Convenzione per attività di supporto tecnico alle attività sperimentali allo studio e gestione delle lagune
Convenzione per attività di supporto tecnico alle attività sperimentali allo studio e gestione delle lagune
TRA
L’Agenzia Regionale Agris Sardegna, Agenzia per la ricerca in agricoltura, partita IVA 02270290907, con sede in Xxxxxxx, X.X. x. 000 xx. 00,000 in persona del Direttore Generale dell’Agris, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato presso l’Agenzia in virtù della carica
E
la Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu, con sede legale, Xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxxx), rappresentata dall’institore Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, nato a Villaputzu il 28/02/1948
Premesso che:
l’Agenzia AGRIS Sardegna, annovera tra i suoi fini istituzionali, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, “la promozione e lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata, al fine di favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agroindustriale, dell’allevamento animale, forestale e delle risorse ittiche”, e per il perseguimento di queste finalità, “sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agricoli, agroindustriali, silvo-forestali, dell’allevamento animale ed in particolare, rilevante nel caso di specie delle risorse ittiche, attraverso il trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
• l’attività di studio e ricerca del Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici prevede lo studio sulla riproduzione di molluschi bivalvi, sul monitoraggio della specie anguilla e sulle caratteristiche produttive delle lagune sarde, attività che necessità che questi vengano condotti d’intesa con i pescatori impegnati nel settore;
• permane l’esigenza da parte del citato Servizio di svolgere le relative attività di studio in stretta collaborazione con le Società dei pescatori titolari delle concessioni demaniali e pertanto nella disponibilità delle aree lagunari interessate dalle attività di ricerca oggetto di studio;
• sussiste una collaborazione con la Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu, che ha già ospitato negli anni ed anche attualmente ospita prove sperimentali e attrezzature dell’Agenzia;
• sussiste la necessità di formalizzare mediante apposita convenzione i predetti rapporti di collaborazione;
• è interesse di AGRIS sviluppare attività di ricerca attraverso collaborazioni con Società leader in ambito regionale che siano gestite con elevata capacità imprenditoriale e siano disposte ad accogliere ricercatori che studiano le acque lagunari della Sardegna;
• è interesse della Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu svolgere attività di supporto alla ricerca in particolare sulla messa a punto di modelli innovativi nell’allevamento di molluschi bivalvi, sul monitoraggio della specie anguilla e all’acquacoltura estensiva in Sardegna.
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Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto e attività
Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione nel quale le attività di lavoro possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento al settore della pesca ed acquacoltura nelle acque salmastre.
Il Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici dell’Agenzia si impegna a svolgere, con i propri ricercatori e mezzi, attività sperimentali sull’allevamento di molluschi bivalvi, sull’applicazione di tecnologie sperimentali innovative, sul monitoraggio della specie anguilla e sulla valutazione delle caratteristiche produttive della laguna.
Tutte le attività di ricerca poste in essere avranno lo scopo di testare modelli di sviluppo delle attività di acquacoltura estensiva volte al miglioramento delle tecniche lavorative e del reddito dei pescatori.
La Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu si impegna a svolgere attività di supporto alle sperimentazioni rendendo allo scopo disponibili la propria conoscenza tecnica nonché le proprie strutture ed imbarcazioni che dovessero rendersi necessarie per lo svolgimento delle attività sperimentali, previa concertazione tra le parti.
Articolo 2 - Responsabili della convenzione
La Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
L’Agenzia Regionale Agris Sardegna indica quale proprio referente e responsabile scientifico della presente convenzione il Xxxx. Xxxxxx Xxxx (attualmente Responsabile del Settore Ricerca per i prodotti Ittici Risorse Ittiche dell’AGRIS).
I referenti possono essere modificati previa comunicazione formale tra le parti.
Articolo 3 - Risultati
I risultati che scaturiranno dallo studio si intendono di proprietà comune delle parti senza vincoli di nessun genere da parte della Cooperativa, circa la possibilità dell’AGRIS di utilizzarli liberamente per pubblicazioni di carattere scientifico indicando la provenienza dei dati utilizzati.
Articolo 4 - Strutture, attrezzature e risorse
Per le attività di ricerca oggetto della presente convenzione Agris e la Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu metteranno a disposizione le attrezzature, il personale e tutti i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività di sperimentazione.
Nello svolgimento delle attività di ricerca inerenti alla presente convenzione, le parti si impegnano ad agire in stretto collegamento.
Articolo. 5 – Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle parti ad un’altra, dovranno essere considerate da quest’ultima di carattere confidenziale.
Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni prodotte.
Articolo 6 - Copertura assicurativa
In ogni caso le parti garantiscono la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, del rispettivo personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo e al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività, si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia.
Articolo 7 – Salute e Sicurezza del lavoro
Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che quando il personale di una parte si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di ricerca, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
In particolare:
- prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;
- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art. 26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i . per i conseguenti adempimenti;
- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell’Ente dal quale dipende.
L’Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:
- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto;
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente i rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso;
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate;
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.
Articolo 8 - Durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipula e avrà una durata pari a tre anni.
Articolo 9 - Recesso e risoluzione della convenzione
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
Articolo 10 – Controversie
Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Sassari.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Articolo 12 - Registrazione e spese
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Il presente accordo, letto e firmato dalle parti ed approvato in ogni suo articolo, viene sottoscritto in duplice copia.
Letto, confermato e sottoscritto in ___________________ il __.__.2016
Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu Agenzia Regionale Agris Sardegna L’Institore Il Direttore Generale
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
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Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la seguente clausola: Foro competente
Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx ____________________________