PROCEDURA
PROCEDURA
INTERNAL DEALING DI JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.
1. PREMESSE
1.1 La presente procedura (la “Procedura”) ha l’obiettivo di disciplinare gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società” o l’”Emittente”) nonché gli altri strumenti finanziari ad essi collegati, poste in essere dai Soggetti Internal Dealing (come infra definiti) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative dettate dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “Regolamento 596/2014” o la “MAR”) e dalle relative disposizioni di attuazione europee, nonché dall’articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato (il “TUF”) e dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999, come modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”).
1.2 La presente Procedura dovrà essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta applicabile nonché in conformità agli orientamenti dell’ESMA (European Securities and Markets Authority) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.
1.3 Le Persone Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti RE (come infra definiti) sono tenuti all’osservanza della Procedura e ad assicurarne la conoscenza e l’osservanza da parte, rispettivamente, delle relative Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR e le Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE (come infra definite). L’osservanza delle regole previste dalla presente Procedura non esonera i Soggetti Internal Dealing (come infra definiti) dall’obbligo di rispettare le altre norme europee e nazionali, anche regolamentari, pro tempore vigenti in materia. Pertanto, la conoscenza del contenuto della presente Xxxxxxxxx non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
1.4 Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, price sensitive e di altre informazioni societarie, previste dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
S.p.A. e dalle relative Istruzioni (rispettivamente, il “Regolamento Borsa” e le “Istruzioni”) e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
2. DEFINIZIONI
In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:
“Azioni”: indica le azioni ordinarie della Società.
“Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0.
“CFO” indica il Chief Financial Officer della Società di volta in volta in carica.
“Collegio Sindacale” indica il Collegio Sindacale della Società di volta in volta in carica.
“Consiglio di Amministrazione” indica il Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica.
“Consob” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, istituita con la Legge n. 216 del 7 giugno 1974, con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3.
“Data di Effettuazione” indica il giorno in cui:
(a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
(b) è stata eseguita l’assegnazione, a seconda del caso, degli Strumenti Finanziari MAR o degli Strumenti Finanziari RE, spettanti a seguito dell’esercizio di strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell’esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche cum warrant);
(c) è stata eseguita l’assegnazione, a seconda del caso, degli Strumenti Finanziari MAR o degli Strumenti Finanziari RE, a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.
“Funzione Corporate Affairs” indica la funzione corporate affairs della Società.
“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche sono aperte per la normale operatività lavorativa a Torino.
“Informazione Privilegiata” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o gli Strumenti Finanziari MAR della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari MAR.
In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:
a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari MAR o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari MAR” è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione. A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:
c) lo stato delle negoziazioni contrattuali;
d) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
e) la possibilità di collocare strumenti finanziari;
f) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
g) le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
h) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice; e
i) l’esclusione di uno strumento finanziario da un indice.
“MTA”: indica Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
3. SOGGETTI INTERNAL DEALING
3.1 In relazione agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, per “Soggetti Internal Dealing” si intendono:
a) le persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, n. 25) della MAR (le “Persone Rilevanti MAR”):
(i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
(ii) i componenti del Collegio Sindacale della Società;
(iii) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo tra i soggetti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
b) le persone strettamente legate alle Persone Rilevanti MAR (nel seguito, le “Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR” e congiuntamente con le Persone Rilevanti MAR, i “Soggetti Rilevanti MAR”), ossia:
(i) il coniuge non separato legalmente o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(ii) i figli, anche del coniuge, a carico;
(iii) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla data dell’ultima Operazione Rilevante MAR che ha contribuito a raggiungere l’ammontare di cui al successivo paragrafo 6.2 della presente Procedura;
(iv) le persone giuridiche, le società di persone o i trust, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alla presente lettera b) punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;
c) i “soggetti rilevanti” ai sensi dell’art. 152-sexies, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, ossia chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (gli “Azionisti Rilevanti RE”);
d) le persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti RE (nel seguito, le “Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE” e congiuntamente con gli Azionisti Rilevanti RE, i “Soggetti Rilevanti RE”), ossia:
(i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da
almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante RE o una delle persone indicate alla presente lettera d) punto (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante RE o da una delle persone indicate alla presente lettera d) punto (i);
(iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante RE o una delle persone indicate alla presente lettera d) punto (i);
(v) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante RE o una delle persone indicate alla presente lettera d) punto (i).
4. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI INTERNAL DEALING
4.1 Il Soggetto Preposto di cui al successivo articolo 5 della presente Procedura identifica le Persone Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti RE e, sulla base delle informazioni comunicate dagli stessi, identifica le Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR e le Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE.
4.2 Sulla base delle informazioni ricevute, il Soggetto Preposto redige un elenco dei Soggetti Internal Dealing (l’”Elenco”). Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione dell’Elenco.
4.3 Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente alle Persone Rilevanti MAR e agli Azionisti Rilevanti RE l'avvenuta iscrizione nell’Elenco ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura. I destinatari di tale comunicazione, che dovrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell’Allegato A, devono renderne alla Società copia firmata per presa d’atto, fermo restando che in mancanza la Persona Rilevante MAR e/o l’Azionista Rilevante RE si intenderanno comunque edotti di quanto sopra.
4.4 Le Persone Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti RE devono rendere noti, rispettivamente, alle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE, gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla presente Procedura, mediante comunicazione scritta (che dovrà essere effettuata utilizzando il modello contenuto nell’Allegato B) conservando copia di tale comunicazione. Le Persone Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti RE informano, rispettivamente, le Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR e le Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE in ordine alle modifiche e integrazioni della Procedura e trasmettono loro una copia aggiornata della stessa.
4.5 Al fine di consentire la corretta tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco, le Persone Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti RE provvedono a comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto qualsiasi variazione o aggiornamento dei dati anagrafici, rispettivamente, delle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR e delle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE.
4.6 I Soggetti Internal Dealing devono fornire alla Società ogni informazione necessaria all’adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura e di legge. Né la Società né il Soggetto Preposto potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura, derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Internal Dealing.
4.7 Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute e dell’Elenco, anche impedendo che ad essi abbiano accesso persone non espressamente individuate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
5. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI
5.1 Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla comunicazione ed alla diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente documento, nonché all’aggiornamento dei Soggetti Internal Dealing è la Funzione Corporate Affairs (il “Soggetto Preposto”). Il Soggetto Preposto:
(a) vigila sulla corretta applicazione della Procedura;
(b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità della Procedura;
(c) cura l’aggiornamento della Procedura;
(d) riceve le informazioni trasmesse dai Soggetti Internal Dealing ai sensi della Procedura;
(e) gestisce le informazioni inviate dai Soggetti Internal Dealing e le conserva in apposito archivio;
(f) provvedere alla diffusione al mercato delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e - ove l’Emittente abbia ricevuto l’incarico dall’Azionista Rilevante RE – sulle Operazioni Rilevanti RE nei termini stabiliti dalla presente Procedura;
(g) informa le Persone Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti RE in ordine all’adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.
5.3 Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell’individuazione dei Soggetti Internal Dealing.
5.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di individuare, per periodi di tempo limitati, altre Persone Rilevanti MAR, in relazione all’attività svolta o all’incarico assegnato. Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsto, viene informato il Consiglio di Amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto non appena individuati ulteriori Persone Rilevanti MAR, provvede alla loro iscrizione nell’Elenco e ne dà loro comunicazione senza indugio, secondo le modalità previste dal paragrafo 4.3 della presente Procedura.
6. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR
6.1 I Soggetti Rilevanti MAR comunicano alla Società e alla Consob con le modalità e nei termini precisati, rispettivamente, nei paragrafi 6.5 e 6.6 tutte le operazioni (le “Operazioni Rilevanti MAR”) eseguite a qualsiasi titolo aventi ad oggetto:
(a) azioni o strumenti di debito della Società;
(b) strumenti derivati;
(c) strumenti finanziari ad essi collegati, come individuati ai sensi dell’art. 3, par. 2, lett. b) del Reg. 596/2014,
(congiuntamente, gli “Strumenti Finanziari MAR”).
6.2 Sono considerate Operazioni Rilevanti MAR quelle incluse a titolo esemplificativo nel successivo paragrafo 6.3 aventi ad oggetto Strumenti Finanziari MAR e poste in essere da Soggetti Rilevanti MAR, il cui importo complessivo sia uguale o superiore ad Euro 20.000 o al diverso importo individuato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della MAR (le “Operazioni Rilevanti MAR”).
6.3 Le Operazioni Rilevanti MAR includono, a titolo esemplificativo:
(a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
(b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a una Persona Rilevante MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
(c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
(d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
(e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario MAR;
(f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e call, e di warrant;
(g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di obbligazioni o titoli di credito;
(h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
(i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni;
(j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
(k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
(l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall’articolo 19 della MAR;
(m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (“FIA”) di cui all’articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE, se così previsto dall’articolo 19 della MAR;
(n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante MAR, se così previsto dall’articolo 19 della MAR;
(o) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante MAR;
(p) l’assunzione o la concessione in prestito di Strumento Finanziario MAR. Le Operazioni Rilevanti MAR includono altresì:
(a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante MAR. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in
un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
(b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su Azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante MAR ha investito, non sono soggette all’obbligo di notifica se il gestore dell’organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
(c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: (i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
6.4 Ai fini del calcolo dell’importo complessivo di cui al precedente paragrafo 6.1:
(a) il valore delle operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello Strumento Finanziario MAR oggetto delle operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante MAR dall’inizio dell’anno civile, fermo restando che superato il predetto limite pari ad Euro 20.000 o al diverso importo individuato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della MAR, la Persona Rilevante MAR (anche per conto delle relative Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR), dovrà comunicare le operazioni già effettuate e ogni operazione successiva al superamento del limite;
(b) il valore delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF, va computato con riferimento al c.d. “controvalore nozionale”, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell’attività sottostante, rilevato alla data dell’operazione;
(c) il valore delle operazioni va computato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR o, a seconda dei casi, di ciascuna Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR.
6.5 I Soggetti Rilevanti MAR comunicano le Operazioni Rilevanti MAR (le “Comunicazioni MAR”) alla Società – unicamente tramite email indirizzata al Soggetto Preposto all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx – entro e non oltre 2 (due) Giorni Lavorativi dalla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante MAR. Le Comunicazioni MAR devono essere redatte secondo il modello di cui all’Allegato C. La Società può consentire che le Persone Rilevanti MAR trasmettano le Comunicazioni MAR anche per conto delle relative Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR.
6.6 I Soggetti Rilevanti MAR effettuano le Comunicazioni MAR alla Consob, entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante MAR, tramite il servizio di
posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la posta elettronica certificata) o via posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
6.7 Una volta ricevute le Comunicazioni MAR, il Soggetto Preposto, predispone la comunicazione al pubblico di cui al successivo paragrafo 6.8 Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto al CFO della Società per l’approvazione finale prima dell’invio tramite SDIR.
6.8 La Società comunica mediante l’invio di un avviso tramite SDIR le informazioni contenute nelle Comunicazioni MAR e le mette tempestivamente a disposizione del pubblico sul proprio sito internet entro e non oltre la fine del Giorno Lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto le Comunicazioni MAR ai sensi del paragrafo 6.5.
6.9 Gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR previsti dalla presente Procedura non sussistono in caso di transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
(b) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
(c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
7. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATI DALLE PERSONE RILEVANTI MAR (“BLACK-OUT PERIODS”)
7.1 È fatto divieto alle Persone Rilevanti MAR di effettuare, direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi, Operazioni Rilevanti MAR nei 30 giorni di calendario precedenti l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo: (i) le previsioni contenute nel Regolamento Borsa e nelle Istruzioni; e (ii) le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
7.2 La Società può consentire che il divieto non si applichi – anche in ragione delle caratteristiche della negoziazione individuate dall’articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 – agli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari MAR e, limitatamente alle Azioni derivanti dai piani di stock options, alle conseguenti operazioni di cessione
purché effettuate contestualmente all’atto di esercizio.
7.3 Le limitazioni non si applicano, altresì, nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, adeguatamente motivate tramite richiesta scritta dell’interessato nei confronti della Società.
7.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutte od alcune delle Persone Rilevanti MAR e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti MAR. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare alle Persone Rilevanti MAR la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto alle Persone Rilevanti MAR di compiere le suddette Operazioni Rilevanti MAR.
8. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI RE
8.1 Gli Azionisti Rilevanti RE comunicano alla Società e alla Consob con le modalità e nei termini precisati, rispettivamente, nei paragrafi 8.2 e 8.3 tutte le operazioni (le “Operazioni Rilevanti RE”) di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, direttamente o tramite interposta persona, da loro stessi e dalle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE aventi ad oggetto:
(a) azioni emesse dalla Società;
(b) strumenti finanziari collegati alle azioni, che comprendono:
• gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
• gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
• gli strumenti finanziari derivati sulle azioni, indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF;
• gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni, (congiuntamente, gli “Strumenti Finanziari RE”).
8.2 Gli Azionisti Rilevanti RE comunicano le Operazioni Rilevanti RE (“Comunicazioni RE”) alla Consob entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata (secondo quanto previsto dalla definizione di Data di Effettuazione cui all’articolo 2 della Presente Procedura) l’Operazione Rilevante RE, mediante l’invio del modello riportato nell’Allegato D, completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse. Tale modello deve essere trasmesso compilato alla Consob tramite:
(a) telefax al numero 00.00.00.000 ovvero via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o con le altre modalità stabilite dalla Consob; ovvero
(b) la procedura utilizzata dall’Emittente per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove l’Azionista Rilevante RE abbia incaricato l’Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e a condizione che tale Azionista Rilevante RE abbia comunicato all’Emittente le Operazioni Rilevanti RE (compiute dallo stesso e/o dalle Persone ad esso strettamente legate) e tutte le relative informazioni richieste nell’Allegato D entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
8.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 8.2, lettera b), gli Azionisti Rilevanti RE comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti RE compiute da loro stessi e dalle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, facendo pervenire il modello di cui all’Allegato D debitamente compilato al Soggetto Preposto tramite invio dello stesso via e-mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.
8.4 Gli Azionisti Rilevanti RE comunicano al pubblico le Operazioni Rilevanti RE compiute da loro stessi e dalle Persone ad essi strettamente legate entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, mediante l’invio del modello di cui all’Allegato D (i) a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero (ii) con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, ove l’Azionista Rilevante RE abbia incaricato l’Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Azionista Rilevante RE abbia comunicato all’Emittente le Operazioni Rilevanti RE (compiute dallo stesso e/o dalle Persone ad esso strettamente legate) e tutte le relative informazioni richieste dal del modello di cui all’Allegato D entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
8.5 Ove l’Azionista Rilevante RE abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto le Comunicazioni RE dovute alla Consob e al pubblico e abbia trasmesso alla Società tutte le informazioni richieste dal modello di cui all’Allegato D, la Società pubblica le informazioni - con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente - entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Azionista Rilevante RE. La comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato è effettuata tramite l’invio del modello di cui all’Allegato D. Rimane in ogni caso ferma in capo all’Azionista Rilevante RE ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti dell’Azionista Rilevante RE da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.
8.6 Gli Azionisti Rilevanti RE sono responsabili dell’esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
8.7 Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti Rilevanti RE.
8.8 Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti RE:
(a) le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di Euro 20.000 entro la fine dell’anno; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
(b) le Operazioni Rilevanti RE tra un Azionista Rilevante RE e le relative Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE;
(c) le Operazioni Rilevanti RE effettuate dalla Società;
(d) le Operazioni Rilevanti RE effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento che
concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
• tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
• sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell’attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
e, qualora operi in qualità di market maker:
• sia autorizzato dallo Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell’attività di market making;
• fornisca alla Consob l’accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l’Emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
• notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle Azioni della Società; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell’attività di market making sulle medesime azioni.
8.9 Gli obblighi previste dal presente articolo 8 non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti RE siano anche Soggetti Rilevanti MAR e siano già tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 6.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
9.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Internal Dealing. I Soggetti Internal Dealing sono, pertanto, informati, ai sensi e nei termini del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, di quanto segue: i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa internal dealing pro tempore vigente e della presente
Procedura;
(b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
(c) i dati possono essere forniti al pubblico, alla Consob, a Borsa Italiana e a qualsiasi autorità competente come previsto dalla presente Procedura e/o dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
(d) i dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
(e) l’articolo 15 e seguenti del GDPR riconosce diritti ai Soggetti Internal Dealing (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) che possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento sotto indicato;
(f) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare nonché del responsabile:
− Titolare: Juventus Football Club S.p.A.;
− Responsabile: Xxxxx Xx, Chief Financial Officer.
9.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione, a seconda del caso, di cui all’Allegato A o all’Allegato B si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del GDPR.
10. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
10.1 Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
10.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate alle Persone Rilevanti MAR e agli Azionisti Rilevanti RE con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate. Sarà cura delle Persone Rilevanti MAR e degli Azionisti Rilevanti RE provvedere alla comunicazione delle modifiche e/o integrazioni, rispettivamente, alle relative Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR e le Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE.
11. VIOLAZIONI
11.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
11.5 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà
partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.
12. DISPOSIZIONI FINALI
12.1 È esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Internal Dealing, degli obblighi informativi imposti a loro carico dalla normativa vigente.
ALLEGATO A
MODELLO DI COMUNICAZIONE ALLE PERSONE RILEVANTI MAR E AGLI AZIONISTI RILEVANTI RE
,
Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della “Procedura di Internal Dealing di Juventus Football Club S.p.A.”. Inserimento nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing
Gentile ,
Con la presente La informiamo che, in conformità con la procedura in materia di internal dealing (la “Procedura Internal Dealing”) adottata da Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”) in ottemperanza agli obblighi normativi previsti dall’articolo 114, comma 7, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative dettate dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione europee, nonché dall’articolo 114, comma 7, del D. Lgs.
n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999, come modificato e integrato, Lei è stato inserito nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing (come definiti nella Procedura Internal Dealing) della Società (l’“Elenco”).
Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.
Le segnaliamo altresì che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle persone a Lei strettamente legate gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di internal dealing e della Procedura Internal Dealing, potendo a tal fine utilizzare il modello ad essa allegato, conservando copia di tale comunicazione
La preghiamo di voler confermare la presa d’atto e accettazione della presente comunicazione nonché della presa visione e accettazione della Procedura Internal Dealing allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione di seguito riportata da restituire all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.
* * *
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Soggetto Preposto
(all. c.s.)
Il sottoscritto
nato a
il , codice fiscale
, nella qualità di:
□ Persona Rilevante MAR ai sensi della Procedura Internal Dealing;
□ Azionista Rilevante RE ai sensi della Procedura Internal Dealing (ove del caso)
□ Legale rappresentante della , con sede legale in
, codice fiscale e numero iscrizione presso il registro delle imprese di , che riveste la qualità di Azionista Rilevante RE ai sensi della Procedura Internal Dealing,
PRENDE ATTO
di essere stato incluso/a nell’Elenco dei Soggetti Internal Dealing ai sensi della Procedura Internal Dealing adottata dalla Società e
DICHIARA
di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di internal dealing e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura Internal Dealing della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti qualificati come persone strettamente legate al medesimo ai sensi della vigente normativa e della Procedura Internal Dealing.
Il sottoscritto si impegna, in particolare, a: (i) notificare per iscritto la Procedura Internal Dealing alle persone al medesimo strettamente legate; (ii) conservare copia della notifica; nonché (iii) trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto.
Il sottoscritto comunica il seguente elenco delle persone strettamente legate al medesimo.
ELENCO DELLE PERSONE LEGATE ALLA PERSONA RILEVANTE MAR | ||
CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O PARTNER EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ITALIANA | ||
Cognome e nome | Data e luogo di nascita | Codice fiscale |
FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO | ||
Cognome e nome | Data e luogo di nascita | Codice fiscale |
SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI | |||
Cognome e nome | Data e luogo di nascita | Codice fiscale | |
PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ DI PERSONE O I TRUST LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE SIANO RIVESTITE DALLA PERSONA RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P.IVA | Carica ricoperta (e indicazione della Persona Legata alla Persona Rilevante MAR) |
PERSONE GIURIDICHE, LE SOCIETÀ DI PERSONE O I TRUST CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLA PERSONA RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P.IVA | Quota di partecipazione (e indicazione della Persona Legata alla Persona Rilevante MAR) |
PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ DI PERSONE O I TRUST COSTITUITI A BENEFICIO DELLA PERSONA RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P.IVA | Persona Legata alla Persona Rilevante MAR |
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DELLA PERSONA RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P.IVA | Persona Legata alla Persona Rilevante MAR |
ELENCO DELLE PERSONE LEGATE AGLI AZIONISTI RILEVANTI RE | |||
CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O PARTNER EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ITALIANA | |||
Cognome e nome | Data e luogo di nascita | Codice fiscale | |
FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO | |||
Cognome e nome | Data e luogo di nascita | Codice fiscale | |
SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI | |||
Cognome e nome | Data e luogo di nascita | Codice fiscale | |
PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ DI PERSONE E TRUST IN CUI L’AZIONISTA RILEVANTE RE O UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE SIA TITOLARE, DA SOLO O CONGIUNTAMENTE TRA LORO, DELLA FUNZIONE DI GESTIONE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P.IVA | Carica ricoperta (e indicazione della Persona Legata all’Azionista Rilevante RE) |
PERSONE GIURIDICHE CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL’AZIONISTA RILEVANTE RE O DA UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P.IVA | Quota di partecipazione (e indicazione della Persona Legata all’Azionista Rilevante RE) |
SOCIETÀ DI PERSONE I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DELL’AZIONISTA RILEVANTE RE O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P.IVA | Persona Legata all’Azionista Rilevante RE |
TRUST COSTITUITI A BENEFICIO DELL’AZIONISTA RILEVANTE RE O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P.IVA | Persona Legata all’Azionista Rilevante RE |
Per presa d’atto ed accettazione di quanto contenuto nella presente comunicazione. Lì, ,
Firma
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal titolare del trattamento di Juventus completa informativa, ed esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei suoi dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dell’art. 9 della Procedura Internal Dealing sopra accettata.
Lì, ,
Firma
ALLEGATO B
MODELLO DI COMUNICAZIONE ALLE PERSONE LEGATE ALLE PERSONE RILEVANTI MAR E ALLE PERSONE LEGATE AGLI AZIONISTI RILEVANTI RE
,
Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della Procedura di Internal Dealing di Juventus Football Club S.p.A.”. Inserimento nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing
Gentile ,
in conformità con la normativa applicabile, nonché con la procedura in materia di internal dealing (la “Procedura Internal Dealing”) adottata da Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”) di cui io sono (amministratore/sindaco/dirigente con responsabilità strategiche/azionista rilevante/…) ti informo che provvederò ad indicarti quale persona a me strettamente legata. Di conseguenza sarai inserito nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing della Società (l’“Elenco”).
Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinvio ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Ti ricordo inoltre che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.
Ti invito pertanto a prendere visione dei contenuti della Procedura Internal Dealing e a sottoscrivere la presente per presa visione e accettazione.
Cordiali saluti,
* * *
Per presa d’atto ed accettazione di quanto contenuto nella presente comunicazione. Lì, ,
Firma
(all. c.s.)
ALLEGATO C
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI MAR
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a) | Nome | Per le persone fisiche: nome e cognome. Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile. |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta. Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. |
b) | Notifica iniziale/modifica | Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica. |
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a) | Nome | Nome completo dell'entità. |
b) | LEI | Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442. |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | — Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. | |
b) | Natura dell'operazione | Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni | |
c) | Prezzo/i e volume/i | ||
Prezzo/i | Volume/i | ||
Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. |
d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. |
e) | Data dell'operazione | Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC. |
f) | Luogo dell'operazione | Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione». |
ALLEGATO D
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI RE
1 | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
a)(a) | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Motivo della notifica | Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: Soggetto che controlla l’emittente quotato: Soggetto strettamente legato Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
b)(b) | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: |
(a) Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione Per le persone fisiche: nome e cognome.
Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.
(b) Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.
3 | Dati relativi all'emittente | |
a)(c) | Nome | |
b)(d) | LEI | |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | |
b)(e) | Natura dell'operazione | |
c)(f) | Xxxxxx/i e volume/i | |
d)(g) | Data dell'operazione | |
e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
Prezzo/i | Volume/i |
(c) Nome completo dell'entità.
(d) Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.
(e) Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio]
(f) Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.
(g) Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.