CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI DELLE FUNZIONI DI POLIZIA
- ALLEGATO C -
CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI DELLE FUNZIONI DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE. COSTITUZIONE DEL CORPO UNICO. (Limitatamente ai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Xxxxxx, Spilamberto, Vignola e Zocca)
L’anno duemilanove, il giorno del mese di in Vignola, nella residenza comunale, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
Il Comune di Castelnuovo Rangone in persona del Sindaco Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx domiciliata per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del ;
Il Comune di Castelvetro di Modena in persona del Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxxx domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del ;
Il Comune di Guiglia in persona del Sindaco Xxxxxx Xxxxx domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del ;
Il Comune di Marano sul Xxxxxx in persona del Sindaco Xxxxxx Xxxxxxxx domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Xxxxxx, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del
;
Il Comune di Spilamberto in persona del Vice Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del
;
Il Comune di Vignola in persona del Sindaco Xxxxx Xxxxx domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del ;
Il Comune di Zocca in persona del Sindaco Xxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del ;
E
L’Unione di Comuni Terre di Castelli in persona del Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx domiciliato per la sua carica presso l’Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. del che si allega quale parte integrante.
Con l’assistenza e l’opera del Segretario generale dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli;
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Oggetto
La presente convenzione disciplina sul territorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli il trasferimento all’Unione medesima delle funzioni delle attività di Polizia Amministrativa Locale.
I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Xxxxxx, Spilamberto, Vignola e Zocca trasferiscono all’Unione Terre di Castelli, tutte le proprie attuali competenze, funzioni ed attività esercitate in materia di Polizia Amministrativa Locale. In particolare, a scopo indicativo, sono trasferite all’Unione le attuali competenze funzioni ed attività comunali riguardanti:
- il controllo sull’applicazione dei regolamenti comunali recepiti dall’Unione e dei regolamenti adottati dall’Unione medesima, della mobilità e sicurezza stradale comprensiva dell’attività di Polizia stradale;
- la tutela del consumatore, comprendente le attività di polizia amministrativa commerciale e contrasto alle forme di commercio irregolari;
- la tutela della qualità urbana e rurale, attraverso le attività di prossimità, di polizia edilizia ed ambientale;
- la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale attraverso le attività di prossimità e di Polizia Giudiziaria;
- i controlli relativi ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti;
- il supporto nella attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- l’educazione stradale;
- la collaborazione con le altre forze di Polizia per migliorare il presidio del territorio;
- ogni altra competenza, funzione ed attività che le Giunte dei Comuni conferenti e la Giunta dell’Unione riterranno opportuno, funzionale ed economico, affidare al Corpo di Polizia Amministrativa Locale.
Art. 3 – Finalità
Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione unitaria delle attività di Polizia Municipale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un più efficace impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione su tutto il territorio dei Comuni interessati, uniformando comportamenti e metodologie di gestione e intervento, al fine di migliorare e rendere più incisiva l’organizzazione dei servizi a vantaggio della sicurezza delle cittadinanze amministrate.
La costituzione del Corpo Unico è inoltre finalizzata a garantire il presidio e controllo del territorio, la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale nonché per sviluppare possibili forme di collaborazione con le forze dell’ordine, per meglio coordinarne la presenza sul territorio, la prevenzione e la lotta ad ogni forma di criminalità.
Scopo precipuo del Corpo unico sarà anche quello di promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, la cultura della legalità.
Art. 4 - Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”. L’esercizio unificato del servizio decorre dal 01.03.2010.
Art. 5 - Ambito territoriale
L’ambito territoriale nel quale il Corpo Unico di Polizia Municipale svolge le proprie attività è individuato nel territorio dei Comuni dell’Unione sottoscrittori della presente convenzione.
Art. 6 – Organizzazione delle funzioni e competenze
Spettano agli organi collegiali dell’Unione, nel rispetto delle previsioni della vigente normativa in materia di ordinamento degli enti locali e del vigente CCNL per le materie da questo disciplinate:
- l’organizzazione degli uffici e le politiche del personale;
- le decisioni relative alla determinazione dei cespiti di entrata e di spesa del Corpo Unico di Polizia;
- gli atti di programmazione e di indirizzo;
- l’organizzazione dei servizi e la definizione degli obiettivi;
- la verifica e il controllo sulla corretta applicazione della presente convenzione e del regolamento attuativo;
- la programmazione degli investimenti.
1. Spetta al Presidente dell’Unione o all’Assessore delegato sovrintendere e coordinare l’attività del Corpo Unico di polizia.
2. Le questioni che attengono le materie disciplinate dall’art. 54, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 267/2000, sono esercitate direttamente dal Sindaco di ciascun Comune.
3. I Sindaci dei Comuni aderenti, per definire le linee generali di coordinamento delle stesse attività si riuniscono in Comitato operativo, al quale partecipa di diritto l’Assessore dell’Unione delegato.
4. Spetta al Comandante del Corpo Unico coordinare l’impiego tecnico–operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio e assolvere alle funzioni di cui all’art. 9 della Legge 65/1986 e all’art. 17 della Legge Regionale 24/2003.
5. Lo svolgimento delle funzioni e delle attività operative del Corpo unico di Polizia Municipale in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza di cui all'art.16, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2003, sono organizzate in un modulo a rete costituito:
a)da un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
b)da strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti);
c)da strutture tecnico-operative decentrate (Presidi territoriali).
Ad ogni Presidio locale è preposto un responsabile di presidio così come ad ogni struttura tecnico operativa accentrata. Il comandante del Corpo Unico dirige e coordina i responsabili ai quali può assegnare e delegare funzioni e attività specifiche.
Art. 7 – Forme di consultazione
Il sindaco di ciascun comune assicura costantemente le informazioni sull’andamento dell’attività del Corpo unico ai propri organi collegiali.
La consultazione dei comuni aderenti all’Unione avviene, altresì, attraverso il Comitato operativo, al quale partecipano per l’occasione, oltre ai Sindaci, gli assessori delegati di ciascun comune e dell’Unione.
Il comitato operativo si riunisce su convocazione del Presidente dell’Unione e/o su richiesta di uno dei Sindaci.
Art. 8 - Dotazione organica
La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Corpo di Polizia Municipale e il trasferimento del personale in capo all’Unione, verranno definiti dalla Giunta dell’Unione, con provvedimenti di natura regolamentare e atti di organizzazione, previe necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le organizzazioni sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.; tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal titolo 2°, capo 3°, sezione 2 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, e con le modalità previste dal
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi recepito dal Consiglio dell’Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001 e il conseguente riassetto organizzativo.
Art. 9 – Beni strumentali
I Comuni costituenti l’Unione concedono in comodato i beni mobili ed immobili da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
Tali beni mobili vengono allocati presso i Presidi territoriali di provenienza dei beni stessi salvo diverso provvedimento del Comandante del Corpo Unico, che ne può disporre un uso comune o a favore di un altro Presidio.
I beni mobili ed immobili in caso di scioglimento dell’Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell’Ente proprietario.
Art. 10 - Rapporti finanziari fra Comuni ed Unione
I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni. I trasferimenti spetteranno all’Unione anche nel caso in cui le amministrazioni che attuano il trasferimento emettano successivamente alla data di approvazione della presente convenzione i mandati a favore dei Comuni conferenti.
In questa eventualità i Comuni provvedono a trasferire tali risorse all’Unione.
L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all’atto del trasferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.
Art. 11 - Proventi
Dalla data di trasferimento del personale all’Unione, la stessa sarà titolare di tutti i proventi derivanti dalle materie trasferite.
Le sanzioni emesse ed incassate per violazioni al codice della strada o per violazione di altre leggi o
regolamenti, per l’anno 2010 sono trasferite ai Comuni conferenti in misura delle violazioni accertate su ciascun territorio, affinché essi possano destinarli alle finalità stabilite dall’art. 208, comma 4 D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, in particolare così come disposto dall’art. 53 comma 20 della L. 388/2000. Entro l’anno 2010 potranno essere definite nuove e diverse forme di suddivisione delle entrate di cui sopra
Art. 12 - Costi di funzionamento
L’Unione sostiene tutti i costi inerenti l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività relative alle materie che i Comuni trasferiscono con la presente convenzione.
Tali costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell’Unione, dandovi copertura con i trasferimenti specifici per le materie da parte dello Stato, delle regioni, delle province, o da altri soggetti, con i proventi di propria competenza non trasferiti ai Comuni e con i trasferimenti richiesti ai Comuni, necessari al pareggio della gestione economica delle materie conferite.
A titolo indicativo e non esaustivo i costi di funzionamento si riferiscono a:
- stipendi contributi e ogni altro emolumento dovuto al personale;
- vestiario per il personale;
- corsi di aggiornamento e formazione del personale;
- costi relativi alla manutenzione dei mezzi, delle strumentazioni tecnico/operative, degli arredi, delle macchine per ufficio e di ogni altra attrezzatura o mezzo utilizzati dal Corpo unico;
- carburanti e lubrificanti;
- assicurazioni dei mezzi e relative tasse di circolazione;
- collegamenti alle banche dati (ACI, PRA, Motorizzazione Civile);
- costi di manutenzione hardware e software della dotazione informatica, ivi compresa la gestione della sicurezza dei dati e delle reti;
- materiale di cancelleria, bollettari per l’accertamento delle violazioni e altro materiale di consumo, abbonamenti a giornali e riviste;
- spese postati e altre spese relative alla stampa, notifica e inoltro dei verbali di accertamento delle violazioni ai cittadini;
- spese telefoniche;
- prestazioni di servizio per le pulizie dei locali, compresa la sede degli uffici amministrativi;
- manutenzione ordinaria degli immobili e delle strutture;
- rimozione veicoli abbandonati;
- contributi diversi;
- spese per utenze degli edifici destinati all’esercizio delle materie trasferite;
- ogni altra spesa e trasferimento direttamente imputabili alle materie trasferite.
I costi di funzionamento dei presidi locali vengono registrati separatamente per ciascun comune, in modo da assicurare una contabilizzazione distinta per territorio.
L’Unione può ricevere l’incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l’istruzione, l’espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture, mantenendo in capo a ciascun Comune, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all’investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.
Art. 13 - Ripartizione delle spese
I costi globali per l’esercizio delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall’Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.
I costi sono ripartiti fra i Comuni con riferimento al seguente criterio:
1) popolazione residente e caratteristiche del territorio;
Si considera l’anno 2010 quale periodo transitorio in cui il contributo economico dei Comuni di Guiglia, Marano sul Xxxxxx e Xxxxx si sostanzia in trasferimenti coerenti con la spesa storica sostenuta dai citati Comuni per l’esercizio delle funzioni e servizi che si intende convenzionalmente conferire all’Unione Terre di Castelli.
Art. 14 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione
Il recesso di un Comune dall’Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall’art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall’esercizio finanziario successivo.
Il recesso di uno o di due Comuni dall’Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.
In ogni caso il/i Comune/i recedente/i non può/potrà far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 4, comma 2 dello Statuto.
In caso di scioglimento dell’Unione o revoca all’Unione del servizio in oggetto, rispetto al personale trasferito o assunto direttamente dall’Unione, si applica l’accordo decentrato sottoscritto con le Organizzazioni sindacali e le RSU in data 26.08.2002 recante i “Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all’Unione di Comuni” e recepiti dalla giunta dell’Unione con deliberazione n° 33 del 10.09.2002 e mantenendo, comunque, i diritti garantiti dall’art. 31 del
D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.
Art. 15 – Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell’Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell’Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.
Art. 16 – Disposizione finale
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.
Art. 17 - Registrazione
Il presente atto composto da n. pagine scritte per intero e n. righe della pagina sarà annotato nell’apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell’Unione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Castelnuovo Rangone (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Per il Comune di Castelvetro di Modena (Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Per il Comune di Guiglia (Xxxxxx Xxxxx)
Per il Comune di Marano sul Xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxxx)
Per il Comune di Spilamberto (Xxxxxxx Xxxxxxx)
Per il Comune di Vignola (Daria Denti)
Per il Comune di Zocca (Xxxxx Xxxxxxxx)
Per l’Unione di Comuni Terre di Castelli (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)