELLO STANDARD CONTRATTUALE DA ADOTTARE.
Impostazione di contratti complessi Particolare attenzione:
• alla determinazione del corrispettivo, ai criteri per determinarlo ed alla eventuale variabilità.
• alle cause di sospensione della prestazione (evitare formule ambigue).
• ai metodi di risoluzione di controversie tecniche (identificare nel contratto l’arbitrato tecnico).
• alla garanzia o alle limitazioni della garanzia.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
LA SCELTA DELLO STANDARD CONTRATTUALE DA ADOTTARE.
Impostazione di contratti complessi Particolare attenzione:
• alla “liability” del fornitore (si può prevedere un “tetto” massimo).
• ai motivi di risoluzione del contratto.
• agli obblighi posti a carico dell’acquirente.
• alla facoltà di cessione di contratto.
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LA SCELTA DELLO STANDARD CONTRATTUALE DA ADOTTARE
Clausola penale
• In ambito internazionale, occorre verificare attentamente la disciplina applicabile.
• Nei paesi di “common law”, è bene adottare la formula: “liquidated damages clause”, anziché “penalty”.
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LE CLAUSOLE RICORRENTI.
1. Definitions and Interpretations
2. Scope
3. Charges and Payments
4. Delivery (and Installation, if any)
5. Risk of loss (preferably refer to Incoterms)
6. Acceptance and Inspection
7. Confidentiality
8. Publicity
9. Warranties
10. Intellectual Property Rights Indemnity
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LE CLAUSOLE RICORRENTI.
11. Liability
12. Termination
13. Hardship and Force Majeure
14. Waiver
15. Severability
16. Notices
17. Assignment
18. Amendments
19. Entire Agreement
20. Disputes and Remedies
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LA LINGUA DI REDAZIONE DI UN CONTRATTO INTERNAZIONALE
• Se il contratto è redatto in più di una lingua, o se ad esempio gli allegati sono redatti in una lingua diversa da quella del contratto, occorre chiarire nel contratto qual è la lingua contrattuale che fa fede.
• È opportuno che la lingua contrattuale scelta sia la stessa che verrà adottata nel contenzioso e la stessa del luogo scelto per il foro competente.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
LA LINGUA DI REDAZIONE DI UN CONTRATTO INTERNAZIONALE
• Spesso non è facile convincere il partner ad adottare la propria lingua come lingua contrattuale.
• Una soluzione possibile è quella di redigere il contratto in due lingue (curando bene la traduzione), stamparle e firmarle entrambe dividendo il foglio a metà (ad esempio l’italiano nella parte sinistra del foglio, l’inglese nella parte destra) e inserire in entrambe le lingue una clausola del seguente tenore:
“Per comodità delle Parti, il presente Contratto è redatto in due lingue: italiano ed inglese. In caso di contenzioso, il testo italiano è l'unico che farà fede e l’unica lingua del procedimento sarà l’italiano”.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
LA LINGUA DI CONTENZIOSO.
Occorre infine chiarire nel contratto in che lingua si svolgerà un eventuale contenzioso, soprattutto se vengono scelti una legge applicabile ed un foro competente con lingua diversa da quella contrattuale.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
FINE DELLA PRIMA PARTE. GRAZIE A TUTTI DELL’ATTENZIONE.
DOMANDE?
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
La convenzione di vienna
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
Socia e Responsabile Affari Legali MIROL S.a.s.
Milano, 10 novembre 2010
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA: STATI CONTRAENTI.
Sono attualmente 74.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA: STATI CONTRAENTI.
Tali 74 Stati sono:
Albania Argentina Armenia Australia Austria Belarus Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Burundi Canada Chile China Colombia Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Xxxxxxxx Estonia Finland France Gabon Georgia Germany Ghana Greece Guinea Honduras Hungary Iceland Iraq Israel Italy Japan Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx New Zealand Norway Paraguay Peru Poland Republic of Korea Romania Russian Federation Saint Xxxxxxx and the Grenadines Serbia Singapore Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Syrian Arab Republic The former Yugoslav Republic of Macedonia Uganda
Ukraine United States of America Uruguay Uzbekistan Venezuela Bolivarian Republic of Zambia.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
LA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA.
Esamineremo ora in sintesi:
• L’ambito di applicazione della Convenzione sulla vendita internazionale di merci.
• I contratti di fornitura di beni da fabbricare o produrre.
• I contratti misti di fornitura di vendita e fornitura di mano d’opera o altri servizi.
• I vizi dei beni.
• L’azione del compratore.
• La specificazione della natura dei difetti.
• La risoluzione del contratto per inadempimento essenziale.
• Il difetto di conformità dei beni e degli imballaggi.
• I ritardi nella consegna e mancata consegna.
• La consegna parziale.
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CONVENZIONE DI VIENNA
• La Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, è entrata in vigore in Italia il 1°gennaio 1988.
• La Convenzione di Vienna è caratterizzata da un aspetto che la rende quasi unica rispetto a tutte le altre convenzioni internazionali: per gli Stati che vi hanno aderito, infatti, essa equivale ad una legge nazionale sulla contrattazione internazionale, i cui principi vengono automaticamente applicati quando le controparti risiedono in Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione, anche in assenza di particolari disposizioni.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA
Tale Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
– quando questi Stati sono Stati contraenti (l’Italia lo è); o
– quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA
Quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente?
Occorre aver riguardo all'art. 4 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, secondo il quale il contratto é regolato, in mancanza di diverse opzioni convenzionali, dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA
“Il contratto di compravendita, stipulato tra un venditore residente in uno Stato che non é parte della convenzione di Vienna 11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci a un compratore italiano, é regolato dalla Convenzione di Vienna in base al suo art. 1 comma 1.”
Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, 00 marzo 1998
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA
Poiché l'art. 57 della Convenzione di Vienna prevede che l'acquirente debba pagare il venditore presso la sede d'affari di quest'ultimo - “sussiste la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla controversia per inadempimento da parte di una società straniera di un contratto di vendita e distribuzione di prodotti di una società italiana, giacché le obbligazioni caratteristiche di tale contratto (acquisto della merce e pagamento del relativo prezzo) dovevano essere eseguite in Italia, ed é pertanto questo il paese con il quale il contratto del cui adempimento si controverte presenta il collegamento più stretto.”
(Cassazione civile sez. un., 14 dicembre 1999, n. 895)
.
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CONVENZIONE DI VIENNA
Nelle ipotesi di cui sopra, la Convenzione di applica in mancanza di accordi contrattuali di esclusione.
Infatti, le parti possono escludere l'applicazione della Convenzione, sia in tutto sia in parte (in particolare, derogando ad una qualsiasi delle sue disposizioni o modificandone gli effetti).
ESEMPIO DI CLAUSOLA
“Al presente Contratto si applica la legge italiana. Ad esso si applicano, per quanto qui non previsto, le norme del Codice Civile in materia di compravendita. Le PARTI qui espressamente escludono l’applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci”
OPPURE
“ This Agreement shall be governed by and interpreted under the laws of ......
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement and is hereby excluded.”
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA
Due partner commerciali appartenenti a Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna possono comunque pattuirne contrattualmente l’applicazione.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA
• Si applica ai contratti di vendita di beni mobili.
• Sono escluse dal campo di applicazione della Convenzione alcune tipologie di merci, fra cui quelle acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso.
• Perciò, per l’applicabilità della Convenzione, non è rilevante la natura dei contraenti (persona fisica o ditta commerciale), ma la natura delle merci oggetto del contratto di compravendita.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA
• Come affermato dalla Corte di Colonia nel 1994, sono beni, ai sensi della Convenzione, solo i beni mobili fisicamente individuabili. Ne consegue che sono esclusi dalla sua applicabilità i beni immateriali, quali le invenzioni industriali ed i marchi.
• Ne deriverebbe, in via di principio, anche l'esclusione del know-how, anche se parte della dottrina italiana e straniera ritiene di poter applicare la Convenzione anche alle vendite di know-how.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA
• Rientrano nella Convenzione e sono perciò considerati vendite anche i contratti di “fornitura di beni da fabbricare o produrre” (art. 3, 1° comma), a meno che la parte che ordina queste ult ime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.
• Purtroppo, è indeterminato quando, ed in che misura, la parte del materiale fornito dal committente debba essere considerata “essenziale ".
• In proposito, parte della dottrina fa riferimento ad un criterio quantitativo, per cui sarebbe sufficiente fare un confronto fra il valore dei vari materiali forniti dalle parti. È tuttavia dubbio se non si debba, invece, fare ricorso anche ad un criterio qualitativo. Alcune Corti si sono già pronunciate a favore dell'applicazione anche di tale criterio qualitativo.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
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• Sono però esclusi i contratti nei quali la parte preponderante delle obbligazioni del fornitore consiste nella “fornitura di mano d’opera o servizi”. In tal caso, infatti, l'obbligazione dovuta diviene prevalentemente di "fare" anziché di "dare".
• In questo caso, è opinione prevalente della dottrina, suffragata da varie sentenze della Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale e di alcune Corti d'Appello nazionali, che la valutazione o meno della prevalenza dell'obbligo di "dare" rispetto alla prestazione di "fare" vada effettuata sulla base di un criterio puramente quantitativo.
• Ne consegue che la Convenzione è applicabile in tutti i casi in cui il valore dei beni da consegnare è superiore al costo della remunerazione globale del lavoro e/o dei servizi: un esempio tipico può essere costituito dalla fornitura di beni di elevato valore, che però richiedono una modesta prestazione di assemblaggio o montaggio presso il compratore.
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CONVENZIONE DI VIENNA
• La Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore.
• Essa non riguarda:
– la validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, né degli usi;
– gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.
• Non si applica alla responsabilità del venditore per decesso o per lesioni personali causati a chiunque dalle merci.
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• La Convenzione di Vienna non disciplina quindi tutti gli aspetti del contratto e non può essere considerata un provvedimento legislativo omnicomprensivo e autosufficiente.
• Sarà quindi opportuno che le parti stabiliscano qual è la legge applicabile al contratto “per gli aspetti non contemplati nella Convenzione di Vienna”
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• E’ buona norma, inoltre, che il venditore definisca le proprie condizioni generali di vendita contenenti la disciplina integrativa del contratto, almeno con riferimento agli aspetti non contemplati dalla Convenzione di Vienna, e che le sottoponga al potenziale acquirente.
• Si tratta ovviamente di clausole, che devono essere accettate dalla controparte, insieme alle altre clausole e condizioni che variano da contratto a contratto (quali ad esempio: prezzo, quantità e modalità di consegna della merce).
• Inoltre, si possono concordare contrattualmente clausole di contenuto diverso dalla Convenzione di Vienna, essendo quest’ultima derogabile.
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Fra gli aspetti più importanti che usualmente conviene inserire ricordiamo:
• la definizione del significato di alcuni termini (cosa si intende, ad esempio, per spedizione, per collaudo, oppure quando il contratto si ritiene definito, ecc..);
• le caratteristiche dei prodotti;
• l’importo e la moneta in cui è espresso il prezzo;
• l’imballaggio previsto;
• il mezzo e le modalità di trasporto;
• il termine di resa della merce,
• i tempi di consegna della merce e il luogo di spedizione e di arrivo della stessa;
• i documenti necessari;
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CONVENZIONE DI VIENNA
Fra gli aspetti più importanti che usualmente conviene inserire ricordiamo.
• le garanzie offerte sulla qualità della merce e sui requisiti e caratteristiche prescritte,
• termini e modalità di denuncia dei vizi riscontrati sui prodotti forniti,
• la condizione di pagamento, specificando - nel caso di pagamento a mezzo lettera di credito documentario o nel caso di richiesta di garanzie bancarie – la loro articolazione ed entro quando dovranno pervenire rispetto alla consegna prevista;
• i risarcimenti in caso di non conformità dei prodotti, ritardata o mancata consegna;
• gli interessi in caso di ritardato pagamento;
• il foro competente in caso di controversie.
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CONVENZIONE DI VIENNA
Allo scopo di avere un quadro di riferimento quanto più uniforme possibile, la comunità internazionale ha creato alcuni “modelli” di condizioni generali di vendita:
• il modello UCIMU – per le macchine utensili per l’export;
• il modello ECE/ONU – per la fornitura all’estero di impianti e macchinari, realizzato con il contributo della Commissione economica per l’Europa dell’Onu;
• il modello CCI – contratto di vendita internazionale della Camera di Commercio Internazionale;
• il modello ORGALIME (Organisme de Liaison der Industries Metalliques Europeennes) – integrativo del modello sopra citato ECE/ONU.
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CONVENZIONE DI VIENNA
• Vediamo ora in sintesi quali sono i principali contenuti della Convenzione di Vienna.
• Va posta attenzione al fatto che la Convenzione contiene norme parzialmente diverse da quelle del Codice civile italiano.
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Momento perfezionativo del contratto
• Come nel diritto italiano, il contratto si forma quando offerta ed accettazione si incontrano. Sussistono tuttavia alcune divergenze, rispetto al diritto nazionale.
• In particolare, l'articolo 14 precisa quando una generica proposta contrattuale diviene un'offerta, distinguendo se essa è ab origine destinata a persone determinate od indeterminate. Precisamente:
• "1. Una proposta di contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce un'offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni atte a determinarle.
• 2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario."
• L'offerta ha effetto quando perviene al destinatario.
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Momento perfezionativo del contratto
• Un'offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all'offerta o se comunque la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia fatto pervenire un'accettazione.
• Tuttavia, un'offerta non può essere revocata:
a) se indica, fissando un termine determinato per l'accettazione o in altro modo, che essa è irrevocabile; o
b) se era ragionevole per il destinatario considerare l'offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza.
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Momento perfezionativo del contratto
Ma quando un'offerta può considerarsi accettata? Lo precisa l'articolo 18:
1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il consenso ad un'offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inazione, da soli, non possono valere come accettazione.
2. L'accettazione di un'offerta ha effetto nel momento in cui l'espressione del consenso perviene all'autore dell'offerta. L'accettazione non ha effetto se tale indicazione non perviene all'autore dell'offerta nel termine da lui stipulato o, in mancanza di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze della transazione e della rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall'autore dell'offerta. Un'offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario.
3. Se, tuttavia, in virtù dell'offerta, degli usi o consuetudini che si sono stabiliti fra le parti il destinatario dell'offerta può indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne comunicazione all'autore dell'offerta, l'accettazione avrà effetto nel momento in cui questo atto è compiuto, purché lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo. Tale punto prevede l'accettazione "per fatti concludenti", analogamente a quanto previsto dall'art. 1327 del codice civile italiano.
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Momento perfezionativo del contratto
• Spesso, tuttavia, un'offerta non viene accettata tal quale, ma con alcune modifiche. In tal caso, essa è considerata costituire una contro-offerta, se contiene elementi diversi che alterano sostanzialmente i termini dell'offerta: sono tali, ad esempio, gli aspetti relativi al prezzo, al pagamento, alla qualità e quantità delle merci, al luogo e momento della consegna, ai limiti della responsabilità di una parte riguardo all'altra o al regolamento delle controversie.
• Se invece la risposta di accettazione ad un'offerta contiene elementi complementari o diversi, che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, essa è considerata accettazione, ed il contratto resta quindi concluso, a meno che l'autore dell'offerta, senza ritardi ingiustificati, non ne rilevi le differenze e non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, i termini del contratto sono quelli dell'offerta, con le modifiche comprese nell'accettazione.
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Momento perfezionativo del contratto
Pertanto, mentre in Italia proposta ed accettazione devono essere coincidenti, sia per le clausole principali che per quelle accessorie, per la Convenzione di Vienna (art. 19.2 e 19.3), un’accettazione con modifiche su aspetti secondari può essere idonea a concludere il contratto, in mancanza di pronta reazione dell’altra parte.
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L’esame dei beni (art. 38)
• Il compratore deve esaminare i beni forniti “nel più breve tempo possibile considerate le circostanze”
• “Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione.”
• E’ facoltà delle parti pattuire termini diversi.
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La denuncia dei vizi
• La denuncia dei vizi deve avvenire “entro un termine ragionevole” dalla scoperta dei difetti (art. 39);
• Il compratore decade dal diritto alla garanzia in mancanza di denuncia entro due anni dalla consegna. (É un anno per la legge italiana).
• E’ facoltà delle parti pattuire termini diversi.
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La denuncia dei vizi
• L'individuazione del criterio da adottare per considerare un periodo "ragionevole" è lasciata alla determinazione dello specifico caso individuale. Esso va quindi correlato, ad esempio, alla deperibilità o meno della merce. Inoltre, esso può essere correlato anche al tipo di richiesta di danno del compratore: se, ad esempio, egli non chiede la sostituzione della merce, ma semplicemente una riduzione del prezzo per inesatto adempimento, il termine può essere considerato più ampio.
è quindi raccomandabile.
• La predeterminazione di un termine in via contrattuale risolve a monte tali aspetti di incertezza interpretativa ed
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Requisiti della denuncia dei vizi
• Mentre per la normativa italiana la denuncia dei vizi della merce può essere anche generica, salvo successive precisazioni, ove trattasi di vendita internazionale, la denuncia deve essere circostanziata (art. 39, 1°comma, Convenzione di Vienna).
• Perciò una denuncia generica non è sufficiente, anche se tempestiva.
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Requisiti della denuncia dei vizi
• Sotto questo profilo, la Convenzione di Vienna è più rigorosa della normativa italiana: infatti, in base alla giurisprudenza nazionale il compratore non è tenuto a fare (entro il termine di otto giorni) una denuncia analitica dei vizi o difetti di qualità: è sufficiente una denuncia generica, potendosi poi procedere ad una precisazione dei difetti, nella loro reale estensione, anche in corso di causa.
• Invece, secondo la Convenzione, una generica indicazione dei vizi non è sufficiente: la denuncia deve essere sufficientemente specifica da consentire al venditore di decidere come reagire (se esaminare egli stesso la merce difettosa; se sostituirla; se ripararla ecc.).
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Requisiti della denuncia dei vizi
• In linea di massima, in base alle sentenze finora emanate, una denuncia - anche se non contiene l'elencazione di tutti i vizi in dettaglio - sarà considerata sufficientemente specifica se indica almeno:
– quali sono i beni difettosi;
– la loro quantità, almeno approssimativa;
– i risultati dell'ispezione dei beni, che ha reso palesi i difetti.
• A titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni sono state considerate non sufficientemente dettagliate da varie sentenze:
– " I capi di abbigliamento acquistati sono rifiniti male e non vestono bene".
– "Le scarpe acquistate sono difettose in tutto".
– "Le scarpe sono in parte cucite male".
– "I beni non corrispondono alle aspettative ed ai campioni".
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Il difetto di conformità dei beni e degli imballaggi
• Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.
• Il venditore non è responsabile di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.
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Il difetto di conformità dei beni e degli imballaggi
• A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:
– sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
– sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
– possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;
– sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.
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Il difetto di conformità dei beni e degli imballaggi
• Si è in presenza di difetti di conformità, ad esempio, quando i beni presentano un difetto di qualità, come nel caso in cui le scarpe oggetto di un contratto di compravendita internazionale non hanno il colore stabilito nel contratto o sono fornite di un ornamento non richiesto dal compratore.
• Secondo una (discutibile) decisione tedesca, non si è invece in presenza di un difetto di qualità nel caso in cui i beni (nel caso di specie, dei mitili) contengono una quantità di sostanze tossiche superiore a quella indicata quale limite massimo dal Ministero della Sanità dello Stato in cui il compratore ha la propria sede d'affari..
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Il difetto di conformità dei beni e degli imballaggi
• Un altro caso di vizio dei beni è individuato dall'art. 41: "Il venditore deve consegnare beni liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, a meno che il compratore acconsenta a ricevere i beni soggetti a tale diritto o pretesa".
• Tuttavia, a tutela dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale di terzi, il venditore non può, neanche col consenso del compratore, consegnare beni che - a sua conoscenza, od in base a fatti che egli non poteva ignorare al momento della stipula del contratto - non siano liberi da diritti o pretese di terzi, basati su una proprietà industriale o intellettuale conformemente alla legge dello Stato in cui i beni saranno rivenduti o comunque utilizzati (se previsto dal contratto) o (se ciò non è contrattualmente previsto) conformemente alla legge dello Stato in cui il compratore ha la sua sede d'affari.
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Il difetto di conformità dei beni e degli imballaggi
• Il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente.
• Il venditore è anche responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento indicato al precedente paragrafo e che sia imputabile all'inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualità e le caratteristiche specificate
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I ritardi nella consegna e mancata consegna
Se il venditore non è tenuto contrattualmente a consegnare le merci in un luogo concordato, il suo obbligo di consegna consiste:
• quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perchè le faccia pervenire all'acquirente;
• quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo;
• negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto.
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I ritardi nella consegna e mancata consegna
Il venditore dovrà consegnare le merci:
• se una data è fissata per contratto o determinabile con riferimento al contratto, in tale data;
• se un periodo di tempo è fissato per contratto o è determinabile, con riferimento ad esso, in un qualsiasi momento durante detto periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta all'acquirente scegliere una data; o
• in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.
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Inadempimento del venditore
In caso di inadempimento del venditore, il compratore può:
– esigere l’adempimento, ovvero la consegna di merce in sostituzione o riparazione di quelle viziate;
– chiedere una riduzione del prezzo;
– risolvere il contratto se trattasi di inadempimento essenziale.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
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Inosservanza Contrattuale
Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.
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Risoluzione del contratto
Una dichiarazione di risoluzione del contratto ha effetto solo se è effettuata mediante notifica all'altra parte.
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CONVENZIONE DI VIENNA
La consegna parziale o la consegna di merci
non conformi.
Se il venditore consegna solamente una parte delle merci, o se solamente una parte delle merci consegnate è conforme al contratto, l'acquirente può dichiarare il contratto totalmente rescisso solo se l'inesecuzione parziale o il difetto di conformità costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010
CONVENZIONE DI VIENNA
La consegna parziale o la consegna di merci non
conformi.
Se l'inesecuzione parziale o il difetto di conformità non costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto,
• l'acquirente può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento;
• oppure l'acquirente può esigere l’adempimento, ovvero la consegna della merce mancante o in sostituzione di quella difettosa. A tal fine, può fissare al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi.
X. XXXXXXX per Assolombarda - 10/11/2010