Dati identificativi dell’intermediario erogatore del finanziamento
PER I CONTRATTI DI GARANZIA RELATIVI A OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E FINANZIAMENTO DI VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Sezione 1 - Informazioni su PACCAR Financial Italia Srl
Dati identificativi dell’intermediario erogatore del finanziamento
PACCAR Financial Italia Srl, società soggetta al controllo e coordinamento da parte di PACCAR Financial Holdings Europe b.v. (società di diritto olandese), è un intermediario finanziario con sede legale ed amministrativa in Xxxxxx (XX), XXX 00000, Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, n. 8 (Edificio U4), Capitale Sociale € 3.000.000,00= interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13424180159 e iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1649987, nell’Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia al n. 32633, con matricola n.199 e associata Assilea (Associazione Italiana Leasing).
Contatti/Recapiti: Tel. 00 0000 000 - Fax. 00 00000000
Email XXX.xxx@xxxxxx.xxx – PEC: XXX.xxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo postale: Xxxxxx (XX), XXX 00000, Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, n. 8 (Edificio U4)
Dati identificativi del soggetto che entra in rapporto con il Cliente (offerta fuori sede)
Per “offerta fuori sede” del Contratto di locazione finanziaria al quale si riferisce il presente Foglio Informativo, PACCAR Financial Italia Srl (di seguito “PFI”) si avvale di una rete di concessionari convenzionati, sui quali gravano gli obblighi di pubblicità e informazione previsti dalla disciplina della trasparenza, ivi compreso, ad esempio, l’obbligo di consegna del presente Foglio Informativo, del Documento di Sintesi e della copia del contratto idonea alla stipula. In particolare, il presente Foglio Informativo è messo a disposizione della Clientela di PFI dal seguente concessionario:
PACCAR FINANCIAL XXXXXX XXX
Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 (Ed. U4) 00000 XXXXXX (XX)
Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Le garanzie personali e i loro rischi. Tra le garanzie personali che PFI può chiedere ai propri clienti vi sono:
1. Fidejussione: Con il rilascio di una garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la concedente (per il caso di contratto leasing) o la società erogatrice del finanziamento (per il caso di contratto di finanziamento), fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente, o verso la società erogatrice, dal debitore garantito e derivanti da un contratto di leasing o da un contratto di finanziamento. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito. Tra i principali rischi va tenuto presente il pagamento del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo e possibilità per il garante di dover rimborsare alla concedente o alla società erogatrice del finanziamento le somme che tali società devono restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
Estratto delle clausole contrattuali
Qui di seguito vengono sinteticamente riportate alcune clausole relative al contratto di fideiussione:
Divieto di recesso: il fideiussore non può recedere dalla propria garanzia prestata, la quale rimane efficace sino al completo adempimento delle obbligazioni garantite; Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente; Deroga del riscatto dei termini previsti dall’art.1957 c.c.: il fideiussore dispensa la concedente o la società erogatrice del finanziamento dall’onere di agire entro i limiti previsti dall’art.1957 c.c. rimanendo quindi obbligato anche se la concedente o la società erogatrice del finanziamento non abbiano proposto o proseguito le azioni verso il debitore principale; per la determinazione del debito garantito fanno prova contro il Fideiussore le risultanze delle scritture contabili della concedente e della la società erogatrice del finanziamento; Diritto di regresso o di surroga: il Fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del Cliente, sino a quando ogni ragione di credito della concedente o della la società erogatrice del finanziamento non sia interamente estinta; Obbligazioni di altri quando vi sono più Fideiussori, ognuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito; Foro competente: per qualsiasi controversia è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Milano.
2. L’impegno al riacquisto e l’impegno all’acquisto. L’impegno al riacquisto e l’impegno all’acquisto sono proposte irrevocabili di acquisto del bene oggetto del contratto garantito a prezzi predeterminati, sottoposte alla condizione che il contratto di locazione finanziaria di risolva per inadempimento contrattuale del debitore principale. Generalmente, l’impegno al riacquisto è una garanzia rilasciata dallo stesso fornitore del bene oggetto del contratto di leasing, mentre l’impegno all’acquisto può essere rilasciato anche da un terzo. In presenza di una di tali garanzie, dopo che il contratto di leasing sia stato risolto per inadempimento contrattuale del debitore principale, il garante è tenuto ad acquistare da PFI il bene oggetto del leasing, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con onere, a carico del garante, di ritiro del bene, anche laddove ciò necessitasse di azioni di recupero forzoso. In presenza di tali garanzie, sussiste per il garante il rischio di individuare il bene oggetto del leasing e, una volta individuato, sussiste il rischio che tale bene sia incompleto o inservibile, con la conseguenza che la somma dovuta alla concedente a fronte dell’impegno all’acquisto o al riacquisto potrebbe essere superiore al valore commerciale del bene.
3. L’impegno al subentro. L’impegno al subentro è un atto con il quale il garante si impegna a subentrare nel contratto di leasing o di finanziamento a seguito dell’inadempimento del debitore principale, assumendo tutti gli oneri di questo e provvedendo a corrispondere, un un’unica soluzione, l’importo dei canoni di leasing o dei ratei di finanziamento scaduti ed insoluti, nonché, a maturazione, quello dei canoni o dei ratei futuri a scadere. Il garante acquisisce la disponibilità del bene nello stato di fatto e di diritto in cui esso di trova. Il arante subentra nel contratto garantito dal primo canone o dal primo rateo insoluto, e secondo le scadenze previste dal contratto originario, assumendo, nei confronti di PFI, tutti gli impegni del debitore principale a fronte del contratto garantito.
4. La lettera di patronage. La lettera di patronage è un atto di garanzia rilasciato da una società che controlla o partecipa anche indirettamente al capitale del debitore principale; con la lettera di patronage il garante si impegna a somministratore al debitore principale il capitale necessario a far fronte alle obbligazioni scaturenti dal contratto garantito, oppure ad estinguere anticipatamente il debito maturato a fronte di tale contratto. Al garante può essere richiesto: di non ridurre la propria partecipazione nel capitale del debitore principale senza i preventivo consenso di PFI, o di prestare un diverso tipo di garanzia per il caso in cui decida di cedere a terzi la propria quota di partecipazione, di vigilare ed intervenire sulla gestione del debitore principale, affinché lo stesso mantenga una solvibilità tale da assicurare il buon esito dell’operazione di leasing o di finanziamento, di fare in modo che il debitor principale sia in grado di far fronte agli impegni assunti fornendo esso stesso i mezzi finanziari necessari, di provvedere al rimborso anticipato del finanziamento in caso di cessione della partecipazione.
5. La garanzia autonoma a prima richiesta. La garanzia autonoma a prima richiesta è un contratto con il quale il garante assume l’impegno di pagare una determinata somma di denaro a favore di PFI per il solo fatto che questa, affermando l’inadempimento dell’obbligazione principale, ne faccia richiesta. Il garante rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione inerente il rapporto che lega il debitore principale a PFI, anche se diretta a far valere l’invalidità del contratto dal quale tale rapporto deriva.
Le garanzie reali e i loro rischi. Tra le garanzie reali che PFI può chiedere ai propri clienti vi sono:
1. Il pegno: trattasi dell’atto mediante il quale il garante (che può essere un terzo o coincidere con il debitore) assicura a PFI il soddisfacimento del credito rinveniente dal contratto garantito, con preferenza rispetto ad altri creditori. Il pegno può aver ad oggetto beni mobili o crediti. In caso di beni mobili, la garanzia si costituisce con la consegna a PFI, o ad un terzo designato, della cosa o del documento oggetto del pegno. In caso di crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore principale del credito dato in pegno, ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Possono essere acquisiti in pegno anche azioni ed obbligazioni, quote di partecipazioni a fondi comuni di investimento, libretti di deposito e certificati di deposito al portatore, altri titoli e strumenti finanziari; in questi casi il pegno dovrà essere depositato presso le casse di un Primario Istituto di credito, e il deposito sarà vincolato al consenso di PFI. In caso di inadempimento del debitore principale al pagamento dei canoni di leasing o delle rate di rimborso del finanziamento, il garante assume il rischio della perdita del bene concesso in garanzia a seguita della espropriazione o della vendita a terzi. Il datore del pegno non rischia nulla di più oltre alla perdita del bene o del credito costituito in pegno, fatta eccezione per alcune tipologie di pegno (ad esempio pegno di titoli depositati presso una banca) per il quale vi è il rischio che il depositario richieda il pagamento di specifiche commissioni. In tal caso, il garante dovrà corrispondere la relativa spesa, il cui importo gli sarà comunicato dallo stesso depositario al momento della costituzione del pegno.
2. L’ipoteca: trattasi di un diritto reale di garanzia costituito su beni iscritti nei pubblici registri (immobili, navi, veicoli, ecc.): per l’esistenza dell’ipoteca è necessaria la sua iscrizione nei pubblici registri del luogo dove si trova il bene. L’ipoteca consente al creditore, se il debitore principale non adempie spontaneamente alle proprie obbligazioni, di soddisfare il proprio credito espropriando il bene ipotecato o vendendolo. L’ipoteca viene costituita per un importo che può essere maggiore del capitale finanziato, tenuto conto che al momento dell’escussione dovrebbe poter coprire, oltre al capitale finanziato e agli interessi convenzionali, anche gli interessi di mora, le spese giudiziali, le eventuali altre spese e ogni altra somma che a qualsiasi titolo costituirà credito di PFI. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il valore cauzionale del bene ipotecato venga meno o diminuisca, PFI. avrà la facoltà di chiedere una integrazione della garanzia prestata, oppure di risolvere il contratto garantito. L’ipoteca si estende alle pertinenze, accessori e altri diritti relativi al bene ipotecato.
3. Il deposito cauzionale (o pegno irregolare): consiste nella consegna da parte del debitore, o di un terzo garante, di una somma di denaro da utilizzare a copertura di eventuali insolvenze, oppure da restituire al termine del contratto garantito; la cauzione può essere infruttifera, a seconda che il creditore alla scadenza debba restituire solo il capitale o anche gli interessi.
Le garanzie danno natura accessoria in quanto presuppongono l’esistenza di un rapporto principale, che potrà essere un contratto di leasing o finanziamento, all’andamento del quale la garanzia sarà legata; è quindi opportuno che il garante prenda visione anche del foglio informativo relativo al contratto garantito.
PFI non richiede alcun compenso per la stipula di un contratto di garanzia; tuttavia alcuni tipi di atti che presuppongono l’intervento di soggetti, quali Banche, Notai, etc., è possibile che tali soggetti richiedano un compenso che sarà determinato e riscosso direttamente da tale soggetto terzo.
Sezione 3 – Reclami
Il Cliente ha facoltà di presentare un reclamo all’intermediario, che è tenuto a rispondere entro 30 gg, a mezzo lettera raccomandata A/R o per via telematica, ai recapiti di seguito indicati:
Ufficio Reclami/Recupero Credito: tel. 00 0000 000 fax. 00 0000 0000 - email XXX.xxxxxxx@xxxxxx.xxx
Indirizzo postale: Xxxxxx (XX), XXX 00000, Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx n. 8 (Edificio U4)
Se il Cliente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice ha facoltà di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui all'art. 128-bis del Testo unico delle leggi bancarie e creditizie, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia e richiamate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni presso la Banca d'Italia o direttamente all’intermediario.
L’intermediario mette a disposizione della Clientela, presso i propri locali e sulla sezione Download del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx le guide relative all'accesso all'ABF.
Sezione 4 - Legenda
▪ Garante: è la persona che rilascia la fideiussione a favore del concedente;
▪ Debitore principale: è la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore del concedente;
▪ Importo massimo garantito: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare al concedente nel caso di inadempimento del debitore principale;
▪ Reviviscenza della garanzia: consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore al concedente siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati;
▪ Solidarietà: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo;
▪ Regresso: è il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato dovuto in base alla fideiussione rilasciata al concedente;
▪ Foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.