REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art- 1 Finalità
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Forme di gestione, accesso c uso degli impianti sportivi
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI
Art. 5 Tipologie di affidamento a terzi
CAPO I - DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 6 Soggetti assegnatari degli spazi
Art. 7 Procedura per l'assegnazione in uso all’interno degli impianti sportivi Art. 8 Palestre scolastiche
Art. 9 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso
CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 10 Concessione in gestione degli Impianti sportivi..
Art. 11 Rapporto concessone - Contenuto specifico delle convenzioni -, Art. 12 Soggetti affidatari.
.Art.13 Scelta dell’affidatario
Art. 14 Durata della concessione e obblighi del concessionario Art. 15 Norme generali sulla manutenzione
Art. 16 Divieto di subconcessione
CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE
Art. 17 Norme generali sulla vigilanza
Art. 18 Sanzioni risoluzione e revoca delle concessioni Art. 19 Tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali
TITOLO III – DIPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – ESCLUSIONI
Art. 20 Esclusioni
Art. 21 Rinvii
Art. 22 Norme transitorie e finali
TITOLO I.- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità
1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e delle attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale, in sintonia con i principi contenuti nel Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea, nella “Carta del fair play” e “Carta dei diritti del ragazzo nello sport” e nelle normative della regione Marche in materia di sport e tempo libero.
2. Il Comune, in attuazione di quanto stabilito nello Statuto comunale all’art. l comma 10 lett j, ispira la propria azione a “ la promozione della pratica sportiva e in particolare di quella di base e amatoriale quale elemento indispensabile nella crescita civile e sociale dei cittadini” pertanto promuove l’attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l’accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l’educazione motoria in ogni fascia d'età;
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l’aggregazione sportiva e l’integrazione dei cittadini, l’accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale;
4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono;
5. Ai sensi dell’art. articolo 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 l’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive;
6. Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 18 della Costituzione e di quanto sancito nel proprio Statuto;
7. Il Comune nel rispetto della normativa sugli Enti locali e nel perseguire le suddette finalità, può intervenire, con specifiche previsioni nel bilancio di previsione e pluriennale, a sostegno dell’ l’equilibrio economico delle gestioni.
Art. 2 Oggetto
1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale (di cui all’elenco allegato A) e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
4. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole, anche in sinergia con altri soggetti pubblici interessati, attraverso un’offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall’amministrazione comunale, dopo un’attenta verifica dei bisogni espressi.
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
a. per Comune il Comune di San Benedetto del Tronto;
b. per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell’attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori). L’impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (per la definizione è essenziale la presenza dello spazio di attività):
- Spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi, ecc.);
- Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi, ecc.);
- Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, elettrico,illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, ecc.);
- Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi, ecc.).
- Servizi connessi all’esercizio dell’attività sportiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalle vigenti normative, una attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate, impianti pubblicitari rivolti sia all’interno che all’esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, purché in linea con quanto contemplato dalla Regolamentazione Comunale vigente.
c. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l’aggregazione sociale;
d. per attività scolastica, l’attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole medie inferiori e superiori;
e. per attività agonistica, l’attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
f. per attività amatoriale, l’attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
g. per attività didattica si intende l’insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all’apprendimento delle nozioni di base;
h. per attività promozionale l’attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili, alle gestanti,.
i. per attività dilettantistica, l’attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti.
j. per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune o il concessionario autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all’ interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, fanno parte di questa tipologia anche gli spazi nelle palestre scolastiche in orario extra scolastico di cui al successivo art. 8.
k. per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida a terzi l’intera gestione di un impianto sportivo
l. per datore di lavoro, il Dirigente delegato con poteri di gestione negli impianti in gestione diretta e il soggetto titolare del rapporto di lavoro negli impianti in concessione.
m. Per servizio di prevenzione e protezione l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
n. per responsabile del servizio di prevenzione e protezione persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 D. lgs 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
o. per addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
p. D.V.R. Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 e seguenti del D. lgs 81/2008 e successive modifiche.
q. per Piano di manutenzione, documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull’impianto e la loro scansione temporale;
r. per addetto al primo soccorso il lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell’art. 18 e 43 del D. lgs 81/08, mediante nomina da parte del datore di lavoro
s. per addetto alla emergenze ed antincendio i lavoratori indicati, ai sensi dell’art. 18 e 43 del
D. lgs 81/08, dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro
Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi
1. Il Comune gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:
a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto, dell’idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.
b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica
2. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l’accesso e l’uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
3. L’amministrazione regola l’utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
4. Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sono determinate dall’Amministrazione Comunale ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.
5. L’Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
6. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell’avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.
TITOLO II AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI
Art 5 Tipologie di affidamento a terzi
1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento all’art. 90 comma 25, della Legge 27/12/2002 n. 289 e alla Legge Regionale Marche n. 5/2012 e succ mod.
2. Gli affidamenti possono essere di spazi all’interno di un impianto sportivo (assegnazioni in uso) o dell’impianto sportivo stesso (concessione struttura).
CAPO I - DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 6 Soggetti assegnatari degli spazi
I. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso ai seguenti soggetti:
a. Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c. Istituzioni scolastiche;
d. Associazioni sportive dilettantistiche; .
e. Società sportive professionistiche;
f. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
g. Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
h. Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l’impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato. In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.
Art. 7 Procedura per l’assegnazione in uso degli spazi all’interno degli impianti sportivi
1. Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, vengono presentate:
a) al Servizio con competenze sullo Sport (per brevità Servizio Sport) per impianti gestiti direttamente dal Comune;
b) al soggetto concessionario per impianti dati in gestione, con le modalità definite dal singolo contratto. La domanda viene effettuata su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dal Servizio Sport.
2. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente entro il 15 agosto di ciascun anno; nella domanda deve essere specificato il giorno, l’ora di inizio, di fine dell’attività e le generalità del responsabile dell’attività stessa.
3. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto, non potrà essere assegnato l’uso degli impianti:
a) fino a ottemperanza del debito, oppure tramite presentazione di un piano di rientro dal debito assistito da fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia assicuratrice e comunque ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 e correlati del vigente “ Regolamento comunale generale delle entrate e riscossione coattiva”;
b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d’uso.
4. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l’anno sportivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. In ogni caso l’uso dell’impianto è regolato dall’allegato C “ Norme d’uso degli impianti sportivi” al presente regolamento. L’uso straordinario degli impianti sportivi, deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario degli spazi.
5. Nell’assegnare gli spazi annualmente, il Servizio Sport, o il soggetto concessionario della gestione, verificata l'adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:
a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d’accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
b) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
c) valorizzare l’attività agonistica garantendo alle società sportive spazi per lo svolgimento delle gare e degli allenamenti;
d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
g) preferenziare nell’assegnazione le attività aventi sede nel territorio del Comune;
h) l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
6. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
a. Società o associazioni che garantiscano sull' impianto il maggior numero di praticanti;
b. Attività svolta per il settore giovanile, per adulti, anziani, diversamente abili;
c. Società radicate nel territorio sede dell’impianto.
d. Attività amatoriale ed agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
7. La durata dell’assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell’atto di assegnazione.
Articolo 8: Palestre scolastiche
1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell’offerta formativa approvata da ciascun Istituto Scolastico Comprensivo, sono a disposizione del Comune, Servizio Sport per consentire l’utilizzo ad enti ed associazioni sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva. A tale scopo, l’uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell’orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto scolastico Comprensivo e dall’atto di concessione a firma dell’utilizzatore.
Le modalità per l’ assegnazione in uso degli spazi presso le palestre scolastiche da parte dei soggetti richiedenti segue quanto disposto al precedente art. 7.
Art. 9 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso
1. Il Servizio Sport o il concessionario della gestione, possono sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare rilevanza promosse dall’Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dall'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta comunale.
2. Il Servizio Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 , punto 3
b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
c) abbiano violato le disposizioni contenute nell’atto di assegnazione;
d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.
3. Il concessionario della gestione procede alla decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate; il provvedimento dovrà essere avallato dall'Amministrazione comunale.
4. Il Servizio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale:
a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
CAPO II DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 10 Concessione in gestione degli Impianti sportivi
1. L’affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica, fatte salve le esclusioni di cui all’art. 20 del presente Regolamento.
2. L’avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell’affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi.
3. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista di regola l’intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l’Amministrazione Comunale prevederà nell’avviso pubblico, per motivi oggettivi, il mantenimento dell’intestazione diretta.
4. L’Amministrazione comunale può erogare un contributo alle spese di gestione, qualora risulti un deficit nel conto della gestione calcolato quale differenza tra entrate e spese della gestione a garanzia dell’uso sociale dell’impianto sportivo, la cui entità sarà determinata in relazione all’esito della procedura di gara.
5. La periodicità dell’erogazione del contributo verrà fissata nell’avviso di gara.
6. Il contributo e i tempi di intestazione delle utenze di cui sopra potranno essere rivisti in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni non prevedibili in fase di offerta, tali da modificare sostanzialmente l’equilibrio dell’offerta stessa presentata, con provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
7. L’avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L’offerta del concorrente dovrà obbligatoriamente, a pena di decadenza, prevedere un’organizzazione del personale che comprenda comunque tali figure.
8 Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell’impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l’applicazione di sanzioni da parte dell’Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.
9. Il gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull’impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.
10. Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull’impianto.
Art. 11 Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni
1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
- Identificazione dell’impianto sportivo e dell’oggetto della concessione;
- Durata della convenzione;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- Programmazione dell’uso sportivo e non sportivo;
- Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
- Applicazione e riscossione tariffe;
- Applicazione e riscossione delle sanzioni;
- Piano di manutenzione ordinaria e cura dell’impianto, nomina responsabile tecnico;
- Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria; il concessionario può utilizzare altresì attività svolta a titolo di volontariato nel rispetto delle norme vigenti;
- Garanzie;
- Forme di controllo da parte del Comune;
- Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.
- Responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell’impianto in oggetto.
Art. 12 Soggetti affidatari
1. La concessione in gestione degli impianti sportivi, è affidata in via preferenziale a:
a. società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali
b. enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
c. federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
x. xxxxxxxxxxxx che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
In via residuale la gestione degli impianti può essere affidata a società professionistiche o altri soggetti terzi.
Art. 13 Scelta dell’affidatario
1. La scelta dell’affidatario avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'alt. 83 dei Codice dei contratti pubblici.
2. L’avviso pubblico di selezione per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art 83 sopracitato e di quanto contenuto nel D.P.R. 207/2010, tenendo conto della natura, dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi.
1 criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali e nel rispetto di quanto disposto con legge regionale delle Marche n. 5/2012:
a) QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO:
La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri
1. Storicità del sodalizio sportivo, che ha contribuito nel tempo alla valorizzazione ed al potenziamento infrastrutturale dell’impianto sportivo, con riferimento anche alla valenza sociale delle attività svolte dal sodalizio medesimo.
2. Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
3. Esperienza gestionale in genere, nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l’impianto da assegnare e la natura dilettantistica c volontaria del soggetto. L’esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta - con giustificata motivazione - qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione degli impianti sportivi, nella conduzione dell’attività sportiva e accumulazione di consistenti debiti, per almeno un biennio, nei confronti del Comune.
4. Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell’impianto, compreso l’organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l’attività sportiva
5. Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori e degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo, nonché degli impegni assunti per promuovere la continuità occupazionale, qualora non vi siano clausole di maggiore garanzia, mediante l’attribuzione di specifici punteggi, in relazione al numero di lavoratori del soggetto cessante che il concorrente (affidatario) si impegna a ricollocare in caso di affidamento del servizio.
6. Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell’impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società - da riportare nella convenzione a presentare fideiussione pari all’importo indicato, a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l’importo complessivo degli interventi.
b) PARTE ECONOMICA:
La valutazione della convenienza economica si baserà sui seguenti criteri:
1. Nel caso di utenze intestate al Comune: con criterio proporzionale sulla base delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dall’Amministrazione Comunale nell’avviso pubblico; per ciascun impianto sportivo in relazione alla compartecipazione ai costi delle utenze, fissato sulla base dei dati più recenti e tenuto comunque conto del reale andamento dei consumi dell’impianto.
2. Nel caso di utenze intestate al soggetto gestore: con criterio proporzionale, sulla base delle offerte migliorative rispetto al contributo massimo eventualmente stabilito dall’Amministrazione; per ciascun impianto, sotto forma di compartecipazione ai costi delle utenze, fissato tenendo conto dei dati più recenti e comunque secondo il reale andamento dei consumi dell’impianto.
3. Nel caso di contributo ( da erogarsi da parte del Comune) eventualmente stabilito dall’Amministrazione Comunale per garantire l’efficacia della gestione sociale dell’impianto: sulla base del criterio della migliore offerta rispetto all’importo stabilito.
4. Nel caso di canone (da erogarsi da parte del concessionario) eventualmente stabilito dall’Amministrazione Comunale in caso di gestione con rilevanza economica dell’impianto sulla base del criterio della migliore offerta rispetto all’importo stabilito.
Art. 14 Durata della concessione e obblighi del concessionario
1. La durata della concessione è di norma quinquennale (5 anni) salvo quanto espressamente previsto dall’Avviso Pubblico e potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell’Amministrazione per una sola volta.
2. Qualora, durante il periodo dell’affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione comunale, la durata dell’affidamento potrà essere commisurata al valore dell’intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa. Laddove sia richiesto il rilascio di garanzia fideiussoria, per interventi di nuova costruzione e/ o di ristrutturazione e adeguamento funzionale, il Comune valuterà tale possibilità nel rispetto dell’art. 207 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell’impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato B al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.
4. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all’impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell’equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata di cui al punto 11
5. Il concessionario deve presentare obbligatoriamente il palinsesto dell’impianto entro il mese di agosto di ogni anno per la relativa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale, pena l’impossibilità di assegnare gli spazi in uso.
6. Al concessionario spetta:
a. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
b. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell’atto di concessione.
c. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
d. l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell’avviso pubblico o nell’atto di convenzione.
e. L’eventuale contributo di compartecipazione alle utenze e/o alla gestione, come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
f. lo sfruttamento della pubblicità rivolta all’interno dell’impianto, in condivisione con l’eventuale assegnatario in uso degli impianti, se previsto nell’avviso pubblico o nell’atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente; Il Comune può riservare a se la gestione della pubblicità in specifiche giornate in cui sono organizzate manifestazioni di carattere nazionale e/o internazionale regolarmente comunicate al concessionario;
g. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.
7. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nella convenzione.
8. Il concessionario è obbligato a partecipare a corsi o seminari di formazione gratuiti inerenti la gestione degli impianti sportivi organizzati dall’Amministrazione Comunale.
Art. 15 Norme generali sulla manutenzione
l. L’impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell’offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell’ allegato B al presente regolamento (norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante.
3. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all’interno dell’area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni al servizio Ambiente, con esclusione delle potature degli alberi ad alto fusto che sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
4. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
5. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal Servizio competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell’Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L’Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
7. Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull’impianto in concessione, l’Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fìdejussoria per l’assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall’art. 207 del TUEL 267/2000 e successive modifiche compatibilmente con la situazione finanziaria del Comune.
8. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione. L’elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull’impianto è allegato come parte integrante dell’avviso pubblico.
Art. 16 Divieto di sub concessione
1. E’ fatto divieto di sub concedere a terzi l’impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.
2. E’ data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all’attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all’Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
3. 1 rapporti di convenzione per l’esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l’uso temporaneo dell’impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
4. Per l’eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell’impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
CAPO III VIGILANZA, CONTROLLO E XXXXXXX
Art. 17 Norme generali sulla vigilanza
I. L’assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune, attraverso il Servizio Sport e l’eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.
Art. 18 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni
1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell’ uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione d’uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell’applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all’esercizio dei servizi connessi all’attività sportiva, l’Amministrazione Comunale, attraverso un provvedimento dirigenziale, provvederà all’applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000 art 7 bis c.l) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.
2. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
a) i pagamenti delle utenze ( rimborsi o canoni ) sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e delta sicurezza degli utenti;
d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell’esecuzione delle prestazioni a loro carico.
3. Il Comune, attraverso il Servizio competente, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:
a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l’assegnazione di impianti.
Art. 19 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali
1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe stabilite dall’Amministrazione.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire lo sport di base, l’agonismo, l’attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti svantaggiati.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
4. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, saranno esclusi da futuri atti di gestione ed assegnazione impianti.
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - ESCLUSIONI
Art. 20 Esclusioni
1. Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento:
a. le aree gioco all’aperto dotate di impianti sportivi rientranti nel regolamento sulle aree verdi
b. I campi all'aperto e le attrezzature sportive non strutturate inserite nelle aree a verde pubblico.
c. Gli impianti da realizzare o da ristrutturare con procedure di project financing e di concessione dì costruzione c gestione come disciplinati dal D.Lgs 163/2006.
Art. 21 Rinvii
l. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
a. per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all’ art. 90 comma 25 della L. n. 289 del 27.12.2002 e alla legge regionale delle Marche n. 5/2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” e succ. mod.
b. per l’utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, DPR 567 del 10.10.1996 e art. 90 comma 26 della L. 289 del 27.12.2001 ;
c. per l’individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all’art. 90 legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
d. per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
e. per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
f. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.
g. Per le regole per l’uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda al disciplinare riportato nell’Allegato C al presente Regolamento
Art. 22 Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali e annuali in corso alle condizioni in esse stabilite alla data di adozione del presente regolamento.
3. Sono abrogati:
- il “Regolamento per la gestione dei campi sportivi di calcio, di rugby di proprietà comunale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/1994 e ss.mm.ii. :
- il “Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi scolastici” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 206 del 17/12/1994;
Restano in vigore:
- il Regolamento per l'uso del complesso palazzetto dello sport Xxxxxxxx Xxxxx” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 17/12/1994;
− il Regolamento per l'uso del complesso polivalente piscina comunale Xxxxx Xxxxxxx approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21/08/1999 e ss.mm.ii.;
4. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all’approvazione di una apposita nuova deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.
5. L’elenco degli impianti sportivi comunali allegato al presente regolamento sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove realizzazioni o ristrutturazioni che comportino la modifica di un impianto, con provvedimento della Giunta Comunale.
6. L’allegato C “Norme d’uso degli impianti sportivi integra ove non previsto l’allegato pari oggetto previsto nei vigenti regolamenti per l’uso del Palazzetto dello sport X.Xxxxx approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 17/12/1994 e del complesso polivalente “Piscina Comunale Primo Gregori” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21/08/1999 e ss.mm.ii.
ALLEGATO A
IMPIANTI SPORTIVI
Indirizzo | via Toscanini n. 3 |
Disciplina praticabile | Nuoto, tennis, attività prenatatoria |
Ente gestore | Gestione Diretta Comune di San Benedetto del Tronto |
Indirizzo | Viale dello Sport |
Disciplina praticabile | Basket, volley, calcio a 5, fitness, danza sportiva, pugilato, danza coreografica |
Ente gestore | Gestione diretta Comune di San Benedetto del Tronto |
Indirizzo | Viale Dello Sport n. 64 |
Disciplina praticabile | calcio |
Ente gestore | SSD Sambenedettese arl |
Estremi convenzione | Fasc. n. 34 del 1/07/2015 |
Scadenza | 30/06/2016 |
Indirizzo | via Xxxxxx Xxxx |
Disciplina praticabile | calcio |
Ente gestore | ASD Torrione Calcio 1919 |
Estremi convenzione | Rep. 5337 del 25/09/2014 |
Scadenza | 24/09/2026 |
Indirizzo | Via Sforza |
Disciplina praticabile | calcio |
Ente gestore | S.S. Mariner |
Estremi convenzione | Fasc. 27 del 23/11/2010 |
Scadenza | 22/11/2020 |
Indirizzo | Viale dello sport |
Disciplina praticabile | calcio |
Ente gestore | ASD Polisportiva Ragnola |
Estremi convenzione | Fascicolo n. 34 del 29/04/2012 |
Scadenza |
Indirizzo | Viale Europa |
Disciplina praticabile | Rugby - calcio |
Ente gestore | ASD Legio Picena Rugby |
Estremi convenzione | Fasc. n. 11 del 13/2/2013 |
Scadenza | 12/02/2016 |
Indirizzo | via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Disciplina praticabile | calcio |
Ente gestore | SSC Porto D'Ascoli |
Estremi convenzione | Rep. 4459 del 27/10/2005 |
Scadenza | 02/06/2020 |
CENTRO SPORTIVO “XXXXXXXX D'ANGELO” (campo da calcio, campo da calcio a 5, palestra polivalente, tensostruttura ginnastica artistica, campo calcio a 8) | |
Indirizzo | via Xxx Xxxxx |
Disciplina praticabile | varie |
Ente gestore | ASD Agraria Club |
Estremi convenzione | Fasc. n. 62 del 27/09/2013 |
Scadenza | 30/09/2018 |
Indirizzo | Quartiere Agraria |
Disciplina praticabile | rugby |
Ente gestore | ASD Unione Rugby |
Estremi convenzione | Rep. 5285 del 27/11/2013 |
Scadenza | 15 anni dalla sottoscrizione del verbale di avvio della gestione |
Indirizzo | Viale delle Tamerici |
Disciplina praticabile | pattinaggio |
Ente gestore | Comitato di gestione “Pista di pattinaggio X. Xxxxxxx” |
Estremi convenzione | |
Scadenza | ***In corso di definizione trasferimento di proprietà dall'Agenzia del Demanio |
Indirizzo | Viale dello sport |
Disciplina praticabile | skateboarding |
Ente gestore | ASD SBTSK8 |
Estremi convenzione | Fasc. n. 28 del 30/04/2015 |
Scadenza |
Indirizzo | Quartiere Agraria |
Disciplina praticabile | pattinaggio |
Ente gestore | |
Estremi convenzione | Concessione uso temporanea a richiesta |
Scadenza |
Indirizzo | via Sgattoni |
Disciplina praticabile | Atletica leggera |
Ente gestore | ASD Collection atletica Sambenedettese |
Estremi convenzione | Rep. 5024 del 3/08/2010 |
Scadenza | 20/08/2020 |
Indirizzo | via Sgattoni |
Disciplina praticabile | bocce |
Ente gestore | ASD Bocciofila Sambenedettese |
Estremi convenzione | Fasc. n. 56 del 9/08/2013 |
Scadenza | 15/07/18 |
Indirizzo | Via degli Oleandri |
Disciplina praticabile | |
Ente gestore | |
Estremi convenzione | ***In corso di definizione trasferimento di proprietà dall'Agenzia del Demanio |
Scadenza |
Indirizzo | via Togliatti |
Disciplina praticabile | Volley – ginnastica ritmica |
Ente gestore | Riviera Samb Volley SSD arl |
Estremi convenzione | Fasc. n. 71 del 25/09/2014 |
Scadenza | 24/09/2017 |
Indirizzo | Xxx Xxxxxx 0 |
Disciplina praticabile | |
Ente gestore | ASD Circolo Tennis Maggioni |
Estremi convenzione | *** In corso di definizione trasferimento di proprietà dall'Agenzia del Demanio |
Scadenza |
Indirizzo | Via Xxxxxxxx 27 |
Disciplina praticabile | Tannis – calcio a 5 |
Ente gestore | Associazione Sportiva “Montanari” |
Estremi convenzione | |
Scadenza | 10/10/2020 |
Indirizzo | Moletto parasabbia |
Disciplina praticabile | Vela, pesca, motonautica, subacquea |
Ente gestore | Circolo Nautico Sambenedettese |
Estremi convenzione | Concessione demanio marittimo |
Indirizzo | Lungomare Xxxxxxxx tra concessioni 71-71 bis |
Disciplina praticabile | Vela, canoa, Kayak |
Ente gestore | Circolo nautico ragn'a vela |
Estremi convenzione | concessione demanio marittimo |
Indirizzo | Darsena turistica – lungomare Xxxxxxxx Concessione n . 45 |
Disciplina praticabile | Vela, pesca, canoa, kayak, canottaggio, subacquea, kitesurf |
Ente gestore | Lega Navale Italiana sez. San Benedetto |
Estremi convenzione | Concessione demanio marittimo |
PALESTRE SCOLATICHE COMUNALI
In uso alle Associazioni Sportive Dilettantistiche in orario extrascolastico
Indirizzo | via impastato 12 |
Indirizzo | Via Ferri 53 |
Indirizzo | Xxx Xxxxxx 000 |
Indirizzo | Via Xxxxxxx 79 |
Indirizzo | Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0 |
Indirizzo | Via Alfotville 33 |
Indirizzo | Via E. Xxxxxx 16 |
Indirizzo | Xxx Xxxxxxxx 00 |
Indirizzo | Xxx Xxxxxxxx 00 |
Indirizzo | Via Monte Ascensione |
PALESTRE SCOLATICHE PROVINCIALI
In uso alle Associazioni Sportive Dilettantistiche in orario extrascolastico sulla base di convenzione fra Provincia di Ascoli Xxxxxx e Comune di San Benedetto del Tronto
Indirizzo | Xxxxx Xx Xxxxxxx 000 |
Indirizzo | Xxxxx Xx Xxxxxxx 000 |
Indirizzo | Via Sgattoni 41 |
ALLEGATO B
NORME SULLA MANUTENZIONE
Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dai Servizi Tecnici ed allegato al bando di gara.
Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal Concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.
Contenuto del Piano di Manutenzione è l’ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
c. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all’impianto comprese le recinzioni aeree;
d. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
e. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.;
f. manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell’Amministrazione comunale,
x. xxxxxxxxx delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
h. efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
i. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
j. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
k. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
l. manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
m. manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
n. manutenzione degli impianti di condizionamento;
o. manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
p. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
q. verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
r. nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 intergrato dal D.P.R. 551/99, dalla Legge 46/90 s.m.i. e D.P.R. 447/91 integrate D.P.R. 392/9;
s. oneri connessi all’intestazione del certificato di prevenzione incendi, laddove presente, quali pagamento della tariffa e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo;
t. oneri connessi all’intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull’attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
u. pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell’impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell’omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni;
v. oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.
Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall’Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario .
E’ fatto obbligo al Concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la relazione della situazione dell’impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l’aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.
MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE CAMPI DI GIOCO
1) Taglio periodico del manto erboso
2) Tosatura siepi ed arbusti
3) Riporto a livellamento terreno
4) Concimatura e seminatura
5) Zollatura
6) Bagnatura e seminatura
7) Verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
8) Riparazione di parti della rete di recinzione
9) Riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine)
ALLEGATO C
NORME D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolare delle assegnazioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.
1. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell’utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
2. E’ vietato sub-concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l’uso dell’impianto; la sub- concessione comporta la revoca dell’assegnazione dello spazio;
3. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l’accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti a richiesta della Direzione dell’impianto, i Dirigenti delle Società Sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione;
4. I frequentatori devono essere muniti di documento d’identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
5. In relazione al tipo di pavimentazione dell’impianto è consentito l’accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
6. E’ vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell’impianto. In caso di danni all’impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l’ingresso. Qualora non sia accertato l’autore del danno, ne risponderà l’accompagnatore presente nell’impianto nel momento del danneggiamento.
7. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
8. Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la Direzione dell’impianto non risponde dell’eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d’uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
9. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell’impianto verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.
10. L’uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.
11. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
12. L’accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell’attività sportiva.
13. Ai frequentatori delle palestre scolastiche o comunque degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
14. E’ vietata la consumazione di cibi e bevande all’interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici e/o Bar.
15. E’ vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
16. E’ vietato l'accesso agli animali.
17. E’ vietato l’ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
18. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o portatori di handicap, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
19. E’ vietato fare fotografie, riprese filmate salvo comunicazione alla Direzione dell’impianto,la quale, di volta in volta , valuterà, secondo quanto previsto dal D.gls n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. , se accordare l’autorizzazione o meno.
20. L’Amministrazione comunale, nella persona del gestore, si riserva il diritto di allontanare o inibire l’accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell’ordine e del buon funzionamento del complesso.
21. L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.
Impianti e attrezzature .
a) Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell’impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l’installazione di determinati impianti od attrezzi, come ad esempio: il pugilato (ring), lotta (materassini) scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
b) I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l’attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
c)Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell’attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell’impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con la direzione dell’impianto.
L’Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
d) Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l’impianto prima e dopo l’assegnazione in uso.
e) Il pagamento delle tariffe fissate dall’Amministrazione Comunale per l’utilizzo degli impianti dà diritto esclusivamente all’uso descritto nell’atto d’impegno/disciplinare stipulati.
f) i concessionari degli spazi si intendono espressamente obbligati ad attenersi ed a far attenere i propri iscritti e collaboratori alle norme del presente disciplinare, alle norme vigenti in materia di gare, di allenamenti ed esercizi sportivi, oltre a tutte le disposizioni e prescrizioni che l’Amministrazione comunale attraverso il Servizio Sport ritenesse di emanare in ordine alla concessione d’uso.
Sanzioni
La sanzione per tutte le violazioni di cui ai punti suddetti è quella generica prevista dall’art. 7del D.Lgs 267/2000, da e 50,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, proventi all’amministrazione Comunale, autorità competente il Sindaco – Polizia Municipale. Ai sensi del comma 21, paragrafo “utilizzo e accesso”, coloro che non osservano le norme riportate saranno inoltre allontanati subito dallo stabilimento, previa completa generalizzazione, copia del rapporto sarà inviata dall’agente operante alla Direzione servizio Sport che provvederà, se ritenuto opportuno, ad inoltrare nota scritta dei nominativi ricevuti al personale in servizio agli ingressi dei vari impianti sportivi per l’applicazione di quanto disposto dal suddetto articolo.