Condizioni contrattuali generali della Arval (Suisse) SA
Condizioni contrattuali generali della Arval (Suisse) SA
Indice
1 Elementi del contratto e ordine di precedenza 1
3 Stipulazione, durata e revoca del contratto 2
4 Acquisto, trasferimento e trasferimento dei rischi 2
5 Xxxxxxx nella consegna e nella garanzia, ritardo nell'accettazione 2
6 Uso, obblighi di manutenzione, sinistri e proprietà del veicolo 3
7 Obbligo di pagamento, corrispettivo, scadenza e ritardi nei pagamenti 4
8 Risoluzione anticipata dei singoli contratti 4
9 Restituzione del veicolo, conteggio finale 5
10 Multe, pene pecuniarie e costi connessi 6
11 Gestione della carta carburante 6
14 Assicurazione responsabilità civile 6
15 Assicurazione casco totale 7
17 CarCare (Accordo speciale sul servizio CarCare) 7
20 Obblighi dell’utilizzatrice 9
22 Lotta alla corruzione attiva e passiva e al riciclaggio di denaro 9
24 Obblighi di informazione e di collaborazione 9
26 Limitazione di responsabilità 10
28 Mezzi di comunicazione elettronici 10
29 Forma scritta, diritto applicabile, foro competente, clausola salvatoria 10
A LEASING
1 Elementi del contratto e ordine di precedenza
CCG e accordo quadro
1.1 Le presenti Condizioni contrattuali generali (di se- guito dette "CCG") e l’eventuale accordo quadro definiscono le condizioni applicabili alla relazione d’affari tra le parti; eventuali condizioni in conflitto dell’utilizzatrice vengono respinte.
Singoli contratti
1.2 Per ogni singolo veicolo, le parti specificano per iscritto in un apposito contratto (modulo d'ordine di leasing e conferma d'ordine) il veicolo, concordando la durata del con- tratto (durata) e il chilometraggio (chilo-metri annui), nonché i servizi relativi al veicolo desidera-ti.
1.3 Nel caso le parti stipulino un accordo quadro in un momento successivo, i singoli contratti in essere vengono in- tegrati nelle disposizioni dell'accordo quadro e sono quindi soggetti alle disposizioni di quest’ultimo.
Ordine di precedenza
1.4 In caso di contraddizioni tra le regolamentazioni delle singole componenti contrattuali, le regolamenta-zioni si appli- xxxx nel seguente ordine:
1. singolo contratto (modulo d'ordine di leasing e conferma d'ordine)
2. accordo quadro (se esistente)
3. condizioni contrattuali generali (CCG)
E L E M E N T – A R V A L G L O B A L A L L I A N C E
Arval (Schweiz) AG Suurstoffi 22 6343 Rotkreuz - Tel. x00 00 000 00 00
Arval (Suisse) SA- Xxxxx xx Xxxx-Xxxxx 0 - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx - 0000 Xxxxx - Tél. x00 00 000 00 00
BNP Paribas (Suisse) SA- 1211 Genève 11- IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0- BIC: XXXXXXXX
N. IVA: CHE-106.694.453 IVA- xxx.xxxxx.xx - xxxx@xxxxx.xx
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2 Oggetto del contratto
Leasing a servizio completo
2.1 Arval fornisce all’utilizzatrice i servizi di un cosiddetto "full-service leasing" a fini commerciali nell'ambito di singoli contratti da stipulare. Ciò comprende il leasing di autovetture e di veicoli commerciali leggeri (di seguito detti "veicoli") nonché vari servizi di finanziamento e di assistenza.
2.2 In linea di principio, per i veicoli nuovi vengono stipu- lati i cosiddetti contratti a chilometraggio. Arval si assume il co- siddetto rischio di valore residuo.
3 Stipulazione, durata e revoca del contratto
Stipulazione del contratto
3.1 Su richiesta del dell’utilizzatrice, Arval le invierà un modulo d'ordine di leasing inteso come invito alla presenta- zione di un’offerta. Non sussiste alcun obbligo da parte di Arval a stipulare un singolo contratto.
3.2 Con la sottoscrizione del modulo d'ordine l’utilizza- trice richiede la stipulazione di un singolo con-tratto e pertanto accetta integralmente le condizioni contenute nel modulo d'or- dine, nelle presenti CCG, nell’eventuale accordo quadro e in tutte le parti integranti del contratto.
3.3 Il singolo contratto viene in essere con l’accettazione scritta da parte di Arval. A tale scopo Arval invierà all’utilizza- trice una conferma d'ordine per via telematica con firma ripro- dotta meccanicamente.
3.4 Il singolo contratto si estingue se il contratto di forni- tura tra il fornitore e Arval non viene in essere in modo valido.
Durata del contratto
3.5 Il singolo contratto viene stipulato per la durata con- cordata nel contratto stesso, a decorrere dal giorno della con- segna del veicolo. Il diritto di utilizzo si estingue al termine del periodo contrattuale concordato (durata) o al raggiungimento del chilometraggio massimo concordato. Se il termine concor- dato scade tra il 15 novembre e il 31 dicembre, esso viene au- tomaticamente prorogato fino al primo giorno lavorativo dell'anno successivo.
Revoca
3.6 L’utilizzatrice può recedere dal singolo contratto me- diante lettera raccomandata indirizzata ad Arval. Se Arval ri- ceve la raccomandata prima della richiesta della licenza di cir- colazione per il veicolo in questione, l’utilizzatrice è tenuta a versare ad Arval un'indennità pari al massimo al 15% della somma del prezzo di listino del veicolo e dei prezzi delle op- zioni supplementari (accessori) (più IVA).
4 Acquisto, trasferimento e trasferimento dei rischi
Acquisto
4.1 Xxxxx xxxxxxxx il veicolo indicato nel rispettivo singolo contratto stipulando un corrispondente contratto d'acquisto con il fornitore o subentrandovi al posto dell’utilizzatrice. Modifiche e divergenze relative a colore, struttura, equipaggiamento o dotazione del veicolo sono fatte salve secondo quanto previsto
dalle condizioni del fornitore. L'aggiunta di accessori, l'esecu- zione di modifiche al veicolo e l’installazione di equipaggia- menti non elencati nel singolo contratto sono possibili solo pre- vio consenso scritto di Arval e del fornitore.
Consegna
4.2 Il veicolo viene consegnato direttamente dal fornitore all’utilizzatrice, che prende possesso del veicolo in nome e per conto di Arval, in qualità di sua rappresentante e con l'acquisi- zione della proprietà del veicolo da parte di Arval. L’utilizzatrice si assicura che il veicolo venga preso in consegna da una per- sona autorizzata e le impone i relativi obblighi.
Spese di consegna e di immatricolazione
4.3 I costi relativi alla consegna (es. trasporto, tasse per la prima immatricolazione del veicolo) sono a carico di Arval.
Obbligo di ispezione, verbale di consegna
4.4 L’utilizzatrice è tenuta a ispezionare immediata- mente il veicolo per verificare l'adempimento contrattuale, la completezza, la conformità alle specifiche contrattuali e gli eventuali difetti, nonché a informare per iscritto Arval e il forni- tore del risultato con un verbale di consegna. Il verbale di con- segna contiene in particolare l’indicazione del chilometraggio e gli accessori forniti con il veicolo.
Trasferimento dei rischi
4.5 I rischi di perdita accidentale, smarrimento, furto, danneggiamento parziale o totale, usura prematura, riduzione di valore superiore alla normale usura contrattuale, mancato utilizzo o di qualsiasi altro deterioramento della funzionalità del veicolo passano all’utilizzatrice nel momento in cui i rischi pas- sano dal fornitore ad Arval in conformità al contratto di fornitura o al più tardi al momento della consegna del veicolo all’utiliz- zatrice.
5 Xxxxxxx nella consegna e nella garanzia, ritardo nell'accettazione
Xxxxxxx nella consegna e nella garanzia
5.1 In caso di mancata o ritardata consegna del veicolo, l’utilizzatrice non avrà diritto ad alcun risarcimento nei confronti di Arval, a meno che Arval non ne sia responsabile. Nei limiti consentiti dalla legge, Arval esclude qualsiasi diritto alla garan- zia per vizi materiali e giuridici del veicolo.
5.2 A compensazione di ciò, Arval cede all’utilizzatrice i propri diritti contrattuali e giuridici e i propri diritti nei confronti del fornitore e di altre parti avverse. L’utilizzatrice accetta la cessione. Se tali diritti non sono trasferibili, Arval autorizza l’uti- lizzatrice ad esercitarli in sua rappresentanza, a proprio rischio e a proprie spese.
Ritardo nell’accettazione
5.3 Se l’utilizzatrice rifiuta di prendere in consegna il vei- colo fornito conformemente al contratto o solo leggermente di- fettoso, Arval può rinunciare alle prestazioni dell’utilizzatrice dopo un termine successivo di 14 giorni e pretendere un risar- cimento pari al massimo al 15% della somma del prezzo di li- stino del veicolo e dei prezzi per le opzioni aggiuntive selezio- nate (accessori) (più IVA). Non è necessario fissare un termine successivo se l’utilizzatrice rifiuta definitivamente l'accetta- zione o è manifestamente incapace di adempiere i propri ob- blighi di pagamento.
6 Uso, obblighi di manutenzione, sinistri e proprietà del veicolo
Proprietà e diritto di disposizione
6.1 Arval cede il veicolo in uso all’utilizzatrice per la du- rata contrattuale concordata. Arval è e rimane proprietaria del veicolo e come tale ha il diritto esclusivo di disporne.
6.2 Arval ha il diritto di far ispezionare o periziare il vei- colo in qualsiasi momento. L’utilizzatrice è tenuta a partecipare e autorizza irrevocabilmente Arval ad accede-re al luogo dove si trova il veicolo in quel momento.
Responsabilità per gli utenti dei veicoli
6.3 L’utilizzatrice è tenuta a informare l'utente o il condu- cente del veicolo in merito alle regolamentazioni contrattuali tra Arval e l’utilizzatrice e a far sì che adempiano i necessari ob- blighi di collaborazione nei confronti per conto dell’utilizzatrice. L’utilizzatrice è responsabile del comportamento degli utenti del veicolo.
Obbligo di cura, manutenzione e riparazione
6.4 L’utilizzatrice è tenuta a utilizzare o far utilizzare il veicolo con cura e attenzione, a mantenere il veicolo in ordine e correttamente funzionante e ad osservare le istruzioni per l'uso, le norme per la manutenzione e ripa-razione del costrut- tore e le ordinanze delle autorità (ad es. ispezioni tecniche). I relativi lavori devono essere eseguiti in un'officina autorizzata dal produttore o da Arval in Svizzera. L’utilizzatrice è tenuta a risarcire tutti i danni (comprese eventuali multe) derivanti dall'i- nosservanza di tali obblighi.
Assunzione dei costi
6.5 Arval si assume i costi per la manutenzione periodica secondo le istruzioni del costruttore e le ispezioni tecniche ob- bligatorie, nonché i costi per la sostituzione delle singole parti e opzioni (accessori) incluse nel contratto, nella misura in cui si rendano necessari in seguito all'uso normale del veicolo. Per contro, le modi-fiche tecniche richieste da nuove disposizioni di legge o dalle compagnie di assicurazione saranno addebi- tate all’utilizzatrice.
6.6 Per i lavori di manutenzione, la sostituzione di singoli pezzi (in particolare pneumatici) per un importo superiore a CHF 200.00 (IVA esclusa), l’utilizzatrice deve ottenere l'auto- rizzazione preventiva da parte di Arval. Arval si riserva il diritto di non eseguire lavori e di non far sostituire singoli componenti, a condizione che ciò non pregiudichi la sicurezza del veicolo.
Sinistri
6.7 In caso di sinistro, Arval farà verificare il danno e i costi della riparazione (se necessario ricorrendo a un esperto) e chiarirà da chi dovranno essere sostenuti. Arval comunicherà all’utilizzatrice l'esito della verifica e, a propria discrezione, in- caricherà dell'esecuzione dei lavori un'officina selezionata da Arval. L’utilizzatrice non è autorizzata ad eseguire autonoma- mente lavori di ripa-razione o farli eseguire da terzi.
Continuità dell'obbligo di pagamento
6.8 L’utilizzatrice è tenuta a mettere il veicolo a disposi- zione di un concessionario ufficiale del marchio entro un ter- mine ragionevole per le operazioni di manutenzione o ripara- zione programmate dal costruttore. In tali casi, l’utilizzatrice non ha diritto a un rimborso, a un rinvio del termine di paga- mento o alla riduzione del corrispettivo pattuito.
Obblighi d’informazione
6.9 L’utilizzatrice è tenuta a informare immediatamente le officine, i concessionari o i fornitori incaricati di lavori di ma- nutenzione, riparazione o vendita di pezzi di ricambio che il vei- colo in questione è di proprietà di Arval.
6.10 L’utilizzatrice è tenuta a comunicare immediata- mente per iscritto ad Arval qualsiasi sinistro relativo al veicolo, allegando il verbale di incidente europeo, non-ché a conse- gnare il veicolo (se in grado di circolare) all'officina scelta da Arval.
Pneumatici
6.11 L’utilizzatrice è tenuta a rispettare le disposizioni di legge in merito agli pneumatici del veicolo e a sostituire o far sostituire gli pneumatici a seconda delle necessità (pneumatici invernali/estivi). L’utilizzatrice è responsabile di tutti i danni causati dall'inosservanza di tali obblighi. Il marchio e il fornitore degli pneumatici sono de-terminati da Arval, che sceglierà solo pneumatici di alta qualità. I costi per l'acquisto degli pneumatici sono a carico di Arval.
Restrizioni d'uso
6.12 L’utilizzatrice non può utilizzare il veicolo per gare di velocità, resistenza, abilità o di altro tipo, per scopi simili o le- zioni di guida, nonché sub noleggiarlo o utilizzarlo per il tra- sporto di passeggeri a pagamento. L'utilizzo per il trasporto di merci pericolose e la partecipazione a corsi sulla sicurezza alla guida è consentito solo previo consenso scritto di Arval e in presenza di apposita copertura assicurativa.
6.13 L'uso del veicolo è limitato al territorio svizzero se il conducente risiede in un paese dell'Unione europea (UE). L’utilizzatrice è tenuta ad adottare misure adeguate per garan- tire il rispetto di questa disposizione e a farsi carico dei danni causati dall'inosservanza della stessa. È fatta salva la stipula- zione di un singolo contratto speciale in cui tale disposizione sia espressamente abrogata per uno specifico veicolo sdoga- nato nell'UE ("EU customs cleared").
Interventi di terzi
6.14 L’utilizzatrice è tenuta a mantenere indenne il veicolo da ogni intervento imminente da parte di terzi (ad es. seque- stro, vendita forzata al pubblico incanto, esecuzione forzata) e a darne immediata comunicazione scritta ad Arval. Le spese sostenute da Arval per la difesa contro gli interventi di terzi e per la salvaguardia dei propri diritti sul veicolo sono a carico dell’utilizzatrice, salvo che i provvedimenti di terzi siano impu- tabili ad Arval.
7 Obbligo di pagamento, corrispettivo, scadenza e ritardi nei pagamenti
Obbligo di pagamento e corrispettivo
7.1 A fronte del finanziamento in leasing e per i ser-vizi concordati nelle presenti CCG e nel singolo contratto l’utilizza- trice deve ad Arval un corrispettivo pari al canone mensile di leasing concordato nel singolo con-tratto.
Tasse
7.2 Salvo espresso accordo in altro senso, l’utilizzatrice si fa carico di tutte le tariffe, le tasse e gli altri oneri ("oneri") che vengono addebitati all’utilizzatrice o ad Arval in relazione al veicolo, al suo acquisto, uso o cessione oppure al contratto di leasing stesso o ai ser-vizi, con particolare riferimento all’IVA. Se l'importo delle tasse (in particolare l'aliquota IVA) cambia oppure se vengono introdotte nuove tasse in relazione all'esistenza o all’esercizio del veicolo, ai servizi o al contratto di leasing, Arval è autorizzata a trasferire tali costi aggiuntivi all’utilizzatrice e ad adeguare di conseguenza il corrispettivo concordato a decorrere dal momento della modifica o a fattu- rare all’utilizzatrice le spese eventualmente sostenute.
7.3 Se concordato nel singolo contratto e nella misura concordata, Arval si assume l’imposta dovuta per il veicolo (tassa di circolazione).
Modifiche
7.4 Se i costi del veicolo, dei servizi o delle tasse cam- biano nel periodo compreso tra la data del calcolo del prezzo e l'accettazione del veicolo (ad es. a causa di una riserva di prezzo prevista nel contratto con il costruttore, il fornitore o il prestatore di servizi o a causa di specifiche o servizi supple- mentari del veicolo richiesti dall’utilizzatrice), il corrispettivo concordato viene adeguato di conseguenza.
7.5 Durante il periodo di validità del contratto (durata), all'inizio di un anno civile Arval può adeguare il corrispettivo all'inflazione secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo.
7.6 Ciascuna Parte può richiedere un adeguamento del canone di noleggio concordato, se il chilometraggio effettivo (chilometri percorsi all’anno) si discosta di oltre il dieci percento dalla percorrenza (chilometraggio annuo) concordata nel con- tratto di noleggio singolo. Qualora nella presenti CCG o nel contratto quadro non si pattuisca altrimenti, le Parti possono rivendicare tale diritto a cadenza annuale, la prima volta tutta- via al più presto dopo una durata contrattuale di dodici mesi.
7.7 Se non concordato altrimenti, l'adeguamento del ca- none di noleggio si applica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di adeguamento in base al punto 7.6.
7.8 L’utilizzatrice acconsente a tale adeguamento del corrispettivo. L’utilizzatrice viene informata della modifica per iscritto con l’invio di un nuovo calcolo del corrispettivo (nuovo canone di leasing) e si ritiene che l'abbia accettata se firma l'avviso di modifica o paga il nuovo canone di leasing.
7.9 Sulla base del conteggio finale al momento della re- stituzione del veicolo alla scadenza del contratto, possono ve- rificarsi ulteriori modifiche del corrispettivo (cfr. punto 9).
Scadenza
7.10 Il primo pagamento va effettuato il primo giorno del mese successivo alla consegna del veicolo e all'ini-zio del pe- riodo di durata. Il canone di leasing per il periodo che va dalla consegna del veicolo al primo del mese successivo viene cal- colato in proporzione.
Continuità dell'obbligo di pagamento
7.11 L'obbligo di pagare il corrispettivo concordato non può essere annullato, posticipato o ridotto se l’utilizzatrice non è in grado di utilizzare il veicolo per qualsiasi motivo (ad es. lavori di manutenzione o ripara-zione).
Ritardo nei pagamenti
7.12 In caso di mancato pagamento puntuale di una fat- tura, l’utilizzatrice è viene messa in mora senza ulteriore avviso x xxxxxxxxx e è debitrice Arval degli interessi di mora in ragione del 5% all'anno.
8 Risoluzione anticipata dei singoli contratti
Risoluzione anticipata del contratto
8.1 La risoluzione anticipata di un singolo contratto di leasing può essere effettuata su richiesta dell’utilizzatrice o da Arval in presenza motivi gravi.
Disdetta senza preavviso - Motivi gravi
8.2 Arval ha facoltà di disdire anticipatamente e sen-za preavviso uno, più o tutti i singoli contratti per motivi gravi se si verifica una delle seguenti circostanze:
- l’utilizzatrice è in ritardo con il pagamento di un canone men- sile di leasing o di altri crediti di Arval e la-scia trascorrere inu- tilizzato anche un termine supplementare di 10 giorni;
- è stato raggiunto il chilometraggio massimo concordato (punto 3.5);
- il veicolo perde l'immatricolazione in Svizzera per motivi di diritto o di fatto oppure viene sequestrato o confiscato nell'am- bito di un procedimento penale, amministrativo o civile;
- con il veicolo è stato commesso un reato (in partico-lare una grave violazione delle norme del codice del-la strada) o vi è un forte sospetto in tal senso. Arval decide a propria discrezione se questa condizione è soddisfatta. Arval può rinunciare alla risoluzione uni-laterale del singolo contratto o posticipare la ri- soluzione unilaterale se l’utilizzatrice adotta misure adeguate a garantire che il trasgressore non possa più guidare il veicolo;
- presso l’utilizzatrice si verificano circostanze che potrebbero compromettere o impedire l'esecuzione dei diritti di Arval (ad es.: si verifica un cambiamento nel controllo economico dell’uti- lizzatrice e/o una violazione del relativo obbligo di notifica);
- la situazione economica dell’utilizzatrice, di un socio perso- nalmente responsabile, di un garante, di un fideiussore o di un debitore solidale rischia di deteriorarsi in modo significativo o si è già deteriorata (ad esempio, sospensione dei pagamenti, richiesta di moratoria concordataria, apertura di un fallimento, arresto, ecc.;
- l’utilizzatrice perde la capacità di agire, è soggetta a restri- zioni, cede una parte sostanziale della propria attività, limita o interrompe in modo significativo la sua attività, modifica lo scopo sociale o avvia la liquidazione, trasferisce l'attività o le attività all'estero o muore;
- per motivi imputabili all’utilizzatrice o ai suoi conducenti, la copertura assicurativa del veicolo non può più essere stipulata a premi e condizioni che Arval ritenga a propria discrezione accettabili, il contratto di assicurazione viene rinviato, il veicolo viene escluso dalla copertura assicurativa o la copertura assi- curati-va cessa;
- il veicolo subisce un danno totale;
- l’utilizzatrice utilizza il veicolo in violazione del con-tratto, con- sente un tale utilizzo o ottiene servizi in violazione del contratto;
- al momento della stipulazione dell’accordo quadro o di un sin- golo contratto, l’utilizzatrice ha fornito informazioni inesatte sulla propria situazione economica e finanziaria o ha occultato fatti/ circostanze per i quali Arval non avrebbe concluso il con- tratto;
- l’utilizzatrice non fornisce le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi legali e regolamentari di Arval (in par- ticolare in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro); op- pure
- viene avviata un'indagine penale nei confronti dell’utilizza- trice.
- Mancato rispetto delle disposizioni del punto 23.2 da parte dell’utilizzatrice e/o di un’impresa con diritto di stipula e/o
- se qualsiasi descrizione o dichiarazione ai sensi del punto 22 (lotta alla corruzione attiva e passiva e al riciclaggio di denaro) o del punto 23.1 durante il pe-riodo di validità del presente ac- cordo era o è materialmente falsa o fuorviante.
8.3 In caso di risoluzione anticipata di un contratto sin- golo, Arval ha inoltre il diritto di risolvere tutti gli altri contratti di noleggio già in vigore con l’utilizzatrice. Al momento della di- sdetta del contratto singolo, si estingue il diritto di ricevere le corrispondenti prestazioni di ser-vizio concordate.
Conseguenze in termini di costi (risarcimento)
8.4 In caso di disdetta anticipata, Arval ha il diritto di ri- chiedere il pagamento in un’unica soluzione dei corrispettivi mensili dovuti e non pagati (canoni di leasing) con l’aggiunta degli interessi di mora. L’utilizzatrice è inoltre tenuta al risarci- mento dei danni subiti da Arval, il cui importo è calcolato come segue:
- numero di giorni fino alla scadenza regolare del contratto (du- rata) moltiplicato per la tariffa giornaliera concordata nel sin- golo contratto per i giorni in me-no;
- con l’aggiunta dell'indennità concordata nel singolo contratto per gli eventuali chilometri supplementari o detratta l'indennità
concordata nel singolo contratto per eventuali chilometri in meno; più le spese di ripa-razione e manutenzione (cfr. punto
9.5 e seg.).
8.5 È fatto salvo il diritto di avanzare ulteriori richieste di risarcimento e indennizzo per danni derivanti da un eventuale accordo quadro o dai singoli contratti.
8.6 Le conseguenze in termini di costi secondo il punto 0 sg. si applicano in particolare anche in caso di disdetta anti- cipata del contratto di noleggio singolo nel contesto all'acquisto del veicolo da parte dell’utilizzatrice o di un terzo.
Risoluzione a causa di costi eccessivi
8.7 Arval ha anche il diritto di risolvere anticipata-mente un singolo contratto se, a suo avviso, i costi di riparazione, ma- nutenzione o altro di un veicolo sono eccessivi senza che ciò sia imputabile all’utilizzatrice o ad Arval. Arval ha il diritto di ri- chiedere il pagamento in un’unica soluzione dei canoni mensili di leasing dovuti e non pagati, maggiorati degli interessi di mora. Il calcolo di un eventuale risarcimento danni è discipli- nato dalla clausola 8.4 delle CCG, senza tuttavia tener conto degli eventuali giorni in meno.
9 Restituzione del veicolo, conteggio finale
Obbligo di restituzione
9.1 Al termine della durata o in caso di risoluzione anti- cipata del singolo contratto, l’utilizzatrice è tenuta a restituire il veicolo in ordine, in uno stato conforme al chilometraggio con- cordato e all'età del veicolo e con tutti gli accessori, i documenti e le chiavi in un luogo stabilito da Arval, di regola presso il do- micilio dell’utilizzatrice o in un altro luogo in base a un accordo separato. L’utilizzatrice non ha diritto di ritenzione.
9.2 Gli accessori, le modifiche e le attrezzature installate dall’utilizzatrice a proprie spese e con il consenso di Arval de- vono essere rimosse senza lasciare residui o danni, cioè non devono causare danni al veicolo. Arval non è obbligata a risar- cire l’utilizzatrice per gli accessori, le modifiche e gli equipag- giamenti da essa installati che non possono essere rimossi ai sensi della presente disposizione. Arval ha invece facoltà di ri- chiedere il risarcimento dei danni nel caso gli accessori, le mo- difiche e gli allestimenti installati dall’utilizzatrice non vengano da quest’ultima rimossi senza lasciare residui o danni.
9.3 Le etichette pubblicitarie dovranno essere rimosse senza residui e danni prima della restituzione del veicolo o sa- ranno rimosse da Arval a spese dell’utilizzatrice. Arval ha fa- coltà di richiedere il risarcimento dei danni nel caso le etichette pubblicitarie appo-ste dall’utilizzatrice non vengano quest’ul- tima rimosse senza lasciare residui o danni.
9.4 Nel caso l’utilizzatrice non restituisca il veicolo entro i termini stabiliti, Arval ha il diritto di far ritirare il veicolo nel luogo in cui si trova, a spese dell’utilizzatrice, senza che siano necessari un ordine giudiziario o un deposito cauzionale. A tale scopo, Arval o la persona da essa designata ha il diritto di ac- cedere al terreno o ai locali in cui si trova il veicolo. L’utilizza- trice è tenuta a corrispondere ad Arval un indennizzo propor- zionale all'importo del canone di locazione per il periodo com- preso tra la data di restituzione tempestiva e quella effettiva. È fatto salvo il diritto di richiedere ulteriori danni. L’utilizzatrice deve continuare a rispettare tutti gli obblighi contrattuali.
Perizia sui danni
9.5 Una volta restituita la vettura, Arval incaricherà un esperto di effettuare una perizia sui danni che non corrispon- dono alla normale usura (ad es. ammaccature importanti, graffi, danni causati da pubblicità, interventi di manutenzione previsti non eseguiti ecc.) e sui costi di riparazione dei danni, tenendo conto delle "Linee guida per la restituzione delle auto- vetture" o delle "Linee guida per la restituzione dei veicoli com- merciali" di Arval. Se l’utilizzatrice non concorda con i costi sta- biliti, può in-formarne Arval per iscritto o via e-mail entro tre giorni dall'invio della perizia e commissionare immediata- mente, a proprie spese, una nuova perizia a un altro esperto, membro dell'Associazione Svizzera degli Esperti Auto-veicoli Indipendenti. Se tutte le condizioni di cui sopra sono soddi- sfatte, la perizia commissionata dall’utilizzatrice è vincolante per entrambe le parti, altri-menti si applica la perizia dell'e- sperto incaricato da Arval.
9.6 Le spese determinate per la riparazione di danni che non corrispondono alla normale usura vengono fatturate all’uti- lizzatrice. Lo stesso vale per le spese di sostituzione di docu- menti, chiavi e altri accessori.
Conteggio finale
9.7 Viene verificata la percorrenza annua (chilometrag- gio annuo) del veicolo concordata nel contratto singolo. Nel caso il chilometraggio risulti in eccesso o in difetto, si effettua un conteggio sulla base delle tariffe indicate nel contratto sin- golo per i chilometri in eccesso o in difetto, laddove in caso di chilometri in difetto si tiene conto di una soglia di 10 000 chilo- metri al massimo.
9.8 Si verifica inoltre la durata indicata nel contratto sin- golo, procedendo al conteggio degli eventuali giorni in difetto in base alle tariffe concordate per i giorni in difetto.
9.9 Determinante per il calcolo dei chilometri in eccesso o in difetto e dei giorni in difetto indicati nel conteggio finale è la data della restituzione del veicolo, cioè il momento a partire dal quale Arval è in grado di dispor-re del veicolo con equipag- giamento e documenti.
10 Multe, pene pecuniarie e costi connessi
10.1 L’utilizzatrice è tenuta a risarcire integralmente Arval in relazione a multe, pene pecuniarie e tutte le spese (in parti- colare spese legali, giudiziarie o procedurali, ma anche pretese di terzi) correlate a violazioni della legge, reati o crimini e ai procedimenti corrispondenti, a meno che questi non siano stati commessi in modo dimostrabile da Arval stessa.
10.2 Arval ha il diritto di informare le autorità, i tribunali e gli altri aventi diritto del nome e dell'indirizzo dell’utilizzatrice e/o del rispettivo conducente e/o del responsabile del parco veicoli. Arval non è obbligata ad informare l’utilizzatrice, il con- ducente e/o il gestore del parco veicoli di tali notifiche.
10.3 L’utilizzatrice è tenuta a comunicare ad Arval tutte le informazioni necessarie in relazione ai punti 10.1 e 10.2, in particolare il nome, il cognome e l’indirizzo privato del condu- cente in questione.
10.4 Per ogni dossier aperto da Arval in relazione ad un sinistro ai sensi del punto 10.1, all’utilizzatrice vengo-no adde- bitate spese amministrative pari a CHF 8.33. Se l’utilizzatrice, nonostante ripetute richieste di Arval, non adempie i propri ob- blighi di collaborazione secondo il punto 10.3, Arval può effet- tuare un addebito aggiuntivo di CHF 200.00.
B SERVIZI
11 Gestione della carta carburante
11.1 Se concordato nel singolo contratto e nella misura in esso concordata, l’utilizzatrice o il conducente possono utiliz- zare la carta carburante Arval per acquista-re carburante e altri liquidi relativi al veicolo o altre categorie di prodotti relativi al veicolo (ad es. vignetta auto-stradale). L’utilizzatrice è tenuta a rimborsare i relativi costi ad Arval, che provvederà ad allestire periodica-mente un conteggio.
11.2 L’utilizzatrice si assume i rischi di abuso, smarri- mento e furto della carta carburante Arval. L’utilizzatrice è te- nuta a informare immediatamente Arval in caso di uso impro- prio, perdita o furto.
11.3 Si applicano anche le Condizioni generali di contratto e di fornitura delle rispettive aziende partner (fornitori di carbu- rante, ecc.).
12 Assistenza Arval
12.1 Se concordato nel singolo contratto e nella misura in esso concordata, Arval fornisce un servizio gratuito 24 ore su 24 con il servizio di assistenza Arval, cui può essere richiesto un servizio di soccorso in caso di incidente o guasto in tutta Europa.
13 Veicolo sostitutivo
13.1 Se concordato nel singolo contratto e nella misura in esso concordata, l’utilizzatrice ha diritto alla fornitura di un vei- colo sostitutivo della categoria concordata per la durata dei la- vori di manutenzione o riparazione.
13.2 Per il veicolo sostitutivo valgono le condizioni con- trattuali della parte terza che mette a disposizione il veicolo so- stitutivo e le relative condizioni d'assicurazione separate.
14 Assicurazione responsabilità civile
14.1 Salvo accordi in altro senso, Arval è proprietaria del veicolo ed è pertanto obbligata a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile. L’utilizzatrice è tenuta a pagare ad Arval un canone mensile, concordato nel singolo contratto come parte del corrispettivo pattuito (canone di leasing).
14.2 La copertura assicurativa per la responsabilità civile è stabilita da Arval a propria discrezione e corri-sponde come minimo agli obblighi di legge.
14.3 Se non diversamente concordato, l’utilizzatrice non è tenuta a pagare alcuna franchigia.
14.4 L’utilizzatrice prende atto che la copertura assicura- tiva è valida solo in Svizzera e nei Paesi elencati nel certificato internazionale di assicurazione. Il veicolo non può essere gui- dato in una nazione paese che non rientra in tale gruppo.
15 Assicurazione casco totale
15.1 Se il servizio "CarCare" non è stato concordato nel singolo contratto, l’utilizzatrice è tenuta a dimostrare, al più tardi al momento della consegna del veicolo in leasing, che per il veicolo in leasing è stata stipulata un'assicurazione casco to- tale per il valore di mercato attuale presso una compagnia di assicurazione domiciliata in Svizzera e con una franchigia massima di CHF 2'000.00.
15.2 L’utilizzatrice è tenuta a mantenere tale assicura- zione casco totale per l'intera durata del contratto di leasing e a pagare i premi alla compagnia di assicura-zione in tempo utile.
15.3 L’utilizzatrice cede ad Arval tutti i diritti derivanti da tale assicurazione casco totale. Arval accetta la cessione. Ar- val ha il diritto di notificare tale cessione alla compagnia di as- sicurazione.
16 Assicurazione passeggeri
16.1 Se concordato nel singolo contratto e nella misura in esso concordata, Arval stipula un'assicurazione passeggeri con condizioni a propria discrezione. Gli eventuali premi assi- curativi sono inclusi nel canone concordato (canone di lea- sing),.
17 CarCare (Accordo speciale sul servizio CarCare)
17.1 Arval e l’utilizzatrice concordano che, invece di stipu- lare una polizza assicurativa casco totale con una compagnia di assicurazioni, verrà utilizzato il servizio CarCare di Arval. Il servizio CarCare implica che i danni al veicolo causati diretta- mente dalle seguenti circostanze contro la volontà dell’utilizza- trice ai sensi del presente accordo speciale saranno a carico di Arval in qualità di proprietario del veicolo:
- collisione dovuta a un evento esterno improvviso e violento (ad es. collisione, urto, ribaltamento, caduta, affondamento, azione dolosa di terzi);
- incendio, tranne in caso di incendio per colpa del produttore durante il periodo di garanzia;
- danni causati dagli elementi naturali;
- rottura di cristalli (rottura del parabrezza, dei finestrini, del lu- notto o del tettuccio in vetro o simili);
- danni al veicolo parcheggiato da parte di terzi sconosciuti (max. due volte all'anno);
- danni dovuti a furto, rapina o furto d’uso, compiuti o tentati, ma non i danni da appropriazione indebita;
- smottamento di neve;
- collisione con animali, morsi di animali;
- xxxxx xxxxxx.
17.2 Arval si assume le spese per la riparazione e la puli- zia del veicolo, a condizione che non si tratti di un danno totale. Un danno totale ai sensi del presente contratto quadro sussiste se le spese di riparazione superano il valore attuale del veicolo o se il veicolo rubato o sottratto non viene rinvenuto entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di furto da parte di Arval. In caso di danno totale, il singolo contratto per il veicolo in que- stione si estingue con la conferma del danno totale da parte di Arval. A propria discrezione, Arval decide se sussiste o meno un danno totale.
17.3 In ogni caso, anche in caso di danno totale, l’utilizza- trice resta tenuta a risarcire Arval per l'eventuale usura straor- dinaria del veicolo e per eventuali danni pregressi. In caso di disdetta del singolo contratto per danno totale, furto, rapina o furto d'uso, vengono fattura-ti, per quanto possibile, anche i chilometri in eccesso o in difetto durante il periodo contrattuale (durata).
17.4 Nel caso in cui il veicolo dopo il sinistro non possa essere portato all'officina di riparazione scelta da Arval, quest’ultima provvederà a recuperare il veicolo e a trasportarlo all'officina di riparazione a proprie spese.
17.5 In caso di collisione in seguito a un evento esterno improvviso e violento, tutti i danni fino a un importo massimo di CHF 1'000.- sono a carico dell’utilizzatrice.
17.6 Tuttavia, non a carico di Arval, bensì dell’utilizzatrice è l’intero ammontare dei danni al veicolo derivanti
- dal carico, nella misura in cui non siano collegati ad una col- lisione il cui danno sia a carico di Arval;
- dalla partecipazione a gare, rally e simili, nonché a tutte le competizioni e gli utilizzi del veicolo su piste da corsa e da al- lenamento (ad esempio, corsi di sbandata controllata, corsi di guida sportiva, ecc.);
- dal compimento doloso di xxxxxxx e delitti o dal tentativo di compierli; dalla guida del veicolo da parte di una persona non in possesso del documento di guida richiesto per legge o che non adempie le norme pertinenti, nonché in caso di guida del veicolo in stato di ebbrezza o in altra condizione non idonea al- la guida;
- da furto, rapina o sottrazione di accessori o parti del veicolo, ma non del veicolo stesso;
- in caso di furto, rapina, sottrazione o furto d’uso del veicolo, se era parcheggiato e non chiuso a chiave, o se il cliente, i suoi organi o i suoi aiutanti hanno in altro modo un concorso di colpa.
- in caso di dolo o colpa grave dell’utilizzatrice, dei suoi organi o del personale ausiliario.
17.7 I danni causati da graffi sulla vernice o danneggia- mento degli adesivi decorativi sono sempre a carico dell’utiliz- zatrice.
17.8 Le parti stabiliscono che l’utilizzatrice è tenuta a uti- lizzare il veicolo con cura e in conformità al contratto. I danni derivanti dalla violazione di tale obbligo e che, ai sensi del pre- sente accordo Speciale sul Servizio CarCare, non sono a ca- rico di Arval, saranno a carico dell’utilizzatrice.
17.9 Inoltre, non sono a carico di Arval i danni ai veicoli sostitutivi che Arval mette a disposizione dell’utilizzatrice.
17.10 Arval declina qualsiasi responsabilità per la per-dita o il danneggiamento di oggetti trasportati nel veicolo.
17.11 Arval ha il diritto di definire o specificare i termini qui utilizzati in dettaglio. Le rispettive definizioni dei termini sono portate a conoscenza dell’utilizzatrice in modo adeguato, ad esempio mediante pubblicazione su Internet. Esse sono vinco- lanti per l’utilizzatrice.
17.12 L’utilizzatrice riconosce che il presente xxxxxxxxx xxx- mina l'obbligo di stipulare un'assicurazione casco e regola il pagamento dei danni al veicolo e delle spese di riparazione tra Arval e l’utilizzatrice. L’utilizzatrice ha tutta-via facoltà di assi- curarsi nella misura in cui lo ritenga necessario od opportuno (ad es. contro la perdita o il danneggiamento di oggetti dell’uti- lizzatrice presenti all’interno del veicolo o contro il mancato uti- lizzo del veicolo o gli infortuni di terzi trasportati, ecc.). L’utiliz- zatrice e Arval possono concordare che Arval procuri un’assi- curazione all’utilizzatrice e si faccia pari-menti carico dell’ob- bligo di pagamento dei premi assicurativi nei confronti dell’as- sicurazione. La compensazione di Arval per questo servizio è stabilita nel singolo con-tratto.
17.13 L’utilizzatrice è tenuta a pagare ad Arval un canone mensile per il servizio CarCare, concordato nel singolo con- tratto come parte del corrispettivo concordato (canone di lea- sing). Se Arval ritiene che il compenso sia insufficiente, può proporre all’utilizzatrice un adeguamento per la durata residua del singolo contratto o dei con-tratti di leasing in questione.
17.14 Il presente accordo speciale sul servizio CarCare en- tra in vigore per ogni veicolo al momento della con-segna della conferma d'ordine all’utilizzatrice ed è valido fino al termine del singolo contratto. Esso si applica ai danni derivanti da circo- stanze verificatesi durante tale periodo.
17.15 Dopo ogni reclamo, ciascuna delle parti può rece- dere per iscritto dal presente Contratto di Assistenza Speciale CarCare per il veicolo in questione, con un preavviso di sette giorni di calendario. La disdetta deve essere notificata entro quattordici giorni di calendario dalla conoscenza del reclamo.
17.16 Se il presente accordo Speciale per il Servizio Car- Care viene disdetto dopo un sinistro o se Arval non è più in grado o disposta a continuare a sostenere il rischio di danni o perdite per uno o più veicoli secondo quanto previsto ai punti
17.1 segg., l’utilizzatrice è tenuta ad accettare un cambio di detentore per il veicolo in questione e ad essere iscritta come detentrice nel registro dei veicoli e dei detentori. . In questo caso, l’utilizzatrice è anche tenuta a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per il veicolo o i veicoli in questione presso una compagnia di assicurazione gradita ad Arval con un massimale per ogni evento di almeno CHF 100 milioni, va- lido almeno per la durata residua del contratto. Se la durata del singolo contratto viene pro-lungata, anche l'assicurazione di responsabilità civile deve essere prolungata di conseguenza.
Per il veicolo o i veicoli in questione l’utilizzatrice deve inoltre stipulare un'assicurazione casco totale con una compagnia di assicurazioni accettabile da parte di Arval. le l’utilizzatrice non adempie tali obblighi entro un termine fissato di 30 giorni, Arval ha facoltà di rescindere senza preavviso il singolo contratto per il veicolo o i veicoli in questione e di pretendere dall’utilizzatrice un risarcimento totale secondo quanto previsto al punto 0.
C PROTEZIONE DEI DATI
18 Informativa
18.1 La protezione dei dati personali è un aspetto impor- tante per il Gruppo BNP Paribas, di cui la Arval (Svizzera) SA fa parte. Nell'ambito della protezione dei dati (e della direttiva in materia di protezione dei dati del Gruppo) sono stati definiti severi principi di protezione dei dati che si applicano a tutto il Gruppo. La direttiva sulla protezione dei dati del Gruppo si può scaricare dal sito web di BNP Paribas. Le informazioni sulla protezione dei dati personali dei clienti, con informazioni detta- gliate sulla protezione dei dati personali da parte di Arval, sono disponibili sul sito web di Arval.
19 Consenso
19.1 L’utilizzatrice autorizza Arval a richiedere informa- zioni sull’utilizzatrice presso enti pubblici e privati (ad es. agen- zie di credito, Intrum AG, CRIF AG o altri servizi di informa- zione e consulenza adeguati) ai fini della valuta-zione della sol- vibilità e dell'esecuzione del contratto di leasing. Le informa- zioni da ottenere comprendono in particolare i dati personali, la solvibilità e gli altri obblighi dell’utilizzatrice.
19.2 L’utilizzatrice riconosce ad Arval il diritto di cede-re a terzi i crediti derivanti dal rapporto contrattuale a fini di incasso.
19.3 Arval si riserva il diritto di esternalizzare, parzial- mente o integralmente, a terzi in Svizzera o all’estero (Svizzera e nazioni dell’area UE/SEE) singoli servizi e funzioni (ad es. rilevazione e trattamento dei dati, esercizio e manutenzione dei sistemi informatici e della logistica, monitoraggio del rischio di credito, analisi creditizia, scanning della posta in arrivo, ammi- nistrazione e custodia di documenti, servizi di manutenzione, riparazione e assistenza, ecc.). L’utilizzatrice è quindi d’ac- cordo e acconsente che Arval possa trasmettere a una parte terza tutti i dati dell’utilizzatrice di cui dispone, in particolare an- che i dati personali che ha rilevato, che sono stati rilevati presso terzi o che ha fatto rilevare da parte di terzi per tali fina- lità nel contesto del presente contratto, a condizione che tale parte terza sia a sua volta tenuta alla segretezza.
19.4 L’utilizzatrice autorizza Arval a personalizzare le pro- prie offerte con prodotti o servizi pubblicitari che corrispondano alla situazione e al profilo dell’utilizzatrice, obiettivo che può essere raggiunto tra-mite:
- segmentazione dei clienti potenziali e dei clienti;
- analisi delle abitudini e delle preferenze nei vari canali (visite a filiali, intermediari, agenzie di credito, e-mail o messaggi, vi- site a siti web, ecc.);
- confronto dei prodotti o servizi che l’utilizzatrice ha già rice- vuto o utilizza con altri sui dati che Arval elabora.
19.5 Inoltre, l’utilizzatrice autorizza Arval a informare il ri- spettivo conducente del veicolo in leasing (collaboratore dell’utilizzatrice) riguardo al possibile acquisto del veicolo in leasing utilizzato alla fine del contratto, non-ché a utilizzare a tale scopo i dati (in particolare i dati del veicolo in leasing, nome, indirizzo e indirizzo e-mail del conducente) raccolti nell'ambito del rapporto contrattuale con l’utilizzatrice.
19.6 L’utilizzatrice ha il diritto di revoca in qualsiasi mo- mento.
20 Obblighi dell’utilizzatrice
20.1 L’utilizzatrice è tenuta a stipulare con i propri dipen- denti (in particolare con i conducenti dei veicoli in leasing) con- tratti che consentano ad Arval di trattare i loro dati personali e di trasmetterli ad altre società o fornitori di servizi di BNP Pari- bas che operano per conto di Arval nella misura sopra de- scritta.
20.2 In caso di revoca del consenso al trattamento dei dati da parte di un collaboratore, l’utilizzatrice è tenuta a darne im- mediata comunicazione scritta ad Arval.
D GENERALITÀ
21 Know-Your-Customer (KYC)
L’utilizzatrice garantisce che, su richiesta di Arval, essa e cia- scuna delle sue imprese con diritto di stipula forni-ranno imme- diatamente tutti i documenti e le altre prove che Arval richiede nel corso del processo KYC o di verifiche analoghe in base a tutte le leggi vigenti e alle direttive interne del Gruppo BNP Pa- ribas.
22 Lotta alla corruzione attiva e passiva e al riciclag- gio di denaro
L’utilizzatrice si impegna a garantire che né essa, né una delle sue affiliate o dei direttori, amministratori, alti funzionari o di- pendenti svolgeranno attività o assumeranno comportamenti che violano le leggi vigenti in materia di anti-corruzione attiva e passiva o di anti-riciclaggio di denaro. L’utilizzatrice garanti- sce di avere stabilito diretti-ve e procedure adeguate nella pro- pria area di responsabilità per prevenire violazioni delle leggi, delle norme e dei regolamenti predetti.
23 Sanzioni
Ai fini della descrizione di cui presente clausola, il concetto uti- lizzato ha il seguente significato:
per "sanzioni" si intende qualsiasi restrizione economica o di politica commerciale o misura restrittiva imposta, amministrata o applicata dal Dipartimento del Tesoro statunitense per il con- trollo dei patrimoni esteri (OFAC), dal Dipartimento di Stato sta- tunitense, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dall'Unione Europea e/o dalla Francia e/o dal Dipartimento del Tesoro del Regno Unito e/o da qualsiasi altro Stato membro o da qualsiasi altra autorità sanzionatoria pertinente.
23.1 Assicurazione
Né l’utilizzatrice, né una delle sue affiliate o dei direttori, ammi- nistratori, alti funzionari o dipendenti è una persona o società ("soggetto") a cui in prima persona o essendo di proprietà o sotto il controllo di soggetti i) sia stata comminata una sanzione
("soggetto sanzionato") o che ii) sia ubicata, organizzata o do- miciliata in qualsiasi Paese o territorio il cui governo sia sog- getto a sanzioni, o che svolga commerci con simili governi, Paesi o simili ("Paese sanzionato").
23.2 Obblighi
Né l’utilizzatrice, né qualsiasi impresa con diritto di stipula uti- lizzerà i veicoli noleggiati direttamente o indiretta-mente da Ar- val i) per attività o transazioni da o con qualsiasi soggetto o in qualsiasi Paese o territorio che sia in quel momento stato san- zionato o che sia collocato in un Paese o in un territorio san- zionato o ii) in qualsiasi altro modo che possa comportare una violazione delle san-zioni da parte di un soggetto.
L’utilizzatrice e/o un’impresa con diritto di stipula sono tenute a informare tempestivamente Arval nel caso di:
- mancato ottemperamento di queste disposizioni da parte dell’utilizzatrice e/o di imprese con diritto di sti-pula
e/o
- una delle rappresentazione o dichiarazioni rese ai sensi del punto 22 (lotta contro la corruzione attiva e passiva e il riciclag- gio di denaro) o del punto 23.1 sia falsa o fuorviante in senso materiale.
24 Obblighi di informazione e di collaborazione
24.1 L’utilizzatrice è tenuta a comunicare quanto prima per iscritto ad Arval qualsiasi cambiamento di indirizzo o ra- gione sociale, nonché qualsiasi altra modifica rilevante (in par- ticolare qualsiasi cambiamento nella composi-zione del suo azionariato o dei suoi soci, se ciò comporta una modifica del controllo economico dell’utilizzatrice). L’utilizzatrice presenta ogni anno il proprio conto annuale ad Arval entro tre mesi dalla chiusura o dopo un audit da parte dei revisori contabili.
24.2 L’utilizzatrice è tenuta a informare immediatamente Arval di ogni (anche tentato) reato in relazione al veicolo e alla sua perdita. In caso di (tentato) reato penale, l’utilizzatrice è inoltre tenuta a denunciarlo alla polizia.
24.3 L’utilizzatrice è tenuta a notificare immediatamente ad Arval con lettera raccomandata qualsiasi pignora-mento, ri- tenzione, requisizione, fermo o sequestro imminente o già in essere del veicolo o qualsiasi apertura di una procedura falli- mentare e a informare l'ufficio di esecuzione, l'ufficio dei falli- menti o l'autorità d’istruzione penale e altre autorità competenti in Svizzera o all'estero in merito alla proprietà del veicolo da parte di Arval. L’utilizzatrice si accollerà le spese sostenute da Arval per far valere la sua proprietà del veicolo.
24.4 Il locatario è tenuto a fornire ad Arval il chilometrag- gio attuali e corretti in qualsiasi momento su richiesta di Arval, in modo che Arval possa verificare un adegua-mento del ca- none di locazione in conformità alla clausola 7.6
25 Liquidazione e cessione
25.1 Arval ha il diritto di compensare i propri crediti con eventuali contropretese dell’utilizzatrice. L’utilizzatrice può compensare le contropretese derivanti da un singolo contratto riconosciuto da Arval o legalmente riconosciuto da un tribunale con il canone mensile di locazione per lo stesso singolo con- tratto. Per il resto, l’utilizzatrice non ha diritto a effettuare al- cuna compensazione.
25.2 Senza il preventivo consenso scritto di Arval, l’utiliz- zatrice non è autorizzata a cedere a terzi i propri diritti derivanti dal rapporto contrattuale tra Arval e l’utilizzatrice, nemmeno nel contesto dell'acquisizione d'azienda.
26 Limitazione di responsabilità
26.1 Se Arval, su qualsiasi base contrattuale o legale, è responsabile per danni all’utilizzatrice dovuti a colpa o inadem- pimento dei propri rappresentanti legali o dei propri ausiliari, la responsabilità di Arval sarà limitata, nella misura consentita dalla legge, ai casi di dolo e colpa grave. Nei casi in cui non possa essere esclusa la responsabilità per negligenza lieve, la responsabilità è limitata ai danni prevedibili o tipici al momento della conclusione del contratto.
26.2 Arval non risponde dei danni indiretti che non deri- vano direttamente dal sinistro. Arval risponde del mancato guadagno solo in caso di dolo o colpa grave.
27 Modifiche delle CCG
27.1 Arval comunicherà all’utilizzatrice in forma adeguata le modifiche e le nuove versioni delle CCG e di altri elementi contrattuali. Le modifiche si intendono accettate dall’utilizza- trice e si applicano all'intera relazione d'affari se l’utilizzatrice non solleva obiezioni per iscritto entro sei settimane dalla noti- fica delle modifiche; ai fini del rispetto del termine fa fede la data di invio dell’opposizione.
28 Mezzi di comunicazione elettronici
28.1 Arval è autorizzata a comunicare tramite canali elet- tronici (ad es. e-mail, SMS) agli indirizzi utente esplicitamente forniti dall’utilizzatrice. Se l’utilizzatrice ha acconsentito alla di- vulgazione dei propri dati, Arval ha facoltà di trasmetterli per via elettronica.
28.2 I canali di comunicazione elettronica non sono gene- ralmente protetti dall'accesso di terzi non autorizzati e pertanto comportano rischi corrispondenti, ad es. mancanza di riserva- tezza, manipolazione dei contenuti e dei dati del mittente, in- stradamento errato, ritardi, virus, ecc. Arval declina ogni re- sponsabilità per danni in relazione alle comunicazioni elettro- niche, nella misura in cui non sussista un comportamento scor- retto. In particolare, l’utilizzatrice riconosce che Arval non do- vrà ricevere tramite canali elettronici informazioni rilevanti ai fini della prenotazione né informazioni critiche in termini di tempo.
29 Forma scritta, diritto applicabile, foro competente, clausola salvatoria
29.1 Le modifiche e le integrazioni devono essere presen- tate per iscritto. Ciò vale anche per qualsiasi modifica del pre- sente requisito della forma scritta
29.2 I singoli contratti e l'intero rapporto commerciale tra il locatario e Arval sono disciplinati dal diritto svizzero, ad esclu- sione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Il luogo di esecuzione è Arval.
29.3 Il Foro competente esclusivo è Zurigo.
29.4 Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti CGC, di un accordo quadro o di un singolo contratto non sia valida in tutto o in parte, ciò non pregiudica la validità delle re- stanti disposizioni delle presenti CGC o del contratto quadro o del singolo contratto. In questo caso, le parti si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con disposizioni efficaci che corrispondono allo scopo originario delle disposizioni inefficaci.
CCG Versione 11/2020