SCRITTURA PRIVATA
Allegato 4 SCHEMA DI CONTRATTO DI AVVALIMENTO (art. 89 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016)1
SCRITTURA PRIVATA
L’anno , il giorno del mese di
Tra
La società
con sede in
, in persona del
rappresentante legale
, nato a
il
C.F./P.I.
d’ora innanzi indicata come “ impresa ausiliaria ”;
e
La società
con sede in
, in persona del
rappresentante legale
, nato a
il
C.F./P.I.
d’ora innanzi indicata come “ impresa ausiliata ”;
PREMESSO
- che l’impresa ausiliaria dispone di idonei requisiti e capacità tecniche nel settore del ed ido- nea attestazione per la categoria , certificato società SOA rilasciato in data ;
- che l’impresa ausiliata, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito di qualificazione (ovvero requisiti di capacità economico-finanziaria/tecnico-organizzativi) sopra indicato;
- che l’impresa ausiliata intende partecipare alla gara indetta da relativamente all'Appalto avente ad oggetto ;
- che l’impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara, come non parteciperà alla stessa nemmeno indirettamente attraverso società controllate, controllanti o collegate;
- che tra la società ausiliata e la società ausiliaria non esistono altri legami o forme di collegamento diverse da quelle che si vanno a costituire per l’effetto della sottoscrizione del presente contratto.
1 Il contratto va allegato in copia autentica o originale.
Tutto ciò premesso e considerato
Tra la società ausiliata e la società ausiliaria si stipula un contratto di avvalimento, in base agli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, ai seguenti patti e condizioni:
ART. 1)
L’impresa ausiliata è autorizzata ad utilizzare il requisito SOA/requisiti di capacità economico-finanaziari/tecnico-organizzativi dell’operatore economico ausiliario per partecipare alla gara indicata in premessa;
ART.2)
L’impresa ausiliaria si impegna a consentire l’utilizzo della citata iscrizione ed a fornire, a richiesta dell’impresa ausiliata, le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) Di non ricadere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente dichiarato nel modello di DGUE predisposto dalla stazione appaltante;
b) Di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’impresa ausiliata, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto previo pagamento2, del corrispettivo di cui alla’rt.7 del presente contratto, a favore dell’impresa ausiliaria, e che le stesse consistono in:
(a seguito del decreto correttivo, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. La modifica è stata apportata dall’art. 56, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 56/2017, in linea con l’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, che già prevedeva che il contratto in esame dovesse riportare “in modo compiuto, esplicito ed esauriente” l’oggetto del contratto e, quindi, “le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”. Inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente va esclusa dalla gara l’impresa che, ai fini della partecipazione, abbia prodotto un contratto di avvalimento nel quale manchi la puntuale indicazione delle risorse, dei mezzi o altro elemento necessario, che si intende mettere a disposizione dell’impresa (da ultimo. T.a.r. Sicilia – Catania, Sez. I, n. 2338 del 6.10.2017)).
c) Xxxxxxx di non partecipare alle gare in proprio o in associazione o in consorzio né di essere in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
2 Tuttavia, secondo la giurisprudenza più recente il contratto di avvalimento è valido anche se ausiliato e ausiliario non hanno pattuito alcun corrispettivo (v. da ultimo sentenza del Tar Puglia, Lecce, sezione I n. 1494/2017).
ART. 3)
L’impresa ausiliaria si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altri operatori in relazione alla gara di cui in premessa. (Ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In tal caso va precisato nel presente contratto).
ART. 4)
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;
ART. 5)
In considerazione della responsabilità solidale dell’operatore economico ausiliario, ferma restando l’irripetibilità dei corrispettivi previsti nel presente contratto (eleminare tale inciso qualora il contratto non è a titolo oneroso), l’impresa ausiliata si impegna, in caso di effettiva aggiudicazione dell’appalto:
a) a permettere all’operatore economico ausiliario di verificare e monitorare costantemente l’avanzamento del servizio, la regolarità dell’esecuzione dello stesso ed a visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi ed inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento degli stessi; l’impresa ausiliaria è fin d’ora autorizzata ad interloquire con il R.U.P. ai fini dei controlli di propria competenza;
b) a stipulare idonea polizza assicurativa pari al 10% dell’importo dell’appalto, in favore dell’operatore economico ausiliario, a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
ART. 5)
In caso di cessione d’azienda, oppure di operazioni societarie che possono compromettere le garanzie per la Stazione appaltante, l’impresa ausiliaria si impegna ad inserire, nei contratti o atti stipulati, apposite clausole onde trasferire integralmente le obbligazioni qui assunte in capo all’eventuale cessionario o beneficiario del trasferimento dell’azienda;
ART. 6)
Il presente contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto e l’impresa ausiliaria si dichiara disponibile
ad assoggettarsi a tutte le indagini previste dalla normativa antimafia;
ART. 7)
In caso di aggiudicazione della gara, l’impresa ausiliata verserà un importo pari al % del valore dell’appalto oltre il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche, finanziarie fornite dall’impresa ausiliaria che sarà pagato, dietro presentazione di regolare fattura soggetta ad IVA, proporzionalmente agli incassi dei SAL;
ART. 8)
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le sole parti private che lo sottoscrivono (ed escluse, quindi, quelle che, a qualsiasi titolo, potrebbero riguardare la stazione appaltante per cui valgono le ordinarie norme in tema di competenza giudiziale) in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o validità, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria di
Il presente contratto ha decorrenza immediata e scadenza in conformità ai tempi per l’esecuzione dei lavori eventualmente appaltati.
Il presente contratto è soggetto ad IVA e sarà sottoposto a registrazione solo in corso d’uso. Letto, confermato e sottoscritto
L’IMPRESA AUSILIATA L’IMPRESA AUSILIARIA
Allegati (art. 89, co. 1, D.lgs. n. 50/2016):
A) IMPRESA AUSILIATA:
I. Attestazione SOA (solo in caso di appalto di lavori);
II. Dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
III. Dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
B) IMPRESA AUSILIARIA:
I. Attestazione SOA (solo per appalti di lavori);
II. Dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice;
III. Dichiarazione con cui l’impresa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui carente il concorrente.