DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
LA COMUNITÀ EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
(in appresso denominati "Stati membri CE") LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA,
(in appresso denominati "Stati AELS (EFTA)")
(in appresso insieme denominati "attuali Parti contraenti")
e
LA REPUBBLICA CECA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA,
CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato "trattato di adesione") è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003;
CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 128 dell'accordo sullo spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una Parte contraente all'accordo sullo spazio economico europeo (in appresso denominato "accordo SEE");
CONSIDERANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno chiesto di diventare Parti contraenti all'accordo SEE;
CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e gli Stati richiedenti;
HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:
ARTICOLO 1
1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano Parti contraenti all'accordo SEE e sono in appresso denominate "nuove Parti contraenti".
2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1° novembre 2002, diventano vincolanti per le nuove Parti contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e con le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
ARTICOLO 2
1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE
a) L'elenco delle Parti contraenti è sostituito dal testo seguente: "LA COMUNITÀ EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA
LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, E
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA,"
b) Articolo 2
i) La lettera b) è sostituita dalla seguente:
"Stati AELS (EFTA)": la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;".
ii) Alla lettera c), sono soppressi i termini "e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio".
iii) È aggiunta la seguente lettera:
"d) "Atto di adesione del 16 aprile 2003": l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato ad Atene il 16 aprile 2003."
c) Articolo 109
Al paragrafo 1 è soppresso il testo seguente: ", del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio".
d) Articolo 117
L'articolo 117 è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari sono riportate nel protocollo 38 e nel protocollo 38bis."
e) Articolo 121
La lettera c) è soppressa.
f) Articolo 126
Il paragrafo 1 è modificato come segue:
i) I termini "si applicano" sono sostituiti da "si applica", mentre i termini "e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio" sono soppressi.
ii) I termini "in essi indicate" sono sostituiti dai termini "in esso indicate".
iii) I termini "della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia" sono sostituiti dai termini "della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia".
g) Articolo 129
i) Dopo il primo comma del paragrafo 1, è inserito il seguente comma:
"A seguito dell'allargamento dello spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovena e slovacca fanno ugualmente fede."
ii) Il nuovo terzo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea".
2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE
a) Protocollo 36
All'articolo 2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
"Il Comitato parlamentare misto SEE consta di ventiquattro membri.".
b) Nuovo Protocollo 38bis
Dopo il protocollo 38, è inserito un nuovo protocollo 38bis: "PROTOCOLLO 38bis
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE
ARTICOLO 1
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo nei settori prioritari elencati all'articolo 3.
ARTICOLO 2
L'importo totale del contributo finanziario previsto all'articolo 1 è di 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2009.
ARTICOLO 3
1. Le sovvenzioni sono erogate per progetti nei seguenti settori prioritari:
a) Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano, mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la promozione dell'energia rinnovabile,
b) Promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse,
c) Conservazione del patrimonio culturale europeo, inclusi i trasporti pubblici e il riassetto urbano,
d) Sviluppo delle risorse umane mediante, tra l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione, il rafforzamento delle capacità amministrativa e di funzione pubblica dei governi locali o delle loro istituzioni e, di conseguenza, dei processi democratici che ne sono alla base,
e) Sanità e assistenza ai minori.
2. La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.
ARTICOLO 4
1. Il contributo AELS (EFTA) in forma di sovvenzioni non supera il 60% del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85% del costo totale. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti.
2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
3. La Commissione delle Comunità europee seleziona i progetti presentati, in base alla loro compatibilità con gli obiettivi comunitari.
4. La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.
ARTICOLO 5
I fondi sono messi a disposizione degli stati beneficiari (Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) secondo la seguente ripartizione:
Stato beneficiario | Percentuale del contributo totale |
Repubblica ceca | 8,09 % |
Estonia | 1,68 % |
Grecia | 5,71 % |
Spagna | 7,64 % |
Cipro | 0,21 % |
Lettonia | 3,29 % |
Lituania | 4,50 % |
Ungheria | 10,13 % |
Malta | 0,32 % |
Polonia | 46,80 % |
Portogallo | 5,22 % |
Slovenia | 1,02 % |
Slovacchia | 5,39 % |
ARTICOLO 6
Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2006 e un altro nel novembre 2008.
ARTICOLO 7
1. Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.
2. In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione siano identiche per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3. Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione della Comunità è tenuto in debito conto.
ARTICOLO 8
1. Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato di gestire il meccanismo finanziario del SEE.
2. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) secondo necessità.
3. I costi di gestione sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2.
ARTICOLO 9
Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano alla luce dell'articolo 115 la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo.
ARTICOLO 10
Se il uno qualsiasi degli Stati beneficiari elencati all'articolo 5 non diventa Parte contraente dell'accordo 1° maggio 2004 o se intervengono cambiamenti a livello di composizione del gruppo di Stati AELS (EFTA) facenti parte dello spazio economico europeo, il presente protocollo viene opportunamente adeguato."
c) Nuovo Protocollo 44
È inserito il seguente testo che costituisce il Protocollo 44: "PROTOCOLLO 44
SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTI NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale
L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento all'articolo 37 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 e nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) e al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.
2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno
La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."
ARTICOLO 3
1. Tutte le modifiche agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie e integrati nell'accordo SEE derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in appresso denominato "Atto di adesione del 16 aprile 2003") sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. A tal fine, viene aggiunto il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie interessate:
"- [Numero CELEX]: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.".
3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini ", modificato da:" o ", modificata da:", come più opportuno.
4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione delle nuove Parti contraenti, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.
ARTICOLO 4
1. Le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. Per qualunque disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'Atto di adesione del 16 aprile 2003, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.
ARTICOLO 5
Qualunque Parte del presente accordo può sottoporre qualunque questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione con l'intento di trovare una soluzione accettabile, che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.
ARTICOLO 6
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalle nuove Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Esso entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di ratifica o di approvazione del presente accordo siano stati depositati entro tale data e purché nello stesso giorno entrino in vigore i seguenti Accordi e Protocolli connessi:
a) Accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009,
b) Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca,
c) Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e
d) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli.
3. Se gli strumenti di ratifica o di approvazione dell'accordo non sono depositati da tutte le nuove Parti contraenti in tempo utile, il presente accordo entra in vigore per gli Stati che avranno espletato tale formalità entro i termini previsti. In tal caso, il Consiglio SEE decide immediatamente degli adattamenti da apportare al presente accordo ed, eventualmente, all'accordo SEE.
ARTICOLO 7
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, norvegese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun governo delle Parti dell'accordo.