CONTRATTO DI CONCESSIONE ESCLUSIVA DI VENDITA
CONTRATTO DI CONCESSIONE ESCLUSIVA DI VENDITA
tra
___________________., C.F. e n° iscrizione al Registro delle Imprese di ____, con sede legale in Via ______, in persona di ____ (qui di seguito anche il “Concedente” o il “Produttore”)
e
__________________., con sede legale in Via______, C.F. e n° Iscrizione nel Registro delle Imprese di ______, in persona di ____ (qui di seguito anche il “Concessionario”)
- qui di seguito, insieme tra loro, le Parti -
PREMESSO CHE
[] [NOME DEL PRODUTTORE CONCEDENTE]”) ha interesse ad organizzare una efficiente distribuzione dei propri prodotti sul Territorio[] (xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx); x
[x] [XXXX DEL CONCESSIONARIO] ha offerto di curare temporaneamente tale distribuzione mettendo a disposizione del Concedente la propria organizzazione nel Territorio stesso;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1. Definizioni
In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti del presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno, nell’ambito del medesimo, il significato qui di seguito indicato per ciascuno di essi
“Accordo”: il presente accordo.
“Cliente”: l’acquirente di un Prodotto Contrattuale o di un Ricambio Originale (come in appresso definito) per l’utilizzo da parte di detto acquirente.
“Marchi del [NOME DEL PRODUTTORE]”: i vari marchi di prodotto o servizio, nomi, disegni utilizzati da [NOME DEL PRODUTTORE] e sue società collegate in relazione ai Prodotti Contrattuali o ai Ricambi Originali (come in appresso definiti).
“Prodotti”: i Prodotti Contrattuali ed i Ricambi Originali come in appresso definiti.
“Prodotti contrattuali”: i prodotti fabbricati o venduti da [NOME DEL [NOME DEL PRODUTTORE]] elencati nell’Allegato A, con i relativi manuali d’uso e servizio, componenti, accessori, modifiche, miglioramenti e parti di ricambio.
“Rete distributiva del produttore”: l’insieme dei soggetti cui il produttore affidi l’organizzazione, la promozione e lo sviluppo della vendita dei prodotti contrattuali e dei ricambi originali, nonché l’attività di assistenza post-vendita.
“Ricambi originali”: i componenti destinati a sostituire i componenti installati sui prodotti contrattuali al momento della fabbricazione, forniti dal produttore o da un terzo indicato dal produttore al concessionario.
“Rivendita”: ogni atto con il quale una persona fisica o giuridica acquisti un prodotto contrattuale nuovo dall’organizzazione del concessionario.
“Subconcessionario”: il terzo cui il concessionario affidi nel Territorio (come in appresso definito) la vendita e l’assistenza post-vendita dei Prodotti Contrattuali e dei Ricambi Originali.
“Territorio”: l’area geografica attribuita al concessionario, coincidente con la provincia di_____
“Terzi”: tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, diverse dal Concedente e dal Concessionario.
“Vendite passive”: vendite effettuate dal Concessionario in risposta ad ordini non sollecitati, comprese le azioni pubblicitarie di portata generale o le vendite via Internet.
Articolo 2. Oggetto del contratto
Il Produttore conferisce al Concessionario -che accetta- il diritto di commercializzare e vendere i Prodotti elencati nell’Allegato A nonché di fornire la relativa attività di assistenza, all’interno del Territorio.
Qualora il Produttore decida di commercializzare prodotti diversi dai Prodotti all’interno del Territorio, dovrà informarne senza indugio il Concessionario onde valutare la possibilità di includere anche tali nuovi prodotti all’interno dei Prodotti.
Articolo 3. Esclusiva
Il Concessionario si impegna a non promuovere attivamente la vendita dei Prodotti (ad esempio facendo campagne pubblicitarie mirate ovvero istituendo succursali, sedi e impianti per il servizio di assistenza, o depositi per la distribuzione dei Prodotti) in territori riservati dal Produttore in esclusiva a se stesso o ad altri concessionari. Resta inteso che il Concessionario è libero di effettuare, in ogni momento, Vendite Passive dei Prodotti al di fuori del Territorio.
Il Produttore si impegna a non nominare altri Concessionari per i Prodotti nel Territorio. Il Concedente si impegna altresì ad astenersi dal vendere i Prodotti Contrattuali ed i Ricambi Originali ai clienti aventi sede nel Territorio, salvo quanto disposto dall’art. 3.3. che segue.
Il Produttore avrà diritto di vendere direttamente nel Territorio i Prodotti Contrattuali ed i Ricambi Originali ai clienti particolari elencati nell’Allegato B al presente Accordo. Il Concedente potrà, altresì, vendere direttamente ai clienti siti nel Territorio nell’ipotesi in cui il Concessionario sia impossibilitato ad eseguire l’ordine ricevuto dai clienti ed abbia comunicato tale difficoltà al produttore tramite lettera raccomandata A/R entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’ordine.
3.4. Nelle ipotesi di cui al punto 3.3., il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare il servizio di assistenza post-vendita, mentre il Produttore sarà tenuto a corrispondere al Concessionario una provvigione non inferiore al 2% del prezzo franco fabbrica, imballaggio escluso, a cui i Prodotti saranno venduti dal Concedente al Concessionario o in quell’altro ammontare che verrà concordato tra il Produttore e il Concessionario.
Articolo 4. Obbligo di non concorrenza
4.1. Il Concessionario si impegna, per un periodo di cinque anni a far data dalla firma del presente Contratto, a non rappresentare, fabbricare, distribuire o vendere nel Territorio, qualsiasi prodotto concorrente con i Prodotti.
4.2. Il Concessionario è libero di rappresentare, fabbricare, distribuire o vendere prodotti non concorrenti con i Prodotti, a condizione che egli informi il Concedente di tale attività. Tuttavia, il suddetto obbligo di informare il Concedente non sussiste quando, considerate i)le caratteristiche dei prodotti che il Concessionario intende rappresentare, nonché ii) il campo di attività del Concedente per cui il Concessionario intende agire, non è ragionevole attendersi che ciò incida sugli interessi del Concedente.
4.3. Il Concessionario dichiara di rappresentare (e/o fabbricare, commercializzare o vendere, direttamente o indirettamente) al momento della firma del presente contratto i prodotti elencati nell’Allegato C.
Articolo 5. Obblighi del Concessionario
Organizzazione
Il Concessionario si impegna a sviluppare e mantenere un’organizzazione di vendita e, ove necessario, un servizio di assistenza post-vendita adeguati, con l’impiego di personale qualificato e dei mezzi necessari ad assicurare l’adempimento dei propri obblighi contrattuali.
B Assistenza e garanzia
5.2. Il Concessionario si obbliga a:
- mantenere un magazzino di Prodotti sufficiente a soddisfare le normali esigenze dei clienti all’interno del Territorio e, in ogni caso, almeno della consistenza indicata nell’Allegato D;
- fornire un servizio di assistenza post-vendita alle condizioni meglio dettagliate nell’Allegato E;
- assicurare il servizio di garanzia per tutti i Prodotti, inclusi i Prodotti venduti da altri, dietro corresponsione di appositi rimborsi da parte del Concedente, come descritto nell’Allegato X..
- allestire e mettere a punto tutti i Prodotti Contrattuali prima della consegna agli acquirenti nonché a fornire a ciascun acquirente, unitamente ai Prodotti, una copia del relativo Manuale d’uso e sufficienti istruzioni per l’uso corretto e sicuro dei Prodotti stessi;
- vendere i Prodotti in conformità alle condizioni generali di vendita di cui all’Allegato G;
- vendere ed installare sui Prodotti Contrattuali solo ed esclusivamente Ricambi Originali
C) Obiettivi di vendita
5.3. Il Concessionario si impegna ad acquistare, su base annua, dal Produttore un quantitativo minimo di Prodotti come precisato nell’Allegato H. Tale quantitativo sarà, in ogni caso, determinato in ragione delle dimensioni effettive del mercato di riferimento del concessionario e della sua reale capacità di assorbimento dei prodotti, nonché dei margini medi di settore e soggetto a revisione annuale.
E) Pubblicità e promozione
5.4. Il Concessionario si impegna a pubblicizzare e promuovere all’interno del Territorio la vendita dei Prodotti, nel rispetto delle istruzioni ricevute dal Concedente ed utilizzando il materiale pubblicitario da questi inviato.
5.5. Le Parti concorderanno, in anticipo, il programma promozionale relativo ad ogni anno di vigenza del presente Accordo. Ogni campagna promozionale e/o pubblicitaria dovrà essere eseguita nel rispetto dell’immagine del Produttore ed in linea con il suo piano di marketing. I costi di tali campagne saranno sopportati in eguale misura da entrambe le Parti.
5.6. Le Parti concorderanno, altresì, la partecipazione a Fiere ed eventi promozionali all’interno del Territorio. I costi della partecipazione a tali manifestazioni saranno sopportati in eguale misura da entrambe le Parti
F) Obblighi di informazione
5.7. Il Concessionario dovrà:
richiedere l’approvazione del Produttore prima di trasferire la propria attuale sede o di aprire nuovi punti vendita;
fornire, su richiesta del Concedente, e nei tempi concordati tra le Parti, stime su base annua dei suoi fabbisogni dei Prodotti, restando inteso che tali stime non costituiranno ordini in relazione a tali prodotti;
fornire relazioni sulle vendite effettuate, dietro richiesta scritta del Concedente e secondo le modalità descritte nell’Allegato G.
fornire preventiva comunicazione dei mutamenti della proprietà o della gestione;
comunicare al Produttore i dati relativi ai clienti che siano necessari al fine di sfruttare tutte le potenzialità di vendita dei Prodotti Contrattuali del Concedente nel Territorio.
G) Riservatezza
5.8. Il Concessionario si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni tecniche e commerciali fornitegli dal Produttore, eccetto quelle necessarie per promuovere la commercializzazione dei Prodotti. In ogni caso, il Concessionario dovrà astenersi dal rivelare a terzi informazioni ricevute dal Concedente e qualificate espressamente come “riservate”. Inoltre, il Concessionario si impegna a non rivelare a terzi le informazioni comunque apprese nel corso dello svolgimento del presente contratto relative agli affari del Produttore o ai Prodotti trattati dallo stesso.
F) Marchi
5.9. Il Concessionario si impegna a (i) non tentare di acquistare diritti sui Marchi di [NOME DEL PRODUTTORE] o qualsiasi altro marchio simile o confondibile o (ii) utilizzare i Marchi di [NOME DEL PRODUTTORE] o qualsiasi combinazione di parole contenenti i Xxxxxx [NOME DEL PRODUTTORE] o qualsiasi altro marchio simile o confondibile quale parte della propria denominazione sociale o ditta sia durante il periodo di efficacia del presente Contratto che successivamente al suo scioglimento. Il Concessionario si impegna a non utilizzare i Marchi [NOME DEL PRODUTTORE] se non in connessione con l’acquisto e la rivendita dei Prodotti nel Territorio. Xxxxxxxxx Xxxxxxx [NOME DEL PRODUTTORE] utilizzato dal Concessionario rimarrà di proprietà esclusiva di [NOME DEL PRODUTTORE]. Qualsiasi diritto sui Marchi [NOME DEL PRODUTTORE] acquisito dal Concessionario nel Territorio per effetto dell’esecuzione del presente Contratto sarà prontamente ceduto a [NOME DEL PRODUTTORE] senza obbligo per [NOME DEL PRODUTTORE] di formulare a tal fine un‘espressa richiesta.
Articolo 6. Obblighi del Concedente
6.1. Il Produttore fornirà al Concessionario i Prodotti descritti nell’Allegato A. Il Produttore si impegna, altresì, a comunicare al Concessionario con un preavviso di___mesi qualsiasi modifica del design o delle caratteristiche produttive dei Prodotti così come l’intenzione di ritirare alcuni di detti Prodotti dal Mercato.
6.2. [NOME DEL PRODUTTORE] si impegna a rivedere e, se accettabili, ad approvare tutte le bozze dei materiali promozionali e di vendita, al fine di assicurarne la conformità con le politiche di marketing e immagine del marchio adottate a livello mondiale da [NOME DEL PRODUTTORE]. [NOME DEL PRODUTTORE] si impegna, in misura ragionevole, a fornire gratuitamente al Concessionario informazioni, cataloghi, depliants, e altri materiali promozionali e pubblicitari relativi ai Prodotti; a meno che non sia diversamente concordato con [NOME DEL PRODUTTORE], tutti i predetti materiali saranno forniti in lingua italiana.
6.3. [NOME DEL PRODUTTORE] fornirà al personale del Concessionario formazione per le vendite e l’assistenza in tempi e località scelti da [NOME DEL PRODUTTORE] e stabilirà criteri di accreditamento e procedure per il personale addetto all’assistenza.
6.4. [NOME DEL PRODUTTORE] si impegna a mantenere riservata e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione non accessibile al pubblico fornita dal Concessionario sulle condizioni di mercato, sulle vendite e le attività dei concorrenti nel Territorio.
Articolo 7. Condizioni di fornitura-prezzi
7.1. Il Concessionario emetterà ordini per i Prodotti intestati a:
[NOME DEL PRODUTTORE]
[Inserire indirizzo cui andranno recapitati gli ordini]
Tutti gli ordini si intenderanno confermati se non rifiutati entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine.
7.2. Il Produttore si impegna a fornire al Concessionario tutti i Prodotti da questi ordinati. Egli non potrà rifiutare di evadere gli ordini trasmessigli senza una giusta causa. In particolare, il rifiuto ripetuto di fornire i Prodotti richiesti, contrariamente alla buona fede, darà luogo a risoluzione del Contratto
7.3. [NOME DEL PRODUTTORE], previa comunicazione scritta e accordo del Concessionario, potrà in qualsiasi momento variare o aumentare la lista dei Prodotti di cui all’Allegato A, senza che ciò comporti obblighi ulteriori a carico di [NOME DEL PRODUTTORE], fatta eccezione per l’ipotesi in cui un Prodotto cessi di essere fabbricato. In tal caso, [NOME DEL PRODUTTORE] eseguirà tutti gli ordini emessi dal Concessionario dalla stessa accettati e confermati. [NOME DEL PRODUTTORE] avvertirà il Concessionario con un preavviso di 60 (sessanta) giorni circa qualsiasi modifica o ritiro dei Prodotti.
7.4. [NOME DEL PRODUTTORE] venderà i Prodotti al Concessionario ai prezzi (comprensivi di sconti) stabiliti nel catalogo vendite ai Concessionari in vigore al momento di accettazione dell’ordine, di cui una versione attualmente applicabile è allegata sub Allegato ____ [NOME DEL PRODUTTORE] potrà, al momento della scadenza del termine di 60 (sessanta) giorni, previo preavviso scritto, modificare le tabelle dei prezzi applicabili ai Prodotti. [NOME DEL PRODUTTORE] dovrà, in ogni caso, applicare al Concessionario, in ogni momento, le condizioni di prezzo praticate al suo miglior cliente.
7.5. Resta inteso che il Concessionario sarà libero di determinare i prezzi di rivendita dei Prodotti. Il Concessionario si impegna, tuttavia, ad astenersi dall’applicare condizioni tali da danneggiare l’immagine dei Prodotti nel Territorio.
7.6. I Prodotti saranno venduti da [NOME DEL PRODUTTORE] C&F pagati, per consegna presso magazzini prescelti dal Concessionario. L’assicurazione e tutte le altre tariffe e spese nonché i rischi di perdita o danno dopo la consegna ad opera di [NOME DEL PRODUTTORE] al primo spedizioniere o vettore saranno a carico del Concessionario. [NOME DEL PRODUTTORE] potrà, a sua discrezione, anticipare i suddetti costi e addebitarli al Concessionario.
7.7. [NOME DEL PRODUTTORE] non sarà responsabile per qualsiasi ritardo o mancata consegna dei Prodotti causata da un evento al di fuori del suo controllo, ivi compresi, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge o regolamento di qualsiasi autorità governativa, guerre, guerre civili, rivolte, interruzioni nei trasporti, incendi, inondazioni, tempeste, scioperi, serrate, o altre agitazioni sindacali, embarghi, o ritardi o mancata consegna dei componenti per i Prodotti da parte dei fornitori di [NOME DEL PRODUTTORE].
7.8. Il Concessionario pagherà i Prodotti in €. I singoli ordini del Concessionario verranno pagati a mezzo bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione della fattura da parte di [NOME DEL PRODUTTORE]. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine di 90 giorni, decorreranno dal giorno della fattura sino alla data del pagamento interessi moratori a un tasso pari a quello legale
Articolo 8. Garanzie e responsabilità civile del Produttore
In aggiunta alle garanzie di legge relative ai vizi dei beni compravenduti, [NOME DEL PRODUTTORE] garantisce, altresì, il buon funzionamento dei Prodotti per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna. Il contenuto della garanzia è quello indicato nelle specifiche tecniche indicate dal Produttore.
Il Concessionario decadrà dalla garanzia nei casi di:
mancata osservanza delle condizioni d’uso, installazione e manutenzione dei prodotti contrattuali e dei ricambi originali indicate dal Produttore nei libretti d’uso e manutenzione consegnati al Concessionario insieme ai Prodotti;
modifica dei Prodotti Contrattuali e dei Ricambi Originali senza il preventivo consenso del produttore;
riparazione dei prodotti contrattuali presso soggetti estranei alla rete distributiva del produttore e utilizzo di ricambi non originali.
8.3. Il Concessionario dovrà denunciare il difetto di funzionamento del Prodotto entro 30 giorni dalla scoperta.
8.4. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Produttore ogni reclamo sporto da parte dei clienti concernente vizi dei Prodotti Contrattuali e/o dei Ricambi Originali.
8.5. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 224/88, il Produttore è responsabile per danni a terzi derivanti dall’uso dei Prodotti Contrattuali o dei Ricambi Originali salvo i casi disciplinati dall’art. 6 e 10 del medesimo decreto.
8.6. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 224/88, il Concessionario è tenuto a comunicare al danneggiato l’identità e il domicilio del Produttore e può, ove chiamato in giudizio dal danneggiato, chiamare in causa il Produttore per esserne garantito e chiedere l’estromissione dal giudizio.
8.7. Il Concedente garantisce che i Prodotti Contrattuali ed i Ricambi Originali sono stati fabbricati nel rispetto della vigente normativa europea in materia di sicurezza nonché da lui adattati e modificati [OVE APPLICABILE] così da essere conformi alle particolari disposizioni di legge -in materia di sicurezza- vigenti nel paese del Concessionario.
8.8. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al produttore qualsiasi incidente o potenziale problema di sicurezza derivante dall’utilizzo dei Prodotti contrattuali e dei Ricambi Originali
Articolo 9. Cessione
9.1. Salvo il consenso scritto del Concedente, il Concessionario non potrà cedere il presente Contratto a terzi.
9.2. Il Concedente si riserva il diritto di cedere il presente Contratto ad altra società del proprio Gruppo, previa comunicazione scritta al Cessionario.
Articolo 10. Durata
10.1. Il presente Contratto avrà inizio a far data dal____ed avrà durata indeterminata.
Articolo 11. Diritto di recesso
11.1. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Contratto in qualunque momento, dandone comunicazione all’altra parte, tramite lettera raccomandata a/r, con almeno 24 mesi di preavviso.
11.2. Ciascuna delle Parti, nei 24 mesi di preavviso di cui all’art. 11.1., si impegna a comportarsi secondo le regole della correttezza ai sensi dell’art. 1175 c.c. e ad eseguire il contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c., rispettando tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, in particolare, l’obbligo di esclusiva previsto dall’art. 3., l’obbligo di non concorrenza di cui all’art. 4, nonché gli obblighi del concessionario e del concedente disciplinati dagli artt. 5 e 6.
Articolo 12. Risoluzione anticipata
12.1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., e salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, il Concedente potrà risolvere anticipatamente il presente Contratto in caso di violazione da parte del Concessionario degli Articoli:
3.1.
4.1.
5.3. solo con riferimento ai casi di “inadempimento grave” all’obbligo di acquisto del quantitativo minimo di Prodotti Contrattuali e Ricambi Originali concordato con il Concedente. Per “inadempimento grave” dovrà intendersi il mancato acquisto da parte del Concessionario di almeno il ___% del quantitativo concordato per __anni consecutivi. Ogni altro inadempimento dovrà essere considerato “lieve” e comporterà il solo pagamento di una penale pari a____ da parte del Concessionario.
5.9.
9.1.
12.2. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., e salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, il Concessionario potrà risolvere anticipatamente-previa comunicazione tramite lettera raccomandata a/r all’altra parte- il presente Contratto in caso di violazione da parte del Concedente degli Articoli:
3.2.
6.1.
6.2.
6.4.
7.2.
7.3.
7.4.
12.3. In aggiunta a quanto previsto dagli art.12.1. e 12.2. che precedono, saranno da considerarsi cause di risoluzione automatica del presente Accordo:
la messa in liquidazione del Concedente o del Concessionario
l’avvio di una procedura concorsuale a carico del Concedente o del Concessionario
lo scioglimento, messa in liquidazione, cessione, fusione, trasformazione, modifica nella compagine sociale o nella struttura direzionale del Concessionario non tempestivamente comunicata al Concedente.
l’avvio di procedimenti giudiziari a carico del Concedente o del Concessionario tali da danneggiare o compromettere l’immagine e la reputazione del Concessionario o del Concedente
Articolo 13. Effetti del recesso e della risoluzione del Contratto
In caso di recesso o risoluzione del presente Contratto, e salvo i casi contemplati dall’art. 12.1., il Concessionario avrà diritto di ricevere un’indennità pari al ___% del profitto lordo annuale realizzato con i clienti da lui acquisiti o dei clienti in relazione ai quali esso ha contribuito ad incrementare il fatturato, da calcolarsi sulla base della media degli ultimi___anni.
L’indennità dovrà essere corrisposta dal Concedente al Concessionario in __rate di uguale ammontare da corrispondersi ___mesi, ___mesi e ___mesi dalla cessazione o risoluzione del presente Contratto.
In caso di cessazione o risoluzione del presente Contratto, tutti gli ordini da eseguirsi e già accettati da [NOME DEL PRODUTTORE] saranno evasi e tutte le obbligazioni del Concessionario saranno eseguite in conformità ai termini del presente Contratto, fatto salvo il diritto di [NOME DEL PRODUTTORE] di assumersi gli obblighi di garanzia del Concessionario (per tutti i clienti o, a discrezione di [NOME DEL PRODUTTORE], per una parte di essi). Qualora [NOME DEL PRODUTTORE] si assuma in tutto o in parte gli obblighi di garanzia del Concessionario, questi rimborserà a [NOME DEL PRODUTTORE] i costi sostenuti per eseguire la garanzia. Al contrario, qualora [NOME DEL PRODUTTORE] non si assuma gli obblighi di garanzia del Concessionario, [NOME DEL PRODUTTORE] continuerà a fornire al Concessionario le parti di ricambio in modo da permettergli di adempiere a tali obblighi.
In caso di cessazione o risoluzione del presente Contratto, e salvo i casi contemplati dall’art. 12.1., il Produttore dovrà acquistare dal Concessionario tutti i Prodotti Contrattuali ed i Ricambi Originali che questi avrà presso il suo magazzino, purchè essi facciano ancora parte dell’assortimento del Concedente e siano in buone condizioni nonché conservati nell’imballaggio originale, al prezzo originariamente corrisposto dal Concessionario.
In caso di cessazione o risoluzione del presente Contratto, il Concessionario dovrà:
restituire al Produttore tutto il materiale promozionale e gli altri documenti e campioni da questo fornitigli.
Cessare l’utilizzo della qualifica di Concessionario del Produttore nei rapporti con i terzi
Cessare l’utilizzo dei segni distintivi del Produttore
Articolo 14. Legge applicabile
14.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Articolo 15. Clausola di conciliazione e arbitrato
Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.
Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano adottato dalla Camera Arbitrale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale di Milano. L'arbitrato sarà rituale e l’arbitro deciderà secondo diritto.
La sede dell'arbitrato sarà Milano.
Articolo 16. Disposizioni varie
16.1. Il rapporto tra le parti è quello tra un fornitore e un distributore indipendente. Né il Concessionario né i suoi amministratori, dipendenti o agenti saranno considerati agenti o dipendenti di [NOME DEL PRODUTTORE]. Nell’eseguire le obbligazioni di cui al presente Contratto, il Concessionario agirà per proprio conto e non avrà alcun potere di vincolare [NOME DEL PRODUTTORE].
16.2. Nell’eseguire le obbligazioni su di essi incombenti, in forza del presente Accordo, le Parti si comporteranno secondo buona fede.
16.3. Ogni comunicazione relativa al presente Contratto sarà fatta per iscritto e inviata (i) per lettera raccomandata, (ii) corriere espresso o (iii) posta ordinaria anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:
-
Per il Concessionario
_______________
Per [NOME DEL PRODUTTORE]:
_______________
All’attenzione di ___________
All’attenzione di ___________
16.4. I termini e condizioni previste nel presente Contratto costituiscono l’intero accordo delle parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi, trattative, impegni e dichiarazioni compresi, a titolo esemplificativo, qualsiasi accordo scritto o orale tra [NOME DEL PRODUTTORE], sue controllate o collegate, e il Concessionario, sue controllate o collegate. Il presente Contratto non potrà essere modificato se non per iscritto da rappresentanti debitamente autorizzati dalle parti.
16.5. Il ritardo o il mancato esercizio di qualsiasi diritto derivante dal presente Contratto o la rinuncia a far valere l’inadempimento di una qualsiasi delle sue disposizioni da parte di [NOME DEL PRODUTTORE] o del Concessionario non costituirà rinuncia al diritto di esigere l’adempimento del presente Contratto.
16.6. Se una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto sarà ritenuta nulla, detta nullità non avrà effetti su ogni altra clausola che potrà rimanere efficace senza la disposizione nulla e a tal fine le disposizioni del presente Contratto sono considerate separabili l’una dall’altra.
16.7. Gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante dello stesso.
Firmato
per il Concedente
per il Concessionario
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