COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTO ISTITUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI L’AQUILA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA
Facoltà di Economia Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00– 67010 Coppito – L’Aquila
(Tel. 0862/701816, e-mail: xxxxxxx@xx.xxxxxx.xx; xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx )
Regolamento
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTO ISTITUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI L’AQUILA
FACOLTA’ DI ECONOMIA
(art. 75 ss., d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276)
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ed in particolare l'articolo 76, comma 1, lett. c) che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il Decreto interministeriale del 14 giugno 2004 mediante il quale è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione universitarie;
VISTO il Decreto direttoriale del 1.9.2009 col quale la Commissione di certificazione costituita presso la Facoltà di Economia dell’Università di L’Aquila è stata iscritta nell’albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università;
CONSIDERATO che l’art. 78, comma 2, Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dispone che le procedure di certificazione siano determinate all’atto di costituzione delle Commissioni di Certificazione;
RITENUTO di dover adottare un Regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento e le procedure di certificazione della Commissione stessa, la Commissione di certificazione, riunita nella seduta del 12 ottobre 2009 approva il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1 – Composizione della Commissione
1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e del decreto direttoriale del 1.9.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è istituita la Commissione di certificazione presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di L’Aquila (in seguito denominata “Commissione”), composta come da decreto direttoriale del Ministero ed eventuali successive integrazioni/modifiche di volta in volta tempestivamente comunicate alla autorità competente.
2. La Commissione di certificazione è così composta:
Presidente: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Professore associato a tempo pieno di Diritto del lavoro Componenti ordinari:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Professore associato di Diritto del lavoro – Università di L’Aquila Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università di L’Aquila Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università La Sapienza di Roma
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università di Roma Tre Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università di Perugia Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Professore ordinario di Diritto privato – Università di Roma Tre Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Professore associato di Diritto del lavoro – Università del Molise
Dr. Xxxx Xxx Xxxxxxx, Assegnista di ricerca in diritto del lavoro – Università di L’Aquila Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Dottore di ricerca in diritto del lavoro – Università di L’Aquila Avv. Xxxxxx Xxxxxx, Dottore di ricerca in Diritto dell’impresa – Università Bocconi di Milano
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro - collaboratrice alla cattedra di diritto del lavoro Università La Sapienza di Roma
Avv. Xxxxxxx Xxxxx, legale esperto in diritto societario e tributario.
3. Il Presidente, valutato il carico di lavoro, si riserva la possibilità, qualora risulti necessario anche al fine di assicurare il rispetto dei termini di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, di costituire eventuali Sottocommissioni formate da un minimo di tre componenti, individuati tra quelli ordinari della Commissione risultanti dal decreto direttoriale di autorizzazione. Le Sottocommissioni sono presiedute dal Presidente, hanno autonomi poteri di certificazione e possono svolgere tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento.
4. Per la validità delle sedute e delle delibere della Commissione e di ciascuna Sottocommissione è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri.
5. Il Presidente provvede a sostituire i membri delle Sottocommissioni assenti, scegliendoli tra i componenti ordinari della Commissione. Il Presidente può essere sostituito nei casi previsti dal comma successivo.
6. Il Presidente può essere sostituito temporaneamente in caso di impedimento o di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento da un componente ordinario della Commissione di certificazione scelto, dal Presidente stesso, tra i professori di Diritto del lavoro. La sostituzione definitiva del Presidente è deliberata dal Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia dell’Università dell’Aquila e comunicata alle autorità competenti.
Art. 2 – Sede
1. La Commissione di certificazione ha sede presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di L’Aquila, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX).
2. Ferma restando la sede della Commissione, per agevolare la procedura e la presenza personale delle parti interessate, su richiesta delle parti del contratto da certificare, la procedura di certificazione si potrà svolgere presso altra sede giudicata idonea dalla Commissione.
Art. 3 - Commissioni istruttorie
1. La Commissione di certificazione può avvalersi di una o più Commissioni istruttorie anche in funzione delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici e privati individuali o collettivi. La Commissione istruttoria può svolgere tutte le attività preliminari all’attività di vera e propria certificazione e garantisce un’assistenza attiva alle parti negoziali e alla stessa Commissione di certificazione.
2. La Commissione istruttoria ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; provvede all’esame delle istanze assegnatele dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di
osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione, nonché, all’occorrenza, alla prestazione dell’attività di consulenza e assistenza di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 276/03 finalizzata alla certificazione; può altresì essere incaricata dal Presidente di espletare l’audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, redigendone verbale e riferendone per il seguito in Commissione.
3. In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non risulta in alcun modo vincolata dalle valutazioni delle Commissioni istruttorie.
Art. 4 – Incompatibilità e compensi
1. I membri della Commissione e delle Commissioni istruttorie si astengono dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione e/o delle Sottocommissioni relative a pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d’opera professionale o di lavoro subordinato o autonomo; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti.
2. Quando sussista una delle ipotesi di incompatibilità di cui al comma precedente l’interessato ne dà comunicazione preventiva al Presidente, che provvederà di conseguenza a non convocarlo o a sostituirlo.
3. Il Presidente della Commissione, in quanto responsabile dell’attività di certificazione, provvede a rendicontare i costi sostenuti e a determinare l’utile secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo in materia di attività conto terzi. Il corrispettivo dell’attività di certificazione, detratti i costi, le spese e gli oneri forfetari da computare a carico del corrispettivo e da devolvere all’Ateneo pari al 10% del corrispettivo e alla Facoltà di Economia nella misura stabilita dal CdF, verrà destinato dal Presidente della Commissione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di Ateneo, alla remunerazione del personale amministrativo e tecnico dell’Università dell’Aquila ed alla remunerazione del Presidente del Commissione e dei commissari coinvolti effettivamente nello svolgimento dell’Attività.
Art.5 Convenzioni con l’Università di L’Aquila per l’Attività di certificazione
1. Come previsto dall’art. 76 comma 1, lett. c) D. lgs. n. 276 del 2003 l’Attività di certificazione è svolta dalla Commissione nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati dall’Università con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Conseguentemente l’Attività di certificazione è fornita dalla Commissione sulla base di convenzioni che l’Università dell’Aquila, Facoltà di economia, stipula con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 66, D.P.R. n. 382/80 e in conformità ai relativi regolamenti di Ateneo.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono il corrispettivo dovuto per l’Attività di certificazione, anche tenendo conto di Convenzioni e Accordi quadro stipulati con enti e imprese o loro associazioni o organizzazioni rappresentative.
Art.6. Istanza di certificazione
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i contratti di lavoro e per i contratti di appalto.
2. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto, previa stipulazione di idonea convenzione con la Facoltà di economia dell’Università dell’Aquila ai sensi dell’art. 5.
3. L’istanza di certificazione, redatta in conformità al modello pubblicato sul sito internet della Facoltà di Economia dell’Università di L’Aquila, è sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari e inviata per raccomandata a.r., ovvero mediante consegna a mano, ovvero mediante procedura telematica ove quest’ultima venga attivata.
4. Sono requisiti essenziali dell’istanza:
a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
b) l’indicazione della natura giuridica e del tipo di contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale;
c) l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
d) l’allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l’allegazione di copia degli stessi;
f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
g) l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.
5. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi abilitati dall’art.
76 D. Lgs. n. 276/03 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza alla Commissione.
6. Nel caso di diniego di certificazione emesso dalla Commissione o da un altro organo abilitato dall’art. 76 D. Lgs. n. 276/03, una successiva istanza può essere proposta alla Commissione soltanto se fondata su presupposti e motivi diversi.
7. Le condizioni di procedibilità dell’istanza sono valutate dalla Commissione.
8. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 5, dalla data di ricezione della istanza, ovvero della documentazione integrativa richiesta, decorre il termine di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 276/03.
9. L’eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita dalla Commissione alle parti interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza.
10. Il procedimento sarà portato a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra si intende sospeso nei periodi feriali, intendendosi per tali quelli compresi tra il 1° e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il 23 e il 31 dicembre, tra il venerdì precedente la Pasqua e il mercoledì successivo.
Art. 7. Calendario dei lavori e audizione delle parti
1. Ricevuta l’istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione e tenuto conto del carico di lavoro della Commissione, provvede ad assegnare eventualmente le domande alle Sottocommissioni e a convocare le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della Commissione.
2. Il Presidente convoca i membri della Commissione a mezzo posta, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica ai rispettivi recapiti, comunicando la data della seduta e l’elenco delle pratiche inserite nell’ordine del giorno.
3. Nel caso in cui si riscontri la necessità di integrazione della documentazione il Presidente ne dà comunicazione alle parti sospendendo contestualmente il termine di cui all’art. 78, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 276/03.
4. La comunicazione del calendario delle sedute alla Direzione Provinciale del lavoro ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell’art. 78, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 276/03 e può essere effettuata tramite fax o posta elettronica. Le autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti, debitamente informate del procedimento dalla Direzione Provinciale del Lavoro, possono presentare eventuali osservazioni alla Commissione.
5. Le parti sono convocate presso la Commissione o la Commissione istruttoria nella data e nell’ora stabilite dalla Commissione.
6. L’eventuale assenza ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l’istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova istanza.
7. Le parti presenziano personalmente all’audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di specifica delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.
8. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
9. Alle sedute della Commissione possono partecipare con funzioni consultive le autorità pubbliche di cui all’art. 78, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 276/03. Le medesime autorità possono presentare osservazioni alla Commissione di certificazione. A tal fine la prima seduta della Commissione avverrà non prima che siano trascorsi tre giorni dall’inizio del procedimento.
Art. 8. Deliberazioni e atto di certificazione
1. Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra i componenti ordinari della Commissione. Il relatore predispone, sentita la Commissione istruttoria eventualmente interessata, una scheda illustrativa per ciascuna istanza pervenuta e provvede all’annotazione dei lavori della Commissione.
2. Completata la fase istruttoria, udito il relatore, la Commissione delibera a maggioranza. In caso di parità decide il Presidente. L’atto di certificazione o di diniego della certificazione emesso è opportunamente motivato.
3. Nell’atto emanato è indicata l’autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. Il provvedimento di certificazione indica espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.
4. Dell’audizione delle parti e di ogni fase del procedimento è redatto verbale che viene allegato al provvedimento adottato e ne costituisce parte integrante.
5. Il provvedimento di certificazione o di diniego viene redatto in forma scritta in triplice originale: due vengono consegnati o trasmessi alle parti che hanno sottoscritto l’istanza di certificazione, il terzo rimane agli atti della Commissione.
6. Gli effetti dell’atto di certificazione decorrono dalla data di sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente della Commissione.
Art. 9 – Comunicazione alla DPL, accesso alla documentazione
1. La Commissione comunica alla Direzione provinciale del lavoro l’inizio del procedimento ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 276/03 quando è in possesso dell’istanza di certificazione completa dell’eventuale documentazione integrativa richiesta alle parti. La comunicazione «dell’inizio del procedimento» alla Direzione provinciale del lavoro contiene l’ indicazione delle parti e della loro sede, residenza o domicilio, oltre che la data di ricevimento dell’istanza da parte della Commissione e della data in cui tale istanza sarà discussa.
2. Oltre ai membri della Commissione, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla documentazione inerente l’attività della Commissione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali e conservazione dei contratti certificati
1. La Commissione raccoglie i dati personali ai fii del procedimento e nel rispetto del D.L.vo 196/03. I dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici di cui al comma 4.
2. I contratti certificati e la relativa documentazione sono conservati presso la Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di estinzione del contratto stesso. A tal fine le parti si impegnano a comunicare alla Commissione l’estinzione dei contratti certificati.
3. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa.
4. La Commissione può fornire copia del contratto certificato, su loro richiesta, ai servizi competenti di cui all’art. 4bis, comma 5, D. lgs. 21 aprile 2000 n. 181 oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
Art. 11 Istanza di conciliazione
1. Le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti che intendano presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 3, D. lgs n. 276/03 esperiscono davanti alla Commissione il tentativo di conciliazione dell’art. 410 c.p.c. ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. lgs. n. 276/03.
2. L’istanza di conciliazione è redatta per iscritto e sottoscritta dalla parte interessata (o legale rappresentante della stessa) in conformità al modello predisposto e reso disponibile all’indirizzo internet della Commissione.
Art. 12 Requisiti dell’istanza di conciliazione
1. Sono requisiti essenziali dell’istanza di conciliazione:
a. l’esatta individuazione della parte richiedente, del domicilio o della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
b. l’indicazione delle casuali per le quali si richiede l’espletamento del tentativo di conciliazione. In particolare l’istante specifica se il procedimento è stato richiesto per
erronea qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione o vizi del consenso (circostanza, quest’ultima, limitata alle parti contrattuali);
c. la sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, l’indicazione della legale qualità del firmatario.
Art. 13 Presentazione dell’istanza di conciliazione
1. L’istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna a mano (nel qual caso verrà rilasciata ricevuta), nonché comunicata (con le medesime modalità) alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso.
2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
3. La Commissione, ricevuta la richiesta, dà luogo al tentativo di conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste alle parti.
4. Il tentativo di conciliazione viene espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta o dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste alle parti.
5. Trascorso inutilmente il termine sub 4, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’articolo 412 bis c.p.c.
Art. 14 Convocazione delle parti
1. Il Presidente, acquisita l’istanza e verificata la regolarità e completezza della stessa ovvero acquisite le necessarie integrazioni, fissa la data della convocazione avanti alla Commissione o Sottocommissione dandone comunicazione alle parti interessate.
Art. 15 Tentativo di conciliazione
1. Le parti della procedura possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata attribuenti al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.
2. La Commissione, assunte informazioni e chiarimenti delle parti a specificazione/contestazione dell’oggetto dell’istanza avanzata, tenta la conciliazione.
3. Se la conciliazione viene raggiunta:
a. viene redatto verbale di conciliazione contenente la descrizione dettagliata delle intese raggiunte dalle parti, le eventuali variazioni apportate al contratto certificato o al
programma negoziale oppure alla successiva attuazione;
b. il verbale viene sottoscritto dalle parti del procedimento e dal Presidente della Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione la quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere (2113 c.c.);
c. un originale del verbale viene conservato dalla Commissione agli atti d’ufficio. A ciascuna parte del procedimento viene consegnato originale del verbale;
d. ulteriore originale del verbale viene trasmesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso;
4. Se la conciliazione non viene raggiunta:
a. viene redatto verbale di mancata conciliazione contenente l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla
quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore;
b. si procede agli adempimenti sub punto 3 lettere b), c) e d).
5. Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata presenza di una o di entrambe le parti:
a. la Commissione redige verbale di mancata comparizione;
b. il verbale viene sottoscritto dalla Commissione ed, eventualmente, dalla parte presente;
c. si procede agli adempimenti sub punto 3 lettere b) (con riferimento alla Commissione ed alla parte eventualmente presente), c) e d). La Commissione conserva unitamente al proprio originale anche quello della parte non comparsa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito all’espletamento del tentativo di conciliazione di cui all’art. 80 comma 4 del d. lgs. 276/2003 si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410 e segg. c.p.c.
Art. 16 Pubblicità del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato dalla Commissione in data 12 ottobre 2009 è pubblicato all’indirizzo internet della facoltà di Economia dell’Università di L’Aquila e trasmesso alla autorità competente.