ACCORDO LOCALE PER L’EROGAZIONE
ACCORDO LOCALE PER L’EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
TRA
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA di seguito definita Azienda, con sede in Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0/X C.F. 01874230343 - rappresentata dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in Parma, strada del Quartiere n.2/A
E
LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DIALPOINT SRL con sede in Xxx Xxxxx 00-00
Xxxxxxxxxxxx XX nella persona del Legale Rappresentante XXXXXXXX XXXXXXX_ , di seguito definita Struttura
RICHIAMATI:
− l’art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs 30.12.1992 n. 502, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 07.12 1993 n. 517 e dal D.Lgs 19.06.1999 n. 229, che dispone in materia di rapporti con strutture private fondati sull’accreditamento;
− l’art. 6, comma 6 della L. 23.12.94 n. 724, che prescrive la cessazione dei precedenti rapporti convenzionali delle Strutture Private con Servizio Sanitario Nazionale e l’entrata in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento e, a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione, della remunerazione delle prestazioni;
− l’art. 2, comma 8 della L. 28.12.95 n. 549, che prescrive che, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le Unità Sanitarie Locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano con le strutture private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;
− l’art. 2, comma 7 del D.P.R. 14.01.97, che dispone che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende Unità Sanitarie Locali a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli appositi rapporti di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs 502/92, e s.m.i., nell'ambito del livello di spesa annualmente definito;
− l’art. 1, comma 32 della L. 23.12.96 n. 662, che dispone che in materia di contrattazione dei piani annuali preventivi e di fissazione del limite massimo di spesa sostenibile;
− l'art. 32 commi 8 e 9 della Legge 449/1997, che prescrive l’individuazione dei limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in materia di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse ed in particolare di qualità, appropriatezza, accessibilità e costo, con l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
− la Legge Regionale 34/98 e la D.G.R. 125/1999, che dispongono in materia di accreditamento istituzionale;
− la DGR 27.07.1998 n. 1296 che contiene importanti elementi da inserire negli accordi/contratti con i produttori di attività specialistica;
− la DGR 24.02.2003 n. 262 “Modifica del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche”;
− il DPR 07.04.2006 “Approvazione del Piano sanitario Nazionale 2006-2008”;
− la Legge Finanziaria per il 2007, L. 296/2006 art. 1 c. 796 lett. O;
− la DGR 06.11.2006 n. 1532 “Piano generale sul contenimento dei tempi di attesa” che prevede precise linee di indirizzo per il governo e lo sviluppo dell’assistenza specialistica ambulatoriale attraverso la definizione precisa di piani di produzione e azioni per il contenimento dei tempi di
attesa entro gli standard;
− la Circolare 10.11.2008 n. 8 “Tessera sanitaria e monitoraggio della spesa sanitaria: applicazione dei decreti ministeriali del 2008, attuativi dell'art. 50 DL 269/2003, nella regione Xxxxxx-Romagna" e relativi allegati;
− la Circolare 28.11.2008 n. 9 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all’ Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA) - anno 2009" che fissa l’obbligatorietà di fornire dati completi da parte di tutti gli erogatori, con l’obbligatorietà di rilevazione di informazioni specifiche relative alla ricetta, al prescrittore e alle esenzioni ai fini della rendicontazione al Ministero dell’Economia e Finanze per il controllo della spesa sanitaria e successive integrazioni;
− la DGR 20.07.2009 n.1035 “Strategia Regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006;
− la Circolare 16/2/2011 n. 2: "Integrazioni alla Circolare Regionale n.9 del 28/11/2008: "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)";
− la DGR 30.05.2011 n. 748 “Sistema CUP – Linee guida regionali”;
− la DGR 27.06.2011 n. 925 “Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010- 2012";
− la DGR 27.07.2011 n. 1108 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle relative tariffe”;
− la DGR 19.12.2011 n. 1906 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;
− la DGR 03.06.2013 n. 704 “Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di Tac e Risonanza magnetica”
− la DGR 03.11.2014 n. 1735 “Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie”
− la DGR 27.07.2015 n. 1056 “Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie”;
− la nota 05/10/2015 PG/2015/0727127 - Integrazioni alla Circolare Regionale n.2 del 16/02/2011 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione del flusso relativo all’Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)";
− il DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e la DGR del 27 marzo 2017 n. 365 di recepimento del DPCM indicato;
− Integrazione alla circolare regionale numero 2 del 16/2/2011 ‘"Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)" trasmessa con nota PG/2015/727127 del 5 ottobre 2015;
DATO ATTO che la Struttura sanitaria privata Dialpoint Srl è legittimata alla stipula del contratto in quanto:
- in possesso di autorizzazione sanitaria all’esercizio delle attività contrattate;
- accreditata con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n 6013 del 20.05.2011 confermato ex DGR 1604 del 26.10.2015;
ATTESO che la Struttura Dialpoint Srl dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di accettare il sistema di pagamento delle prestazioni secondo le tariffe della Regione Xxxxxx-Romagna;
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto e validità del contratto.
Il presente accordo ha validità triennale con decorrenza dal 01.01.2017.
La Struttura si impegna ad erogare dal 01.01.2017 al 31.12.2019, in favore degli assistiti residenti nel comprensorio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, le prestazioni secondo la tipologia, il volume, il tetto di spesa descritti nella tabella allegata e secondo quanto previsto dal presente accordo e dettagliato nell’Allegato 1).
Per gli anni 2018 e 2019 le parti procederanno annualmente all’aggiornamento delle prestazioni fornite, con eventuale ridefinizione della tipologia e quantità delle stesse e conseguente rideterminazione del tetto di spesa.
Qualora nel periodo di vigenza contrattuale si verificassero necessità significative in discipline diverse da quelle concordate, la Struttura si impegna a variare l’offerta secondo le indicazioni dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma.
Le eventuali variazioni dovranno comunque essere ricomprese nel tetto di spesa.
Art. 2 - Limitazioni.
Le prestazioni erogate devono essere ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e specificamente indicate nel decreto di accreditamento.
Art. 3 - Tariffe e Tetto di spesa.
L’erogazione delle prestazioni viene compensata secondo le tariffe di cui al Nomenclatore Tariffario ex DGR 262/2003 e successive integrazioni.
In deroga al Nomenclatore Tariffario le parti concordano le tariffe di cui all’allegato 1).
A fronte delle tariffe concordate rimane a carico dell’Azienda Usl la fornitura dei farmaci necessari per il trattamento dialitico e gli esami chimico-clinici di routine (mensili).
L’ordinativo dei farmaci e le prescrizioni relative agli esami di laboratorio dovranno essere preventivamente approvati dai medici nefrologi dell’Azienda Usl.
Con nota a parte verranno definiti i percorsi e le tipologie di esami chimico-clinici a carico dell’Azienda Usl.
Il limite di spesa massimo stabilito per l’anno 2017 è di EURO 330.000,00
Tale tetto massimo e quelli che saranno fissati per gli anni 2018 e 2019 resteranno invariati anche a seguito di eventuali disposizioni regionali che dovessero intervenire nel corso di validità del presente accordo, relative alle tariffe delle prestazioni; in tal caso le parti definiranno di comune intesa le modalità di applicazione in relazione alle tariffe concordate nell’allegato al presente accordo.
Le parti si danno reciprocamente atto che il limite massimo di spesa, stabilito come sopra indicato, costituisce un limite non superabile per l’Azienda e per la Struttura accreditata. La Struttura si impegna inoltre a comunicare formalmente l’eventuale superamento del tetto di spesa assegnato alla Direzione Sanitaria.
L’eventuale eccesso di produzione di prestazioni oltre il tetto concordato dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Sanitaria.
Art. 4 - Procedure d’accesso.
L’accesso al Centro ad Assistenza Limitata (Dialpoint) potrà avvenire solo se perverranno alla Direzione Sanitaria:
1) una richiesta firmata dal paziente con la quale esprime la volontà specifica di accedere al centro dialisi di Traversetolo;
2) una dichiarazione di compatibilità della condizione clinica del paziente con la tipologia di assistenza fornita dal CAL formulata da uno dei nefrologi operanti presso le strutture pubbliche.
La Direzione Sanitaria, presa visione della richiesta del paziente e della compatibilità delle condizioni cliniche con la tipologia di assistenza offerta in un Centro ad Assistenza Limitata, valuta la congruità della afferenza territoriale e autorizza preventivamente la presa in carico del paziente.
I Centri Dialisi ad assistenza limitata possono prendere in carico solo pazienti a cui sia stata riconosciuta l’esenzione per patologia.
L’Azienda Usl si impegna a riconoscere il corrispettivo per i pazienti assistiti che abbiano espresso la scelta del Medico di Medicina Generale in ambito distrettuale.
Art. 5 - Modalità di addebito e pagamenti.
La Struttura emetterà fattura mensile per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente contratto erogate nel mese di riferimento, unendo alla stessa l’elenco estratto dal programma Gepadial (cartella clinica condivisa) nonché copia della scheda dialisi che riporti le dialisi erogate a favore di ciascun paziente nel mese di riferimento, controfirmata dal paziente stesso, comprese le prestazioni aggiuntive.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche contabili e documentali presso gli assistiti, con possibile accesso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale, presso la Struttura, onde accertare la congruità e la regolarità delle fatture emesse.
In caso di eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati,
la Struttura privata inoltrerà regolare nota di accredito entro i 20 giorni successivi alla contestazione oppure potrà contro dedurre nel rispetto degli stessi termini.
Si precisa che la circolare 9/2008 indica che “soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione)” e che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazione e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
Le fatture emesse dalla Struttura saranno pertanto liquidate in acconto, salvo conguaglio a consuntivo, dopo il validato ASA del 13° invio, considerato quale consolidamento annuale.
In ogni caso la Struttura si impegna a correggere tempestivamente gli errori di inserimento ed i dati risultati scartati negli invii del Flusso ASA (flussi di ritorno).
Nessun riconoscimento economico sarà dovuto per le prestazioni scartate dopo il 13° invio considerato quale consolidamento annuale.
Art. 6 - Prestazioni rese a cittadini non residenti.
In coerenza con le indicazioni contenute nella circolare 3 del 22.2.2007 “Ordinamento della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale - Anno 2007” e nella circolare 28.11.2008 n. 9 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all’ Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA) - anno 2009" è indispensabile che i dati di fatturazione siano in linea con quelli inseriti e consolidati nella banca dati regionale ASA (vedi artt. 5 e 8).
La Struttura, in caso di prestazioni rese a cittadini non residenti nell’ambito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, dovrà attenersi alle seguenti modalità di invio delle fatture:
a) le prestazioni rese a cittadini residenti nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx dovranno essere addebitate direttamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali di rispettiva competenza territoriale;
b) le prestazioni rese a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx saranno addebitate all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma per la successiva compensazione per il tramite dei meccanismi di mobilità sanitaria interregionale.
c) le prestazioni rese a cittadini in possesso di codice/ tessera STP (stranieri temporaneamente presenti), PSU (permesso soggiorno per motivi umanitari ) e a cittadini comunitari in possesso di TEAM (Tessera europea assicurazione malattia) rilasciata dallo Stato di provenienza, saranno addebitate all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma con fattura separata. Alla fattura dovrà essere sempre allegata copia del tesserino STP. Limitatamente agli STP, si ricorda che dal tesserino deve risultare la condizione di indigenza ai fini del riconoscimento dell’eventuale esenzione del ticket. Per i PSU la normativa prevede l’esenzione automatica.
Art. 7 – Criteri di appropriatezza - Linee guida e tempi di attesa.
La Struttura si impegna ad adottare le linee guida elaborate, sia relativamente ai criteri individuati di appropriatezza d’accesso alle prestazioni, sia relativamente alla gestione delle liste d’attesa e a partecipare alle iniziative di audit promosse dalla Azienda.
La struttura si impegna a rendere le attività programmate con continuità e regolarità, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione sotto i diversi aspetti igienico–sanitario, protezionistico, di sicurezza, di professionalità, di regolarità documentale e di qualità complessiva. La struttura s’impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione Sanitaria dell’ AUSL delle interruzioni che, per carenza dei predetti requisiti, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni.
L’attività di cui al presente accordo deve essere tuttavia immediatamente sospesa, anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali, tecnologiche o strumentali che possano pregiudicare la sicurezza degli assistiti.
Art. 8 - Debito informativo verso l’Azienda USL e la Regione
La produzione dei dati costituisce un elemento imprescindibile del presente accordo e deve essere in linea con le indicazioni regionali vigenti e con le eventuali modifiche che possono verificarsi in corso d’anno.
In particolare la circolare regionale 13 del 18.12.2006 relativa al Flusso Informativo dell’Assistenza Specialistica Ambulatoriale prevede:
• i criteri ed i vincoli per la produzione dei dati per tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
• l’obbligo che i dati, prima di essere trasmessi alla Regione, devono essere sottoposti a tutti i controlli di completezza e congruità al fine di garantire l’uniformità tra l’archivio regionale e l’archivio aziendale.
• la precisazione che solo le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità e fatturazione). In questo modo la rendicontazione dell’attività erogata deve essere in linea con l’effettiva e completa registrazione e con la corrispondente fatturazione.
A tal fine la Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale ivi compresi i controlli relativi ai ritorni informativi regionali provvedendo tempestivamente alla correzione dei dati non corretti e scartanti.
Art. 9 - Gestione dell’offerta e dell’erogato nella rete CUP provinciale
La Struttura dispone della cartella clinica informatizzata Gepadial, tale cartella clinica consente di registrare tutte le prestazioni erogate a favore dei pazienti e di alimentare il flusso relativo all’attività specialistica ambulatoriale.
Si ricordano di seguito le regole fondamentali della rendicontazione dell’attività in ambito dialitico anche riportate nella circolare aziendale nota prot. 31498 del 6.04.2009.
CRITERI PER LA GESTIONE DEI DATI DI DIALISI NEL SISTEMA CUP
Premessa:
la circolare 9/2008 definisce i criteri e il tracciato del flusso ASA dell’Assistenza Specialistica Ambulatoriale, che comprende anche la dialisi. Al fine di garantire la qualità del flusso stesso è indispensabile provvedere al corretto e puntuale caricamento dei dati sulla procedura CUP.
1) La tipologia di dialisi che viene eseguita e che deve essere caricata a Cup è la seguente:
• “EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMPATIBILI” codice CUP 15-29 (codice nomenclatore 39.95.4 e 39.95.6)
2) Non vanno inserite a CUP le seguenti prestazioni in quanto già ricomprese nella tariffa del trattamento dialitico:
• Tutte le manovre e le medicazioni relative ai trattamenti (puntura arteriosa e venosa della FAV, connessione di cateteri, prelievi ematici e peritoneali ecc);
• Somministrazione di farmaci connessi al trattamento dialitico (soluzioni polisaline, eparina, ecc.);
• Prestazioni laboratoristiche necessarie per la diagnosi di patologie acute che si manifestano nel corso o al termine della seduta dialitica (esami urgenti).
3) Sono da caricare separatamente e pertanto da inserire nel flusso ASA:
• Le terapie farmacologiche (Eritropoietina, Vitamina D ecc) codice CUP 23-3 (codice nomenclatore 99.25);
• Gli esami diagnostici (screening periodici, markers virali ecc) non direttamente correlati alla prestazione dialitica.
4) Ulteriori prestazioni erogabili sono:
• PRIMA VISITA NEFROLOGICA codice CUP 15-1 – Codice nomenclatore 89.7B.4;
• ECG codice CUP 31-11 – Codice nomenclatore 89.52 (da caricare sull’agenda dell’erogatore, cioè il professionista che referta).
La struttura dovrà garantire l’invio mensile all’Azienda (servizio RIT) dei dati relativi alle prestazioni erogate secondo le specifiche definite nella circolare 9/2008 e nelle eventuali modificazioni ed integrazioni, garantendone la qualità ed i controlli sui dati.
Con l’inserimento nella rete CUP provinciale:
• il Flusso ASA e i flussi relativi a tempi di attesa verranno prodotti direttamente dall’Azienda Usl che si occuperà anche di implementare tutte le eventuali modifiche dei tracciati informativi;
• la struttura si impegnerà comunque a garantire la tempestività, la completezza e la correttezza del caricamento dati nonché la correzione degli errori derivanti dai ritorni informativi regionali.
In ogni caso la Struttura si impegna a correggere tempestivamente gli errori di inserimento ed i dati risultati scartati negli invii del Flusso ASA (flussi di ritorno).
Art. 10 – Obblighi della struttura: garanzia dell’offerta e sistema di erogazione
Nell’ambito del presente accordo la Struttura si impegna a garantire la stabilità dell’offerta rispetto ai volumi concordati con modalità operative in grado di assicurare la costante disponibilità delle prestazioni. Tale aspetto costituisce criterio prioritario di garanzia per il cittadino e impegno di tutte le strutture eroganti in ambito aziendale.
Art. 11 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento.
La Struttura si impegna a mantenere nel periodo di validità del presente accordo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
ART. 12 – Dematerializzazione ricetta medica
La Struttura si impegna ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 11 comma 16 del DL 78/2010 e al DM2 novembre 2011 relativamente alla dematerializzazione della ricetta medica, nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano di diffusione della ricetta dematerializzata della Regione Xxxxxx Xxxxxxx approvato dal Ministero dell’Economia e della Finanza (DGR n. 930/2013) e delle indicazioni regionali ed aziendali applicative.
Art. 13 - Controlli.
Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati.
La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio.
Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda.
L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso la Direzione Sanitaria tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa.
Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.
Art. 14 - Incompatibilità.
La struttura, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’art. 1, commi 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.
Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale.
La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contratto.
Art. 15 - Copertura assicurativa.
La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico della Struttura Privata, ai sensi della normativa vigente.
Art. 16 - Tutela della privacy.
La Struttura si impegna a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante l’erogazione delle prestazioni, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal D.Lgs 30.06.2003, n. 196.
Art. 17 - Controversie.
Il Foro competente per la decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto e che non potrà essere composta amichevolmente è quello di Parma.
Art. 18 - Durata.
Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000.
Ciascuna delle parti contraenti può recedere, in tutto o in parte, dal presente accordo, anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 15 giorni.
In caso di recesso anticipato da parte della Struttura, la medesima si impegna comunque a erogare le prestazioni già prenotate.
Art. 19 - Clausola di adeguamento.
Ogni modifica al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.
Art. 20 - Bollo e registrazione.
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, con oneri da dividersi in ugual misura tra le parti, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
Parma .................................................
Per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Per la Struttura Privata Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
ALLEGATO 1)
ALLEGATO ALL’ACCORDO LOCALE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
TRA
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA E
IL CENTRO DIALPOINT ANNO 2017
39.95.2 - EMOD. IN ACETATO O IN BICARBONATO, AD ASSISTENZA LIMITATA |
39.95.4 - EMOD. IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMPATIBILI |
96.57 – IRRIGAZIONE DI CATETERE VASCOLARE |
89.7B.4 - PRIMA VISITA NEFROLOGICA |
89.03 - ANAMNESI E VALZ, DEFINITE COMPLESSIVE |
89.52 - ECG |
39.99.1 – VALUTAZIONE DEL RICIRCOLO DI FISTOLA ARTEROVENOSA |
89.01.B - VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO. |
96.59 - ALTRA IRRIGAZIONE FERITA |
99.25 - INIEZ. O INFUSIONE SOST. CHEMIOTERAPICHE PER TUMORE |
39.95.6 – EMODIAFILTRAZIONE AD ASSISTENZA LIMITATA* |
*Si ritiene che che in sede di rendicontazione l’emodiafiltrazione possa costituire il 25% circa del numero dei trattamenti.
Le parti concordano le seguenti tariffe:
• Emodialisi € 147
• Emodiafiltrazione € 190
Il tetto di spesa per l’anno 2017 viene definito in € 330.000,00.
Parma,
Per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Per la Struttura Privata
_ _
ALLEGATO 2)
Oggetto: Nomina del Responsabile esterno ai sensi del d.lgs. 196/2003.
IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di legale rappresentante dell'Azienda USL di Parma,
Titolare del trattamento dei dati
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
preso atto che l’art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 196/2003 definisce il “Responsabile” come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;
preso atto che l’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 196/2003, dispone che:
“2. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni”;
visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Azienda USL di Parma si avvale dell’attività di altri soggetti;
visto il Protocollo d’intesa stipulato tra l'Azienda USL di Parma, nella persona del Direttore Sanitario e XXXXXXXX XXXXXXX , legale rappresentante della Struttura privata accreditata Dialpoint Srl, avente ad oggetto la gestione dell’offerta di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nel sistema CUP provinciale e successivamente rilevate nel sistema GEPADIAL provinciale;
rilevato che per lo svolgimento di tale servizio la Struttura privata Dialpoint Srl tratta dati personali di cui è titolare l’Azienda USL di Parma;
ritenuto opportuno, in relazione a quanto previsto dall’art. 29 comma 4 del d.lgs. 196/2003, specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati a ciascun Responsabile;
ritenuto che la Struttura privata Dialpoint Srl abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
nomina
la Dialpoint Srl nella persona di XXXXXXXX XXXXXXX
Responsabile del trattamento dei dati
per la gestione dell’offerta di prestazioni di emodialisi nel sistema GEPADIAL e CUP provinciale, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi.
La Struttura privata Dialpoint Srl in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati di titolarità dell'Azienda USL di Parma, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.
I compiti e la responsabilità del Responsabile esterno del trattamento dei dati sono individuati con riferimento ai sistemi GEPADIAL e CUP e sono di seguito elencati:
verificare e controllare che nell’ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del d.lgs. 196/2003;
individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati al trattamento dei dati limitatamente alle prestazioni oggetto dell’accodo;
impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati;
curare, ai sensi degli artt. 13 e 22 comma 2 del d.lgs. 196/2003, l’informativa agli interessati, predisponendo la modulistica e altre forme idonee di informazione, inerenti la propria organizzazione, facendo espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento, in caso di dati sensibili e giudiziari, inseriti in banche dati dal Responsabile esterno del trattamento;
trasmettere le richieste degli interessati relative alle prestazioni oggetto dell’accordo al Titolare ai fini dell’esercizio del diritto dell’interessato, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 196/2003;
collaborare con il Titolare per l’evasione delle richieste degli interessati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 196/2003 e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali solo relativamente alle prestazioni di cui trattasi e ai sistema di cui sopra;
sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, trasformazione, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati da parte dei propri incaricati sui sistemi di cui sopra;
collaborare con il Titolare all’attuazione e all’adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 e segnalare eventuali problemi applicativi relativamente ai sistemi di cui sopra;
La Struttura privata Dialpoint Srl dovrà adottare quantomeno le misure minime di sicurezza dettate dagli artt. 31-36 e dall’all. B del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e fornire all'Azienda USL di Parma una dichiarazione scritta di avere adottato tali misure. Dovrà inoltre redigere, per quanto di competenza, con riferimento ai trattamenti informatizzati di dati sensibili o giudiziari, il Documento Programmatico sulla Sicurezza entro il 31 marzo di ogni anno e mantenerlo aggiornato. Inoltre, dovrà predisporre le più elevate misure di sicurezza organizzative e tecniche, volte ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati di titolarità dell’Azienda USL di Parma, il trattamento non conforme alle finalità concordate o l'alterazione dei dati personali sui sistemi di cui sopra.
L’Azienda USL di Parma, in quanto titolare del trattamento dei dati potrà, come previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esercitare vigilanza e controllo sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite e delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali da parte del Responsabile.
Luogo e data
Il Direttore Generale