DISCIPLINARE DI GARA
Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DI
U
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 9-BIS E 133 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 50/2016 SMI
CIG 9163833A36
Con determinazione n. 305 del 4/05/2022 del Comune di Giussano è stato stabilito di affidare, mediante procedura aperta, l’ACCORDO QUADRO 2022: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE.
L’affidamento dell’Accordo Quadro avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
1. PREMESSE
COMUNE DI GIUSSANO
Comune di Giussano
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012898/2022 del 09/05/2022
Firmatario: XXXXX XXXXXXXXXX
Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Giussano [codice NUTS ITC45].
CIG 9163833A36
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice: Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Responsabile Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche del Comune di Giussano.
Pertanto, poiché l’intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e qualificarsi per il Comune di Giussano.
Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”.
Le Società concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 13 giugno 2022
la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.
Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione
«Comunicazioni della procedura» della piattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto, ai sensi dell’art. 23, comma 3-bis del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
− Relazione Tecnica Illustrativa
− Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa
− Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica
− Quadro Tecnico Economico
− Cronoprogramma
− Censimento I.P.
− Elenco Centri Luminosi
− Schema di contratto di Accordo Quadro
− Schema di contratto Applicativo
− DUVRI
2) Disciplinare di gara, unitamente agli allegati:
− Allegato A – Istanza di partecipazione
− Allegato B - Dichiarazioni integrative al DGUE;
− Allegato C - Dichiarazione Oneri della Sicurezza e Costi della Manodopera
− Allegato D - Patto di integrità approvato con deliberazione G.C. n. 24/2020
− Allegato E – Attestazione di avvenuto sopralluogo
− Allegato F – Modulo tracciabilità flussi finanziari
3) Codice di Comportamento del Comune di Giussano
4) Accordo Regolarità e Sicurezza nel comparto delle costruzioni, nel Territorio della provincia di Monza e della Brianza, sottoscritto dal Comune di Giussano in data 12.07.2012
Tutta la documentazione di gara ai sensi degli artt. 73 e segg. del Codice è pubblicata e disponibile:
− sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia: xxx.xxxxxxx.xx
− sul sito internet del Comune di Giussano, di seguito denominato Stazione appaltante, nelle sezioni Gare, Concorsi e Avvisi e Amministrazione trasparente xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
Il disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, è altresì pubblicato:
− all'Albo Pretorio online del Comune di Giussano
− sul sito dell’Osservatorio del Contratti Pubblici di Regione Lombardia
2.2 CHIARIMENTI
Le richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura entro 5 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Alla chiusura della procedura di gara (proposta aggiudicazione provvisoria) le eventuali comunicazioni delle imprese partecipanti dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo Istituzionale del Comune di Giussano protocollo xxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’Area Comunicazioni della procedura di gara pubblicata sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto in conseguenza stessa dei lavori, trattandosi di manutenzione di impianti di pubblica illuminazione, che sarebbe difficilmente frazionabile senza risvolti negativi sull’efficienza delle attività da svolgere tenuto conto delle dimensioni del territorio comunali.
3.1 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del Codice, per l’esecuzione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale.
Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro saranno dislocate sull’intero territorio comunale, risultano così articolate:
- 80% circa dell’importo disponibile verrà destinato all’esecuzione di interventi manutentivi di diversa natura rientranti nella categoria OG10 quali ad esempio: la fornitura, il montaggio, la manutenzione o la ristrutturazione degli impianti di IP nonché la progettazione, comprese la sostituzione ed integrazione di apparecchi di illuminazione;
- 18% circa dell’importo disponibile verrà destinata all’esecuzione di interventi manutentivi puntuali di diversa natura, oltre al servizio di pronto intervento per incidenti stradali e di diversa natura volti alla soluzione tempestiva di situazioni di pericolo;
- 2% circa potrà essere destinata alla fornitura di materiali sciolti quali ad esempio tubi e corrugati, cemento, pozzetti, cavi, ecc..
e possono riassumersi, in modo indicativo non esaustivo, secondo la descrizione di cui all’articolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa e comprendono anche un servizio di pronto intervento, così come disciplinato dall’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e che deve assicurare, in caso di segnalazione rientrante nella codifica “Codice rosso”, l’intervento entro 1 ora.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 97, comma 8 del Codice, i lavori ricompresi nell’appalto non presentano carattere transfrontaliero.
I lavori vengono appaltati a “misura”, così come meglio specificato all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto e in attuazione dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice.
3.2 VALORE DELL’APPALTO
DESCRIZIONE | CPV | P/S | IMPORTO | |
Interventi di messa in sicurezza impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale | 50232000-0 | P | € | 65.405,00 |
IMPORTO OPERE | € | 63.500,00 | ||
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € | 1.905,00 |
L’importo così determinato rappresenta il valore massimo della prestazione esigibile ed è al netto di I.V.A.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in € 12.000,00.
Nell’eventualità di utilizzo dell’opzione di rinnovo di cui al successivo articolo 4, il valore dell’appalto è calcolato in complessivi euro 130.810,00 di cui per oneri della sicurezza euro 3.810,00 al netto di I.V.A.
Gli oneri di sicurezza per le opere a misura sono corrisposti in proporzione alle opere effettivamente affidate.
L’operatore economico deve esprimere la propria offerta mediante percentuale di ribasso che sarà poi applicata sul listino prezzi DEI tipografia del genio civile ultima edizione dell’anno 2022 (o comunque ultima edizione).
Qualora le lavorazioni o i materiali non fossero rintracciabili o le descrizioni non fossero esaustive nel listino sopra citato, potranno essere utilizzati prezziari ufficiali anno 2022 (o comunque ultima edizione) di CCIAA, Elenco Prezzi Opere Compiute Regione Lombardia.
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune di Giussano.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI
4.1 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, CONSEGNA E INIZIO LAVORI
L’Accordo quadro ha una durata complessiva massima di 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’Accordo quadro o dal verbale di consegna dei lavori del primo contratto attuativi, se precedente.
L’esecuzione dei lavori ha inizio tramite consegna dei lavori risultante da apposito verbale e previa convocazione dell’esecutore.
Per durata dell’Accordo quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione appaltante può affidare i singoli contratti attuativi. Pertanto i Contratti attuativi potranno concludersi anche successivamente alla data di scadenza dei dodici mesi.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna anticipata dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del primo contratto applicativo, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 12 del Codice.
Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.
4.2 OPZIONI
La Stazione appaltante si riserva di rinnovare l’appalto per un tempo massimo di dodici mesi alle stesse condizioni dell’affidamento iniziale.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett. b) e c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, l’operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Per tutti gli operatori economici è richiesta l’iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che deve essere dichiarata come segue:
a) numero e località di iscrizione;
b) codice ATECORI e attività pertinenti l’oggetto dell’affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall’Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione “Attività” e non quella indicata nella sezione “Oggetto sociale” dei documenti camerali;
c) indicazione di “attiva” rilevabile nella sezione “stato di attività”; l’iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità del requisito;
d) l’operatore economico non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.
7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITA’ PROFESSIONALE, TECNICA E ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE
1. Aver svolto, nell’ultimo quinquennio, almeno un lavoro analogo a quello oggetto dell’appalto, per conto di Amministrazioni pubbliche, per un ammontare pari al valore annuo dell’Accordo quadro, ovvero essere in possesso di regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere: OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione – Categoria I;
2. Aver gestito, nell’ultimo biennio, almeno un appalto inerente la gestione e la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione di almeno n. 3.000 punti luce;
3. Possesso dei requisiti contenuti nel Regolamento di esercizio di Enel Distribuzione S.p.A., così come previsto all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. In particolare, l’impresa dovrà essere qualificata nell’ambito del Comparto relativo ai lavori di illuminazione pubblica ed artistica (codice gruppo merce ENEL LEIL08);
4. possesso di adeguata attrezzatura tecnica e della seguente dotazione minima:
▪ n. 2 piattaforme aeree
▪ n. 1 camion gru
La comprova dei requisiti è fornita mediante dichiarazione nell’apposita sezione del DGUE e/o nel modello allegato A) istanza di partecipazione alla presente procedura di gara.
7.3 CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
E’ obbligatorio il possesso delle seguenti certificazioni del sistema di garanzia delle qualità aziendali
1. UNI EN ISO 9001:2015 - Qualità
2. BS OHSAS 18001:2007 – Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
La comprova dei requisiti è fornita mediante dichiarazione nell’apposita sezione del DGUE ovvero, mediante presentazione delle relative certificazioni di conformità del sistema di gestione rilasciate da organismi accreditati e in corso di validità.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (7.1) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di idoneità tecnica e organizzativa (7.2) di cui al punto 4) devono essere posseduti dalla mandataria(capocommessa).
Le certificazioni di qualità (7.3) devono essere possedute, da almeno una delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti dall’art. 47 del Codice.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di ordine speciale di idoneità tecnica e organizzativa e dotazione delle attrezzature tecniche (7.2) devono essere posseduti, ai sensi dell’art. 47 del Codice:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la verifica dell’effettiva esistenza dei requisiti è valutata in capo ai singoli consorziati.
Le certificazioni di qualità (7.3) devono essere possedute, da almeno una delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [requisiti richiesti al precedente punto 7.2, iscrizione alla CCIAA e certificazioni ISO].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi della normativa vigente, a condizione che l’operatore economico abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a euro 1.308,10 (2% del valore dell’appalto, comprensivo dei costi di sicurezza) I.V.A. esclusa, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari o con versamento presso la Tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio – Xxx Xxxxxx x. 00, Xxxxxxxx – IBAN: IT 09 O 05696 33150
000003000X55, con indicazione della causale: “Garanzia provvisoria per Accordo quadro interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale” o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante.
In tal caso dovrà essere prodotta in formato digitale informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20/22 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa il concorrente può presentare una scansione di copia su supporto cartaceo della ricevuta di deposito, sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell’offerta;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme agli schemi-tipo adottati con Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico;
4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante:
− documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
− copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione per il possesso delle certificazioni del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso delle certificazioni;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se le certificazioni siano possedute dal consorzio e/o dalle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 - del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo mail al seguente indirizzo: xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il quinto giorno antecedente quello di scadenza della gara.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Ciascun soggetto potrà eseguire un solo sopralluogo per conto di una sola impresa.
A seguito di sopralluogo verrà rilasciata relativa certificazione da allegare alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 - comma 5 - del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45 - comma 2 - lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione del certificato rilasciato dal Comune di Giussano attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
In ragione dell’importo dell’appalto NON è dovuto il contributo a favore di ANAC previsto dall’articolo 1, comma 67, della Legge n. 266 del 2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, per la presentazione dell’offerta fissato per il giorno
13 giugno 2022 alle ore 11.00
la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (Aria S.p.A.) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari
per la partecipazione alla procedura. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari in caso di malfunzionamento del Sistema.
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive all’apposita procedura guidata su XXXXXX, che consentono di predisporre:
▪ Plico telematico A - “Documentazione amministrativa”;
▪ Plico telematico B - “Offerta economica”.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono sostituire l’offerta.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a n. 2 giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la seguente documentazione, firmata digitalmente:
− la domanda di partecipazione;
− il DGUE;
− le dichiarazioni integrative al DGUE;
− il PassOE;
− la garanzia provvisoria;
− il certificato di avvenuto sopralluogo;
− il Patto di integrità.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo da € 16,00 preferibilmente utilizzando il modello di cui all’allegato A).
In alternativa all’apposizione materiale della marca da bollo sulla domanda, il concorrente può ricorrere al pagamento della marca da bollo tramite modello “F23”. In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa; sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.
Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.
Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: 456T “Imposta di bollo”.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo digitalmente.
Il concorrente allega copia della procura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx secondo quanto di seguito indicato.
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice Parte II - Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dei lavori, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dei lavori. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara, per contro proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dichiarati nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D).
In alternativa, ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, firmando digitalmente, presenta la dichiarazione (DGUE) singolarmente.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità di cui al paragrafo
7.1 del presente Disciplinare di gara;
b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnic0-professionale di cui al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare di gara.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare di gara, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, sottoscritte digitalmente;
2) passOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all’ausiliaria;
3) garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267) indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, indicando il Tribunale che ha provveduto al rilascio, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice,) copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4) copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), dell’attestazione rilasciata dal Comune di Giussano (MB) di avvenuto sopralluogo;
5) patto di integrità (allegato D), obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.
In caso di avvalimento il Patto di integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
− copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
− atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti Dichiarazione attestante:
− l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
− l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
− ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale, in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
− copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
− dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
− dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
− copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
− dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
− in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
− in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – DICHIARAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA E COSTI DELLA MANODOPERA
Il concorrente, sulla piattaforma Sintel, dovrà inserire soltanto il ribasso unico percentuale offerto.
Per l’inserimento del ribasso percentuale in Sintel, si rinvia all’avviso “Inserimento oneri sicurezza nel portale Sintel di Aria SpA”.
Nella medesima fase inserirà, sulla piattaforma Sintel, l’allegato C) Dichiarazione oneri della sicurezza e costi della manodopera.
L’Allegato C) “Dichiarazione oneri della sicurezza e costi della manodopera”, a pena di esclusione, dovrà riportare i seguenti elementi:
a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
c) il “Giustificativo dell’offerta economica” contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, al fine di consentire al RUP l’immediata valutazione dell’offerta presentata, ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5 lettera
d) del Codice.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura).
In caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’istanza di cui al paragrafo 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara. E’ inesistente l’offerta non sottoscritta con firma digitale.
In caso di mancanza e/o sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, senza applicazione del soccorso istruttorio.
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 54 comma 3 e 133 comma 8 del Codice, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del Codice.
Poiché l’appalto non presenta carattere di interesse transfrontaliero, si procederà all’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice (non esercitabile se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci).
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE
Ai sensi dell’art. 133, comma 8 del Codice, il Comune di Giussano esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
La Stazione appaltante effettuerà tale operazione avvalendosi della Piattaforma Telematica Sintel, la quale assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5388, ex multis).
Pertanto, la Stazione appaltante procederà, nel seguente ordine, a verificare:
a) la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
b) la regolarità dell’apposizione della firma digitale.
Procederà poi, ad effettuare:
a) l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
b) all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis tramite la Piattaforma Sintel di ARIA SpA;
c) l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
d) l’individuazione del 1° migliore offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;
e) il sorteggio di ulteriori n. 2 operatori economici di cui si verificherà la documentazione amministrativa;
f) la verifica della documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente e dei concorrenti indicati alla lettera e);
g) l’applicazione dell’eventuale soccorso istruttorio;
h) l’eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti, come previsto dall’art. 133, comma 8 del Codice;
i) verifica del RUP, relativamente ai costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d) del Codice.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, (noto come “Sblocca cantieri”), successivamente convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55 la Piattaforma Sintel ha comunicato che “Tra le novità introdotte dal decreto, con ricadute sulla piattaforma Sintel, due modifiche incidono rispettivamente sulla gestione delle offerte anomale e alla così detta inversione procedimentale (art. 133, comma 8 del Codice): tale novità, con alcune accortezze, è già attuabile in piattaforma.
È infatti possibile procedere dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative.
Proseguendo negli step di valutazione successivi, si ricorda che la documentazione amministrativa sarà disponibile cliccando su "Aggiudicazione procedura" e in "Storia Offerte" accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi.
Le comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.
Il sorteggio per la verifica amministrativa dovrà essere effettuato offline.
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un Seggio di gara che esaminerà la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione.
La gestione telematica della procedura garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi (senza possibilità di alterazioni) ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato sulla piattaforma telematica dagli operatori economici (ai sensi dell’art. 58 del Codice).
Il Seggio di gara procederà all’apertura della fase “Buste amministrative” e alla successiva immediata chiusura della fase “Termina valutazione buste amministrative”, SENZA EFFETTUARE IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE NELLA BUSTA A.
L’ammissione effettuata sulla piattaforma Sintel è da considerarsi un’operazione automatica, necessaria e prodromica all’apertura della fase successiva “Buste economiche”; non è da intendersi quale ammissione conseguente alla verifica dei requisiti richiesti dalla procedura di Gara. Tale verifica avverrà successivamente alla conclusione della fase “Buste economiche” nei modi e termini sopra riportati ai punti e) e f).
Gli operatori economici riceveranno per tutti gli step della procedura le comunicazioni automatiche generate dal sistema Sintel.
19. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Una volta effettuata l’apertura delle offerte economiche, verificata la graduatoria provvisoria, il Seggio di gara procederà all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa degli operatori economici:
− primo in graduatoria;
− n. 2 operatori sorteggiati in sede di gara.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo agli adempimenti di cui all’art. 76, commi 2bis e 5 lettera b, del Codice.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
L’individuazione della soglia di anomalia verrà gestita tramite Piattaforma Sintel di Aria SpA, ai sensi dell’art. 97 del Codice, come da file disponibile in piattaforma: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxXxxXxxxxxxxx.xx (SOGLIA_ANOMALIA- SBLOCCA_CANTIERI_V11).
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, commi 2, 2 bis) e 2 ter) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, si procederà ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice (applicabile soltanto se le offerte ammesse siano almeno pari a 10).
Le modalità di calcolo della soglia di anomalia sono conformi a quanto definito nella circolare del MIT n. 8 del 24/10/2019 “Modalità operative per l’applicazione del calcolo per
l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
All’esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara, a seguito della verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento del rispetto di quanto previsto dagli artt. 95, comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del Codice, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione dell’Accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis e 89 e dall’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
L’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione dell’Accordo quadro, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’Accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
L’Accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
22. CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)
I lavori e le forniture oggetto dell’appalto e/o compresi nello stesso, dovranno rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM) vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con specifici DM. Nella fattispecie del presente appalto, dovranno essere assunti quale riferimento i
D.M. 27 settembre 2017 (Illuminazione Pubblica – fornitura e progettazione) e D.M. 28 marzo 2018 (Illuminazione pubblica – servizi).
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata. L’appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente le prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali secondo la vigente disciplina ed a vigilare sul corretto operato dei propri responsabili incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Giussano. Il Responsabile della protezione dei dati è la società Halley Lombardia S.r.l. con sede in Cantù (CO – Via Cattaneo n. 10/B), tel. 000000000, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec xxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
ALLEGATI
Allegato A) Istanza di partecipazione Allegato B) Dichiarazioni integrative
Allegato C) Dichiarazione Oneri della Sicurezza e Costi della Manodopera Allegato D) Patto di integrità
Allegato E) Attestazione di avvenuto sopralluogo Allegato F) Modulo tracciabilità flussi finanziari
IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.