INDICE
INDICE
PARTE PRIMA - OGGETTO DELLA FORNITURA E SUA REGOLAMENTAZIONE 3
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA 3
ART. 2 DEFINIZIONI 3
ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 3
ART. 4 AMMONTARE DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO 3
ART. 5 RISERVATEZZA 4
ART. 6 VALIDITÀ ED ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA 4
ART. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 5
ART. 8 ANTICIPAZIONI 8
ART. 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 9
ART. 10 PAGAMENTI - COMPENSAZIONE 9
ART. 11 CESSIONE DEI CREDITI 10
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 13 REVISIONE PREZZI 10
ART. 14 REQUISITI E NORMATIVA DI SICUREZZA 10
ART. 15 SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA 11
ART. 16 RESPONSABILITÀ SOCIALE (SA 8000) 11
ART. 17 BREVETTI 12
ART. 18 DANNI DI FORZA MAGGIORE 12
ART. 19 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 12
ART. 20 LINGUA 13
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
ART. 22 RECESSO DELLA COMMITTENTE 14
ART. 23 RISERVE E RECLAMI 14
ART. 24 SPESE CONTRATTUALI 15
ART. 25 FORO COMPETENTE 15
ART. 26 RIFERIMENTO ALLA LEGGE 15
ART. 27 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY 15
PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 18
ART. 28 SEDE OPERATIVA DEL FORNITORE 18
ART. 29 GENERALITÀ DELLA FORNITURA – QUALITÀ E TIPOLOGIA 18
ART. 30 IMBALLAGGIO E TRASPORTO 20
ART. 31 CONSEGNA DELLA FORNITURA – PENALI PER RITARDO 20
ART. 32 PROVE IN INGRESSO SULLA FORNITURA – GARANZIE E COLLAUDI 21
PARTE PRIMA - OGGETTO DELLA FORNITURA E SUA REGOLAMENTAZIONE Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
Le presenti condizioni generali di contratto valgono per la fornitura e la consegna di sacchetti biodegradabili compostabili in mater-bi ed in polietilene (HDPE) per il servizio di raccolta differenziata nei territori gestiti da Marche Multiservizi S.p.A.
Le specifiche tecniche della fornitura sono indicate nella parte seconda del presente CSA.
Art. 2 DEFINIZIONI
Fornitore
La persona fisica o giuridica alla quale la Committente affida la fornitura nonché i suoi legali successori e aventi causa.
Committente
Marche Multiservizi S.p.a., P.IVA 02059030417, con sede in Xxx xxx Xxxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxx
12.Referente Aziendale
Il Tecnico debitamente nominato dalla Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché la corretta esecuzione della fornitura. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.
Art. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
Il Fornitore resterà vincolato dal momento della presentazione dell’offerta, mentre la Committente dal momento della sottoscrizione del contratto in cui saranno richiamati i documenti che definiscono il pieno accordo tra le parti.
Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l’unica versione di tali documenti valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.
Art. 4 AMMONTARE DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO
L’importo a base d’appalto della fornitura ammonta a Euro 735.510,00 (settecentotrentacinque- cinquecentodieci/00) I.V.A. esclusa. Il contratto avrà durata di due anni dalla data di sua stipula.
È POSSIBILE PRESENTARE OFFERTE PER UNO O PIU’ LOTTI CHE SARANNO AGGIUDICATI INDIPENDENTEMENTE L’UNO DALL’ALTRO.
Descrizione lotto | importo € |
Lotto A – n. 4.000.000 (quattromilioni) sacchi da lt 40 in polietilene (HDPE) per la raccolta porta a porta della frazione residua secca, prezzo unitario a base d’asta €/cad. 0,0195 (zero/0195); | 78.000,00 |
Lotto B – n. 4.000.000 (quattromilioni) sacchi da lt 100 in polietilene (HDPE) per la raccolta porta a porta della plastica/lattine, prezzo unitario a base d’asta €/cad. 0,0331 (zero/0331); | 132.400,00 |
Lotto C – n. 21.000.000 sacchi biodegradabili e compostabili in mater-bi per la raccolta differenziata del rifiuto organico idonei per contenitori della capacità di lt 10, prezzo unitario a base d’asta €/cad. 0,0210 (zero/0210); | 441.000,00 |
Lotto D – n. 300.000 sacchi biodegradabili e compostabili in mater-bi per la raccolta differenziata del rifiuto organico idonei per contenitori della capacità di lt 20, prezzo unitario a base d’asta €/cad. 0,0377 (zero/0377); | 11.310,00 |
Lotto E – n. 400.000 sacchi biodegradabili e compostabili in mater-bi per la raccolta differenziata del rifiuto organico idonei per contenitori della capacità di lt 120, prezzo unitario a base d’asta €/cad. 0,1820 (zero/1820). | 72.800,00 |
totale | 735.510,00 |
Nel prezzo finale offerto deve essere compreso il costo del trasporto, degli imballi (pedane a perdere) e del contributo POLIECO ove dovuto1.
L’importo contrattuale dell’appalto verrà compensato “a misura”; per la contabilizzazione delle forniture saranno applicate alle quantità richieste e consegnate i relativi prezzi unitari offerti in sede di gara.
L’importo contrattuale sarà fisso ed invariabile, pertanto il Fornitore non potrà invocare alcuna verifica sul valore attribuito alla qualità della fornitura.
La Committente, qualora in corso di esecuzione del contratto, reputi necessario un incremento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, può imporne l’esecuzione al Fornitore, alle medesime condizioni previste nel contratto originario, senza che questo possa chiedere compensi e/o indennizzi di qualsiasi specie né, tanto meno, far valere il diritto alla risoluzione del contratto stesso.
Il Fornitore in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l’offerta presentata ed ha l’obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo le buone regole dell’arte, nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni.
Art. 5 RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti forniti dalla Committente, per lo svolgimento della fornitura. Il Fornitore è comunque tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi l’appalto, salvo esplicito benestare della Committente.
Art. 6 VALIDITÀ ED ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA
Le presenti condizioni di capitolato si considerano accettate dal Fornitore, ai sensi dell'art. 1341/1° comma del codice civile; tali condizioni si applicano di diritto e rimangono in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Qualora una o più delle clausole contenute nel presente capitolato speciale sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole non viene pregiudicata.
1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 234, comma 4, del D. Lgs 152/2006, e della L. 116/2014, i produttori e gli importatori di beni in polietilene, gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene, nonché i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene sono tenuti ad aderire al consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene POLIECO. Alla ditta aggiudicataria sarà richiesta tale iscrizione.
Art. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
CAUZIONE DEFINITIVA
Prima della firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa dovrà procedere alla costituzione, a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia fideiussoria - rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicurative iscritte all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da Intermediari finanziari, che risultino inseriti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa - pari al 10% dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’importo della garanzia sarà equivalente al 20% dell’importo contrattuale oltre all’incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Conformemente alle previsioni degli artt. 103, c. 1, e 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora I’Impresa:
a) sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 (dal 15/09/2018 sono validi solo certificati conformi alla UNI EN ISO 9001:2015) - rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo del 50%;
b) parimenti l’Impresa potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione del 50%, NON cumulabile con quella anzidetta, qualora rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese o qualora partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definite all’art. 3 lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso l’Impresa dovrà produrre anche idonea dichiarazione attestante l’appartenenza a tale condizione;
c) sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a) o b), del 30%;
d) oppure, in alternativa alla suddetta lett. c) e non cumulabile con quest’ultima, se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004 (dal 15/09/2018 sono validi solo certificati conformi alla UNI EN ISO 14001:2015) - rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett.
a) o b), del 20%;
e) sia in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei servizi oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, potranno prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a) o b), del 20%;
f) abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a), b), c), d), del 15%.
In alternativa alle riduzioni di cui sopra l’Impresa - qualora in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/2001 o di certificazione Social Accountability 8000 rilasciata da Organismo di Certificazione in possesso di accreditamento concesso dal SAAS o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavorativi o di certificazione OHSAS 18001 rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI ISO 50003, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici, rilasciata da Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, rilasciata da Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 27006, da ACCREDIA o da altro Ente di
Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) - potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, NON cumulabile con quelle delle precedenti lett. a), b), c) e d), del 30%.
Ai fini dell’esatta determinazione dell’importo della cauzione definitiva da prestare, si precisa inoltre che le suddette percentuali di riduzione, qualora l’Impresa ne abbia diritto, andranno computate in sequenza sull’importo della cauzione, via via ridotto, a cominciare dall’applicazione della prima delle percentuali di riduzione sull’importo intero della cauzione prevista.
L’accettazione da parte della Committente della cauzione così ridotta è subordinata alla produzione, unitamente alla cauzione definitiva, degli originali - o di copie dichiarate conformi agli originali da parte del legale rappresentante dell’Impresa ai sensi del D.p.r. 445/2000 - della documentazione di comprova del possesso dei requisiti che hanno dato titolo all’applicazione di una o più delle suddette riduzioni.
La suddetta garanzia fideiussoria deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 di cui all’allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31, con la sola deroga del Foro Competente che andrà radicato nel Tribunale di Ancona – sezione specializzata per le Imprese (non essendo, la Committente, una p.a. e non potendo fruire, pertanto, del Foro Erariale) ed essere corredata, quale parte integrante della garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.2 o 1.2.1 di cui all’allegato B del medesimo decreto ministeriale. L’Impresa dovrà produrre alla Committente, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la necessaria verifica di accettabilità propedeutica alla stipula del contratto.
Qualora l’istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Impresa si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.
Ai sensi del c. 3 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto. In tale circostanza la Committente: determina la revoca dell’affidamento; incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all’Impresa in fase di gara; aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla Committente della sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto è svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all’Impresa in fase di gara.
Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Impresa degli stati di avanzamento dell’appalto o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione dell’appalto. L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito dovrà permanere per 6 (sei) mesi successivi alla data di scadenza del contratto, termine che deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale; in corrispondenza di tale scadenza, ed in assenza di contenzioso in atto fra Committente ed Impresa, quest’ultima avrà titolo ad inoltrare formale richiesta scritta alla Committente di svincolo dell’ammontare residuo di garanzia.
In caso di rinnovo del contratto d’appalto, l’Impresa dovrà produrre una nuova garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva infruttifera, avente le medesime caratteristiche sopra descritte, o un’appendice alla garanzia fideiussoria originaria che faccia espresso riferimento: - al rinnovo del contratto ed alla relativa durata; - al reintegro dell’importo nell’ammontare dovuto per il nuovo periodo contrattuale.
La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La Committente avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia: per l'eventuale spesa sostenuta per il proseguimento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa; per provvedere al pagamento di quanto dovuto sia dall'Impresa che da eventuali subappaltatori, con riferimento al proprio personale dipendente impiegato nell’appalto; per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica di tali lavoratori.
La Committente potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa stessa.
POLIZZA R.C.T. – R.C.O.
L’Impresa assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa od al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività - un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00).
Il suddetto massimale rappresenta l’importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere dell’Impresa stabilire la congruità di tale importo in funzione dell’appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore.
Tale polizza dovrà essere esibita alla Committente prima della stipulazione del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Impresa. La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di inizio dell’appalto ad almeno fino a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale. A tal fine l’Impresa, anche su segnalazione della Committente, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Committente stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L’Impresa è tenuta a mantenere aggiornata la Committente sull’andamento del sinistro comunicando: i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; l’esito delle verifiche condotte; lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; l’avvenuta definizione del danno.
In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Impresa, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Committente potrà invitare l'Impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente, anche eseguiti da altre imprese di sua fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.
In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del C.C.) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
In caso di impossibilità, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziate dovranno esibire proprie polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate deputate alla materiale esecuzione dell’appalto.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell’Impresa.
La cauzione definitiva ed ogni polizza sopra indicate dovranno essere prodotte tassativamente in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente. In alternativa, è ammessa la loro produzione esclusivamente in formato elettronico (file) purché sottoscritto, dai soggetti suddetti, con firma elettronica qualificata o con firma digitale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. La Committente non accetterà in alcun modo documenti prodotti in modo difforme, con l’unica eccezione della polizza R.C.T. - R.C.O., sopra menzionata, che potrà essere prodotta in copia fotostatica corredata di dichiarazione di conformità all’originale. In caso di Impresa costituita in forma di raggruppamento temporaneo fra imprese, le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese del medesimo raggruppamento.
La Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche in ordine all’autenticità delle polizze prodotte. Nel caso in cui le stesse risultino false, procederà all’esclusione del concorrente.
Art. 8 ANTICIPAZIONI
Si applica quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e .s.m.i.
Art. 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:
• Capitolato speciale di Fornitura e relativi allegati:
- Politica per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e l’energia;
• Documentazione in materia di sicurezza:
- M 741.1 - Norme generali di comportamento sulla sicurezza per lavori a committenza Marche Multiservizi spa
Art. 10 PAGAMENTI - COMPENSAZIONE
L’importo contrattuale dell’appalto verrà compensato “a misura” e verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore emessa successivamente la consegna della fornitura; in caso di consegna frazionata differita nel tempo sarà facoltà del Fornitore emettere più fatture corrispondenti ciascuna alla quota parte di fornitura eseguita e sino a concorrenza dell’importo contrattuale. Tale importo rimarrà fisso ed invariabile. La fattura dovrà essere inviata alla Funzione Contabilità Fornitori della Committente.
Il pagamento delle fatture è fissato a 30 (trenta) giorni data fattura.
Costituisce condizione essenziale per il pagamento il fatto che le forniture consegnate soddisfino gli standards di qualità previsti nella documentazione tecnica contrattuale.
Il pagamento della fattura non implica, da parte della Committente, l’avvenuta accettazione della fornitura consegnata in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che la Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale o dalla legislazione applicabile.
Qualora la Committente dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle pattuizioni contrattuali, il Fornitore autorizza espressamente la Committente ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti dalla Committente allo stesso Fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di MMS spa. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall’art.1243 del Codice Civile.
Il Fornitore e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all’appalto che il Fornitore dovrà comunicare alla Committente. Pertanto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. Il Fornitore è tenuto all’atto dell’emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo.
Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva.
Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dal Fornitore tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati.
Si precisa infine che sarà onere del Fornitore riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G.) e l’eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.), coerentemente con quanto indicato nell’oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. Qualora l’attività non sia soggetta a C.U.P. il contratto riporterà la dizione “attività non soggetta a codice C.U.P.”, che dovrà essere evidenziata nelle fatture.
La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.
Qualora il Fornitore sia costituita nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese è consentito che ciascun soggetto componente il Raggruppamento emetta fattura direttamente nei confronti della Committente. In tal caso l’Impresa Capogruppo dovrà far pervenire alla Contabilità Fornitori della Committente, in un’unica trasmissione, tutte le fatture relative ad una determinata entrata merci corredando tale invio con apposita dichiarazione, resa dal suo legale rappresentante
nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, che autorizzi la Committente stessa a pagare direttamente ciascuna impresa mandante. In tal caso, inoltre, ciascuna impresa mandante dovrà espletare gli obblighi (sopra sinteticamente riportati) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai quali era già comunque soggetta, trasmettendo alla Contabilità Fornitori della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso (indicazione codice Iban) nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.
Art. 11 CESSIONE DEI CREDITI
È esclusa qualunque cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente ed il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini prescritti all’art. 106, 13° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa del Fornitore stesso e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità. È consentita la sostituzione del Fornitore con nuovo soggetto a causa di una delle seguenti circostanze a condizione che il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di legge: per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.
Art. 13 REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali che rimarranno, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Art. 14 REQUISITI E NORMATIVA DI SICUREZZA
La consegna della fornitura deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti nel contratto, nel presente Capitolato Speciale di Fornitura e nella restante documentazione consegnata al Fornitore. Deve essere inoltre rispettata la normativa in materia di sicurezza vigente al momento dell’esecuzione del contratto. Qualora, durante la fornitura dei beni, il Fornitore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio alla Committente; in qualunque caso il Fornitore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne.
Qualora il Fornitore, per la consegna del prodotto, si avvalesse di vettori terzi, si renderà responsabile della loro informazione e formazione circa le eventuali Note Informative dei Rischi Specifici, ricevute dalla Committente e circa le misure di prevenzione e protezione concordate con la Committente e sarà altresì responsabile del loro comportamento e dell’eventuale mancato rispetto di tali misure e delle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in sub affidamento, il Fornitore è tenuto a trasferire alle imprese subaffidatarie i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all’attività subaffidata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subaffidatari sia stato anch’esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente capitolato.
Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il Fornitore deve partecipare alle riunioni indette dal Referente Aziendale del Committente. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per il Fornitore.
Qualora la Committente dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inadempimento delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, la stessa si riserva di chiedere al Fornitore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indennizzi, ogniqualvolta la fornitura non sia stata corretta ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento.
Art. 15 SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA
Al fine di monitorare l’Elenco Fornitori qualificati, è attiva una procedura di valutazione degli affidamenti delle forniture che, in fase di accettazione, saranno soggette al controllo da parte del Referente Aziendale tramite apposite check-list di monitoraggio della qualità della fornitura consegnata.
In caso di rilievo di non conformità alle prescrizioni di contratto della fornitura consegnata, la Committente provvederà ad informare tempestivamente il Fornitore con invio, tramite telefax o PEC di copia della check-list contenente l’anomalia riscontrata.
In applicazione della disciplina prevista nel documento denominato “Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera” - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente percorso xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xx_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx_xx/XXXX_XXXXXXXXXXX_XXX TIONE_ELENCO_FORNITORI_DEL_GRUPPO_HERA.1389632130.pdf - la Committente:
- applica al Fornitore , in sede di chiusura di una non conformità rilevata ed in relazione alla merceologia di appartenenza dell’appalto, i punti di penalizzazione determinati a seguito della gestione della stessa non conformità;
- trimestralmente, procede (per ogni singola merceologia) al calcolo, ed alla conseguente attribuzione, dei punti di bonus eventuale spettanti al Fornitore in ragione delle non conformità su di essa chiuse in tale periodo.
Concorrono tanto all’applicazione dei punti di penalizzazione quanto al riconoscimento di quelli di eventuale bonus, secondo le modalità previste nel suddetto documento, anche le non conformità chiuse, con riferimento all’appalto in oggetto, sui soggetti partner del Fornitore così come definiti nell’ambito della stessa “Nota informativa gestione elenco fornitori del Gruppo Hera”.
Il Fornitore può visualizzare in ogni momento lo stato del proprio rating, in ogni Gruppo Merci nel quale è qualificato, accedendo con le proprie credenziali all’Area riservata del Portale Fornitori secondo il seguente percorso: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx →(inserire le proprie credenziali)
→click su “Visualizza procedimenti e aste” →click su ► (a sx immediatamente sotto a “Riepilogo”)
→ click su “Visualizzazione punteggio fornitore” →(inserire il G.M.).
La Committente potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso il Fornitore dove ritenga necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. e dei temi della responsabilità sociale XX 0000.
Art. 16 RESPONSABILITÀ SOCIALE (SA 8000)
Nel rispetto della norma XX 0000, il Fornitore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l’età minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e retribuzioni consentite dalla Legge;
2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;
3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori sindacalisti;
4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile;
5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso verbale;
6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato;
7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Non è consentito l’impiego del “lavoro in nero” o forme di impiego non rispettose della normativa vigente sul lavoro;
8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema di
Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale.
Inoltre, il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna alla restituzione degli eventuali questionari XX 0000 che la Committente dovesse inviare per la raccolta degli elementi ivi contenuti, finalizzati alle verifiche della responsabilità sociale.
Art. 17 BREVETTI
Il Fornitore garantisce di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione ed alla vendita. Il Fornitore solleva la Committente da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità e dei diritti sulle opere dell’ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti.
Il Fornitore si impegna a tenere la Committente sollevata ed indenne in ogni tempo contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti i prodotti, i procedimenti (metodi e strumenti utilizzati dal venditore e/o per la produzione) ed i mezzi tutti utilizzati nell'adempimento del contratto con l'obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto nell'accettare il contratto.
Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo sempre il diritto della Committente di esigere dal Fornitore l'indennizzo dei danni e delle spese che la Committente stessa fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.
Quelle parti della fornitura per cui fosse imposta alla Committente la sostituzione o modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere al più presto sostituite o modificate a completa fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le garanzie.
Art. 18 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso per danni alle forniture oggetto dell’appalto, anche quando determinate dai casi di forza maggiore di cui al successivo art. 31.
Art. 19 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
Il Fornitore è responsabile del corretto adempimento del contratto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. Il Fornitore deve garantire la Committente dall’evizione totale o parziale della fornitura e valgono le prescrizioni stabilite dagli articoli 1476 e ss. del codice civile.
La presenza sui luoghi della fornitura di personale della Committente non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità del Fornitore ai fini della perfetta esecuzione delle attività.
Il Fornitore è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti (inclusi eventuali vettori terzi) per quanto attiene all’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.
La fornitura oggetto del contratto dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia all'atto della consegna. Il Fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste per verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni di contratto.
Qualora la fornitura sia assegnata ad un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi sia eseguita da una consorziata esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell’esecutore, ha la facoltà di allontanare l’impresa consorziata inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal
caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente.
Qualora la fornitura sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatta salva la possibilità per il Consorzio di chiedere alla Committente, in corso di esecuzione, di inserire ulteriori imprese consorziate nella esecuzione del contratto o di sostituire una o più di quelle già designate. Tale modifica soggettiva, svolta ai sensi dell’art. 48 c.7- bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà avere corso, per le ragioni ivi previste, solo a condizione che le imprese da integrare risultino in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e, in ogni caso, previa espressa autorizzazione da parte della Committente.
Nel caso in cui la fornitura sia aggiudicata ad un R.T.I. di cui all’art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e g) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l’esecuzione della fornitura devono eseguire la fornitura stessa nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. È fatta salva la facoltà per tali imprese di chiedere alla Committente la modifica in corso d’opera di dette percentuali. La modifica potrà avere corso solo se compatibile con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate e con l’esecuzione del contratto, in misura maggioritaria, da parte dell’impresa capogruppo nonché, in ogni caso, previa espressa autorizzazione da parte della Committente.
In ogni caso il Fornitore, nello svolgimento dell’appalto in oggetto, è impegnato a favorire l’attuazione, da parte della Committente, di quanto previsto dall’allegata “Politica per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e l’energia”.
Art. 20 LINGUA
Il Fornitore dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Committente.
Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Committente potrà risolvere anticipatamente il presente contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente, anche per risarcimento danni, qualora:
a) si siano verificate le situazioni di cui all’art. 108, comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
c) nei confronti del Fornitore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
e) a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti del Fornitore elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell’art. 92, comma 4, del DLgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
f) il Fornitore abbia violato gli obblighi stabiliti dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile;
g) il Fornitore sia incorso nella perdita delle licenze o dei diritti di cui all’articolo 18 del presente capitolato speciale di fornitura;
h) in corrispondenza del raggiungimento, per penali addebitate al Fornitore, del 10% dell’importo contrattuale;
i) il Fornitore violi le norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti del Fornitore stesso nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto;
j) si verifichi una delle seguenti situazioni: cessazione dell’attività del Fornitore, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore oppure subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Committente oppure di cessione, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, del contratto;
k) il Fornitore incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
l) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, il Fornitore sia oggetto di provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa interessata dalle violazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
m) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell’emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
n) il Fornitore violi le disposizione del contratto in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione della fornitura o di dipendenti di imprese subaffidatarie o a seguito di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emergano delle irregolarità;
o) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
p) in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di riservatezza previsti al precedente art. 5;
q) in caso di violazione di quanto stabilito ai punti da 1 a 7 dell’art. 16 in materia di responsabilità sociale.
In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore (ad esempio in presenza di non conformità redatte secondo la documentazione inerente la qualifica dei fornitori), che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti e tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o da costituire violazione alle disposizioni del Codice Etico del Gruppo Hera accettate dal Fornitore, la risoluzione del contratto verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e al Fornitore sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali controdeduzioni ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs 50/2016.
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto per negligenza e inadeguatezza del Fornitore, che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti, la risoluzione del contratto verrà disposta, ai sensi dell’art. 108, comma 4, DLgs 50/2016, a seguito di un intimazione ad adempiere al Fornitore entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo i casi d’urgenza, e scaduto il suddetto termine, di un processo verbale in contraddittorio con la medesima da cui emerga il permanere dell’inadempimento.
In caso di risoluzione del contratto, verranno compensate le forniture eseguite che siano state riconosciute idonee a insindacabile giudizio della Committente.
Eventuali danni conseguenti alla risoluzione del contratto, quali il maggior costo di acquisto della fornitura (per la parte ancora da eseguire) derivante dalla stipulazione di un nuovo contratto, i ritardi nell’esecuzione dei lavori ai quali i materiali erano destinati ecc., saranno a totale carico del Fornitore.
La Committente - qualora il Fornitore incorra in situazioni di fallimento o di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto – si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento dell’appalto. Si procederà l’interpello a partire dal secondo classificato. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
Art. 22 RECESSO DELLA COMMITTENTE
E’ facoltà della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento sia delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in magazzino oltre il decimo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., escluso ogni altro compenso.
Art. 23 RISERVE E RECLAMI
Tutte le riserve ed i reclami che il Fornitore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi
dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) o Telefax.
Art. 24 SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico del Fornitore le spese di bollo di cui al D.p.r. 26/10/1972 n. 642 relative alla stipula del contratto d’appalto da assolvere in riferimento al contratto stesso ed al capitolato speciale di fornitura nonché, ove previsti, ai seguenti allegati: elenco prezzi unitari, cronoprogramma. Sono altresì a carico del Fornitore le spese di bollo relative all’esecuzione del contratto riconducibili, ove disposti dalla Committente, ai seguenti atti: verbale di consegna, verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, verbale di regolare esecuzione dell’appalto.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto, in caso di uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di conclusione di contratto mediante emissione di ordine da parte della Committente e distinta separata accettazione da parte del Fornitore (scambio di lettera commerciale) non sono previste spese di bollo, fatte salve le spese di registrazione in caso di uso che saranno a carico della parte richiedente.
Art. 25 FORO COMPETENTE
Fatta salva l’applicazione del combinato disposto degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Committente per l’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona..
Art. 26 RIFERIMENTO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale di fornitura si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 27 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY
L’Impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento dell’Unione Europea n.2016/679 sulla protezione dei dati.
In particolare, l’Impresa agisce quale responsabile del trattamento dei dati personali rispetto alle attività in oggetto, conformemente a quanto disposto dall’art. 28 del “REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito per brevità GDPR (General Data Protection Regulation); qualora l’Impresa determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento, in violazione delle seguenti istruzioni, si assume i conseguenti oneri, rischi e responsabilità come se fosse un autonomo titolare relativamente al trattamento in questione.
L’Impresa riceve le seguenti istruzioni specifiche alle quali dovrà scrupolosamente attenersi:
1) tratta i dati personali raccolti solo ed esclusivamente per lo svolgimento dell’appalto in oggetto. Il trattamento ha durata pari allo svolgimento dell’appalto stesso ed alla estinzione delle relative obbligazioni contrattuali;
2) deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) di cui all’art. 25 GDPR, comunicando alla Committente le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (vedi successivo punto 11);
3) deve supportare la Committente con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità alle disposizioni relative ai diritti dell'interessato; deve inoltre assistere la Committente con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dei titolari del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
4) deve fornire garanzie sufficienti per mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate, tali da assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
5) al termine dell’appalto in oggetto deve restituire tutti i dati personali e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso;
6) deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza che include altresì il rispetto di eventuali ulteriori istruzioni ricevute, ai sensi degli artt. 29 e 32 c.4 del GDPR;
7) deve mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità con il GDPR e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dalla Committente o da un altro soggetto da questi incaricato;
8) non deve in alcun modo trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetta l’Impresa. In tal caso, quest’ultima informa la Committente circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
9) deve informare immediatamente la Committente qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati;
10) deve assistere la Committente ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell’Impresa;
11) tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve adottare idonee ed adeguate misure necessarie ai fini della sicurezza dei dati personali ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, fra le quali, ad esempio:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
comunicando alla Committente le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tale obbligo;
12) deve adottare soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali (ossia le violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) e, al verificarsi di tali violazioni, comunicarle tempestivamente alla Committente. L’Impresa si impegna, altresì, a collaborare attivamente con la Committente ai fini delle conseguenti comunicazioni ai titolari del trattamento, all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, eventualmente, agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;
13) deve assistere la Committente con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di agevolare la realizzazione di valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, per il trattamento in questione;
14) può ricorrere a un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, della Committente. La presente vale quale autorizzazione scritta generale. L’Impresa è comunque sempre tenuta ad informare la Committente in merito alla scelta, aggiunta o sostituzione di qualsiasi responsabile del trattamento, dando così alla Committente l’opportunità di valutare e, se del caso, opporsi a tali atti. Se l’Impresa ricorre a un altro responsabile (sub-responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto della Committente, deve imporgli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi, in materia di protezione dei dati, contenuti nel presente capitolato. In particolare, l’Impresa deve prevedere in quest’ultimo caso garanzie sufficienti affinché il sub- responsabile metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti normativi previsti. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l’Impresa conserva l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del sub-responsabile;
15) deve tenere un registro delle attività dei trattamenti ai sensi dell’art. 30 c.2 del GDPR;
16) deve procedere, se del caso, alla designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR. Qualora l’Impresa ritenga di non doversi dotare di tale figura ne fornisce autodichiarazione alla Committente.
PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 28 SEDE OPERATIVA DEL FORNITORE
Il Fornitore prima della sottoscrizione del contratto deve rilasciare apposita dichiarazione scritta attestante l’ubicazione della propria sede operativa, nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di Telefax e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La Committente sarà autorizzata a recapitare a tale sede, a mezzo Telefax o PEC o lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, ogni comunicazione inerente la puntuale esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di fornitura frazionata, eventuali penalità ecc.. Ogni eventuale modifica deve essere immediatamente comunicata al Referente Aziendale della Committente.
Art. 29 GENERALITÀ DELLA FORNITURA – QUALITÀ E TIPOLOGIA
Il presente contatto prevede la fornitura e la consegna dei sacchetti di seguito elencati, presso il luogo di destinazione indicato dalla Committente.
I materiali oggetto del presente CSA sono suddivisi nelle seguenti posizioni e caratteristiche:
Lotto A – n. 4.000.000 sacchi da lt 40 per la raccolta porta a porta della frazione residua secca:
− sacco da lt 40 in polietilene alta densità (HDPE) per il 70%, con aggiunta di lineare vergine pari almeno al 30% (per aumentarne l'elasticità e la resistenza);
− la resistenza al carico deve essere secondo norma UNI en 13592;
− saldatura anti-goccia, colore neutro trasparente;
− stampa personalizzata secondo le indicazioni della Committente;
− peso gr. 10 cadauno minimo garantito;
− dimensioni larghezza cm. 72 x altezza cm. 62 soffietti compresi;
− chiusura con laccetto;
− confezionamento in rotoli da 25 pz tenuti da fascetta di carta gommata;
− l’imballo deve essere in scatole di carta rettangolari facilmente amovibili per agevolare le operazioni di distribuzione, sistemate su pallet in legno che non sarà restituito;
− ogni scatola dovrà contenere 60 rotoli;
− le scatole dovranno essere contraddistinte con etichetta riportante la tipologia di sacchetto, le dimensioni, la data di fabbricazione del sacchetto, il numero di rotoli per scatola, il peso lordo della scatola ed il peso netto del contenuto;
− i pallet dovranno essere contraddistinti con etichetta riportante tra le varie informazioni anche il numero di scatole, la tipologia di sacchetti contenuti nelle scatole, le misure dei sacchetti contenuti nelle scatole, il numero di rotoli per ogni scatola, il numero totale di sacchi contenuti nel bancale ed il peso lordo totale del bancale;
− colore del sacchetto neutro trasparente o grigio trasparente.
Lotto B – n. 4.000.000 sacchi da lt 100 per la raccolta porta a porta della plastica/lattine:
− sacco da lt 100 in polietilene alta densità (HDPE) per il 70% con aggiunta di lineare vergine pari almeno al 29% (per aumentarne l'elasticità e la resistenza) e colorante giallo per l'1%;
− la resistenza al carico deve essere secondo norma UNI en 13592;
− saldatura anti-goccia, colore giallo trasparente;
− stampa personalizzata secondo le indicazioni della Committente;
− peso gr. 18 minimo garantito;
− dimensioni larghezza cm. 70 x altezza cm. 100 soffietti compresi,
− chiusura con laccetto;
− confezionamento in rotoli da 13 pz tenuti da fascetta di carta gommata;
− l’imballo deve essere in scatole di carta rettangolari facilmente amovibili per agevolare le operazioni di distribuzione, sistemate su pallet in legno che non sarà restituito;
− ogni scatola dovrà contenere 60 rotoli;
− le scatole dovranno essere contraddistinte con etichetta riportante la tipologia di sacchetto,
le dimensioni, la data di fabbricazione del sacchetto, il numero di rotoli per scatola, il peso lordo della scatola ed il peso netto del contenuto;
− i pallet dovranno essere contraddistinti con etichetta riportante tra le varie informazioni anche il numero di scatole, la tipologia di sacchetti contenuti nelle scatole, le misure dei sacchetti contenuti nelle scatole, il numero di rotoli per ogni scatola, il numero totale di sacchi contenuti nel bancale ed il peso lordo totale del bancale;
Lotto C – n. 21.000.000 sacchi biodegradabili e compostabili in mater-bi per la raccolta differenziata del rifiuto organico idonei per contenitori della capacità di lt 10 certificato per il compostaggio a norma UNI en 13432 con relativo rilascio della certificazione di qualità di prodotto "Compostabile CIC" o equivalente e le seguenti caratteristiche:
− il materiale di formazione non deve contenere additivi di polietilene;
− il sacchetto deve essere idoneo alla raccolta differenziata della frazione organica nel rispetto della legislazione attuale vedi art. 182-ter del d.lgs. n. 205 del dicembre 2010;
− la resistenza al carico deve essere secondo norma UNI en 13592;
− le dimensioni devono essere pari a cm 42x48;
− il peso deve essere di grammi 6,50 cad. minimo garantito;
− la stampa personalizzata secondo le indicazioni della Committente;
− il confezionamento deve essere in rotoli da n. 50 pezzi con fascetta neutra;
− l’imballo deve essere in scatole di carta rettangolari facilmente amovibili per agevolare le operazioni di distribuzione, sistemate su pallet in legno che non sarà restituito;
− ogni scatola dovrà contenere 40 rotoli;
− le scatole dovranno essere contraddistinte con etichetta riportante la tipologia di sacchetto, le dimensioni, la data di fabbricazione del sacchetto, il numero di rotoli per scatola, il peso lordo della scatola ed il peso netto del contenuto;
− i pallet dovranno essere contraddistinti con etichetta riportante tra le varie informazioni anche il numero di scatole, la tipologia di sacchetti contenuti nelle scatole, le misure dei sacchetti contenuti nelle scatole, il numero di rotoli per ogni scatola, il numero totale di sacchi contenuti nel bancale ed il peso lordo totale del bancale;
− il colore del sacchetto deve essere neutro x xxxxxxx.
Lotto D – n. 300.000 sacchi biodegradabili e compostabili in mater-bi per la raccolta differenziata del rifiuto organico idonei per contenitori della capacità di lt 20 certificato per il compostaggio a norma UNI en 13432 con relativo rilascio della certificazione di qualità di prodotto "Compostabile CIC" o equivalente e le seguenti caratteristiche:
− il materiale di formazione non deve contenere additivi di polietilene;
− il sacchetto deve essere idoneo alla raccolta differenziata della frazione organica nel rispetto della legislazione attuale vedi art. 182-ter del d.lgs. n. 205 del dicembre 2010;
− la resistenza al carico deve essere secondo norma UNI en 13592;
− le dimensioni devono essere pari a cm 52 x 60;
− il peso deve essere di grammi 11,50 cad. minimo garantito;
− la stampa personalizzata secondo le indicazioni della Committente;
− il confezionamento deve essere in rotoli da n. 25 pezzi con fascetta neutra;
− l’imballo deve essere in scatole di carta rettangolari facilmente amovibili per agevolare le operazioni di distribuzione, sistemate su pallet in legno che non sarà restituito;
− ogni scatola dovrà contenere 50 rotoli
− le scatole dovranno essere contraddistinte con etichetta riportante la tipologia di sacchetto, le dimensioni, la data di fabbricazione del sacchetto, il numero di rotoli per scatola, il peso lordo della scatola ed il peso netto del contenuto;
− i pallet dovranno essere contraddistinti con etichetta riportante tra le varie informazioni anche il numero di scatole, la tipologia di sacchetti contenuti nelle scatole, le misure dei sacchetti contenuti nelle scatole, il numero di rotoli per ogni scatola, il numero totale di sacchi contenuti nel bancale ed il peso lordo totale del bancale;
− il colore del sacchetto deve essere neutro x xxxxxxx.
Lotto E – n. 400.000 sacchi biodegradabili e compostabili mater-bi per la raccolta differenziata
del rifiuto organico idonei per contenitori della capacità di lt 120 certificato per il compostaggio a norma UNI en 13432 con relativo rilascio della certificazione di qualità di prodotto "Compostabile CIC" o equivalente e con le seguenti caratteristiche:
− il materiale di formazione non deve contenere additivi di polietilene;
− il sacchetto deve essere idoneo alla raccolta differenziata della frazione organica nel rispetto della legislazione attuale vedi art. 182-ter del d.lgs. n. 205 del dicembre 2010;
− la resistenza al carico deve essere secondo norma UNI en 13592;
− le dimensioni devono essere pari a cm 95 x 120;
− il peso deve essere di grammi 60 cad. minimo garantito;
− la stampa personalizzata secondo le indicazioni della Committente;
− il confezionamento deve essere in rotoli da n. 20 pezzi con fascetta neutra;
− l’imballo deve essere in scatole di carta rettangolari facilmente amovibili per agevolare le operazioni di distribuzione, sistemate su pallet in legno che non sarà restituito;
− ogni scatola dovrà contenere 16 rotoli;
− le scatole dovranno essere contraddistinte con etichetta riportante la tipologia di sacchetto, le dimensioni, la data di fabbricazione del sacchetto, il numero di rotoli per scatola, il peso lordo della scatola ed il peso netto del contenuto;
− i pallet dovranno essere contraddistinti con etichetta riportante tra le varie informazioni anche il numero di scatole, la tipologia di sacchetti contenuti nelle scatole, le misure dei sacchetti contenuti nelle scatole, il numero di rotoli per ogni scatola, il numero totale di sacchi contenuti nel bancale ed il peso lordo totale del bancale;
− il colore del sacchetto deve essere neutro x xxxxxxx.
Art. 30 IMBALLAGGIO E TRASPORTO
Il trasporto del materiale richiesto presso i depositi della Committente sarà a totale carico della Fornitrice, mentre lo scarico con carrelli elevatori e personale autorizzato sarà a carico della Committente.
Art. 31 CONSEGNA DELLA FORNITURA – PENALI PER RITARDO
La fornitura dovrà essere consegnata presso i seguenti depositi della Committente nella Provincia di Pesaro e Urbino:
- Pesaro, sede MMS xxx xxx Xxxxxxxx, 000;
- Pesaro, Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx 00;
- Urbino, Centro di raccolta differenziata via Molino del Sole;
- Vallefoglia Centro di raccolta differenziata via Produzione 1 (località Montecchio);
- X.Xxxxxx in Vado, Centro di raccolta differenziata via Oddo Aliventi;
- Cagli, sede MMS, via dei Finale, sn.
In ogni caso la Committente si riserva la facoltà di integrare i punti di consegna / magazzini già previsti con altri ulteriori, sempre ubicati nel territorio servito dalla Committente ed alle stesse condizioni tecnico – economiche del presente Capitolato.
La consegna dei sacchi andrà fatta in maniera scaglionata proporzionalmente con tempistica da concordare con il Referente Aziendale. Le consegne dovranno avvenire entro 40 giorni dalla richiesta scritta della Committente.
I giorni e gli orari delle consegne devono essere comunicati al Referente Aziendale della Committente, o suo delegato, con 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, pena il non ricevimento della merce.
Il, Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, tel. 0000000000 – mail x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indicherà di volta in volta i quantitativi, il tipo di sacco da consegnare, il luogo di consegna, le modalità e i tempi dello scarico. La consegna potrà avvenire tutti i giorni lavorativi, solo nella mattinata dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con esclusione del sabato.
In occasione di ciascuna consegna di sacchetti saranno prelevati a campione alcuni esemplari dagli imballaggi, al fine di verificare ai sensi del successivo art. 32 del C.S.A., la quantità, il peso, le misure e la qualità complessiva del prodotto fornito: in caso di non corrispondenza della fornitura a quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto, e nello specifico dall’art. 29 dello stesso, la fornitura sarà respinta con conseguente applicazione delle rispettive penali indicate innanzi nel presente articolo.
La Committente potrà applicare una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo del contratto stesso, fatti salvi comunque la sua facoltà di risolvere il contratto per colpa del Fornitore ed il diritto al risarcimento delle perdite e dei maggiori danni.
La Committente potrà applicare una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna consegna non conforme alle specifiche di cui all’Art.29 del presente CSA, fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo del contratto stesso, fatti salvi comunque la sua facoltà di risolvere il contratto per colpa del Fornitore ed il diritto al risarcimento delle perdite e dei maggiori danni.
Le suddette penali potranno non trovare applicazione qualora il Fornitore non sia stato in grado di rispettare i termini e/o le condizioni contrattuali per cause di forza maggiore (ad esempio pubbliche calamità, eventi atmosferici di portata oltre le misure delle normali previsioni di andamento stagionale invernale, etc.), ritenute tali ad insindacabile giudizio della Committente.
Gli importi relativi alle penali saranno fatturati dalla Committente al Fornitore e riscossi, anche mediante compensazione, trattenendone in tal caso il relativo importo in sede di pagamento al Fornitore delle fatture, a partire da quella relativa alle forniture svolte nel periodo di competenza.
La consegna della fornitura alla Committente non costituisce accettazione della fornitura stessa; a tal fine valgono le previsioni riportate nel successivo art. 32.
Salvo diversa pattuizione scritta, le consegne vengono eseguite DDP (Delivered Duty Paid – Reso Sdoganato) presso i locali indicati nel contratto, indipendentemente dal fatto che tali locali siano nella disponibilità giuridica della Committente; in ogni caso e fino alla consegna alla Committente, tutti i rischi relativi alla fornitura sono a carico del Fornitore. La Committente riconoscerà valide esclusivamente le quantità risultanti dai controlli effettuati da propri addetti e si riserva di reclamare la difformità tra le quantità dichiarate nel D.D.T. (Documento di Trasporto) e quelle effettivamente pervenute entro 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna.
Art. 32 PROVE IN INGRESSO SULLA FORNITURA – GARANZIE E COLLAUDI
La Committente si riserva la facoltà di verificare, ad ogni consegna di materiale, anche ripartita in più lotti, prima dell’accettazione della fornitura, la conformità di essa a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche redatte dalla Committente, nonché la corrispondenza alla documentazione richiesta nel contratto/ordine.
Laddove non sussistano prescrizioni tecniche redatte dalla Committente, il Fornitore è tenuto a far eseguire, prima della consegna, le verifiche ed i collaudi comunque prescritti per legge o per contratto/ordine, fornendo la documentazione attestante il relativo esito favorevole.
L’accettazione della fornitura da parte della Committente è subordinata all’esito positivo dei controlli che potranno essere effettuati successivamente alla consegna/esecuzione.
Particolare attenzione sarà riposta dalla Committente per quanto riguarda il peso unitario e le dimensioni dei sacchetti; se non saranno rispettati i pesi e le dimensioni minime indicate nel capitolato, la Committente potrà addebitare penali come indicato nell’articolo 29 del presente CSA e richiedere la sostituzione della fornitura.
I materiali dovranno conservare, per il periodo di garanzia di 12 mesi, le caratteristiche tecniche richieste. Il Fornitore ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio; il periodo di garanzia avrà decorrenza dalla data di ogni singola consegna dei prodotti forniti.
A parziale deroga dell’art. 1495 C.C., eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inidonea all’uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono alla Committente la facoltà di risolvere il contratto, ove denunziati al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta; in tali casi la Committente potrà addebitare al Fornitore, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i
costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa. In caso di vizi o difformità di minore entità, ma comunque tali da non pregiudicare la destinazione della fornitura, la Committente avrà diritto di chiedere l’eliminazione degli stessi, a cura e spese del Fornitore, o la riduzione del corrispettivo.
In ogni caso comunque, salvo diversa pattuizione scritta, il Fornitore provvederà alla rimozione e/o distruzione del materiale respinto entro il limite di tempo indicato per iscritto dalla Committente; in caso contrario la Committente avrà pieno titolo di intervenire, con mezzi propri o di terzi, addebitando le relative spese al Fornitore.
A parziale deroga dell’art. 1495 C.C., eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inidonea all’uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono alla Committente la facoltà di risolvere il contratto, ove denunziati al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta; in tali casi la Committente potrà addebitare al Fornitore, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa.
In caso di vizi o difformità di minore entità, ma comunque tali da non pregiudicare la destinazione della fornitura, la Committente avrà diritto di chiedere l’eliminazione degli stessi, a cura e spese del Fornitore, o la riduzione del corrispettivo.
In ogni caso comunque, salvo diversa pattuizione scritta, il Fornitore provvederà alla rimozione e/o distruzione della fornitura respinta entro il limite di tempo indicato per iscritto dalla Committente; in caso contrario la Committente avrà pieno titolo di intervenire, con mezzi propri o di terzi, addebitando le relative spese al Fornitore.