Pedala Protetto
Pedala Protetto
ASSICURAZIONE ALTRI VEICOLI
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Xxxxx), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PEDALA PROTETTO
Mod. 5250 RCG Ed. 06/2020
CONTATTI UTILI
CONTATTO | |
ASSISTENZA STRADALE, PER L’ABITAZIONE E LA SALUTE - 24 ore – 7 giorni su 7 | 800 092 092 |
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun – sab 8-20 | 800 320 320 |
AREA RISERVATA
All’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx è possibile accedere all’Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l’App Reale Mobile.
L’accesso è gratuito previa la registrazione.
INTRODUZIONE
Pedala Protetto prevede garanzie assicurative e utili servizi per proteggere il Ciclista dagli imprevisti che potrebbero capitargli quando utilizza la bicicletta per gli spostamenti, per l’attività sportiva amatoriale e durante il tempo libero.
Il Ciclista può scegliere in base alle proprie esigenze una delle seguenti Formule previste dal prodotto:
• la Formula Maglia Bianca che abbina le garanzie di Responsabilità civile, Assistenza e Tutela legale;
• la Formula Maglia Azzurra che abbina le garanzie di Responsabilità civile, Assistenza, Tutela legale e Infortuni;
• la Formula Maglia Ciclamino che abbina le garanzie di Responsabilità Civile, Assistenza, Tutela legale e Furto;
• la Formula Maglia Rosa che abbina le garanzie di Responsabilità Civile, Assistenza, Tutela legale, Infortuni e Furto.
L’operatività delle varie garanzie è descritta all’interno delle relative Sezioni.
Inoltre, con l’acquisto della polizza, Pedala Protetto offre al Ciclista la possibilità di accedere, tramite il sito xxx.xxxxx.xxxx, al network di strutture convenzionate con Blue Assistance, ed usufruire di prestazioni di carattere sanitario a tariffa agevolata.
Controlla i box di consultazione che troverai all’interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.
Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l’applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all’origine degli esempi stessi.
INDICE
GLOSSARIO 6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 11
1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 11
2 DURATA DELLA COPERTURA 11
3 DISDETTA E RECESSO 12
4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 12
5 ALTRE INFORMAZIONI 12
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 14
6 CHE COSA POSSO ASSICURARE 14
7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 14
8 CHE COSA NON È ASSICURATO 15
9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 15
10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 16
SEZIONE ASSISTENZA 18
11 CHE COSA POSSO ASSICURARE 18
12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 22
13 CHE COSA NON È ASSICURATO 22
14 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 23
15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 23
SEZIONE TUTELA LEGALE 25
16 CHE COSA POSSO ASSICURARE 25
17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 26
18 CHE COSA NON È ASSICURATO 27
19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 27
20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 28
INDICE
SEZIONE FURTO 30
21 CHE COSA POSSO ASSICURARE 30
22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 31
23 CHE COSA NON È ASSICURATO 32
24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 33
25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 34
SEZIONE INFORTUNI 38
26 CHE COSA POSSO ASSICURARE 38
27 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 40
28 CHE COSA NON È ASSICURATO 41
29 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 41
30 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 42
ARTICOLI DI LEGGE 46
LEGENDA
CHE COSA POSSO ASSICURARE
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l’ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all’interno del quale alcune garanzie non operano.
CHE COSA NON È ASSICURATO
Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzia.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell’indennizzo.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
DURATA DELLA COPERTURA
Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.
DISDETTA E RECESSO
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.
INFORMAZIONI SUL PREMIO
Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.
ALTRE INFORMAZIONI
Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione “Norme comuni a tutte le garanzie” non indicate nei capitoli precedenti.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
GLOSSARIO
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ASSICURATO
Il soggetto indicato nel modulo di polizza il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
ASSISTENZA
Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Attività professionale, sportiva e non, svolta dall’Assicurato con carattere continuativo e remunerativo.
BENI ASSICURATI
Beni oggetto della presente assicurazione. Relativamente alla Sezione Furto il loro valore é indicato come “contenuto” nel modulo di polizza.
BENEFICIARI
Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo previsto dalla Sezione Infortuni in caso di decesso dello stesso. In assenza di designazione specifica, i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
BICICLETTA
La bicicletta, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sulla medesima. Sono altresì comprese:
• le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando la bicicletta raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
• i monopattini elettrici, esclusivamente a condizione che, per caratteristiche, ai fini della circolazione siano equiparati dalla normativa vigente a velocipedi/biciclette a pedalata assistita.
Non rientrano nella definizione di bicicletta: i risciò, tandem, monopattini e biciclette utilizzati a scopo professionale (ad es. quelle dei venditori ambulanti o per le consegne a domicilio di pasti) o che siano merce per la vendita.
Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al P.R.A. o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di assicu- razione di cui agli Artt. 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni.
CARTELLA CLINICA
Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell’Assicurato, l’anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua che eroga i servizi e le prestazioni della Sezione Assistenza.
CONTRAENTE (SOCIO)
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
CONTRAVVENZIONE
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.
COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.
DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (Day Hospital) o presta- zioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.
DANNO ESTETICO
Deturpazione obiettivamente constatabile.
DELITTO
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.
ESTORSIONE
Sottrazione di beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso il Contraente/l’Assicurato, sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni assicurati.
Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all’interno dei locali
contrattualmente definiti.
FRANCHIGIA / SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa o in giorni (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'Assicurato.
Esempio di applicazione della Franchigia
• Franchigia = € 100
• Danno = € 650
• Danno indennizzato all’Assicurato = € 550
Esempio di applicazione dello Scoperto Scoperto 10 con il minimo di € 200;
• Danno 1 = € 500; danno indennizzato all’Assicurato = € 300 poiché rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto
minimo di € 200
• Danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all’Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell’Assicurato il 10% del danno (€ 250)
FURTO
L’impossessarsi di beni, denaro e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA
Sottrazione di beni con speciale abilità personale in modo da eludere l’attenzione del derubato. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza sui beni che siano a portata di mano, eludendo l’attenzione e la vigilanza dell’interessato.
GUASTO
Il danno subito dalla bicicletta per usura, difetto, rottura o mancato funzionamento di parti, da qualunque causa deter- minati, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INABILITÀ TEMPORANEA
Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato a svolgere le sue normali occupazioni lavorative.
INCIDENTE
Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale (compresi sterrati), collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce all’Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili.
INTERVENTO CHIRURGICO
Atto medico, realizzato da personale regolarmente abilitato in base ai requisiti di legge, avente diretta finalità tera- peutica ed effettuato – anche senza ricovero presso l’ambulatorio o lo studio del medico chirurgo curante - mediante cruentazione dei tessuti la quale dovrà avvenire con l’utilizzo di strumenti chirurgici ovvero con l’uso di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Sono considerati interventi chirurgici anche la litriopsia e la riduzione incruenta di frat- ture seguita da immobilizzazione.
Non sono comunque considerati interventi chirurgici, ancorché effettuati con i predetti strumenti:
• le procedure aventi esclusiva finalità diagnostica o di controllo;
• le iniezioni.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita definitiva, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indi- pendentemente dalla professione esercitata.
LIMITE DI RISARCIMENTO / LIMITE DI INDENNIZZO
L’importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una determinata ga- ranzia; esso non va comunque ad incrementare il massimale o la somma assicurata. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche per annualità assicurativa.
LOCALI
Qualsiasi edificio o porzione di esso di proprietà od in uso all’Assicurato in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.
MASSIMALE
La somma, indicata sul modulo di polizza, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia. Per la sezione ASSISTENZA: la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua eroga le prestazioni.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati anagrafici dell’Assicurato, i dati identificativi del bene Assicurato e le relative somme assicu- rate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
PARTI
Il Contraente e Reale Mutua.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l’assicurazione.
PRESTAZIONI SANITARIE
Accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure mediche, materiale e strumenti di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Non sono compresi Farmaci e Specialità medicinali.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
Tale forma non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
PROCEDIMENTO PENALE
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
RAPINA
Sottrazione di beni mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali.
REATO
Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il reato si distingue in Delitto o Contravvenzione.
REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l’intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RESIDENZA
Luogo nel territorio della Repubblica Italiana in cui l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.
RISARCIMENTO
La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l’Assicurato sia responsabile.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SINISTRO
Per la Sezione Tutela legale: il verificarsi dei casi di controversia.
Per la Sezione Infortuni: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Per le altre Sezioni: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOMMA ASSICURATA
Valore indicato sul modulo di polizza, in base al quale è stipulata l’assicurazione.
SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che, in un giudizio civile, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, che a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
Spese del processo o processuali che:
• in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
SPORT ESTREMO
Sport di estrema difficoltà, ai limiti delle leggi fisiche e della sopportazione del corpo umano.
SPORT PROFESSIONISTICI / PRATICA A TITOLO PROFESSIONISTICO DI SPORT
Sport svolti in maniera continuativa, con qualsiasi tipo di remunerazione e/o contributi di qualunque natura che costitu- iscano la principale fonte di reddito dell’Assicurato e che siano praticati nell’ambito di discipline ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I..
STRUTTURA SANITARIA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, cen- tro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati.
Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dieto-
logiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri
del benessere.
TERZI
Soggetti estranei alle Parti tra cui intercorre un rapporto giuridico.
TRANSAZIONE
Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.
TRATTAMENTI RIABILITATIVI
Insieme di trattamenti terapeutici manuali o strumentali, prescritti dal medico curante, volti al recupero della funzio- nalità ed eseguiti da personale autorizzato e riconosciuto dall'ordinamento vigente come appartenente alle professioni sanitarie.
VALORE A NUOVO
Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per carat- teristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE ALLO STATO D’USO
Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.
VEICOLO
Per la sezione furto: camper, roulotte, autoveicolo.
Per le altre sezioni: ogni mezzo meccanico o elettrico manovrato dall’uomo o automatizzato, e adibito al trasporto o spostamento di persone, animali o cose.
VIAGGIO
Qualsiasi spostamento o soggiorno dell’Assicurato, effettuato ad oltre 50 km dalla sua residenza.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
1.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2.DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunica- zione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
comandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o
Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera rac-
2. DURATA DELLA COPERTURA
2.1 EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A deroga di quanto stabilito al secondo comma dell’art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente
non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
2.2 SCADENZA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione cessa alla “data di scadenza del contratto” indicata nel modulo di polizza, senza necessità di disdetta.
3. DISDETTA E RECESSO
3.1 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Reale Mutua o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la polizza risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolatario.
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
4.1. PAGAMENTO DEL PREMIO
Fermo quanto stabilito dal II comma dell’articolo 1901 del Codice Civile, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di premio successive alla prima.
5. ALTRE INFORMAZIONI
5.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Reale Mutua ha sempre il diritto di visionare i beni assicurati e il Contraente /Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
5.2 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5.3.ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
5.4 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5.5 CONTROVERSIE – VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE
Per la Sezione Infortuni, in caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:
A) mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;
Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa de- signato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se
B) mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto A, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.
uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
5.6 FORO COMPETENTE
Perogni controversiarelativaal presentecontrattoècompetente l’autorità giudiziariadel luogodi residenza dell’Assicurato.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Reale Mutua assicura le persone indicate sul modulo di polizza e presta le garanzie sotto indicate solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza.
6. CHE COSA POSSO ASSICURARE
6.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in qualità di proprietario o conduttore della bicicletta come mezzo di trasporto o per attività sportiva, sempreché l’utilizzo in entrambi i casi non rivesta carattere professionale.
7. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
7.1 ESTENSIONE DELLA GARANZIA
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato per:
A) danni da utilizzo di monopattino elettrico. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 100.000 per
sinistro che determini danni a persone, € 10.000,00 per sinistro che determini danni a cose.
B) danni a cose di terzi derivanti da incendio della bicicletta indicata nel modulo di polizza dell’Assicurato. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 50.000 per sinistro;
C) danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente sezione. La presente garanzia opera con il limite di risarci- mento di € 50.000 per sinistro.
D) danni da utilizzo di rimorchi per il trasporto di bambini, animali o cose, purché utilizzato secondo le normative vigenti e per lo scopo indicato dal produttore. Resta ferma l’esclusione di cui al punto 8.2.D. successivo.
7.2 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione opera per sinistri occorsi nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell’Unione Europea, nonché Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx.
8. CHE COSA NON È ASSICURATO
8.1 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:
A) il coniuge o il convivente more-uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato;
B) i parenti e gli affini conviventi in base allo stato di famiglia dell’Assicurato;
C) chiunque altro risulti convivente dell’Assicurato sulla base dello stato di famiglia.
8.2 ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
A) causati da fatto di figli, del coniuge o convivente more-uxorio dell’Assicurato;
B) da sport estremi con uso della bicicletta (quali a titolo esemplificativo: slopestyle, downhill);
C) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico; D) a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
E) a cose in consegna e custodia dell’Assicurato;
F) per i quali sia prevista l’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni; G) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
H) derivanti dall’utilizzo della bicicletta per attività professionali;
I) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato; J) da inquinamento e contaminazione in genere;
K) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni pu- nitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
L) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
M)derivanti dal noleggio a terzi anche a titolo gratuito della bicicletta indicata nel modulo di polizza.
9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
9.1. FRANCHIGIA E LIMITI DI RISARCIMENTO
La presente assicurazione è operante con franchigia a carico dell’Assicurato di € 200,00 per i danni a cose. Limitatamente all’utilizzo di monopattini elettrici, si applica una franchigia di € 500,00 per tutti i tipi di danno. L’assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.
Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i sinistri denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo.
9.2 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo |
Tutte le garanzie della sezione (se non diversa- mente precisato) | 200 € limitatamente ai danni a cose | Massimale |
Danni da utilizzo di monopattino elettrico | 500 € per tutti i tipi di danno | 100.000 € per danni a persone per sinistro; 10.000 € per danni a cose per sinistro |
Danni a cose di terzi derivanti da incendio della bicicletta | 200 € limitatamente ai danni a cose | 50.000 per sinistro |
Danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, arti- gianali, agricole o di servizi | 200 € limitatamente ai danni a cose | 50.000 per sinistro |
10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
10.1 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza op- pure a Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneg- giati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile).
10.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito sul modulo di polizza o del limite di risarcimento, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giu- diziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.
In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato | |
Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale | |
Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l’esito, né a sostene- | |
re il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento. |
10.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato o il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al precedente punto ”Denuncia dei sinistri e obblighi dell’Assicurato”.
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell’assicurazione.
SEZIONE ASSISTENZA
A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
Per poterne usufruire, l’Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile con le seguenti modalità:
• telefono, ai numeri:
DALL’ITALIA DALL’ESTERO
800-092092
Numero Verde
x00 000 000 00 00
• telefax (dall’Italia e dall’estero) x00 000 000 00 00
• posta elettronica, all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx L’Assicurato dovrà comunicare:
• le proprie generalità;
• il numero di polizza;
• il tipo di prestazione richiesta;
• il numero di telefono al quale può essere contattato e l’indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.
Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto alla prestazione.
11. CHE COSA POSSO ASSICURARE
11.1 COSA ASSICURIAMO
All’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di guasto della bicicletta o a seguito di infortunio verificatosi durante l’utilizzo della stessa, ciascuna prestazione è erogata secondo le modalità descritte e può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo ed anno assicurativo.
11.2 PRESTAZIONI E SERVIZI
A) CONSIGLI MEDICO TELEFONICI
La Centrale Operativa mette a disposizione il proprio servizio di consulenza medica per informazioni e consigli sui primi provvedimenti da adottare. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.
Il servizio opera 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
B) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN ITALIA
Qualora l’Assicurato richieda una visita medica al di fuori del proprio Comune di residenza nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 24 e nei festivi 24 ore su 24, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvede ad inviare un medico presso la struttura in cui si trova l’Assicurato, tenendone il costo a carico di Reale Mutua.
Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Centrale Operativa sia immediatamente disponibile, la stessa orga- nizza, in alternativa ed in accordo con l’Assicurato, il trasferimento di quest’ultimo nella più vicina struttura sanitaria mediante autoambulanza.
C) ACCOMPAGNAMENTO CICLISTA CON BICICLETTA
A seguito di incidente o guasto della bicicletta, che rendano quest’ultima inutilizzabile, la Centrale Operativa invia un mezzo idoneo (taxi o altra vettura) per trasportare l’Assicurato e la bicicletta (se l’Assicurato non necessita di ambulanza), fino al luogo di destinazione (residenza dell’Assicurato o il più vicino centro di riparazione, o altra destinazione da questi indicata) tenendone il costo a carico di Reale Mutua, entro una distanza massima di 100 km dal luogo dell’immobilizzo.
D) RECUPERO BICICLETTA IN CASO DI RICOVERO
(Prestazione erogata in alternativa alla precedente, a seconda della circostanza verificatasi)
A seguito di incidente per cui si renda necessario l’intervento del servizio di soccorso pubblico (118), con conseguente trasferimento dell’Assicurato in una struttura sanitaria, la Centrale Operativa invia un mezzo idoneo (taxi o altra vet- tura) per il trasporto della sola bicicletta fino alla residenza dell’Assicurato stesso o presso il più vicino centro di ripa- razione, o ad altra destinazione da questi indicata, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, entro 100 km dal luogo dell’immobilizzo.
E) SPESE D’ALBERGO
Qualora a seguito di guasto e/o incidente, verificatosi ad oltre 50 Km dal Comune di residenza durante l’uso della bici- cletta, che abbia reso quest’ultima inutilizzabile, l’Assicurato abbia la necessità di pernottare in un albergo, la Centrale Operativa provvederà a prenotare il pernottamento in un albergo del posto, tenendo a proprio carico i costi per un mas- simo di due notti e di € 200 per sinistro.
F) RIENTRO DELL’ASSICURATO
Qualora a seguito di infortunio e/o incidente verificatosi ad oltre 50 Km dal Comune di residenza durante l’uso della bi- cicletta, oppure a seguito di guasto della bicicletta che abbia reso la stessa inutilizzabile, l’Assicurato abbia la necessità di rientrare alla propria residenza con mezzi diversi da quelli inizialmente previsti, la Centrale Operativa provvederà a procurargli un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di rientrare, tenendo a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 200 per sinistro.
G) RECUPERO DEL VEICOLO
Qualora a seguito di infortunio verificatosi durante l’utilizzo della bicicletta certificato da documentazione medica, l’As- sicurato abbia dovuto abbandonare il veicolo utilizzato per il viaggio ad oltre 50 km dal Comune di residenza, su sua richiesta, la Centrale Operativa provvede a procurargli un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o in aereo (classe economica), per andare a recuperare il veicolo, tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 200 per sinistro.
H) CONSEGNA FARMACI
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, per infortunio verificatosi durante l’utilizzo della bicicletta, che comporti una permanenza a letto o una situazione di forte disagio - certificati da prescrizione medica
- la Centrale Operativa per un periodo di 3 settimane successive all’evento, provvede a garantire la consegna di farmaci non salvavita presso la residenza.
L’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l’elenco dei farmaci da acquistare dietro prescrizione medica, purché rientranti tra quelli
regolarmente registrati in Italia, nonché gli estremi per il recapito. La consegna potrà avvenire – nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne – una volta la settimana, previo accordo con l’Assicurato e tenendo conto delle norme che regolano il trasporto di medicinali. L’erogazione della prestazione, comprensivo della consegna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.
A carico dell’Assicurato resta solo il costo dei farmaci ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale inca- ricato, all’atto della singola consegna.
I) INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA
Qualora, a seguito di infortunio verificatosi durante l’utilizzo della bicicletta, l’Assicurato venga a trovarsi presso la pro- pria residenza, in una condizione tale per cui consegua una necessaria permanenza a letto certificata da prescrizione medica, la Centrale Operativa - compatibilmente con le disponibilità locali - provvede ad inviare una collaboratrice do- mestica, tenendo il costo a carico di Reale Mutua fino a un massimo di € 250 per sinistro.
Tali prestazioni possono essere usufruite dall’Assicurato in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese.
Per l’attivazione della garanza, l’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.
J) CONSEGNA SPESA
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, a seguito di infortunio verificatosi durante l’utilizzo della bicicletta, che comporti una permanenza a letto, certificata da prescrizione medica – la Centrale Operativa provvede a garantire, per un periodo massimo di 3 settimane successive all’evento, la consegna di generi alimentari o di prima necessità.
L’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l’elenco degli articoli da acquistare, purché rientranti tra quelli comunemente reperibili nei supermercati, nonché gli estremi per il recapito.
La consegna potrà avvenire – nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne – fino a due volte la setti- mana, previo accordo con l’Assicurato.
L’erogazione della prestazione, comprensivo della consegna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.
A carico dell’Assicurato resta il solo costo dei generi alimentari o di prima necessita ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all’atto dalla singola consegna.
K) DISBRIGO PRATICHE
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, a seguito di infortunio verificatosi durante l’utilizzo della bicicletta, che comporti una permanenza a letto per almeno 3 giorni, certificata da prescrizione medica
– ed abbia la necessità di effettuare pagamenti, recapitare, spedire o ricevere certificati, ricevute di pagamento e docu- menti che rivestano un oggettivo carattere di urgenza, la Centrale Operativa per un periodo di 3 settimane successive all’evento, provvede ad effettuare i pagamenti e a garantire la consegna dei documenti.
L’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere la prestazione deve contattare telefonicamen- te la Centrale Operativa fornendo l’elenco dei pagamenti da effettuare con le somme necessarie e/o dei documenti da consegnare, ed indicando il luogo presso cui recapitarli o prenderli in consegna.
I pagamenti e/o le consegne potranno avvenire - nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne - una volta la settimana, previo accordo con l’Assicurato e tenendo conto degli orari d’apertura e chiusura degli uffici. L’eroga- zione della prestazione, comprensiva della consegna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.
L) INVIO DI UN FISIOTERAPISTA
La Centrale Operativa provvede a reperire e ad inviare un fisioterapista presso la residenza dell’Assicurato, tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 500 per sinistro, qualora l’Assicurato:
• al momento delle dimissioni da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato per un periodo non inferiore a 3 giorni, a seguito di infortunio verificatosi durante l’utilizzo della bicicletta richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, l’assistenza di un fisioterapista presso la propria residenza;
• dopo aver ricevuto il primo soccorso presso una struttura sanitaria a seguito di infortunio verificatosi durante l’utilizzo della bicicletta necessiti, in quanto certificato dal referto del Pronto Soccorso e richiesto dal medico specialista (orto- pedico, fisiatra) entro 30 giorni dall’infortunio, l’assistenza di un fisioterapista presso la propria residenza.
M) VIAGGIO DI UN FAMILIARE CON SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato, nel corso di un viaggio ad oltre 50 km dal Comune di residenza, sia ricoverato in una struttura sa- nitaria a seguito di infortunio verificatosi durante l’utilizzo della bicicletta e, non potendo essere dimesso entro 7 giorni dalla data del ricovero e richieda, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, di essere raggiunto da questi, la Centrale Operativa:
• mette a disposizione del familiare un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto;
• prenota per il familiare un albergo; si precisa che tale prestazione opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro e solo per il costo relativo alla camera ed alla prima colazione.
N) RIENTRO SANITARIO
Qualora nel corso di un viaggio ad oltre 50 km dal Comune di residenza, a seguito di infortunio verificatosi durante l’utiliz- zo della bicicletta, vi sia la richiesta di trasferire l’Assicurato presso la sua residenza, o in una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantirgli cure specifiche, la Centrale Operativa, nel caso in cui i propri medici di guardia, d’in- tesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, a:
• organizzare il trasferimento dell’Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengo- no più idonei alle sue condizioni tra:
– aereo sanitario appositamente equipaggiato (esclusivamente in Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo);
– aereo di linea (eventualmente barellato);
– autoambulanza;
– treno/vagone letto (prima classe);
– altri mezzi adatti alla circostanza.
• fare assistere l’Assicurato durante il trasferimento da personale medico e/o paramedico se necessario.
La prestazione è operante purché l’intervento di assistenza non venga impedito da norme sanitarie internazionali, non | |
sia conseguenza diretta di infortuni occorsi o di malattie diagnosticate e/o che abbiano reso necessarie cure mediche ed | |
esami clinici prima della partenza per il viaggio e note all’Assicurato, di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o | |
allucinogeni o psicofarmaci, di alcolismo, di tossicodipendenza, di AIDS e sindromi correlate, di schizofrenia, di psicosi in | |
genere, di infermità mentali determinate da sindrome organiche cerebrali, di infortuni derivanti da stato di ubriachezza | |
accertata, dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana. |
O) RIENTRO FUNERARIO
Qualora l’Assicurato deceda nel corso di un viaggio, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità.
Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia.
Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso sono a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza complessiva di € 3.000; in presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate.
Restano a carico dei familiari dell’Assicurato le spese di ricerca del corpo, quelle relative alla cerimonia funebre ed
all’inumazione.
Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo oppure in caso di disposizioni di legge del luogo che ne impedi- scano il trasporto o se l’Assicurato ha espresso il desiderio d’essere inumato sul posto, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto.
12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
12.1 ESTENSIONE TERRITORIALE
La Sezione Assistenza è valida in Europa.
Le prestazioni valide in Italia si intendono operanti nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le prestazioni valide in Europa si intendono operanti nei seguenti Paesi:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia – Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx-
nia, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (e Madera), Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Romania, Russia europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stato della Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia europea, Ucraina e Ungheria.
Le prestazioni non sono operanti nei Paesi in stato belligeranza dichiarata o di fatto.
13. CHE COSA NON È ASSICURATO
13.1 RISCHI ESCLUSI
Reale Mutua non eroga le prestazioni qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:
A. partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalaya- ne, andine, regate oceaniche, sci estremo);
B. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche; C. stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
D. eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
E. pratica a titolo professionistico di sport in genere;
F. pratica di sport estremi (a titolo esemplificativo downhill);
G. malattie in atto e/o infortuni avvenuti prima della decorrenza dell’assicurazione, nonché le loro conseguenze, ricadute o recidive;
H. patologie psichiatriche, disturbi psichici in genere e loro conseguenze, sindromi cerebrali di origine organica, abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
I. complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana; J. atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
K. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell’Assicurato.
Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole prestazioni.
14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Garanzia | Limite /Massimale |
Accompagnamento ciclista con bicicletta | entro una distanza massima di 100 km dal luogo dell’immobilizzo |
Recupero bicicletta in caso di ricovero | entro una distanza massima di 100 km dal luogo dell’immobilizzo |
Spese d’albergo | massimo di due notti e di € 200 per sinistro |
Rientro dell’Assicurato | € 200 per sinistro |
Recupero del veicolo | € 200 per sinistro |
Invio di una collaboratrice domestica | € 250 per sinistro |
Invio di un fisioterapista | € 500 per sinistro |
Viaggio di un familiare con soggiorno | € 500 per sinistro |
Rientro funerario | € 3.000 per sinistro |
N.B. La tabella riporta solo le prestazioni che prevedono un limite di indennizzo
15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
15.1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve: A. fornire ogni informazione richiesta;
B. sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa;
C. inviare prescrizione medica, proveniente dal medico curante o dalla struttura sanitaria presso cui l’Assicurato sia stato ricoverato, che attesti la necessaria permanenza a letto e/o lo stato di non autosufficienza a seguito degli eventi pre- visti in polizza, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’evento che ha determinato la prestazio- ne fornita e non perde il diritto a far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.
15.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l’intervento di assi- stenza previsto.
15.3 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa stessa sufficienti garanzie di rimborso.
Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.
15.4 RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all’e- rogazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di Assicurazione.
SERVIZIO NON ASSICURATIVO - MYNET
Con l’acquisto della polizza e finché la stessa è in vigore Reale Mutua offre all’Assicurato la possibilità di effettuare, a tariffa agevolata, le seguenti prestazioni di cui abbia necessità:
• prestazioni odontoiatriche rese dal network di medici dentisti/centri odontoiatrici convenzionati, il cui elenco è con- sultabile tramite il sito xxx.xxxxx.xxxx. Le tariffe delle prestazioni odontoiatriche sono consultabili tramite il sito stesso;
• prestazioni mediche rese dal network di centri medici convenzionati, il cui elenco è consultabile tramite il sito www. xxxxx.xxxx;
• prestazioni fisioterapiche rese dal network di centri medici convenzionati, il cui elenco è consultabile tramite il sito xxx.xxxxx.xxxx.
A) MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio non assicurativo MYNET è fruibile grazie ad un codice di accesso di 16 cifre (PIN) consegnato all’Assicurato entro 7 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
Per fruire del servizio occorrerà connettersi al sito xxx.xxxxx.xxxx ed inserire il codice di accesso, seguendo le istruzioni presenti direttamente sul sito alla voce “guida alla navigazione”.
B) DIRITTI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato ha diritto di usufruire gratuitamente delle tariffe agevolate per le prestazioni odontoiatriche, le prestazioni mediche e le prestazioni fisioterapiche rese dal network di Blue Assistance.
Resta inteso che:
• le prestazioni dei medici/medici dentisti/centri convenzionati saranno fornite direttamente dai predetti Soggetti che saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali prestazioni;
• i corrispettivi relativi alle prestazioni dei medici/medici dentisti/centri convenzionati saranno a carico dell’Assicurato che vi provvederà secondo gli accordi presi con gli stessi;
• le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni dei medici/medici dentisti/centri convenzionati saranno forni- te direttamente dagli stessi, a cui l’Assicurato si è rivolto.
SEZIONE TUTELA LEGALE
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx, in seguito de- nominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
Telefono centralino: 000.0000000,
fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.
16. CHE COSA POSSO ASSICURARE?
16.1 ASSICURATI
Le garanzie vengono prestate unicamente all’Assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore della bicicletta come mezzo di trasporto o per attività sportiva (sempreché l’utilizzo in entrambi i casi non rivesta carattere professionale), relativamente ai casi collegati alla circolazione con tali veicoli ed alla loro proprietà.
16.2 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua, nei limiti del massimale di € 20.000 per sinistro senza limite per anno assicurativo, assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza.
Sono garantite le spese per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccom- benza poste a carico dell’Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventual- mente sostenute dall'Assicurato.
Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale
nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato.
Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
Reale Mutua e/o ARAG non si assumono il pagamento:
A. di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
B. delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
16.3 PRESTAZIONI GARANTITE
Vengono garantiti all’Assicurato gli oneri previsti dal punto 16.2 “Rischio assicurato”, per i seguenti casi:
X. Xxxxxx penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
B. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
C. Controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguar- danti la bicicletta, purché con valore in lite superiore a € 200.
17. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
17.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
A. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
1. durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
2. trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
B. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.
17.2 INSORGENZA DEL SINISTRO
A. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
1. il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall’Assicurato;
2. la violazione o presunta violazione del contratto;
3. la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
B. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
17.3 UNICO SINISTRO
Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o ricon- ducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
17.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
A. nei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Sviz- zera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi di natura extracontrattuale;
B. nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi.
17.5 RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DA ARAG
X. Xxxxxxxx ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all’Assicurato dalla controparte a seguito di provve- dimento giudiziale o di transazione.
B. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dal punto 16.2 “Rischio assicurato”, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.
18. CHE COSA NON È ASSICURATO
18.1 DELIMITAZIONI
Le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale non operano:
A. per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale; B. per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
C. per fatti dolosi dell’Assicurato;
D. per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari, salvo nei casi espressamente previsti; E. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
F. nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;
G. per vertenze con Reale Mutua.
19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
In questa sezione non sono previsti limiti, franchigie e/o scoperti, salvo il massimale previsto sul modulo di polizza.
20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
20.1 TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO
A. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
B. La denuncia del sinistro deve pervenire a Reale Mutua e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
C. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Reale Mutua, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
D. L’Assicurato deve informare immediatamente Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i partico- lari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
E. In mancanza, ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assi- curativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
20.2 GESTIONE DEL SINISTRO
A. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
B. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica alla Reale Mutua e/o ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permet- tere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della ver- tenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini del punto 20.3 “Libera scelta dell’Avvocato” per la fase giudiziale.
C. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini del punto 20.3 “Libera scelta dell’Avvocato” per la fase giudiziale.
D. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
E. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudi- zio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG.
F. La Reale Mutua e/o ARAG non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.
20.3 LIBERA SCELTA DELL’AVVOCATO PER LA FASE GIUDIZIALE
A. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvo- cati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.
B. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Av- vocato così individuato.
C. Reale Mutua e/o ARAG non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.
20.4 DISACCORDO CON REALE MUTUA O ARAG E CONFLITTO DI INTERESSE
A. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e Reale Mutua o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accor- do, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudizia- ria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
B. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.
SEZIONE FURTO
La Sezione Furto e la Garanzia Facoltativa “Estensione Furto all’interno dei veicoli“ sono operanti esclusivamente se richiamate nel modulo di polizza.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamen- te precisato in polizza.
21. CHE COSA POSSO ASSICURARE
21.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai beni assicurati di sua proprietà quando riposti in locali, da:
X. xxxxx, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in altro modo rimanendovi clandestinamente purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a mezzi di chiusura operanti e con violazione dei medesimi;
4. mediante utilizzo fraudolento di chiavi vere in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle stesse.
La garanzia è operante esclusivamente in presenza di denuncia di furto, scippo, rapina o smarrimento delle chiavi presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del terzo giorno dalla denuncia medesima;
B. rapina ed estorsione sempreché avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati. La garanzia è operante anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno dei predetti locali e siano costret- te a recarsi all’interno dei medesimi.
Per le predette garanzie operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 24.1.
22. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
22.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI
CONTENENTI I BENI ASSICURATI
Reale Mutua assicura i danni di furto a condizione che:
A. i beni assicurati siano riposti all’interno di locali costruiti con strutture portanti verticali in cemento armato o muratu- ra, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati 1/10 del totale delle pareti esterne, dell’area coperta, delle strutture portanti verticali e del manto della copertura in materiali combustibili. È sempre tollerato l’utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabiliz- zazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto. Sono considerati locali anche quelli realizzati assemblando prodotti specifici precostruiti, con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 15 cm. a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco), aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante, solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri ma- teriali combustibili, copertura comunque costruita;
B. ogni apertura verso l’esterno dei locali ove sono situati i beni assicurati, anche se tale apertura è posta sul tetto (per il quale fa riferimento la posizione della linea di gronda), situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall’esterno, senza l’impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
1. robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall’interno) oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
2. inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri e serramenti con luci di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture ed in ogni caso di superficie non superiore a 900 cmq.
22.2 FORMA DI GARANZIA
Le garanzie di cui alla presente Sezione operano a primo rischio assoluto.
22.3 ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie di cui alla presente Sezione si intendono operanti esclusivamente per sinistri verificatisi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Stato di San Marino e Città del Vaticano, ad eccezione della Garanzia Facoltativa “Estensione Furto all’interno dei veicoli“ che opera per i sinistri occorsi nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell’Unione Europea, nonché Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx.
22.4 PERIODO DI ATTESA
Fermo quanto previsto dal punto 2.1 “Effetto dell’assicurazione” disciplinante il giorno di effetto dell’assicurazione, le garanzie della presente sezione decorrono dal 15° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione. Qualora la po- lizza sia stata emessa in sostituzione di un’altra, stipulata con Reale Mutua, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi di cui alla presente sezione e per i medesimi Assicurati per data di effetto si intende:
1. il giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le somme e le prestazioni risultanti sia nella polizza sostituita che nella presente;
2. il giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle diverse somme o diverse prestazioni da questa previste.
Quanto valido per il caso di emissione in sostituzione, analogamente vale per le variazioni e/o sostituzioni che dovessero intervenire nel corso di validità della presente polizza.
In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima entro 90 giorni dalle loro rispettive scadenze, fermo quanto previsto dal punto 2.1 “Effetto dell’assicurazione”, i termini di attesa sopra previsti decorrono nuovamente dal giorno dell’effettivo pagamento.
22.5 GARANZIA FACOLTATIVA “ESTENSIONE FURTO ALL’INTERNO DEI VEICOLI”
(Operante esclusivamente se richiamata nel modulo di polizza e se indicato il relativo premio)
Reale Mutua indennizza i danni di furto dei beni assicurati quando riposti all’esterno di locali e trasportati su veicoli a condizione che siano posti all’interno dei medesimi e durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l’assenza dell’auti- sta vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del predetto veicolo.
Reale Mutua non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo salvo il caso di
furto del veicolo o in seguito ad incidente stradale.
Si intende comunque compreso il furto dei beni assicurati a seguito di furto totale del veicolo anche in assenza di ritro- vamento del medesimo.
Per la predetta garanzia facoltativa operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 24.1.
23. CHE COSA NON È ASSICURATO
23.1 DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni:
A. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
B. verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terre- moti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
C. commessi od agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a re- sponsabilità illimitata qualora l’Assicurato sia una persona giuridica;
D. commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
1 da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
2 da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
3 da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
4 da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; E. di ammanchi di qualsiasi genere o di furto con destrezza;
F. indiretti quali profitti sperati, mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
G. avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno;
H. di furto avvenuti quando non esistano i mezzi di protezione e chiusura di cui punto 22.1 “Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti i beni assicurati” o gli stessi non siano operanti;
I. commessi attraverso le luci di serramenti od inferriate senza effrazione o manomissione delle relative strutture e dei congegni di chiusura;
J. causati a beni diversi da quelli assicurati presenti nei locali ove sono riposti i beni assicurati per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione;
K. causati dai ladri, al solo scopo di commettere o tentare il furto, la rapina o l’estorsione, alle parti di locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi (compreso il loro furto), agli impianti di protezione e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte;
L. di/da furto parziale o sottrazione parziale (anche a seguito di rapina o estorsione) di parti dei beni assicurati;
M.di furto, rapina od estorsione, qualora i beni assicurati siano posti all’aperto;
N. di furto, rapina od estorsione di accessori non di serie o di accessori di serie non stabilmente fissati alla bicicletta sottratta.
O. a beni diversi da quelli identificati sul Modulo di Polizza.
24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
24.1 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di sinistro verranno applicate le franchigie e gli scoperti sottoelencati.
In caso di coesistenza di scoperto e franchigia quest’ultima verrà considerata quale minimo non indennizzabile dello
scoperto.
FRANCHIGIA | SCOPERTO | |
Punto 21.1 “Rischio Assicurato” | 100 € | 10% Elevato al 20% per furto perpetrato attraverso mezzi di pro- tezione e chiusura o caratteristiche costruttive dei locali con- tenenti i beni assicurati difformi da quanto previsto dal punto 22.1 “Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiu- sura dei locali contenenti i beni assicurati” |
Punto 22.5 Garanzia facoltativa “estensione furto all’interno dei veicoli” | 100 € | 20% |
LIMITE DI INDENNIZZO | ||
In nessun caso verrà indennizzato importo superiore ad € 6.000 per uno o più sinistri indennizzabili a termini della presente sezione e per annualità assicurativa |
25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
25.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Reale Mutua. Spetta in particolare al Contraente ed all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
25.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
A. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
B. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
C. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell’i- nizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
D. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
E. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all’articolo 1910 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all‘indennizzo.
25.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti men- zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
25.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
A. direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti;
B. fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
25.5 MANDATO DEI PERITI
I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:
A. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
B. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
C. verificare se il Contraente e l’Assicurato hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza in caso di sinistro, svol- gendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
D. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità dei beni assicurati di cui all’ubicazione del rischio indicata sul modulo di polizza;
E. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, con idoneo atto conclusivo di perizia.
I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti D) e E) che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
25.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita in base al valore allo stato d’uso dei beni assicurati al momento del sinistro calcolato applicando un deprezzamento (in funzione della vetustà, funzionalità, stato di manutenzione e conservazione) al prezzo di acquisto del bene nuovo risultante da idonea documentazione fiscale.
Ove non disponibile idonea documentazione fiscale di acquisto e per i beni usati il valore al quale applicare il deprezza- mento si intenderà convenzionalmente quello consigliato dal costruttore per la di vendita al pubblico alla data di prima commercializzazione del bene assicurato:
Età della Bicicletta | Deprezzamento da applicare |
fino al 6° mese (compreso) dalla data di acquisto del bene nuovo o dalla data di prima commercia- lizzazione qualora il bene sia usato o non sia disponibile la documentazione fiscale di acquisto | 15% |
dal 7° mese al 12° mese (compreso) dalla data di acquisto del bene nuovo o dalla data di prima commercializzazione qualora il bene sia usato o non sia disponibile la documentazione fiscale di acquisto | 25% |
dal 13° mese al 24° mese (compreso) dalla data di acquisto del bene nuovo o dalla data di prima commercializzazione qualora il bene sia usato o non sia disponibile la documentazione fiscale di acquisto | 40% |
dal 25° mese al 36° mese (compreso) dalla data di acquisto del bene nuovo o dalla data di prima commercializzazione qualora il bene sia usato o non sia disponibile la documentazione fiscale di acquisto | 50% |
oltre il 36° mese dalla data di acquisto del bene nuovo o dalla data di prima commercializzazione qualora il bene sia usato o non sia disponibile la documentazione fiscale di acquisto | 70% |
Esempio di determinazione del Danno
• bicicletta assicurata valore = € 2.000
• il sinistro si verifica trascorsi 15 mesi dalla data di acquisto della bicicletta
• la % di deprezzamento da applicare prevista in tabella pari al 40%
• il danno così determinato avrà un valore di = € 1.200
25.7 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro i beni assicurati sono coperti da altre assicurazioni per i rischi di furto, rapina ed estorsione o da polizza contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle predette polizze e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza. L’Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali contro i rischi di trasporto, furto, rapina ed estorsione concernenti i beni assicurati colpiti da sinistro.
25.8 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo i casi previsti dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
25.9 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia, determinato l’indennizzo dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del Contraente, il Beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimen- to stesso risulti che non ricorra il caso previsto al punto 23.1 C) Delimitazioni.
25.10 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente computabile a termini di polizza al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso Reale Mutua decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del pre- mio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di Reale Mutua dette somme assicurate e limiti di indennizzo po- tranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Reale Mutua di recedere dal contratto ai sensi del punto 3.1 ”Recesso in caso di sinistro”.
25.11 RECUPERO DEI BENI RUBATI
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a Reale Mutua l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.
Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati. Sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo computabile a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.
SEZIONE INFORTUNI
Reale Mutua assicura la persona indicata nel modulo di polizza e presta le garanzie sotto indicate solo se espressamente richiamate nel modulo di polizza.
26. CHE COSA POSSO ASSICURARE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato possa subire quando si trovi alla guida della bicicletta.
L’assicurazione comprende anche gli infortuni subiti dall’Assicurato:
A in occasione della salita e della discesa dalla bicicletta stessa;
B in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli della bicicletta resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarla dal flusso del traffico o reinse- rirla nel flusso medesimo;
C a seguito di colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza sofferti durante la guida della bicicletta.
26.1 MORTE
Se l’Assicurato muore a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Reale Mutua liquida la somma assicu- rata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi.
L’indennizzo non è cumulabile con quello per Invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Se risulta che l’Assicurato è vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
26.2 INVALIDITÀ PERMANENTE
Reale Mutua garantisce l’indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infor- tunio, anche successivamente alla scadenza della polizza.
Il grado di invalidità è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati al punto 30.4 “Liquidazione e Pagamento” e al punto 30.1 “Criteri d’indennizzabilità”.
L’indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per il grado di invalidità permanente accertato diminuito della franchigia del 5%.
Se l’invalidità permanente accertata è superiore al 25% della totale, l’indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità permanente totale, senza alcuna franchigia.
Se l’invalidità permanente accertata è pari o superiore al 66% della totale, viene corrisposta l’intera somma assicurata.
26.3 RIMBORSO SPESE DI CURA
La garanzia opera per la cura delle lesioni determinate dal medesimo infortunio indennizzabile ai termini di polizza veri- ficatesi entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza.
Limitatamente al rimborso delle spese per l’intervento riparatore del danno estetico, la garanzia è operante purché l’in- tervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell’infortunio.
Sono inoltre comprese, fino a concorrenza del medesimo massimale, le spese sostenute dall’Assicurato:
• in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica, purché l’infortunio sia provato da docu- mentazione medica;
• per il trasporto fino alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all’altra, con il limite di
€ 1.500.
26.3.1 SPESE SOSTENUTE DURANTE E DOPO IL RICOVERO
La garanzia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato previsto nel modulo di polizza, le spese effettiva- mente sostenute dall’Assicurato, in caso di ricovero, secondo quanto riportato ai successivi punti A e B.
A Durante il ricovero:
• prestazioni sanitarie;
• trattamenti riabilitativi;
• diritti di sala operatoria, rette di degenza, farmaci e specialità medicinali;
• cure e protesi dentarie rese necessarie dall’infortunio.
Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di € 50 per ogni pernottamento in struttura sanitaria, fino ad un massimo di 50 pernottamenti per sinistro. L’accesso in day hospital/day surgery viene considerato un pernottamento.
B Successive al ricovero:
• prestazioni sanitarie;
• trattamenti riabilitativi fino alla concorrenza di € 600;
• cure e protesi dentarie rese necessarie dall’infortunio;
• acquisto di protesi anatomiche; non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi;
• noleggio o acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche.
Le spese sostenute successivamente al ricovero sono rimborsate entro il limite di 120 giorni dal giorno del ricovero detraendo uno scoperto del 20% con il minimo di € 50 per sinistro – che resta a carico dell’Assicurato. Sono comunque escluse le spese per le specialità medicinali e i farmaci.
Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione dello scoperto.
26.3.2 SPESE SOSTENUTE IN ASSENZA DI RICOVERO
La garanzia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato previsto nel modulo di polizza, le spese effettiva- mente sostenute dall’Assicurato, anche in assenza di ricovero, purchè l’infortunio sia comprovato da referto del Pronto Soccorso, per:
• prestazioni sanitarie;
• cure e protesi dentarie, rese necessarie dall’infortunio fino alla concorrenza di € 1.500;
• acquisto di protesi anatomiche; non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi;
• noleggio o acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche.
Le spese sostenute in assenza di ricovero sono rimborsate entro il limite di 120 giorni dal giorno dell’infortunio detraen- do uno scoperto del 20% con il minimo di € 50 per sinistro - che resta a carico dell’Assicurato. Sono comunque escluse le spese per le specialità medicinali e i farmaci e per i trattamenti riabilitativi.
Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione dello scoperto.
Esempio di scoperto con il minimo:
• Scoperto 20%, minimo € 50
• Importo della prestazione indennizzabile pari a € 1.000
🡺 Importo scoperto che rimane a carico dell’Assicurato: lo scoperto ammonta al 20% del danno, ovvero
€ 1.000*20% = € 200.
Poiché € 200 è maggiore del minimo indennizzabile di € 50, non opera il minimo. L’importo liquidato dunque è dato da € 1.000 - € 200 = € 800
26.4 INDENNITÀ A FORFAIT PER MANCATA PARTECIPAZIONE A GARA/EVENTO CICLISTICO
Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 100 nel caso in cui, durante il periodo di validità della polizza, l’Assicurato subisca un infortunio, anche al di fuori di quanto stabilito al punto 26 “Che cosa posso assicurare” che gli impedisca, oggettivamente, di partecipare ad una gara/evento ciclistico a cui si era iscritto.
Tale infortunio, per essere indennizzabile, deve inoltre:
A. essere certificato da referto del Pronto Soccorso e avere una prognosi di inabilità temporanea di almeno 7 giorni; B. essere avvenuto in prossimità della gara/evento ciclistico, comunque al massimo entro 4 mesi dalla stessa;
C. essere avvenuto successivamente alla data di iscrizione alla gara/evento ciclistico.
L’indennizzo verrà corrisposto in caso di mancata partecipazione ad una sola gara/evento ciclistico per anno assicurativo. Restano confermate le esclusioni previste al punto 28 “Che cosa non è assicurato”.
27. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
27.1 RISCHI ASSICURATI CON PARTICOLARI DELIMITAZIONI
L’assicurazione comprende anche gli infortuni subiti:
A in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari purchè l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
B a causa di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria e uragani. Se l’infortunio si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, la somma assicurata è ridotta del 50%;
C a causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino a quel momento in pace. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all’anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità.
27.2 ESTENSIONE TERRITORIALE
La copertura vale in tutto il mondo, fermo restando che la valutazione del grado di invalidità permanente avverrà in Italia.
28. CHE COSA NON È ASSICURATO
Reale Mutua non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali.
La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l’eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito da Reale Mutua.
Reale Mutua non indennizza gli infortuni:
A. derivanti dalla pratica di sport, o di qualsiasi attività ciclistica, costituenti per l'assicurato attività professionale prin- cipale o secondaria o comunque retribuita in modo diretto o indiretto;
B. derivanti dallo svolgimento di sport estremi (quali a titolo esemplificativo: slopestyle, downhill);
C. derivanti dalla guida di veicoli sotto l’influenza dell’alcool, quando l’alcolemia accertata sia superiore a 0,8 grammi per litro, sanzionabile ai sensi dell’Art. 186 del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni o integrazioni;
D. derivanti da alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci; E. derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
F. derivanti da partecipazione ad imprese di carattere eccezionale;
G. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;
H. derivanti da guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari, salvo quanto previsto al punto 27.1C; I. derivanti da patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze.
Sono comunque esclusi gli infarti e le ernie.
29. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo in € | Note | |
Morte | – – – | – – – | 25.000 | |
Invalidità Permanente | 5% | – – – | 25.000 | |
Rimborso Spese di Cura | – – – | In caso di ricovero nessuno scoperto | 2.500 | In caso di ricovero in SSN è prevista una indennità sostitu- tiva del rimborso di € 50 per ogni pernottamento in strut- tura sanitaria, fino ad un massimo di 50 pernottamenti per sinistro. |
Successive al ricovero scoperto 20% con il minimo di 50 € per sinistro (*) | Successivamente al ricovero sono previsti trattamenti ria- bilitativi con il sottolimite di 600 euro. Le spese successive al ricovero sono rimborsate entro il limite di 120 giorni dal giorno del ricovero. | |||
In assenza di ricovero scoperto 20% con il minimo di 50 € per sinistro (*) | In assenza di ricovero sono previste le cure e le protesi dentarie a seguito di infortunio con il sottolimite di 1.500 euro. Le spese in assenza di ricovero sono rimborsate entro il limite di 120 giorni dal giorno dell’infortunio. | |||
Indennità a forfait per mancata par- tecipazione a gara/ evento ciclistico | – – – | – – – | 100 1 volta per anno assicurativo |
(*) Lo scoperto non si applica qualora le spese siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket.
30. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
30.1 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Reale Mutua corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio stesso che siano indi- pendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio medesimo. Pertanto:
• non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio, in quanto conseguenze indirette di esso;
• se al momento dell’infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le con- seguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
• con particolare riferimento alla garanzia Invalidità permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di cui al punto 30.4.1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
30.2 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Per avere diritto alle prestazioni offerte dall’assicurazione, in caso di infortunio l’Assicurato, il Contraente o altra persona in sua vece deve denunciare l’infortunio entro 10 giorni dal sinistro, con avviso scritto, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua.
La denuncia deve contenere:
• la descrizione dell’infortunio, l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
• il certificato medico, contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni da parte dell’Assicurato.
L’Assicurato deve:
• sottoporsi, anche in fase di ricovero, agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Reale Mutua o dai suoi incaricati;
• fornire alla stessa ogni informazione;
• produrre la documentazione medica del caso, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso in cui vi sia stato
ricovero;
• acconsentire alla visita dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessa- ri, sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato o curato.
Qualora per lo stesso rischio siano stipulate altre assicurazioni, l’Assicurato deve altresì dare avviso del sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Successivamente alla denuncia l’Assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. L’accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.
A. Morte
In aggiunta a quanto sopra indicato (punto 30.2), in caso di morte dell’Assicurato, i beneficiari o gli eredi legittimi devono presentare:
• certificato di morte;
• certificato di stato di famiglia relativo all’Assicurato;
• atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
• qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Reale Mutua circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
• eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
X. Xxxxxxxx Spese di cura
In aggiunta a quanto sopra indicato (punto 30.2), per ottenere il rimborso delle spese di cura, l’Assicurato, deve pre- sentare i documenti di spesa in originale e la relativa documentazione medica.
La liquidazione viene effettuata a cura ultimata.
Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione o ente, detti originali possono essere sostituiti da copie con l’attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall’assi- curatore o dall’ente.
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in assenza di ricovero di cui al punto 26.3.2 l’Assicurato deve presentare, oltre ai documenti di spesa in originale e alla documentazione medica, anche il referto del Pronto Soccorso Pubblico.
C. Indennità a Forfait per mancata partecipazione a gara/evento ciclistico
Per ottenere l’indennizzo forfettario per mancata partecipazione a gara/evento ciclistico, previsto al punto 26.4, l’As- sicurato deve produrre:
• referto del Pronto Soccorso Pubblico, con prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni di almeno 7 giorni;
• documentazione attestante l’iscrizione alla gara/evento ciclistico a cui non ha potuto partecipare, da cui si evinca che la data dell’iscrizione è antecedente alla data dell’infortunio.
30.3 DATA DEL SINISTRO
Per “data del sinistro” si intende la data di accadimento dell’infortunio.
30.4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia.
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta, e la sua eventuale traduzione, restano a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato deve acquisire personalmente la documentazione medica richiesta presso la struttura sanitaria.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’Euro avverrà applicando il cambio contro Euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazio- nale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A.
Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l’indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida ai beneficiari:
A l’importo già concordato, o in alternativa, B l’importo offerto.
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche previsti in polizza, Reale Mutua liquida ai beneficiari, previa produzione del cer-
tificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti nei punti 30.1 “Criteri di indennizzabilità” e 30.2 “Denuncia dell’infortunio - Obblighi dell’Assicurato” anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dai beneficiari, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esem- plificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.
Reale Mutua corrisponde su richiesta dell’Assicurato un indennizzo a titolo di anticipo pari al 50% del presumibile inden- nizzo definitivo in caso di invalidità permanente stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita.
L’Assicurato può richiedere l’anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica. Qualora nel corso della successiva trat- tazione e sino alla definizione del sinistro dovessero emergere dei motivi di non indennizzabilità, l’Assicurato si impegna alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo.
Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
30.4.1 TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Descrizione | Percentuali | |
DX | SX | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | ||
• un arto superiore | 70% | 60% |
• una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
• un pollice | 18% | 16% |
• un indice | 14% | 12% |
• un medio | 8% | |
• un anulare | 8% | |
• un mignolo | 12% | |
• una falange ungueale del pollice | 9% | |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
anchilosi: | ||
• della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | 20% |
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20% | 15% |
• del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) | 10% | 8% |
paralisi completa: | ||
• del nervo radiale | 35% | 30% |
• del nervo ulnare | 20% | 17% |
perdita totale, anatomica o funzionale, di: | ||
• un arto inferiore | ||
– al di sopra della metà della coscia | 70% | |
– al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
– al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | |
• un piede | 40% | |
• ambedue i piedi | 100% | |
• un alluce | 5% | |
• un altro dito del piede | 1% | |
• una falange ungueale dell'alluce | 2,5% | |
anchilosi: | ||
• dell’anca in posizione favorevole | 35% | |
• del ginocchio in estensione | 25% | |
• della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica | 15% |
Descrizione | Percentuali | |
DX | SX | |
• paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15% | |
perdita totale, anatomica o funzionale, di: | ||
• un occhio | 25% | |
• ambedue gli occhi | 100% | |
perdita totale della capacità uditiva di: | ||
• un orecchio | 10% | |
• ambedue le orecchie | 40% | |
stenosi nasale assoluta: | ||
• monolaterale | 4% | |
• bilaterale | 10% | |
esiti di frattura: | ||
• scomposta somatica di una costa | 1% | |
• amielica somatica con deformazione a cuneo di: | ||
– una vertebra cervicale | 12% | |
– una vertebra dorsale | 5% | |
– 12° dorsale | 10% | |
– una vertebra lombare | 10% | |
• di un metamero sacrale | 3% | |
• di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% | |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% | |
perdita anatomica: | ||
• di un rene senza compromissioni significative della funzionalità renale | 15% | |
• della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% | |
• afonia (perdita totale della voce) (la perdita parziale della voce non è indennizzabile) | 30% |
È inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro varranno per l’arto sinistro e viceversa.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminu- zione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
ARTICOLI DI LEGGE
ART. 1892 C.C. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annul- lamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 C.C. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894 C.C. ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 1898. C.C AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.L'assi- curatore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del xxxxxxx.Xx recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.Spetta- no all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di xxxxxxx.Xx il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1901 C.C. MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al paga- mento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
ART. 1910 C.C. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle in- dennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1913 C.C. AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre gior- ni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicura- tore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
ART. 1915 C.C. INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1916 C.C. DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicu- rato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affi- liati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 2952. C.C PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposi- zione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
ART. 60. C.C. ALTRI CASI DI DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.
Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità; 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.
ART. 62. C.C. CONDIZIONI E FORME DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto pro- cedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 00.Xx tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.
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