DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED722’ del 24/05/2019
1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI MAGGIO 2019
1.1) Ccnl TURISMO (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009)
Per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti e che rientrano nei settori delle Aziende Alberghiere (004), Agenzie di Viaggi (005), Campeggi (007), è possibile erogare il premio di risultato previsto dall’accordo del 18/07/2018 e successivamente modificato dall’accordo del 15/11/2018.
Il premio in questione può essere determinato ed erogato secondo due diverse modalità:
- in assenza di contratto integrativo aziendale o territoriale (entro il 30/04/2019), il premio è dovuto nella misura stabilita dall’accordo del 18/07/2018 e va erogato sulla busta paga relativa al mese di maggio 2019;
- in presenza di un contratto integrativo aziendale o territoriale, il premio è dovuto al raggiungimento degli obbiettivi previsti dal contratto integrativo e va erogato nel mese e secondo gli importi stabiliti dallo stesso contratto (riguardo a questo caso, l’accordo del 18/07/2018 riporta i valori massimi previsti).
Per entrambe le tipologie, il premio spetta ai dipendenti qualificati in forza nel mese precedente a quello di erogazione, che risultano iscritti nel LUL da almeno 6 mesi: a tale scopo viene controllata la data di assunzione.
La verifica delle condizioni di spettanza del premio e la scelta della tipologia di premio da erogare, rimane a carico dell’Utente (naturalmente, è anche possibile scegliere di non erogare il premio). c
Per attivare l’erogazione automatica del premio, è sufficiente inserire la voce 053, senza alcun importo, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (eventualmente, la stessa voce può essere bloccata sulle aziende o sui dipendenti ai quali non deve essere erogata). La voce 053 deve essere inserita effettuando una storicizzazione nel mese di erogazione, dopodiché deve essere effettuata un’ulteriore storicizzazione nel mese successivo a quello di erogazione, eliminando o bloccando la voce 053.
Per poter calcolare il premio, occorre specificare se è presente o meno un contratto integrativo. Inoltre, è possibile decidere se il premio va erogato anche agli apprendisti (sebbene, secondo l’accordo, spetti ai “dipendenti qualificati”). A tale scopo, occorre selezionare le opzioni previste in corrispondenza della voce 053, riportata nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’, tabella ‘Premi’; precisiamo che le opzioni selezionate corrispondono a determinati valori convenzionali riportati nel campo Quantità della voce 053.
L’importo previsto per ogni livello è riportato sulle tabelle 8003 / 8004 / 8005 (colonna 1 senza integrativo, colonna 2 con integrativo), agganciate automaticamente. L’importo presente in tabella viene automaticamente proporzionato alla percentuale di part-time ed alle giornate lavorate (come in casi analoghi, si fa riferimento alla voce 099).
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 053. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.
Ricordiamo che la voce 053 è esclusa dalla base di calcolo del Tfr e assoggettata a tassazione ordinaria.
Nel caso in cui si ritenga corretto applicare la detassazione sul premio erogato, assoggettando la voce 053 ad imposta sostitutiva, è sufficiente indicare la voce 47X sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). Precisiamo che, a nostro avviso, non ci sono le condizioni per applicare la detassazione sul premio dovuto in assenza di contratto integrativo aziendale o territoriale.
Sempre per quanto riguarda il Ccnl del settore Turismo (sia Confcommercio che Confesercenti), a seguito di alcuni approfondimenti è stato parzialmente modificato il calcolo della carenza di infortunio nei settori dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008), Alberghi Diurni(009). La modifica riguarda gli eventi di infortunio di durata complessiva inferiore a 5 giorni: in tali casi, la carenza viene retribuita al 60% (ad eccezione del giorno di infortunio, per il quale continua ad essere erogata la normale retribuzione). Per gli eventi di infortunio di durata complessiva uguale o superiore a 5 giorni, invece, la carenza continua ad essere retribuita al 100%.
Segnaliamo che, per tutti i settori del Turismo e con effetto dal mese di maggio, nelle descrizioni delle voci relative al lavoro festivo (220 / 221 / 250 / 251) sono stati tolti i riferimenti agli articoli del Ccnl, in quanto non più coerenti con i successivi rinnovi. Inoltre, nelle descrizioni delle voci che prevedono una maggiorazione (220 / 250) è stata indicata la relativa percentuale (20%). Naturalmente, le suddette variazioni non hanno alcun effetto sul calcolo effettuato dalle voci in questione. Precisiamo, inoltre, che continuano ad essere considerate (con maggiore priorità) le eventuali descrizioni “personalizzate” delle stesse voci, nel caso in cui fossero state definite a livello di ditta o di dipendente .
1.2) Ccnl PANIFICATORI (025)
Con la busta paga relativa al mese di maggio 2019, è possibile erogare la prima tranche dell’elemento perequativo regionale previsto negli accordi di rinnovo del 25/02/2019 (Federpanificatori) e del 14/05/2019 (Confesercenti).
L’elemento in questione deve essere erogato alle condizioni previste nel suddetto accordo (assenza di contratti di secondo livello e di elementi integrativi della retribuzione nazionale): la verifica di tali condizioni e, quindi, la scelta di erogare l’elemento di garanzia retributiva rimane a carico dell’Utente.
Per attivare l’erogazione dell’elemento di garanzia retributiva, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili di maggio dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 043 eroga la somma prevista a tutti i dipendenti sui quali viene attivata, a condizione che gli stessi risultino assunti entro il 31/12/2018 ed in forza nel mese di erogazione. L’importo previsto (prima tranche E. 40,00) viene proporzionato alla percentuale di part-time del mese di erogazione; per gli apprendistati viene applicata la percentuale prevista del 70%. Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso a quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile indicare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043.
La voce 043 è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
1.3) Ccnl AUTOTRASPORTATORI (048)
Dal mese di maggio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/05/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con gli aggiornamenti di dicembre 2017 Acred674 e di settembre 2018 Acred703.
1.4) Ccnl EDILIZIA INDUSTRIA (050)
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2019 Acred720, è stata rilasciata la nuova gestione dell’apprendistato nel settore Edile prevista dall’accordo del 4/04/2019
A parziale rettifica di quanto documentato nell’aggiornamento Acred720, precisiamo che agli apprendisti operai assunti a partire dal 1/04/2019, possono essere attribuiti i livelli identificati dai codici 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18, corrispondenti ai livelli retributivi 1° / 2° / 3° / 4° / 5° / 6° / 7°.
Xxxx apprendisti assunti prima del 1/04/2019, possono essere attribuiti i livelli identificati dal codice 12
/ 13 / 14, corrispondenti ai livelli retributivi 1° / 2° / 3° (come indicato nell’aggiornamento di marzo 2006 Acred279).
1.5) Ccnl CONCERIE INDUSTRIA (053)
Dal mese di maggio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 05/04/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1053 – 6053 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2017 Acred650.
1.6) Ccnl CALZATURE INDUSTRIA (054)
Con effetto dal mese di maggio 2019, è stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al Fondo assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 08/10/2018.
Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute al Fondo Sanimoda, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola automaticamente la quota mensile, a carico dell’azienda, dovuta per ogni dipendente a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti); la quota è dovuta anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 12 mesi, a partire dal 13° mese dalla data di assunzione. L’importo della suddetta quota è pari ad E. 12,00 mensili per 12 mensilità. Per il solo mese di maggio 2019 la quota dovuta è pari ad E. 28,00.
Il contributo non è previsto per i dipendenti che risultano ancora in prova: per tali dipendenti, quindi, occorre bloccare il contributo, impostando la voce 578 sulle Voci Fisse del dipendente, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’; una volta terminato il periodo di prova, occorre poi eliminare tale impostazione.
Precisiamo che, al momento, non risulta che siano stati previsti i codici da utilizzare per il versamento sul modello F24 e per la conseguente esposizione sulla denuncia UniEmens.
Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria integrativa a carico ditta viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.
1.7) Ccnl GOMMA E PLASTICA CONFAPI (062)
Dal mese di maggio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’ipotesi di accordo del 08/03/2019. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1062 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di marzo 2019 Acred716.
1.8) Ccnl CENTRO ELABORAZIONE DATI (097)
Con la busta paga del mese di maggio 2019, è prevista l’erogazione della Una-Tantum stabilita nell’accordo di rinnovo del 13/12/2018, a copertura del periodo da luglio 2018 a dicembre 2018.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla condizione di part-time o di apprendistato relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
1.9) Ccnl CINEMATROGRAFI (110)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di maggio 2019, è possibile erogare l’elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto indicato nell’accordo di rinnovo del 25/11/2011.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono state descritte negli aggiornamenti di maggio 2018 Acred688 e di ottobre 2017 Acred670.
1.10) Ccnl CINEAUDIOVISIVI (111)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di maggio 2019, è possibile erogare l’elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto indicato nell’accordo di rinnovo del 21/12/2011.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono state descritte nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
1.11) Ccnl PUBBLICHE ASSISTENZE (120)
Con la busta paga del mese di maggio 2019, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 28/09/2018 (Ccnl Pubbliche Assistenze), a copertura del periodo da gennaio 2017 a settembre 2018.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la terza ed ultima tranche.
Gli importi previsti sono riportati sulla tabella 8120 (agganciata automaticamente). Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato relativa ad ogni singolo mese.
Per attivare l’erogazione dell’Una-tantum, occorre indicare la voce 041 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
La somma risultante è ripartita tra la voce 041 soggetta a tassazione separata e esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
1.12) Ccnl TURISMO CISAL (156)
Dal mese di maggio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nel Ccnl del 25/05/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1156, ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710.
2) ALTRE VARIAZIONI
2.1) ANF – DOMANDE PRESENTATE ALL’INPS
Sulla base della circolare Inps n. 45 del 22/03/2019 e dei successivi messaggi n. 1430 del 5/04/2019 e n. 1777 del 8/05/2019, a partire dal 1/04/2019 le richieste di ANF devono essere presentate direttamente all’Inps, tramite appositi servizi web utilizzabili dai dipendenti o dagli intermediari abilitati (attualmente i patronati).
Restano esclusi, dalla nuova modalità di presentazione, gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), per i quali rimane in vigore il modello ANF/DIP, da presentare al datore di lavoro.
In assenza di indicazioni specifiche, restano escluse dalla nuova modalità anche le richieste relative alle quote nucleo familiare (QNF), a carico dei datori di lavoro che non versano la contribuzione Cuaf (enti e associazioni).
Per gli ANF richiesti tramite la nuova modalità, l’Inps comunica al datore di lavoro esclusivamente l’importo massimo (mensile e giornaliero) dell’ANF, oltre al periodo di validità ed al codice fiscale del soggetto richiedente (che può coincidere o meno con il dipendente). Il dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro l’esito positivo della domanda presentata all’Inps, mentre NON è tenuto a trasmettergli una copia della domanda. Di conseguenza, il datore di lavoro NON conosce la composizione del nucleo familiare ed il reddito dichiarato.
Fino al mese di giugno 2019, per gli ANF richiesti secondo la nuova modalità (domanda presentata all’Inps), sulla denuncia Uniemens occorre indicare l’importo da conguagliare (corrente e arretrato) utilizzando le causali attualmente in vigore; non è invece possibile compilare le informazioni relative al nucleo familiare e al reddito.
Sempre fino al mese di giugno 2019, per gli ANF richiesti con la vecchia modalità (domanda presentata al datore di lavoro), sulla denuncia Uniemens non è prevista alcuna variazione: per tali situazioni, quindi, si continuano a compilare le informazioni relative al nucleo familiare ed al reddito (riportate sul servizio Uniemens – Dipendenti).
Dal mese di luglio 2019, sulla denuncia Uniemens potranno essere conguagliati esclusivamente gli ANF richiesti secondo la nuova modalità. Dallo stesso mese, entrerà in vigore una nuova sezione nella quale andrà indicato l’importo da conguagliare (corrente e arretrato), unitamente alle altre informazioni comunicate dall’Inps.
Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate le modifiche necessarie per gestire gli ANF richiesti secondo la nuova modalità (domanda presentata all’Inps), relativamente al periodo “transitorio” fino a giugno 2019.
Per quanto riguarda il periodo successivo, da luglio 2019 occorrerà compilare la nuova sezione ed eventualmente prevedere ulteriori implementazioni, sulla base delle disposizioni che saranno pubblicate dall’Inps.
Sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, nel campo ‘Abilitazione’ della sezione ‘Assegni Nucleo Familiare’, è stata aggiunta l’opzione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’. La nuova opzione ha effetto a partire dal mese di maggio 2019 e consente di abilitare gli ANF richiesti secondo la nuova modalità.
Le altre opzioni disponibili nel campo ‘Abilitazione’ corrispondono a quelle previste precedentemente: ANF richiesti secondo la vecchia modalità (‘ANF – domanda presentata alla ditta’) e QNF a carico dei datori di lavoro che non versano il contributo Cuaf (‘QNF – quote a carico della ditta’).
Nel caso in cui venga selezionata la nuova opzione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’, vengono automaticamente azzerati i campi relativi alla situazione familiare, al numero di componenti del nucleo familiare e ai redditi dichiarati. Per abilitarla, quindi, è opportuno effettuare una storicizzazione (in data non antecedente a maggio 2019).
Con l’opzione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’, occorre compilare anche il nuovo campo ‘Importo mensile’, corrispondente al valore massimo mensile dell’ANF (importo comunicato dall’Inps). Il valore in questione viene rapportato ai giorni utili negli stessi casi previsti in precedenza (assunzione o cessazione nel mese, part-time con orario inferiore a 24 ore settimanali, full-time con ore mensili inferiori al limite, opzioni impostate sulla voce 0F0).
Nella stessa situazione, è prevista anche la compilazione del nuovo campo ‘Codice fiscale richiedente’: tale campo deve essere compilato obbligatoriamente se risulta diverso dal codice fiscale del dipendente.
Niente è cambiato per quanto riguarda gli ANF / QNF richiesti secondo la vecchia modalità (domanda presentata al datore di lavoro): nei casi in questione, occorre compilare il campo ‘Situazione Familiare’, indicare i redditi dichiarati ed inserire i componenti del nucleo familiare tramite la finestra ‘Gestione singoli familiari’.
Precisiamo che la data di scadenza degli ANF, sebbene non sia obbligatoria, può essere compilata anche per gli ANF richiesti all’Inps, ottenendo lo stesso effetto previsto per gli ANF richiesti al datore di lavoro (blocco dell’erogazione degli ANF e segnalazione sulla stampa di controllo delle scadenze).
Per gli ANF gestiti secondo la nuova modalità, sulla denuncia Uniemens viene compilato il servizio ‘Prestazioni’, riportando l’importo corrente e gli eventuali arretrati (perlomeno fino al mese di giugno 2019).
Nei casi in questione, sulla denuncia Uniemens non vengono compilate le informazioni aggiuntive relative agli ANF (tabella, scaglione e numero familiari, sul servizio Uniemens – Dipendenti). A tale riguardo precisiamo che, dalle informazioni ricevute tramite Assosoftware, risulta che l’Inps stia modificando i controlli relativi a tali informazioni, per consentire l’invio delle denunce Uniemens contenenti ANF richiesti secondo la nuova modalità.
2.2) INDENNITA’ FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione delle integrazioni salariali (indennità) a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 53 del 12/04/2019.
Le indennità a carico del FSBA vengono gestite secondo modalità analoghe a quelle previste per la “CIG con ticket”, per quanto riguarda l’inserimento dei ticket, la gestione dei periodi di assenza sulle Variazioni Mensili, l’erogazione in busta paga e la compilazione automatica delle sezioni ‘Settimane’ e ‘Calendario’ sulla denuncia Uniemens.
Le indennità FSBA, tuttavia, NON possono essere conguagliate sulla denuncia Uniemens, a differenza di quanto avviene per la CIG e per le integrazioni a carico del FIS o dei fondi indicati nella circolare Inps n. 170 del 15/11/2017 (aggiornamento di gennaio 2018 Acred677). Le somme in questione vengono infatti autorizzate dal FSBA ed erogate direttamente al datore di lavoro; quest’ultimo, può erogarle ai dipendenti soltanto al momento dell’autorizzazione, oppure può anticiparle nel mese di assenza e poi conguagliarle a seguito dell’autorizzazione.
La gestione di seguito descritta è utilizzabile complessivamente a partire dal mese di maggio 2019. Per quanto riguarda l’inserimento dei ticket e la gestione dei periodi di assenza, è possibile operare anche su periodi precedenti.
Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella tabella Autorizzazioni CIG e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘Tipo CIG’:
• Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario
• Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà
Le voci da utilizzare per gestire il ‘Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario’ sulle Variazioni Mensili, sono:
• 8B5 per inserire l’assenza (elenco voci, 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondi Integrazione’);
• 5B5 per indicare l’eventuale anticipo dell’indennità nel mese di assenza, in attesa dell’autorizzazione da parte del Fondo (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / CdS / Fondi Integrazione’).
Le voci da utilizzare per gestire il ‘Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà’ sono le seguenti:
• 8B6 per inserire l’assenza (elenco voci, 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondo Integrazione’);
• 5B6 per indicare l’eventuale anticipo dell’indennità nel mese di assenza, in attesa dell’autorizzazione da parte del Fondo (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / CdS / Fondi Integrazione’).
Utilizzando le voci 8B5 / 8B6 per indicare il periodo di assenza, si ottiene la compilazione automatica della denuncia Uniemens secondo gli stessi criteri previsti per la CIG con ticket; vengono quindi compilate le seguenti sezioni:
o Settimane: su ciascuna settimana interessata, viene riportato il codice evento e la condizione di settimana non retribuita (‘1’) o parzialmente retribuita (‘2’); inoltre, nella sottostante sezione ‘Eventi’ viene riportato il valore complessivo della differenza da accreditare per ciascun codice evento.
o Calendario: su ciascuna giornata interessata, viene indicato il codice evento, il numero delle ore di assenza ed il numero del ticket, oltre alla condizione di giorno lavorato (anche parzialmente) o non lavorato.
o Eventi (relativi alla sezione Calendario): per ciascun evento viene indicato il numero del ticket.
I codici evento relativi al Fondo solidarietà bilaterale, riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, sono i seguenti:
o ‘AOA’ per il Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario (voce 8B5);
o ‘ASA’ per il Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà (voce 8B6).
Sulla finestra ‘Pagamento CIG’ del servizio Variazioni Mensili, vengono rilevati automaticamente i periodi di assenza da indennizzare o conguagliare (in questo caso, non è previsto l’assoggettare al contributo addizionale).
Precisiamo che i criteri di calcolo delle indennità (sia in caso di anticipo che di pagamento a seguito di autorizzazione) coincidono con quelli previsti per la CIG con ticket post D.Lgs 148/2015.
Per quanto riguarda il pagamento delle indennità relative al Fondo solidarietà bilaterale, a seguito dell’autorizzazione da parte del Fondo, la finestra ‘Pagamento CIG’ predispone automaticamente le seguenti voci:
• Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario anno corrente: voci 3BL / 3BM / 3BN / 3BP / 3BQ per il pagamento, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo; se nel periodo conguagliato è compreso il mese corrente, viene predisposta la voce 4BM;
• Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario anno precedente: voci 3CL / 3CM / 3CN / 3CP / 3CQ per il pagamento, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo;
• Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà anno corrente: voci 3BR / 3BS / 3BT / 3BU
/ 3BV per il pagamento, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo; se nel periodo conguagliato è compreso il mese corrente, viene predisposta la voce 4BV;
• Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà anno precedente: voci 3CR / 3CM / 3CN / 3CP / 3CQ per il pagamento, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo.
Le voci di pagamento NON vengono conguagliate sulla denuncia Uniemens (a differenza di quanto avviene per le indennità CIG / FIS), in quanto il pagamento viene effettuato direttamente dal Fondo al datore di lavoro.
Segnaliamo che, nel Dettaglio del cedolino, le voci di pagamento vengono sommate nel campo Importo Totale delle voci 8B5 (assegno ordinario) e 8B6 (assegno di solidarietà).
Le indennità a carico del Fondo di solidarietà bilaterale sono riportate sui seguenti movimenti contabili (il movimento 2011703 è di nuova istituzione, mentre i movimenti 2011501 e 2011502 erano già previsti):
DESCRIZIONE | CODICE | DARE | AVERE | VOCI |
o Indennità Solid. Bil. | 2011703 | Fondo Solid. Bil. | Dipendenti c/retrib. | 8B5 / 8B6 |
o Anticipo CIG/Solid. | 2011501 | Anticipi c/enti | Dipendenti c/retrib. | 5B5 / 5B6 |
o Recupero CIG/Solid. | 2011502 | Dipendenti c/retrib. | Anticipi c/enti | 974 / 976 |
Per quanto riguarda eventuali periodi pregressi, a partire dal mese di aprile 2016, interessati da integrazioni salariali a carico del FSBA, la circolare Inps sopra citata ha previsto che vengano rettificate e reinviate le denunce Uniemens, compilando le sezioni Settimane e Calendario secondo le modalità precedentemente descritte.
Nei casi in questione, è possibile intervenire manualmente sulle singole denunce Uniemens interessate, modificando le sezioni Settimane e Calendario ed inviandole nuovamente secondo le consuete modalità. Nel caso in cui si preferisca ottenere la rigenerazione automatica delle stesse denunce, occorrerà intervenire sulle presenze e rielaborare i mesi in questione (in questo caso, consigliamo di contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni).
2.3) EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI
Sono state predisposte due nuove opzioni sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali.
Le nuove opzioni possono essere indicate sulla preesistente riga ‘Gestione Ferie / Permessi (magg. sost.)’, descritta nell’aggiornamento di ottobre 2010 Acred414 (la riga era descritta come ‘Ferie / Perm.’).
Prima del presente aggiornamento, sulla riga in questione era possibile indicare il valore convenzionale ‘1’ se si voleva bloccare la maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132), attivando la maturazione sia dei permessi che delle ferie a carico del datore di lavoro (voci 161 / 141). Con l’aggiornamento, tale opzione rimane immutata.
A partire dal mese di maggio 2019, sulla riga in questione è possibile indicare il valore convenzionale ‘2’ nel caso in cui si intenda bloccare la maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132), attivando la sola maturazione dei permessi a carico del datore di lavoro (voce 161) e lasciando le ferie a carico della cassa edile.
Sempre a partire dal mese di maggio 2019, sulla stessa riga è possibile indicare il valore convenzionale ‘3’ nel caso in cui si intenda mantenere attiva la maggiorazione sostitutiva permessi (voce 132), lasciando bloccata la maturazione dei permessi e attivando la sola maturazione delle ferie a carico del datore di lavoro (voce 141).
2.4) GESTIONE PRESENZE – XXXXXX XXXXXXX VOCE
Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili è stata ulteriormente modificata la finestra ‘Orario singola voce’, in modo da semplificare la ricerca e la visualizzazione delle voci già inserite.
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di marzo 2019 Acred716, è stata predisposta una “tendina” che consente di selezionare la “categoria” delle voci che si intende utilizzare (ferie, permessi, straordinari, ecc.).
Con il presente aggiornamento, nella stessa tendina è stata aggiunta l’opzione ‘Voci già inserite’: tale opzione risulta selezionata automaticamente all’apertura della finestra, in modo da presentare l’elenco delle voci già inserite.
per inserire una voce non presente in alcuna categoria occorre utilizzare la finestra ‘Inserimento voce non prevista in elenco’. Tra le voci già inserite, sono riportate anche quelle non presenti in alcuna categoria (‘Voci non previste in elenco’).
2.5) UNIEMENS – CAUSALI CIGS
Con il presente aggiornamento, sono state predisposte alcune opzioni, su un’apposita voce, tramite le quali è possibile scegliere le causali da riportare sulla denuncia Uniemens in relazione alla CIG Straordinaria.
Le opzioni sono riportate in corrispondenza della nuova voce ‘CGS’, disponibile nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6 e nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.
Ricordiamo che la CIG Straordinaria è riportata nell’apposito campo del servizio ‘Uniemens – Prestazioni az.’, mentre il contributo addizionale è riportato, sullo stesso servizio, con la causale ‘E600’.
Tramite le nuove opzioni, è possibile attribuire le seguenti causali:
• ‘L041’ per l’indennità e ‘E601’ per il contributo addizionale;
• ‘L047’ per l’indennità e ‘E607’ per il contributo addizionale.
Precisiamo che le suddette opzioni interessano esclusivamente l’esposizione della CIGS gestita tramite la voce 86B e non hanno alcun effetto sul calcolo delle indennità o dei contributi addizionali.
2.6) UNIEMENS - CODICI CONTRATTO
Sulla base del messaggio Inps n. 1552 del 16/04/2019, a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di maggio 2019 vengono riportati automaticamente i nuovi codici contratto di seguito elencati:
• Tessili industria (055): codice ‘361’ (in precedenza veniva riportato ‘159’);
• Istituzioni socio-assistenziali Agidae (079): codice ‘362’ (in precedenza veniva riportato ‘093’);
• Teatri stabili (112): codice ‘357’ (in precedenza veniva riportato ‘156’).
Sempre in base al suddetto messaggio Inps, dal mese di maggio risulta variata la descrizione di alcuni codici contratto, specificando anche i soggetti firmatari del Ccnl. A seguito di tale variazione, per alcuni Ccnl non risulterebbe più disponibile alcun codice contratto, in quanto differiscono i soggetti firmatari rispetto alla nuova descrizione. Nei casi in questione, in attesa che vengano definiti ulteriori codici contratto da parte dell’Inps, sulla denuncia Uniemens continuano ad essere riportati (in automatico) gli stessi codici contratto previsti fino ad aprile.
Di seguito, elenchiamo i Ccnl che presentano la suddetta situazione:
- Istituti investigativi e agenzie di sicurezza (128), per il quale continua ad essere riportato il codice ‘092’;
- Associazioni Anaste (080), Pubbliche assistenze / Misericordie (120), Servizi assistenziali Anaste (148), per i quali continua ad essere riportato il codice ‘093’.
Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati.
2.7) ARCHIVIAZIONE STAMPE COLLOCAMENTO
A seguito del presente aggiornamento, le stampe prodotte tramite la procedura ‘Stampe e invio telematico collocamento con documenti’ possono essere archiviate automaticamente sul servizio di Archiviazione Documentale.
Ricordiamo che il servizio di archiviazione è disponibile per gli utenti abilitati.
Le stampe ed i files che è possibile archiviare automaticamente dalla suddetta procedura sono:
• comunicazioni obbligatorie (in formato xml)
• lettera assunzione “standard”
• modelli “personalizzati”
• modello detrazioni
• modello TFR2
Per effettuare l’archiviazione delle stampe in questione, al lancio della procedura ‘Stampe e invio telematico collocamento con documenti’ è sufficiente indicare il Soggetto Autorizzato, attraverso il campo ‘Soggetto aut. (archiviazione)’, selezionando le stampe che si intende archiviare nel campo ‘Opzioni archiviazione’.
Sempre tramite le opzioni di archiviazione, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati, in caso di ristampa a seguito di rettifiche; se tale opzione non viene abilitata, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli precedenti (rimane comunque possibile annullare i singoli modelli tramite i servizi di archiviazione).
Tramite il procedimento di archiviazione, le stampe prodotte vengono automaticamente convertite in PDF, oltre che suddivise e classificate a livello di singolo dipendente (il nome del file viene suffissato con i codici ditta e matricola). Per quanto riguarda i file delle comunicazioni obbligatorie, viene mantenuto il formato xml.
Sui servizi di archiviazione, i modelli sopra elencati vengono archiviati sui seguenti tipi di documento:
• ‘Comunicazioni obbligatorie’ (cod. 0078) per quanto riguarda i files in formato xml;
• ‘Documenti rapporto di lavoro’ (cod. 0077) per quanto riguarda la lettera di assunzione standard, i modelli personalizzati e il modello TFR2;
• ‘Modello detrazioni dipendente’ (cod. 0075, preesistente) per quanto riguarda il modello detrazioni.
Sempre con il presente aggiornamento, i modelli “personalizzati” (se presenti) vengono prefissati con la dicitura ‘DoCol.’. In tal modo, diventa possibile generare automaticamente il formato pdf anche in assenza dell’archiviazione documentale (tuttavia, la suddivisione per ditta e dipendente viene effettuata solo in caso di archiviazione).
2.8) COLLOCAMENTO – DOMICILIO FISCALE
A partire dal presente aggiornamento, per le ditte individuali viene considerato il domicilio fiscale (se compilato sul servizio Ditta – Anagrafico) in luogo della residenza, per l’indicazione della “sede legale” sui files XML relativi alle comunicazioni obbligatorie (Unilav / Unisomm / Vardatori).
Niente è cambiato per quanto riguarda le società, per le quali è obbligatoria la compilazione della sede legale sul servizio Ditta – Anagrafico.
2.9) DIPENDENTE – ALTRI DATI
Sul servizio Dipendente – Altri Dati è stata aggiunta la casella ‘Escluso da conteggio assunzioni obbligatorie’.
La nuova casella può essere barrata nel caso in cui il dipendente debba essere escluso dal conteggio ai fini delle assunzioni obbligatorie di soggetti diversamente abili, effettuato dal programma ‘STADIPEM’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 1.1 ‘Stampe periodiche’ e 3.1 ‘Stampe di controllo’).
Ricordiamo, inoltre, che dal conteggio in questione vengono comunque esclusi i soggetti per i quali risulta barrata la preesistente casella ‘Disabile ai fini Irap’.