MOD_CONT_BIO CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE Ed. 00 Rev.06 del 03/01/2022 Pag. 7 di 7
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Ed. 00 Rev.06 del 03/01/2022 Pag. 7 di 7 |
Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
Nato a _________________________________ Prov. ____ il ___________Codice fiscale______________________
Legale Rappresentante della Ditta __________________________________________________________________
Timbro Operatore
Città ____________________________________ Prov. _________Partita IVA _____________________________________________
Telefono_____________________ Email _____________________
Pec ___________________________________________________
di seguito denominato OPERATORE
E
DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare srl con sede legale in Roma, via Nazionale 89/A, Codice fiscale e Partita IVA 10928561009, rappresentata dal legale rappresentante e Amministratore Unico Xxxxxxx Xxxxxx domiciliato per sua carica nella sede dell’Istituto e autorizzato alla stipula del presente contratto, di seguito denominato DQA, oggi convengono e stipulano quanto segue:
Oggetto del contratto
Costituisce oggetto del presente contratto la richiesta da parte dell’OPERATORE di assoggettare la propria azienda al Regime di controllo previsto dal Regolamento UE n.2018/848 e successive modifiche ed integrazioni, per la certificazione delle produzioni indicate nella Notifica inviata a DQA attraverso le modalità stabilite dall’Autorità Competente (allegata al presente contratto e che ne fa parte integrante). È esclusa dall’oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell’OPERATORE dei requisiti di certificazione oggetto di valutazione di conformità.
Condizioni generali
2.1 Il rilascio ed il mantenimento della Certificazione di prodotto ai sensi dei Regolamento UE n.2018/848 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di DQA, avviene a seguito della verifica della conformità dello stesso ai requisiti specificati nelle norme di riferimento e pertanto l’OPERATORE è l’unico responsabile verso se stesso e i terzi del corretto svolgimento della propria attività e della conformità dei prodotti alle norme di riferimento;
2.2 Le modalità di erogazione del servizio di certificazione da parte di DQA, così come gli impegni richiesti all’OPERATORE, sono stabiliti dal Regolamento Tecnico DQA, avente il seguente codice identificativo Reg. 07 di seguito denominato Regolamento Tecnico, nella versione vigente, facente parte integrante del presente contratto e in piena conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE n.2018/848 e successive modifiche ed integrazioni;
2.3 Con la sottoscrizione del presente contratto l’OPERATORE dichiara di:
Accettare tutti i punti del presente contratto;
Aver preso visione e di accettare in tutte le sue parti il Regolamento Tecnico DQA nella versione vigente;
Accettare le tariffe stabilite dal Tariffario per il servizio di Certificazione che è parte integrante del presente contratto;
Accettare che DQA comunichi le revisioni aggiornate del Regolamento Tecnico, del presente Contratto e del Tariffario tramite lettere circolari o sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, le quali sono da intendere accettate dall’Operatore, in assenza di contraria comunicazione da inviare a DQA entro 15 giorni con raccomandata A/R;
Essere a conoscenza che l’attività di produzione biologica e, in particolare, l’inizio della conversione per i terreni, è applicabile dalla data di presentazione della “Notifica di attività di produzione biologica” tramite le modalità informatiche previste dall’autorità competente;
Dichiara inoltre di avere preso visione il seguente materiale (in forma cartacea o informatica):
Reg. 07 – Regolamento Tecnico interno per la Certificazione BIO;
Reg. 01 – Regolamento di Certificazione;
Reg. 02 – Regolamento d’uso del Marchio
Tariffario (TAR_BIO)
Modulo richiesta documenti
Obblighi contrattuali dell’OPERATORE
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’operatore si impegna a:
3.1 Rispettare tutto quanto previsto dalle norme vigenti compresi le leggi, i decreti, le circolari emanati dalle Autorità Competenti relative alla certificazione richiesta.
3.2 Soddisfare sempre i requisiti di certificazione, anche a seguito di modifiche intervenute nel Regolamento Tecnico;
3.3 Fornire la documentazione richiesta dal suddetto Regolamento Tecnico, nei termini previsti;
3.4 Consentire il libero accesso al personale incaricato da DQA o dell’autorità di vigilanza/accreditamento, in qualsiasi momento e senza preavviso, in tutte le strutture aziendali, alle registrazioni, ai documenti ritenuti necessari e ad effettuare interviste con il personale aziendale ai fini del corretto svolgimento della Verifica Ispettiva e dell’istruttoria dei reclami. Quando richiesto, l’OPERATORE deve consentire la presenza in fase di verifica ispettiva di un osservatore dell’Ente di accreditamento o altro personale di DQA.
3.5 In caso di rilievo di non conformità, accettare i provvedimenti adottati da DQA, previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Tecnico e mettere in atto i dovuti trattamenti e le azioni correttive.
3.6 Comunicare a DQA tutte le informazioni necessarie ai fini della Valutazione della Conformità;
3.7 Comunicare tempestivamente a DQA tutte le variazioni inerenti i processi produttivi relativi ai prodotti certificati e tutte le modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione definiti nel
Regolamento Tecnico.
3.8 Rispettare gli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all'attività oggetto del presente contratto, riconoscendo che la prestazione richiesta a DQA è una prestazione di mezzi, talché quest’ultima non può ritenersi responsabile per il mancato raggiungimento di obiettivi relativamente ai quali la certificazione DQA possa ritenersi funzionale.
3.9 Sotto sospensione, o dopo la scadenza del certificato, o a seguito della revoca dell’autorizzazione all’uso del certificato e del marchio, interrompere l’utilizzo del certificato, del marchio di certificazione, delle diciture di conformità e/o altri riferimenti alla certificazione DQA, anche sul materiale pubblicitario, nonché ad adempiere prontamente ad ogni azione o misura conseguente richiesta da DQA (per esempio la restituzione dei documenti di certificazione);
3.10 Notificare immediatamente a DQA:
Tutte le situazioni irregolari rilevate dall’Autorità Competente, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relativamente ad aspetti legati all’oggetto della certificazione;
Eventuali procedimenti legali in corso inerenti all’oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
Informare tempestivamente DQA sugli sviluppi dei suddetti procedimenti
3.11 Mantenere una registrazione di tutti i reclami ricevuti in merito ai prodotti certificati e ai requisiti di certificazione per un periodo minimo di tre anni;
3.12 Riconoscere quale valido strumento di informazione e comunicazione sulle integrazioni e/o modifiche del Regolamento Tecnico DQA, il sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3.13 Verificare e tenersi aggiornato sulle modifiche delle disposizioni previste dal Regolamento Tecnico DQA che si intendono conosciute ed accettate con la sottoscrizione in calce al Verbale di Verifica Ispettiva;
3.14 Fornire al personale ispettivo DQA dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nei luoghi oggetto di verifica e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, attenendosi a quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lg. 81/2008;
3.15 Fare dichiarazioni sulla certificazione riguardanti esclusivamente il campo di applicazione della certificazione stessa;
3.16 Non utilizzare la certificazione rilasciata da DQA in maniera tale da portare discredito a DQA e non fare alcuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione ingannevole o non autorizzata;
3.17 Se fornisce copie dei documenti di certificazione ad altri, riprodurre i documenti nella loro interezza;
3.17 Nel fare riferimento alla propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali documenti, opuscoli, o materiale pubblicitario, conformarsi ai requisiti stabiliti da DQA;
3.18 Conformarsi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto dallo schema di certificazione relativo all’utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;
3.19 Allegare alla notifica e/o richiesta di servizi la seguente documentazione:
Iscrizione alla CCIAA
Relazione tecnica complementare alla notifica ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento UE n.2018/848 ;
documentazione probante il possesso o il diritto d’uso delle superfici e degli immobili dichiarati.
Planimetria catastale dell’azienda con evidenziati i confini aziendali (per le aziende di produzione);
Planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio;
Programma annuale di produzione;
Piano di gestione delle produzioni agricole in conformità all’art. 39 del Regolamento UE n.2018/848 e successive modifiche e integrazioni; nel caso di aziende che facciano la raccolta spontanea, piano di gestione della raccolta spontanea in conformità all’articolo 39 del Regolamento UE n.2018/848 e successive modifiche e integrazioni;
Nel caso l’azienda intenda sottoporre a controllo e certificazione anche l’attività zootecnica e/o apistica condotta con metodo biologico deve essere allegata anche la seguente documentazione:
Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche, Piano di gestione dell’allevamento o analoga documentazione aziendale che contenga le medesime informazioni;
Il programma annuale di produzioni animali. L’azienda apistica dovrà, invece, presentare il programma annuale di produzione apistica. Tale programma di produzione, nell’anno di ingresso, può essere notificato in qualunque momento ma non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accesso al Sistema di Controllo;
Planimetria catastale delle strutture dell’allevamento;
Copia delle autorizzazioni sanitarie.
Nel caso in cui vengano effettuate lavorazioni presso stabilimenti terzi questi, se non già assoggettati al sistema dei controlli per la produzione biologica, possono essere notificati dall’operatore controllato quali proprie unità di lavorazione e deve essere fornita copia del contratto sottoscritto con lo stabilimento, nel quale risultino i seguenti elementi:
Impegno da parte dell’operatore terzo di operare conformemente a quanto previsto, di propria competenza dal Regolamento UE n.2018/848 e successive modifiche e integrazioni;
L’impegno a dare comunicazione preventiva della data di inizio lavorazione;
L’impegno a consentire libero accesso al personale incaricato da DQA ai luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione in oggetto.
Se l’azienda svolge anche attività di condizionamento/trasformazione/immagazzinamento/distribuzione delle proprie produzioni, deve essere allegata anche la documentazione richiesta di seguito:
documentazione identificativa dei locali destinati al magazzinaggio ed alla lavorazione delle produzioni, ed in particolare:
notifica attività di preparazione e/o richiesta di servizi;
copia delle autorizzazioni sanitarie inclusa la planimetria dello stabilimento con la relativa destinazione d’uso dei locali;
Piano di gestione della trasformazione in conformità all’art. 39 del Regolamento UE n.2018/848 e successive modifiche e integrazioni.
Obblighi contrattuali di DQA
Con la sottoscrizione del presente contratto, DQA si impegna a:
4.1 Svolgere una valutazione di conformità nel rispetto delle norme di riferimento ed in relazione alla certificazione richiesta e in caso di esito positivo, ad emettere i relativi documenti certificativi;
4.2 Informare l’operatore di tutte le revisioni e/o integrazioni che intervengano anche a seguito di modifiche normative o richieste dalle Autorità competenti o dagli Enti di Accreditamento nel Regolamento Tecnico attraverso l’aggiornamento continuo del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
4.3 DQA, non si assume alcuna responsabilità, qualora non sia possibile rilasciare il marchio di certificazione, le diciture di conformità e/o gli altri riferimenti alla certificazione, per esclusiva colpa dell’operatore, e cioè nei casi in cui quest’ultimo non si renda adempiente agli obblighi di cui al precedente art.3, ed in generale agli obblighi stabiliti nel Regolamento Tecnico Interno di Certificazione e che costituiscono attività necessaria per l’espletamento dell’attività di certificazione;
4.4 Mantenere la riservatezza dei dati personali (ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE n.2016/679) e delle informazioni aziendali derivanti dall'esecuzione delle azioni di controllo, con l’eccezione di quelli per i quali il Regolamento Tecnico ed eventuali disposizioni di legge o giudiziarie ne prevedono la pubblicazione, trasmissione e comunicazione.
Tariffe e modalità di pagamento
5.1 Il corrispettivo per le prestazioni richieste a DQA e di cui al presente contratto, è quello risultante dal Tariffario DQA vigente, per le attività oggetto di controllo e certificazione applicato per territorio. Tale tariffario viene sottoscritto contestualmente al presente contratto dall’OPERATORE, e ne costituisce parte integrante.
Ogni anno DQA confermerà la validità di tali tariffe o ne comunicherà le avvenute variazioni tramite la pubblicazione di eventuali nuove versioni tramite il proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
5.2 In ogni caso, è fatto obbligo all’OPERATORE di verificare sempre quale sia il tariffario vigente, anche al momento dell’effettuazione di ogni singola verifica ispettiva.
5.3 Le tariffe per i servizi di certificazione di DQA, verranno corrisposte secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Tariffario DQA vigente.
5.4 La riscossione delle tariffe potrà avvenire anche tramite addebito diretto su conto corrente. Tale modalità di pagamento si intenderà accettata quando l’operatore, all’atto della firma del presente contratto, sottoscriverà un’apposita autorizzazione all’addebito della quota di propria competenza sul conto corrente bancario o postale.
5.5 Al fine di permettere eventuali rimborsi all’operatore, dovuti da DQA, è indispensabile che sia riportato sul presente contratto il codice IBAN relativo al conto corrente bancario con cui l’operatore intende operare con DQA.
Uffici periferici
6.1 DQA per le attività di cui al presente contratto si può avvalere di Sedi/Uffici competenti per territorio/Regione.
Validità e durata
7.1 Le obbligazioni e gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di ricevimento da parte di DQA della Notifica di attività di produzione con metodo biologico e comunque in conformità alla normativa vigente.
7.2 Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di sottoscrizione in calce e si intende tacitamente rinnovato annualmente, in assenza di comunicazione scritta di recesso proveniente da una delle parti.
7.3 Il presente contratto è modificabile solo per iscritto e su accordo delle parti, secondo le modalità previste al precedente punto 2.3, nonché delle modalità di svolgimento dell’attività di controllo, di cui al Regolamento Tecnico DQA.
Facoltà di recesso e cessazione del contratto
8. 1 L’OPERATORE potrà rinunciare in qualsiasi momento alla certificazione utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema Informativo (nazionale o regionale) e comunicando il proprio recesso mediante lettera raccomandata A/R o con altro mezzo equivalente secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, da cui risulti data certa, da inviarsi alla sede centrale del DQA. L’OPERATORE resta obbligato al pagamento delle tariffe dovute sino alla data di permanenza nel sistema di controllo seguendo il successivo schema.
Condizioni |
Dovuto |
Se non ha ricevuto la verifica ispettiva |
Paga la tariffa fissa annuale |
Se non ha ricevuto la verifica ispettiva ma ha richiesto certificazione |
Paga la tariffa fissa e la variabile minima dovuta per la tipologia aziendale |
Se ha ricevuto la verifica ispettiva e ha richiesto certificazione |
Paga la tariffa dovuta per intero
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8.2 Il contratto si intenderà reciprocamente cessato al momento del ricevimento del recesso fatto salvo il diritto di DQA, di riscuotere la quota secondo Tariffario e fatti salvi gli obblighi previsti sul punto specifico dal Regolamento Tecnico. Pertanto, oltre tale termine DQA non sarà ulteriormente responsabile delle obbligazioni assunte.
Limitazione di Responsabilità e Manleva
9.1 Premesso che l’OPERATORE è l’unico responsabile verso se stesso e i terzi del corretto svolgimento della propria attività e della conformità dei prodotti alle norme di riferimento, lo stesso si impegna a mantenere indenne DQA da qualsiasi danno, responsabilità, costo, onere sostenuto a seguito di contestazioni e/o richieste risarcitorie da chiunque avanzate con riferimento alla certificazione di prodotto, per violazioni inerenti l’effettiva natura delle produzioni e l’etichettatura, rilevate in qualsiasi fase dell’attività, non direttamente e comprovatamente imputabili alla sua attività certificativa.
9.2 In caso di inadempimento definitivamente accertato di DQA causato da errore od omissione nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto, la responsabilità di DQA sarà limitata a seconda della gravità da un minimo pari all’importo della tariffa contrattualmente prevista per la medesima attività ad un massimo, pari al predetto importo moltiplicato fino a 10 volte.
Ricorso
10.1 L’OPERATORE, così come stabilito dal Regolamento Tecnico DQA, potrà fare ricorso scritto alla Commissione preposta (Comitato Ricorsi) avverso le decisioni assunte da DQA, esponendo le ragioni del suo dissenso e trasmettendo idonea documentazione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
10.2 Il Comitato Ricorsi decide, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di arrivo del ricorso, in merito al rigetto ovvero al mantenimento del provvedimento ed invia l'esito all’OPERATORE. In caso di provvedimenti decisi da DQA dovuti a mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l’attività di controllo, L’OPERATORE potrà fare ricorso con le stesse modalità di cui sopra.
Clausola risolutiva espressa
11.1 DQA potrà risolvere senza preavviso il presente contratto, con conseguente risoluzione di tutti gli accordi “inter partes”, a seguito della violazione da parte dell’OPERATORE degli obblighi a suo carico stabiliti dal presente Contratto, dal Regolamento Interno e dal Tariffario che ne costituiscono parte integrante. Ai soli fini dell’eventuale mancato pagamento della quota, la risoluzione è parificata al recesso e pertanto l’operatore sarà tenuto a tale titolo al versamento di una somma in base al Tariffario DQA, come da schema di cui al precedente punto 8.
Foro competente
12.1 In caso di contenzioso derivante dal presente accordo e che riguardi compiti, responsabilità, diritti e doveri di DQA o dell’operatore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
12.2 Per quanto viceversa attribuito e di competenza della Struttura DQA competente per territorio in caso di contenzioso e per il recupero dei crediti si applicheranno le norme sulla competenza e giurisdizione come previste dal codice di procedura civile.
Riferimenti Bancari BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Xxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0 – Xxxx XXXX XX00X0000000000000000000000 |
Le Parti Contraenti
Luogo e Data
L’Amministratore Unico DQA Per l’Operatore
Dr. Xxxxxxx Xxxxxx (timbro e firma)
Verificato da RQ Approvato da AU