ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
tra
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), Codice fiscale 80054330586, Partita Iva 02118311006, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Lecce il 26/01/1950, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,
E
Il LABORATORIO EUROPEO di SPETTROSCOPIE NON LINEARI (di seguito "LENS"), Codice
fiscale e partita Iva 0440604048, con sede in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxxx 0, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Bari il 23/03/1962, in qualità di Direttore e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso LENS;
(di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e/o congiuntamente “Parti”)
Premesso che
Il CNR ed il LENS sono Enti pubblici nazionali di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
Il CNR ed il LENS svolgono, promuovono e coordinano attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Le attività del CNR, si articolano attraverso unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
Gli Istituti del CNR ed il LENS realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.
Il CNR ed il LENS per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, possono:
− stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
− partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
− promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
− partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
− commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell’attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
Considerato che
è di rilevante interesse delle Parti:
− sviluppare ed incrementare, con l’utilizzo delle rispettive risorse e nello ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo Quadro;
− rafforzare la sinergia creatasi tra CNR ed il LENS sfruttando le competenze scientifiche e tecniche di entrambe le Parti;
− favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
− intraprendere attività di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 (Premesse e Definizioni)
Le premesse e le seguenti definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.
Per “Background” si intende tutte le informazioni, compresi i brevetti, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell’avvio di ogni rapporto di collaborazione instaurato dal presente Accordo e/o dalle future ed eventuali Convenzioni che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento delle attività oggetto di tali Convenzioni;
per “Foreground” si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, generati dall’attività di ricerca oggetto delle future ed eventuali Convenzioni, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono il diritto d’autore, i brevetti, il know–how e ogni altra privativa industriale;
per “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini dell’Accordo, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto delle future ed eventuali Convenzioni. Per “Informazioni Confidenziali” si
intende, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto di tali Convenzioni, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background e nel Foreground delle Parti.
Art. 2 (Finalità)
Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e formazione ed altre iniziative comuni nell’alveo delle discipline coinvolte nel presente Accordo – Quadro.
Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Le Parti con il presente Accordo Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca.
Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.
Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.
Art. 3
(Tipologia delle azioni programmatiche)
I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
1) lo sviluppo di attività di ricerca congiunte, e l’eventuale partecipazione di uno dei due enti come parte terza dell’altro.
2) la definizione e realizzazione di corsi di alta formazione, di dottorati in convenzione, attività didattiche, e attività di divulgazione scientifica e tecnologica;
3) le attività per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza;
4) lo scambio di personale tra le Parti al fine di intensificare i rapporti di collaborazione e facilitare attività di ricerca congiunte. In tale ambito, sia per il personale associato al LENS sia per i dipendenti del CNR, con profilo scientifico e tecnico-amministrativo, si potrà regolamentare lo svolgimento delle attività di lavoro, anche in forma continuativa come sede di lavoro, in tutte le sedi del LENS e del CNR ove tali attività si rendano necessarie.
5) L’utilizzo di spazi per attività di ricerca di comune interesse
Art. 4 (Convenzioni operative)
Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi “Progetto”) attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo Quadro. Le Convenzioni operative regoleranno l’oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all’esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.
Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.
Art. 5
(Comitato d’Indirizzo)
Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell’Accordo Quadro.
Il Comitato è composto da sei membri:
• il Presidente CNR o suo delegato
• il Direttore del LENS o suo delegato
• due componenti nominati dal Direttore del LENS e due nominati dal Presidente del CNR.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o afferenti al LENS, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.
Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.
Art. 6
(Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)
Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.
I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.
Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervisi.
Art. 7 (Sicurezza sul Lavoro)
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., devono essere assicurati dall’Ente di appartenenza e attenersi alle norme e regolamenti emessi dall’ Ente ospitante.
Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti, da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni da svolgere insieme ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al fine di definire quali DPI devono essere forniti l’ente ospitante deve effettuare e fornire la valutazione del rischio all’ente di appartenenza.
La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al medico competente della struttura di appartenenza mentre tutti gli aspetti di sorveglianza (fisica, biologica, chimica, delle radiazioni ionizzanti, etc.) per tutto il personale CNR che a giusto titolo svolge attività lavorativa presso il LENS, è assicurata dal LENS stesso come specificato nel D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo 1°, art.180, viceversa per tutto il personale associato al LENS che svolge attività lavorativa presso il CNR. Al fine di definire il protocollo sanitario l’ente ospitante effettua la valutazione del rischio e la fornisce all’ente di appartenenza.
L’accesso ai locali e ai laboratori del LENS è subordinato ad un’adeguata formazione del personale riguardo ai rischi per la salute e la sicurezza a cui possa essere esposto nel corso di tali attività e inoltre l’accesso ai locali e ai laboratori del CNR è altrettanto subordinato all’adeguata formazione del personale relativo ai rischi per la salute e la sicurezza durante lo svolgimento di tali attività. Al fine di definire il protocollo di formazione l’ente ospitante effettua la valutazione del rischio e la fornisce all’ente di appartenenza. L’ente ospitante deve richiedere una dichiarazione dell’ente di appartenenza dell’avvenuta formazione del personale in relazione ai rischi valutati dall’ente ospitante
Le parti ospitanti garantiscono la conformità di tutte le attrezzature e i macchinari ivi presenti inoltre il LENS ed il CNR s’impegnano a garantire la specifica formazione del personale afferente per il quale richiedono l’accesso, ai sensi di quanto indicato nelle premesse del presente accordo.
Tutto il personale operante sia all’interno del LENS che del CNR è tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle Norme di comportamento in merito alla sicurezza ed alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
Art. 8
(Copertura assicurativa – Responsabilità civile)
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo Quadro.
A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all’Accordo Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.
Art. 9
(Proprietà, Utilizzo e Valorizzazione dei Risultati della Ricerca)
Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati del Programma, e, comunque, non oltre la loro durata del Progetto. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nell’Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground (ivi inclusi strumenti, dispositivi, processi, metodi, modi di uso) generato autonomamente dal proprio personale all’interno del Programma.
Le Parti saranno contitolari esclusivamente del Foreground generato congiuntamente (“Foreground Congiunto”), secondo quote di titolarità che verranno definite con apposito accordo scritto tra le Parti e che terranno conto dell’effettivo apporto di risorse umane e del contributo inventivo apportato dal personale di ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano ad attuare industrialmente i risultati del Progetto, a supportarne l’utilizzo, la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento tecnologico.
Le parti si impegnano, altresì, a dettagliare, in fase di attuazione del Progetto:
• le modalità di tutela della proprietà intellettuale, ovvero la pubblicazione e la brevettazione dei risultati delle ricerche realizzate nell’ambito del Progetto;
• definire e proteggere il Background e le Informazioni Confidenziali eventualmente rese disponibili per la realizzazione degli obiettivi progettuali.
Nonostante ciò, rimane inteso fra le Parti quanto segue:
Ciascuna Parte sarà libera di gestire il Foreground generato autonomamente, e potrà depositare a proprio nome e spese domande di brevetto, o richieste di altre privative industriali nonché sfruttare e valorizzare il proprio Foreground, anche mediante cessione e concessione di licenze, senza limitazione alcuna.
In merito al Foreground Congiunto, le Parti valuteranno di comune accordo l’opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e della modalità di gestione del brevetto ad un apposito accordo scritto (“Accordo di Gestione Congiunta”). Tale Accordo di Gestione Congiunta terrà in considerazione i regolamenti interni delle Parti in merito alla generazione, gestione, valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui risultati della ricerca.
Tutte le spese relative alla protezione del Foreground Congiunto, nonché al deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita dei brevetti nel caso di risultati suscettibili di brevettazione, saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità; allo stesso modo, gli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale di eventuali diritti di proprietà industriale sul Foreground Congiunto saranno suddivisi in base alle quote di titolarità, nelle modalità che verranno stabilite con l’Accordo di Gestione Congiunta.
Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground Congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo gli obblighi di riservatezza e delle pubblicazioni di cui ai successivi Art. 10 e Art. 11.
Nell’eventuale partecipazione di uno dei due enti come parte terza dell’altro nei progetti di ricerca Horizon 2020, o nei progetti che fanno riferimento a tale normativa europea, i due enti si preoccuperanno di intraprendere tutte le azioni necessarie con i propri dipendenti e collaboratori in modo da adempiere alle obbligazioni in materia di proprietà intellettuale ai sensi della base giuridica di detti programmi finanziati dall’Unione Europea o di altri finanziatori nazionali o internazionali.
Art. 10 (Trattamento dei dati personali)
Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D. Lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Art. 11 (Pubblicazioni)
Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare la reciproca collaborazione dandone risalto attraverso pubblicazioni scientifiche,
partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione congiunte risultanti da tali attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici competenti, con l’obbligo di citare la Parte dalla cui collaborazione tali risultati sono scaturiti.
Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground Congiunto, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato le altre Parti e fornito a queste copia dell’atto di divulgazione proposto e, entro 14 giorni lavorativi dalla sua ricezione, queste non abbiano richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:
a. per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
b. per consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale in forma congiunta tra i partner che, eventualmente, hanno concorso alla realizzazione del Foreground Congiunto; in caso di deposito di una domanda di brevetto, la proroga varrà fino alla data di deposito della domanda, o se concordato per iscritto tra le Parti, per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà nel periodo di segretezza.
Resta inteso tra le Parti che l’approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.
Art. 12 (Confidenzialità)
Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 10, le Parti si impegnano, per tutta la durata dell’Accordo e/o delle future ed eventuali Convenzioni e per 3 (tre) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso e/o di tali Convenzioni, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall’Accordo.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di trasmissione verbale. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni dell’Accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
a. diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento dell’Accordo;
b. è ottenuta dal ricevente da terzi senza obbligo di segretezza;
c. è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.
Per le finalità del presente comma, per parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono ad una Parte.
Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell’esecuzione dell’Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo medesimo ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione di dati personali”).
Art. 13
(Decorrenza dell’Accordo Quadro)
Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all’ altro contraente a mezzo entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.
Art. 14 (Modifiche)
Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Art. 15 (Recesso)
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 16 (Nullità parziale)
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o l’impossibilità di attuazione.
Art. 17 (Cessione)
Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.
Art. 18 (Spese ed oneri)
Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l’attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.
Eventuali oneri e/o spese afferenti l’utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l’attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.
Art. 19 (Controversie)
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.
Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.
Art. 20 (Registrazione)
Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
L’Accordo Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla
G.U. N. 117 del 21 Maggio.
Art. 21 (Dichiarazioni della Parti)
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma lì,
Per
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per
Il LABORATORIO EUROPEO DI SPETTROSCOPIE NON LINEARI
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx