Accordo
Traduzione
Accordo
istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare
Conchiuso a Ginevra il 13 febbraio 1969
Approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 19691
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 novembre 1969 Entrato in vigore per la Svizzera il 2 aprile 1970
(Stato 11 marzo 2019)
0.421.09
Gli Stati partecipi del presente Accordo,
coscienti dell’importanza della biologia molecolare per il progresso della scienza e per il bene del genere umano,
considerato che occorre completare e intensificare la cooperazione internazionale già esistente in questo campo mediante un’attività intergovernativa,
desiderosi di sviluppare la cooperazione europea nel campo della biologia molecolare al fine di promuovere attività di incontestabile valore scientifico,
preso nota dell’accettazione da parte dell’Organizzazione europea di biologia mole- colare (detta qui di seguito «OEBM») delle disposizioni previste nel presente Accordo che la concernono,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I Istituzione della Conferenza
È istituita una Conferenza europea di biologia molecolare, chiamata qui di seguito
«Conferenza».
Art. II Scopi
1. La Conferenza assicura la cooperazione tra Stati europei nel campo delle ricerche di biologia molecolare di natura fondamentale, come pure in altri campi di ricerca che siano in stretto rapporto con esse.
2. Il Programma Generale, che è svolto sotto la responsabilità della Conferenza, comprende innanzi tutto:
a) l’assegnazione di borse per la formazione, l’insegnamento e la ricerca;
b) l’aiuto alle università e ad altri istituti nazionali d’insegnamento superiore e di ricerca che desiderano accogliere professori invitati;
RU 1970 563, FF 1969 I 737
1 RU 1970 562
c) la redazione di programmi di corsi e l’organizzazione di giornate di studio coordinate con i programmi universitari e con i programmi di altri istituti d’in- segnamento superiore e di ricerca.
Lo svolgimento del Programma Generale è conferito all’OEBM da parte della Con- ferenza.
Il Programma Generale come pure le condizioni per il suo svolgimento possono essere modificati dalla Conferenza all’unanimità dei Membri presenti e votanti.
3. I progetti esaminati dalla Conferenza e che soltanto alcuni Membri sono disposti ad attuare sono designati come Progetti Speciali. Qualsiasi Progetto Speciale deve essere approvato dalla Conferenza alla maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. L’attuazione di un Progetto Speciale è disciplinata da un accordo tra i Membri che vi partecipano.
Ogni Membro può partecipare ulteriormente a un Progetto Speciale già approvato.
Art. III Conferenza
1. Sono Membri della Conferenza gli Stati partecipi del presente Accordo.
2. La Conferenza, con una decisione presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti, può permettere ad altri Stati europei, come pure agli Stati che hanno recato importanti contributi ai lavori dell’OEBM a contare dalla sua fondazione, di divenire Membri aderendo al presente Accordo dopo la sua entrata in vigore.
3. La Conferenza, con una decisione presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti, può disporre di cooperare con Stati non Membri, con organizzazioni nazionali Q con organizzazioni internazionali governative o non governative. Le condizioni e le modalità di tale cooperazione sono fissate dalla Conferenza, secondo le circostanze di ogni caso specifico, all’unanimità dei Membri presenti e votanti.
Art. IV Procedura e competenze della Conferenza
1. La Conferenza si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria. Essa può inoltre riunirsi in sessione straordinaria a richiesta di due terzi di tutti i Membri.
2. Ogni Membro è rappresentato da due delegati al massimo. I delegati possono essere coadiuvati da consiglieri. La Conferenza nomina un Presidente e due Vice- presidenti che rimangono in carica fino alla successiva sessione ordinaria.
3. La Conferenza:
a) prende le decisioni necessarie per conseguire gli scopi previsti nell’articolo II;
b) decide dove si terranno le sue riunioni;
c) può possedere fondi e conchiudere contratti;
d) assume un Regolamento interno;
e) può istituire, alla maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, gli organi sussidiari che si rivelano necessari;
f) approva un piano indicativo per l’esecuzione del Programma Generale men- zionato nell’articolo II paragrafo 2 e ne fissa la durata. Con l’approvazione di detto piano, la Conferenza determina, con voto unanime dei Membri presenti e votanti, l’importo massimo dei mezzi finanziari per il periodo precitato. Tale importo non può essere successivamente modificato se non con una decisione della Conferenza all’unanimità dei Membri presenti e votanti;
g) approva il bilancio ordinario di previsione annuale e prende, alla maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, le necessarie disposizioni finan- ziarie;
h) approva la previsione provvisoria delle uscite per i due anni successivi;
i) si informa delle disposizioni finanziarie particolari relative ad ogni Progetto Speciale già approvato da parte dei Membri partecipanti a tale Progetto;
j) istituisce il suo Regolamento finanziario alla maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti;
k) xxxxxxx e pubblica i suoi conti annuali verificati;
l) approva il rapporto annuale presentato dal Segretario Generale.
4. a) (i) Nella Conferenza, ogni Membro ha diritto a un voto.
(ii) Un Membro può votare tuttavia sulle modalità d’esecuzione di un Pro- getto Speciale soltanto se partecipa a tale Progetto.
(iii) Gli Stati firmatari che non hanno ancora ratificato, accettato o approvato il presente Accordo possono farsi rappresentare alla Conferenza e pos- sono partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, per un periodo di due anni a contare dall’entrata in vigore dell’Accordo.
(iv) Un Membro non può esercitare il diritto di voto alla Conferenza se non ha versato i propri contributi durante due esercizi finanziari consecutivi.
b) Salvo disposizione contraria al presente Accordo, le decisioni della Confe- renza sono prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti.
c) La presenza della maggioranza dei delegati di tutti i Membri è richiesta per la validità delle deliberazioni e delle votazioni della Conferenza.
Art. V Segretario Generale
1. La Conferenza nomina alla maggioranza di due terzi di tutti i Membri un Segreta- rio Generale per un periodo determinato. Il Segretario Generale resta in carica fino alla nomina del suo successore. Coadiuva il Presidente della Conferenza e provvede all’amministrazione interinale tra una sessione e l’altra. Può compiere tutti gli atti necessari per l’amministrazione corrente della Conferenza.
2. Il Segretario Generale presenta alla Conferenza:
a) il disegno del piano indicativo menzionato nell’articolo IV paragrafo 3 let- tera f;
b) il bilancio ordinario di previsione annuale e la previsione provvisoria men- zionati nell’articolo IV paragrafo 3 lettere g e h;
c) le disposizioni finanziarie particolari relative ad ogni Progetto Speciale, giusta l’articolo IV paragrafo 3 lettera i;
d) i conti annuali verificati e il rapporto annuale menzionati nell’articolo IV paragrafo 3 lettere k e l.
3. Per l’adempimento dei suoi compiti il Segretario Generale ricorre ai servizi del- l’OEBM.
Art. VI Bilancio di previsione
1. Il bilancio ordinario di previsione annuale per l’esercizio finanziario successivo (dal 1° gennaio al 31 dicembre), in cui sono indicate le entrate previste e le uscite cagionate dall’esecuzione del Programma Generale e dalle spese inerenti all’operato della Conferenza, deve essere presentato dal Segretario Generale prima del 1° ottobre di ogni anno.
2. Le uscite del bilancio ordinario di previsione sono compensate:
a) dai contributi finanziari dei Membri;
b) da qualsiasi donazione fatta dai Membri, in più dei loro contributi finanziari, purché sia compatibile con gli scopi della Conferenza;
c) da qualsiasi altro introito e segnatamente da qualsiasi donazione fatta da organizzazioni o da persone private, semprechè approvati dalla Conferenza alla maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti.
Art. VII Contributi e revisione dei conti
1. Ogni Membro contribuisce alle spese cagionate dall’esecuzione del Programma Generale e dai costi inerenti all’operato della Conferenza, giusta un piano di riparti- zione stabilito ogni tre anni dalla Conferenza, alla maggioranza di due terzi di tutti i Membri e secondo la media del reddito nazionale netto al costo dei fattori di ciascun Membro durante gli ultimi tre anni per i quali esistano statistiche.
2. La Conferenza può decidere, alla maggioranza di due terzi di tutti i Membri, di tener conto della condizione speciale di un Membro e di modificare in conformità il suo contributo. Nell’applicazione della presente disposizione, è segnatamente «spe- ciale» la condizione nella quale il reddito nazionale per abitante d’un Membro è inferiore a una somma determinata dalla Conferenza alla stessa maggioranza.
3. Se uno Stato diventa partecipe dell’Accordo o cessa di esserlo, il piano di riparti- zione dei contributi menzionato nel numero 1 viene modificato. Il nuovo piano di ripartizione è applicato all’inizio dell’esercizio finanziario successivo.
4. Il Segretario Generale comunica ai Membri l’importo dei loro contributi espresso in unità contabili, corrispondenti a un peso di 0,88867088 grammi di oro fino, come pure il termine utile per il versamento dei loro contributi.
5. Il Segretario Generale tiene conti particolareggiati delle entrate e delle uscite. La Conferenza designa dei Revisori per verificare i suoi conti e per esaminare, confor- memente al suo Regolamento finanziario, i conti dell’OEBM. Il Segretario Generale e
l’OEBM forniscono ai Revisori contabili tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro compiti.
Art. VIII Controversie
Ogni controversia tra due o più Membri circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, quando non possa essere composta con la mediazione della Con- ferenza, è sottoposta, a richiesta di una parte in causa, alla Corte internazionale di Giustizia, salvo che i Membri interessati non decidano di comune intesa un altro mezzo di composizione entro un termine ragionevole.
Art. IX Emendamenti
1. Il presente Accordo può essere emendato a richiesta di almeno due terzi di tutti i Membri.
2. La proposta di emendamento è iscritta nell’ordine del giorno della sessione ordi- naria successiva al deposito della proposta presso il Segretario Generale. Essa può parimente essere esaminata in una sessione straordinaria.
3. Qualsiasi emendamento del presente Accordo deve essere accettato dalla Confe- renza all’unanimità di tutti i Membri. Quest’ultimi notificano per iscritto la loro accettazione al Governo svizzero.
4. Gli emendamenti entrano in vigore trenta giorni dopo il deposito dell’ultima accettazione scritta.
Art. X Liquidazione
Riservato un accordo eventuale conchiuso tra i Membri circa lo scioglimento della Conferenza, il Segretario Generale è responsabile della liquidazione. Se la Conferenza non decide altrimenti, l’attivo è diviso tra i Membri proporzionalmente ai contributi da essi versati da quando sono partecipi del presente Accordo. Un’eventuale ecce- denza passiva è sopportata dai medesimi Membri, proporzionalmente ai contributi stabiliti per l’esercizio finanziario in corso.
Art. XI Clausole finali
1. Il presente Accordo resta aperto alla firma degli Stati che l’hanno redatto.
2. Il presente Accordo è sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. I rispettivi strumenti devono essere depositati presso il Governo svizzero.
3. Qualsiasi Stato che non sia firmatario del presente Accordo può aderirvi se adempie le condizioni previste nell’articolo III paragrafo 2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo svizzero.
4. a) Il presente Accordo entra in vigore non appena ratificato, accettato o appro- vato dalla maggioranza degli Stati che l’hanno redatto purché la somma dei loro contributi rappresenti almeno il 70% del totale dei contributi previsti nel piano di ripartizione allegato al presente Accordo.
b) Per ogni altro Stato firmatario o aderente l’Accordo entra in vigore il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione.
c) Il presente Accordo rimane dapprima in vigore durante cinque anni. Almeno un anno prima della scadenza di questo periodo, la Conferenza si riunisce per decidere, alla maggioranza di due terzi di tutti i Membri, dell’opportunità di mantenere immutato o di emendare l’Accordo o di rinunciare alla coopera- zione europea nel campo della biologia molecolare nell’ambito dell’Accordo.
5. Il presente Accordo può essere disdetto da ogni Stato membro, dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione al Governo svizzero. Tale disdetta ha effetto:
a) alla fine dell’esercizio finanziario in corso, se la notificazione è stata fatta nel corso dei primi nove mesi di questo esercizio finanziario;
b) alla fine dell’esercizio finanziario successivo, se la notificazione è stata fatta nel corso dei tre ultimi mesi di un esercizio finanziario.
6. Qualsiasi Xxxxxx che non adempie gli obblighi derivanti dal presente Accordo può essere privato della sua condizione di Membro per decisione presa dalla Confe- renza alla maggioranza di due terzi di tutti i Membri. Tale decisione è notificata dal Segretario Generale agli Stati firmatari e aderenti.
7. Il Governo svizzero notifica agli Stati firmatari o aderenti:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) l’entrata in vigore del presente Accordo;
d) ogni accettazione scritta notificata in virtù dell’articolo IX paragrafo 3;
e) l’entrata in vigore di ogni emendamento;
f) ogni disdetta fatta in virtù dell’articolo XI paragrafo 5.
8. Non appena il presente Accordo entra in vigore, il Governo svizzero lo fa registrare presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite2.
Art. XII Disposizioni transitorie
1. Per il periodo che corre dall’entrata in vigore dell’Accordo al 31 dicembre suc- cessivo, la Conferenza prende disposizioni di bilancio e le uscite sono coperte dai contributi dei Membri, stabiliti conformemente ai due numeri seguenti.
2. Gli Stati partecipi dell’Accordo il giorno della sua entrata in vigore come pure quelli che ne divengono parti nel corso del periodo che termina il 31 dicembre suc- cessivo sopportano congiuntamente le spese previste negli ordinamenti di bilancio che la Conferenza può stabilire giusta il paragrafo 1 del presente articolo.
2 RS 0.120
3. I contributi degli Stati menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo sono in un primo tempo stabiliti provvisoriamente, a seconda dei bisogni, conformemente all’articolo VII paragrafo 1. La ripartizione definitiva dei contributi sarà eseguita tra gli Stati suddetti, alla fine del periodo previsto nel paragrafo i del presente articolo, in base alle uscite effettive. Ogni somma versata da un Membro in più dell’importo così stabilito sarà accreditata in suo favore.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra, il 13 febbraio 1969, nelle lingue francese, inglese e tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell’archivio del Governo svizzero, il quale rilascerà copie certificate conformi agli Stati firmatari o aderenti.
(Seguono le firme)
Allegato
Piano di ripartizione dei contributi stabilito dal CERN, per l’anno 1967, in base alla media dei redditi nazionali degli anni 1962 a 1964
Il presente piano di ripartizione è stato accluso esclusivamente per l’applicazione dell’articolo XI paragrafo 4 lettera a. Xxxx non pregiudica affatto le decisioni prese dalla Conferenza circa ulteriori piani di ripartizione dei contributi in virtù dell’articolo VII paragrafo 1.
% | |
Austria | 1,87 |
Belgio | 3,51 |
Danimarca | 2,02 |
Francia | 19,06 |
Grecia | 1,16 |
Italia | 11,08 |
Norvegia | 1,39 |
Paesi Bassi | 3,82 |
Repubblica federale di Germania | 22,96 |
Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Xxxxxxx xxx Xxxx | 00,00 |
Xxxxxx | 4,26 |
Svezia | 3,96 |
Svizzera | 3,07 |
100,00 |
Campo d’applicazione l’11 marzo 20193
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Xxxxxxx | 0 xxxxxx | 0000 | 0 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 12 ottobre | 2010 A | 12 ottobre | 2010 |
Ceca, Repubblica | 11 ottobre | 1994 A | 11 ottobre | 0000 |
Xxxxxxx | 2 marzo | 1998 A | 2 marzo | 1998 |
Danimarca | 10 aprile | 1970 | 10 aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 30 gennaio | 2006 A | 30 gennaio | 2006 |
Finlandia | 21 giugno | 1977 A | 21 giugno | 1977 |
Francia | 31 dicembre | 1969 | 2 aprile | 1970 |
Germania | 30 giugno | 1969 | 2 aprile | 1970 |
Grecia | 11 febbraio | 1972 | 11 febbraio | 0000 |
Xxxxxxx | 7 ottobre | 1974 A | 7 ottobre | 1974 |
Islanda | 20 febbraio | 1978 A | 20 febbraio | 1978 |
Israele | 1° settembre | 1970 A | 1° settembre | 1970 |
Italia* | 20 giugno | 1972 | 20 giugno | 1972 |
Lituania | 13 maggio | 2016 A | 13 maggio | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 25 ottobre | 2007 A | 25 ottobre | 0000 |
Xxxxx | 15 marzo | 2016 A | 15 marzo | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 18 maggio | 2018 A | 18 maggio | 2018 |
Norvegia | 27 gennaio | 1970 | 2 aprile | 1970 |
Paesi Bassi* | 10 febbraio | 1970 | 2 aprile | 1970 |
Aruba | 10 febbraio | 1970 | 2 aprile | 1970 |
Curaçao | 10 febbraio | 1970 | 2 aprile | 1970 |
Parte caraibica (Bonaire, | ||||
Sant’Eustachio e Saba) | 10 febbraio | 1970 | 2 aprile | 1970 |
Xxxx Xxxxxxx | 00 febbraio | 1970 | 2 aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 1° novembre | 1999 A | 1° novembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 7 febbraio | 1994 A | 7 febbraio | 1994 |
Regno Unito* | 2 aprile | 1970 | 2 aprile | 1970 |
Slovacchia | 30 maggio | 2007 A | 30 maggio | 0000 |
Xxxxxxxx | 24 giugno | 1997 A | 24 giugno | 1997 |
Spagna | 10 novembre | 1970 | 10 novembre | 1970 |
Svezia | 13 febbraio | 1969 | 2 aprile | 1970 |
Svizzera | 24 novembre | 1969 | 2 aprile | 1970 |
3 RU 1970 563, 1972 1960, 1978 1489, 1989 177, 2004 4137, 2009 3695, 2014 3201 e 2019
1035. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Turchia | 15 luglio | 1993 A | 15 luglio | 1993 |
Ungheria | 6 maggio | 1992 A | 6 maggio | 1992 |
* Riserve e dichiarazioni. |
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Queste possono essere consultate sul sito xxx.xxxx.xxxxx.xx > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Trattati internazionali > Depositario > Altre convenzioni, oppure ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.