Accordo Quadro per servizi di trasporto pubblico locale TRA
Accordo Quadro per servizi di trasporto pubblico locale TRA
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – (RFI) – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane– “Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies cod.civ. e del D.Lgs 15 luglio 2015 n.112, di seguito denominata GI -, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – cap 00161, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n.758300, partita IVA 01008081000, rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Sulmona (AQ) il 16 settembre 1955 in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della RFI, in virtù dei poteri attribuitigli
E
Regione Siciliana, con sede a Palermo, rappresentata dall'xxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Giarre (CT) il 6 febbraio 1949 in qualità di Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con Delibera della Giunta Regionale n. 185 del 3 maggio 2017, di seguito denominato anche “Richiedente”;
PREMESSO
che il Decreto Legislativo n. 112/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 24 luglio 2015 prevede, all’art. 22.5, che il GI e un richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l’utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio; indica nell’art. 23.1 che l’Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle
tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente; definisce nell’art. 3.1.b. come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie o loro associazioni internazionali, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
che con il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 è stata affidata a RFI la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
che il Richiedente ha manifestato l’interesse ad acquisire la disponibilità di capacità dell’infrastruttura;
che GI ha comunicato al Richiedente la disponibilità della capacità nei limiti di cui all’Allegato A al presente Accordo;
che l’Accordo Quadro nell’impianto normativo nazionale, oltre ad essere uno strumento di coordinamento e pianificazione per la gestione delle richieste pluriennali di capacità da parte di tutti i richiedenti, assume un ruolo indispensabile per dare attuazione alle funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale delle Regioni e delle Province autonome oltre a quelle loro delegate ai sensi del Dlgs. 422/97;
che il richiedente dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete edizione vigente (nel seguito denominato PIR) elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del DLgs. N. 112/15;
le parti convengono quanto segue: ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (d’ora in poi anche solo Accordo).
ARTICOLO 2
Oggetto
L’oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria -specificamente individuata nell’Allegato A- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:
I. tipologia del servizio di trasporto;
II. caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
III. caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza;
IV. numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale media di riferimento;
V. volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo Quadro espressi in trkm;
VI. valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro).
VII. definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto.
GI, rebus sic stantibus e nel rispetto di quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.4.2 punto 1), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità al Richiedente secondo quanto specificato al successivo art. 3. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all’entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un’informativa di massima 24 mesi prima della medesima data.
Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell’offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all’articolo 8 del presente Accordo, potrà provvedersi, previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato tramite scambio di comunicazioni tra RFI e il Dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana, dell’Allegato A, e conseguentemente dell’Allegato F, che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile.
A tal fine nell’Allegato D sono riportare le linee guida di riferimento per l’aggiornamento dell’Allegato A.
Nei casi di rilasci infrastrutturali o tecnologici e di nuove esigenze di servizio, emersi successivamente alla sottoscrizione del presente AQ, quindi non compresi nell’Allegato D, l’Allegato A, e conseguentemente l’allegato F, potranno essere oggetto di modifiche concordate tra RFI e il
Dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana, formalizzate tramite comunicazioni scritte.
In tutti i casi di modifiche gli allegati saranno aggiornati
GI si impegna a fornire all’IF che effettuerà i servizi per conto del Richiedente, su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, così come riportati nell’Allegato B al presente Accordo ed alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni. Eventuali modifiche all’erogazione di detti servizi non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull’efficienza del servizio e sulle attività di supporto e dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero all’impresa affidataria dei servizi.
Il GI si impegna inoltre a garantire il collegamento con impianti di cui sono titolari soggetti diversi da GI (riportati nell’allegato E unitamente agli impianti gestiti direttamente o indirettamente da GI).
GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dalla regolamentazione vigente.
ARTICOLO 3
Durata dell’Accordo e disponibilità della capacità
Il presente Accordo ha validità di 5 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile, salvo motivata disdetta, per ulteriori 5 anni. Resta inteso che la disponibilità della capacità oggetto del presente Accordo, è assicurata per il periodo di vigenza del medesimo Accordo a decorrere dal “primo orario di servizio utile” (10 dicembre 2017)
ARTICOLO 4
Obblighi del Richiedente
A. Il Richiedente si obbliga a che la capacità indicata in Allegato A sia utilizzata dalla IF alla quale affiderà l’effettuazione dei servizi di trasporto. Il Richiedente si impegna -entro 9 mesi prima dell’attivazione del “primo orario di servizio utile”- a designare formalmente a GI l’IF avente titolo a richiedere e ad utilizzare - in termini di tracce orarie - la capacità oggetto del presente Accordo, nonché a confermare o variare formalmente a GI tale nominativo almeno 9 mesi prima dell’attivazione di ciascuno degli orari di servizio successivi al primo.
Per ogni anno di vigenza del presente Accordo, l’IF designata dal Richiedente dovrà:
1. prima procedere a richiedere tracce corrispondenti alla capacità di cui all’Allegato A nel rispetto dei termini e di quant’altro previsto al paragrafo
2.3.1 del PIR e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, nonché i servizi di cui all’Allegato B;
2. successivamente procedere, così come specificato al successivo art. 8, alla stipula di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura con il GI avente ad oggetto le tracce, nonché i servizi di cui al richiamato Allegato B rispetto ai quali verrà data evidenza in termini di volumi e prezzi in apposito allegato al Contratto stesso.
Il Richiedente si impegna ad inserire nel contratto di servizio da stipulare con l'IF l'obbligo di osservanza, da parte della stessa, di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2.
B. Nel caso di eventuali richieste di capacità di futuri nuovi entranti interessanti tratte e fasce orarie già occupate all’85% della capacità totale delle stesse (secondo quanto pubblicizzato nella piattaforma informativa PIRWEB con riferimento alla capacità assegnata con Accordo Quadro), il GI richiederà ad ognuno dei titolari degli Accordi Quadro in essere di retrocedere parte della capacità indicata nell’Allegato A nella misura massima del 10%, con specifico riferimento alle tratte e fasce orarie interessate dalla richiesta del nuovo entrante. Tale retrocessione potrà essere praticata per una sola volta nel corso di esecuzione dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 5
Key Performance Index del GI
GI si impegna a garantire, quale indice di qualità del servizio (KPI) di Trasporto Pubblico Locale, il rispetto della velocità commerciale media indicata in Allegato F, relativa all’insieme delle relazioni rientranti nel programma di esercizio dell’AQ medesimo.
Il target del KPI si riterrà raggiunto laddove la velocità commerciale media, risultante dal progetto orario definitivo, non risulti essere inferiore al 2% rispetto alla velocità commerciale indicata nell’AQ, salvo casi in cui scostamenti superiori non siano riconducibili a una diversa programmazione del Richiedente o dell’Impresa Ferroviaria affidataria del servizio.
In caso di mancato conseguimento del target, RFI corrisponderà una somma pari al 2 per mille del valore del pedaggio dell’anno di riferimento.
ARTICOLO 6
Informazioni e Riservatezza dei dati
GI assicura al Richiedente per tutto il periodo di validità dell’Accordo e ad ogni cambio orario la fornitura su supporto informatico dell’orario e del canone di accesso relativi ai servizi ferroviari che utilizzeranno la capacità oggetto del presente Accordo, per esclusivo uso di pianificazione e controllo.
GI dichiara che le informazioni, presenti nelle proprie banche dati, relative alla puntualità ed alle soppressioni dei treni oggetto del contratto di utilizzo da stipularsi ai sensi del successivo art.8 saranno forniti esclusivamente all’ IF- designata. Gi dichiara inoltre che nulla osta a che tali dati siano resi disponibili dall’ IF designata al Richiedente.
Il Richiedente e il GI, fermo quanto disposto dall’art. 23, comma 9, del D.Lgs. n. 112/2015, si impegnano a mantenere riservati nei confronti dei terzi ed a ritenere strettamente confidenziali dati, informazioni, documenti e studi di cui vengano a conoscenza in relazione alla conclusione ed all’esecuzione dell’Accordo, salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, e si impegnano ad utilizzarli unicamente ai fini prestabiliti.
ARTICOLO 7
Riduzione temporanea della capacità
In caso di indifferibili lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura GI, fermo restando quanto previsto nel PIR nei riguardi dell’IF eventualmente designata, darà contestuale informazione al Richiedente delle variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, senza che ciò dia luogo a indennizzi/risarcimenti di qualsivoglia natura.
In caso di eventi di forza maggiore, che determinano una riduzione temporanea della capacità, le conseguenti variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, definite da GI di volta in volta, in coerenza con il PIR, saranno comunicate al Richiedente senza che GI sia tenuto a corrispondere alcuna forma di indennizzo/risarcimento. I suddetti lavori dovranno essere completati ottimizzando i tempi degli interventi.
ARTICOLO 8
Contrattualizzazione della capacità con l’Impresa Ferroviaria
La capacità individuata nei suoi termini generali in Allegato A, previa richiesta da formularsi ai sensi del precedente art. 4, n.1, sarà assegnata annualmente da GI, in termini di tracce orarie, all’IF designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del contratto di utilizzo, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste nel PIR, capitolo 4.
Al fine di assicurare un flessibile adeguamento dei servizi alla domanda, l’IF designata potrà presentare a GI, nel rispetto delle scadenze indicate nel PIR, richieste di variazioni rispetto alla capacità indicata nell’Allegato A di norma nei limiti del ± 10% dei trkm, fatto salvo quanto previsto nel PIR, paragrafo 2.3.1, lett. c). Qualora l’IF designata si avvalga di tale facoltà si presume che agisca con il consenso del Richiedente.
ARTICOLO 9
Risoluzione
L’Accordo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod.civ., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.1.3 del PIR, edizione vigente, nonché nell’ipotesi in cui il Richiedente non provveda entro il primo quinquennio di validità dell’Accordo stesso a
comunicare la data di avvio dei servizi secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 4.
L’Accordo è altresì risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ. e senza oneri a carico delle parti, nell’ipotesi di richiesta di variazione di capacità superiore al limite di cui all’art. 8 determinata da sopravvenute riduzioni di risorse finanziarie per i servizi, salva la facoltà delle parti di rideterminare il contenuto tecnico del presente atto come previsto in PIR paragrafo 2.3.1 punto C.
Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell’Accordo Quadro si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R..
ARTICOLO 10
Disposizioni finali
Qualora i servizi relativi alla capacità di cui all’Allegato A venissero affidati dal Richiedente a più IF, quanto regolamentato nel presente Accordo troverà applicazione nei confronti di ciascuna delle anzidette IF. Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale dell’Accordo stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti. Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali l’Accordo è stato stipulato.
Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le parti, verranno apportate per iscritto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel PIR, edizione vigente, pubblicato dal GI, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2015, il GI, nel corso della vigenza del presente Accordo, potrà apportare al PIR modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Tali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Accordo.
Le parti rivedranno periodicamente la congruità degli allegati tecnici e si riservano la facoltà di rideterminarne il contenuto come previsto dall’ art. 23 comma 4 del D. Lgs n. 112/2015
Il testo del presente Accordo sarà, pertanto, automaticamente adeguato in relazione alle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR cui sopra si è fatto riferimento.
Dalla stipula del presente Accordo non discendono oneri finanziari a carico della Regione Siciliana.
ARTICOLO 11
Foro Competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Accordo è competente il Foro di Palermo
ARTICOLO 12
Spese dell’Accordo
Le spese di stipula e scritturazione del presente Accordo e delle copie occorrenti nonché, se dovute, quelle di bollo sono a totale carico del Richiedente. L’IVA se dovuta sarà a carico del Richiedente. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo sono a carico delle parti contraenti secondo le disposizioni di legge.
ARTICOLO 13
Allegati
Il presente Accordo consta di 12 pagine più gli allegati di seguito specificati:
Allegato A – Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura Allegato B – Servizi forniti da GI su richiesta di IF
Allegato C – Stima pedaggi medi e stima dei costi dei servizi di cui all’Allegato B
Allegato D – Linee guida per aggiornamento Allegato A
Allegato E – Localizzazione di impianti e servizi correlato alla produzione della capacità assegnata
Allegato F – Velocità commerciale media di riferimento Catania 24 luglio 2017
Per Rete Ferroviaria Italiana Per il Richiedente
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxx (Firmato) (Firmato)