ACCORDO QUADRO
tra
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche ‐ con sede in Xxxx, 00000 – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 0 – C.F. 80054330586 (di seguito in breve “CNR”), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,
e
UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – con sede in Xxxxxx, 00000 ‐ Xxx Xxxxxx 0
– P.I. 06786300159 C.F. 80037830157 (di seguito in breve “UNI”), nella persona del suo Presidente Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso UNI,
PREMESSO CHE
‐ CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.
‐ CNR, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può
a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali.
b) contribuire, a livello nazionale ed internazionale, con riferimento ai settori disciplinari ed alle aree tecnologiche di sua competenza, tanto alla definizione ed allo svolgimento di progetti di ricerca pre‐normativa quanto all’elaborazione di prassi di riferimento e di norme tecniche.
‐ UNI è l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione ai sensi del Decreto Legislativo del 15 dicembre 2017,
n. 223 e del Regolamento UE 1025/2012 ‐ in forza di cui è riconosciuto dall’Unione Europea, da tutti i suoi Stati membri e dall’ordinamento legislativo italiano, quale unico rappresentante dell’Italia in tutte le attività normative, con esclusione del settore elettrotecnico ed elettronico;
‐ UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO);
‐ UNI ha tra le proprie finalità quello di elaborare, pubblicare e diffondere norme tecniche e prodotti della normazione in tutti i settori ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico. Per il raggiungimento del suo scopo UNI provvede a: elaborare norme tecniche e prodotti della normazione (prassi di riferimento) attraverso le proprie Commissioni Tecniche, Enti Federati e Tavoli
tecnici; promuovere studi, pubblicazioni e ricerche che interessano la normazione tecnica; promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale che rientrano nel campo della normazione tecnica; diffondere la cultura normativa con azioni ed attività di informazione, formazione e altre iniziative presso il mondo della produzione, della ricerca, dell’innovazione, della pubblica amministrazione e della società civile.
‐ UNI, in linea con l’orientamento del CEN e della Commissione Europea, promuove iniziative atte a rafforzare il legame tra ricerca, innovazione e normazione tecnica, anche in ragione del fatto che questi legami sono stati riconosciuti come un elemento chiave nei documenti di tutte le istituzioni europee quali la Comunicazione sull’”Innovation Union” contenuta nella Strategia Europea 2020, in cui la Commissione ha indicato che le norme svolgono un ruolo importate per rimuovere gli ostacoli e le avverse condizioni strutturali che penalizzano le imprese mirando, al contempo, alla creazione di un mercato unico dell'innovazione;
‐ UNI partecipa attivamente all’Innovation Action Plan del CEN ed è partner del progetto BRIDGIT2 finanziato dalla commissione europea per rafforzare la collaborazione tra ecosistema della ricerca e innovazione e la normazione;
‐ UNI partecipa ai progetti europei finanziati supportando in particolare le attività di trasferimento dei risultati di tali progetti nei contesti della normazione tecnica nazionale italiana, europea CEN e internazionale ISO, attraverso gli strumenti ed i canali propri della normazione volontaria, a favore di una condivisione, promozione e diffusione nel mercato di tali risultati.
CONSIDERATO CHE
a) in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, entrato in vigore il 1 marzo 2019, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;
b) ai sensi dello Statuto UNI, CNR è Socio di Diritto di UNI e partecipa alle attività con propri rappresentanti negli Organi di Governance dell’Ente;
c) il Regolamento UE 1025/2012, considerando (3), evidenzia che “La normazione europea contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l’interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.”;
d) ai sensi del Regolamento UE 1025/2012 ed in merito alla partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea, l’articolo 5 comma 2 recita “(…) le organizzazioni europee di normazione incoraggiano e facilitano un’adeguata rappresentanza, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca, di università e di altri soggetti giuridici nell’ambito delle attività di normazione riguardanti un settore emergente con implicazioni significative a livello strategico e per l’innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e
finanziati dall’Unione nell’ambito di un programma quadro pluriennale per attività nel settore della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico (…)”.
e) in data 08/10/2014 CNR e UNI hanno stipulato un Accordo al fine di cooperare per una gestione razionale ed efficace della partecipazione del personale tecnico‐scientifico del CNR alle attività di ricerca pre‐normativa e di normazione, nell’ambito delle Commissioni Tecniche UNI e delle rappresentanze nazionali nelle sedi normative europee (CEN) ed internazionali (ISO);
f) la sinergia tra il CNR ed UNI favorisce importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento su tematiche di ricerca di particolare rilevanza per le attività a carattere pre‐ normativo e, dall’altro, può apportare un significativo valore aggiunto all’elaborazione di norme tecniche e prassi di riferimento, garantendone il rigore scientifico e l’imparzialità rispetto ad interessi di parte;
g) la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza, in grado di trattare approfonditamente, con originalità, approccio innovativo e spiccata connotazione interdisciplinare, tutti gli aspetti inerenti alle tematiche correlate alla pre‐normazione ed alla normazione;
h) CNR ed UNI possono intraprendere iniziative di scambio con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
i) CNR ed UNI manifestano l’interesse a proseguire nella collaborazione già avviata al fine programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse su tematiche correlate alla pre‐normazione ed alla normazione e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti, tra le quali attività di ricerca pre‐normativa, di formazione avanzata e di divulgazione riguardanti le tematiche di comune interesse;
j) CNR e UNI concordano sull’opportunità di cooperare in modo sistematico nei progetti europei finanziati (Horizon 2020 e Horizon Europe) promuovendo in questo modo l’utilizzo della normazione tecnica quale strumento di trasferimento e condivisione della conoscenza derivante dalle attività di ricerca;
k) CNR e UNI manifestano l’interesse a giovarsi, reciprocamente, della partecipazione di personale tecnico‐scientifico qualificato nell’ambito delle Commissioni Tecniche UNI, degli Enti Federati e di altri Tavoli tecnici che svolgono attività di standardizzazione.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 ‐ Premesse
Le premesse ed i considerata costituiscono parte integrante del presente Accordo e si intendono parti integranti del presente articolo. Il presente Accordo definisce indicazioni di carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali Atti convenzionali ed
ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.
Art. 2 ‐ Finalità
CNR e UNI, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per Legge, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione, internazionalizzazione e formazione ed altre iniziative comuni nell’alveo delle discipline coinvolte nel presente Accordo. A tal fine le Parti definiscono i criteri e le modalità per:
‐ una gestione razionale ed efficace della partecipazione del personale tecnico‐scientifico del CNR alle attività di normazione, nell’ambito delle Commissioni Tecniche UNI e delle rappresentanze nazionali nelle sedi normative europee (CEN) ed internazionali (ISO),
‐ una gestione coordinata delle attività di pre‐normazione, innovazione e ricerca in ambito normativo che consenta ad UNI, grazie al coinvolgimento che CNR si impegna a garantire, di accedere ai programmi finanziati di ricerca come partner privilegiato di CNR, laddove tra le finalità della ricerca stessa sia richiamata in modo esplicito o implicito anche l’attività di “standardizzazione”,
‐ una gestione coordinata delle altre possibili iniziative di informazione finalizzate alla diffusione della cultura della normazione volontaria;
‐ la disponibilità delle strutture CNR di collaborare al programma di formazione a pagamento predisposto da UNI mediante il proprio catalogo formativo, mettendo a disposizione sedi e aule per ospitare i corsi che verranno giudicati di interesse comune, oltre che eventuali docenti.
Le modalità e le forme di collaborazione potranno essere regolate attraverso la stipula di specifici atti convenzionali adottati nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
CNR e UNI, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dall’attività di normazione ed utilizzo degli stessi in ambito economico e sociale ed a livello nazionale e internazionale.
Art. 3 ‐ Tipologia delle azioni programmatiche
I programmi congiunti e le iniziative poste in essere riguarderanno principalmente:
− il mutuo coinvolgimento in progetti di ricerca e innovazione finanziati a livello nazionale e europeo;
− lo sviluppo di attività pre‐normativa e normativa derivante;
− la definizione e la realizzazione di attività di divulgazione di conoscenze tecnico‐scientifiche e della cultura della normazione;
− la promozione dell’innovazione e la competitività, raccomandando al mondo della ricerca di trasferire i propri risultati nella normazione tecnica nazionale, europea o internazionale, attribuendo ad esse un ruolo di stimolo all’innovazione analogo a quello dei brevetti;
− lo scambio di informazioni, di idee e di esperienze tra CNR ed UNI, nell’intento di rafforzarne e perfezionarne l’attività, nonché di agevolarne l’unità di indirizzo nella soluzione dei problemi di comune interesse;
− l’accesso alle norme tecniche e agli archivi UNI da parte dei ricercatori e Tecnologi del CNR.
Le Parti inoltre intendono promuovere e coordinare la partecipazione, anche a livello europeo ed internazionale, del personale tecnico‐scientifico del CNR alle attività di ricerca pre‐normativa ed a quelle di normazione.
Art. 4 ‐ Comitato di Designazione
Per la realizzazione delle predette iniziative, CNR e UNI intendono promuovere un processo di collaborazione atto a garantire che qualificate risorse del CNR, allo scopo designate da un Comitato appositamente nominato all’interno del CNR, possano partecipare alle attività di normazione svolte dall’UNI sia nell’ambito delle Commissioni Tecniche che a livello CEN e ISO.
A tal fine viene istituito un Comitato di Designazione, con il compito di designare ‐ previa valutazione delle candidature pervenute ‐ il personale tecnico‐scientifico che partecipa, in veste di Rappresentante CNR, alle attività di normazione svolte dall’UNI sia nell’ambito delle sue Commissioni Tecniche che a livello CEN e ISO.
L’obiettivo è quello di coordinare la partecipazione del personale CNR alle predette attività di normazione al fine di migliorare l’efficacia dei contributi tecnico‐scientifici apportati.
Il Comitato di Designazione è composto da tre componenti:
‐ un esperto indicato dal Presidente del CNR.
‐ il rappresentante CNR nel Consiglio Direttivo UNI;
‐ un rappresentante della Direzione Centrale Gestione delle Risorse‐Ufficio, Ufficio Contratti e Partnership;
Il Comitato può avvalersi del supporto di personale del CNR e/o dell’UNI, con specifiche competenze nell'ambito delle tematiche individuate.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato possono essere effettuate, a propria discrezione, dal CNR, dandone comunicazione scritta all’UNI.
Il Comitato, valuta le proposte di partecipazione avanzate dal personale del CNR, previo parere espresso da parte dei Direttori di Istituto.
Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, da inviarsi a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti eventualmente coinvolti.
Art. 5 ‐ Nomine di esperti ad UNI
CNR provvede, esclusivamente attraverso il Comitato di Designazione, ad indicare i seguenti rappresentanti ed a comunicare la loro eventuale sostituzione:
‐ esperti con diritto di voto, indicando le Commissioni, le Sottocommissioni e/o i Gruppi di lavoro UNI di proprio interesse;
‐ osservatori senza diritto di voto, indicando gli Organi Tecnici UNI (Commissioni, Sottocommissioni o i Gruppi di lavoro) di proprio interesse.
Inoltre, in tali Organi Tecnici dovranno partecipare in qualità di “osservatori CEN/ISO” senza diritto di voto anche i membri nominati nei Working Group CEN e ISO interfacciati, in affiancamento agli esperti designati.
Per queste partecipazioni si applica il Regolamento Attuativo dello Statuto UNI.
CNR si rende disponibile a raccogliere e segnalare ad UNI tematiche di interesse in relazione ad esigenze e problematiche individuate, al fine di indirizzare le opportunità di lavori tecnici di elaborazione di norme ovvero di redazione di prassi di riferimento.
UNI si impegna ad aggiornare tempestivamente i propri archivi degli esperti nominati da CNR ed a raccogliere le istanze espresse dallo stesso provvedendo ad interessare la propria struttura di competenza al fine di individuare le soluzioni.
UNI si impegna a coinvolgere CNR, e viceversa, nei momenti di discussione e confronto sui temi strategici e di indirizzo per la normazione, sia in contesti formali ed informali, tra i quali si cita in via non esaustiva il Comitato “Sicurezza”.
Art. 6 ‐ Accesso agevolato alla normativa tecnica
In attuazione della propria missione, al fine di garantire la più ampia diffusione delle norme tecniche, ribadita dal Regolamento UE 1025/2012, UNI garantisce alle strutture di ricerca del CNR la piena accessibilità allo stato dell’arte definito dalle norme UNI al fine di svolgere l’attività di ricerca con tutti i supporti utili.
In particolare UNI garantisce al CNR, in via sperimentale per il periodo di durata della presente Convenzione:
‐ la consultazione a titolo gratuito dei testi integrali delle norme attraverso n. 30 accessi contemporanei, ripartiti per n. 100 Istituti, n. 7 Dipartimenti e n. 1 Amministrazione Centrale. I singoli accessi anche contemporanei potranno avvenire tramite specifiche combinazioni di login e
password non cedibili che saranno inviate da UNI alle Strutture individuate dal CNR. La consultazione potrà avvenire 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tramite collegamento ad internet. Saranno consultabili tutte le norme UNI e i loro aggiornamenti, i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite);
‐ il download e la stampa delle norme alla tariffa agevolata di euro 15,00 cadauna acquistabili direttamente da UNIstore oppure in pacchetti prepagati con un taglio minimo di 100 norme e utilizzabili secondo la licenza d’uso UNIstore. Il CNR individuerà a livello centrale la struttura a cui affidare la gestione e il coordinamento degli accessi, dei download e stampa delle norme tra le Strutture di Ricerca che dovrà avvenire sulla base di richiesta espressa e motivata dei Direttori delle stesse;
‐ provvede a fornire direttamente al CNR tutte le informazioni necessarie per accedere alla propria piattaforma e iniziare ad utilizzare il servizio.
Art. 7 ‐ Informazione normativa
UNI attiva tutte le sinergie possibili affinché CNR possa beneficiare, in analogia ai soci UNI, di tutte le informazioni inerenti l’attività normativa e di innovazione, i nuovi progetti e quelli in corso, i principali avvenimenti nazionali, europei ed internazionali.
A tal fine UNI spedisce a CNR Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse copie dei 10 numeri annuali della rivista U&C e trasmette a n. 10 indirizzi e‐mail, forniti dal CNR la newsletter periodica UNINotizie, riportante le notizie istituzionali sulla normazione tecnica.
CNR ha il diritto di visualizzazione delle informazioni riservate del sito Internet UNI, tramite apposita password di accesso.
Inoltre, l’Area Comunicazione UNI e CNR provvederanno ad indentificare le possibili collaborazioni utili a fornire articoli ai rispettivi siti Internet, organi d’informazione ed ogni altro strumento ritenuto opportuno.
Art. 8 ‐ Atti convenzionali
CNR e UNI provvederanno a formalizzare e rendere operative eventuali iniziative comuni di ricerca pre‐ normativa e normativa attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi, tenuto conto delle specifiche competenze e dei rispettivi mandati statutari.
CNR e UNI promuoveranno altresì la costituzione di più ampi partenariati, in funzione delle specifiche attività congiunte di ricerca pre‐normativa, di normazione, di formazione, di divulgazione ed altre iniziative di carattere comune.
Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti contraenti e disciplineranno anche il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente e/o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente e/o singolarmente dalle stesse. Tale regime di proprietà delle conoscenze sarà regolato nel rispetto ed ai sensi di quanto stabilito nel D. Lgs 10/2/2005 n. 30.
Art. 9 ‐ Comunicazioni, monitoraggio ed incontri periodici
Per la gestione del presente Accordo sarà Istituito un Comitato paritetico costituito per il CNR dai rappresentanti nel Comitato di designazione e per UNI da n. 3 (tre) rappresentanti indicati dal Presidente UNI.
Ogni comunicazione relativa al presente Accordo sarà ritenuta valida esclusivamente se effettuata presso i rispettivi referenti che CNR e UNI indicheranno a seguito della firma dell’Accordo.
Il Comitato si impegna ad incontrarsi periodicamente ed ogni volta ritenuto necessario, per discutere e valutare l’andamento della collaborazione, condividendo le reciproche esperienze e studiando possibili miglioramenti, nonché proponendo la stipula di Xxxx convenzionali.
Il presente Accordo, di durata quinquennale, sarà comunque oggetto di monitoraggio annuale tra le parti, per verificare che il coinvolgimento di UNI ai progetti finanziati, favorito da CNR, e la collaborazione in termini di diffusione delle iniziative di formazione a pagamento, di cui all’articolo 2, consenta di giustificare l'accesso agevolato alla consultazione delle norme di cui all’articolo 6, che UNI garantisce in via esclusiva alle sole strutture CNR.
Art. 10 ‐ Trattamento dei dati personali
Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Art. 11 ‐ Decorrenza dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di 5 (cinque) anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e da Atti convenzionali.
Art. 12 ‐ Modifiche
Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Art. 13 ‐ Recesso
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 14 ‐ Nullità parziale
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o l’impossibilità di attuazione.
Art. 15 ‐ Cessione
Il presente Accordo non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.
Art. 16 ‐ Spese ed oneri
Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l’attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.
Ulteriori ed eventuali risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, e da altri soggetti interessati.
Art. 17 ‐ Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale.
Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.
Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.
Art. 18 ‐ Registrazione
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R.
n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del
D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
L’Accordo avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2013.
Art. 19 ‐ Dichiarazione delle Parti
CNR e UNI riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
Il presente Accordo Quadro, redatto su 10 (dieci) pagine, viene sottoscritto digitalmente dalle Parti. Roma, lì
Consiglio Nazionale delle Ricerche Ente Nazionale Italiano di Unificazione Il Presidente Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx