PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA CARDIOHELP DELLA RETE NAZIONALE “RESPIRA”
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA CARDIOHELP DELLA RETE NAZIONALE “RESPIRA”
REV. 1 - CAPITOLATO SPECIALE
− Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.Lgs 50/2016: Arch. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx
− Atti: 01-pan-2017
Premesso che
− con Atto di Repertorio n° 196/CSR in data 5 novembre 2009, è stata sancita un’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente il corrente evento pandemico da virus A(HINI), istituendo all'uopo la "Rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta grave da polmoniti da virus A(HIN1) e l'eventuale utilizzo della terapia ECMO” (di seguito identificata come “Rete ReSpiRa”);
− il Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche sociali , ora Ministero della Salute, ha all’uopo stipulato un accordo di collaborazione con L’azienda Ospedaliera San Xxxxxxx di Monza e l’IRCCS San Xxxxxxxx di Milano assegnando a tali aziende sanitarie compiti di coordinamento della “Rete” e chiamandone a far parte le seguenti aziende sanitarie:
1 Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino 2 Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx di Monza, ora ASST Monza
3 Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 4 X. Xxxxxxxx - Xxxxxx
5 Fondazione IRCCS Policlinico San Xxxxxx di Pavia 6 ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX Bergamo
7 Azienda Ospedaliera di Padova
8 Policlinico S. Xxxxxx Xxxxxxxx di Bologna
9 Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze 10 Policlinico Gemelli Roma
11 Policlinico Xxxxxxx I di Roma
12 Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxxxxx X di Napoli 13 Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari
14 ISMETT di Palermo
15 Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
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struttura certificata Sistema Gestione Qualità
Ospedale San Xxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxx,00 00000 Xxxxx Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza
sede legale
20900 Xxxxx XX - Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 -Tel.039.233.1 Fax 000.000.0000 - xxx.xxxx-xxxxx.xx X.XXX 09314290967 C.F. 09314290967
16 Ospedale Bambin Gesù di Roma;
− agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra (spese per il personale, spese per i trasporti, spese per la formazione/aggiornamento, spese per l'aggiornamento del patrimonio tecnologico, spese generali) provvede il Ministero della Salute;
− il Ministero ha assegnato alla ex Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx, ora ASST di Monza, il compito di provvedere agli oneri connessi alla realizzazione delle attività riferite al progetto finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di coordinare la "Rete” , individuandola altresì quale destinataria del finanziamento complessivo all’uopo finalizzato;
− l’accordo stabilisce che le apparecchiature, secondo necessità, vengano acquisite dall’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx, divengano di proprietà del Ministero e assegnate in comodato d’uso per un periodo di 10 anni alle aziende sanitarie facenti parte della Rete;
− le aziende sanitarie coinvolte nella rete nazionale, in un apposito protocollo attuativo dell’accordo con il Ministero, sulla base delle indicazioni del piano finanziario generale allegato all’accordo stesso hanno, tra l’altro, identificato il fabbisogno tecnologico necessario al raggiungimento degli scopo del programma
− presso le diverse aziende sanitarie coinvolte nella rete nazionale sono in uso da tempo sistemi di Circolazione Extracorporea Cardiohelp prodotti dalla ditta tedesca Maquet Cardiopulmonary AG oggetto di precedenti acquisizioni;
− la presente procedura ha come finalità il potenziamento e completamento della attuale dotazione dei sistemi di circolazione extracorporee;
− i responsabili clinici della Rete, con propria relazione agli atti, hanno specificato che le nuove apparecchiature debbono rispondere ai seguenti requisiti:
o necessità di sistemi extracorporei specificamente progettati per facilitare il trasporto dei pazienti in ECMO (compattezza, leggerezza, integrazione di monitoraggi e allarmi specifici, certificazione per il volo). In particolare sono richieste le certificazioni per il trasporto su ruota e aereo (incluso elicottero).
o necessità di mantenere la compatibilità con le apparecchiature già in uso nei centri, e allo stesso tempo di assicurare l'omogeneità della tecnologia in uso tra i centri al fine di consentire la presa in carico rapida dei pazienti nei trasferimenti senza dover reinstallare dispositivi differenti, tenendo conto che la sostituzione dei dispositivi ECMO richiede la sospensione temporanea del trattamento extracorporeo e comporta notevoli rischi clinici per il paziente. Pertanto, è necessario mantenere lo stesso dispositivo al fine di migliorare la presa in carico e rendere possibile il flusso dei pazienti e delle attrezzature tra i centri stessi.
Tutto ciò premesso, in attuazione a quanto disposto, di concerto con i responsabili coordinatori della “Rete”, questa ASST di Monza, in qualità di Stazione Appaltante, indice la presente procedura negoziata:
Art. 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA
La presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2b, punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, ha per oggetto la fornitura, con aggiudicazione secondo il criterio “del minor prezzo” (Art. 95 D.Lgs. 50/2016) di:
• n° 19 pompe CardioHelp e 9 carrelli completi di riscaldatore e miscelatore, per una previsione di spesa complessiva di € 1.310.00,00 (€ 1.073.770,49 + IVA 22%).
destinati alla suddetta "Rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta grave da polmoniti da virus A(HIN1) e l'eventuale utilizzo della terapia ECMO” (di seguito identificata come
“Rete ReSpiRa”).
Art. 2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI E NECESSARIE
Le apparecchiature fornite dovranno rispondere perfettamente ai requisiti stabiliti da tutte le norme legislative e regolamentari vigenti.
Quanto sopra premesso, le apparecchiature oggetto della presente gara dovranno, pena l’esclusione, essere rigorosamente nuove e avere le seguenti caratteristiche minimali e necessarie
2.1 Requisiti tecnici
Le apparecchiature offerte dovranno possedere il marchio CE rilasciato secondo la Direttiva dispositivi medici 2007/47/CE . La relativa certificazione di conformità, firmata dal titolare della Ditta fornitrice o del legale rappresentante, dovrà riportare l’indicazione delle norme tecniche che sono state applicate per ottemperare alla suddetta Direttiva;
2.2 Caratteristiche e specifiche tecniche richieste
- sistemi extracorporei specificamente progettati per facilitare il trasporto dei pazienti in ECMO (compattezza, leggerezza, integrazione di monitoraggi e allarmi specifici, per uso con ampio range di flusso sangue (0,5-7 L/min) sia per il supporto cardiaco che respiratorio;
- Consolle touchscreen in grado di monitorizzare pressione pre e post campana, ematocrito, emoglobina, saturazione venosa, e temperatura.
- Disposable caratterizzati da:
o kit preassemblati;
o con sensori high-tec integrati per la monitorizzazione dei suddetti parametri
- ossigenatore e pompa centrifuga integrati;
- Sistema di riscaldamento e raffreddamento del sangue: range di temperatrura da minimo 33° ad almeno 39°; dotato di sistema di misura della temperatura del sangue paziente;
- certificazioni per il trasporto aereo, elicottero, e terrestre;
- Carrello/trolley per il supporto di tutti i componenti: consolle, miscelatore di gas freschi, riscaldatore, bombola di ossigeno.
- compatibilità con le apparecchiature già in uso nei centri, (sistemi di Circolazione Extracorporea Cardiohelp della ditta Maquet Cardiopulmonary AG) al fine di consentire la presa in carico rapida dei pazienti nei trasferimenti senza dover reinstallare dispositivi differenti senza interruzione anche temporanea del trattamento extracorporeo ed evitare pertanto rischi clinici per il paziente.
Art. 3. LUOGO DI FORNITURA
Le apparecchiature sono destinate alle seguenti Aziende Sanitarie della Rete:
Postazioni complete con apparati di backup (carrello completo con 2 pompe Cardio Help):
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - U.O Anestesia e Rianimazione
-
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX)
Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione 1 U - Corso Bramante, 88 – 00000 Xxxxxx
Azienda Ospedaliera di Padova – Dipartimento Strutturale Aziendale Emergenza Urgenza - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
ASST Monza – Dipartimento di Emergenza Urgenza - Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx
Quantità n° 1
n° 1
n° 1
n° 1
Postazioni complete senza apparati di backup (carrello completo con 1 pompa Cardio Help):
Policlinico Gemelli Roma – Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma – Terapia Intensiva Pediatrica Area Rossa - P.zza X. Xxxxxxx, 4 - 00165 Roma
Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx Bologna – Dipartimento Cardio Toraco Vascolare
- Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Padiglione Litta piano I – Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Xxxxxxxx xx 0
xx 0
xx 0
xx 0
xx 0
Solo pompa CardioHelp:
Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari – Anestesia e Rianimazione 2 – padiglione A – Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxx
Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione 1 U - Corso Bramante, 88 – 00000 Xxxxxx
IRCCS San Xxxxxxxx Milano – U.O. Rianimazione Generale e UO. Anestesia e Rianimazione Cardio Toraco Vascolare – Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Policlinico Xxxxxxx I Roma – Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, 000 00000 Xxxx
Quantità n° 1
n° 2
n° 1
n° 1
La consegna, installazione e messa in funzione dovrà avvenire a cura dell’aggiudicatario presso le rispettive sedi della Aziende sanitarie sopraindicate – riferimenti specifici e punti di contatto saranno indicati in fase di ordinazione.
La Ditta partecipante dovrà tenere conto, a tutti gli effetti, dell'ubicazione e delle caratteristiche dei luoghi in cui dovranno essere consegnate e installate le apparecchiature.
Art. 4. RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE
L’Aggiudicatario dovrà nominare e comunicare alla Stazione Appaltante un suo rappresentante quale unico referente per tutti gli aspetti tecnico gestionali per l’intera fornitura. Detto rappresentante costituirà il collegamento tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria e dovrà quindi poter rappresentare ad il Fornitore per ogni fase di gestione dell’appalto.
Art. 5. TEMPI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL’APPARECCHIATURA
Fatti salvi tempi di fornitura migliorativi, l'intera fornitura dovrà essere effettuata nella sua interezza e completezza e, le apparecchiature installate, collegate e rese perfettamente funzionanti a cura dell'Aggiudicatario, entro 45 giorni consecutivi (festivi compresi) dall’emissione dell’ordine in tutte le sedi destinatarie.
Eventuali circostanze non dipendenti, direttamente o indirettamente, dall’appaltatore che portino al superamento dei tempi di consegna e massa in funzione dovranno essere tempestivamente segnalati sia ai referenti/responsabili della Azienda Sanitaria Destinataria sia ai referenti di questa Stazione Appaltante.
Data la delicatezza e l’importanza della fornitura, nonché le conseguenze del mancato o ritardato funzionamento, nel caso di inosservanza dei termini e delle modalità di fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature: una penale giornaliera pari a € 1/1000 (uno per mille) salvo il maggior danno e salvo la risoluzione del contratto ove il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, con incameramento della garanzia fideiussoria definitiva a titolo di penale salvo il maggior danno e con affidamento a terzi della fornitura/lavori o delle parti rimanenti, in danno dell’aggiudicatario inadempiente, al quale saranno addebitate, quindi, le
maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Nel caso di ritardo del ritiro di bene rifiutato al collaudo o dei prodotti accertati difettosi nell’arco della vigenza contrattuale: una penale giornaliera pari a € 1/1000 (uno per mille) salvo il maggior danno e salvo la risoluzione del contratto ove ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, con incameramento della garanzia fideiussoria definitiva a titolo di penale salvo il maggior danno e con affidamento a terzi della fornitura/lavori o delle parti rimanenti, in danno dell’aggiudicatario inadempiente, al quale saranno addebitate, quindi, le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Art. 6. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri necessari a rendere la fornitura completa e perfettamente funzionante, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tutte le spese di trasporto, facchinaggio, consegna presso i locali indicati dall’Azienda sanitaria destinataria, imballaggio, installazione, allacciamento alle reti di alimentazione elettriche e gas (compresi cavi, tubi, spine, innesti, raccordi,ecc…), eventuale interconnessione delle apparecchiature fornite, ritiro del materiale di risulta, prove e collaudo.
La fornitura dovrà essere corredata della manualistica d’uso in lingua italiana e di copia delle certificazioni di conformità.
La fornitura dovrà essere consegnata, installata e collaudata secondo le procedure vigenti presso l’Azienda Sanitaria destinataria, e previo accordo con i referenti indicati nell’ordinativo.
Art. 7. SICUREZZA DEL LAVORO
A. PRESCRIZIONI GENERALI
L’Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell’attività oggetto dell’appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull’igiene nei luoghi di lavoro.
Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:
• DLgs 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell’ART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• D.M. 10/03/98: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
• D.M. 18/09/2002: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.
L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l’espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l’ottenimento di quanto sopra.
Tra gli obblighi derivanti all’aggiudicatario dalle suddette norme, si richiama in particolare che lo stesso deve:
• rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalle Aziende Sanitarie Destinatarie;
• impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
• istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
• dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
• controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d’igiene del lavoro da parte del proprio personale e d’eventuali subappaltatori;
• predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
• fornire ai responsabili dell’azienda sanitaria destinataria tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
• attuare la cooperazione e coordinamento, con l’appaltante e ogni altro lavoratore (autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice) presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
Ferme restando le responsabilità dell’Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l’Azienda Sanitaria Destinataria ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell’appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
B. RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL’ART. 26 DEL DL.vo n. 81/08
In osservanza dell’ART. 26 del DLgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 , ciascuna Azienda Sanitaria Destinataria :
• fornisce all’appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
• promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell’ART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008.
Ai fini di una corretta valutazione degli oneri derivanti dai rischi di interferenza si ritiene utile evidenziare che possono essere identificate, in via preliminare, come potenziali “ interferenze” le attività di seguito elencate:
− consegna e installazione,
− collaudo,
− formazione operatori,
− garanzia,
− servizio di assistenza e manutenzione full risk per tutta la durata contrattuale.
Art. 8. INSTALLAZIONE E COLLAUDI
Durante le operazioni di trasporto, di consegna, montaggio e messa in opera della fornitura, la Ditta fornitrice sarà l’unica responsabile per tutti i rischi di perdite, furto e di danni subiti dai beni di sua proprietà e/o di terze parti da essa coinvolte (ivi compresi i beni oggetto della fornitura).
A partire dal termine della installazione da parte della Ditta, attestata mediante opportuna comunicazione o verbalizzazione, l’Azienda Sanitaria Destinataria avrà tempo 20 giorni lavorativi per la esecuzione di tutti i controlli e le prove necessarie per la verifica di regolare installazione e funzionamento. Le operazioni saranno tese a verificare la conformità delle apparecchiature fornite a quanto descritto nell’offerta e nelle schede tecniche allegate nonché il regolare funzionamento delle apparecchiature e la rispondenza alle norme di sicurezza ed alla completezza della fornitura stessa. Il collaudo dell’apparecchiatura non esonera comunque la ditta aggiudicataria dagli obblighi derivanti da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano successivamente accertati.
L'Azienda Sanitaria Destinataria, inoltre, potrà richiedere, prima, durante o dopo l'installazione, che siano effettuate tutte quelle prove o misure, previste dalle vigenti disposizioni, atte ad evidenziare gli aspetti costruttivi di sicurezza di ciascuna apparecchiatura. Le spese relative saranno a carico della Ditta fornitrice.
L’esecuzione delle attività di verifica, prova e collaudo, avverrà in contraddittorio e la Ditta assicurerà, a proprie spese, la disponibilità del personale tecnico eventualmente necessario per la loro esecuzione.
Le apparecchiature potranno essere formalmente utilizzate in piena sicurezza una volta completate i controlli e le verifiche di regolare installazione e funzionamento.
La fornitura delle apparecchiature si considererà completata quando tutte le attività di collaudo avranno avuto termine con esito positivo.
Sulla base degli accertamenti effettuati, l’Azienda Sanitaria Destinataria potrà rifiutare la fornitura qualora in qualsiasi modo non rispondente ai requisiti richiesti, stilando apposito verbale e dandone tempestiva segnalazione a questa Stazione Appaltante. In tal caso l’Aggiudicatario ha l’obbligo, entro 15 (quindici) giorni, dalla data del relativo verbale, di provvedere alla sua sostituzione con altro analogo, rispondente ai requisiti previsti dal contratto. Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla ditta fornitrice a suo rischio e spese. In difetto, il bene rimane nei locali della Azienda Sanitaria Destinataria a rischio, pericolo e spese della ditta aggiudicataria, con la facoltà per la azienda sanitaria destinataria di rimuovere il bene, addebitando le spese all’aggiudicatario con esonero di responsabilità per la stazione appaltante. In caso di rifiuto della prestazione per difformità, il fornitore oltre a pagare la relativa penale, dalla data prevista per l’adempimento, perderà la cauzione definitiva nella misura proporzionale al valore del bene respinto, salvo in ogni caso il maggior danno.
Delle operazioni di verifica, l’Azienda Sanitaria Destinataria provvederà alla stesura del verbale di regolare installazione, funzionamento e collaudo controfirmato da in incaricato dell’Aggiudicatario, detto verbale dovrà contenere, tra l’altro, eventualmente anche in forma di allegato, indicazione completa ed analitica di quanto consegnato con riferimenti e codici specificati nei documenti di gara in relazione alla composizione della fornitura.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’inoltro di una copia in originale del suddetto verbale a questa Stazione Appaltante unitamente a copia dei documenti di consegna.
Art. 9. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE UTILIZZATORE
Si intende a carico del fornitore l’addestramento e formazione del personale di ciascuna delle Aziende Sanitarie Destinatarie, medico e non medico, per il corretto utilizzo delle apparecchiature, in condizioni normali ed in condizioni di emergenza. A tal fine la Ditta dovrà presentare un programma di addestramento, concordandolo con i referenti dell’Azienda Sanitaria Destinataria.
La Ditta dovrà, inoltre, rilasciare apposita attestazione dell’avvenuta formazione del personale, controfirmata dai referenti responsabili della Azienda Sanitaria Destinataria, con indicazione che il percorso di formazione addestramento è stato completato, e inviata in copia dall’appaltatore a questa Stazione Appaltante.
Art. 10. GARANZIA
La data della firma del verbale di collaudo di cui al precedente Art. 8 farà fede per quanto riguarda la data d’inizio del periodo di garanzia che, fatte salve le eventuali proposte migliorative indicate dalla Ditta nei documenti d’offerta, non potrà essere inferiore a 12 mesi, e si intende comprensiva di assistenza e manutenzione full-risk come specificato nel Art.11.
Per tale periodo, la Ditta dovrà garantire le apparecchiature e gli accessori, sia per la qualità dei materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento.
Art. 11. ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Il Servizio di assistenza è finalizzato ad assicurare la perfetta efficienza delle apparecchiature fornite, garantendo all’Azienda Ospedaliera la continuità della erogazione delle prestazioni ed è ricompreso negli oneri a carico del fornitore per l’intera durata del periodo di garanzia e di vigenza contrattuale e dovrà essere assicurato per almeno ulteriori 10 anni oltre la loro scadenza. Ciascuna Azienda Sanitaria Destinataria avrà la piena facoltà di attivare o meno il servizio post contratto negoziandone il corrispettivo e le condizioni.
Lo svolgimento del servizio sarà effettuato secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi.
11.1 Svolgimento del servizio
La Ditta, avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale tecnico specializzato, si
impegna:
• ad espletare in generale un servizio di assistenza e manutenzione allo scopo di mantenere in condizioni di efficienza le apparecchiature oggetto dell'appalto, per quanto riguarda la loro installazione, il loro funzionamento e la rispondenza dei parametri tipici delle attrezzature;
• ad effettuare controlli per mantenere le apparecchiature sicure sotto l'aspetto antinfortunistico, nonché a fornire ogni assistenza per quanto attiene il corretto utilizzo dell’apparecchiatura stessa;
• ad effettuare tutti gli interventi eventualmente necessari per garantire il rispetto delle tolleranze per tutti i parametri previsti dai controlli di qualità;
Il servizio sarà espletato durante il normale orario di lavoro, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi.
Tutte le operazioni di manutenzione preventiva o su chiamata dovranno essere svolte preferibilmente nell'orario sopra indicato e comunque la riconsegna delle apparecchiature deve avvenire nell'orario di cui sopra e alla presenza del responsabile del servizio utilizzatore o di personale da esso incaricato.
Occasionalmente, per l’ultimazione di riparazioni o manutenzioni, sarà facoltà della Ditta, previa autorizzazione dell’ Azienda Sanitaria Destinataria, estendere l’orario di lavoro oltre ai limiti sopraindicati fermi restando gli obblighi relativi alla riconsegna.
Nella esecuzione dei servizi è esclusa la possibilità da parte della Ditta di usufruire di servizi, impianti/attrezzature e materiali di proprietà dell’ Azienda Sanitaria Destinataria salvo diverso formale accordo.
11.2 Manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza
La Ditta effettuerà degli interventi periodici durante i quali saranno eseguite in generale verifiche di funziona- mento, regolazioni e tarature eventuali, nonché controlli dei parametri di funzionamento e verifiche di sicurezza generali e particolari.
In occasione degli interventi potranno essere apportate alle apparecchiature aggiornamenti, migliorie o modifiche tecniche ma solo ed esclusivamente previa autorizzazione da parte dell’ Azienda Sanitaria Destinataria.
Gli interventi avranno carattere periodico con la seguente cadenza: almeno n. 1 manutenzioni preventive annue. Fatte salve diverse indicazioni da parte del costruttore contenute nel manuale d’uso redatto dallo stesso, o eventuali migliorie proposte dalla ditta nella specifica relazione ricompresa tra le documentazioni d’offerta.
Le verifiche di sicurezza dovranno essere eseguite almeno una volta all’anno (fatte salve diverse indicazioni da parte del costruttore contenute nel manuale d’uso redatto dallo stesso) e dopo ogni intervento di riparazione di particolare rilevanza.
Per quanto si riferisce alle operazioni di manutenzione da eseguire, queste saranno, in linea di massima, quelle indicate in dettaglio dai manuali specifici delle attrezzature.
Per i servizi di cui al presente articolo si dovranno preliminarmente stabilire, con i referenti della Azienda Sanitaria Destinataria, le giornate e i tempi in cui potranno essere eseguite le operazioni da espletare durante il normale orario di lavoro come indicato al precedente art. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e comunque la riconsegna dell'impianto deve avvenire nell'orario sopra indicato alla presenza di un incaricato del Servizio di Ingegneria Clinica ovvero, qualora ciò non fosse possibile, del responsabile del servizio utilizzatore o di personale da esso incaricato.
11.3 Assistenza su chiamata ed interventi di riparazione
La Ditta si impegna ad effettuare interventi in numero illimitato per l'eliminazione di eventuali guasti delle apparecchiature, segnalati o riscontrati in occasione delle chiamate o durante l'intervento stesso e a garantire un’adeguata assistenza telefonica per la risoluzione di problemi minori.
Qualora opportuno, la Ditta dovrà rendere disponibile, entro 30 (trentata) minuti dal momento della chiamata, un proprio Tecnico per contatti telefonici con i Responsabili del Servizio di Utilizzatore o con i
Tecnici incaricati dell’ Azienda Sanitaria Destinataria allo scopo di consentire la rapida soluzione di problemi di minore entità.
Il tempo massimo di intervento sul posto del personale tecnico della Ditta, dal momento della chiamata, sarà di 8 (otto) ore lavorative.
Il tempo massimo di fermo macchina conseguente ad un guasto sarà di 16 ore lavorative computate dal momento della chiamata/segnalazione.
Eventuali migliorie sia del tempo massimo di intervento che del tempo massimo di fermo macchina saranno indicate dall’appaltatore nella specifica relazione ricompresa tra le documentazioni d’offerta.
Qualora il fermo macchina superasse per qualsiasi motivo il limite sopraindicato, la ditta procederà all’immediata sostituzione provvisoria con apparecchiatura identica o equivalente.
11.4 Assistenza telefonica (Call Center)
Per l’effettuazione del servizi,o la Ditta dovrà indicare un proprio centro di assistenza clienti unico sul territorio nazionale con funzioni di ricezione, smistamento e coordinamento delle richieste di assistenza per risolvere problematiche tecniche e di utilizzo delle apparecchiature fornite.
Il centro dovrà essere contattabile telefonicamente negli orari indicati al precedente art. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e a mezzo fax.
Qualora necessario, che necessitasse l’invio di tecnici presso la sede chiamante, il centro dovrà provvedere all’attivazione dei tecnici stessi per eventuale uscita o per contatto telefonico alle condizioni di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
La ditta dovrà indicare un numero telefonico per la reperibilità in caso di forza maggiore ed un numero telefonico, numero di fax, ed indirizzo e-mail ove aprire la richiesta di assistenza.
11.5 Parti di ricambio ed esclusioni
Le parti di ricambio, necessarie per la manutenzione preventiva e l'assistenza su chiamata, sono a carico dell’Aggiudicatario con la sola esclusione di materiali di consumo in genere;
La Ditta si impegna ad utilizzare, salvo diverso specifico accordo, esclusivamente parti di ricambio originali ed “a nuovo”.
Dal servizio sono da intendersi esclusi gli interventi su chiamata per eliminazione di guasti non derivanti dal normale uso o dalla normale usura delle apparecchiature, quali:
• manomissioni;
• danni causati da incendio, esplosioni, calamità naturali.
L'individuazione della causa del guasto, ai fini della sua attribuibilità o meno a normale uso o normale usura, viene demandata alla valutazione congiunta del tecnico della Ditta e di un funzionario del Servizio di Ingegneria Clinica della Azienda Sanitaria Destinataria o altro incaricato.
Nei casi sopra descritti le spese per l'eventuale sistemazione dell’apparecchiatura verranno concordate tra le Parti.
11.6 Sostituzione integrale in caso di irreparabilità
Qualora una o più delle apparecchiature fornite dovesse risultare irreparabile, o le riparazioni dovessero risultare inefficaci a fronte di guasti ripetitivi, la Ditta dovrà provvedere alla sua tempestiva sostituzione integrale, previa comunicazione al Servizio di Ingegneria Clinica della Azienda Sanitaria Destinataria o altro incaricato.
11.7 Verbali di intervento
Per ogni intervento come descritto ai precedenti punti:
• verranno stesi appositi verbali che dovranno essere sottoscritti dal tecnico della Ditta, da un
incaricato del Servizio di Ingegneria Clinica ovvero, qualora non fosse possibile, dal responsabile del servizio utilizzatore o di personale incaricato, dal Sanitario responsabile del reparto o suo delegato, riportando in modo chiaro e particolareggiato, tutte le riparazioni eseguite, le modifiche apportate e le cause che le hanno motivate anche i dati della chiamata;
• per gli interventi di manutenzione preventiva, i verbali dovranno indicare oltre al risultato delle misure anche i limiti di accettabilità nonché i dati degli strumenti utilizzati utili alla loro identificazione univoca anche per consentire eventuali controlli della loro taratura. L’ Azienda Sanitaria Destinataria ha facoltà di chiedere a campione copia dei relativi certificati di taratura.
Copia dei verbali di intervento dovranno pervenire ai responsabili del servizio di Ingegneria clinica o altra struttura tecnica addetta alla gestione delle apparecchiature biomedicali dell’ Azienda Sanitaria Destinataria secondo le modalità stabilite localmente.
Qualora nel corso di interventi di riparazione o di manutenzione preventiva si verificassero guasti che si protraggono oltre la giornata lavorativa ovvero oltre i tempi preventivamente programmati, l’appaltatore dovrà darne segnalazione al referente dell’ Azienda Sanitaria Destinataria con tempestività (contatto diretto telefonico o tramite e-mail).
11.8 Reportistica di intervento
L’appaltatore dovrà provvedere a trasmettere periodicamente, a mezzo e-Mail, a cadenza mensile, sino al termine del periodo di garanzia, alla Stazione Appaltante un report relativo a tutte le chiamate di assistenza ricevute dalle Aziende Sanitarie Destinatarie con indicazione della data di apertura, della data di intervento e di quella di evasione, oltre ai motivi della richiesta e della soluzione adottata.
Art. 12. CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
Per ciascuno degli ordinativi che verranno emessi da questa stazione appaltante la ditta Fornitrice provvederà ad emettere la fattura riguardante l’ordinativo stesso con riferimento ai prodotti oggetto della fornitura, regolarmente eseguita.
Le fatture dovranno essere emesse solo successivamente all’esito positivo del collaudo di cui la ditta Fornitrice avrà provveduto a trasmettere copia elettronica a questa stazione appaltante unitamente a copia delle bolle di consegna regolarmente controfirmate.
Per tutte le fatture è previsto un pagamento a 60 giorni dalla data di ricezione, a condizione che il fornitore abbia trasmesso i documenti sopra indicati e la fornitura risulti regolarmente eseguita.
L’eventuale assenza od incompletezze dei documenti suddetti o di irregolarità o incompletezza della fornitura comporteranno la sospensione della decorrenza dei termini di pagamento sino alla risoluzione della problematica.
12.1 Modalità di presentazione delle fatture
In osservanza alle disposizione previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche, essendo relative a prestazioni per il Presidio Ospedaliero di Monza dovranno essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:
Denominazione Ente: | Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza |
Indirizzo: | Xxx Xxxxxxxxx, 00 Xxxxx (XX) |
Codice IPA: | Asstmb |
Codice Univoco Ufficio: | UFRHVH |
Nome dell’Ufficio: | Uff_eFatturaPA |
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.: | 09314290967 |
Partita Iva: | 09314290967 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
• Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
• Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
• Totale documento
• Codice fiscale del cedente
• In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione delle stesse secondo le modalità espressamente previste dalla legge.
La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
Le note di credito a favore dell’ASST dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all’ASST la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’ASST, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.S.S.T. Monza in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
Art. 13. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Qualora nel corso del presente contratto,
- il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di servizi di cui alla presente gara;
ovvero
- l’Accordo interaziendale per l’attivazione di forme di collaborazione in materia di approvvigionamento e gestione dei beni e servizi occorrenti alle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia, di cui l’A.O. San Xxxxxxx fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di servizi di cui alla presente gara;
ovvero
- la Centrale Regionale degli acquisti della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di servizi di cui alla presente gara;
l’ASST avrà la facoltà di:
- procedere, con la Ditta aggiudicataria della presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto, anche solo parzialmente per singole tipologie di apparecchiature, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni.
Art. 14. GARANZIA DEFINITIVA, TASSE, IMPOSTE, SPESE, DOCUMENTI
L’Aggiudicatario dovrà versare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo aggiudicato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016
Come stabilito dal medesimo articolo:
a. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;
b. Alla garanzia possono essere applicate riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016
c. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell’ASST.
L’eventuale cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.
Nell'attesa della cauzione definitiva, l'ASST potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Aggiudicatario, anche sull’eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.
Le Parti danno atto, ai fini dell'esonero della registrazione in termine fisso del presente atto, che l'appalto del servizio in epigrafe è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
L'I.V.A. resterà a carico dell'ASST e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della
normativa vigente.
Oltre alla cauzione definitiva, l'Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d’aggiudicazione, in particolare:
la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia;
documentazione comprovante rispetto delle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, Legge n. 68/1999; ogni altro documento ritenuto necessario dall’Amministrazione.
Ove previsto dalla normativa, la documentazione richiesta potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.
Qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.
In tal caso, l'Amministrazione di quest’Azienda incamererà la cauzione prestata e provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221), l’aggiudicatario provvederà a rimborsare all’ ASST le spese sostenute per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art.66 del D.Lgs. n. 163/2006, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO DEL CONTRATTO
15.1 Clausola di risoluzione
L’ASST avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria nei seguenti casi:
- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell’ASST;
- impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- in caso di ripetuti ritardi o di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;
- quando, dopo che l’ASST è stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto;
- in caso di sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte della Ditta;
- in caso di cessione in subappalto non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- perdita da parte della Ditta dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per l’esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione.
In caso di risoluzione, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.
Qualora l'ASST intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall'ASST stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'ASST potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Amministrazione sulla
base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.
Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'ASST verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.
Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’ASST tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
15.2 Clausola di recesso ART. 1373 C.C.
L’ASST avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura.
In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Art. 16. RESPONSABILITÀ CIVILE
L’ASST è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta fornitrice nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
L’Aggiudicatario è responsabile di qualunque danno colposo o doloso, diretto o indiretto arrecato, per fatto proprio, dei propri dipendenti o da terzi estranei all’organico aziendale, nonché da danni di qualunque natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio personale o di altri in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
La responsabilità dell’Aggiudicatario si estende ai danni a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nella gestione del servizio ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza alcuna eccezione.
L’aggiudicatario, infatti, è il solo responsabile, senza riserve o eccezioni, della gestione dei servizi ed è il solo responsabile dei danni cagionati in relazione all’espletamento dei servizi o a cause ad essi connesse.
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza alcuna eccezione.
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell’esecuzione delle opere in questione.
Art. 17. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente appalto, lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Aggiudicatario, sia nei confronti dell’Amministrazione Ospedaliera (Stazione Appaltante) che nei confronti di terzi, nei riguardi sia delle leggi dell’assicurazione obbligatoria sia della tutela della
sicurezza, dell’incolumità e salute dei lavoratori che di tutte le altre vigenti.
L’Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare le clausole contenute nelle leggi e nei patti nazionali e provinciali delle associazioni di categoria relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di qualunque altro tipo nonché alle competenze spettanti agli operai per le ferie, gratifiche, ecc.
I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
In caso di inosservanza ai suddetti obblighi, sia che venga accertata dalla Stazione Appaltante, sia che venga segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Aggiudicatario ed anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra se i lavori sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i lavori sono ultimati.
Il pagamento all’Aggiudicatario delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l’Aggiudicatario non può porre eccezioni alla Stazione Appaltante né può vantare titolo al risarcimento di danni o agli interessi.
L’Amministrazione rimarrà estranea ad ogni interesse fra l’Aggiudicatario ed il suo personale. L’Aggiudicatario dovrà produrre le documentazioni che questa Amministrazione vorrà richiedere per comprovare l’ottemperanza agli obblighi di cui sopra.
Art. 18. NORMATIVE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO
PRESCRIZIONI GENERALI
L’Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell’attività oggetto dell’appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull’igiene nei luoghi di lavoro.
Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:
– X.Xxx n. 81/08: “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
– D.M. 10/03/98: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
– D.M. 18/09/02: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i.
Tra gli obblighi derivanti all’aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:
– rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall’ASST;
– impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
– istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
– dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
– controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d’igiene del lavoro da parte del proprio
personale e d’eventuali subappaltatori;
– predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
– fornire all’Amministrazione Appaltante tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
– nel caso siano ravvisabili rischi da interferenza, adottare ogni possibile azione di prevenzione e protezione volta ad eliminare o ridurre detti rischi mediante la cooperazione e coordinamento con l’appaltante e ogni altra ditta presente nei luoghi di lavoro dell’appaltante.
L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l’espletamento dell’appalto; sono a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l’ottenimento di quanto sopra.
Ferme restando le responsabilità dell’Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l’ASST ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell’appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO PRESENTATI DAL CONCORRENTE
1. In fase di presentazione delle offerte le ditte concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti/informazioni in relazioni alle attività oggetto dell’appalto relativi all’ASST San Xxxxxxx.
a. documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell’appalto, recante tutti i contenuti prescritti nell’art. 28 del D.Lgs n. 81/08;
b. informazioni sull’attività di formazione e informazione del proprio personale in materia di salute e sicurezza, mediante compilazione dell’elenco numerato di cui al modello “SPP-MA-016-e” allegato ai documenti di appalto; dopo l’aggiudicazione, il numero identificativo di ogni corso sarà riportato nella colonna “formazione” dell’elenco nominativo del personale che accederà alle strutture dell’ASST; l’ASST può richiedere la documentazione attestante l’effettivo svolgimento dei corsi indicati per ogni operatore;
c. individuazione dei rischi da interferenza - ragionevolmente prevedibili - tra i lavori affidati e tutte le altre figure a qualsiasi titolo presenti in ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.) e indicazione di soluzioni previste per la loro eliminazione o riduzione. Queste informazioni saranno discusse nella prima riunione di coordinamento ex art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e potranno costituire integrazione o modifica al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dal committente A.O. San Xxxxxxx compreso nella documentazione di appalto;
d. numero e tipologia degli infortuni accorsi negli ultimi tre anni.
RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.Lgs n. 81/08
In osservanza dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., l’ASST:
– fornisce all’appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nell’opuscolo informativo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST e misure di prevenzione ed emergenza”;
– promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e a tal fine ha predisposto il “documento unico di valutazione dei rischi”, di seguito denominalo DUVRI, contenente le misure per eliminare o, in caso d’impossibilità, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
L’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. proseguirà durante il corso dell’appalto, nell’ambito delle riunioni di coordinamento dei lavori/servizi appaltati. La prima riunione di coordinamento, da concordarsi con l’U.O. Ingegneria Clinica, avrà luogo prima dell’avvio delle attività appaltate.
Art. 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata all’Aggiudicatario qualsiasi cessione totale o parziale del contratto, sotto qualsivoglia forma, fatta salva l’applicazione della normativa di legge in materia di subappalto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà annullata e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con la stazione appaltante. La stazione appaltante avrà il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.
Art. 20. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. X.xx. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle ASST anche delle prestazioni subappaltate.
L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dall’art. 105 del D. X.xx. 50/2016.
Art. 21. CESSIONE DEL CREDITO
All’impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione del credito senza parere favorevole dell’ASST di Monza e senza che questa abbia espresso parere favorevole.
Art. 22. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'Impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare alla A.O. San Xxxxxxx ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della ASST di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.
Per i pagamenti, l’Impresa si impegna all’osservanza delle disposizioni previste dall’art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 23. VALORE LEGALE DELLE PATTUIZIONI
Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.
Art. 24. FORO COMPETENTE
Il Foro di Monza viene scelto dalle parti quale foro competente ed esclusivo rispetto a qualunque altro, a decidere qualunque controversia possa tra loro insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione e la validità e ogni altra obbligazione scaturente dal presente contratto.
Nelle more di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l’Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Sommario
Art. 1. Oggetto della procedura 2
Art. 2. caratteristiche tecniche minimali e necessarie 3
2.1 Requisiti tecnici 3
2.2 Caratteristiche e specifiche tecniche richieste 3
Art. 3. Luogo di fornitura 3
Art. 4. Rappresentante del fornitore 4
Art. 5. Tempi di fornitura e installazione dell’apparecchiatura 4
Art. 6. Prestazioni a carico dell'aggiudicatario 5
Art. 7. Sicurezza del Lavoro 5
Art. 8. Installazione e collaudi 6
Art. 9. Formazione ed addestramento del personale Utilizzatore 7
Art. 10. Garanzia 7
Art. 11. Assistenza e manutenzione 7
11.1 Svolgimento del servizio 7
11.2 Manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza 8
11.3 Assistenza su chiamata ed interventi di riparazione 8
11.4 Assistenza telefonica (Call Center) 9
11.5 Parti di ricambio ed esclusioni 9
11.6 Sostituzione integrale in caso di irreparabilità 9
11.7 Verbali di intervento 9
11.8 Reportistica di intervento 10
Art. 12. Corrispettivi e pagamenti 10
12.1 Modalità di presentazione delle fatture 10
Art. 13. Clausola di salvaguardia 12
Art. 14. Garanzia definitiva, tasse, imposte, spese, documenti 12
Art. 15. Risoluzione del contratto, Recesso del contratto 13
15.1 Clausola di risoluzione 13
15.2 Clausola di recesso ART. 1373 C.C 14
Art. 16. Responsabilità civile 14
Art. 17. Osservanza dei contratti collettivi di lavoro 14
Art. 18. Normative sulla sicurezza del lavoro 15
Art. 19. Divieto di cessione del contratto 17
Art. 20. Subappalto 17
Art. 21. Cessione del credito 17
Art. 22. Disposizioni particolari 17
Art. 23. Valore legale delle pattuizioni 17
Art. 24. Foro competente 17