Assicurazione della responsabilità civile verso terzi, tutela legale, assistenza e rimborso
Assicurazione della responsabilità civile verso terzi, tutela legale, assistenza e rimborso
spese dello sciatore e dello snowboarder
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: AIG SNOW PROBLEM
AIG Europe S.A. è un’impresa di assicurazione registrata presso il Registre De Commerce Et Des Societes (registro delle imprese del Lussemburgo) con il numero B218806, la sede legale è al 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx.
La polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Xxx xxxxx Xxxxxx 0, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx, partita IVA n. 10479810961, codice fiscale n. 00000000000, Telefono: 00.00000, Fax 00.0000000, indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxx@xxx.xxx, indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. AIG Europe S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all’Elenco annesso all’Albo delle Imprese di assicurazione dal 16 marzo 2018 con il numero I.00146.
Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di polizza.
Che tipo di assicurazione è?
Il prodotto AIG SNOW PROBLEM costituisce un’assicurazione a copertura di alcuni rischi connessi all’attività sciisticica, pratica della bicicletta e mountain bike coperti in diversa misura e come sinteticamente descritti nel presente documento.
Cosa è assicurato? Per skipass giornalieri, bi-giornalieri consecutivi, plurigiornaliero non consecutivi (esclusi gli stagionali) sono incluse le seguenti garanzie: ✓ Sezione A – Spese di soccorso sulle piste, spese mediche di primo soccorso (i) A.1 Spese di soccorso sulle piste con toboga Somma assicurata: Euro 200 (ii) A.2 Spese mediche di primo soccorso Somma assicurata: Euro 500 ✓ Sezione B – Rientro sanitario, autista a disposizione per il rientro a domicilio (i) B.1 Rientro sanitario dell’Assicurato al proprio xxxxxxxxxx Xxxxx assicurata: costo effettivo (ii) B.2 Autista a disposizione per rientro a domicilio Somma assicurata: costo effettivo sostenuto ✓ Sezione C – Responsabilità Civile Somma assicurata danni ale persone: Euro 150.000 Somma assicurata danni alle cose: Euro 10.000 ✓ Sezione D – Tutela Legale Somma assicurata: Euro 1.000 Per skipass da 3 giorni consecutivi in poi (esclusi gli stagionali) sono inlcuse anche le garanzie di seguito riportate : ✓ Sezione E – Rimborso skipass non goduto per infortunio Somma assicurata: rimborso pro-rata per il periodo non goduto | Cosa non è assicurato? Le principali esclusioni sono: 🗶 Qualsiasi evento verificatosi al di fuori delle aree sciabili cosi come definite; 🗶 Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge, o da inosservanza cosciente delle norme ufficiali; 🗶 Coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come pure la partecipazione a furti, rapine o altri crimini; 🗶 Qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione; 🗶 I problemi medici che l’Assicurato presentava prima della decorrenza delle garanzie. Con riferimento alla garanzia Responsabilità Civile: 🗶 Tutti i danni che non sono materiali; 🗶 Tutti i danni indiretti; 🗶 Tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore. Ci sono limiti di copertura? Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali gli incidenti e gli infortuni causati o occorsi in conseguenza od in occasione di: ! suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); ! trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, frane , catastrofi naturali, eventi climatici; |
✓ Sezione F – Xxxxxxxx noleggio materiale da sci non utilizzato per infortunio Somma assicurata: Euro 40 al giorno ✓ Sezione G – Rimborso lezioni di sci non godute per infortunio Somma assicurata: Euro 60 al giorno ✓ Sezione H – Rimborso skipass non goduto per meteo avverso Somma assicurata: rimborso pro-rata per il periodo non goduto. | ! assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze; ! ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali; ! sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate; ! trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi; ! utilizzo dello skipass contro il regolamento. |
Dove vale la copertura? ✓ L’Assicurazione vale per tutte le piste da sci alle quali si può accedere con lo skipass in uso al momento del Sinistro. L’Assicurazione non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivante da viaggi – effettivi o anche solo pianificati – in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Crimea. |
Quali sono i miei obblighi? — L’obbligo di comunicare all’Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato; — L’obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall’Intermediario o nella documentazione precontrattuale; — L’obbligo in capo all’Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all’Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l’Assicurato; — L’obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore; — L’obbligo in capo all’Assicurato, in caso di Xxxxxxxxx di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno; — L’obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. — L’obbligo di comunicare tempestivamente ad AIG qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, nonché l’obbligo di inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento senza l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore; — L’obbligo di collaborare con l’Assicuratore fornendo tutte le informazioni di cui l’Assicuratore necessiti per potere agire per conto dell’Assicurato. L’Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore. |
Quando e come devo pagare? Il premio di assicurazione dovrà essere corrisposto in occasione dell’acquisto dello skipass secondo le modalità indicate dal Contraente. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura vale per l’intera giornata o le intere giornate per le quali l’assicurato ha acquistato la polizza, coincidenti con la durata dello skipass al quale la polizza è abbinata. |
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza pertanto non richiesta la disdetta.
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Assicurazione della responsabilità civile verso terzi, tutela legale, assistenza e rimborso spese dello sciatore e dello snowboarder
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni) Compagnia: AIG Europe S.A.– Rappresentanza Generale per l’Italia
Nome prodotto: Assicurazione AIG sNOw Problem
Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Compagnia: AIG Europe S.A., registrata in Lussemburgo con il numero B218806. Sede legale: 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, sede secondaria in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 - REA Milano n. 0000000, Telefono: 00.00000 Fax 00.0000000. Sito web: xxx.xxx.xx.xx Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
AIG Europe S.A. è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese, Commissariat aux Assurances. AIG Europe S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I.00146. L’attività di AIG Europe S.A. sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.
AIG Europe S.A. (AESA), in quanto società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.
Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.
Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 Novembre 2017:
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
• Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
• Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
• Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
• L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
• La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).
Al contratto si applica la legge italiana.
Rami danni: le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo
SEZIONE A – SPESE DI SOCCORSO SULLE PISTE, SPESE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l’erogazione di servizi di assistenza durante la pratica delle attività coperte in polizza
SEZIONE B – RIENTRO SANITARIO, AUTISTA A DISPOSIZIONE PER IL RIENTRO A DOMICILIO
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l’erogazione di servizi di assistenza in seguito ad un evento coperto dalla polizza
SEZIONE C – RESPONSABILITA’ CIVILE
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previst un indennizzo nel caso in cui l’assicurato sia civilmente responsabile per danni in seguito alle attività coperte dalla polizza
SEZIONE D– TUTELA LEGALE
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese legali relative a richieste di risarcimento promosse dall’assicurato per danni alla propria persona durante le attività coperte dalla polizza
Che cosa è assicurato?
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COPERTURE VALIDE SOLO PER POLIZZE POLIZZE EMESSE CON SKIPASS DI DURATA DA 3 GIORNI O PIU’ CONSECUTIVI
SEZIONE E – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER INFORTUNIO
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso pro-rata dello skipass non goduto in seguito ad un evento coperto dalla polizza
SEZIONE F – RIMBORSO NOLEGGIO MATERIALE DA SCI NON UTILIZZATO PER INFORTUNIO
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso pro-rata del costo del noleggio del materiale da sci non utilizzato in seguito ad un evento coperto dalla polizza
SEZIONE G – RIMBORSO LEZIONI DI SCI NON GODUTE PER INFORTUNIO
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso pro-rata del costo delle lezioni di sci già pagate e non godute in seguito ad un evento coperto dalla polizza
SEZIONE H – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER METEO AVVERSO
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso pro-rata del costo dello skipass in caso di condizioni meteo avverse che causini la chiusura di tutti gli impianti
Che cosa non è assicurato? | |
ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA | Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali incidenti ed infortuni causati od occorsi in conseguenza od in occasione di: Qualsiasi evento verificatosi al di fuori delle aree sciabili così come definite Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge, o da inosservanza cosciente delle norme ufficiali coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come pure la partecipazione a furti, rapine o altri crimini suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione; guerra civile o straniera, invasione, insurrezione, rivoluzione, legge marziale, utilizzo del potere militare o usurpazione di potere governativo o militare, scioperi, sommosse di qualsiasi tipo, tumulti popolari, effetti derivanti da una fonte di radioattività, epidemie, inquinamento trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, frane , catastrofi naturali, eventi climatici; un'esposizione o da una contaminazione dovuta a sostanze nucleari, chimiche o biologiche indipendentemente dalle cause che vi hanno contribuito; assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze; stato di ebbrezza dell'Assicurato, caratterizzato dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico pari o superiore a quello fissato dalla legge che regola la circolazione automobilistica del paese in cui si trova l’Assicurato al momento del sinistro; uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra; ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali; sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate partecipazione a competizioni agonistiche a qualsiasi titolo (anche amatoriale) inclusi prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi; trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi utilizzo dello skipass contro il regolamento Con particolare riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile sono espressamente esclusi anche: tutti i danni che non siano materiali tutti i danni indiretti tutti i danni causati a membri dello stesso gruppo che stavano svolgendo l’attività coperta dall’assicurazione insieme al beneficiario, salvo il caso n cui tutti i membri del gruppo fossero coperti da assicurazione tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore i Sinistri per i quali il Beneficiario abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale i Sinistri per i quali il beneficiario non abbia trasmesso alla società il modulo “Ricostruzione della dinamica del sinistro” interamente compilato o sottoscritto tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente. |
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SEZIONE A – SPESE DI SOCCORSO SULLE PISTE, SPESE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO | Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa: le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ; i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato; le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio; le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura, le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata; le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata; le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio o , comunque , non nell’immediatezza del sinistro; le spese per telefonate . |
SEZIONE B – RIENTRO SANITARIO, AUTISTA A DISPOSIZIONE PER IL RIENTRO A DOMICILIO | Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa: l’organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste; le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia; in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico; le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ; i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato; le patologie nervose o mentali; le spese per telefonate. Tutte le prestazioni di assistenza non son altresì dovute: nel caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della centrale Operativa, ovvero: si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato; l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato. |
SEZIONE C – RESPONSABILITA’ CIVILE | Sono esclusi dalla copertura assicurativa: - qualsiasi responsabilità derivante da lesioni fisiche ovvero da perdita o danneggiamento di cose: di proprietà dell’Assicurato, di un Familiare o di una persona alle dipendenze dell’Assicurato; oppure che l’Assicurato, un Familiare o una persona alle dipendenze dell’Assicurato abbiano in consegna, in custodia o sotto controllo; - qualsiasi lesione, perdita o danno: a carico dei componenti della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell’Assicurato; traente origine dall’attività professionale o d’impresa dell’Assicurato o verificatosi in relazione a detta attività professionale o d’impresa; traente origine da un contratto stipulato dall’Assicurato; verificatisi durante attività fuori pista. - La partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni amatoriali non professionistiche e senza premi in denaro. |
SEZIONE D– TUTELA LEGALE | Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione: l’Assicurato si impegna a seguire le indicazioni fornite dalla Società nella gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento; nel caso in cui l’Assicurato venga chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi rientranti nella presente polizza, l’assicurato ha facoltà di scegliere il Legale a ci affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia: : a) abilitato secondo la normativa applicabile b) iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia laddove possibile, l’Assicurato deve recuperare tutte le spese sostenute dalla Società e versare a quest’ultima gli importi recuperati. |
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PER LE SEZIONI DALLA E ALLA H | Come condizione per la copertura prestata in base alle presenti sezione, l’infortunio dell’assicurato dovrà essere tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società. |
Ci sono limiti di copertura?
Ove non diversamente concordato l’assicurazione prevede per alcune garanzie limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
GARANZIA | MASSIMALE | SCOPERTO/FRANCHIGIA |
Responsabilità civile - Danni a persone | € 150.000 | 10% con un minimo di € 500,00 |
Responsabilità civile - Danni a cose | € 10.000 | 10% con un minimo di € 500,00 |
Tutela legale | € 1.000 | Non prevista |
Spese di soccorso su piste italiane ed estere con toboga | € 200 | Non prevista |
Rimborso spese mediche di primo soccorso | € 500 | Non prevista |
Autista a disposizione per rientro a domicilio | costo effettivo | Non prevista |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Per le prestazioni Spese di soccorso sulle piste – Xxxxxxxx spese mediche di primo soccorso. Poiché l’assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento a seguito del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste, per poter usufruire delle prestazioni previste dalla presente polizza l’Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dalla presente assicurazione. Il Servizio di Soccorso sulle piste verificherà al momento dell’intervento se il soggetto coinvolto nell’incidente e/o nell’infortunio possiede l’assicurazione, il nome dell’assicurato e la sua identità. Per le prestazioni Rientro sanitario – Autista a disposizione Per usufruire delle prestazioni di assistenza l’assicurato deve necessariamente prendere contatto con la Centrale operativa di assistenza AIG, attiva 24 ore su 24, al numero Tel x00 000 0000 0000 indicando: cognome e nome dell’assicurato, numero dello skipass, natura dell’incidente o dell’infortunio, recapito telefonico ove sia reperibile l’Assicurato per le successive necessità di contatto con la Centrale Operativa. Nessuna delle prestazioni di cui al presente articolo verrà applicata qualora l’Assicurato non abbia contattato la Centrale operativa di Assistenza per richiedere la necessaria autorizzazione. Per tutte le Prestazioni Per richiedere un indennizzo, l’assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro, al |
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seguente indirizzo: AIG Europe S.A. Rappresentanza Gen. per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXX In alternativa sarà possibile procedere alla denuncia di sinistro, tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal suo verificarsi, registrandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Dietro segnalazione di un evento dannoso, AIG provvederà ad inviare all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro da restituire compilato per dare seguito alla richiesta di indennizzo. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati. | |
Prescrizione: ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 C.C | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | ||||
Premio | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP. Si specifica tuttavia che, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente/assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso | |||
Rimborso | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP | |||
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||||
Durata | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP | |||
Sospensione | Non sono previste ipotesi di sospensione delle coperture |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP |
Risoluzione | Non sono previste clausole convenzionali di risoluzione |
A chi è rivolto questo prodotto?
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Questo prodotto è rivolto ai possessori di skipass che aderiscono alla polizza
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio |
COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A e sez.F del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere sospeso fino ad un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a AIG I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia |
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Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET | |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO |
POLIZZA N. IAH0013863
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CHE, AI SENSI DELL’ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SONO EVIDENZIATE IN GRASSETTO (CARATTERE DI PARTICOLARE EVIDENZA) IN QUANTO CONTENENTI: DECADENZE, NULLITA’, LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE O ANALGHE CLAUSOLE.
Aderente
DEFINIZIONI
Il soggetto che aderisce alla presente polizza collettiva ad adesione individuale per assicurare se stesso e/o altri soggetti.
AIG sNOw PROBLEM
Il nome del presente Prodotto assicurativo
Area Sciabile
La superficie innevata, anche artificialmente, aperta al pubblico e costituita dalla porzione all’interno della palinatura delle piste abitualmente riservate alla pratica degli sport della neve, ad esclusione dello Snow Park. Durante la stagione estiva si intende per “area sciabile” la stessa superficie qui definita , ancorchè non innevata.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Nel caso l’assicurazione sia abbinata ad uno skipass, l’assicurato coincide con il possessore e titolare dello skipass regolarmente emesso dal Contraente od altri soggetti di questo autorizzati.
Assicurazione
Il presente contratto di assicurazione
Centrale Operativa di Assistenza
La struttura, in funzione 24 ore su 24, che ha il compito di fornire per conto della Società un’assistenza immediata nei casi previsti in polizza. Il servizio di assistenza è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l’anno e può essere contattato al seguente numero telefonico:
x00.000.0000.0000
Centro di gestione dei sinistri
L’ufficio che gestisce i sinistri della presente polizza, fatte salve le prestazioni che, in base alle condizioni di polizza, sono erogate dalla Centrale operativa di assistenza.
Le richieste di indennizzo dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX XXXXX
o potranno essere inoltrate collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Contraente
Il soggetto che ha stipulato la presente Polizza di assicurazione collettiva ad adesione individuale: MONTECAMPIONE SKI AREA S.R.L.
Condizioni, esclusioni e garanzie
Le condizioni ed esclusioni speciali si applicano alle singole sezioni della polizza, mentre le esclusioni, le condizioni e le garanzie generali si applicano alla polizza nel suo complesso.
Familiare
Xxxxxx, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli, figlie, partner, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, nuore, cognati, cognate, xxxxxxxx, xxxxxxxx, figliastri, figliastre, xxxxxxxxxxxx, sorellastre dell’Assicurato.
Fascicolo informativo
Il documento contrattuale composto dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela Dati Personali e dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Franchigia
Somma fissata in maniera forfetaria nel contratto e rimanente in carico dell'Assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro.
Guerra
Xxxxxx, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l’impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.
Incidente
Lo scontro fortuito tra l’Assicurato ed una terza persona occorso nell’esercizio dell’attività oggetto dell’Assicurazione e che abbia causato un infortunio dell’Assicurato e/o danni materiali obiettivamente constatabili a danno dell’Assicurato per cui sia stato necessario – limitatamente ai mesi invernali - l’intervento, nel luogo di accadimento del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste.
Infortunio
L’evento occorso all’Assicurato durante l’attività oggetto dell’Assicurazione, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia richiesto l’intervento nel luogo di accadimento del Sinistro – limitatamente ai mesi invernali - del Servizio di Soccorso sulle piste e il trasporto d’urgenza presso una struttura sanitaria.
Lesione corporale
Qualsiasi lesione fisica subita da una persona.
Massimale
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per persona, qualunque sia il numero dei sinistri e delle persone colpite.
Premio
L’importo dovuto dal Contraente alla Società.
Residenza
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero ospedaliero
Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.
Sinistro
Il materializzarsi di un evento previsto nel contratto. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro.
Servizio di Soccorso sulle piste
L’organismo di salvataggio civile o militare o l’organismo specializzato pubblico o privato regolarmente autorizzato a prestare il servizio di soccorso all’Assicurato nel luogo di accadimento del Sinistro.
Società
AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Sito internet: xxxx://xxx.xxx.xx.xx
Terzi
Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.
GARANZIE DI ASSICURAZIONE
OGGETTO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Il presente contratto costituisce un’assicurazione a copertura di incidenti ed infortuni legati all’espletamento:
a) nell’area sciabile, delle seguenti attività amatoriali sulla neve: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino;
b) durante il periodo in cui l’area sciabile non è innevata, delle seguenti attività amatoriali: pratica della bicicletta e mountain bike
Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati, e con i limiti di rimborso ivi indicati per singola prestazione.
Art. 2 – Persone assicurabili ed assicurate
La presente assicurazione è prestata, a favore degli Assicurati individuati dall’Aderente al momento dell’acquisto dello skipass, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione.
Art. 3 – Validità territoriale
L’Assicurazione vale per tutte le piste da sci alle quali si può accedere con lo skipass in uso al momento del Sinistro.
Art. 4 – Validità temporale
L’intera giornata o le intere giornata per le quali l’assicurato ha acquistato la polizza, coincidenti con la durata dello skipass al quale la polizza è abbinata.
Art. 5 – Validità dell’assicurazione
L’assicurazione è valida solo ed esclusivamente in caso di richiesta di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del Servizio di soccorso sulle piste; l’assicurato dovrà segnalare al Servizio di soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall’assicurazione mostrando di essere in possesso di regolare skipass, comprovante la facoltà di utilizzo dell’area sciabile in cui si trova, oltre a tutti i documenti che gli verranno richiesti al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il Servizio di soccorso sulle piste verificherà, al momento dell’intervento, se il soggetto coinvolto nell’incidente e/o nell’infortunio sia in possesso dell’assicurazione, il nome dell’assicurato e l’identità dello stesso. Qualora non sia stata acquistata contestualmente allo skipass, l’assicurazione è valida solo se è stata acquistata prima dell’inizio giornaliero dell’attività oggetto di contratto.
Art. 6 - Prestazioni
Le prestazioni assicurate, con i relativi limiti di rimborso, limitazioni ed esclusioni, sono definite alla successiva sezione “Prestazioni”.
Tutte le garanzie sono prestate in secondo rischio rispetto a quanto coperto da altre polizze assicurative in vigore e stipulate dall’assicurato o dal contraente, e gli indennizzi sono liquidati al netto di eventuali altri indennizzi dovuti da altre polizze in vigore e/o da assicurazioni sociali e/o obbligatorie. Salvo che non sia diversamente stabilito, massimali, franchigie e scoperti sono applicati per sinistro/evento.
Art. 7 - Condizioni relative allo stato di salute valide per tutte le sezioni di polizza
La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l’esclusione) allo stato di salute dell’Assicurato. In particolare, è stabilito e convenuto che la copertura non sia prestata per problemi medici che l’Assicurato presentava prima della decorrenza della garanzia. In proposito si rinvia all’articolo 10 - Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.
Art. 8 - Franchigie
Le singole sezioni di polizza possono prevedere la liquidazione del sinistro previa applicazione di una franchigia a carico dell’Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni.
Art. 9 – Esclusione attività pericolose
Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività:
gare d’avventura, biathlon, discesa con bob / skeleton, scalate / trekking / escursioni a piedi sopra i 4.000 metri, heliski, hockey su ghiaccio, ice speedway, alpinismo / scalata su roccia, parapendio, sci acrobatico, motoslitte skidoo, salto dal trampolino con gli sci, gare sciistiche, BMX acrobatico/a ostacoli ,ciclo- cross, triathlon.
Sono sempre escluse le attività svolte a livello professionistico, soggette a remunerazione e configurabili come gare, tornei o relativi allenamenti
Art. 10 –Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza
Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali incidenti ed infortuni causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:
a. Qualsiasi evento verificatosi al di fuori delle aree sciabili così come definite
b. Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge, o da inosservanza cosciente delle norme ufficiali
c. coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come pure la partecipazione a furti, rapine o altri crimini
d. suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
e. qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
f. guerra civile o straniera, invasione, insurrezione, rivoluzione, legge marziale, utilizzo del potere militare o usurpazione di potere governativo o militare, scioperi, sommosse di qualsiasi tipo, tumulti popolari, effetti derivanti da una fonte di radioattività, epidemie, inquinamento
g. trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, frane , catastrofi naturali, eventi climatici;
h. un'esposizione o da una contaminazione dovuta a sostanze nucleari, chimiche o biologiche indipendentemente dalle cause che vi hanno contribuito;
i. assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze;
j. stato di ebbrezza dell'Assicurato, caratterizzato dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico pari o superiore a quello fissato dalla legge che regola la circolazione automobilistica del paese in cui si trova l’Assicurato al momento del sinistro;
k. uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
l. ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali;
m. sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate
n. partecipazione a competizioni agonistiche a qualsiasi titolo (anche amatoriale) inclusi prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
o. trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi
p. utilizzo dello skipass contro il regolamento
Con particolare riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile sono espressamente esclusi anche:
q. tutti i danni che non siano materiali
r. tutti i danni indiretti
s. tutti i danni causati a membri dello stesso gruppo che stavano svolgendo l’attività coperta dall’assicurazione insieme al beneficiario, salvo il caso n cui tutti i membri del gruppo fossero coperti da assicurazione
t. tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore
u. i Sinistri per i quali il Beneficiario abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale
v. i Sinistri per i quali il beneficiario non abbia trasmesso alla società il modulo “Ricostruzione della dinamica del sinistro” interamente compilato o sottoscritto
w. tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente.
Nota:
Esclusione sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
Esclusione territoriale: La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell’Ucraina).
Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente;
PRESTAZIONI
SEZIONE A – SPESE DI SOCCORSO SULLE PISTE, SPESE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO
Natura delle prestazioni e garanzie
A.1 Spese di soccorso sulle piste con toboga
Quando, a seguito di incidente e/o infortunio dell’assicurato su piste da sci sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste a mezzo toboga, AIG tiene a proprio carico, fino al massimale indicato nell’Allegato 1 – Tabella delle garanzie, le spese ordinarie di soccorso tramite toboga sulle piste se questo è stato organizzato ed effettuato da un Servizio di Soccorso sulle piste (ovvero un organismo di salvataggio civile o militare, ovvero da un organismo pubblico o privato regolarmente autorizzato ad effettuare le prestazioni nel luogo di accadimento del Sinistro).
La garanzia opera limitatamente alle piste dove è valido lo skipass in possesso dell’Assicurato per la giornata o le giornate per le quali ha acquistato la polizza.
A.2 Spese mediche di primo soccorso
A seguito di incidente e/o infortunio dell’assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste, AIG tiene a proprio carico, nei limiti del massimale indicato all’Allegato 1 – Tabella delle Garanzie, le spese mediche di primo soccorso sostenute dall’Assicurato nell’immediatezza del sinistro.
La garanzia è operante solo se l’assicurato è stato soccorso nel luogo di accadimento del sinistro, dal Servizio di Soccorso sulle piste (ovvero un organismo di salvataggio civile o militare, ovvero da un organismo pubblico o privato regolarmente autorizzato ad effettuare le prestazioni nel luogo di accadimento del Sinistro) e trasportato alla struttura sanitaria che presta le cure mediche di primo soccorso nella stessa giornata in cui si è verificato l’evento oggetto di intervento del Servizio di Soccorso. Limitatamente alla stagione estiva, per la pratica di ciclismo e mountain bike, la garanzia opera in presenza di un verbale redatto da un presidio di Pronto Soccorso provinciale che attesti , in base alla dichiarazione dell’assicurato, come l’infortunio si sia verificato durante il periodo di copertura assicurativa ed all’interno dell’area per la quale opera l’assicurazione.
La garanzia opera limitatamente alle piste dove è valido lo skipass in possesso dell’Assicurato per la giornata o le giornate per le quali ha acquistato la polizza.
Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE A (ad integrazione dell’art. 10 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione)
Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
a. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ;
b. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
c. le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio;
d. le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura,
e. le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata;
f. le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata;
g. le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio o , comunque , non nell’immediatezza del sinistro;
h. le spese per telefonate .
Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE A
Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione:
La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, la Società sarà tenuta a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso.
Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro
Per le garanzie di cui alla presente Sezione, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, la Società è surrogata, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di xxxx, relativamente alle azioni di surroga nei confronti di figli, discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato, quali conviventi o prestatori di lavoro alle dipendenze dell’Assicurato (collaboratori domestici, autisti e similari).
SEZIONE B – RIENTRO SANITARIO, AUTISTA A DISPOSIZIONE PER IL RIENTRO A DOMICILIO
Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza: in tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche della Centrale operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base dell’assicurato.
Le prenotazioni sono effettuate dalla Centrale Operativa di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati.
Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza: Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno pagate direttamente dalla Centrale Operativa di Assistenza solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza medesima, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull’Assicurato l’onere di provare l’urgenza delle spese effettuate e l’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza e le spese mediche sostenute saranno rimborsate.
Per usufruire delle prestazioni di Assistenza di cui alla presente Sezione contattare la Centrale Operativa di Assistenza ali recapiti sotto indicati:
x00 000 00000000
xxxxx@xxxxxxxxx.xx
In tutti i casi occorrerà indicare al momento del primo contatto con la Centrale Operativa di Assistenza:
- cognome e nome dell’Assicurato,
- indirizzo,
- recapito di contatto per le successive azioni della Centrale Operativa,
- natura e descrizione dell’infortunio.
Circostanze eccezionali
La Centrale operativa di assistenza AIG non sarà responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente sezione A in caso di sciopero, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore.
Natura delle prestazioni e garanzie
B.1 Rientro sanitario dell'Assicurato al proprio domicilio
A seguito di incidente e/o infortunio dell’assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste o – limitatamente alla stagione estiva e alla pratica di ciclismo e mountain bike - sia stato emesso un Verbale da un Presidio di Pronto soccorso provinciale, nei termini indicati al precedente art. A.2 e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso” nel momento in cui l’Assicurato sia dichiarato, a giudizio dei medici curanti in loco avvallato dai medici della Centrale Operativa di Assistenza, idoneo al viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza provvede al rientro dell'Assicurato al proprio domicilio o ad una struttura ospedaliera nella località di residenza. Data e modalità del rientro, nonché i mezzi più idonei sono decisi e scelti dalla Centrale Operativa di Assistenza in base alle condizioni summenzionate. Il rientro potrà avvenire con treno di prima classe, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato.
B.2 Autista a disposizione per rientro a domicilio
A seguito di incidente e/o infortunio dell’assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso”, qualora l’Assicurato abbia precedentemente raggiunto le piste da sci con la propria autovettura, non sia in condizione di guidare, e nessuno degli eventuali passeggeri che viaggiavano con lui sia in grado di sostituirlo alla guida per ragioni obiettive, la Centrale Operativa di Assistenza – dopo essere stata preventivamente contattata ed aver accertato attraverso il contatto con i medici curanti in loco l’impossibilità dell’Assicurato a condurre il veicolo - mette a disposizione un autista per ricondurre il mezzo ed eventualmente i passeggeri che viaggiavano con l’assicurato fino alla residenza dell’assicurato secondo l’itinerario più breve, tenendo a carico l’organizzazione ed il costo dell’autista messo a disposizione e della sua biglietteria di rientro dopo l’intervento. Tutti gli altri costi connessi al rientro (carburante, pedaggio, assicurazioni, ecc.) sono interamente ed esclusivamente a carico dell’assicurato.
Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE B (ad integrazione dell’art. 10 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione) Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
i. l’organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
j. le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia;
k. in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico;
l. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ;
m. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
n. le patologie nervose o mentali;
o. le spese per telefonate.
Tutte le prestazioni di assistenza non son altresì dovute:
p. nel caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della centrale Operativa, ovvero:
i. si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato;
ii. l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato.
Non danno diritto alla prestazione Rientro dell’assicurato al domicilio di cui all’art. B.1 della presente Sezione le affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto.
SEZIONE C - RESPONSABILITÀ CIVILE
Oggetto della garanzia
C.1 La polizza tiene indenne l’Assicurato, entro l’importo specificato nell’Allegato 1 - Tabella delle garanzie, nel caso in cui l’Assicurato sia civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, da intendersi come:
a. lesioni fisiche di Terzi;
b. danneggiamento o perdita di beni di proprietà di Xxxxx, solo a seguito di lesioni fisiche di Xxxxx
in conseguenza di collisione tra le persone nell’area sciabile ove lo skipass in possesso dell’assicurato permette di accedere, sempreché :
• venga stilato in tempo reale da parte del Servizio di Soccorso sulle piste il verbale con la dinamica e i dati significativi dell'incidente o
• limitatatmente alla pratica di ciclismo e mountain bike nella stagione estiva - sia presente un Verbale redatto da un Presidio di Pronto soccorso provinciale, nei termini indicati al precedente art. A.2
La Società si farà carico delle spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato nei limiti del quarto della somma assicurata, oppure, ove sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, in proporzione del rispettivo interesse della Società e dell’Assicurato.
Le garanzie sono prestate in secondo rischio. Non sono assicurati i primi €500 di ciascun sinistro o il 10% se maggiore.
Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE C (ad integrazione dell’art. 10 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione)
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
- qualsiasi responsabilità derivante da lesioni fisiche ovvero da perdita o danneggiamento di cose:
o di proprietà dell’Assicurato, di un Familiare o di una persona alle dipendenze dell’Assicurato;
o oppure che l’Assicurato, un Familiare o una persona alle dipendenze dell’Assicurato abbiano in consegna, in custodia o sotto controllo;
- qualsiasi lesione, perdita o danno:
o a carico dei componenti della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell’Assicurato;
o traente origine dall’attività professionale o d’impresa dell’Assicurato o verificatosi in relazione a detta attività professionale o d’impresa;
o traente origine da un contratto stipulato dall’Assicurato;
o verificatisi durante attività fuori pista.
- La partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni amatoriali non professionistiche e senza premi in denaro.
Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE C
Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l’Assicurato deve comunicare tempestivamente ad AIG qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti e inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento e/o alle circostanze assicurate;
2. l’Assicurato deve collaborare fornendo tutte le informazioni di AIG necessiti per potere agire per conto dell’Assicurato. L’Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l’autorizzazione scritta di AIG.
3. Nel caso in cui venga avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Assicurato, affinché il medesimo possa avvalersi della presente copertura dovrà dare immediato avviso alla Società, che metterà a disposizione dell’Assicurato, per la gestione della lite, propri legali di fiducia dei quali quest’ultimo dovrà necessariamente avvalersi, a pena di decadenza dell’Assicurato dal diritto di essere manlevato e tenuto indenne dalla Società e/o dall’intermediario.
SEZIONE D – TUTELA LEGALE
Oggetto della garanzia
D.1 A seguito di infortunio o collisione fra l’Assicurato ed altri soggetti che stanno praticando un’attività definita dal precedente art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE all’interno dell’area sciabile, per il quale sia stato effettuato un intervento di Soccorso sulle piste o – limitatamente alla stagione estiva e alla pratica di ciclismo e mountain bile, sia presente un verbale redatto da un presidio di Pronto Soccorso provinciale nei termini indicati al precedente art. A.2, AIG terrà a proprio carico, entro l’importo indicato nell’Allegato 1-Tabella delle garanzie, le spese legali ed i costi di giudizio resisi necessari per risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto l’assicurato, a condizione che le stesse non abbiano come controparte la Società, l’intermediario o il Contraente dell’assicurazione.
La Società assumerà a proprio carico nei limiti del massimale complessivo di € 1.000 l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali in sede civile e penale come di seguito indicate:
1. Le spese per intervento di un legale
2. le spese peritali
3. le spese di giudizio nel processo
4. le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato
Qualora, in disaccordo con l’Assicurato, la Società ritenga che l’azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l’opportunità di promuovere l’azione.
Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE D (ad integrazione dell’art. 10 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione)
Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento traenti origine da atti criminosi, dolosi o intenzionali dell’Assicurato.
Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE D
Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l’Assicurato si impegna a seguire le indicazioni fornite dalla Società nella gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento;
2. nel caso in cui l’Assicurato venga chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi rientranti nella presente polizza, l’assicurato ha facoltà di scegliere il Legale a ci affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia: :
a) abilitato secondo la normativa applicabile
b) iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia laddove possibile, l’Assicurato deve recuperare tutte le spese sostenute dalla Società e versare a quest’ultima gli importi recuperati.
Per l'attività di gestione dei sinistri di cui alla presente copertura, la Società, si avvale dell'impresa IGS s.r.l. - Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx (XX) e-mail
SEZIONE E – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER INFORTUNIO
Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi
Oggetto della garanzia
E.1 A seguito di incidente e/o infortunio dell’assicurato per il quale sia intervenuto il Servizio di Soccorso sulle piste o , limitatatmente alla stagione estiva e alla pratica di ciclismo e mountain bile , sia presente un o – limitatamente alla stagione estiva e alla pratica di ciclismo e mountain bile, sia presente un verbale redatto da un presidio di Pronto Soccorso provinciale nei termini indicati al precedente art. A.2, e per il quale l’Assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso”, AIG rimborsa il pro-rata dello skipass non goduto.
Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE E
Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione, l’infortunio dell’Assicurato dovrà essere tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società. L’assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto, a seguito di incidente e/o infortunio , solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
SEZIONE F – RIMBORSO NOLEGGIO MATERIALE DA SCI NON UTILIZZATO PER INFORTUNIO
Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi
Oggetto della garanzia
F.1 A seguito di incidente e/o infortunio dell’assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste e per il quale l’assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso”, AIG rimborsa - nei limiti e con deduzione dello scoperto indicato all’Allegati 1 – Tabella delle Garanzie il pro-rata degli eventuali costi di noleggio di materiale da sci non utilizzato.
Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE F
Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione, l’infortunio dell’assicurato dovrà essere tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società.
SEZIONE G – RIMBORSO LEZIONI DI SCI NON GODUTE PER INFORTUNIO
Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi
Oggetto della garanzia
G.1 A seguito di incidente e/o infortunio dell’assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste e per il quale l’assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche di primo soccorso”, AIG rimborsa - nei limiti e con deduzione dello scoperto indicato all’Allegati 1 – Tabella delle Garanzie il pro-rata del costo di lezioni di sci già pagate e non godute.
Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE G
Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione, l’infortunio dell’assicurato dovrà essere tale da non consentirgli di riprendere l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società.
SEZIONE H – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER METEO AVVERSO
Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi
Oggetto della garanzia
H.1 Qualora, in caso di condizioni meteo avverse, siano chiusi tutti gli impianti dove è valido lo skipass regolarmente emesso dal Contraente la Società rimborserà il pro-rata del costo di eventuali skipass non goduti.
Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE H
Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione, saranno considerati chiusi solo gli impianti fermi per tutta la giornata sciistica esclusivamente a causa dei seguenti eventi: intensità e direzione del vento, temperatura, rischio valanghe, eccesso di neve. L’assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass no goduto per meteo avverso solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
PREMIO DI ASSICURAZIONE
Art. 11 – Premio di assicurazione
Il premio di assicurazione è da intendersi per ogni singola persona assicurata.
Art. 12 – Pagamento del premio
La presente assicurazione ha effetto al momento del pagamento del premio da parte dell’assicurato Al contraente
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 13 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 14 — Altre assicurazioni
In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.
Art. 15 — Aggravamento del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 16 — Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 17 – Competenza territoriale
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato/Contraente.
Art. 18 — Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 19 – Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.
Art. 20 – Prova del contratto e rinvio alle norme di legge
I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Polizza e dalle sue Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Xxxxx.
Art. 21 – Periodo di Prescrizione
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Art. 22 – Valuta di Pagamento
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.
Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 23 – Obblighi in caso di sinistro
Per le prestazioni Spese di soccorso sulle piste – Rimborso spese mediche di primo soccorso. Poiché l’assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento a seguito del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste, per poter usufruire delle prestazioni previste dalla presente polizza l’Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dalla presente assicurazione. Il Servizio di Soccorso sulle piste verificherà al momento dell’intervento se il soggetto coinvolto nell’incidente e/o nell’infortunio possiede l’assicurazione, il nome dell’assicurato e la sua identità.
Per le prestazioni Rientro sanitario – Autista a disposizione
Per usufruire delle prestazioni di assistenza l’assicurato deve necessariamente prendere contatto con la Centrale operativa di assistenza AIG, attiva 24 ore su 24, al numero
Tel x00 000 0000 0000
indicando: cognome e nome dell’assicurato, numero dello skipass, natura dell’incidente o dell’infortunio, recapito telefonico ove sia reperibile l’Assicurato per le successive necessità di contatto con la Centrale Operativa. Nessuna delle prestazioni di cui al presente articolo verrà applicata qualora l’Assicurato non abbia contattato la Centrale operativa di Assistenza per richiedere la necessaria autorizzazione.
Per tutte le Prestazioni
Per richiedere un indennizzo, l’assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R.
tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro, al seguente indirizzo:
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXX
In alternativa sarà possibile procedere alla denuncia di sinistro, tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal suo verificarsi, registrandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Dietro segnalazione di un evento dannoso, AIG provvederà ad inviare all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro da restituire compilato per dare seguito alla richiesta di indennizzo. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.
Art. 24 – Documenti necessari alla liquidazione del sinistro
Alla denuncia di sinistro inviata a mezzo Raccomandata R.R. o per il tramite del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx l’assicurato dovrà allegare la seguente documentazione:
Per tutte le garanzie:
✓ Skipass in originale (o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera chip)
Inviando anche successivamente:
✓ Rapporto di intervento del Servizio di Soccorso sulle piste
✓ Ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell’evento che da luogo al diritto o beneficio della prestazione assicurativa.
Inoltre:
✓ Per la garanzia di cui alla sezione E – Xxxxxxxx skipass non goduto per infortunio dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l’impossibilità di effettuare l’attività oggetto dell’assicurazione ed una dichiarazione del Contraente attestante i giorni di skipass non utilizzati;
✓ Per la garanzia di cui alla sezione F – Rimborso noleggio materiale non utilizzato per infortunio, dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l’impossibilità di effettuare l’attività oggetto dell’assicurazione ed una dichiarazione del noleggiatore attestante la parte di noleggio non utilizzata;
✓ Per la garanzia di cui alla sezione G – Rimborso lezioni di sci non godute per infortunio, dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l’impossibilità di effettuare l’attività oggetto dell’assicurazione ed una dichiarazione della scuola di sci attestante le ore di lezione non utilizzate;
✓ Per la garanzia di cui alla sezione H – Rimborso skipass non goduto per meteo avverso, dovrà essere fornita una dichiarazione del Contraente attestante causa e durata della chiusura degli impianti, oltre alla conferma della chiusura degli impianti stessi con la relativa motivazione.
Art. 25 – Condizioni generali applicate ai sinistri
1. L’Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell’Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.
2. L’Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.
3. L’Assicurato deve conservare i documenti di polizza ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Società per ottenere l’esecuzione della prestazione garantita.
4. L’Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest’ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l’Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
5. Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento può subire un’azione legale da parte della Compagnia. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.
6. L’Assicurato deve fornire ad AIG tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all’acquisizione di tali documenti.
7. Su richiesta della Società, l’Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell’Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
8. L’Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza.
ALLEGATO 1 – TABELLA DELLE GARANZIE
I possessori-titolari di skipass giornaliero o plurigiornaliero (esclusi gli stagionali) che abbiano aderito alla polizza AIG SNOW si intendono assicurati per le seguenti prestazioni , massimali e franchigie, da intendersi per persona e per periodo assicurativo:
Per skipass giornalieri, bi-giornalieri consecutivi, plurigiornalieri non consecutivi (esclsui gli stagionali)
Garanzia | Massimale | Franchigia |
Responsabilità civile - Danni a persone | € 150.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone) | € 10.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Tutela legale | € 1.000 | nessuna |
Spese di soccorso su piste italiane ed estere con toboga | € 200 | nessuna |
Rimborso spese mediche di primo soccorso | € 500 | nessuna |
Autista a disposizione per rientro a domicilio | costo effettivo | nessuna |
Per skipass da 3 giorni consecutivi in poi (esclusi gli stagionali)
Garanzia | Massimale | Franchigia |
Responsabilità civile - Danni a persone | € 150.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone) | € 10.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Tutela legale | € 1.000 | nessuna |
Spese di soccorso su piste italiane ed estere con toboga | € 200 | nessuna |
Rimborso spese mediche di primo soccorso | € 500 | nessuna |
Autista a disposizione per rientro a domicilio | costo effettivo | nessuna |
Rimborso in pro-rata dello skipass in caso di infortunio | pro-rata | nessuna |
Rimborso in pro-rata del costo per noleggio atttrezzatura sciistica in caso di infortunio | € 40/giorno | € 20 |
Rimborso in pro-rata lezioni di sci non usufruite a seguito di infortunio | € 60/giorno | € 20 |
Rientro sanitario | € 5.000 | nessuna |
Rimborso in pro-rata dello skipassa seguito di chiusura totale degli impianti per tutto il giorno causa maltempo | pro-rata | nessuna |
Come utilizziamo i Dati Personali
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.
I “Dati Personali” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l’interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.
Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
• Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
• Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
• Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
• Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
• Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
• Accertamento e difesa di diritti legali
• Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
• Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
• Marketing, ricerca e analisi di mercato
Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).
I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.
Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).
Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.
I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un’altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).
Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx- privacy.
In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxx 0, 00000, Xxxxxx o tramite e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xxx.