PROROGA
PROROGA
CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE IN USO DI BENI DEMANIALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ELISOCCORSO NELL’AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA
DEL 02/07/2018 TRA
GEASAR S.p.A., con sede legale in Olbia, Aeroporto Costa Smeralda, CF/P. IVA 01222000901, iscritta al R.E.A. di Sassari n° 82528, nella persona dell’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxxxx, in seguito denominata in breve anche “GEASAR”, da una parte
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SANITARIA - AREUS, con sede legale in
Nuoro, Via Oggiano n° 25, Cod. Fisc. e P.IVA 01526480916, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, in seguito denominata in breve anche “AREUS” o “Subconcessionario”, dall’altra parte,
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AIRGREEN S.r.l., con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx xx 000, Cod. Fisc. e P.IVA 05084120012, iscritta al R.E.A. di Torino al n° TO-683659, nella persona del Legale Rappresentante sig. Xxxxx Xxxxxxx, in seguito denominata in breve anche “AIRGREEN” o “Subconcessionario”, dall’altra parte
di seguito l’una e l’altra identificate congiuntamente anche come le “Parti”,
PREMESSO CHE
- in data 02/07/2018 è stato sottoscritto tra le Parti un contratto di subconcessione (in seguito il Contratto) di un fabbricato ad uso hangar ubicato nell’area airside dell’aeroporto di Olbia, con relativa area di parcheggio esterna, oltre che n° 10 stalli autovetture, per l’esercizio dell’attività di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna, avente scadenza il 30/06/2022;
- con comunicazione AREUS del 27/04/2022, i Subconcessionari hanno fatto richiesta a GEASAR di prorogare i termini di scadenza del summenzionato rapporto di subconcessione sino al 30/06/2026;
- l’Art. 4 del Contratto, dispone la possibilità di proroga, da convenirsi tra le Parti esclusivamente per iscritto;
- GEASAR è disponibile a prorogare il Contratto e, in data 13/05/2022, ha comunicato alla Direzione Aeroportuale ENAC di Olbia, la volontà di formalizzare la proroga del rapporto subconcessorio fino al 30/06/2026;
- AREUS e AIRGREEN hanno manifestato la propria adesione alle condizioni contrattuali,
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse e gli allegati hanno natura negoziale e fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, il “Contratto”).
Articolo 2 – Validità
1. La validità del Contratto di cui alle premesse, è prorogata fino al 30/06/2026, con possibilità di proroga per un periodo di tempo da convenirsi di comune accordo tra le Parti esclusivamente per iscritto.
Articolo 3 – Corrispettivi
1. Per il periodo di proroga della subconcessione dei beni di cui all’Articolo 2 del Contratto, i subconcessionari AREUS e AIRGREEN, si obbligano a corrispondere a GEASAR un canone annuo forfettario di € 265.095,00 (duecentosessantacinquemilanovantacinque/00), oltre IVA in misura di legge, se dovuta.
2. Il corrispettivo di cui al precedente punto 1, potrà subire delle variazioni in base agli esiti delle verifiche di adeguatezza sui Modelli tariffari di regolazione dei diritti aeroportuali effettuate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e dall’ENAC, sulla base di quanto previsto dal Contratto di Programma, sottoscritto con ENAC medesima.
3. Non sono ricompresi nel canone annuo i seguenti adempimenti:
pulizia dei locali;
ordinaria manutenzione dei locali e dei relativi impianti, compreso la dotazione e/o il ricambio degli arredi e di qualsivoglia dotazione soggetta ad usura e/o consumo;
pagamento di tutte le utenze relative all’hangar, magazzini e locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per energia elettrica, gas naturale/gasolio per riscaldamento, linea dati e telefonia fissa, fornitura idrica, depurazione ecc..);
conferimento rifiuti ordinari e speciali;
4. Sono inclusi nel canone annuo le seguenti voci:
attività di sfalcio e pulizia aree airside prospicenti l’hangar;
attività di disinfestazione e derattizzazione in area airside esterna all’edificio;
energia elettrica per illuminazione esterna del piazzale aeromobili prospiciente l’hangar;
tutti i servizi centralizzati aeroportuali, tra cui il servizio di assistenza antincendio e di soccorso.
5. Resta inteso che non è incluso il servizio di assistenza antincendio durante le operazioni di rifornimento carburante con passeggeri a bordo.
Articolo 4 – Pagamenti
1. Il canone di cui al punto 1 del precedente Art. 3 sarà fatturato in un'unica rata annuale anticipata al 1° luglio di ciascun anno. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente da AREUS, alla quale sarà intestata la relativa fattura.
2. Il pagamento del suddetto canone, a seguito di emissione di regolare fattura da parte di GEASAR, dovrà essere effettuato da AREUS mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN del Banco di Sardegna: XX00X0000000000000000000000, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura.
3. In caso di ritardo nei pagamenti:
a) trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza, decorreranno automaticamente gli interessi di mora come previsto dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002;
b) trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza, GEASAR avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
4. Il canone di cui al precedente Art. 3, non comprende le spese relative al consumo di acqua, energia elettrica (sia per illuminazione che per uso industriale) delle spese per il condizionamento e l’uso dei telefoni, e per ogni eventuale utenza privata.
5. Dette utenze saranno regolate con le Società erogatrici se fornite direttamente ai Subconcessionari. Qualora ciò non fosse possibile, GEASAR effettuerà delle ripartizioni secondo effettivi consumi (collocando sub contatori nel rispetto della disciplina vigente in materia di impianti) e eventualmente, qualora ciò non fosse possibile, proporzionali sui consumi registrati e addebitati dalle società erogatrici dei servizi e riaddebiterà, a sua volta, ad AIRGREEN la relativa quota di pertinenza; AREUS sarà comunque obbligata in solido con AIRGREEN per quanto attiene i consumi in trattazione. GEASAR renderà disponibili in visione ai subconcessionari, per un periodo massimo di n° 12 mesi a far data dell’addebito pro quota, tutti i documenti probatori dei consumi delle utenze e di ogni altra spesa o costo che possa essere addebitato ai subconcessionari.
Articolo 5 – Sviluppo sostenibile - Clausola ambientale
1. Nell’ambito della propria politica di sviluppo sostenibile, GEASAR si è posta l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei proprio impatto ambientale, anche tramite l’efficace attuazione ed il mantenimento di sistemi di gestione ambientale certificati EN ISO 14001 per tutte le sue attività.
2. Nell'ambito della sua politica ambientale GEASAR si impegna a:
• assicurare che le proprie attività siano svolte con i più alti standard etici e in conformità con le vigenti disposizioni di legge;
• mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 certificato da ente terzo accreditato;
• integrare nel processo decisionale, ai requisiti della UNI EN ISO 14001, le aspettative del International Finance Corporation (1FC), che rappresentano gli standard sulla sostenibilità sociale e ambientale;
• minimizzare il consumo di energia e di materie prime in genere, aderendo al programma di certificazione Airport Carbon Accreditation per la riduzione delle emissioni dei Gas Serra (GHG);
• ottimizzare la gestione dell'impianto di trattamento acque reflue favorendo il riutilizzo delle acque trattate ad use irriguo;
• ottimizzare la gestione dei rifiuti favorendo il recupero ed il riciclo anziché lo smaltimento e adottando politiche di riduzione della plastica monouso;
• sensibilizzare e coinvolgere tutti gli stakeholders per un responsabile impegno orientato al rispetto e alla salvaguardia del patrimonio comune rappresentato dall'ambiente in cui si opera;
• favorire collaborazioni con Partners che dimostrano rispetto nei confronti dell'ambiente;
• definire obiettivi e traguardi ambientali integrati ai programmi di sviluppo aziendali e divulgarli attraverso il piano di comunicazione interno ed esterno;
• verificare che la politica ambientale e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento.
3. In tale ambito, il Subconcessionario si impegna, nei limiti delle attività oggetto del presente contratto e in conformità alle specifiche.
Articolo 6 – Rinvio alle norme contrattuali
1. Per tutto quanto non espressamente menzionato nel presente atto, restano valide tutte le condizioni previste nel sopra richiamato Contratto di subconcessione del 02/07/2018.
Olbia, 20 Maggio 2022
GEASAR S.p.A. AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SANITARIA - AREUS
L’Amministratore Delegato Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXX X_XXXXXXXXX
Data e ora della firma: 24/05/2022 11:11:07
AIRGREEN S.r.l.
Il Legale Rappresentante Xxxxx Xxxxxxx