FAQ
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA, PRESSO LA CITTA’ UNIVERSITARIA E LE SEDI ESTERNE ‐ CIG 5755789357
DOMANDA
Al fine di redigere un'offerta tecnica/progetto, tale da soddisfare qualità‐prezzo, la Società intenderebbe avvalersi di un professionista del settore, esterno. Quindi, con specifico riferimento alle modalità dell'effettuazione del sopralluogo di cui all'art. 5 del Disciplinare di gara, chiede se sia sufficiente, munire il precitato professionista, di semplice delega, oppure che lo stesso venga accompagnato da un legale rappresentante della soc. concorrente.
RISPOSTA
Come specificato nell’art. 5 del disciplinare di gara, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o dal direttore tecnico del concorrente, oppure da soggetto diverso purché dipendente dell’operatore economico concorrente, solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto.
Pertanto, il professionista esterno incaricato, potrà presentarsi unitamente al soggetto legittimato ad effettuare il sopralluogo.
DOMANDA
Relativamente alla documentazione richiesta a pag. 20, punto 11. del Vs. disciplinare, è richiesto, per chi svolge i servizi di vigilanza armata, il certificato UNI 11068 (centrali di telesorveglianza).
Per quanto sopra si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) In caso di R.T.I. tale certificato deve essere posseduto da ogni Istituto facente parte del raggruppamento?
2) Il certificato UNI 11068 può essere oggetto di avvalimento?
RISPOSTA
1) come prescritto nell’art. 6 punto 11) del disciplinare di gara, in caso di raggruppamenti il certificato UNI 11068 (Centrali di telesorveglianza – Caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo), deve essere prodotto da ciascuna Impresa che svolgerà il servizio di vigilanza armata;
2) come affermato dall’AVCP nella determinazione n. 2 del 1 /8/2012 e dalla giurisprudenza maggioritaria (T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 4130/2013; Consiglio di Stato, sez. III, n. 4360 del 25 febbraio 2014) la certificazione di qualità testimonia che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei processi produttivi. Ciò permette di assimilare la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo in quanto attinente ad uno specifico “status” dell’imprenditore: l’aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità. Alla luce delle suddette argomentazioni l’AVCP e la giurisprudenza, non consentono l’avvalimento della certificazione di qualità. Pertanto, non risulta possibile, nel caso di specie, l’avvalimento della certificazione UNI CEI EN 50518:2014 di altro soggetto.
DOMANDA
Si chiede se è possibile ritirare gli allegati “A”, “B”, “C” e “D” al Capitolato Speciale d’Appalto prima dell’effettuazione del sopralluogo.
RISPOSTA
Come indicato nell'art. 5 del disciplinare di gara, gli allegati A, B, C e D al Capitolato Speciale d'Appalto, possono essere ritirati in sede di sopralluogo, che potrà, comunque, essere effettuato anche in più giornate.
DOMANDA
1) Tra gli atti e documenti di gara non è stato incluso il Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e che è utile e propedeutico per l’analisi dei rischi, per l’implementazione delle contromisure e per la valutazione dei futuri piani formativi specifici riferiti al personale impiegato, elementi previsti dai parametri per lo sviluppo dell’Offerta Tecnica, nonché per le specifiche mansioni cui dovrà attenersi il personale (ad esempio, controllo dei “quadri elettrici e delle apparecchiature elettroniche in generale”); per le motivazioni dette se ne chiede il rilascio;
2) Pag. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto: con riferimento all’onere dell’aggiudicataria dell’eventuale ripristino degli impianti riportati nell’allegato C che, al momento dell’inizio del servizio, risultassero guasti, non perfettamente funzionanti e comunque non conformi alle normative di riferimento ed in ragione della previsione che alla scadenza del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà rilasciare un certificato attestante il perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature, si chiede di conoscere se medesima dichiarazione sarà rilasciata dall’attuale prestatore di servizio, in presenza di aggiudicazione dell’appalto ad altro Fornitore;
3) Art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto: qualora noto, si chiede di conoscere il volume annuale dei servizi integrativi evidenziati nell’articolo in esame;
4) Art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto: in tema di fatturazione trimestrale posticipata e di successivo pagamento a 60 gg., si chiede di valutare l’opportunità, in ragione dei volumi economici e degli impegni salariali, contributivi e fiscali conseguenti, di modificare la modalità di fatturazione in “mensile posticipata” e di pagamento “a 30 gg.”;
5) Con riferimento all’art. 21 (Subappalto) del Capitolato Speciale di Appalto nel quale viene disposto che è consentito subappaltare i servizi di custodia, guardiania e manutenzione degli impianti, nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 118 del D.Lgs. 163/2006) si chiede a codesta spettabile stazione appaltante se in caso di costituendo ATI verticale ove la capogruppo mandataria provvede all’erogazione dei servizi di vigilanza armata, custodia e guardiania in ossequio a quanto disposto dall’art. 3 (Importo e adeguamento prezzi) del precitato Capitolato, e la società mandante alla fornitura ed installazione, con relativa messa in opera, degli impianti di sicurezza ad integrazione di quelli esistenti, eventualmente offerti in sede di gara, come disposto all’art. 8 del Capitolato, sia consentito subappaltare l’attività non prevalente della manutenzione degli impianti nella misura del 100%.
6) In riferimento a quanto riportato all’ “Art. 14 - Cambio d’appalto” del Capitolato Speciale d’Appalto, si richiede di indicare, sia per gli addetti alla custodia e guardiania che per gli addetti alla vigilanza armata, i rispettivi scatti di anzianità e/o le rispettive date di assunzione.
RISPOSTA
1) A breve sarà pubblicato un avviso di rettifica e proroga termini.
2) L’attuale prestatore del servizio è tenuto al rilascio del certificato attestante il perfetto funzionamento delle apparecchiature installate.
3) Si precisa che la stipula di contratti, da parte dei Centri di Spesa, per il servizio in argomento è una mera eventualità e una facoltà. L’obbligo previsto dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto assolve alla funzione di vincolare l’Impresa aggiudicataria ad applicare, nei confronti dei Centri di spesa , i medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto sottoscritto con l’Università.
4) Si conferma quanto prescritto dall’art. 15 del Capitolato in tema di pagamenti.
5) Nella ipotesi prospettata la mandante, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/06 xx.xx. e ii, potrà subappaltare l’attività relativa alla manutenzione degli impianti di sicurezza nei limiti del 30%.
6) Si ritiene che i dati richiesti non siano necessari ai fini della formulazione dell’offerta.
DOMANDA
In merito alla obbligatorietà di acquisire il personale attualmente impiegato per garantire i livelli occupazionali si chiede di indicare, per ogni risorsa impiegata sull’appalto, i seguenti dati:
1. CCNL applicato;
2. livello di inquadramento;
3. data di assunzione;
4. nr. scatti di anzianità;
5. orario ordinario di lavoro settimanale: 40/45 ore (solo per multiservizi);
6. full Time/Part time;
7. % part time nel caso di contratto di lavoro part time;
8. tempo determinato/tempo indeterminato;
9. retribuzione lorda mensile scomposta nelle voci che la compongono.
RISPOSTA
Si ritiene che per la determinazione del prezzo di offerta siano sufficienti i dati forniti con riferimento al livello di inquadramento e grado (art. 14 del capitolato), dei riferimenti al contratto multiservizi per la vigilanza non armata nonché degli orari di servizio di vigilanza e custodia (all.A).