COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) SILVETTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 24/11/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Riferiscono i ricorrenti: i) che il 27/06/2007 hanno stipulato con la resistente un contratto di mutuo per l’importo di euro 231.695,83 da restituirsi in 360 rate mensili di euro 1.374,27 ciascuna calcolate al tasso fisso del 5,90%; ii) che in data 23/12/2013 i mutuatari ottenevano una rinegoziazione del tasso, passando ad un variabile pari all'Euribor 1 mese 360 maggiorato di un spread del 3,30%; iii) che in data 13/07/2015 il mutuo veniva estinto anticipatamente con surroga di altra banca.
Lamentano in particolare che il costo complessivo del credito determinato secondo la normativa antiusura ed in base alle clausole pattuite in contratto (TEG) è superiore al tasso soglia in vigore al momento della stipula per la categoria mutui a tasso fisso; con violazione dell'art. 644 c.p. della legge 108/96 e della legge n. 24 del 28/02/2001; inoltre che il TAEG (ISC) indicato dalla banca non è stato determinato conformemente al Decreto del Ministero del Tesoro 08/07/1992, in quanto non è inserito nel computo del TAEG il premio complessivo delle due polizze multi-rischi..
Infine eccepiscono che nell'atto di rinegoziazione del tasso, manca del tutto l'indicazione del TAEG; con violazione quindi del D.M. Tesoro 08/07/1992, della L. 142 del 1992, della
L. 154 del 1992, dell'art. 1824 c.c. e degli arti. 117 TUB e ss.
I ricorrenti si rivolgono perciò a questo Arbitro chiedendo alternativamente: - per la violazioni di cui al punto 1): euro 95.894,66 a titolo di interessi usurari corrisposti dalla data di stipula del contratto (27/06/2007) a quella di xxxxxxxxxx (13/07/2015); - per le violazioni di cui al punto 2): euro 44.311,96 quale differenza, dal momento della stipula a quello dell'estinzione tra le somme versate alla banca e quelle ricalcolate al tasso minimo dei Bot nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'operazione, o euro 51.601,96 quale differenza tra le somme versate alla banca e quelle ricalcolate al tasso minimo dei Bot nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'operazione fino alla data di rinegoziazione, e a partire da quest'ultima e fino all'estinzione, al tasso minimo dei Bot nei dodici mesi precedenti la rinegoziazione. Chiedono infine euro 2.000,00 a titolo di spese di perizia.
Resiste l’intermediario sollevando in via pregiudiziale l’incompetenza temporale dell’Arbitro in considerazione del fatto che il ricorso denuncia un vizio genetico del contratto stipulato nel 2007.
Nel merito eccepisce, in primo luogo, che le polizze assicurative erano destinate alla prestazione di coperture in caso di morte dei mutuatari, e di invalidità da infortunio o malattia, disoccupazione o ricovero ospedaliero; e che unicamente nelle condizioni di polizza per il caso morte, la banca veniva designata come beneficiario. Tali assicurazioni sono pertanto, ad avviso della resistente nell'esclusivo interesse del mutuatario, al fine di evitargli la vendita forzata dell'immobile al verificarsi di eventi impeditivi del rimborso del mutuo.
Con riguardo al superamento del tasso soglia usurario nell’originario contratto, la resistente eccepisce che il ricorrente, dopo aver individuato la necessità di includere nel TEG qualsiasi remunerazione (comprese le spese per assicurazioni) collegata all'erogazione, non contesta né prova il superamento del tasso soglia qualora fossero stati inseriti i costi delle polizze nel calcolo del TEG del mutuo in oggetto. Il ricorrente si limita cioè, sempre ad avviso della resistente, a prendere in considerazione alcuni scenari solo eventuali di svolgimento del rapporto contrattuale con la conseguenza che il presupposto di tali richieste si basa su ricostruzioni contabili del tutto arbitrarie.
Per quanto concerne, poi, la correttezza dell’ISC indicato in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo, viene richiamato quanto già sostenuto in merito alla facoltatività delle polizze assicurative, il cui costo non andava quindi inserito nel calcolo dell'ISC/TAEG, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 7/92.
Sul punto della mancata indicazione del TAEG nell’atto di rinegoziazione, l’intermediario nega che la rinegoziazione produca novazione e afferma che, in ogni caso, la normativa in materia di trasparenza non prevedeva che il TAEG fosse indicato nei contratti diversi da quelli di credito al consumo di cui all'art. 124 TUB, ma unicamente che fosse inserito nel Foglio Informativo Analitico e nel Documento di sintesi contrattuale che, peraltro, nel caso in questione non era necessario non essendosi in presenza di un nuovo contratto. Osserva l’intermediario che nel contratto di mutuo, come pure nella relativa informativa precontrattuale, tassi, prezzi e condizioni relativi ai prodotti dalla medesima commercializzati sono stati correttamente indicati e corrispondono a quelli pubblicizzati, con l’effetto che il meccanismo di integrazione automatica del contratto previsto dall'art. 117 TUB, comma 7, lettera a) invocato dal ricorrente, sarebbe ammissibile solo qualora nel contratto di mutuo non fosse stato indicato il tasso di interesse, circostanza che invece non si è verificata. Alla luce di ciò chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto.
DIRITTO
Il Collegio, preliminarmente, accoglie parzialmente l’eccezione di incompetenza temporale dell’Arbitro sollevata dall’intermediario, con riguardo alle domande di accertamento relative sia alla originaria usurarietà del contratto, sia alla corretta indicazione del Taeg in sede di stipula nel 2007. Si ricorda che, in base alla versione aggiornata delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia (sez. I, § 4), «non possono essere sottoposti all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009».
Questa regola è applicabile al presente giudizio, dal momento che si discute della validità delle clausole contrattuali per violazione della normativa antiusura e sulla trasparenza contrattuale di un contratto stipulato con la banca resistente anteriormente al 1 gennaio 2009. Il ricorrente allega pertanto vizi genetici del contratto, per quanto il rapporto possa essere stato eseguito posteriormente a tale data, poiché le domande sono volte a contestare la legittimità delle clausole di per sé considerate e non la concreta applicazione di esse in un dato momento temporale.
Questo orientamento interpretativo, ormai consolidato, è stato anche confermato dal Collegio di Coordinamento mediante la decisione n. 72/2014.
Resta dunque da esaminare la fondatezza della domanda relativa all’accertamento della presunta violazione dell’obbligo di indicazione del TAEG in sede di rinegoziazione del contratto.
La normativa di riferimento - vigente al momento della rinegoziazione - prevede che, in relazione ai contratti di mutuo, il foglio informativo e il documento di sintesi riportino l’indicazione del TAEG.
Nel caso di specie, l’intermediario ha allegato il foglio informativo vigente nel 2013, nel quale è indicato il Taeg di riferimento per classi di operazioni ma ha affermato che, per quanto concerne il documento di sintesi (nel quale si sarebbe dovuto indicare il Taeg riferito a quello specifico finanziamento, “individualizzando” le condizioni pubblicizzate nel foglio informativo), non sussiste un obbligo di consegna dello stesso in caso di rinegoziazione.
Sul punto, il Collegio ritiene che, per quanto la norma sopra riportata non faccia riferimento esplicito all’ipotesi di rinegoziazione, la modifica pattizia delle condizioni contrattuali implichi comunque la necessità di fornire un nuovo documento di sintesi da cui risulti il nuovo indicatore del costo complessivo del finanziamento, ricalcolato alla luce del nuovo regolamento contrattuale. Ciò, a maggior ragione in un caso, come quello di specie, in cui la rinegoziazione ha avuto ad oggetto la modifica del tasso di interesse, per cui l’indicazione del nuovo Taeg avrebbe potuto assumere rilievo per il cliente ai fini della comparazione delle condizioni offerte dalla banca con quelle ottenibili sul mercato attraverso un’operazione di surroga. Ne consegue dunque che il comportamento adottato dall’intermediario in sede di rinegoziazione non è conforme al canone di correttezza.
Accertata l’illegittimità del comportamento tenuto dall’intermediario, il Collegio non ritiene tuttavia che la domanda del ricorrente sia correttamente formulata quanto alla pretesa: in particolare, la richiesta del ricorrente si fonda sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 125 comma 7 del TUB che implica la riduzione del tasso di interesse entro i limiti dei parametri indicati dalla stessa norma. Questa norma non si applica al caso di specie in cui si è in presenza di un mutuo ipotecario perché è contenuta nella disciplina del credito al consumo.
L’illegittimo comportamento imputabile all’intermediario avrebbe tutt’al più potuto comportare l’accoglimento di una specifica domanda di risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza, che manca nel caso concreto.
Deve essere poi respinta la richiesta risarcitoria avanzata con riguardo alle spese di assistenza professionale, poiché le stesse non sono richieste in sede di reclamo (sul punto si veda Collegio di Coordinamento n. 6174/16).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara inammissibile la domanda relativa al contratto stipulato nel 2007. Accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario con riferimento alla rinegoziazione del 2013. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1