UNIONE EUROPEA FONDO SOCIALE EUROPEO
UNIONE EUROPEA FONDO SOCIALE EUROPEO
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Avviso pubblico per la selezione di n. 1 figura professionale di supporto tecnico-linguistico, a valere sulle risorse del PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-20” – Asse 4 “Assistenza tecnica”, linea di azione 4.2.1 “Supporto all’attuazione dell’Accordo di Partenariato”, – CUP: E81E15000560006
Art. 1.
Oggetto degli incarichi e requisiti professionali
1. Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi del presente Avviso sono disciplinate dal “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con Decreto del Direttore Generale pro tempore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Agenzia) n.107 del 08/06/2018 (d’ora in poi “Regolamento”), dalle disposizioni di cui al presente Avviso nonché dalle norme finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 determinatasi sul territorio nazionale e internazionale.
2. L’Avviso, corredato degli Allegati n. 1 “Domanda di partecipazione” e n. 2 “Fabbisogno” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto la selezione di n. 1 risorsa specialistica, di cui alla seguente Tabella A) a mezzo di valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico di natura autonoma.
3. La competenza spiacialistica richiesta è finalizzata a fornire un supporto tecnico-linguistico nelle materie relative alla politica di coesione.
Tabella A) - cfr. Allegato n. 2:
Xxxxxx | X. risorse richieste | Settore | Oggetto incarico | gg/p | Profilo professionale | Anni di esperienza nel settore | Titolo di studio* |
1 | n. 1 | Politiche di coesione | Supporto tecnico linguistico nella materia delle politiche di coesione | 170 | Project manager | >= 10 | Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica * |
Totale | 1 |
* Per la figura professionale è richiesta quale titolo di studio “Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica”, con specializzazione in traduzione ed interpretariato (EN-IT-EN) e accreditamento presso FIT-ANITI.
4. Ai fini del calcolo degli “anni di esperienza professionale nel settore, si considerano i periodi lavorativi espressi in mesi, anche non continuativi, maturati nello specifico settore indicato. Non sono cumulabili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo, per cui andrà specificata (nella domanda di partecipazione – Allegato n. 1) l’esperienza ritenuta più qualificante per ciascun singolo periodo non sovrapponibile.
Gli “anni di esperienza professionale nel settore”, rilevano al fine di qualificare l’accesso al corrispondente profilo professionale, per cui sono da considerarsi quale periodo minimo richiesto per l’ammissibilità.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Oltre i cittadini italiani, possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.ii..
2. Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti così come indicati nella domanda di partecipazione con riferimento al godimento dei diritti civili e politici, al possesso del titolo di studio, all’assenza di cause ostative alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
3. I candidati devono, inoltre, possedere, pena l’esclusione, il requisito inerente l’esperienza professionale di cui all’art. 1, comma 4 del presente Avviso. Gli “anni di esperienza professionale nel settore” devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione di cui all’Allegato n.1, specificando il numero minimo di anni di esperienza maturata nel settore. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili, anche ai fini dei controlli successivi.
4. L’Avviso non è diretto al personale di ruolo dell’Agenzia al quale è stata preliminarmente riservata la procedura di selezione mediante interpello interno ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. e dell’art.3 del Regolamento.
5. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro e per l’intera durata del contratto.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. E’ possibile candidarsi al presente Avviso, presentando la domanda di partecipazione riferita al Codice 1.
2. La partecipazione alla selezione si formalizza con la presentazione della “domanda di partecipazione” (domanda), compilata utilizzando lo schema di cui all’Allegato n. 1 del presente Avviso, e resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 30 giugno 2006 n.196 e ss.mm.ii..
Essa deve essere corredata dei seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della medesima:
a) curriculum vitae (CV) redatto in lingua italiana secondo lo standard del formato europeo;
b) copia di un documento di identità in corso di validità.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione
della domanda di partecipazione e dei relativi allegati
1. La domanda di partecipazione deve:
a) essere conforme allo schema di cui all’Allegato n. l del presente Avviso, lasciando inalterati i
contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Le dichiarazioni vanno sempre rese, anche se negative, pertanto il candidato deve lasciare vuoto o “barrare” lo spazio che ritiene di non dover compilare perché non di pertinenza, senza espungere parti di dichiarazioni o alterare il punto elenco delle dichiarazioni;
b) essere sottoscritta dal candidato con firma autografa sull’ultima pagina (con firma per esteso e leggibile apposta sulla domanda originale), successivamente scansionata in formato PDF in un unico file. E’ possibile la presentazione della domanda firmata digitalmente.
2. Per gli allegati sono previste le seguenti modalità di presentazione:
− curriculum vitae (CV) scansionato in formato PDF ed in un unico file separato dalla domanda e dal documento di identità.
Nel CV gli elementi oggetto della valutazione (esperienze professionali in relazione alle “competenze specifiche richieste” di cui all’Allegato n. 2 e Titoli di cui all’art. 7 del presente Avviso) devono essere coerenti e riconducibili al Codice per il quale si presenta la domanda. Gli elementi oggetto di valutazione (es. contratti di lavoro, titoli, etc.) devono essere
documentabili ai fini dei successi controlli di cui all’art. 6, comma 17 del presente Avviso. La documentazione probante sarà successivamente richiesta dall’Agenzia, non essendo necessario allegarla nella fase di presentazione della domanda.
Il CV, in lingua italiana, deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo e avere una estensione massima di 8 pagine, con un carattere non inferiore a 12 e dimensione massima di 1 MB. Deve inoltre riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
Il CV è datato e sottoscritto sull’ultima pagina con firma autografa (con firma per esteso e leggibile) o con firma digitale.
− Copia del documento di identità del candidato in corso di validità, scansionato in formato PDF ed in un unico file, separato dalla domanda e dal CV.
3. La trasmissione della domanda di partecipazione, del CV e del documento di identità, ciascuno di essi in PDF, deve avvenire solo tramite posta elettronica certificata (PEC) - a mezzo di una unica PEC contenente i 3 file separati - al seguente indirizzo PEC: xxxxxxxxx_xxxxxxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e art. 38 D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.).
L’oggetto della PEC deve riportare la seguente intestazione: Cognome e Nome del candidato -
“Selezione_Codice1”.
La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/12/2021.
Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella PEC dell’Agenzia.
Nel caso il candidato non sia il titolare della casella PEC ma si avvalga del potere di rappresentanza di cui all’art. 38 co.3 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., è necessario trasmettere, oltre ai documenti previsti dalla selezione, anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i documenti di identità validi di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega (delegante e delegato).
4. Non sono prese in considerazione e sono escluse le domande/documentazioni sostitutive,
aggiuntive o integrative che perverranno all’Agenzia oltre il termine fissato.
5. L’Agenzia non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.
6. Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della PEC da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente tramite PEC al citato indirizzo: xxxxxxxxx_xxxxxxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
7. In caso di irreperibilità del candidato per fatto non imputabile all’Agenzia (a causa per es. della disattivazione dell’account di PEC e/o di casella elettronica piena” o non funzionante, etc.), le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate.
8. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la documentazione allegata.
Art. 5
Attività del Resposabile del Procedimento
1. Scaduti i termini per la presentazione della domanda, l’Amministrazione nella persona del Responsabile del Procedimento provvede a verificare, con riferimento alla regolarità e completezza formale della documentazione necessaria, che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del presente Xxxxxx e a trasmetterne gli esiti (domande ammesse) alla Commissione di cui al successivo art. 6.
2. Ai fini della verifica di cui al precedente comma, costituiscono cause di inammissibilità:
a) la presentazione della domanda redatta secondo uno schema diverso dall’Allegato 1 al presente Avviso. Le dichiarazioni vanno sempre rese, anche se negative.
b) la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., come riportato nello schema di cui all’Allegato 1 al presente Avviso;
c) la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., circa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, come riportato nello schema di cui all’Allegato 1 al presente Avviso;
d) la mancanza della firma del candidato sulla domanda, fatto salvo il caso in cui la domanda venga firmata digitalmente;
e) la mancanza del curriculum vitae;
f) la non conformità del curriculum vitae allo standard del formato europeo;
g) la mancanza del documento di identità;
h) la presentazione della domanda e/o del curriculum vitae in formato word;
i) la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente Avviso.
j) la trasmissione della domanda e degli allegati, all’indirizzo PEC indicato nell’Avviso, con un
mezzo diverso dalla PEC;
k) la trasmissione della domanda e degli allegati, ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell’Avviso.
Art. 6 Procedura valutativa
1. Il Direttore Generale dell'Agenzia - scaduti i termini di presentazione delle domande - ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Regolamento, nomina una o più Commissioni (di seguito “Commissione”), composta da un numero dispari di componenti, mimino tre, un Presidente e due Componenti, coadiuvati da uno o più Segretari, scelti nell’ambito del personale dell'Agenzia o di altra Pubblica Amministarzione in relazione alle specificità tematiche, professionali e tecniche richieste dalla selezione.
2. I membri e il segretario/i della Commissione, sono tenuti a garantire “trasparenza, obiettività, imparzialità e terzietà di giudizio” a tutela della parità di trattamento fra i diversi candidati e, pertanto, dovranno dichiarare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse.
3. Il decreto di nomina della Commissione può prevedere che la stessa possa svolgere i propri lavori anche con modalità telematiche o informatiche tramite l’impiego di tecnologie che permettono la partecipazione e comunicazione a distanza.
4. La Commissione - acquisite le domande dal Responsabile del Procedimento, procede alla attività valutativa di cui alle seguenti fasi:
- fase a) valutazione del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art. 7. E’ prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti; sono valutate solo le esperienze di cui siano desumibili tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare la valutazione, specificando l'Amministrazione/ente/soggetto per il quale si è prestata l’attività, il periodo (giorno, mese e anno di inizio e fine), l’oggetto dell’incarico e le attività svolte.
Concorrono alla valutazione tutti gli anni di esperienza maturati, compresi quelli minimi richiesti per l’ammissibilità (cfr. Tabella A dell’art. 1 del presente Avviso).
- fase b) colloquio individuale teso a verificare le competenze ed esperienze dichiarate nel CV nonché l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto dell’incarico. E’ prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti.
Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 60 punti.
5. La Commissione espleta l’attività valutativa dei CV di cui alla fase a) del precedente comma, compilando apposita scheda di valutazione.
6. Al termine della fase a) di cui al comma 3 del presente articolo la Commissione, sulla base degli esiti, redige l’elenco dei nominativi dei candidati secondo l’ordine di merito e lo trasmette al Responsabile del Procedimento anche ai fini della convocazione a colloquio.
Sono inseriti nell’elenco i candidati che conseguono nella fase a) di cui al comma 3 del presente articolo un punteggio pari o superiore a 18, ritenuto dall’Agenzia il limite di sufficienza per accedere alla successiva fase b). I candidati cui è attribuito in sede di valutazione del curriculum
vitae un punteggio inferiore a 18 non sono inseriti nell’elenco per mancato raggiungimento del puteggio minimo.
7. Sulla base dell’elenco di cui al punto precedente sono invitati al colloquio (fase b) un numero di candidati pari al triplo delle posizioni richieste per lo specifico Xxxxxx. Può essere superato tale limite del triplo, nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio. In tal caso, infatti, sono chiamati a colloquio tutti i candidati che - nell’ultima posizione utile nell’elenco - hanno pari punteggio.
8. I nominativi dei candidati invitati al colloquio nonché il luogo e le modalità di svolgimento dei medesimi (se del caso anche in modalità telematica) - sono pubblicati sul sito dell’Agenzia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx). I candidati ammessi a colloquio sono convocati tramite PEC.
In caso di rinuncia e/o assenza ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati al colloquio si può procedere allo scorrimento dell’elenco di merito invitando il/i candidato/i collocato/i nella/e posizioni successiva/e secondo l’ordine di merito dell’elenco medesimo. Si può comunque procedere al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al triplo delle posizioni richieste per lo specifico Xxxxxx.
9. La rinuncia e/o l’assenza ingiustificata nella data e nell’ora stabilita del colloquio, comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
10. In esito al colloquio individuale, la Commissione formula un giudizio sintetico ai fini dell’attribuzione del punteggio.
11. Superano la fase b) di cui al comma 3 del presente articolo i candidati che, in sede di colloquio, conseguono un punteggio pari o superiore a 18, ritenuto dall’Agenzia il limite di sufficienza.
12. La Commissione, ai fini della predisposizione della “graduatoria finale”, ritiene ammissibili i candidati che, fermo restando il raggiungimento del punteggio minimo di ciascuna fase, conseguono un punteggio pari o superiore a:
− 36 se hanno sostenuto entrambe le fasi a) e b), quale risultato complessivo delle due fasi,
− 18 se hanno sostenuto solo la fase a).
In caso di parità di punteggio per coloro che hanno superato entrambe le fasi a) e b) - anche ai fini dell’eventuale incarico da conferire – prevale il maggior punteggio conseguito al colloquio e, in subordine, il criterio esperienziale di cui alle “Esperienze professionali” (art. 7 del presente Avviso).
Nel caso in cui il numero di candidati che ha superato entrambe le fasi a) e b) sia inferiore alle posizioni richieste, la Commissione può procedere allo scorrimento dell’elenco di cui al comma 6 del presente articolo con ulteriori colloqui di cui alla fase b).
13. La Commissione predispone la “graduatoria finale”, secondo l’ordine di merito che contiene:
a i “vincitori” (coloro che, avendo superato le fasi a) e b) , sono in numero pari alle posizioni richieste dall’Avviso),
b gli “idonei” (coloro che, avendo superato le fasi a) e b), rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria, anche per le finalità di cui all’art. 6 comma 3 del “Regolamento”),
c i restanti candidati che hanno superato la fase a) e non espletato la fase b) e che - mediante
scorrimento delle graduatorie, anche per le finalità di cui all’art. 6 comma 3 del “Regolamento” - potranno essere eventualmente chiamati a colloquio qualora esaurito il numero di vincitori e degli idonei.
14. La Commissione, conclusi i lavori, consegna gli atti della procedura al Responsabile del Procedimento che ne verifica la completezza formale e li trasmette, previo nullaosta dell’Ufficio 2 di Staff, al Direttore Generale dell’Agenzia che con specifico provvedimento approva gli atti della selezione e la “graduatoria finale”.
15. Il provvedimento del Direttore Generale contenente la “graduatoria finale” è pubblicato sul sito dell’Agenzia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La medesima “graduatoria finale” ha una durata di 18 mesi dalla data della pubblicazione anche per le finalità di cui all’art. 6 comma 3 del Regolamento.
16. Ai candidati non presenti nella “graduatoria finale”, non verrà data alcuna comunicazione personale. Gli interessati potranno richiedere la motivazione dell’esclusione a mezzo PEC (quella eletta ai fini della procedura) all’indirizzo: xxxxxxxxx_xxxxxxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
17. L’Agenzia, per i vincitori, procede prima della eventuale stipula del contratto a idonei controlli ai sensi della vigente normativa.
In ogni caso l’Agenzia si riserva la possibilità di procedere ai medesimi controlli anche nei confronti dei soggetti non vincitori, previa estrazione a campione. Si applicano, ove ne esistano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’esperto di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e incompatibilità, l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità, previste dal D.Lgs n. 39 dell’8 aprile 2013 e ss.mm.ii, nonché lo svolgimento di altri incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Siffatte situazioni soggettive dovranno perdurare per l’intera durata dell’incarico.
Le esperienze lavorative devono essere comprovabili da documenti afferenti allo svolgimento dei singoli incarichi (contratti, attestati del datore di lavoro) non rilevando il mero posseso di altre forme documentali (es. iscrizioni in albi professionali o DURC etc.). Fermo restando le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati all’atto del conferimento dell’incarico emerga l’impossibilità di comprovare le dichiarazioni rese nel CV, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.
18. Laddove l’esperto sia dipendente di pubblica amministrazione, ai fini della stipula del contratto, presenta ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso l’Agenzia, senza la quale non si potrà procedere al conferimento dell’incarico.
L’esperto è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conferibilità e compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività di servizio e non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.
19. Laddove l’esperto sia collocato in quiescenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015 (cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 4 del 10/11/2015) che consente le collaborazioni a titolo gratuito.
20. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l’Agenzia al conferimento degli incarichi e quest’ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
21. L’esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte dell’Agenzia.
Art. 7
Criteri di valutazione
1. Nella valutazione dei curricula - fase a) - le Commissioni tengono conto dei criteri di seguito riportati.
Codice 1 | ||
Titoli (max 4 punti) | ||
a) | Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (DL, LM, LS esclusa quella triennale):Votazione da 106 a 110 compresa la lode (0,5 per ogni punto di laurea in più dopo 105) | Punti: max 2,5 |
b) | Dottorato: max n. 1 dottorato | Punti: max 1,5 |
Esperienze professionali* (max 26 punti) | ||
c) | Esperienza* in relazione alle “competenze specifiche richieste” di cui all’Allegato n. 2 |
*Saranno considerate nella valutazione tutte le esperienze maturate, comprese quelle relative ai periodi minimi richiesti per l’ammissibilità (10 anni per il Project manager).
Art. 8
Incarico, durata e trattamento economico
1. L’incarico di lavoro autonomo, con partita I.V.A. risulta legato alle risorse del PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-20” - Asse 4 “Assistenza tecnica”, linea di azione 4.2.1 “Supporto all’attuazione dell’Accordo di Partenariato”, CUP: E81E15000560006 e potrà avere una durata massima fino al 31 ottobre 2023;
2. L’incarico può essere sottoposto a valutazione, da parte dell’Amministrazione ai fini della conferma della durata, da stabilirsi nel contratto che regola il rapporto di lavoro.
3. Possono essere ammesse proroghe, nei limiti previsti dalla normativa.
4. I termini, le modalità e le ulteriori condizioni di espletamento dell’incarico sono specificati nel contratto che regola il rapporto di lavoro.
5. L’ammontare del corrispettivo, da corrispondersi indicativamente con cadenza bimestrale, è definito secondo i parametri di cui all’art. 8 del Regolamento.
6. La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia nonché di pubblicità degli stessi.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati contenuti nelle domande pervenute e nei relativi allegati, sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.
Art. 10 Informazione e pubblicità
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente, tramite la casella di posta elettronica: xxxxxxxxx_xxxxxxx0@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/11/2021.
3. Sul sito internet dell’Agenzia xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx sarà data diffusione dei chiarimenti nonché di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa all’Avviso.
4. Responsabile del procedimento: dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.