Schema di contratto per la concessione del Teatro dei Fluttuanti, sito in Argenta (Fe) via Pace. n.1 Indice
Allegato B) alla Determinazione n. del / /2018
Capitolo 1
Schema di contratto per la concessione del Teatro dei Fluttuanti, sito in Argenta (Fe) via Pace. n.1
Indice
Oggetto e durata della concessione
Art. 1 Oggetto della concessione Art. 2 Durata e revoca
Capitolo 2
Sottoprogetti: definizione delle attività
Art. 3 Stagione Teatrale
Art. 4 Rassegna Teatro ragazzi Art. 5 Stagione cinematografica
Capitolo 3
Disciplina della concessione in uso e gestione del Teatro dei Fluttuanti
Art. 6 Organizzazione della gestione Art. 7 Oneri a carico del concessionario Art. 8 Manutenzione straordinaria
Art. 9 Cooperazione e modalità procedurali per il completamento e miglioramento strutturale dell’impianto
Art. 10 Canone di noleggio e tariffe agevolate
Art. 11 Responsabilità - Assicurazione – Danni verso terzi Art. 12 Sicurezza
Art. 13 Verifiche e Controlli
Capitolo 4
Disposizioni generali e finali
Art. 14 Oneri a carico del Comune di Argenta Art. 15 Biglietteria e altri introiti
Art. 16 Tracciabilità
Art. 17 Penali
Art. 18 Inadempimenti e recesso dell’accordo di collaborazione Art. 19 Norme finali
Capitolo I
Oggetto e durata della concessione
Art. 1
Oggetto della concessione
1. Con il presente contratto il Comune di Argenta affida alla ditta aggiudicataria la concessione del servizio pubblico costituito dal Teatro dei Fluttuanti, sito in Argenta via Pace n.1, censito al catasto Urbano al foglio 110 , particella 331, subalterno 13 graffato subalterno 17, D/3 - Teatro L’attività dovrà essere svolta secondo i termini e le modalità risultanti dal presente contratto e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara inerente la gestione del Teatro dei Fluttuanti.
Il contratto è inerente alla realizzazione di attività di spettacolo e cinema presso il Teatro dei Fluttuanti. Il progetto complessivo si articola nei seguenti quattro sottoprogetti:
a) Gestione Stagione teatrale;
b) Gestione Teatro ragazzi;
c) Gestione stagione cinematografica;
d) Concessione a terzi del Teatro dei Fluttuanti.
2. Il valore della concessione, stimato sulla base della rendicontazione fornita dall'attuale concessionario e relativa alla stagione teatrale e cinematografica 2017/2018, è calcolato annualmente in 320.850,00 euro, oltre IVA, come di seguito articolati:
- dagli introiti derivanti dalla biglietteria degli spettacoli teatrali, del teatro ragazzi e del cinema, che presumibilmente possono essere quantificati in 225.100,00 euro;
- dagli introiti derivanti da nolo del teatro a soggetti terzi, che presumibilmente possono essere quantificati in 11.200,00 euro;
- dalla gestione di servizi accessori, che presumibilmente possono essere quantificati in 3.000,00 euro;
- da pubblicità e sponsorizzazioni di cui al successivo art. 15, che presumibilmente possono essere quantificati in 29.550,00 euro oltre IVA ai sensi di legge;
- dal contributo pubblico per la gestione che a base d’asta è quantificato in 52.000,00 euro.
3. E’ vietato al concessionario di sub-concedere, con o senza corrispettivo, i servizi oggetto del presente atto così come descritti al comma 1.
Art. 2 Durata e revoca
1. La concessione del Teatro dei Fluttuanti ha la durata di anni 2, ripetibile per ulteriori 2 anni ai sensi degli artt. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. decorrenti, dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data indicata nel provvedimento recante l’affidamento della concessione nelle more della sottoscrizione del contratto. Si riferisce alle stagioni teatrali e cinematografiche 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
2. É facoltà del Comune di revocare la concessione in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi, per ragioni di pubblico interesse o per gravi o provate inadempienze contrattuali di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5.
Capitolo 2 Sottoprogetti: definizione delle attività
Art. 3 Stagione Teatrale
1. La programmazione della “Stagione Teatrale” 2018/2019 si dovrà svolgere, in date ricomprese tra novembre e aprile di ogni anno di riferimento da concordarsi con il Servizio Cultura, Istituti Culturali e Teatro, attraverso un cartellone principale, articolato in rappresentazioni di Teatro Comico, rappresentazioni musicali, spettacoli di danza, Teatro di Prosa per un totale di almeno 18 spettacoli e n. 2 spettacoli per bambini in orario pomeridiano.
Art. 4 Rassegna Teatro ragazzi
1 – La programmazione della “Rassegna Teatro ragazzi” 2018/2019 si dovrà svolgere attraverso:
• n. 6 rappresentazioni mattutine, rivolte ai bambini delle scuole materne pubbliche e private del territorio e agli alunni delle scuole primarie, da realizzarsi presso il Teatro dei Fluttuanti o anche presso spazi scolastici (aule, palestre, ecc.) in date ricomprese tra gennaio e aprile di ogni anno di durata del presente contratto da concordarsi con il corpo docente e comunicate al Servizio Cultura, Istituti Culturali e Teatro.
• n. 2 rappresentazioni mattutine, rivolte agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado, da realizzarsi presso il Teatro dei Fluttuanti o anche presso spazi scolastici (aule, palestre, ecc.) in date ricomprese tra gennaio e aprile di ogni anno di durata del presente contratto, da concordarsi con il corpo docente e comunicate al Servizio Cultura, Istituti Culturali e Teatro;
• partecipazione a condizioni agevolate degli studenti delle scuole secondarie di 1 e 2° grado agli eventi serali in programma presso il Teatro dei Fluttuanti; è comunque contemplata la possibilità di inserire spettacoli su richiesta del corpo docente anche in orario mattutino.
Art. 5
Stagione cinematografica
1. La stagione cinematografica 2018/2019 si dovrà svolgere attraverso:
• la programmazione di film in prima visione tutti i fine settimana, una proiezione in fascia serale il sabato e due proiezioni in fascia serale la domenica, e in occasione delle festività dalla metà del mese di novembre alla fine del mese di aprile
• la programmazione di film e cartoni animati per bambini e ragazzi, una proiezione in fascia pomeridiana la domenica e in occasione delle festività dalla metà del mese di novembre alla fine del mese di aprile;
• la realizzazione di una rassegna d'essai, una proiezione in fascia serale il mercoledì in date ricomprese tra novembre e aprile da concordarsi con Servizio Cultura, Istituti Culturali e Teatro;
Capitolo 3
Disciplina della concessione in uso e gestione del Teatro dei Fluttuanti
Art. 6 Organizzazione della gestione
1. Per la pratica delle attività di spettacolo e cinema il Comune concede in uso al concessionario, l'immobile sito in xxx Xxxx 0, Argenta, e gli impianti, le aree e le attrezzature ivi annessi.
2. L'immobile e gli impianti, descritti singolarmente nella cartografia e nei relativi elenchi individuati nella planimetria conservata in atti, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che sono noti al concessionario. Il concessionario dovrà svolgere gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente per quanto riguarda i beni mobili insistenti sulle strutture a lui dati in consegna.
3. Al Concessionario vengono messi a disposizione, per i successivi adempimenti di competenza, i seguenti documenti:
a) Piante, prospetti e sezioni dell'immobile;
b) Schemi e quadri impianti elettrici;
c) Documentazione relativa all'agibilità del fabbricato, così come individuata dalla commissione comunale di vigilanza C.C.V.L.P.S.;
d) Documentazione riguardante i carichi sospesi e la manutenzione degli impianti a fune;
e) Documento di valutazione dei rischi del fabbricato relativo alla gestione in corso, quale riferimento per lo stato del fabbricato, che dovrà essere modificato nelle parti di competenza;
f) Piano di emergenza relativo alla gestione attuale che dovrà essere modificato nelle parti di
competenza;
g) Scheda inventario beni allocati all'interno del fabbricato;
h) Documento di valutazione rischio amianto redatto a cura della Proprietà.
4. Lo scopo della concessione in uso consiste nella conduzione ed utilizzo dell'immobile e degli impianti in tutte le loro componenti, sopra indicate, al fine di:
a) garantire al concessionario lo svolgimento delle attività di spettacolo e cinema, che il concessionario medesimo persegue;
b) promuovere da parte del concessionario la massima divulgazione, presso la comunità civile, delle attività di spettacolo e cinema;
c) consentire l’uso gratuito del Teatro dei Fluttuanti da parte del Comune e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per almeno n. 20 giornate al fine consentire lo svolgimento di manifestazioni spettacolari o di pubblico intrattenimento secondo tempi e modi, che saranno concordati fra le parti interessate. Il Concessionario deve mettere a disposizione il servizio degli addetti all'emergenza, secondo quanto previsto nei documenti dell’emergenza per la tipologia di eventi in programma e garantire i servizi di “maschere”, di pulizia e di un servizio tecnico di base;
d) porre il Teatro dei Fluttuanti a disposizione dell’Amministrazione Comunale per almeno n. 10 giornate per le attività che essa intende programmare per i propri fini di patrocinio. Il Concessionario deve mettere a disposizione il servizio degli addetti all'emergenza, secondo quanto previsto nei documenti dell’emergenza per la tipologia di eventi in programma e garantire i servizi di “maschere”, di pulizia e di un servizio tecnico di base;
e) garantire l’accesso a terzi fruitori, gruppi di individui, associazioni e soggetti privati.
5. L’utilizzo del Teatro non potrà essere effettuato per altri scopi, oltre a quelli disciplinati dalle modalità indicate nei successivi articoli, salvo casi particolari formalmente autorizzati o richiesti dal Comune, e comunque sempre nel rispetto delle attività previste all’interno del fabbricato.
Art. 7
Oneri a carico del concessionario
1. In base alle premesse e alle finalità enunciate al precedente art. 6 il concessionario dovrà:
a) ospitare gratuitamente, compatibilmente con le attività programmate, eventuali attività promosse dall'Amministrazione Comunale e dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
b) ospitare a tariffe agevolate, compatibilmente con le attività programmate, eventuali attività promosse da soggetti terzi che svolgono iniziative con il patrocinio dell’amministrazione comunale;
c) Garantire l’utilizzo del Teatro dei fluttuanti a soggetti terzi a pagamento.
2. Per le attività, di cui al precedente comma 1, il concessionario si impegna a prestare la custodia e la pulizia dei locali necessarie al corretto svolgimento delle iniziative nonché a garantire la presenza dei componenti della squadra di emergenza così come definito nei documenti di gestione delle emergenze in funzione della tipologia di evento. Per le attività di cui alle lettere a) e b), di cui al precedente comma 1, il concessionario è inoltre tenuto a fornire un servizio tecnico di base, luci e microfono, senza nulla richiedere.
3. Sono, altresì, a carico del concessionario:
a) il personale addetto alla custodia (estesa anche al di fuori degli orari di utilizzo degli impianti), pulizia e funzionamento degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 C.C.;
b) le spese per i consumi di illuminazione, forza motrice, acqua, gas metano, spese telefoniche, materiale vario e quant'altro necessiti alla normale attività degli impianti. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;
c) le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI, antincendio e delle altre normative di settore (per la definizione degli
interventi di manutenzione ordinaria si fa riferimento alla LR n.12 del 14/3/1984) e tutti gli oneri comunque volti a mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione;
d) tutte le spese e gli oneri necessari per il mantenimento in essere del C.P.I. e dell'agibilità del fabbricato e delle sue parti;
e) la biglietteria informatizzata per la gestione della biglietteria e degli abbonamenti;
f) l’assistenza e la manutenzione ordinaria della macchina digitale per la proiezione cinematografica, compresa la sostituzione del materiale di consumo.
Art. 8 Manutenzione straordinaria
1. Sono a carico della proprietà gli oneri di manutenzione straordinaria come definiti dall’art. 31, lett. b), della Legge 457/78.
2. Qualora si verifichi che la proprietà debba chiudere l’impianto per lavori di manutenzione straordinaria, l'utilizzo del Teatro rimarrà sospeso per la durata dei lavori. Tali eventuali periodi di sospensione saranno preventivamente comunicati con il concessionario.
Art. 9
Cooperazione e modalità procedurali
per il completamento e miglioramento strutturale dell’impianto
1. Per ottemperare alle finalità definite all’art. 6, il Teatro dovrà rispondere al massimo grado di utilizzo.
2. Il Concessionario non può apportate innovazioni e modificazioni nello stato del Teatro senza preventiva specifica autorizzazione formale scritta da parte del proprietario dell’impianto e dell’Amministrazione Comunale. L’acquisizione dei titoli abilitativi ed autorizzativi previsti dalle normative vigenti per detti interventi rimane a carico del concessionario.
3. Il Comune di Argenta potrà prevedere un concorso di spese per eventuali migliorie del Teatro che il concessionario intendesse realizzare, su progetto esecutivo redatto dal Concessionario, redatto secondo la vigente normativa dei Contratti Pubblici.
4. L’eventuale accrescimento dello stato patrimoniale dell’impianto sarà preso in carico al patrimonio del proprietario del bene immobile e sarà integrato di comune accordo l’inventario dei beni insistenti sulla struttura.
5. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità ed omologazioni dell’impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.
Art. 10
Canone di noleggio e tariffe agevolate
1. Il canone di noleggio e le tariffe agevolate per l'utilizzo del Teatro dei Fluttuanti da parte di terzi sono concordate tra le parti.
2. E’ concesso al concessionario la facoltà di adottare tariffe particolari e agevolate per fini promozionali. In ogni caso qualsiasi variante del canone di noleggio e tariffaria, nel corso della durata della concessione, dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Amministrazione Comunale.
3. Il concessionario potrà richiedere oneri aggiuntivi in relazione a eventuali prestazioni e attrezzature, non ricomprese nelle dotazioni iniziali del Teatro dei Fluttuanti, richieste dai soggetti terzi fruitori del Teatro dei Fluttuanti.
Art.11
Responsabilità - Assicurazione – Danni verso terzi
1. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità derivante dalla gestione degli impianti, sia di carattere finanziario che di pubblica sicurezza, per danni alle persone e alle cose (anche di terzi) che direttamente o indirettamente possano derivarne per colpa del concessionario in ragione del loro utilizzo.
2. Ai sensi dell'art. 2043 e seguenti del Codice Civile, il concessionario risponde direttamente e in proprio degli eventuali danni provocati all'immobile ed alle attrezzature concesse per negligenza, imprudenza e imperizia, con riferimento particolare agli obblighi di manutenzione ordinaria e prevenzione incendi, anche in mancanza di specifica fideiussione.
Qualora non fosse possibile un unico soggetto responsabile dei danni arrecati, il concessionario dichiara e prende atto che risponderà in solido.
Premesso che i locali, affidati in concessione dal Comune di Argenta sono assicurati contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, per i danni derivanti da eventi accidentali, dolosi e forza maggiore, e che ai sensi dell’art. 1916 del C.C. la Compagnia può esercitare l’azione di surroga nei confronti del responsabile, il concessionario ha la facoltà di attivare una polizza assicurativa di rischio locativo.
3. Il concessionario stipulerà:
• polizza assicurativa riguardante i propri iscritti e i terzi fruitori degli impianti a titolo di responsabilità civile verso terzi.
• cauzione a garanzia della restituzione del bene immobile in condizioni di integrità del valore di 75.000,00 euro a favore del Comune di Argenta, a garanzia tutte le obbligazioni nella concessione.
Copia delle suddette polizze dovranno pervenire all’Ufficio Contratti del Comune di Argenta all'atto della sottoscrizione della convenzione.
1. Il concessionario ha l'obbligo di:
Art.12 Sicurezza
- nominare i soggetti competenti in merito al Servizio di Prevenzione e Protezione, la manutenzione e gestione degli impianti, la gestione delle emergenze e comunicarle al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all’Amministrazione Comunale;
- redigere e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi dell’attività;
- redigere e aggiornare il piano di emergenza per l'attività;
- redigere ed aggiornare il documento di autovalutazione dei rischi contro la legionellosi;
- predisporre la restante documentazione relativa agli aspetti gestionali della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle singole attività;
- comunicare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il programma delle attività riferite alla stagione Teatrale;
- mantenere in essere la Certificazione di Prevenzione e Incendi relativa al Teatro dei Fluttuanti;
- formare ed informare il personale dipendente in merito ai rischi valutati, sulle misure da adottare e sul comportamento da seguire in caso di emergenza.
2. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:
- verificare che non vengano alterate la distribuzione, la destinazione d’uso e la conformazione dei luoghi, nonché le prescrizioni in merito alla limitazione del personale nei singoli ambienti, così come previsto nei documenti a corredo della pratica di agibilità;
- mantenere sgombri da ostacoli i sistemi di vie di uscita;
- verificare che le planimetri di evacuazione e i presidi di sicurezza e prevenzione incendi siano correttamente posizionati e correttamente funzionanti prima dell'inizio di ogni manifestazione;
- mantenere costantemente efficienti gli impianti elettrici, di ventilazione, di riscaldamento e i
- relativi sistemi di sicurezza;
- verificare la costante attuazione del piano di autocontrollo della legionella;
- informare le compagnie teatrali delle prescrizioni relative ai carichi sospesi e verificarne il rispetto;
- verificare e far rispettare il limite del numero di persone presenti contemporaneamente nei diversi spazi: nei locali “cameroni” il numero di persone non dovrà essere superiore a 5 per ciascun camerone mentre nei locali “camerini” il numero di persone non dovrà essere superiore a 20;
- tenere aggiornato il registro dei controlli e degli interventi di manutenzione su tutti gli impianti, attrezzature e presidi antincendio presenti, come indicati nel CPI rilasciato per l’attività, ed in particolare per:
◦ sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
◦ attrezzature ed impianti di spegnimento;
◦ sistema di evacuazione fumi e calore;
◦ impianti elettrici di sicurezza;
◦ porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
3. Per quanto non direttamente specificato, il Concessionario si attiene a quanto previsto dalle seguenti normative;
- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- DM 16/2/1982 e D.Lgs. 151/2011 controlli di prevenzione incendi;
- DM 19.08.1996 Regola di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- DM 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
- DM 01/12/1975 sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;
- D.P.R. 462/2001 dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici e di messa a terra.
Art.13 Verifiche e Controlli
1. Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.
2. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale il calendario delle attività, comprese le concessioni a terzi, gratuite e non.
Capitolo 4 Disposizioni generali e finali
Art.14
Oneri a carico del Comune di Argenta
1. Per la programmazione e la gestione delle attività previste dalla stagione teatrale e cinematografica il Comune di Argenta concede un contributo annuo pari complessivamente ad
€ 63.440,00 (€ 52.000,00 oltre Iva ai sensi di legge) individuato come importo a base d'asta in sede di gara.
2. Tale contributo sarà erogato in tranches come appresso definite:
- 1° tranche: € 10.000,00 alla presentazione del cartellone teatrale;
- 2° tranche: € 43.440,00 entro il mese di gennaio
- 3° e ultima tranche: € 10.000,00 alla presentazione del rendiconto economico e delle attività da parte del concessionario.
3. Per lo svolgimento di progetti e manifestazioni culturali di particolare valore e interesse, non compresi nel contratto e nei progetti annuali presentati, l’Amministrazione Comunale si riserva,
limitatamente alle proprie disponibilità di bilancio, di contribuire parzialmente alla copertura delle spese.
4. Il Comune di Argenta, per la durata di vigenza del contratto, si impegna:
• a concedere in uso gratuito il sistema digitale per la proiezione cinematografica;
• rimborsare il soggetto attuatore degli eventuali oneri sostenuti per la sostituzione della lampada del proiettore digitale;
• sostenere le spese di trasporto scolastico per la realizzazione della Rassegna di Teatro Ragazzi, limitatamente alla disponibilità di bilancio;
• promuovere le attività di cinema e teatro attraverso i canali informativi istituzionali: sito del Comune, notiziario comunale, bacheche, ecc.
Art. 15 Biglietteria e altri introiti
1. Il concessionario dovrà applicare, per i biglietti, gli abbonamenti e i carnet della Stagione Teatrale, della Rassegna Teatro ragazzi e della Stagione Cinematografica i prezzi indicati in sede di gara.
2. Altri costi a carico dei fruitori per spettacoli o eventi o attività laboratoriali sono determinati dal concessionario in accordo con l’Amministrazione Comunale.
3. Il concessionario ha la facoltà di adottare costi agevolati per fini promozionali a carico dei fruitori delle attività.
4. Il concessionario può introitare altri contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni e donazioni, derivanti dall’attività oggetto del presente accordo.
Art. 16 Tracciabilità
1. Ai sensi e per gli effetti della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Argenta esclusivamente a mezzo bonifico. La ditta si obbliga a comunicare al COMUNE il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso/i o già esistente/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., appositamente dedicati al presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i.
Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto se trattasi di conti già esistenti. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. Ogni fattura dovrà contenere gli estremi della banca di riferimento ed il relativo codice IBAN ovvero dell’Ufficio Postale della Società Poste Italiane ed il relativo numero di conto corrente, nonché il numero di CIG.
3. La ditta si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza avvalersi dei conti correnti appositamente dedicati e/o senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
4. La ditta si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena la nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dal servizio oggetto del presente contratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
4. La ditta si impegna a procedere nei loro confronti all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, nel caso in cui abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La ditta si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate a norma di legge, esonera il Comune da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Art. 17 Penali
1. Qualora il concessionario non osservi in parte quanto disposto dal contratto e risulti inadempiente, l’Amministrazione Comunale di Argenta provvederà ad applicare la seguente penalità: da un minimo del 5% a un massimo del 50 % dell’importo annuo di cui all’art.14.
Art.18
Inadempimenti e recesso dell’accordo di collaborazione
1. In caso di accertato o reiterato grave inadempimento da parte del soggetto attuatore di una delle suddette prescrizioni, il Comune di Argenta, previa contestazione da trasmettersi a mezzo raccomandata a.r., dichiarerà la decadenza del concessionario.
2. Qualora sia accertato, l’inadempimento dell’obbligo di effettuare opere di manutenzione ordinaria, si disporrà inoltre l'incameramento, in tutto o in parte, della spesa sostenuta dal Comune di Argenta a seconda dell’entità dell’inadempimento accertato.
3. Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto prima della scadenza, deve darne preavviso entro sei mesi con avviso di raccomandata A.R.
Art. 19 Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme di Legge vigenti in materia.
2. Tutte le controversie, che possono sorgere nell’interpretazione contrattuale ed attuazione della presente, non definite dalle parti, sono devolute ai competenti organi giudiziari, restando esclusa la competenza arbitrale.
Le spese di contratto tutte incluse, nessuna esclusa, sono a completo carico del concessionario.