COMUNE DI GRISOLIA
COMUNE DI GRISOLIA
(PROVINCIA DI COSENZA)
Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 Xxx 0000/00000 – Fax n. 0985/83069 Sito web: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/
Indirizzo posta elettronica: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx
GARA CON PROCEDURA. APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI S0MMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE TEMPORANEO (AUTISTA SCUOLABUS) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI |
CIG Codice identificativo gara 5555437BA1 |
Art. 1 - Oggetto dell’offerta e importo
1. Il presente foglio patti e condizioni ha per oggetto le modalità relative al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - di cui all’art. 20 e seguenti del D.Lgs. 10/9/2003, n° 276 – lavoratori in possesso della seguente qualifica professionale:
- n. 1 “Autista Scuolabus” equivalente alla categoria “B3” del vigente ordinamento professionale dei dipendenti degli Enti locali, approvato con C.C.N.L. 31/3/1999 (inquadrati nel “Gruppo B” di cui all’art. 25 del CCNL delle agenzie di somministrazione lavoro, sottoscritto il 24.07.2008), in possesso della patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C).
2. Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e somministrazione di lavoro da parte di 1 (uno) autista scuolabus ed eventuali sostituzioni.
Art. 2 – Caratteristiche del servizio oggetto di affidamento
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Foglio e dalle norme contrattuali vigenti in materia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni relative al profilo professionale “Autista Scuolabus” cat. “B3” del vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali
b) La prestazione del lavoro temporaneo deve essere svolto da 1 (uno) autista scuolabus per il periodo dal 17 febbraio – 31 maggio 2014 garantendo la continuità del personale suddetto per tutto il periodo per assicurare il regolare svolgimento del servizio. All’interno del suddetto periodo sono richieste, di norma, le seguenti tipologie orario di prestazione del servizio dal lunedì al sabato: per 5 ore giornaliere per complessive ore 30 settimanali con orario spezzato in coincidenza con l’entrata e l’uscita dei bambini e degli alunni dalle sedi scolastiche, in relazione al calendario scolastico ed alla programmazione didattica.
In ogni caso si dovrà tenere conto di eventuali esigenze del calendario scolastico al momento non prevedibili. La flessibilità oraria richiesta dovrà essere svolta in piena conformità alla normativa ed agli strumenti previsti dal vigente CCNL di riferimento.
c) L’attività del lavoratore presso l’Amministrazione appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego, in quanto applicabili.
d) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL e dal contratto decentrato di Ente, per i lavoratori dipendenti di pari categoria e profilo professionale, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. In particolare, il trattamento economico dei dipendenti suddetti è pari a: Cat. B3 = € 10,80 lordi orari, comprensivi di stipendio tabellare, rateo 13ª mensilità, indennità di comparto.
e) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
f) Eventuali indennità accessorie o rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Amministrazione appaltante.
g) L’Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l’Amministrazione appaltante, nonché a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.
h) L’Agenzia osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di informazione, formazione e protezione individuale connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81.
i) Il personale richiesto dall’Amministrazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze necessarie richieste dal profilo e dalla categoria professionale di inquadramento.
j) Il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salva la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
Art. 3 – Importo dell’affidamento
1. L’importo complessivo dell’affidamento è di € 7.740,00, Iva esclusa.
2. Detto importo è fissato sulla base del fabbisogno presunto di n. 15 settimane di lavoro somministrato, stimato in via presuntiva e pertanto non sarà vincolante per l’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione appaltante, nel corso del periodo di fornitura comunque fino al 31 ottobre 2014, potrà richiedere variazioni per un importo pari al 20% rispetto a quello sopra indicato. Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.
Art. 4 - Durata dell’appalto
1. L’appalto avrà durata per il periodo indicato al precedente art. 3) e quindi con possibile variazione di maggiore impegno del 20% dell’importo del contratto allo stesso prezzo e alle medesime condizioni di aggiudicazione.
Art. 5 - Obblighi dell’aggiudicatario
1. L’Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Essa è
tenuta a fornire all’Amministrazione appaltante idonea comunicazione circa la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall’Agenzia stessa.
2. Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e successive modifiche e integrazioni.
3. Comunicare il nominativo del referente responsabile nei confronti del Comune di GRISOLIA.
Art. 6 - Prezzo del servizio
1. Il prezzo offerto si intende formulato dall’Agenzia in base a calcoli e valutazioni di propria esclusiva convenienza. Deve intendersi a corpo, omnicomprensivo e forfettario e, pertanto fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, fermo restando l’eventuale adeguamento da rinnovi contrattuali (CC.NN.EE.LL.). Esso deve comunque comprendere: ricerca e selezione del personale somministrato;
retribuzione oraria lorda del lavoratore;
oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti in base al CCNL delle agenzie di somministrazione lavoro;
sostituzione del personale eventualmente assente; utile d’impresa;
attività di formazione dei lavoratori;
ferie, festività soppresse, 13ª mensilità, T.F.R. e altre assenze retribuite previste dal CCNL enti locali;
rischio assenteismo.
2. L’Amministrazione appaltante si obbliga a corrispondere all’Agenzia appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall’offerta formulata (oltre IVA sulla sola parte imponibile). Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l’Amministrazione appaltante, tramite persona incaricata, sottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all’Agenzia.
3. L’Amministrazione appaltante corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo dei lavoratori medesimi.
4. L’Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione dell’assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal primo giorno di assenza, senza necessità di specifica richiesta dell’Amministrazione, alla quale l’Agenzia dovrà comunque comunicare la sostituzione del lavoratore assente. La mancata sostituzione del personale assente o reiterate interruzioni delle prestazioni saranno motivo di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 10, fatti salvi i danni e le spese.
5. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondergli la retribuzione dovuta.
Art. 7 - Pagamenti
1. Il pagamento delle forniture avverrà dietro presentazione di relativa fattura a cadenza mensile, che sarà liquidata dall’ufficio competente entro 60 giorni dal ricevimento.
2. La fattura dovrà indicare separatamente:
· il costo del lavoro;
· le ore lavorative prestate dai lavoratori somministrati;
· il corrispettivo dell’Agenzia al netto di IVA e l’IVA.
Art. 8 - Subappalto e cessione contratto
Il subappalto e la cessione del contratto sono vietate.
Art. 9 - Potere disciplinare
L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia, anche su segnalazione dell’Amministrazione appaltante, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.
Art. 10 - Risoluzione del contratto
1. Il rapporto contrattuale potrà essere risolto:
a) qualora l’Agenzia non ottemperi a quanto prescritto dall’art. 5, comma 1;
b) nel caso di subappalto o cessione a terzi del contratto;
c) nel caso di gravi violazioni della normativa vigente o del presente foglio patti e condizioni;
d) nel caso di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o altra procedura concorsuale nei confronti dell’Agenzia;
e) nel caso di accertate violazioni afferenti la retribuzione oraria, i versamenti contributivi o il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;
f) nel caso di mancata sostituzione dei lavoratori nei tempi previsti dall’art. 6, comma 4.
2. La risoluzione verrà comunicata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 11 - Penali
Qualora l’impresa fornitrice non rispetti i tempi di fornitura di cui all’art. 2, lettera a), verrà applicata una penale del 10% sul pagamento spettante per ogni giorno di ritardo.
Art. 12 - Controversie
Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra il Comune e l’aggiudicatario sulla validità, l’interpretazione e l’esecuzione del servizio oggetto della presenta gara, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, è competente il Foro di Xxxxx.
Art. 13 - Obblighi relativi al trattamento dei dati personali
1. Il Comune di GRISOLIA, ai sensi del D.Lgs.n° 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
2. Il soggetto affidatario si obbliga al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
3. Il soggetto affidatario si obbliga altresì al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali.
Art. 14 –Disposizioni Varie
1. In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art 77 del X.X. 00.0.0000 n° 827
2. - Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
3. - L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
4. - L’Amministrazione ha diritto di recedere, in conformità art. 2 comma 13 della legge 135 del 7.8.2012, dal contratto, previa formale comunicazione nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa, ai sensi art. 26, comma1, della legge 23.12.1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non consenta ad una modifica tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della predetta legge 488/1999.
Art. 15 – Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda:
a) alle norme del Codice Civile;
b) al D.Lgs.n° 276/2003;
c) alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 9/2007;
d) ai vigenti CCNL del personale non dirigente del comparto “Regioni - Autonomie locali”.
2. L’Agenzia è inoltre soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni, alle quali l’Amministrazione appaltante rinvia:
- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi al personale dipendente;
- disposizioni in materia di collocamento obbligatorio dei disabili;
- disposizioni in materia di sicurezza, previdenza e assicurazione dei dipendenti;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata.