SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO
UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016
La delegazione di parte pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale,
VISTA l’ipotesi di accordo siglata dalle Parti il 31 maggio 2016, inerente l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione - anno 2016;
VISTA la nota di risposta, DG ROB, prot. n. 0020474 del 14 settembre 2016, indirizzata all’Ufficio centrale di bilancio presso il MiSE, con la quale l’Amministrazione, tenuto conto delle osservazioni formulate dall’UCB, provvede a rideterminare la tabella “A” - “Tabella costituzione del Fondo Unico di Amministrazione 2016” - rettificando la misura delle voci di parte variabile dei risparmi di gestione dell’esercizio 2015, in ottemperanza alla norma di riferimento (art. 43, comma 5, della legge n. 447 del 1997);
VISTA la certificazione rilasciata, con nota prot. n. 15259 del 16 settembre 2016, dall’Ufficio centrale di bilancio circa la disponibilità del Fondo unico di amministrazione 2016 nonché la compatibilità dei costi derivanti dall’applicazione della sopra citata ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge;
VISTO il parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo 6 maggio 2016, espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP n. 0054289 A-
4.17.1.14 del 19 ottobre 2016, a seguito dell’accertamento congiunto effettuato con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP ed in particolare l’avviso del Ministero dell’economia e delle finanze, IGOP che ritiene correttamente determinato l’ammontare delle risorse 2016;
RAVVISATA la necessità di sostituire il prospetto riepilogativo di costituzione del Fondo unico di amministrazione 2016 unito all’ipotesi 31 maggio 2016, con la sopra citata tabella “A”, di rideterminazione unilaterale dell’Amministrazione, contenente l’elenco completo delle voci analitiche di composizione della parte fissa e della parte variabile per la sessione 2016 e delle rispettive poste;
CONCORDANO
di sottoscrivere, in via definitiva, l’allegata ipotesi di accordo, siglata dalle Parti il 31 maggio 2016 inerente l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per il personale con qualifica non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, anno 2016.
La tabella unita all’ipotesi di accordo 31 maggio 2016 è sostituita con la tabella “A” “Tabella riepilogativa costituzione Fondo unico di amministrazione 2016”.
Roma, 15 novembre 2016
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
IPOTESI ACCORDO
UTILIZZO FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016
La Delegazione di parte pubblica del Ministero dello sviluppo economico e le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale,
PREMESSO E CONSIDERATO
⮚ quanto alla consistenza del Fondo unico di amministrazione anno 2016 e alle risorse disponibili per la contrattazione decentrata:
- che il capitolo 1700 del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno 2016, dispone di uno stanziamento pari ad euro 10.350.292,67, a lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, corrispondente a risorse aventi carattere di certezza e stabilità;
- in ossequio all’unicità della sessione contrattuale, le Parti ritengono di decidere anche circa la destinazione delle eventuali ulteriori risorse assegnabili, quali risorse variabili, proventi relativi alle prestazioni per conto terzi, risorse POI od economie conseguite in attuazione del piano triennale di razionalizzazione della spesa 2012-2014, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011;
- che l’articolo 2 del contratto integrativo, sessione 2015, programma sviluppi economici all’interno delle aree professionali per una quota di risorse, aventi caratteri di certezza e stabilità, pari a € 4.900.000,00, a lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e dell’IRAP;
⮚ quanto all’attuale assetto del Ministero definito dai seguenti atti organizzativi:
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e la proposta di decreto del Presidente della Repubblica, trasmessa il 30 ottobre 2015, concernente la modifica del vigente testo in ottemperanza ad obblighi comunitari;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica al D.M.17 luglio 2014 inerente l’individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del MiSE;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, regolamento di definizione della struttura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico, in particolare l’articolo 7, comma 5, in base al quale al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione spetta una indennità accessoria sostitutiva degli istituti retributivi confluiti nel FUA;
⮚ quanto all’istituto della produttività occorre tener conto:
- del decreto ministeriale 10 febbraio 2011, con il quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Ministero;
- che l’erogazione del trattamento accessorio legato alla produttività, quale strumento di riconoscimento del merito, è subordinata al raggiungimento degli obiettivi e all’effettivo apporto partecipativo del personale;
⮚ quanto alla cornice normativa e pattizia, tra l’altro, di dover osservare:
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, le norme pertinenti alla contrattazione;
- l’articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri, per il quadriennio normativo 1998-2001, che individua le destinazioni prioritarie delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione;
- l’articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009 del 14 settembre 2007 inerente gli sviluppi economici all’interno delle Aree;
- gli articoli 18 e 19 del CCNL 16 febbraio 1999 inerenti il conferimento, nell’ambito della terza area, di incarichi di posizioni organizzative assegnati in relazione alle esigenze di servizio;
-
CONCORDANO
delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione 2016, già stanziate sul capitolo 1700 e di quelle in corso di assegnazione, le seguenti destinazioni:
1. Progressioni economiche all’interno delle aree
La quota, a valere sulla parte fissa del Fondo, pari a € 4.900.000,00 (a lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e dell’IRAP), è destinata a finanziare una procedura selettiva per gli sviluppi economici all’interno delle Aree di cui all’articolo 17 del XXXX 0000-0000, correlata al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Area funzionale di appartenenza, da riservare ai dipendenti, in ruolo al 1° gennaio 2016, del Ministero dello sviluppo economico che abbiano maturato un’anzianità almeno biennale nell’attuale fascia retributiva.
L’Amministrazione provvederà ad informare tutto il personale dell’avvio delle procedure, che saranno, altresì, pubblicate all’interno del sito intranet del MiSE.
Non possono partecipare alle progressioni economiche:
- i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’articolo 13, comma 2, (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003;
- i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
Il dipendente sarà escluso dalla procedura selettiva in caso di sopravvenienza di una delle fattispecie di cui ai punti precedenti nel corso dello svolgimento della procedura stessa, sino all’approvazione della graduatoria finale.
I contingenti di personale, rispetto a quelli in ruolo al 1° gennaio 2016, cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore sono così ripartiti:
DA | A | N. UNITA’ | DA | A | N. UNITA’ | DA | A | N. UNITA’ | ||
IIIA/F1 | F2 | 146 | IIA/F1 | F2 | 8 | IA/F1 | F2 | 4 | ||
IIIA/F2 | F3 | 34 | IIA/F2 | F3 | 121 | IA/F2 | F3 | 3 | ||
IIIA/F3 | F4 | 529 | IIA/F3 | F4 | 491 | |||||
IIIA/F4 | F5 | 198 | IIA/F4 | F5 | 82 | |||||
IIIA/F5 | F6 | 37 | IIA/F5 | F6 | 245 | |||||
IIIA/F6 | F7 | 92 |
All’interno dell’Area di appartenenza, la fascia retributiva immediatamente superiore si acquisisce, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del XXXX 0000-0000, a decorrere dall’anno di riferimento, cioè dal 1° gennaio 2016 al termine di una procedura selettiva.
Il riconoscimento della progressione economica avviene sulla base di graduatorie di merito, per ciascuna fascia retributiva nell’ambito delle rispettive Aree funzionali, formulate nel rispetto dei seguenti criteri:
1) esperienza professionale maturata;
2) valorizzazione della qualità della prestazione resa;
3) titoli di studio;
Per quanto riguarda i percorsi formativi le Parti concordano di non considerarli in quanto ricorre la fattispecie prevista dall’articolo 18, comma 6, punto 3 del XXXX 0000-0000.
Il criterio dell’esperienza professionale maturata è correlata alle capacità e alle competenze professionali acquisite negli anni. Tale criterio si articola in due elementi:
1) la valutazione degli anni di servizio senza demerito (per un massimo di 20 punti):
1.a) 0,35 punti per ogni anno di servizio effettivamente prestato nella pubblica amministrazione (come definita dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), per un massimo di 12 punti;
1.b) la valutazione degli anni di servizio senza demerito, prestati nella medesima fascia retributiva di appartenenza, 1 punto per ogni anno (per un massimo di 8 punti).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli anni di servizio, si sommano tutti i periodi utili: anni e mesi; i periodi di tempo superiori a 15 giorni sono equiparati ad un mese. Il punteggio massimo conseguibile mediante l'applicazione dei criteri 1.a) e 1.b) corrisponde a 20. Tale punteggio sarà diminuito in ragione dei valori sotto riportati con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione:
- 1 punti per ogni multa inflitta;
- 4 punti per ogni sospensione dal sevizio pari o inferiore a dieci giorni.
Il secondo criterio considera i risultati meritevoli conseguiti dal dipendente, correlati alla misurazione della perfomance individuale rilevata dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, adottato con decreto ministeriale 10 Febbraio 2011.
Il punteggio massimo conseguibile dal dipendente mediante tale Sistema è 25 e, al fine degli sviluppi economici all’interno delle aree, si determina la media aritmetica delle valutazioni rilevate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. La media aritmetica viene parametrata a 20.
Il terzo criterio valuta, all'interno di ciascuna Area funzionale, i titoli di studio, culturali e professionali, come indicato nelle seguenti tabelle. Il punteggio massimo conseguibile dal dipendente sarà pari a 20.
TITOLI | PUNTI | |||
PRIMA AREA | titoli di studio | Diploma di scuola secondaria di primo grado | 15 | |
Diploma di qualifica professionale (biennale o triennale) | 16 | |||
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale o quinquennale) | 18 | |||
ulteriori titoli di studio | diploma di laurea triennale | 1 | max 2 punti | |
Diploma di laurea Specialistica/Vecchio ordinamento/Magistrale | 2 |
TITOLI | PUNTI | |||
SECONDA AREA | titoli di studio | diploma di qualifica professionale (biennale o triennale) | 8 | |
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale o quinquennale) | 15 | |||
diploma di laurea triennale | 16 | |||
diploma di laurea Specialistica/Vecchio ordinamento/magistrale | 18 | |||
ulteriori titoli di studio | diploma di laurea triennale | 0,5 | max 2 punti | |
seconda laurea specialistica /master di I e II livello/diploma di specializzazione (per ogni titolo posseduto) | 1 | |||
dottorato di ricerca/Abilitazioni professionali (albo architetti, ingegneri, medici, avvocati, commercialisti, psicologi...) | 1,5 |
TITOLI | PUNTI | |||
TERZA AREA | titoli di studio | diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale o quinquennale) | 10 | |
diploma di laurea triennale | 12 | |||
diploma di laurea Specialistica/Vecchio ordinamento/Magistrale | 15 | |||
ulteriori titoli di studio | diploma di laurea triennale | 0,5 | max 5 punti | |
seconda laurea specialistica/Master di I e II livello/diploma di specializzazione (per ogni titolo posseduto) | 2 | |||
dottorato di ricerca/Abilitazioni professionali (albo architetti, ingegneri medici, avvocati, commercialisti, psicologi...) | 2,5 |
Il punteggio massimo complessivo raggiungibile dal dipendente corrisponde a 60, quale sommatoria dei punteggi sopra stabiliti per ciascun criterio.
2. Posizioni organizzative
La quota del FUA 2016, pari ad € 800.977,20 (a lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP), è destinata a finanziare le posizioni organizzative, di cui agli articoli 18 e 19 CCNL 1998/2001.
Il contingente delle posizioni organizzative, formalmente conferite nell’ambito della terza area, è fissato in 342 unità, ripartite secondo le seguenti tipologie:
1) 276 di tipo A: funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; sarà attribuita un’indennità pro-capite annua pari a € 1.900,00 (al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione dell’IRAP);
2) 66 di tipo B: attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari; sarà attribuita un’indennità pro-capite annua pari a € 1.200,00 (al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione dell’IRAP);
L’Amministrazione assicura alle Organizzazioni sindacali informativa sulle posizioni organizzative conferite.
3. Indennità
Sono finanziate con le risorse del Fondo unico di amministrazione 2016 le seguenti indennità:
a) indennità di reperibilità: pari a € 17,35, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, da corrispondere, per ciascun turno di reperibilità, al personale addetto ai servizi di carattere generale cui potrà essere richiesto di garantire la reperibilità fuori dell’orario di servizio, al personale degli Ispettorati territoriali incaricato delle verifiche e controlli, anche su disposizione dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, ai fini dell’attività di vigilanza e ispettiva per la sorveglianza e protezione delle comunicazioni elettroniche dei servizi aeronautici; al personale adibito al Computer Emergency Response Team nazionale (CERT), struttura operante presso l’Istituto superiore C.T.I., nonché al personale che svolge Servizi di sicurezza delle reti per tutta la durata dell’evento “Giubileo della Misericordia”.
b) indennità per manipolazione sostanze tossiche: nella misura di € 4,00 giornaliere, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’Irap, per un massimo di 11 mesi l’anno;
c) indennità per radiazioni ionizzanti: nella misura di € 103,29 mensili, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, per un massimo di 10 mesi l’anno;
d) indennità per centralinisti non vedenti: nella misura di € 4,52 al giorno, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, per tutti i giorni di effettivo servizio prestato equiparando a presenza, esclusivamente, l’assenza per godimento dei permessi ex articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992;
e) indennità di flessibilità organizzativa nella misura giornaliera pro-capite di € 8,00, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, per un massimo di 140 giorni l’anno, ai dipendenti in servizio presso le strutture dirigenziali di livello generale nel limite massimo, per ciascuna struttura, di € 4.480,00, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP. L’indennità di flessibilità organizzativa è volta a remunerare il disagio del personale che svolge prestazioni lavorative in condizioni di gravosa articolazione dell’orario di lavoro tale da non consentire l’utilizzo delle fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.
Le indennità dalla lettera a) alla lettera d) sono finanziate con una quota del FUA 2016, pari ad € 145.266,00 (a lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e dell’IRAP); mentre la
quota del FUA 2016 pari ad € 89.174,40 (a lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP), è destinata a remunerare l’indennità di cui alla lettera e).
4. Contrattazione di posto di lavoro
La quota del FUA 2016, pari a € 700.000,00 (a lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP), è riservata alla contrattazione di posto di lavoro, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del C.C.N.L. 2006-2009, di cui all’art. 4, comma 3, lett. B), del CCNL del 16 febbraio 1999, ed è ripartita in proporzione al numero di dipendenti in servizio presso ciascuna sede di RSU.
Per l’applicazione e la gestione degli istituti, ogni sede di contrattazione posto di lavoro si attiene a criteri di premialità e meritocrazia utilizzando lo stanziamento di propria pertinenza per retribuire particolari condizioni di lavoro di cui all’articolo 45, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 165/2001 o per finanziare progetti di cui all’articolo 32 del CCNL 1998/2001, che consentano di conseguire un miglioramento qualitativo o quantitativo dei servizi, semplificazione di procedure o una maggiore economia di gestione, evitando il ricorso a forme indifferenziate di remunerazione.
Una quota non inferiore al 10% e non superiore al 40% delle risorse assegnate a ciascuna sede di posto di lavoro è destinata a finanziare progetti finalizzati connessi a obiettivi strategici, già avviati all’inizio dell’anno 2016.
5. Cumulabilità
Ciascun dipendente può essere destinatario di un solo istituto tra quelli indicati nel presente accordo dal punto 2 al 4, ad eccezione delle indennità per particolari posizioni previste da disposizioni normative, di cui alle lett. a), b), c), d), del punto 3. L’incumulabilità deve intendersi su base mensile.
Le indennità per radiazioni ionizzanti e per centralinisti non vedenti sono cumulabili con una sola delle altre indennità e comunque non fra loro.
6. Produttività
Le risorse del fondo non destinate agli istituti contrattuali di cui ai precedenti punti sono finalizzate alla remunerazione dell’istituto della produttività individuale sulla base del sistema di misurazione e valutazione approvato con D.M. 10 febbraio 2011.
7. Clausola finale
Le parti infine stabiliscono che le risorse che residueranno dopo il pagamento di tutti gli istituti previsti dai punti precedenti del presente accordo e le ulteriori risorse che eventualmente confluiranno nel Fondo andranno ad incrementare la quota disponibile per il pagamento della produttività individuale.
Roma, 31 maggio 2016
LA PARTE PUBBLICA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI